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FONDO
PENSIONE
“CARIVE”
OGNI INVESTITORE
DEVE DECIDERE
SE PREFERISCE
MANGIARE BENE
O
DORMIRE BENE
Documentazione ad esclusivo uso interno
Vietata la riproduzione anche parziale © ® ™
LIBERO
S O M M A R I O
1.
Prestazioni – Rendita e Capitale
2.
Come si calcola la Rendita
3.
Schema della Rendita
4.
Anticipazione
5.
Riscatto
6.
Tassazione
7.
Tassazione – Vecchi Iscritti
8.
Trasformazione
9.
Varie
10.
Fonti
LIBERO
Quando andrò in pensione cosa percepirò ?
Il lavoratore ha diritto si scegliere tra
RENDITA
CAPITALE
In questo caso potrà optare per
In questo caso il lavoratore potrà
Ä
una rendita vitalizia immediata
Ä
farsi liquidare fino al 50% del
Montante Maturato
(versamenti + rendimenti finanziari)
Ä
una rendita che preveda la reversibilità
a favore di un’altra persona
Ä
farsi liquidare il 100% del Montante
Maturato, se la rendita fornita dal 70%
del montante è inferiore alla metà
dell’assegno sociale INPS (attualmente
è di €uro 381,72 mensili)
Ä
una rendita che garantisca il pagamento
degli importi certi per un determinato
numero di anni, indipendentemente
dall’esistenza in vita del beneficiario
Ä
farsi liquidare il 100% del Montante
Maturato per coloro che erano iscritti
ad un fondo pensione prima del 29
aprile 1993. In questa casistica
rientrano tutti gli iscritti al Fondo
Pensione Carive.
LIBERO
Come si calcola la RENDITA ?
Per determinare la RENDITA bisogna
innanzitutto sommare quanto si è
accumulato durante al vita lavorativa
•
•
TFR
CONTRIBUTI
conferito
(facoltativo per i
lavoratori assunti
ante 28/4/1993)
versati dal datore
di lavoro (3,50%
della Retribuzione
Annua Lorda “RAL”
valida ai fini TFR)
•
CONTRIBUTI
versati dal
lavoratore
(facoltativi, in %
della RAL valida ai
fini TFR)
•
RENDIMENTI
finanziari su quanto
accantonato
L’importo così ottenuto sarà
moltiplicato per un COEFFICIENTE di
TRASFORMAZIONE che è determinato
da tre componenti
•
TAVOLE DEMOGRAFICHE di
mortalità per sesso ed età
•
TASSO TECNICO d’interesse
•
CARICAMENTI ovverosia la
commissione assicurativa
LA RENDITA VITALIZIA SARA’
ANNUALMENTE RIVALUTATA IN BASE
AL RENDIMENTO OTTENUTO DALLA
COMPAGNIA ASSICURATRICE
Mi puoi fare uno schema ?
Tavole
Demografiche
(Sesso / Età)
TFR
Contributi del
Datore Lavoro
Contributi
del Lavoratore
Montante
Maturato
X
Coefficiente di
Trasformazione
Tasso Tecnico
Caricamenti
(Costi)
Rendimenti
Finanziari
PENSIONE
COMPLEMENTARE
LIBERO
E se mi servono i soldi ?
La legge prevede che il lavoratore possa chiedere
un’ANTICIPAZIONE del Montante Maturato (versamenti+rendimenti finanziari)
A.
dopo 8 anni d’iscrizione alla
previdenza complementare #
fino al 30%
v ogni necessità
ü tassazione = aliquota del 23,0%
B.
dopo 8 anni d’iscrizione alla
previdenza complementare #
fino al 75%
v acquisto o ristrutturazione della
prima casa per sé o figli
ü tassazione = aliquota del 23,0%
C.
in ogni momento
fino al 75%
v per
gravi
problemi
sanitari
personali, del coniuge o dei figli
Ø tassazione = aliquota del 15,0%
#
ATTENZIONE:
Per la maturazione degli otto anni d’iscrizione vengono
considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari ivi compresa quella al
Fondo di Previdenza CARIVE.
- Complessivamente le anticipazioni non possono MAI
superare il 75% della Posizione Maturata
- Il lavoratore può reintegrare quanto ottenuto a titolo
di anticipazione in qualsiasi momento
LIBERO
Ma io ho sentito parlare anche di “Riscatto”
Il lavoratore che PRIMA del pensionamento perda i diritti di partecipare al
Fondo Pensione può chiedere il
RISCATTO
che dà diritto a farsi liquidare il Montante Maturato, al verificarsi dei seguenti casi
A.
Interruzione del rapporto di lavoro
Riscatto del 100% della posizione
ü
tassazione = aliquota del 23%
Riscatto del 50% della posizione
B.
Disoccupato da almeno 1 anno o
in mobilità od in cassa integrazione
ü
tassazione = aliquota del 15,0% *
Riscatto del 100% della posizione
C.
Disoccupato da almeno 4 anni
o subisce un’invalidità permanente
ü
tassazione = aliquota del 15,0% *
Riscatto del 100% della posizione
D.
Decesso
ü
tassazione = aliquota del 15,0% *
*
ATTENZIONE: l’aliquota del 15,0% è ulteriormente
ridotta di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle
Forme Pensionistiche Complementari successivo al 15°,con
una misura massima di riduzione di 6 punti. Pertanto, dopo
35 anni di partecipazione l’aliquota sarà pari al 9,0%.
LIBERO
Tutti però mi parlano di TASSE
Bisogna fare alcune importanti distinzioni
CONTRIBUTI
-
I contributi versati, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo valido ai fini
Irpef fino ad un importo max di €uro 5.164,67 annui (è stato eliminato il limite massimo del 12%
del Reddito Annuo Lordo).
-
Pertanto il risparmio fiscale (minori tasse) sarà pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito
complessivo del lavoratore.
PRESTAZIONI
-
Le prestazioni pensionistiche, siano esse erogate sotto forma di rendita o di capitale, sono tassabili
per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (rendimenti già
tassati e contributi non tassati ).
-
La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta (c.d. “ritenuta
secca”) nella misura del 15,0%, che si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle
Forme Pensionistiche Complementari successivo al 15°, con una riduzione max di 6 punti. Pertanto
dopo 35 anni di partecipazione l’aliquota sarà pari al 9,0%.
RENDIMENTI
-
Gli incrementi derivanti dalla gestione finanziaria sono assoggettati all’imposta sostitutiva
dell’11,0%.
LIBERO
Per i “Vecchi Iscritti” le cose si complicano un po’
In linea generale
- le prestazioni sono considerate dal fisco “Redditi Assimilati a quelli da Lavoro Dipendente” (art. 50, comma 1,
lett. “h-bis”, TUIR), ed in virtù di tale parificazione non sono soggette alle addizionali (per le Rendite) e non
devono essere reliquidate (per il Capitale);
- dal 1° gennaio 2007 le prestazioni, siano esse erogate sotto forma di Rendita o di Capitale, sono assoggettate alla
stessa aliquota del 15% (art. 52, comma 1, lettera “d”, TUIR, modificato dall’art. 21 DLgs 252/2005; art. 11 e art.
23, comma 6, DLgs 252/2005).
Se il diritto a percepire la PRESTAZIONE
(sia nel caso della Rendita, sia nel caso del Capitale)
da parte dei “Vecchi Iscritti”
(tutti gli aderenti al Fondo di Previdenza CARIVE)
è sorto dopo il 31/12/2006
ATTENZIONE
Se il “Vecchio Iscritto” deciderà di farsi
liquidare la PRESTAZIONE sotto forma di
CAPITALE potrà scegliere tra due soluzioni:
a)
100% del Montante Maturato compresa
la quota maturata dopo il 01/01/2007
In questo caso TUTTO il Montante sarà
soggetto al meno favorevole regime
tributario vigente al 31/12/2006
b)
100% del Montante Maturato al
31/12/2006
Questa parte del Montante sarà
soggetta al regime sopra indicato
50% del Montante Maturato dal
01/01/2007
Solo per questa parte assoggettamento
al Nuovo regime Tributario con aliquota
del 15% (art. 11 DLgs 252/2005)
bisogna suddividere i Montanti Maturati in
funzione del periodo a cui sono riferiti:
ü
fino al 31/12/2006
ï
Regime Tributario
vigente al 31/12/06
ü
dal
ï
Nuovo Regime
Tributario con unica
aliquota 15%
01/01/2007
(art. 11 DLgs 252/2005)
LIBERO
Tutto chiaro ?
Non proprio: che cos’è il TRASFERIMENTO
TRASFERIMENTO
A
Dopo 2 anni di iscrizione il lavoratore può
trasferire la propria posizione a qualsiasi
forma pensionistica.
Attenzione: se la posizione viene trasferita in
un fondo diverso dal “Fondo San Paolo IMI” o
dal “FAPA di Gruppo” verrà meno la
contribuzione aziendale del 3,50% calcolata
sul reddito annuo utile ai fini TFR.
A
Il lavoratore può trasferire la posizione ad
altra forma pensionistica per effetto del
cambiamento dell’attività lavorativa (perdita
dei requisiti di partecipazione alla precedente
forma pensionistica).
Attenzione: in questo caso (interruzione del
rapporto di
lavoro),
il
trasferimento
costituisce un’alternativa al riscatto.
LIBERO
E inoltre…
ü
Il lavoratore potrà alimentare il
Fondo di Previdenza Complementare
mediante il versamento del Buono
Pasto
ü
Le
prestazioni
pensionistiche
complementari
possono
essere
cedute, sequestrate, pignorate, solo
nella misura massima di 1/5 e per
determinate causali
ü
Il lavoratore può mantenere in
essere due posizioni pensionistiche
complementari su Fondi diversi (si
pensi al caso dei colleghi ceduti ad
altre banche non facenti parte del
Gruppo IntesaSanpaolo)
ü
Le
tasse
Prestazioni
direttamente
che
gravano
sulle
sono
trattenute
- dalla Forma Pensionistica
per il Capitale
- dai Soggetti Eroganti
per la Rendita
LIBERO
Mi sono incuriosito, come posso fare per
documentarmi di più ?
Per chi non ne avesse ancora a sufficienza ecco alcuni suggerimenti
&
Decreto Legislativo n° 124 del 21 aprile 1993
&
Decreto legislativo n° 252 del 5 dicembre
2005
&
TUIR
&
Circolare n° 4 del 26 gennaio 2007 di
Assoprevidenza
&
Guida alla scelta della destinazione del TFR
pubblicata a cura della Segreteria di
Coordinamento di FALCRI INTESA e
reperibile nel sito www.falcri.it
&
Sito ufficiale
www.tfr.gov.it
&
Sito ufficiale dell’Autorità di Vigilanza “Covip”
www.covip.it
del
Ministero
dl
Lavoro
LIBERO