Borelli - Consenso, dissenso, rappresentanza nel governo delle
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Borelli - Consenso, dissenso, rappresentanza nel governo delle
Consenso,dissenso,rappresentanzanelgovernodellerelazioniindustriali SilviaBorelli,ricercatricediDirittodellavoro,DipartimentodiGiurisprudenza,Universitàdegli studidiFerrara. mail:[email protected] Telefono:0532455642. Sessione:Tecnicheelivellidiregolazionedellerelazionidilavoro. Riflessionisull’ambitodiapplicazioneesuicriteridiimputazionegiuridicadelladisciplina lavoristica.Esempidiinterpretazionefunzionaledelconcettodiimpresa. 1.Comepossonoessereregolateleorganizzazionieconomichecomplesse?1 Daannisociologi,economistiedespertidigestionedellerisorseumanediscutonodi«network forms of organization» (W. Powell, Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, in Research in Organizational Behavior, a cura di B. M. Staw e L.L. Cummings, 1990), «network organizations» (R.E. Miles and C.C. Snow, Causes of Failure in Network Organizations, in California Management Review 1992), «entreprise‐réseau» (B. Rorive, Entre contrôledelaressourceetcontrôledel’activité:lescheminsdestabilisationdel’entreprise‐réseau. Essaidiachroniquesurlapérennitédesformesréticulairesd’organisation,Thèsepourobtenirle gradedeDocteurdel’UniversitédessciencesettechnologiesdeLilleStratégieetManagement des organisations, 2006). Tutti questi studi hanno carattere descrittivo, pur se diversi autori propongono classificazioni dell’impresa a rete (Reti d’impresa oltre i distretti, Milano 2008) o delle «interfirm relationships» (Impact of Interfirm Relationships – Employment and Working Conditions, Eurofund 2011). Le definizioni fornite non hanno dunque carattere normativo (G. Teubner,Coincidentiaoppositorum:HybridNetworksBeyondContractandOrganization,“Storrs Lectures2003/04"YaleLawSchool,inFestschriftinHonourofLawrenceFriedman,acuradiR. Gordon–M.Horwitz,StanfordUniversityPress2006). In generale, sociologi, economisti ed esperti di gestione delle risorse umane concordano nel ritenere che le organizzazioni economiche complesse si caratterizzano per la presenza di 3 elementi: 1. un insieme organizzato e mobile di entità autonome; 2. unite da legami d’interdipendenza;3.perilperseguimentodiunoscopocomune,laproduzioneoloscambiodi benioservizi.Altroelementocentraleinquestistudièl’analisidell’allocazionedeipoteritrale entitàdellarete.ComeosservaMariotti,«laproduzionenellareteèpossibilesoloinquantoun attoresitrovainposizionediforzaegovernaeffettivamente»;l’esternalizzazionedelleattività comporta dunque un grande lavoro di organizzazione all’interno della rete (Mariotti F., Qui gouvernel’entrepriseenréseau?,PressedelaFondationnationaledesSciencesPolitiques,2005, p.248). Difronte a tali organizzazioni economiche complesse, il legislatore, i giudici, le parti sociali, le particontrattualiol’imprenditorepossonodecideredi: 1.disciplinareirapporticontrattualitraidiversisoggettididiritto(approcciocontrattuale). Figura1:approcciocontrattuale. Soggetto di diritto Contratto Soggetto di diritto Contratto Soggetto di diritto 1Leriflessionidicuialpar.1sonoilfruttodeglistudioperatiduranteilsoggiornodiricercapressoLentic,centrodi ricercadell’UniversitàdiLiegi(Belgio),coordinatodaFrançoisPichaut. 1 Le regole sulle responsabilità solidale in caso di appalto esemplificano bene questo approccio(art.1676c.c.;art.29,co.2d.lgs.276/2003;art.35,co.28d.l.223/2006;art.26,co. 4 d. lgs. 81/2008; sulla responsabilità solidale negli appalti v. almeno: Chieco P., Appalti e solidarietà nei recenti sviluppi di una legislazione in continuo cambiamento, in Diritto delle relazioni industriali 2012, p. 997; Corazza L., La nuova nozione di appalto nel sistema delle tecnichedituteladellavoratore,WPCSDLE“MassimoD’Antona”.IT–93/2009).Comeprecisato inunarecentecircolaredelMinisterodellavoro(n.17/2012),ladiscipinadegliappaltinonsi applicaadaltritipicontrattuali,salvocheleparticontraentiabbianoespressamentedispostoin tal senso. Le norme protettive sono infatti «eccezionali, e per tale motivo insuscettibili di applicazione estensiva o analogica» (Trib. Bergamo, 14 luglio 2011 e Trib. Milano 27 ottobre 2009; Ferrante V. – Bricchi M. Ferrante V. – M. Bricchi, Solidarietà e responsabilità del committentenelladisciplinadell’appaltoallalucedellapiùrecentegiurisprudenza,inRGL2012, II,p.484).Inassenzadiunacategoriageneraledi«connectedcontracts»(TeubnerG.,Networks as Connected Contracts, OUP 2011) o di «contractual networks» (Contractual Networks, Inter‐ firmCooperationandEconomicGrowth,acuradiCafaggiF.,EdwardElgarPublishing 2011),il rischioèchelalibertàcontrattualevengaimpiegatapercostruireschemicontrattualidirettia eludere la disciplina lavoristica. L’approccio contrattuale non considera inoltre i rapporti che prescindonodall’esistenzadiuncontratto. 2. disciplinare il nuovo soggetto di diritto creato dai pre‐esistenti soggetti di diritto per il perseguimento dello scopo comune o per lo svolgimento di tutta o parte dell’attività comune (approccioistituzionale). Figura2.approccioistituzionale Soggetto di diritto Contratto Soggetto di diritto Contratto Nuovo soggetto di diritto La disciplina del consorzio esemplifica questo approccio. Con il contratto di consorzio «più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese» (art. 2602 c.c.). Nei consorzi con attività esterna, le partiistituisconounufficiocomunedestinatoasvolgereattivitàconiterzinell’interessedelle imprese consorziate. In tal caso, il consorzio assume la qualità di imprenditore (è centro autonomo di imputazioni giuridiche) (art. 2612 c.c.) e come tale può avere alle proprie dipendenzelavoratorisubordinati,puòfornireservizialleimpreseconsorziate(InterpelloMin. Lav.16/2009),puòdistaccareiproprilavoratorinelleconsorziateopuòutilizzareilavoratori distaccati dalle consorziate (Cass. 21115/2009). Ai fini del diritto del lavoro, il consorzio con attività esterna è un nuovo soggetto di diritto, autonomo e indipendente dai consorziati. L’esistenzadiun’organizzazionecomuneperlosvolgimentodifasidell’attivitàproduttivanon ha,inquestocaso,alcunarilevanza. 3.disciplinareilegamidiinterdipendenzaelerelazionidipotereall’internodell’organizzazione economica complessa, andando al di là dei rapporti contrattuali esistenti e della personalità giuridica.Questoapprocciopuòesseredefinitofunzionaleperchéilsuperamentodelloschermo (ilvelo)dellapersonalitàgiuridicaoladecisionediregolareirapportitraidiversisoggettidi diritto dell’organizzazione complessa, al di là dei vincoli contrattuali esistenti, è funzionale al raggiungimento di determinati obiettivi (Hannoun C., Le droit et les groupes des sociétés, LGDJ 1991, p. 71). Allo stesso modo, il giudice, quando decide di adottare questo approccio nell’interpretare una disposizione, è mosso dalla volontà di garantire, nel caso concreto, gli interessi che con quella disposizione il legislatore ha voluto perseguire (interpretazione sistematica) o che le carte dei diritti fondamentali impongono di realizzare (interpretazione 2 adeguatrice)(sulpuntov.almeno:G.Teubner,Ildirittocomesistemaautopoietico,Giuffrè1996; M. L. Morin, Le droit du travail face aux nouvelles formes d’organisation des entreprises, Revue internationale du Travail, vol. 144 (2005), n 1, p. 15; M. Fernanda Fernández López, Las trasformaciones del empleador y sus consecuencias en Derecho del Trabajo. Una jurisprudencia “lentaysuave”,RelacionesLaborales2009,p.31). Il concetto di gruppo di società esemplifica bene l’approccio funzionale alle organizzazioni economiche complesse. Nel nostro ordinamento, al pari di altri ordinamenti nazionali e del dirittodell’Unioneeuropea,troviamounapluralitàdidefinizionidigruppo,ognunafunzionale al perseguimento degli obiettivi per cui è stata dettata. In tutti i casi, il legislatore o il giudice fannoemergerelasituazionedifattosottesaall’insiemedellesocietà,superandolaregoladella loro autonomia giuridica, al fine di perseguire un obiettivo ritenuto, nel caso specifico, prevalente(HannounC.,Ledroitetlesgroupesdessociétés,LGDJ1991,p.199).Diconseguenza, la definizione elaborata per una determinata materia non può essere utilizzata, tout cour, in altrosettore2. Figura3.approcciofunzionale–gruppodisocietà HOLDING SUBSIDIARY SUBSIDIARY SUBSIDIARY L’approccio funzionale, nel cogliere i rapporti di potere, di fatto esistenti all’interno delle organizzazioni economiche complesse, permette di «superare le frontiere normativecapaci di mascherarelarealtàdeirapportidipotere»,ediconsiderareidifferenti«luoghidieserciziodel potere» (Lokiec P., Contrat et pouvoir. Essai sur la transformation du droit privé des rapports contractuels,LGDJ2004,p.337).Intalsensoriflettelaconcezionefattualedelpotere(secondo cuiilpoterenonèattribuitomasemplicementericonosciutodaldiritto)esiinscriveall’interno delle tecniche di regolazione/legittimazione del potere. A ben vedere, ciò corrisponde alla funzionetradizionaledeldirittodellavoro,ilqualehasempreconsideratoidifferentilivellidi organizzazionedellaproduzione,alfinedicogliereilrealecentrodipotereeassicurarecosìla protezionedeilavoratori(v.pertutti:M.L.Morin,Ledroitdutravailfaceauxnouvellesformes d’organisationdesentreprises,RevueinternationaleduTravail,vol.144,2005,n1,p.7). 2 Nel nostro ordinamento esistono: una definizione di controllo societario (art. 2359 c.c.) e di attività direzione e coordinamento di società (art. 2497 c.c.) nel codice civile; una definizione di impresa controllante nel d. lgs. 113/2012riguardantel’istituzionediuncomitatoaziendaleeuropeo(art.3);altrevoltesifariferimentoall’influsso gestionaleprevalente(art.12co.1e2l.223/1991),oall’impresachepresentaassettiproprietarisostanzialmente coincidenti con quelli di altra impresa ovvero che risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo (art.8co.4bisl.223/1991;art.4,c.11,l.608/1996;art.4co.12lett.d)eco.13l.92/2012),oalgruppodiimprese (art. 9, co. 3 d.l. 148/1993, conv. l. 236/1993; art. 16, co. 1 d.l. 299/1994, conv. L. 451/1994) o alle forme di partecipazioneocontrollosocietario(art.3co.1bisd.l.76/2013).Suigruppidisocietà,nell’ambitodeldirittodel lavoro,v.almeno:DeSimoneG.,Lagestionedeirapportidilavoronelleimpreseastrutturacomplessa,inDirittodelle relazioni industriali 1991, 2, p. 81; De Simone G., Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasporenza. Interposizione, imprese di gruppo, interinale, Franco Angeli, 1995; Lunardon F., Autonomia collettiva e gruppi di impresa,Giappichelli,1996;MeliadòG.,Ilrapportodilavoroneigruppidisocietà,Giuffré,1991;NoglerL.,Gruppodi impreseedirittodellavoro,inLavoroediritto1992,p.291;PintoV.,Igruppisocietarinelsistemagiuridicodellavoro, Cacucci, 2005; Pinto V., I gruppi imprenditoriali tra diritto dell’Unione europea e diritto nazionale, in Argomenti di dirittodellavoro2011,p.890;VardaroG.,Primaedopolapersonagiuridica:sindacati,impresedigruppoerelazioni industriali,inGiornaledidirittodellavoroedellerelazioniindustriali1988,p.203;VenezianiB.,Gruppidiimpresee dirittodellavoro,inGruppidiimpreseenuoveregole.InricordodiGaetanoVardaro,acuradiP.Zanelli,FrancoAngeli, 1991). 3 Altroelementocaratterizzanteletantedescrizionidelleorganizzazionieconomichecomplesse che, mediante l’approccio funzionale, può divenire giuridicamente rilevante è il legame di interdipendenza tra le diverse entità. L’interdipendenza misura il diverso grado e le diverse modalitàmediantecuiciascunaentitàpartecipaalprocessodiproduzioneescambiodibenio servizi(ilegamidiinterdipendenzasonostaticlassificati,perlaprimavolta,daJ.D.Thompson: Organizations in Action, 1967). La normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (e in particolare, l’art. 26 d. lgs. 81/2008) è l’esempio più evidente di valorizzazione dei legami di interdipendenza al fine dell’imputazione di posizioni giuridiche, finalizzate a garantire la sicurezzadeilavoratoricoinvoltinelprocessoproduttivo. L’approccio funzionalealleorganizzazionieconomichecomplessepuòessereutilizzatosiaper individuare il soggetto di diritto cui viene imputata una posizione giuridica (centro di imputazionigiuridiche;Bianca,Dirittocivile.I.Lanoma‐Isoggetti,Giuffrè2002,p.135),siaper determinare il luogo in cui le norme di diritto del lavoro devono essere applicate (per tale distinzione v. Peskine E., L'imputation en droit du travail A propos de la responsabilité des sociétés mères en matière de licenciement pour motif économique, Revue du droit du travail, 2012,p.347).Vedremo,adesempio,chel’unitééconomiqueetsocialeindividual’impresaalfine del computo complessivo dei lavoratori e del numero di lavoratori da licenziare, in caso di licenziamento per motivi economici (l’UES determina dunque il campo di applicazione delle regole sul licenziamento per motivi economici), ma il datore di lavoro rimane il solo responsabile, nei confronti dei lavoratori, della regolarità del licenziamento (il soggetto di dirittoobbligatodallanormativasuilicenziamentièildatoredilavoro). La riflessione sulle organizzazioni economiche complesse si intreccia a quella relativa alle «comunità di riferimento» del diritto del lavoro (il termine è utilizzato da Ales E.: Dal “caso FIAT” al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali,WPC.S.D.L.E.“MassimoD’Antona”.IT–134/2011).Leorganizzazionieconomiche complesse (quali l’impresa o il gruppo) sono, certo, luoghi di produzione della normativa lavorista, ma quello che qui interessa è verificare come esse possano individuare un luogo di applicazionedellanormativalavoristaeuncentrodiimputazionigiuridiche. Alfinediillustrarel’approcciofunzionalealleorganizzazionicomplesse,verrannopresentati2 esempi di interpretazione funzionale del concetto di impresa: la genesi del concetto di unité économique et sociale, creato dalla giurisprudenza francese per individuare il perimetro in cui deve essere costituito il comité d’entreprise e devono essere nominati i délégues syndicaux; l’interpretazionedelconcettodiunitétechniqued’exploitationdapartedeigiudicibelgi,alfine della costituzione di diverse forme di rappresentanza collettiva (conseil d’entreprisee comité pour la prévention et la protection au travail). In entrambi i casi, i giudici hanno interpretato funzionalmente il concetto di impresa e, al fine di raggiungere gli interessi che giustificano la disposizione applicata, hanno superato l’interpretazione che fa coincidere l’impresa con l’attivitàsvolta(el’organizzazionepredisposta)daunasingolapersonafisicaogiuridica. Lasceltadidueesempidiinterpretazionefunzionaledelconcettodiimpresanonècausale.Da un lato, il problema delle organizzazioni economiche complesse sorge proprio a causa della diversaorganizzazionedell’attivitàproduttiva(ilfenomenoèdescrittodaampialetteratura:v. per tutti R.E. Miles, G. Miles, C.C. Snow, K. Blomqvist, H. Rocha,The I Form Organization, CaliforniaManagementReview2009,p.62).Dall’altro,igiuristiritengonoinevitabilecheesista una«pluralitàdellefattispeciegiuridicamentedefinitoriedell’impresa»afrontedelladiversità dei fini e dei contesti avuti in mente dal legislatore (Mazzoni A., L’impresa tra diritto ed economia,inImpresa,mercati,regole,acuradiM.Napoli,Vitaepensiero2009,p.56;Q.Urban, Del’entrepriseàlasituationd’emploi.Ledroitdutravailàl’épreuvedelacrisedel’entreprise,in Lacrisedel’entrepriseetsareprésentation,acuradiA.Lyon‐Caen eQ.Urban,Dalloz,2012,p. 99).L’impresaèdunque,perildiritto(dellavoro),unconcetto“flessibile”(JoséLuisMonereo Pérez,Nuevasformasdeorganizacióndelaempresa,entrecentralización,ydescentralización(y II). Teoría jurídical y modelos de regulatión de la empresa, in Relations laborales 2011, p. 35; SupiotA.,BeyondEmployment:ChangesinWorkandtheFutureofLabourLawinEurope,2001, p. 181), «parcellaire» (C. Hannoun, Le droit des sociétés et la création de valeur, in Liber Amicorum.Mélangesenl’honneurdePhilippeMerle,p.350),dai«contornivariabili»(F.Magnus, 4 Les groupes de sociétés et la protection des intérêts catégoriels, Larcier 2011, p. 38), sempre funzionaleeadattabileaidifferentiobiettiviperseguiti(CatalaN.,L’entreprise,1980p.103;C. Hannoun,Larealitéjuridiquedel’entreprise.Réflexionssurlaperceptionparledroitdelaréalité matérielledel’entreprise,Entrepriseethistorie,2009,n.57,pp.184‐193). Lospaziolimitatodelpresentecontributononpermettedisoffermarsisuquestioniimportanti, qualilediverseteoriedell’impresa(...)olagovernancedell’impresa(...). 2.L’unitééconomiqueetsociale Ilconcettodiunitééconomiqueetsociale(d’orainpoi:UES)èstatautilizzato,perlaprimavolta, dai giudici francesi nel 1970 (Cass. Crim. 23.4.1970, n. 68‐91.333), al fine di contrastare quei fenomeni di frode alla legge, connessi alla frammentazione dell’attività d’impresa tra diverse persone giuridiche, diretti a evitare l’applicazione delle regole sulle rappresentanze collettive deilavoratori(inFrancia,ilcomitéd’entreprisepuòesserecreatoeideleguéssyndicauxpossono essere nominati nelle imprese con 50 o più lavoratori). A parere dei giudici francesi, «la création successive et la juxtaposition de plusieurs sociétés commerciales n’ayant pas d’activités spécialiséespropresn’avaitétéenl’espècequ’unefaçadejuridiquedissimulantlacontinuitéd’une mêmeentrepriseetdontlesprévenuss’étaientservispourtournerlesdispositionsimpérativesdu droitdutravailparlemoyend’unedivisionartificielleducorpsélectoral». Nellesuccessivepronunce,l’esigenzadiprovarel’intentofrodatoriovienemenoel’utilizzodel concetto di UES al fine di ricostruire l’unità dell’impresa, viene giustificato per l’esigenza di garantire l’effettività del diritto dei lavoratori di creare proprie rappresentanze (Cass. Soc. 19.12.1972;Cass.6.7.1982). Nellaleggedel28.10.1982sullacostituzionedelcomitéd’entreprise,illegislatoremenziona,per la prima volta, l’UES: qualora un’UES che riunisce 50 lavoratori o più è riconosciuta, con contratto collettivo o per decisione giudiziale, tra più imprese giuridicamente distinte, la costituzione di un comité d'entreprise comune è obbligatoria (art. L2322‐4). La medesima regolaèstataapplicataperlanominadeidéléguésdupersonnel(nelleUEScon11dipendentio più), della délégation unique du personnel (nelle UES con 50 dipendenti o più) e dei délégués syndicaux(nelleUEScon50dipendentiopiù)3. Ilmedesimoconcettovieneimpiegato,nellaleggedel1998sulle35ore,alfinediindividuarei soggettiobbligatiarispettarel’orariomassimodellasettimanalavorativadi35ore(laleggesi applicaalleimpreseealleUES,riconosciuteconcontrattocollettivooperdecisionegiudiziale, conpiùdi20lavoratori). Nella legge del 2001 relativa alla partecipazione dei lavoratori ai risultanti dell’impresa, l’UES individual’insiemedelleimpreseche,qualoraoccupinocomplessivamente50lavoratoriopiù, sono obbligate a garantire il diritto di partecipare ai risultati dell’impresa (art. L3322‐2 che richiamailconcettodiUESdicuiall’art.L2322‐4)4. Nel 2002 l’UES viene utilizzata, nelle regole sul licenziamento economico, per determinare il perimetroincuideveessereelaboratoilpianodisalvaguardiadell’impiego(lavaliditàdelpiano disalvaguardiadell’impiegoèvalutatainrelazioneaimezzidicuidisponel’impresa,l’UESoil gruppo: art. L1233‐57‐3). L’obbligo di adottare il piano di salvaguardia dell’impiego grava tuttavia sul solo datore di lavoro: nessuna entità giuridica dell’UES può essere ritenuta responsabile per l’inadempimento dell’obbligo di adozione di un piano di salguardia dell’impiego,incasodilicenziamentodidipendentidialtraentità(Cass.soc.,13janv.2010,n. 08‐15.776,Flodor). 3LaCortediCassazione(16/1/2008,n.06‐60.286)hanegatolapossibilitàdicostituire,nell’UES,uncomitéd’hygiène, desécuritéetdesconditionsdetravailinquantoilCHSCTdeveesserecreatoall’internodiognistabilimento(L4613‐1; Petit F., L’unité économique et sociale peut‐elle accueillir un CHSCT?, Droit social 2008, p. 560). Nell’UES può pero essere creato un service de santé au travail comune alla pluralità di entità che la compongono (v. art. D4622‐13, D4622‐14eD4622‐15). 4 Le imprese che costituiscono un’UES possono implementare l’obbligo di garantire la partecipazione ai risultati dell’impresasiamedianteunaccordounicoperl’UES,siamedianteaccordidistintirelativiailavoratoridellesingole entitàgiuridiche(art.R3322‐2eart.L3324‐8). 5 L’UESèstatainoltreconsiderataqualeperimetroall’internodelqualeildatoredilavorodeve adempiere all’obbligo di ricollocamento, prima di operare un licenziamento per motivi economici (Cass. Soc. 16/10/2001, n. 99‐44.037; 9/3/2011, n. 10‐11.581). L’art. L1233‐4, nel recepire l’orientamento giurisprudenziale, ha riferito tale obbligo alle imprese del gruppo5. L’UES, e ora il gruppo, individuano, anche in questo caso, il luogo in cui l’obbligo di ricollocamento deve essere adempiuto (Cass. 4 mars 2009, n. 07‐42381). A parere dei giudici francesi,l’obbligodiricollocamentogravasolosuldatoredilavoro:nessunasocietàdelgruppo è tenuta a offrire i posti di lavoro disponibili o ad assumere il lavoratore che altra società intende licenziare, né può essere ritenuta responsabile per l’inadempimento dell’obbligo di ricollocamento(Cass.soc.,13janv.2010,n.08‐15.776,Flodor).L’unicostrumentoattualmente disponibile per estendere gli obblighi connessi alla disciplina dei licenziamenti per motivi economiciallealtreentitàgiuridichedell’UESoallesocietàdelgruppoèilriconoscimentodella co‐datorialità(Cass.Soc.26/6/2008,n.07‐41294;Favennec‐Héry,L’extinctiondelarelationde travail dans les groupes, in Droit social n. 7‐8/2010, p. 769; Darves‐Bornoz P., Du nouveau du cotedeI'UES?(àproposdeCass.Soc.16novembre2010),Droitouvrier2011,p.277). Lacorrenteinterpretazionedelladisciplinadeilicenziamentipermotivieconomicièoggettodi numeroseosservazionicritiche.Ildibattitoverte,inparticolare,sull’esigenzadiriconsiderarei centri di imputazioni giuridiche della disciplina lavoristica (si contesta, in particolare, che il datoredilavoro–oidatoridilavoro–sianoisoliobbligatidalladisciplinasuilicenziamentiper motivi economici, qualora la decisione da cui discendono i licenziamenti sia adottata da altri soggetti)esulleragionidiimputazionediunaposizionegiuridica(PeskineE.,L'imputationen droitdutravailAproposdelaresponsabilitédessociétésmèresenmatièredelicenciementpour motiféconomique,Revuedudroitdutravail,2012,p.347). In un’importante pronuncia del 2010 (Cass. Soc. 16/11/2010, n. 09‐69.485; confermata da Cass. 9/3/2011, n. 10‐11.581; Darves‐Bornoz P., Du nouveau du cote de I'UES ? (à propos de Cass. Soc. 16 novembre 2010), Droit ouvrier 2011, p. 289), la Cassazione ha affermato che, qualora la decisione di licenziare è presa a livello di UES, l’UES deve essere considerata il perimetro in cui vengono valutate le condizioni per l’applicazione della disciplina sui licenziamentipermotivieconomici(aifinidelcalcolodelnumerocomplessivodeilavoratorie delnumerodilavoratoridalicenziare). La giurisprudenza francese ha altresì affermato che, in caso di licenziamento per motivi economici, il giustificato motivo deve essere valutato nell’ambito del settore di attività in cui l’impresaopera(Cass.Soc.5.4.1995;MazeaudA.,Propossurlesgroupesd’entrepriseendroitdu travail,inLiberAmicorum.Mélangesenl’honneurdePhilippeMerle,p.504)6.LaCassazionenon sièancorapronunciatacircalarilevanzadell’UESaifiniditalevalutazione(L’unitééconomique et sociale. Un périmètre social de l’entreprise, Edition Lamy, 2011, p. 128), tuttavia gli indici in baseacuièvalutatal’appartenenzaaunostessosettore(lanaturadeiprodotti,laclientelaalla qualecisiindirizza,ilmetododidistribuzione,imercatiincuil’impresainterviene;Cass.Soc. 17/2/2010) sono prossimi al criterio di analogia o complementarietà delle attività svolte, richiestoperl’UES(v.infra). Comesièricordato,ilconcettodiUES,primadiessereutilizzatodallegislatore,èstatocreato della giurisprudenza, mediante l’interpretazione funzionale del concetto di impresa, al fine di evitarelefrodiegarantirel’effettivitàdellanormativasullerappresentanzedeilavoratori.Fino 5Ilconcettodigruppo,aifinidell’obbligodiricollocamento,èintesoinmanierapiùampiarispettoalgruppoaifini della costituzione del comité de groupe. In particolare, la giurisprudenza fa riferimento a tutte le imprese in cui,in considerazione dell’attività svolta, dell’organizzazione e del luogo di lavoro, è possibile una permutation dei lavoratori(Cass.5.4.1995,n.93‐42.690;27.10.1998n.96‐40.629).Nonèinvecerichiestaun’unitàdidirezione(Cass. Soc.10.2.2009;Cass.Soc.10.2.2010)ounrapportodicontrollotraleimprese(Cass.Soc.24.6.2009;10.2.2009n.07‐ 45712;PeskineE.,Reseauxd'entrepriseendroitdutravail,LGDJ2008,p.113). 6 La decisione di chiudere una filiale del gruppo non costituisce dunque, di per sé, un giustificato motivo di licenziamento (ai sensi dell’art. L1233‐3); per giustificare tale chiusura, il datore di lavoro deve dimostrare che, a livellodigruppoonelsettorediattivitàincuioperal’impresa,esistonodelledifficoltàeconomiche,deicambiamenti tecnologici,ovièl’esigenzadisalvaguardarelapropriacompetitività(Cass.18.1.2011,n.09‐69.199;5.5.1995,n.93‐ 43.866; 21.9.2005, n. 03‐47.065). In assenza di tale valutazione, il motivo economico è inesistente e l’intera proceduradilicenziamentoèinvalida(Courd’appeldeReims,3.1.2012,Sodimédical). 6 alla fine degli anni ’90, tale concetto veniva differentemente interpretato per ciascuna rappresentanza(Cass.18.7.1978;Cass.6.11.1985;Cass.21.11.1990;SavatierJ.,Ledynamismde l’unitééconomiqueetsocialepourl’organisationdesrapportscollectifsdetravail,inDroitsocial 2004,p.945).Nel1998,laCortediCassazionehaaffermatocheicriteriperidentificareun’UES sonoglistessipercomitéd’entreprise,déléguésdupersonneledéléguéssyndicaux(7.10.1998,n. 97‐60.518:confermatada:Cass.1.12.1998,n.97‐60.492;Cass.13.1.1999;Cass.Soc.13.7.2004; Blanc‐JouvanG.,L’unitééconomiqueetsocialeetlanotiond’entreprise,inDroitsocialn.1/2005, p.68).Un’UEStrapiùentitàgiuridicheesistequandoviè: 1.unaconcentrazionedelpoteredidirezioneall’internodelperimetroconsiderato(Cass.Soc. 23.9.2009,n.08‐60.521;22.9.2010,n.09‐60.394).Atalfine,occorreverificarese,difatto,una stessapersonadirigeledifferentientitàgiuridicheoseildirigentediun’entitàgiuridicaesercita unpoteredidirezionesuidirigentidellealtreentitàgiuridiche(Peskine–Wolkmark,Droitdu travail2012,Dalloz2012,p.581;CatalaN.,L’entreprise,1980,p.895)7.Laricercadiuncentro unicodidecisioneèfunzionaleall’effettivitàdeidirittidipartecipazione:lerappresentanzedei lavoratoridevonoesserecostituiteedevonoesercitareilorodirittiallivellocorrispondenteal luogodieserciziodelpotere(LokiecContratetpouvoir.Essaisurlatransformationdudroitprivé des rapports contractuels, LGDJ 2004, p. 338) o, detto in altro modo, l’oggetto del controllo (il centro di potere) deve trovarsi all’interno del perimetro della rappresentanza (Peskine E., Reseauxd'entrepriseendroitdutravail,LGDJ2008,p.120)8. 2. un’analogia o complementarietà tra le attività svolte dalle differenti entità giuridiche (Cass. Soc.4/3/2009,n.08‐60.497). 3.unacomunitàdilavoratori,individuatainbaseaunaseriediindiciquali:l’applicazionedello stessocontrattocollettivo,l’esistenzadiununicoregolamentointerno,leanaloghecondizionidi lavoro, il riconoscimento degli stessi vantaggi o la fruizione degli stessi servizi, la comune cultura collettiva, e in generale, l’interscambiabilità (permutabilité) tra i lavoratori (Cass. Soc. 18.7.2000, n. 99‐60353; Cass. Soc. 15.5.2001, n. 00‐60048; Cass. Soc. 18.6.2003, n. 02‐60033; Cass. Soc. 10.11.2004, n. 03‐60411; Cass. Soc. 26.1.2005, n. 04‐60192; Cass. Soc. 12.1.2005, n. 03‐60477).Quest’ultimoelementoèsenz’altroilpiùdifficiledaprovareinquanto,fragliindici considerati dai giudici, figurano elementi – diretti a misurare l’identità dei trattamenti economici e normativi tra i dipendenti delle diverse entità giuridiche – che possono semmai essereunaconseguenzadelriconoscimentodell’UES9. Oltreaesserericonosciutagiudizialmente,l’UESpuòcreatamedianteuncontrattocollettivo10, prassicheèstatataloracontestatainquantopuòdivenireunostrumentoperneutralizzarele rappresentanzedelpersonaleall’internodellediverseentitàgiuridichedell’UES(inparticolare, il riconoscimento di un’UES può determinare la soppressione di molteplici comités d’entreprise)11. 7 Il requisito della concentrazione del potere di direzione è rigorosamente valutato: a tal fine, non è sufficiente il merocoordinamentotralediverseentitàgiuridiche. Come precisato dalla giurisprudenza (Cass. Soc. 20.10.1999, n. 98‐60398; Cass. Soc. 20.5.2001; Cass. Soc. 30/5/2001; Savatier J., Conditions de la reconnaissance d’une unité économique et sociale pour un secteur d’activité d’ungroupedesociétés,inDroitsocialn.7‐8/2002,p.715),ilcomitédegroupeeilcomitéd’entreprisesonoformedi rappresentanza dei lavoratori che operano a livelli differenti – il gruppo di società il primo, l’UES il secondo – e possonocoesistereall’internodiun’organizzazioneeconomicacomplessa(Cass.Soc.30.3.2011,n.00‐60.111). 9 La giurisprudenza ha recentemente ritenuto che, qualora vi sia una certa interscambiabilità tra i lavoratori, deve essereconsideratapocoimportantel’applicazionedicontratticollettividifferenti(Cass.Soc.22.9.2010,n.09‐60.394; 29.4.2009, n. 08‐60.465) o l’assenza di un regolamento interno comune (Cass. Soc. 11.8.2011, n. 07‐60.428). La comunità di lavoratori non è necessaria per individuare il gruppo di società (Verkindt P.Y., La représentation du personneldanslesgroupesdesociétés,inDroitsocial2010,p.776). 10 Il contratto collettivo che riconosce l’UES è considerato un accordo pre‐elettorale (Cass. Soc. 31.3.2009, n. 08‐ 60.494;10.11.2010,n.09‐60.451).Taleaccorddeveesserefirmatodatuttiidatoridilavorocheformerannol’UES(o dal loro rappresentante comune) e dalle organizzazioni sindacali rappresentative nelle entità giuridiche che formerannol’UES(L’unitééconomiqueetsociale.Unperimetersocialdel’entreprise,Lamy,2011,p.22). 11Unavoltariconosciutal’esistenzadiun’UES,lerappresentanzedeilavoratorinell’impresasonoesserecreateatale livello.Lerappresentanzedeilavoratoriesistentiall’internodelleentitàgiuridichechecompongonol’UEScessanodi operarenonappenasonocostituitelerappresentanzenell’UES(Cass.Soc.26.5.2004). 8 7 L’UES è un’entità, priva di personalità giuridica (Cour d’Appel de Paris, 31.5.2007; P. Lokiec, Droit du travail. Tome II, 2011, p. 155), che si giustappone alle entità giuridiche che la compongono, le quali continuano a esistere quali datrici di lavoro dei lavoratori che operano nell’UES (Cass. Soc. 16.12.2008, n. 07‐43875). La dottrina e la giurisprudenza francese distinguono i criteri per il riconoscimento della co‐datorialità (su cui v. Peskine E., Reseaux d'entreprise en droit du travail, LGDJ 2008) da quelli necessari per la creazione di un’UES. La qualificadidatoredilavorodipendedall’eserciziodelpoteredirettivoesoloacolui(ocoloro) che, di fatto, esercita(no) il potere direttivo possono essere imputati gli obblighi a carico del datoredilavoro(Cass.Soc.8.10.1997,n.95‐43786).L’esistenzadiun’UESnonimplica,dipersé, l’esercizio, da parte dell’UES, dei poteri datoriali (Morin M. L., L’unité économique et sociale: personnalité morale et qualité d’employeur, in Le droit ouvrier 2009, p. 121). Tuttavia, qualora piùentitàgiuridichechecompongonol’UESesercitanotalipoteri,essesonoqualificatecomeco‐ datricidilavoro(Cass.Soc.22.11.2000,n.98‐42229). E’ stato altresì precisato che, un accordo collettivo costitutivo di un’UES può stabilire degli obblighiacaricodellediverseentitàgiuridichechelacompongono(adesempio,puòprevedere la responsabilità solidale per l’adempimento delle obbligazioni relative ai rapporti di lavoro all’interno dell’UES), ma non può accordare all’UES la qualità di datore di lavoro (Cass. Soc. 16.12.2008, n. 07‐43.875). Invero, le parti sociali non possono imporre al lavoratore alcuna modifica del datore di lavoro (ogni clausola del contratto collettivo che dispone in tal senso è nulla: Cass. Soc. 5.5.2004, n. 02‐42580; Cass. 9.11.2005; Cass. 10.10.2006; Cass. Soc. 16.12.2008,n.07‐43.875)12. L’insiemedelleentitàgiuridichechecompongonoun’UESpossonostipulare(inprimapersonao conferendo mandato a un unico rappresentante; Morin M. L., L’unité économique et sociale: personnalité morale et qualité d’employeur, in Le droit ouvrier 2009, p. 120) un contratto collettivo per l’UES (Cass. Soc. 2.12.2003, n. 01‐47.010). Gli accordi collettivi conclusi nell’ambito di un’UES hanno la stessa efficacia degli accordi collettivi di impresa (circ. DRT 22.9.2004).Diconseguenza,unaccordocollettivoperl’UESpuòderogareaicontratticollettivi dilivellosuperiore(art.L2253‐3),inclusoalcontrattocollettivodigruppo(cheinvecenonpuò derogareaicontratticollettividicategoriaointeconfederali:art.L2232‐35). Lagiurisprudenzafrancesesièinterrogataanchesullarilevanzadell’UESalfinediindividuareil campodiapplicazionedelprincipio«àtravailégal,salaireégal»(l’art.L3221‐5imponelaparità retributiva tra i lavoratori della medesima impresa). A parere dei giudici d’oltralpe, la comparazione tra i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi è possibile solo se il trattamento di cui si discute è regolato dalla legge o dal contratto collettivo (di categoria, di gruppooperl’UES),oseilavoratorisonoimpiegatiall’internodiunostessostabilimento(Cass. Soc. 1.6.2005, n. 04‐42.143 et 04‐42149; Cass. Soc. 14.9.2010, n. 08‐44.180; G. Auzero, Les conventions et accords collectifs de travail à l'épreuve de l’égalité de traitement, in Droit social 2011,p.52).Ladecisionesispiegherebbeinquanto:«Unemployeurdoitassurerl’égalitéentre toussessalaries,seulssontconcernéslessalariesd'unmêmeemployeur.Celaprocèdedel'idéeque les salariés n'ont qu'un seul débiteur d'obligations. Le fait que cet employeur personne morale appartienneaumêmegroupeouàlamêmeunitééconomiqueetsocialenechangerienàl'affaire. L'application du principe d’égalité de traitement trouve ici une limite évidente, résultant du périmètre de comparaison, bornée par la personne morale employeur» (Cass. soc., 2.6.2006, n. 08‐44.152). Anche in questo caso, il riconoscimento della co‐datorialità è l’unica tecnica attualmente utilizzabile per garantire la parità di trattamento. Anche questo orientamento giurisprudenzialeèstatooggettodiconsiderazionicritiche.Inparticolare,sièosservatocheil dirittoantidiscriminatoriooperauncontrollosullemodalitàdieserciziodiunpotere:èdunque tracolorochesonoassoggettatiaunstessopotere(idest,idestinataridiunastessadecisione) chedeveessereoperatoilsindacatoantidiscriminatorio(LokiecP.,Contratetpouvoir.Essaisur latransformationdudroitprivédesrapportscontractuels,LGDJ2004,p.239). 12Neldirittodellavorofrancese,èrichiestoilconsensodellavoratoreancheperogniformadimobilitàall’interno delleentitàgiuridichecheformanol’UES(Cass.Soc.5.5.2004,n.02‐42.580). 8 3.L’unitétechniqued’explotation Le nozione di unité technique d’explotation (d’ora in poi UTE) è stata utilizzata, per la prima volta,inBelgio,nellaleggedel20.9.1948sulconseild’entreprise,peridentificarel’impresaincui questodeveesserecreato.LaleggenonfornivaalcunadefinizionediUTE.Inunacircolaredel 1963sulleelezionisocialisiprecisavachel’UTE«correspondau(x)siège(s)d’exploitationsiceux‐ ci se caractérisent entre eux par une certaine autonomie économique (indépendance de la directiondusiège)etparunecertaineautonomiesociale(différenciationdesmilieuxhumains)». Al fine di identificare l’UTE la giurisprudenza ha utilizzato, in un primo tempo un criterio topografico,percuilaprossimitàfralediverseunitàproduttiveeraconsiderataimportante,pur senondecisiva,aifinidell’identificazionediun’UTE. Percontrastarelaprassidello«smembramento»dell’entitàgiuridicainmoltepliciUTE,lalegge del 23.1.1975 obbliga tutte le entità giuridiche che occupano almeno 50 lavoratori (a prescindere da quanti lavoratori sono occupati in ogni stabilimento), a creare un conseil d’entreprise. L’arrêté royal n. 4 dell’11.10.1978 ha poi introdotto una presunzione relativa di esistenza di un’UTE tra diverse entità giuridiche, in caso di scissione artificiale del soggetto in differenti entitàgiuridiche(aifinidellapresunzioneoccorrevaprovarel’intentofrodatorio).Ilmedesimo regolamentohaaltresìprecisatochel’UTEsidefinisceapartiredacriterieconomiciesociali,e cheincasodubbio,quest’ultimiprevalgono.Nel1999(legge5.3.1999),illegislatorealleggerisce ilcaricoprobatoriogravantesuchiintendeprovareildécoupagegiuridicodell’UTE,eliminando l’onerediprovarel’intentofrodatorio. Neldirittodellavorobelga,l’UTEèdunqueunconcettoflessibile,souple,chepuòcorrispondere a più entità giuridiche, a una sola entità giuridica o a uno stabilimento dell’entità giuridica (Remouchamps S., Quelques considérations sur la présomption légale d’unité technique d’exploitation,inRevuedudroitsocial2011,p.266;P.P.VanGehuchten,P.Reyniers,Information et consultation des travailleurs : de quelques paradoxes du droit du travail à la lumière de la directive 2002/14/CE, in Revue du droit social 2007, p. 118). L’UTE individua l’impresa, ai fini dell’elezionedelconseild’entreprise(art.14legge20.9.1948)edelcomitépourlapréventionet la protection au travail (art. 49 legge 4.8.1996), e deve essere definita a partire da criteri economici (quali, ad esempio, la natura dell’attività, le tecniche di produzione, i mezzi di distribuzione,ilegamifinanziari,l’identitàdeidirigenti)esociali(quali,adesempio,lagestione delpersonale,l’esistenzadiuna«comunità»dilavoratori)che,incasodubbio,prevalgono. L’attuale testo dell’art. 14 §2 della legge 20.9.1948 prescrive che, ai fini della creazione del conseil d’entreprise, differenti entità giuridiche si presumono, fino a prova contraria, formare unasolaUTEseèdimostrato:1)chetalientitàfannopartediunostessogruppoeconomicoo sono amministrate da una stessa persona o da persone legate da vincoli economici, o che tali entità svolgono la stessa attività o attività tra loro connesse; 2) che esistono alcuni elementi indicanti una coesione sociale tra le entità giuridiche, quali, in particolare, una comunità di lavoratori riunita in un medesimo edificio o in edifici prossimi, una gestione comune del personale,unapoliticacomunedelpersonale,unregolamentointernoodeicontratticollettivi comuni o contenenti disposizioni simili (T. travail du Bruxelles, 1.2.2012, 12/496/A). La medesima prescrizione si applica ai fini dell’identificazione dell’UTE per la costituzione del comitépourlapréventionetlaprotectionautravail(art.50legge4.8.1996).Nonostanteiltesto delledisposizionilegislativesiaanalogo,lagiurisprudenzainterpretadiversamenteilconcetto diUTE,inrelazioneallefunzionidiciascunaformadirappresentanzacollettiva13.Igiudicibelgi consideranoinfatticheicriterieconomiciesocialicostitutividell’UTEdevonoessereesaminati apartiredall’interessefondamentaledeilavoratorialbuonfunzionamentodellediverseforme 13Inparticolare,lagiurisprudenzatendeadefinirel’UTEaifinidelcomitédepréventionetdeprotectionaunlivello inferiore rispetto all’UTE ai fini del conseil d'entreprise, e ciò perchè il comité deve trovarsi in prossimità alle problematichecheattengonoalbenesseresulluogodilavoro(J.Vanthournout,Guidepratiqueélectionssociales2012, EditionsStandaard,p.37).Qualorailcomitésiacostituitoinun’UTEraggruppantepiùentitàgiuridiche,ècostituito unsoloservicedepréventionetdeprotectionautravailpertuttal’UTE(art.35legge4.8.1996). 9 di rappresentanza collettiva (T. travail Bruxelles, 01.02.2012, 12/496/A). Per identificare, nel caso concreto, l’UTE occorre dunque considerare le funzioni che la rappresentanza collettiva deve svolgere, così che questa sia costituita al livello che ne consenta l’esercizio più efficace (Remouchamps S., Quelques considérations sur la présomption légale d’unité technique d’exploitation,inRevuedudroitsocial2011,p.270). Va segnalato che la presunzione può essere invocata sia dai lavoratori o dalle loro organizzazionisindacali,alfinediraggiungerelesogliedimensionalinecessarieperlacreazione diunconseild’entreprise(100lavoratori)odiuncomitépourlapréventionetlaprotectionau travail(50lavoratori),siadaldatoredilavoro,alfinediraggrupparediverseentitàgiuridichee creare così un’unica UTE con un solo conseil d’entreprise (Cour de cassation 27.11.2000; di opinionecontrariailTribunaledellavorodiBruxelles‐9e16febbraio2000–cheharitenuto chelapresunzionenonpotesseesserefattavaleredaldatoredilavoro). Gliindicidellapresunzionemenzionatidallegislatorenonsonoesclusivi:l’esistenzadiun’unica UTEtrapiùentitàgiuridichepuòessereprovatamediantealtricritericheindichinolacoesione economica e sociale (Cour de cassation 27.11.2000). La decisione dei giudici dipende sempre dalla valutazione dell’insieme degli elementi presenti nel caso concreto (T. travail Bruxelles, 6.2.2012,12/604/A). I passaggi argomentativi per il riconoscimento di un’UTE fra più entità giuridiche si possono cosìsintetizzare: ‐chivuoleavvalersidellapresunzionediesistenzadiun’UTEtrapiùentitàgiuridiche(diregola, le organizzazioni sindacali o i lavoratori) deve provare l’esistenza di almeno uno dei criteri economici(punto1)sopra)edivarielementicheindichinolacoesionesociale(punto2)sopra); ‐ chi vuole fornire prova contraria (di regola, il datore di lavoro) deve provare l’assenza di coesionesociale(adesempio,l’esistenzadipoliticheeregoledigestionedelpersonaledifferenti tralediverseentità,l’esistenzadiorganismidifferentidigestionedelpersonale,l’applicazione ditrattamentieconomicienormatividifferenti,l’assenzadiunaconcertazionesocialecomune tra le differenti entità giuridiche). Come ricordato, in caso di incertezza, i criteri sociali sono decisivi(T.travailBruxelles,01.02.2012,12/496/A)14. Le maggiori difficoltà riscontrate nell’identificazione di un’UTE per più entità giuridiche attengonoallaprovadellacoesionesociale.Comegiàosservatoperl’UES,lastipulazionediun unico contratto collettivo può essere una conseguenza della creazione di comuni rappresentanzecollettiveperpiùentitàgiuridiche,costitutivediun’unicaUTE.D’altrocanto,il mantenimentodiregolamentiinternidifferentiodidifferentiorganidigestionedelpersonale può essere una strategia per evitare il riconoscimento di una sola UTE. Parte della giurisprudenzabelgahariconosciutocheilfattodiappartenereaunostessogruppoeconomico creauna«comunitàdiinteressi»:intalcaso,infatti,lesortideilavoratoridipendonodaununico centro decisionale (Cour de Cassation, 29.1.2001). In dottrina si è altresì osservato che «le sentiment d’appartenance à même communauté peut aussi résulter de la participation de travailleurs à même activité ou à des activités interdépendantes, surtout lorsque le sentiment d’appartenance à un même groupe social est renforcé par la marque ou l’enseigne attachée à l’entrepriseouencorelapolitiquemenéeparcelle‐ci(«espritd’entreprise»)»(S.Remouchamps, Quelques considérations sur la présomption légale d’unité technique d’exploitation, in Revue du droitsocial2011,p.279).L’orientamentomaggioritariodellagiurisprudenzaritienetuttaviache non si possa dedurre l’esistenza di una coesione sociale dai soli elementi che indicano una coesioneeconomica(come,adesempio,ilfattochelesocietàabbianoglistessiamministratorio svolgano la medesima attività, con personale distaccato da una società all’altra; T. Bruxelles, 01.02.2012, 12/496/A; T. Bruxelles, 1.2.2012, 12/491/A; T. du travail Bruxelles, 6.2.2012, 14Lagiurisprudenzatienecontosiadeglielementiesistentialmomentodelladecisione,siadeglielementifuturiche si prevede, con una relativa certezza, saranno a breve presenti (Cour de Cassation 27.11.2000; T. trav. Bruxelles 4.2.2000e13.2.1995;T.trav.Mons5.3.2004;T.trav.Namur23.2.2000).Nonpossonoinveceessereconsideratigli avvenimentifuturi,possibilioeventuali(T.trav.Bruxelles4.2.2008,R.G.575/08;T.Bruxelles,1.2.2012,12/491/A). 10 12/604/A), pur se la coesione economica tra due entità giuridiche distinte può avere delle conseguenzesulpianodellacoesionesociale(T.dutravailBruxelles,14.2.2012,12/692/A)15. L’intervento del giudice sulla determinazione dell’UTE è meramente eventuale. La procedura circa le elezioni sociali demanda infatti al datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanzedeilavoratori,ilcompitodiindividuareilperimetrodell’UTE16. L’UTEèmenzionatainnumerosicontratticollettivirelativialladélégationsyndical(«110‐CP pourl'entretiendutextile»firmatoil23/06/2011;«152–CPpourlesinstitutionssubsidiées del'enseignementlibre»firmatoil02/02/2011;«224‐CPpourlesemployésdesmétauxnon‐ ferreux»firmatoil27/06/2011);laformazione(«116‐CPdel'industriechimique»firmatoil 31/05/2011; «226 – CP pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique» firmato il 29/06/2011); i prepensionamenti («Convention n. 17 CNT» firmato il 19/12/2006; «110 ‐ CP pour l'entretien du textile» firmato il 23/06/2011, «111 ‐ CP des constructions métallique, mécanique et électrique» firmato il 11/07/2011; «113 ‐ CP de l'industriecéramique»firmatoil06/06/2011;«114‐CPdel'industriedesbriques»firmatoil 15/07/2011), le condizioni di lavoro («118 CP de l'industrie alimentaire» firmato il 05/09/2011). L’UTE è altresì utilizzata nella legge sulla riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuova assunzione a tempo inditerminato, per individuare il perimetrodelleentitàgiuridicheesclusedatalebeneficio,qualoraillavoratoresiaassuntoper sostituireunlavoratoreimpiegatonei12mesiprecedentinellastessaUTE(art.117,§1er,della legge‐programme del 30.12.1988). In questo caso, occorre provare l’esistenza di una coesione socialeedeconomicatral’entitàgiuridicaincuioperaillavoratoreneo‐assuntoel’entitàincui eraoccupatoillavoratoresostituito.L’obiettivoè,evidetemente,quellodievitarel’erogazione diunbeneficioafrontediunincrementofittiziodimanodoperaall’internodell’UTE(Cassation 30.10.2006,S.05.0085.N/10). LaCortediCassazionebelgahapoiinterpretatolalocuzione“stessodatoredilavoro”aifinidel calcolodell’anzianitàdi servizioper determinareladuratadelperiododipreavvisoincasodi licenziamento (art. 82 § 2, alinea 2, e art. 59 legge 3.7.1978), quale sinonimo di UTE (Cass., 15.4.1985). In tal modo, il lavoratore può sommare tutti i periodi di lavoro svolti alle dipendenzedipiùdatoridilavorocheformanoun’unicaUTE(Cass.,9.3.1992). AffinchéduesuccessividatoridilavorosianoconsideraticomeunasolaUTE,aifinidell’art.82§ 2,alinea2,legge3.7.1978,ènecessariocheleloroattivitàsianosimiliocomplementari,seppur non identiche (T.T. Verviers, 28.6.1978; B. Paternostre, Le droit de la rupture du contrat de travail, De Boeck, 1990, t. I, p. 194)17. In particolare, tra gli indici per valutare l’esistenza di un’UTEtradueentitàgiuridichediverse,figurano:l’appartenenzaaununicogruppochedetta alle due società una stessa strategia economica; l’esercizio di attività complementari per una clientelaparzialmentecomune;l’esistenzadioggettisocialisimili;l’esistenzadiservizicomuni 15Igiudicibelgihannoaffermatoche,qualoravisiaunregolamentointernocomune,uncontrattocollettivocomune, unagestionedelpersonalecomune,eununicoluogodilavoro,ilfattocheledifferentientitàgiuridicheappartengano aduedifferenticommissionsparitairesnonfaveniremenolacoesionesocialetrailavoratori(T.dutravailBruxelles, 13/02/2012,12/740/A). 16Almeno60giorniprimachesiaaffissol’avvisocheannuncialadatadelleelezionisociali,ildatoredilavorodeve informare, per iscritto, il conseil e il comité, oin assenza la délégation syndicale circa «la nature, les domaines et le degréd'autonomieoudedépendancedesentitésjuridiquesvis‐à‐visdel'unitétechniqued'exploitation»(art.10legge 4.12.2007eart.6a.r.15.3.2003).Trail60°eil35°giornoprecedentequellodell’affissionedell’avvisocheannunciala data delle elezioni sociali, il datore di lavoro consulta il conseil e il comité, o in assenza la délégation syndicale sul numero di UTE o di entità giuridiche per le quali gli organi devono essere costituiti, e sulla divisione dell’entità giuridica in UTE o sul raggruppamento di più entità giuridiche in un’UTE (art. 11 legge 4.12.2007 e art. 7 a.r. 15.3.2003). Almeno 35 giorni prima che sia affisso l’avviso che annuncia la data delle elezioni sociali, il datore di lavoro comunica, per iscritto, al conseil e al comité, o in assenza alla délégation syndicale la sua decisione circa il numero di UTE o di entità giuridiche per le quali gli organi devono essere costituiti, e sulla divisione dell’entità giuridica in UTE o sul raggruppamento di più entità giuridiche in un’UTE (art. 12 legge 4.12.2007 e art. 8 a.r. 15.3.2003). 17Aifinidell’esistenzadiunostessodatoredilavoro,nonimportanéchevisiaunlegamecontrattualetraiduedatori dilavorosuccessivi(Cass.,9.3.1992),nécheillavoratoresvolgamansioniidentichepercontodeiduedatoridilavoro (C.T.Brux.,3.2.1987;Cass.,18.4.1988;C.T.Liège,4.3.1993). 11 per la gestione del personale; il distacco di alcuni lavoratori dell’una presso l’altra; la riassunzione di alcuni lavoratori dell’una da parte dell’altra; l’esistenza di organismi di rappresentanzadelpersonalecomuni(CourdeTravaildeLiège,22.5.2006,R.G.31.285/02).In questo caso, i criteri di coesione economica paiono determinanti per individuare l’UTE (F. Magnus,Lesgroupesdesociétésetlaprotectiondesintérêtscatégoriels,Larcier2011,p.110). Comesottolineatodaigiudicibelgi,lanozionedi“stessodatoredilavoro”–UTEoraesaminata si differenzia dalla nozione di co‐datorialità: nel primo caso, infatti, si considera l’anzianità di serviziodiunlavoratoreimpiegatosuccessivamentedaduedatoridilavoro;nelsecondocaso,il lavoratore è impiegato congiuntamente da due datori di lavoro che, simultaneamente, esercitano su di lui un potere direttivo (C. Travail Bruxelles, 11/6/2002; C. Travail Liège, 6/6/2006; Cour trav. Liège, 8.11.1996; Cour trav. Liège, 27.4.2001; Cour trav. Anvers, 11.2.2004;Cass.,17.5.2004;C.Wantiez,V.Vannes,Lanotiond’employeurendroitdutravail,in Lecontratdetravailetlanouvelleéconomie,Éd.duJeunebarreaudeBruxelles,2001). LanozionediUTEsidistinguepoidallanozionedi«mêmeentitééconomiqueetfinancière»cui la legge belga fa riferimento per individuare le ipotesi lecite di distacco dei lavoratori, per le quali non occorre alcuna autorizzazione preventiva (art. 32 legge 24.7.1987; C. E. Clesse, Travailleurs détachés et mis à disposition – Droit belge, européen et international, Bruxelles, Larcier,2008),eperindividuareleinformazionichedevonoesserefornitealconseild’entreprise (O.Rijckaert,P.Brasseur,Leconseild’entreprise&lecomitépourlapréventionetlaprotectionau travail, Bruxelles, Kluwer, éd. 2003‐2004, p. 132). Su quest’ultimo punto, va osservato che il datore di lavoro deve comunicare al conseil d’entreprise tutte le informazioni economiche e finanziarie che riguardano l’impresa (e cioè l’UTE) in cui è costituito, e tutte le informazioni relative all’entità economica e finanziaria di cui l’impresa fa parte (art. 1 a.r. 27.11.1973; F. Magnus,Lesgroupesdesociétésetlaprotectiondesintérêtscatégoriels,Larcier2011,p.115).Nel dirittobelga,adifferenzadiquantoavvieneinFrancia,nonèprevistoalcunobbligodicostituire rappresentanzedeilavoratoriaunlivello(ilgruppo)superiorerispettol’impresa(salvoquanto previsto dalla direttive 2009/38 sui comitati aziendali europei: v. art. 9 CCT n. 101 sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensionicomunitarie)18. 4.Leorganizzazionicomplesseneldirittodellavorointerno Nelnostroordinamentononritroviamoalcunafiguraanalogaall’UESoall’UTEeciònonostante la dottrina abbia, da tempo, denunciato la «carenza di una teoria dell'impresa di impronta giuslavorista» (De Luca Tamajo R., Profili di rilevanza del potere direttivo del datore di lavoro, Argomentididirittodellavoro2005,p.488),la«distanzastoricaintercorrentetraildirittodel lavoro e l’impresa» (Treu T., Gruppi di imprese e relazioni industriali: tendenze europee, in Giornaledidirittodellavoroedellerelazioniindustriali1988,p.641; TreuT.,Trasformazioni delleimprese:retidiimpreseeregolazionedellavoro,inMercatoConcorrenzaRegole,2012,p.7). Certamente,l’assenzadiunalegislazioneinmateriasindacalehacondizionatol’evoluzionedegli studi sulle organizzazione economiche complesse in ambito lavoristico19. L’utilizzo di teorie economiche,qualilateoriaInsiders‐Outsiders(LindbeckA.‐SnowerD.,TheInsiders–Outsiders Theories, Cambridge, 1988), per spiegare le relazioni tra i lavoratori all’interno delle organizzazionicomplesse(IchinoP.,Ladisciplinadellasegmentazionedelprocessoproduttivoe dei suoi effetti sul rapporto di lavoro, relazione alle Giornate di studio dell’Aidlass, Trento, 4‐5 giugno1999),hapoialimentatol’ideache,intaliorganizzazioni,nonvisiaalcuna«comunitàdi lavoratori». 18 Leinformazioniforniteailavoratoridevonoconsentirelorodiavereun’immaginechiaraecorrettadellasituazione dell’impresaedellesueprospettive,edevonoaltresìpermetterelorodicollocarel’impresanelquadropiùampiodel gruppoeconomicoofinanziariodicuifaparte(art.3a.r.27.11.1973). 19 Va segnalato che la tecnica di interpretazione funzionale è stata utilizzata per interpretare il concetto di unità produttiva che individua l’ambito di applicazione del titolo III dello Statuto dei lavoratori: v. Balandi G.G., Appunti problematiciintemadiunitàproduttiva,Rivistagiuridicadellavoro1973,II,p.1130;FerraroG.,Rilievisulconcettodi unitàproduttiva,Rivistagiuridicadellavoro1972,I,p.82. 12 Lo studio delle organizzazioni complesse ha dunque coinciso, nel nostro paese, con gli studi sullatriangolazionedellarelazioneindividualedilavoroculminati,direcente,nell’elaborazione della tesi della co‐datorialità (su cui v.: Mazzotta O., Gruppi di imprese, codatorialità e subordinazione,inRivistagiuridicadellavoro2013,I,p.19;PerulliA.,Gruppidiimprese,retidi impreseecodatorialità:unaprospettivacomparata,inRivistagiuridicadellavoro2013,I,p.83; PintoV.,Profilicriticidellateoriadellacodatorialitàneirapportidilavoro,inRivistagiuridicadel lavoro 2013, I, p. 55; E. Raimondi, Gruppi imprenditoriali e codatorialità, RGL 2012, 2, p. 308; RaimondiE.,Ildatoredilavoroneigruppiimprenditoriali,inGiornaledidirittodellavoroedelle relazioni industriali 2012, p. 287.; Razzolini O., Contitolarità del rapporto di lavoro nel gruppo caratterizzato da «unicità di impresa», WP C.S.D.L.E. “Massimo D’antona”.IT – 89/2009; Razzolini O., Impresa di gruppo, interesse di gruppo e codatorialità nell’era della flexicurity, in Rivistagiuridicadellavoro2013,I,p.29;SpezialeV.,Ildatoredilavoronell’impresaintegrata, WPC.S.D.L.E.“MassimoD’antona”.IT–94/2010).Ilproblemadellecomunitàdiriferimentodel dirittodellavoro–intesequiqualicentridiimputazionigiuridicheoluoghidiapplicazionedella disciplinalavoristica–hacoinciso,perlopiù,conilproblemadiindividuarechi èildatoredi lavoro.Loconseguenzediuntaleapprocciosonomolteplici: 1. si continua a considerare il potere direttivo come «l’architrave su cui posa gran parte dell’edificiodeldirittodellavoro»(DeLucaTamajoR.,Profilidirilevanzadelpoteredirettivodel datore di lavoro, in Argomenti di diritto del lavoro 2005, p. 470), mentre mancano studi sui poteri all’interno delle organizzazioni economiche complesse (fra i pochi v.: Carabelli U., La responsabilità del datore di lavoro nelle organizzazioni di impresa complesse, in Diritto delle relazioniindustriali2009,p.101;OrlandiniG.,Dirittodellavoroeregolazionedellereti,inReti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto ed economia, a cura di F. Cafaggi, Il Mulino 2004; Salento A., Somministrazione, appalto, organizzazione: politiche del diritto, interpretazioni, teorie organizzative, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali 2006, 3, 441). E’ significativo segnalare come, nella monografia sull’art. 2086 c.c., VincenzoFerrante,chepureannovera«lemanifestazionidellalibertàdiimpresa»,chepossono concretizzarsi in decisioni in ordine alla organizzazione aziendale, fra le forme del potere (Direzione e gerarchia nell’impresa (e nel lavoro pubblico privatizzato), Giuffrè 2012, p. 131), scriva:«leprevisionidicuiall’art.2086c.c.impongonounaidentificazionefrailruolodi“capo dell’impresa” e la titolarità del potere direttivo di cui agli artt. 2094 e 2104» (Direzione e gerarchia nell’impresa (e nel lavoro pubblico privatizzato), Giuffrè 2012, p. 37). Nello stesso anno,StéphaneVernacdiscute,aParisOuestNanterre,latesididottoratodaltitolo:Lepouvoir d'organisation.Aucroisementdudroitdutravailetdudroitdessociétés. Comesièricordato,idirittidipartecipazionedeilavoratori,peressereefficaci,devonoessere rinosciutiedesercitatiailivellicorrispondentiai«luoghidieserciziodelpotere».Lostudiodei rapporti di potere all’interno delle organizzazioni complesse è dunque indispensabile per individuareisoggettiimputabilidegliobblighidiinformazioneeconsultazione,ilcontenutodi tali obblighi, e le diverse forme di rappresentanza collettiva dei lavoratori, al fine di garantire l’effettività (l’effetto utile, direbbe la Corte di giustizia: sentenze 29 marzo 2001, C‐62/99, Bofrost;13gennaio2004,C‐440/00,Kühne&Nagel;15luglio2004,C‐349/01,ADSAnker;v.da ultimo Schömann I., Aspects relating to necessity of intervention at European level, Annex IV, European Added Value Assessment on a EU legislative instrument on information and consultation of workers, anticipation and management of restructuring processes, 2012) dei diritti di partecipazione (sul punto v. Vardaro G., Prima e dopo la persona giuridica: sindacati, imprese di gruppo e relazioni industriali, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali1988,p.224). La medesima riflessione sui «luoghi di esercizio del potere» dovrebbe riguardare il diritto antidiscriminatorio. Se i principi di non discriminazione permettono di operare un controllo sulle modalità di esercizio di un potere, in relazione agli effetti che esso produce (o può produrre), al fine di garantire il rispetto del principio di uguaglianza (M. Barbera, Discriminazioniedeguaglianzanelrapportodilavoro,Milano,1991,p.51),glieventualieffetti discriminatori devono essere valutati in relazione alla sfera di esercizio di tale potere. La possibilità di operare una comparazione tra lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi 13 nondovrebbedunquedipenderedallapossibilitàdiricondurreaun’unicafonteiltrattamento chesipresumediscriminatorio(CGUE,sentenze17.9.2002,C‐320/00,Lawrence,punti17e18e 13.1.2004, C‐256/01, Allonby, punto 50), ma dal fatto che tali lavoratori sono assoggettati al medesimopotere20. 2. si abusa della tesi della co‐datorialità (che – è bene ricordare – implica anche la moltiplicazione degli obblighi a carico del lavoratore e l’allargamento della sfera della subordinazione:Lyon‐CaenA.,L’UESsauvéedesesexcès,inSemainesocialeLamy2007,n.1318, p. 10) per perseguire obiettivi che non dipendono necessariamente dal riconoscimento della duplicità di datori di lavoro (si v. ad esempio, al fine del computo dei lavoratori per l’applicazionedell’art.18St.Lav.:Cass.5808/2004;sulcalcolodelperiododicomportov.:Cass., ord.n.3482/2013).L’UESel’UTEdimostranocomeilcalcolodelnumerodeilavoratoriaifini dell’applicazionedelladisciplinalavoristicanondipendadalriconoscimentodellaco‐datorialità, maèconnessoall’individuazionedelluogoincuiladisciplinaèapplicata,che–comesiètentato di chiarire – dipende dalle finalità della stessa. La medesima considerazione vale per la disciplinadeilicenziamentipermotivieconomici,ilcuicampodiapplicazioneèindividuato,dal legislatore francese, in relazione al centro unico di direzione dell’organizzazione complessa (l’UES o il gruppo). La disciplina interna sulla somministrazione (art. 4 co. 13 l. 92/2012 sul calcolo dell’anzianità di servizio, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi di cui all’art. 4 co. 12 l. 92/2012 e della loro durata; messaggio Inps n. 8255/2010 sul calcolo dell’anzianitàdiservizioaifinidell’accessoallemisuredisostegnodelreddito)esulcontrattoa termine (T; Milano 8/1/2011 e 13/12/2011; CGUE, sentenze 18.10.2012, cause riunite da C‐ 302/11 a C‐305/11, Valenza) dimostrano come le regole sul calcolo dell’anzianità di servizio noncoincidanoconladuratadelsingolorapportodilavoro,masiestendonoaldilàdellostesso, alfinediperseguiregliinteressicuilanormatende(adesempio,latuteladellaprofessionalità dellavoratore). 3.scarseggianoinfineriflessionisuicentridiimputazionegiuridicaesulleragioniperimputare gliobblighieleresponsabilitàinambitolavoristico,aldilàdellatesidellaco‐datorialitàedella responsabilità solidale negli appalti. In questa prospettiva, rilevano gli studi sul «canone funzionalisticodiindividuazionedellafiguradeldatoredilavoro»,secondocuiladefinizionedi datoredilavoro«siconnotadiversamenteasecondadelcontestoedei finichel’ordinamento intende realizzare» (Barbera M., Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto, in DLRI 2010; G. Davidov, Joint Employer Status in Triangular Employment Relationships, in British Journal of Industrial Relations 2004, p. 738). Moltointeressanteè,adesempio,latesidella“multidatorialità”elaboratadaChiaraLazzariin relazione alla disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (analogamente in giurisprudenza: Cass.4106/2010),chefadiscendere«ilquantumdidebitodisicurezzagravantesuivarisoggetti attivi della prevenzione» dalla «frazione, più o meno ampia, di potere organizzativo/direttivo cheglistessisonoabilitatiadesercitare,perchéèdaciòchedipendelapossibilitàd’intervento sull’organizzazioneproduttivaedellavoro,fontepotenzialediognirischio»(LazzariC.,Datore di lavoro e obbligo di sicurezza, I working papers di Olympus – 7/2012 – http://olympus.uniurb.it, p. 9). L’esercizio del potere organizzativo giustifica l’imputazione degliobblighidisicurezza:ogniazienda(intesaquicomecomplessodellastrutturaorganizzata daldatoredilavoro:art.2co.1lett.c)puòdunqueaverepiùdatoridilavoroperlasicurezza. In assenza di riflessioni sui centri di imputazione giuridica e sulle ragioni per imputare gli obblighi e le responsabilità in ambito lavoristico, lo studio delle organizzazioni complesse rischia di esaurirsi nella prospettiva manageriale (id est, come risolvere, dal punto di vista gestionale, la complessità organizzativa), e il diritto del lavoro si trasforma in uno strumento funzionaleagliinteressidell’impresa(BavaroV.,Azienda,contrattoesindacato,Cacucci,2012). LeconsiderazionisullecomunitàdiriferimentodeldirittodellavorosollevatedaEdoardoAles 20 In tale prospettiva andrebbe riletto il dibattito sull’interpretazione funzionale del concetto di ciclo produttivo, impiegatodall’abrogatoart.3l.1360/69perdescriverel’ambitodiapplicazionedelprincipiodinondiscriminazione e della responsabilità solidale (Scarpelli, Interposizione ed appalto nel settore dei servizi informatici, in Nuove tecnologieerapportifraimprese,acuradiMazzottaO.,Giuffré,1990). 14 mostrano bene tale deriva: la contrattazione collettiva di gruppo è uno strumento diretto all’instaurazionediorganization‐basedemploymentsystems,mentreilgrupposfuggealleregole didirittodellavoro. Come si è tentato di dimostrare con gli esempi dell’UES e dell’UTE, l’approccio funzionale alle organizzazioni economiche complesse, nell’esaminare i rapporti di potere e i legami di interdipendenza tra i diversi soggetti di diritto che partecipano a tali organizzazioni, in relazioneallefinalitàcuimiralanormativalavorista,pareilmetodopiùconsonopersviluppare lostudiosuicentridiimputazionegiuridicaesulleragioniditaleimputazione(A.Lyon‐Caen,En quêtejuridiquedel’entreprise,inLacrisedel’entrepriseetsareprésentation,acuradiA.Lyon‐ CaenetQ.Urban,Dalloz,2012,p.8). 15