1 Locazioni con finalità turistiche Questa particolare

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1 Locazioni con finalità turistiche Questa particolare
Locazioni con finalità turistiche
Questa particolare tipologia di locazione è molto diffusa in Italia perché rivolta a soddisfare
temporanee esigenze abitative turistiche, caratterizzate da bisogni di abitare con fini di vacanza
nelle cosiddette seconde case. I contratti di locazione delle case per le vacanze con finalità
turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile.
L’art. 1, comma 2, lett. c), della l. 431/1998 recita: “Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8
e 13 della presente legge non si applicano: … c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità
turistiche”.
Agenzie immobiliari e agenzie di viaggi per la promo-­commercializzazione delle "case e appartamenti per vacanze" in Sicilia. La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta
differenza tra: il contratto d'albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si
estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione. Nel contratto d’albergo al godimento
dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il
cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla
concessione in godimento è possibile.:
“Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione
d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel
godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie
rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di
albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e
transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente
alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto
di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”
"Codice del Turismo" - Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79
“Codice del turismo- decreto legislativo n. 79/2011- Locazioni turistiche (le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico art. 12 lettera d)
Tra le strutture extralberghiere, sono state introdotte le unità abitative ammobiliate ad uso turistico,
case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai
turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non
superiore a sei mesi consecutivi, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.
Le stesse possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro
unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale
viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente
articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare
turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative
ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle
quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma
diretta; l’esercizio dell’attività din mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è
1 compatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di
servizi o di gestione dedicate alla locazione.
Con il provvedimento sarà possibile aprire un nuovo mercato per la ricettività in Italia, con effetti
immediati sul mercato immobiliare e sull’intera filiera del turismo. Il nuovo Codice del Turismo
può essere un volano di crescita e sviluppo per l’intera filiera turistica nazionale, e una vera e
propria occasione per migliaia di agenzie immobiliari.
Oggi le seconde case — vacanza in Italia rappresentano più di 3 milioni di immobili, ed offrono più
di 12 milioni di posti letti. Le case vacanze sono ormai sempre più una risorsa per l’intero Sistema
Italia che si rafforza anche grazie ad un’offerta più completa e qualitativa di servizi per coloro che
decidono di soggiornare in un’abitazione presso una località turistica o una città d’arte.
Saverio Panzica [email protected]
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