Contratto di locazione di immobile ad uso

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Contratto di locazione di immobile ad uso
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO TURISTICO
(Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c, della legge 431/1998)
La Società Herbessus Viaggi sas con sede sociale in Grotte ( AG ), Viale della
Vittoria, 104 Cod. Fisc. e Partita Iva n. 02063500843, in persona del legale
rappresentante, Sig. Cutaia Ignazio, nato a Grotte il 25/09/1961,
COD. FISC. CTUGNZ61P25E209Z, in seguito denominato Locatore
CONCEDE IN LOCAZIONE
Per conto del “PROPRIETARIO ” Sig. _____________________________nato a __________________
il ____/___/____ residente in _______________, in Via __________________________________, __
- Cod Fisc. ___________________
Al/alla Sig./Sig.ra – Denominato INQUILINO:
Codice Fiscale:
Identificato con:
Carta d’identità
(
)
- Passaporto (
) – Patente di guida ( ) – Altro:
N° _____________________ rilasciato/a dal ___________________________il __ /__ /______
che accetta, l'unità immobiliare denominata ________________________________________
posta in via _____________________ n° _____ sita nel comune di _____________________
ammobiliata come da descrizione sul sito www.herbessusviaggi.it , e accettata dai contraenti.
Con L’ Inquilino saranno ospitati n° ______ persone che sono state così identificate:
Nominativo
Data di nascita e luogo di
nascita
Doc.
N°
Data di
Rilascio
Rilasciata da
Il contratto è stipulato per la durata massimo di 30 (trenta) giorni dal _______al________.
Il canone di locazione è convenuto in euro _________ ( __________________________).
La locazione sarà regolata dalle clausole di seguito riportate.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Locatore / Herbessus Viaggi
C/to “PROPRIETARIO ”
L’Inquilino
________________________________
_____________________________
Ignazio Cutaia - Legale Rappresentante
Imposta
di Bollo
€ 14,62
Grotte , ___________________
Clausole contrattuali
1. L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente per finalità turistiche.
2. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità
immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Nel momento in cui l’Inquilino si presenterà per ritirare le chiavi dell’unità, alla
somma già precisata, verserà la somma di € 100,00 a titolo di deposito
cauzionale, che verrà restituita al termine della locazione, dopo la verifica dello
stato dell’immobile e degli eventuali arredi; a tal proposito si allega elenco
completo dei: mobili; elettrodomestici; suppellettili; altro. Il conduttore dovrà
avvisare il proprietario degli eventuali difetti dell’immobile e dei mobili entro
quarantotto ore dalla consegna delle chiavi.
4. Dall’importo che l’Inquilino consegnerà come cauzione verranno detratti - al
momento della restituzione - gli importi necessari per la riparazione degli
eventuali danni sull’immobile e/o sugli arredi, da lui danneggiati.
5. Nel caso di riconsegna anticipata delle chiavi (dovuta a giustificati motivi)
rispetto al termine di scadenza della locazione, la differenza di canone verrà
restituita.
6. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i
propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di
locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
7. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio
alle condizioni generali di vendita e alle disposizioni del codice civile, e
comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. :