liberosinfub
Transcript
liberosinfub
FONDO PENSIONE “CARIVE” OGNI INVESTITORE DEVE DECIDERE SE PREFERISCE MANGIARE BENE O DORMIRE BENE Documentazione ad esclusivo uso interno Vietata la riproduzione anche parziale © ® ™ LIBERO S O M M A R I O 1. Prestazioni – Rendita e Capitale 2. Come si calcola la Rendita 3. Schema della Rendita 4. Anticipazione 5. Riscatto 6. Tassazione 7. Tassazione – Vecchi Iscritti 8. Trasformazione 9. Varie 10. Fonti LIBERO Quando andrò in pensione cosa percepirò ? Il lavoratore ha diritto si scegliere tra RENDITA CAPITALE In questo caso potrà optare per In questo caso il lavoratore potrà Ä una rendita vitalizia immediata Ä farsi liquidare fino al 50% del Montante Maturato (versamenti + rendimenti finanziari) Ä una rendita che preveda la reversibilità a favore di un’altra persona Ä farsi liquidare il 100% del Montante Maturato, se la rendita fornita dal 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente è di €uro 381,72 mensili) Ä una rendita che garantisca il pagamento degli importi certi per un determinato numero di anni, indipendentemente dall’esistenza in vita del beneficiario Ä farsi liquidare il 100% del Montante Maturato per coloro che erano iscritti ad un fondo pensione prima del 29 aprile 1993. In questa casistica rientrano tutti gli iscritti al Fondo Pensione Carive. LIBERO Come si calcola la RENDITA ? Per determinare la RENDITA bisogna innanzitutto sommare quanto si è accumulato durante al vita lavorativa • • TFR CONTRIBUTI conferito (facoltativo per i lavoratori assunti ante 28/4/1993) versati dal datore di lavoro (3,50% della Retribuzione Annua Lorda “RAL” valida ai fini TFR) • CONTRIBUTI versati dal lavoratore (facoltativi, in % della RAL valida ai fini TFR) • RENDIMENTI finanziari su quanto accantonato L’importo così ottenuto sarà moltiplicato per un COEFFICIENTE di TRASFORMAZIONE che è determinato da tre componenti • TAVOLE DEMOGRAFICHE di mortalità per sesso ed età • TASSO TECNICO d’interesse • CARICAMENTI ovverosia la commissione assicurativa LA RENDITA VITALIZIA SARA’ ANNUALMENTE RIVALUTATA IN BASE AL RENDIMENTO OTTENUTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE Mi puoi fare uno schema ? Tavole Demografiche (Sesso / Età) TFR Contributi del Datore Lavoro Contributi del Lavoratore Montante Maturato X Coefficiente di Trasformazione Tasso Tecnico Caricamenti (Costi) Rendimenti Finanziari PENSIONE COMPLEMENTARE LIBERO E se mi servono i soldi ? La legge prevede che il lavoratore possa chiedere un’ANTICIPAZIONE del Montante Maturato (versamenti+rendimenti finanziari) A. dopo 8 anni d’iscrizione alla previdenza complementare # fino al 30% v ogni necessità ü tassazione = aliquota del 23,0% B. dopo 8 anni d’iscrizione alla previdenza complementare # fino al 75% v acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o figli ü tassazione = aliquota del 23,0% C. in ogni momento fino al 75% v per gravi problemi sanitari personali, del coniuge o dei figli Ø tassazione = aliquota del 15,0% # ATTENZIONE: Per la maturazione degli otto anni d’iscrizione vengono considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ivi compresa quella al Fondo di Previdenza CARIVE. - Complessivamente le anticipazioni non possono MAI superare il 75% della Posizione Maturata - Il lavoratore può reintegrare quanto ottenuto a titolo di anticipazione in qualsiasi momento LIBERO Ma io ho sentito parlare anche di “Riscatto” Il lavoratore che PRIMA del pensionamento perda i diritti di partecipare al Fondo Pensione può chiedere il RISCATTO che dà diritto a farsi liquidare il Montante Maturato, al verificarsi dei seguenti casi A. Interruzione del rapporto di lavoro Riscatto del 100% della posizione ü tassazione = aliquota del 23% Riscatto del 50% della posizione B. Disoccupato da almeno 1 anno o in mobilità od in cassa integrazione ü tassazione = aliquota del 15,0% * Riscatto del 100% della posizione C. Disoccupato da almeno 4 anni o subisce un’invalidità permanente ü tassazione = aliquota del 15,0% * Riscatto del 100% della posizione D. Decesso ü tassazione = aliquota del 15,0% * * ATTENZIONE: l’aliquota del 15,0% è ulteriormente ridotta di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari successivo al 15°,con una misura massima di riduzione di 6 punti. Pertanto, dopo 35 anni di partecipazione l’aliquota sarà pari al 9,0%. LIBERO Tutti però mi parlano di TASSE Bisogna fare alcune importanti distinzioni CONTRIBUTI - I contributi versati, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo valido ai fini Irpef fino ad un importo max di €uro 5.164,67 annui (è stato eliminato il limite massimo del 12% del Reddito Annuo Lordo). - Pertanto il risparmio fiscale (minori tasse) sarà pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. PRESTAZIONI - Le prestazioni pensionistiche, siano esse erogate sotto forma di rendita o di capitale, sono tassabili per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (rendimenti già tassati e contributi non tassati ). - La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta (c.d. “ritenuta secca”) nella misura del 15,0%, che si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari successivo al 15°, con una riduzione max di 6 punti. Pertanto dopo 35 anni di partecipazione l’aliquota sarà pari al 9,0%. RENDIMENTI - Gli incrementi derivanti dalla gestione finanziaria sono assoggettati all’imposta sostitutiva dell’11,0%. LIBERO Per i “Vecchi Iscritti” le cose si complicano un po’ In linea generale - le prestazioni sono considerate dal fisco “Redditi Assimilati a quelli da Lavoro Dipendente” (art. 50, comma 1, lett. “h-bis”, TUIR), ed in virtù di tale parificazione non sono soggette alle addizionali (per le Rendite) e non devono essere reliquidate (per il Capitale); - dal 1° gennaio 2007 le prestazioni, siano esse erogate sotto forma di Rendita o di Capitale, sono assoggettate alla stessa aliquota del 15% (art. 52, comma 1, lettera “d”, TUIR, modificato dall’art. 21 DLgs 252/2005; art. 11 e art. 23, comma 6, DLgs 252/2005). Se il diritto a percepire la PRESTAZIONE (sia nel caso della Rendita, sia nel caso del Capitale) da parte dei “Vecchi Iscritti” (tutti gli aderenti al Fondo di Previdenza CARIVE) è sorto dopo il 31/12/2006 ATTENZIONE Se il “Vecchio Iscritto” deciderà di farsi liquidare la PRESTAZIONE sotto forma di CAPITALE potrà scegliere tra due soluzioni: a) 100% del Montante Maturato compresa la quota maturata dopo il 01/01/2007 In questo caso TUTTO il Montante sarà soggetto al meno favorevole regime tributario vigente al 31/12/2006 b) 100% del Montante Maturato al 31/12/2006 Questa parte del Montante sarà soggetta al regime sopra indicato 50% del Montante Maturato dal 01/01/2007 Solo per questa parte assoggettamento al Nuovo regime Tributario con aliquota del 15% (art. 11 DLgs 252/2005) bisogna suddividere i Montanti Maturati in funzione del periodo a cui sono riferiti: ü fino al 31/12/2006 ï Regime Tributario vigente al 31/12/06 ü dal ï Nuovo Regime Tributario con unica aliquota 15% 01/01/2007 (art. 11 DLgs 252/2005) LIBERO Tutto chiaro ? Non proprio: che cos’è il TRASFERIMENTO TRASFERIMENTO A Dopo 2 anni di iscrizione il lavoratore può trasferire la propria posizione a qualsiasi forma pensionistica. Attenzione: se la posizione viene trasferita in un fondo diverso dal “Fondo San Paolo IMI” o dal “FAPA di Gruppo” verrà meno la contribuzione aziendale del 3,50% calcolata sul reddito annuo utile ai fini TFR. A Il lavoratore può trasferire la posizione ad altra forma pensionistica per effetto del cambiamento dell’attività lavorativa (perdita dei requisiti di partecipazione alla precedente forma pensionistica). Attenzione: in questo caso (interruzione del rapporto di lavoro), il trasferimento costituisce un’alternativa al riscatto. LIBERO E inoltre… ü Il lavoratore potrà alimentare il Fondo di Previdenza Complementare mediante il versamento del Buono Pasto ü Le prestazioni pensionistiche complementari possono essere cedute, sequestrate, pignorate, solo nella misura massima di 1/5 e per determinate causali ü Il lavoratore può mantenere in essere due posizioni pensionistiche complementari su Fondi diversi (si pensi al caso dei colleghi ceduti ad altre banche non facenti parte del Gruppo IntesaSanpaolo) ü Le tasse Prestazioni direttamente che gravano sulle sono trattenute - dalla Forma Pensionistica per il Capitale - dai Soggetti Eroganti per la Rendita LIBERO Mi sono incuriosito, come posso fare per documentarmi di più ? Per chi non ne avesse ancora a sufficienza ecco alcuni suggerimenti & Decreto Legislativo n° 124 del 21 aprile 1993 & Decreto legislativo n° 252 del 5 dicembre 2005 & TUIR & Circolare n° 4 del 26 gennaio 2007 di Assoprevidenza & Guida alla scelta della destinazione del TFR pubblicata a cura della Segreteria di Coordinamento di FALCRI INTESA e reperibile nel sito www.falcri.it & Sito ufficiale www.tfr.gov.it & Sito ufficiale dell’Autorità di Vigilanza “Covip” www.covip.it del Ministero dl Lavoro LIBERO