CREDITI DOCUMENTARI e Lettere di Credito Stand
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CREDITI DOCUMENTARI e Lettere di Credito Stand
FOGLIO INFORMATIVO 4.1.0. FOGLIO INFORMATIVO 4.1.0. (ai sensi delibera CICR del 4/3/2003 e Provvedimento d’attuazione B.I. DEL 25/7/2003) AGGIORNAMENTO N. 1/8 del 15/09/2008 CREDITI DOCUMENTARI e Lettere di Credito Stand-by INCASSI DOCUMENTARI Denominazione Forma giuridica Sede legale e amministrativa Indirizzo telematico Codice ABI Iscrizione all’Albo delle banche presso B.I. Gruppo Bancario Capitale sociale e riserve al 31/12/2005 Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO BANCA FARNESE Spa Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Pc n. 01310950330 Via Scalabrini, 22 – 29100 Piacenza Web site: www.bancafarnese.it - e-mail:[email protected] 5025.2 Iscritta all’Albo delle Banche n. 5512 Aderente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara € 16.844.751,41 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI Per questa forma tecnica, Banca Farnese Spa si appoggia alla Capogruppo, applicando le stesse condizioni economiche della Cassa di Risparmio di Ferrara che di seguito riportiamo. Struttura e funzione economica CREDITI DOCUMENTARI L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale. La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiaria, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario. Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore 1 esportatore. INCASSI DOCUMENTARI Forma di incasso che consiste nel trattamento da parte della banca di documenti commerciali e/o finanziari presentati dal cliente al fine di ottenerne il pagamento presso altra banca in conformità alle istruzioni ricevute. Principali rischi (generici e specifici) Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione. Pagina 1 di 4 FOGLIO INFORMATIVO 4.1.0. CONDIZIONI ECONOMICHE CREDITI DOCUMENTARI EMISSIONE: spese di emissione / apertura Euro 40,00 commissioni di emissione / impegno 0,80 per mille per mese – min. euro 30,00 Euro 55,00 REGISTRAZIONE: diritto fisso di notifica spese di notifica Euro 15,00 commissioni di conferma Da valutare di volta in volta sulla rischiosità paese/banca emittente (min. euro 75,00) RETTIFICA/MODIFICA: spese di modifica Euro 30,00 commissioni di modifica 0,80 per mille per mese o fraz. – min. euro 30,00 TRASFERIMENTO: commissioni di trasferimento 0,40 per mille mese o fraz. – min. euro 30,00 UTILIZZO CREDITI DISPOSTI (import): spese utilizzo Euro 15,00 commissioni di utilizzo (pag. a vista) 3,5 per mille – minimo euro 55,00 commissioni di accettazione (pag. differito) 5,0 per mille fino a 60+0,80 per mese aggiuntivo min. euro 55,00 UTILIZZO CREDITI RICEVUTI (export): spese utilizzo Euro 7,00 commissioni di utilizzo (pag. a vista) 3,0 per mille – minimo euro 55,00 commissioni di accettazione (pag. differito) 5,0 per mille fino a 60+0,80 per mese aggiuntivo min. euro 55,00 ESTINZIONE: spese di estinzione Euro 10,00 commissione per mancato utilizzo 1,75 per mille – min. euro 30,00 INCASSI DOCUMENTATI (oltre alle condizioni sopra indicate) Commissioni di incasso: effetti 1,25 per mille / min. 10,00 - max. 30,00 Documenti 3,00 per mille / min. 10,00 – max. 50,00 Commissioni per consegna documenti senza pagamento (free of payment) stesse commissioni di incasso Commissioni di accettazione Euro 10,00 Commissioni di modifica Euro 15,00 Richiesta esito Euro 5,00 Spese per avvisi inviati per telefax, telex, telefono. swift Euro 15,00 + costi sostenuti Spese per dichiarazione liberatoria merce Euro 50,00 Spese emissione bozza credito firma estero Euro 30,00 (termine di validità max. 10 gg.) Oltre a: PAGAMENTI INCASSI 2 per mille – minimo € 2,00 2 per mille – minimo € 2,00 Spese € 15,00 € 7,00 C.V.S. (se dovuta) € 12,00 € 12,00 Commissione intervento Valute Valuta del giorno dell’operazione In euro : valuta riconosciutaci + 1 g.lav. In divisa out: ________________________ Cambio secondo mercato Pagina 2 di 4 ______________________________ giorno di esecuzione + 2 gg. lavorativi forex ___________________________________ FOGLIO INFORMATIVO 4.1.0. Legenda delle principali nozioni dell'operazione Carnera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) Apertura Prestazione prevista dal credito Modifica Utilizzo Rischio Paese Pagina 3 di 4 Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei Commerci i internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 500 del 1993) sono il Fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand by Letter o Credit per quanto ad esse a applicabili. Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà Il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa Somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla Banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno. Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione Stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte. E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la Prestazione. Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per Cause politiche, calamità naturali etc. FOGLIO INFORMATIVO 4.1.0. - - - - - - - - - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli, le prescrizioni di legge esposte nell’ avviso “Principali norme di Trasparenza” esposto nei locali aperti al pubblico. Sono a carico del mandante l'adempimento delle formalità e l'osservanza delle disposizioni prescritte dalle competenti Autorità ed in genere qualsiasi rischio e responsabilità relativi all'apertura del credito. Resta a carico del mandante il rischio riguardante l'operato del corrispondente cui la Banca mandataria ha affidato l'incarico dell'esecuzione del mandato e ciò anche per quanto concerne eventuali azioni giudiziarie da promuovere contro il corrispondente stesso, la cura delle quali spetterà unicamente all'ordinante, rimanendo in ogni caso la Banca esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere. II « credito irrevocabile » non può essere revocato né modificato senza il consenso scritto del beneficiario. II « credito revocabile » può essere revocato o modificato in qualsiasi momento dall'ordinante; può essere revocato altresì dalla Banca per ragioni sue proprie che non è tenuta a manifestare. II credito si ritiene utilizzato per il solo fatto che si sia proceduto al ritiro dei documenti indipendentemente dalla circostanza che l'ordinante sia posto in grado di entrare in possesso della merce; resta pertanto a carico dell'ordinante stesso qualsiasi rischio al riguardo, come pure le eventuali pratiche e azioni verso Compagnie di Navigazione, Compagnie di Assicurazioni, Tribunali delle Prede, ecc., l'esperimento delle quali pratiche non potrà in alcun modo ritardare il pagamento di quanto è dovuto dal mandante alla Banca in dipendenza dell'apertura di credito concessa. L'onere di curare che la merce sia sempre coperta da assicurazione contro i rischi d'uso e di guerra spetta all'ordinante del credito, restando la Banca esente anche in deroga al disposto dall'Art. 1847 C.C., salvo che la Banca ritenga in difetto dell'ordinante o su richiesta dello stesso, di provvedervi direttamente, esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità della Banca per quanto riguarda la scelta della Compagnia di Assicurazione o le clausole contenute od emesse nella Polizza di Assicurazione. Le spese di sbarco, magazzinaggio, dazi, assicurazioni, perizie ecc. e quelle di qualsiasi natura, come pure quelle che la Banca incontrasse nell'eventualità in cui dovesse provvedere alla conservazione delle merci e alle operazioni inerenti – restando beninteso ogni rischio al riguardo a carico del mandante saranno rimborsate dal mandante in qualunque momento a semplice richiesta della Banca. La Banca è autorizzata a non consentire la restituzione o comunque l'utilizzo dell'importo in moneta nazionale o indivisa estera che risultasse versata dall'ordinante a fronte della relativa apertura di credito - con esonero da qualsiasi responsabilità per eventuali differenze di cambio - qualora, a causa di impedimenti di qualsiasi natura nelle comunicazioni e nei rapporti in genere con il luogo in cui il credito venne aperto e trasferito, non fosse dato alla Banca di conoscere in modo sicuro se e come il credito sia stato utilizzato. le merci, o quando esistano i documenti rappresentativi delle merci, tali documenti e le merci da essi rappresentate, restano vincolate a favore della Banca ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, per conservare integro alla Banca il suo diritto di privilegio spettante a garanzia del credito aperto per capitale, interessi, commissioni, accessori e spese. Ciò anche a titolo di pegno ai sensi degli artt. 2784, 2787 Cod. Civ. 11 privilegio e la garanzia gravano sulla merce, oltrechè durante il viaggio, anche dopo l'arrivo quando viene ritirata in dogana o in deposito pubblico magazzino del commissionario della Banca e si estendono anche alle somme che la stessa fosse ad incassare contro consegna dei documenti di cui sopra al mandante o alla persona o Ditta che questi fosse ad indicare. Nel caso in cui i documenti suddetti non fossero stati emessi in favore della Banca, si considera concesso fin d'ora speciale mandato di effettuare - per conto dell'ordinante - la girata all'ordine della Banca medesima. E' obbligo del mandante di fornire alla Banca la prova di aver curato l'assicurazione della merce fintantoché questa rimane vincolata a favore della Banca stessa a termini del comma precedente. II documento di assicurazione, ove non sia emesso « per conto di chi spetta » oppure all'ordine e girato in bianco, deve contenere una clausola secondo la quale il risarcimento che fosse liquidato a termine di polizza verrà corrisposto al mandante soltanto con il consenso della Banca, oppure direttamente alla Banca e non potranno aver luogo diminuzioni della somma assicurata, storno o disdetta del contratto stesso senza il consenso della Banca. In caso di mancato rimborso da parte dell'ordinante di quanto dovuto alla Banca o di mancata prestazione delle garanzie da questa richieste, la Banca ha diritto di vendere per conto dell'ordinante stesso tutto o in parte la merce, o, quando esistano i documenti rappresentativi della merce, tali documenti e la merce da essi rappresentata, a mezzo di pubblico mediatore, senza obbligo di preavviso o diffida e di trattenere sul prezzo ricavato l'intero importo spettante salva ogni azione per l'eventuale differenza. Se la vendita di cui sopra dovesse aver luogo in Paese estero, essa verrà effettuata nelle forme praticate nel Paese stesso. Per i crediti sull'estero restano ovviamente a carico dell'ordinante del credito gli eventuali rischi derivanti dalle particolari norme e dagli usi commerciali e bancari vigenti all'estero in materia di crediti documentari. Qualora la Banca ricevesse o accettasse dall'ordinante altri consimili mandati per altre merci, s'intende fin d'ora che il diritto della Banca al privilegio derivante dal presente contratto resterà esteso anche alle merci dipendenti da altri contratti considerandosi i diversi successivi mandati ricollegati fra loro in guisa da rappresentare un mandato unico, ed egualmente per le singole merci ad ognuno di essi relative. La Banca mandataria non assume alcuna responsabilità per la veridicità, esattezza, regolarità, validità, consistenza e contenuto dei documenti. Per ogni controversia che potesse sorgere fra il mandante e la Banca in dipendenza di aperture di crediti documentari, il Foro competente è quello di Ferrara. In caso di “offerta fuori sede” , copia consegnata da _______________________________________________________ in data ________________ (timbro e firma del Promotore Finanziario) Firma del cliente per avvenuta ricezione (da conservare a cura del.P.F.) _________________________________________________________________ Pagina 4 di 4