capitale vecchi iscritti pevilabor

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LA LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE DEI “VECCHI” ISCRITTI E LA SUA TASSAZIONE
La tassazione delle prestazioni finali per i “vecchi” iscritti a fondi pensione avviene, pro quota, sulla base dei
regimi normativi che si sono succeduti nel tempo.
Resta ferma il principio che il “vecchio” iscritto può in ogni caso richiedere la liquidazione dell’intera
posizione sotto forma di capitale.
Nel dettaglio:
A. sulla parte maturata fino a tutto il 2000, si paga la stessa aliquota del TFR in azienda. Sono esenti i
contributi a carico del lavoratore al di sotto del tetto del 4% del reddito annuo mentre gli interessi
maturati dalla polizza assicurativa sono tassati al 12,5% a titolo definitivo;
B. sulla parte maturata dopo il 2001, si paga una aliquota “interna” calcolata sul capitale liquidato dal
Fondo pensione con le stesse regola con cui si determina l’aliquota del TFR in azienda. Sono quindi
tassati il TFR e i contributi del lavoratore e dell’azienda dedotti all’atto del versamento mentre gli
interessi maturati sono già stati tassati anno per anno con aliquota sostitutiva. Se la quota di
capitale richiesto è inferiore a 1/3 del totale, gli interessi già tassati con aliquota sostitutiva sono
esenti; se invece si richiede tutto il capitale (superando così il tetto del terzo, saranno ritassati con
la stessa aliquota “interna” anche gli interessi . In ogni caso, sono esenti i eventuali contributi non
dedotti.
La regola generale per i “vecchi” iscritti è che si continua ad applicare il regime B. (aliquota interna) anche
alla parte di capitale maturata dal il 1° gennaio 2007, quando cioè è entrata in vigore la riforma del decreto
252 del 2005.
La normativa introdotta dal 2007 ha previsto una novità e cioè anche la possibilità di optare volontariamete
per l’applicazione del nuovo regime sulla quota parte di capitale maturato dal 2007 in poi:
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se si fa questa scelta, si puo’ ritirare la prestazione al massimo al 50% sotto forma di capitale: in
pratica, il vecchio iscritto, optando volontariamente per questa ipotesi, puo’ ritirare tutto il capitale
maturato fino al 2000 e dal 2001 al 2006 più la metà di quanto maturato post 2007 (la parte
restante invece genera una rendita vitalizia);
la legge prevede però che, se l’ammontare del 70% della rendita maturata post 2007 è inferiore al
50% dell’assegno sociale INPS, si puo’ comunque ritirare anche tutto il capitale maturato post 2007.
Tradotto in soldoni: se si opta per il nuovo regime e la quota parte del capitale maturata post 2007
- al netto di eventuali anticipi ricevuti - è inferiore a circa 65mila euro (valore indicativo, da
verificare caso per caso), anche la parte post 2007 puo’ essere percepita sotto forma di capitale in
soluzione unica;
in ogni caso, l’aliquota di tassazione sulla parte del capitale maturato dal 2007 prevista dal nuovo
regime è decisamente più favorevole di quello precedente in quanto si applica una aliquota del 15%
diminuita di tanti 0,30% quanti sono gli anni di durata della posizione successivi al 15.imo (dopo 25
anni, si paga il 12% ad es.);
se si sceglie il nuovo regime post 2007, per le parti pregresse restano ovviamente in vigore le
rispettive normative sopra illustrate - regime A. sul capitale maturato fino a tutto il 2000 e regime
B. sulla parte maturata tra 2001 e 2006):
Queste sono le linee generali che speriamo di essere riusciti a spiegare nella maniera più semplice possibile,
tenuto conto della complessità e del tecnicismo della materia.
Gli interessati possono comunque contattare il Fondo per chiarimenti, consulenze e conteggi individuali
attraverso i normali canali:
Tel. 051 242009
Fax 051.4214183
E-Mail [email protected]