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COMUNE DI MONSERRATO VI SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO, PIANI URBANISTICI, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP, TUTELA DEL TERRITORIO SUE LO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA Monserrato 15 giugno 2015 Cosa Lo è il SUE Sportello Unico per l’Edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio. Il SUE fornisce una risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso comunque denominati. Fonti normative D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 - “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Deliberazione G.R. n° 52/20 del 23/12/2014 - “Sportello Unico per l'edilizia (SUE). Linee guida per l'attuazione della fase sperimentale ai sensi della D.G.R. n. 37/17 del 12.9.2013. Raccordo tra disposizioni nazionali e regionali in materia di procedimento SUE (D.P.R. n. 380/2001; L. n. 241/1990; L.R. n. 23/1985)”. Legge Regionale 23 Aprile 2015, n° 8, art. 10 - “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”. L.R. La 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 L.R. 23/1985 come modificata dalla L.R. 8/2015 ha di recente modificato le procedure amministrative inerenti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. Nello specifico gli interventi di trasformazione urbanistico edilizia in ambito comunale possono oggi essere attuati tramite: Il Permesso di Costruire ; La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); Interventi di Edilizia Libera. L.R. 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 Opere soggette a Permesso di Costruire L’esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è soggetta, salvo quanto previsto per specifici interventi espressamente elencati nella Legge Regionale 23/1985 e nella L.R. 8/2015, a preventivo rilascio del Permesso di Costruire. L.R. 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) opere di manutenzione straordinaria; opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico) e di risanamento conservativo; opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria; opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile; L.R. 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; L.R. 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non ordinario e temporalmente definite; serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica; Interventi di cui agli articoli 30, 32 e 33 della L.R. 23 aprile 2015 n. 8 (Nuovo Piano Casa Sardegna - Norme per il miglioramento del patrimonio esistente). L.R. 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 Interventi di edilizia libera Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali; L.R. 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 Interventi di edilizia libera interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio; opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricolazootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; L.R. 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 Interventi di edilizia libera serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette; interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimensioni. L.R. 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 Interventi di edilizia libera previa comunicazione dell’avvio dei lavori opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale; L.R. 11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8 Interventi di edilizia libera previa comunicazione dell’avvio dei lavori elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti; manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente; vasche di approvvigionamento idrico e pozzi; interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali; muri di cinta e cancellate. La Lo competenza del SUE Sportello Unico per l’Edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio. La competenza del SUE si estende a qualsiasi procedimento amministrativo inerente l’effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, nonché interventi sugli edifici esistenti, soggetti all’acquisizione di uno o più titoli abilitativi e non ricadenti nel campo di competenza del SUAP. Esclusioni Non dalla competenza del SUE rientrano nella competenza del SUE: • gli interventi edilizi di competenza SUAP. • gli interventi edilizi soggetti all’acquisizione di un titolo abilitativo e realizzati da soggetti pubblici. • gli atti di pianificazione di cui all’art. 21 della L.R. 45/1989 (il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione convenzionata, il piano per gli insediamenti produttivi, il piano per l'edilizia economica e popolare). Esclusioni dalla competenza del SUE Non rientrano nella competenza del SUE: la verifica ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lettere m), m-bis) ed n), del D. Lgs. n. 4/2008, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la valutazione di incidenza ambientale, l’Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del DLgs 152/2006, articoli 208, 209 e 211, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del medesimo Decreto. la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e le opere connesse, soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/2003. Esclusioni dalla competenza del SUE Non rientrano nella competenza del SUE: la procedura dell’Intesa di cui all’art. 11 comma 1, lettera c) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR. la concessione di spazi pubblici, nonché l’effettuazione di interventi di manomissione o modifica di tali spazi. In tale caso, la pratica potrà essere presentata al SUE solo successivamente al rilascio di tali atti. i casi di cui all’art. 4 del D.A. 2266/U del 22.12.1983 (Decreto Floris), ove sia prevista la possibilità di incremento dell’indice o superamento di soglie dimensionali da legittimarsi mediante approvazione del Consiglio Comunale. In tal caso, le approvazioni devono essere acquisite prima della presentazione della pratica al SUE. i procedimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati. Principi generali Il SUE costituisce l’unico punto di accesso per il privato in relazione agli interventi edilizi per cui è vietato agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche dichiarano l’irricevibilità delle pratiche inerenti il procedimento unico ad essi inoltrate, dandone comunicazione al SUE competente per territorio, il quale provvede ad informare l’interessato circa le corrette modalità di presentazione della pratica. Principi generali Le comunicazioni di qualsiasi natura rivolte al privato da parte degli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico, esclusi i provvedimenti prescrittivi e interdittivi, devono obbligatoriamente essere inoltrate dal SUE competente per territorio. È in ogni caso vietato allo sportello unico per l'edilizia chiedere integrazioni relative a documenti già in possesso dell'amministrazione competente al rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È inoltre vietato allo sportello unico per l'edilizia chiedere integrazioni o chiarimenti per più di una volta. Compiti Lo del SUE sportello unico per l'edilizia provvede: alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA, delle comunicazioni di avvio lavori nell'ipotesi di interventi di edilizia libera e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia; alla alla ricezione delle domande per il rilascio del certificato di agibilità; ricezione dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi degli artt. 23, 33 e 39, del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Compiti Lo del SUE sportello unico per l'edilizia provvede: all'acquisizione, di assenso, direttamente o tramite conferenza di servizi, degli atti comunque denominati, realizzazione dell'intervento; al rilascio: dei permessi di costruire; dei certificati di agibilità. necessari ai fini della Compiti Lo del SUE sportello unico per l'edilizia provvede: alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio; alla comunicazione all'interessato dell'intervenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera; all'adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di servizi; Compiti Lo del SUE sportello unico per l'edilizia provvede: a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l'esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei procedimenti; all'adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni. Presentazione della pratica al SUE Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUE tramite le seguenti modalità: presentazione al SUE competente per territorio tramite il software regionale accessibile dal portale regionale; nel caso in cui il software per la presentazione della pratica non sia disponibile, il privato può comunque inviare la pratica SUE via PEC (Posta Elettronica Certificata). Possono essere presentate anche in modalità cartacea le pratiche che non necessitano di elaborati o asseverazioni tecniche e/o professionali (es. variazione di intestazione di un titolo abilitativo). Presentazione La della pratica al SUE pratica SUE è presentata dal privato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale, corredata - quando necessario - dalle dichiarazioni di conformità rese da professionisti abilitati nei modi stabiliti dalla norma vigente, dalle relazioni e dagli elaborati progettuali. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente a pena di irricevibilità dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi; la firma digitale del soggetto interessato può essere sostituita da quella di altro soggetto incaricato a mezzo di procura speciale; la mancanza della procura comporta l’irricevibilità della pratica SUE. Presentazione della pratica al SUE Nel caso della procura alla firma il procuratore deve conservare una copia cartacea dei documenti sottoscritti dal delegante. La procura occorre per ognuno dei soggetti privi di firma. Non è richiesta la sottoscrizione digitale sui documenti da presentare in copia. È sempre obbligatorio per il privato, a pena di irricevibilità della pratica SUE, indicare un domicilio elettronico (PEC) dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento. La modulistica regionale e i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati in formato pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf. Procedimento Il SUE - Generalità SUE entro 10 giorni dal ricevimento della pratica correttamente compilata trasmette per via telematica la documentazione agli Enti Terzi. La pratica SUE è trasmessa agli Enti Terzi attraverso il software regionale. In caso di non adesione al software regionale da parte dell’Ente Terzo, la pratica è trasmessa tramite PEC. Tipologie In di procedimento SUE funzione della tipologia del titolo edilizio abilitativo si determina l’iter procedurale da seguire: Permesso di costruire SCIA Comunicazione Accertamento (CIL) di conformità Agibilità Il modulo DUE consente di individuare il titolo abilitativo necessario in funzione della tipologia di intervento da eseguire. Il Permesso di Costruire La domanda per il rilascio del Permesso di Costruire va presentata al SUE corredata degli elaborati progettuali richiesti dalle norme edilizie applicabili e dai regolamenti edilizi comunali. La domanda deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che, nel caso in cui non siano previste valutazioni tecnico-discrezionali, asseveri la conformità del progetto: agli ai strumenti urbanistici approvati ed adottati; regolamenti edilizi vigenti; Il Permesso di Costruire alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, alle disposizioni in materia igienico-sanitaria, alle norme relative all'efficienza energetica e dell’acustica. Il Permesso di Costruire Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, il SUE: verifica la correttezza formale, completezza e congruenza della pratica, provvedendo eventualmente a richiederne il completamento; ai sensi dell’art. 20 comma 2 del DPR 380/01, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, oltre agli ulteriori elementi indicati dalla Legge n° 241/1990 e s.m.i.; provvede alla trasmissione telematica della documentazione a tutti gli enti e gli uffici coinvolti nel procedimento unico. Il Permesso di Costruire Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (120 per progetti particolarmente complessi), il responsabile del procedimento cura l'istruttoria ed acquisisce i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento. Il Permesso di Costruire Il termine di conclusione dell’istruttoria può essere interrotto una sola volta, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il Permesso di Costruire Il permesso di costruire, che il SUE provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla proposta fatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPR 380/01. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui all’art. 20, comma 6 del DPR 380/01 (termine per l’adozione del Permesso di Costruire a seguito della formulazione della proposta) decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Il Il Permesso di Costruire procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni. In ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire, si forma il silenzio inadempimento e l'interessato può avanzare istanza alla Direzione Generale competente in materia urbanistica della Regione per l'intervento sostitutivo (art. 15 ter della L.R. 23/1985) Il Permesso di Costruire In caso di parere negativo da parte del responsabile del procedimento, il SUE comunica al richiedente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnandogli 10 giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, per la presentazione di osservazioni e documentazione ritenuta utile. Il termine per l’emissione del provvedimento definitivo è fissato in quaranta giorni dall’espressione del parere negativo. Il In Permesso di Costruire presenza di un dissenso fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento e non superabile con prescrizioni o correzioni, il SUE, espletate le procedure di cui all’art. 10 bis della Legge n° 241/1990 e s.m.i. con il coinvolgimento dell’ufficio che ha formulato il dissenso, emette un provvedimento di rigetto dell’istanza. Il Permesso di Costruire Se entro il termine di conclusione dell’istruttoria non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile del SUE indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Permesso di Costruire Qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento. SCIA La art. 10/bis della L.R. 23/1985 SCIA è accompagnata dalla documentazione prevista dai regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche. SCIA Il art. 10/bis della L.R. 23/1985 SUE verifica la correttezza, completezza e congruenza della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva il SUE rilascia all’interessato la ricevuta definitiva, che costituisce il titolo abilitativo definitivo e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza. In caso di verifica negativa il SUE dichiara la pratica irricevibile. SCIA art. 10/bis della L.R. 23/1985 L'avvio dei lavori è condizionato, qualora previsto dalle norme di settore, all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire per il tramite dello Sportello unico per l'edilizia, ove costituito. SCIA A art. 10/bis della L.R. 23/1985 tal fine l’interessato potrà, in alternativa: presentare la richiesta di acquisizione di tutti gli atti di assenso contestualmente alla SCIA. In tal caso, l’efficacia della SCIA decorrerà dalla data di rilascio degli atti di assenso. presentare, prima della SCIA, un’apposita istanza al SUE per l’acquisizione di tutti gli atti di assenso eventualmente necessari, ottenuti i quali potrà procedere all’inoltro della SCIA. SCIA In art. 10/bis della L.R. 23/1985 caso di acquisizione contestuale alla SCIA, il SUE procede direttamente alla convocazione di una conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri o atti di assenso necessari. La convocazione della conferenza di servizi è facoltativa nel caso in cui gli atti di assenso da acquisire siano di competenza della sola amministrazione comunale. SCIA In art. 10/bis della L.R. 23/1985 caso di acquisizione preventiva alla SCIA, il SUE richiede agli uffici interessati il rilascio degli atti necessari, e provvede alla convocazione della conferenza di servizi qualora gli stessi non siano pervenuti entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Resta ferma la facoltà, per il SUE, di provvedere alla convocazione della conferenza di servizi anche prima del decorso del termine di 60 giorni. SCIA In art. 10/bis della L.R. 23/1985 tutti i casi in cui l’intervento edilizio sia soggetto a sole verifiche o atti di assenso che possono essere sostituiti dalle asseverazioni dei tecnici abilitati, come sopra indicato, il titolo abilitativo viene conseguito sin dalla data di presentazione della SCIA al SUE. Casi di irricevibilità sanabili 1) esito negativo della verifica formale sulla correttezza, completezza e congruenza della documentazione, ovvero assenza di elementi o documenti necessari per l’attestazione della conformità del progetto alle norme e per la successiva verifica da parte degli uffici. 2) mancata indicazione nella DUE del domicilio elettronico (PEC) dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico. 3) mancanza della firma digitale nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati tecnici. 4) mancanza della procura al soggetto incaricato, ove necessaria. Casi di irricevibilità non sanabili a) pratiche estranee al procedimento SUE. Tali pratiche sono immediatamente irricevibili, in quanto il vizio non può essere sanato. b) errata indicazione della tipologia del procedimento (ad es. SCIA in luogo di permesso di costruire) non può essere corretta, in quanto trasforma la natura del titolo abilitativo stesso: in tali casi il SUE provvede direttamente ad emettere la dichiarazione di irricevibilità della pratica senza assegnare alcun termine per la correzione degli errori formali. c) presentazione di pratiche in formato cartaceo, al di fuori dei casi ammessi. Verifiche Le e atti conseguenti Amministrazioni competenti devono eseguire le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese dall’interessato e dai suoi tecnici di fiducia e, eventualmente, adottare i provvedimenti di cui all’art. 19, commi 3 e seguenti, della Legge n° 241/1990 (divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato dall’amministrazione). Verifiche Nel e atti conseguenti caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di legge, gli uffici cui compete la verifica delle dichiarazioni sono tenuti a procedere autonomamente all’emissione dei provvedimenti interdittivi o prescrittivi necessari in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, trasmettendo in via telematica al SUE ogni atto inerente il procedimento stesso. Il SUE valuta gli effetti della comunicazione ai fini dell’emissione degli atti di propria competenza, ed inoltra ogni comunicazione a tutti gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento. Verifiche In e atti conseguenti caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, l’Amministrazione competente: qualora sia possibile conformare alla normativa vigente l’intervento, emette un provvedimento prescrittivo affinché l’interessato provveda alle modifiche necessarie; qualora non sia possibile conformare alla normativa vigente l’intervento, ovvero sia decorso infruttuosamente il termine all’uopo fissato, adotta motivati provvedimenti interdittivi. Verifiche In e atti conseguenti caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti necessari. Art. 19 comma 6 della L. 241/1990 - Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Agibilità I soggetti intestatari del titolo abilitativo, o i successori o aventi causa, sono tenuti, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. In alternativa, nello stesso termine, è possibile presentare la dichiarazione del direttore dei lavori o, se non disponibile, di un altro professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità. Agibilità In caso di presentazione di istanza per il rilascio del certificato di agibilità: Lo sportello unico comunica all’interessato, entro dieci giorni dalla ricezione della pratica, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241. Entro 30 giorni, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione allegata. Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni, il certificato di agibilità si intende rilasciato. Agibilità In caso di presentazione della dichiarazione di agibilità: La dichiarazione di agibilità è immediatamente efficace ed abilita all’utilizzo dell’immobile sin dalla data della sua presentazione presso il SUE competente, sempreché essa sia ritenuta completa e coerente e venga rilasciata la ricevuta. Ricevuta la dichiarazione, il SUE la trasmette entro 5 giorni alle Amministrazioni ed agli uffici competenti che sono tenuti ad effettuare le necessarie verifiche. In caso di esito negativo delle verifiche, l’ufficio tecnico comunale competente provvederà, con atto espresso, a privare di efficacia la dichiarazione di agibilità. Conclusione Qualunque richiesta di chiarimento o proposta di miglioramento o implementazione del sistema potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] Sarà cura del settore inviare tutte le segnalazioni ricevute al Coordinamento Regionale SUE. GRAZIE PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE!