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COMUNE DI MONSERRATO
VI SETTORE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO, PIANI URBANISTICI,
EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUAP, TUTELA DEL TERRITORIO
SUE
LO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Monserrato 15 giugno 2015
 Cosa
 Lo
è il SUE
Sportello Unico per l’Edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il
privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti
l’intervento edilizio.
 Il
SUE fornisce una risposta in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni
comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti,
anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso comunque
denominati.
 Fonti
normative
 D.P.R.
6 giugno 2001, n° 380 - “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”.
 Deliberazione
G.R. n° 52/20 del 23/12/2014 - “Sportello Unico per l'edilizia
(SUE). Linee guida per l'attuazione della fase sperimentale ai sensi della
D.G.R. n. 37/17 del 12.9.2013. Raccordo tra disposizioni nazionali e
regionali in materia di procedimento SUE (D.P.R. n. 380/2001; L. n.
241/1990; L.R. n. 23/1985)”.
 Legge
Regionale 23 Aprile 2015, n° 8, art. 10 - “Norme per la
semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed
edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”.
 L.R.
 La
11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
L.R. 23/1985 come modificata dalla L.R. 8/2015 ha di recente
modificato le procedure amministrative inerenti gli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
 Nello
specifico gli interventi di trasformazione urbanistico edilizia in
ambito comunale possono oggi essere attuati tramite:
 Il
Permesso di Costruire ;
 La
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
 Interventi
di Edilizia Libera.
 L.R.
11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
 Opere
soggette a Permesso di Costruire
 L’esecuzione
di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio comunale è soggetta, salvo quanto previsto per specifici
interventi espressamente elencati nella Legge Regionale 23/1985 e nella
L.R. 8/2015, a preventivo rilascio del Permesso di Costruire.
 L.R.

11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

opere di manutenzione straordinaria;

opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia
desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico)
e di risanamento conservativo;

opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in
rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile;
 L.R.

11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di
attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la
categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
 L.R.

11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
Opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla
cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non
ordinario e temporalmente definite;

serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola;

tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica;

Interventi di cui agli articoli 30, 32 e 33 della L.R. 23 aprile 2015 n. 8 (Nuovo Piano
Casa Sardegna - Norme per il miglioramento del patrimonio esistente).
 L.R.
11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
 Interventi

di edilizia libera
Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica
nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), i seguenti interventi sono
eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale
categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
 L.R.
11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
 Interventi

di edilizia libera
interventi
volti
all’eliminazione
di
barriere
architettoniche
che
non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;

opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e
che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricolazootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;
 L.R.
11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
 Interventi

di edilizia libera
serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per
biciclette;

interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di
minime dimensioni.
 L.R.
11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
 Interventi

di edilizia libera previa comunicazione dell’avvio dei lavori
opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse
alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di
utilizzazione non superiore a centottanta giorni;

opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo
strumento urbanistico comunale;
 L.R.
11.10.1985 n. 23 modificata con L.R. 23.04.2015 n. 8
 Interventi
di edilizia libera previa comunicazione dell’avvio dei lavori

elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;

manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati
all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;

vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;

interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio
di stabilimenti industriali;

muri di cinta e cancellate.
 La
 Lo
competenza del SUE
Sportello Unico per l’Edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il
privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti
l’intervento edilizio.
 La
competenza
del
SUE
si
estende
a
qualsiasi
procedimento
amministrativo inerente l’effettuazione di interventi di trasformazione del
territorio ad iniziativa privata, nonché interventi sugli edifici esistenti,
soggetti all’acquisizione di uno o più titoli abilitativi e non ricadenti nel
campo di competenza del SUAP.
 Esclusioni
 Non
dalla competenza del SUE
rientrano nella competenza del SUE:
•
gli interventi edilizi di competenza SUAP.
•
gli interventi edilizi soggetti all’acquisizione di un titolo abilitativo e
realizzati da soggetti pubblici.
•
gli atti di pianificazione di cui all’art. 21 della L.R. 45/1989 (il piano
particolareggiato, il piano di lottizzazione convenzionata, il piano per
gli insediamenti produttivi, il piano per l'edilizia economica e
popolare).
 Esclusioni

dalla competenza del SUE
Non rientrano nella competenza del SUE:

la verifica ambientale di cui all’art. 5, comma 1, lettere m), m-bis) ed n), del D. Lgs.
n. 4/2008, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la valutazione di
incidenza ambientale, l’Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del DLgs 152/2006,
articoli 208, 209 e 211, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
dell'articolo 269 del medesimo Decreto.

la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili e le opere connesse, soggetti all'Autorizzazione Unica
di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/2003.
 Esclusioni

dalla competenza del SUE
Non rientrano nella competenza del SUE:

la procedura dell’Intesa di cui all’art. 11 comma 1, lettera c) delle Norme Tecniche di
Attuazione del PPR.

la concessione di spazi pubblici, nonché l’effettuazione di interventi di manomissione o
modifica di tali spazi. In tale caso, la pratica potrà essere presentata al SUE solo
successivamente al rilascio di tali atti.

i casi di cui all’art. 4 del D.A. 2266/U del 22.12.1983 (Decreto Floris), ove sia prevista la
possibilità di incremento dell’indice o superamento di soglie dimensionali da legittimarsi
mediante approvazione del Consiglio Comunale. In tal caso, le approvazioni devono
essere acquisite prima della presentazione della pratica al SUE.

i procedimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati.
 Principi

generali
Il SUE costituisce l’unico punto di accesso per il privato in relazione agli
interventi edilizi per cui è vietato agli altri uffici comunali e alle altre
amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla
osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque
denominati.

Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche dichiarano l’irricevibilità
delle pratiche inerenti il procedimento unico ad essi inoltrate, dandone
comunicazione al SUE competente per territorio, il quale provvede ad
informare l’interessato circa le corrette modalità di presentazione della pratica.
 Principi

generali
Le comunicazioni di qualsiasi natura rivolte al privato da parte degli Enti Terzi
coinvolti nel procedimento unico, esclusi i provvedimenti prescrittivi e
interdittivi, devono obbligatoriamente essere inoltrate dal SUE competente per
territorio.

È in ogni caso vietato allo sportello unico per l'edilizia chiedere integrazioni
relative a documenti già in possesso dell'amministrazione competente al
rilascio del permesso di costruire o di amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento.

È inoltre vietato allo sportello unico per l'edilizia chiedere integrazioni o
chiarimenti per più di una volta.
 Compiti
 Lo
del SUE
sportello unico per l'edilizia provvede:
 alla
ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire,
della SCIA, delle comunicazioni di avvio lavori nell'ipotesi di
interventi di edilizia libera e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia;
 alla
 alla
ricezione delle domande per il rilascio del certificato di agibilità;
ricezione dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi
degli artt. 23, 33 e 39, del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
 Compiti
 Lo
del SUE
sportello unico per l'edilizia provvede:
 all'acquisizione,
di
assenso,
direttamente o tramite conferenza di servizi, degli atti
comunque
denominati,
realizzazione dell'intervento;
 al
rilascio:
dei
permessi di costruire;
dei
certificati di agibilità.
necessari
ai
fini
della
 Compiti
 Lo
del SUE
sportello unico per l'edilizia provvede:
 alla
cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le
altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio;
 alla
comunicazione all'interessato dell'intervenuta acquisizione degli
atti di assenso, comunque denominati, necessari all'avvio dei lavori
in caso di SCIA e per gli interventi di edilizia libera;
 all'adozione
del provvedimento finale a seguito della conclusione
dei lavori della conferenza di servizi;
 Compiti
 Lo
del SUE
sportello unico per l'edilizia provvede:
a
fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio
informatico, sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
procedure inerenti l'esecuzione di interventi edilizi e sullo stato dei
procedimenti;
 all'adozione
dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi delle
vigenti disposizioni.
 Presentazione

della pratica al SUE
Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica
SUE tramite le seguenti modalità:

presentazione al SUE competente per territorio tramite il software regionale
accessibile dal portale regionale;

nel caso in cui il software per la presentazione della pratica non sia
disponibile, il privato può comunque inviare la pratica SUE via PEC (Posta
Elettronica Certificata).

Possono essere presentate anche in modalità cartacea le pratiche che non
necessitano di elaborati o asseverazioni tecniche e/o professionali (es.
variazione di intestazione di un titolo abilitativo).
 Presentazione
 La
della pratica al SUE
pratica SUE è presentata dal privato o da un suo incaricato provvisto
di procura speciale, corredata - quando necessario - dalle dichiarazioni
di conformità rese da professionisti abilitati nei modi stabiliti dalla norma
vigente, dalle relazioni e dagli elaborati progettuali.
 Tutte
le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere
firmati digitalmente a pena di irricevibilità dal soggetto tenuto alla
sottoscrizione degli stessi; la firma digitale del soggetto interessato può
essere sostituita da quella di altro soggetto incaricato a mezzo di
procura speciale; la mancanza della procura comporta l’irricevibilità
della pratica SUE.
 Presentazione

della pratica al SUE
Nel caso della procura alla firma il procuratore deve conservare una copia
cartacea dei documenti sottoscritti dal delegante. La procura occorre per ognuno
dei soggetti privi di firma.

Non è richiesta la sottoscrizione digitale sui documenti da presentare in copia.

È sempre obbligatorio per il privato, a pena di irricevibilità della pratica SUE,
indicare un domicilio elettronico (PEC) dove ricevere qualsiasi notifica o
comunicazione inerente il procedimento.

La modulistica regionale e i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati
in formato pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf.
 Procedimento
 Il
SUE - Generalità
SUE entro 10 giorni dal ricevimento della pratica correttamente
compilata trasmette per via telematica la documentazione agli Enti
Terzi.
 La
pratica SUE è trasmessa agli Enti Terzi attraverso il software regionale.
 In
caso di non adesione al software regionale da parte dell’Ente Terzo, la
pratica è trasmessa tramite PEC.
 Tipologie
 In
di procedimento SUE
funzione della tipologia del titolo edilizio abilitativo si determina l’iter
procedurale da seguire:
 Permesso
di costruire
 SCIA
 Comunicazione
 Accertamento
(CIL)
di conformità
 Agibilità
 Il
modulo DUE consente di individuare il titolo abilitativo necessario in
funzione della tipologia di intervento da eseguire.
 Il

Permesso di Costruire
La domanda per il rilascio del Permesso di Costruire va presentata al SUE
corredata
degli
elaborati
progettuali
richiesti
dalle
norme
edilizie
applicabili e dai regolamenti edilizi comunali.

La domanda deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione del
progettista abilitato che, nel caso in cui non siano previste valutazioni
tecnico-discrezionali, asseveri la conformità del progetto:
 agli
 ai
strumenti urbanistici approvati ed adottati;
regolamenti edilizi vigenti;
 Il
Permesso di Costruire
 alle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività' edilizia e, in particolare alle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, alle disposizioni in materia igienico-sanitaria,
alle norme relative all'efficienza energetica e dell’acustica.
 Il

Permesso di Costruire
Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, il SUE:

verifica la correttezza formale, completezza e congruenza della pratica,
provvedendo eventualmente a richiederne il completamento;

ai sensi dell’art. 20 comma 2 del DPR 380/01, comunica al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento, oltre agli ulteriori
elementi indicati dalla Legge n° 241/1990 e s.m.i.;

provvede alla trasmissione telematica della documentazione a tutti gli
enti e gli uffici coinvolti nel procedimento unico.
 Il
Permesso di Costruire
 Entro
60 giorni dalla presentazione della domanda (120 per progetti
particolarmente complessi), il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria ed acquisisce i prescritti pareri e gli atti di assenso
eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata
da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento.
 Il
Permesso di Costruire
 Il
termine di conclusione dell’istruttoria può essere interrotto una sola
volta,
entro
30
giorni
dalla
presentazione
della
domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
 Il
Permesso di Costruire
 Il
permesso di costruire, che il SUE provvede a notificare all’interessato, è
adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di
30 (trenta) giorni dalla proposta fatta dal responsabile del procedimento
ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPR 380/01.
 Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui all’art. 20, comma 6
del DPR 380/01 (termine per l’adozione del Permesso di Costruire a
seguito della formulazione della proposta) decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso.
 Il
 Il
Permesso di Costruire
procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento
espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto
1990 n. 241, e successive modificazioni.
 In
ogni caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso
di costruire, si forma il silenzio inadempimento e l'interessato può
avanzare istanza alla Direzione Generale competente in materia
urbanistica della Regione per l'intervento sostitutivo (art. 15 ter della L.R.
23/1985)
 Il
Permesso di Costruire
 In
caso di parere negativo da parte del responsabile del procedimento,
il SUE comunica al richiedente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, la
sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnandogli
10
giorni
di
tempo,
decorrenti
dalla
data
di
ricezione
della
comunicazione, per la presentazione di osservazioni e documentazione
ritenuta utile. Il termine per l’emissione del provvedimento definitivo è
fissato in quaranta giorni dall’espressione del parere negativo.
 Il
 In
Permesso di Costruire
presenza di un dissenso fondato sull’assoluta incompatibilità
dell’intervento e non superabile con prescrizioni o correzioni, il SUE,
espletate le procedure di cui all’art. 10 bis della Legge n° 241/1990 e
s.m.i. con il coinvolgimento dell’ufficio che ha formulato il dissenso,
emette un provvedimento di rigetto dell’istanza.
 Il
Permesso di Costruire
 Se
entro il termine di conclusione dell’istruttoria non sono intervenute le
intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle
altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più
amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato
sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile del SUE indice
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 Il
Permesso di Costruire
 Qualora
sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata
di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli
da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è, ad ogni
effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento.
 SCIA
 La
art. 10/bis della L.R. 23/1985
SCIA
è
accompagnata
dalla
documentazione
prevista
dai
regolamenti edilizi comunali e da una specifica relazione, a firma di un
progettista abilitato, che asseveri che le opere da realizzare sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti e attesti il rispetto delle
leggi di settore con particolare riferimento, laddove applicabili, alle
norme di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie,
sicurezza stradale, barriere architettoniche.
 SCIA
 Il
art. 10/bis della L.R. 23/1985
SUE verifica la correttezza, completezza e congruenza della
dichiarazione e dei relativi allegati.
 In
caso di verifica positiva il SUE rilascia all’interessato la ricevuta
definitiva, che costituisce il titolo abilitativo definitivo e deve essere
mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
 In
caso di verifica negativa il SUE dichiara la pratica irricevibile.
 SCIA
art. 10/bis della L.R. 23/1985
 L'avvio
dei lavori è condizionato, qualora previsto dalle norme di settore,
all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
necessari per l'intervento edilizio prescritti dalla normativa sui vincoli
paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico,
artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, da acquisire
per il tramite dello Sportello unico per l'edilizia, ove costituito.
 SCIA
A
art. 10/bis della L.R. 23/1985
tal fine l’interessato potrà, in alternativa:
 presentare
la richiesta di acquisizione di tutti gli atti di assenso
contestualmente alla SCIA. In tal caso, l’efficacia della SCIA
decorrerà dalla data di rilascio degli atti di assenso.
 presentare,
prima della SCIA, un’apposita istanza al SUE per
l’acquisizione di tutti gli atti di assenso eventualmente necessari,
ottenuti i quali potrà procedere all’inoltro della SCIA.
 SCIA
 In
art. 10/bis della L.R. 23/1985
caso di acquisizione contestuale alla SCIA, il SUE procede
direttamente alla convocazione di una conferenza di servizi per
l’acquisizione dei pareri o atti di assenso necessari.
 La
convocazione della conferenza di servizi è facoltativa nel caso in cui
gli atti di assenso da acquisire siano di competenza della sola
amministrazione comunale.
 SCIA
 In
art. 10/bis della L.R. 23/1985
caso di acquisizione preventiva alla SCIA, il SUE richiede agli uffici
interessati il rilascio degli atti necessari, e provvede alla convocazione
della conferenza di servizi qualora gli stessi non siano pervenuti entro 60
giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
 Resta
ferma la facoltà, per il SUE, di provvedere alla convocazione della
conferenza di servizi anche prima del decorso del termine di 60 giorni.
 SCIA
 In
art. 10/bis della L.R. 23/1985
tutti i casi in cui l’intervento edilizio sia soggetto a sole verifiche o atti
di assenso che possono essere sostituiti dalle asseverazioni dei tecnici
abilitati, come sopra indicato, il titolo abilitativo viene conseguito sin
dalla data di presentazione della SCIA al SUE.
 Casi

di irricevibilità sanabili
1) esito negativo della verifica formale sulla correttezza, completezza e
congruenza della documentazione, ovvero assenza di elementi o documenti
necessari per l’attestazione della conformità del progetto alle norme e per la
successiva verifica da parte degli uffici.

2) mancata indicazione nella DUE del domicilio elettronico (PEC) dove ricevere
qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico.

3) mancanza della firma digitale nelle dichiarazioni, relazioni ed elaborati
tecnici.

4) mancanza della procura al soggetto incaricato, ove necessaria.
 Casi

di irricevibilità non sanabili
a) pratiche estranee al procedimento SUE. Tali pratiche sono
immediatamente irricevibili, in quanto il vizio non può essere sanato.
 b)
errata indicazione della tipologia del procedimento (ad es. SCIA in
luogo di permesso di costruire) non può essere corretta, in quanto
trasforma la natura del titolo abilitativo stesso: in tali casi il SUE provvede
direttamente ad emettere la dichiarazione di irricevibilità della pratica
senza assegnare alcun termine per la correzione degli errori formali.
 c)
presentazione di pratiche in formato cartaceo, al di fuori dei casi
ammessi.
 Verifiche
 Le
e atti conseguenti
Amministrazioni competenti devono eseguire le verifiche sulle
autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese dall’interessato e dai suoi
tecnici di fiducia e, eventualmente, adottare i provvedimenti di cui
all’art. 19, commi 3 e seguenti, della Legge n° 241/1990 (divieto di
prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato
dall’amministrazione).
 Verifiche
 Nel
e atti conseguenti
caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di
legge, gli uffici cui compete la verifica delle dichiarazioni sono tenuti a
procedere autonomamente all’emissione dei provvedimenti interdittivi o
prescrittivi necessari in applicazione delle vigenti disposizioni di legge,
trasmettendo in via telematica al SUE ogni atto inerente il procedimento
stesso.
 Il
SUE valuta gli effetti della comunicazione ai fini dell’emissione degli atti
di propria competenza, ed inoltra ogni comunicazione a tutti gli Enti Terzi
coinvolti nel procedimento.
 Verifiche
 In
e atti conseguenti
caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti,
l’Amministrazione competente:
 qualora
sia possibile conformare alla normativa vigente l’intervento,
emette un provvedimento prescrittivo affinché l’interessato provveda
alle modifiche necessarie;
 qualora
non sia possibile conformare alla normativa vigente
l’intervento, ovvero sia decorso infruttuosamente il termine all’uopo
fissato, adotta motivati provvedimenti interdittivi.
 Verifiche
 In
e atti conseguenti
caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà
false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle
sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti
necessari.
 Art.
19 comma 6 della L. 241/1990 - Ove il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con
la reclusione da uno a tre anni.
 Agibilità
I
soggetti intestatari del titolo abilitativo, o i successori o aventi causa,
sono tenuti, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura
dell’intervento, a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.
 In
alternativa,
nello
stesso
termine,
è
possibile
presentare
la
dichiarazione del direttore dei lavori o, se non disponibile, di un altro
professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al
progetto presentato e la sua agibilità.
 Agibilità

In caso di presentazione di istanza per il rilascio del certificato di agibilità:

Lo sportello unico comunica all’interessato, entro dieci giorni dalla
ricezione della pratica, il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Entro 30 giorni, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato
di agibilità verificata la documentazione allegata.

Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni, il certificato di agibilità si
intende rilasciato.
 Agibilità

In caso di presentazione della dichiarazione di agibilità:

La dichiarazione di agibilità è immediatamente efficace ed abilita all’utilizzo
dell’immobile sin dalla data della sua presentazione presso il SUE competente,
sempreché essa sia ritenuta completa e coerente e venga rilasciata la
ricevuta.

Ricevuta la dichiarazione, il SUE la trasmette entro 5 giorni alle Amministrazioni
ed agli uffici competenti che sono tenuti ad effettuare le necessarie verifiche.

In caso di esito negativo delle verifiche, l’ufficio tecnico comunale competente
provvederà, con atto espresso, a privare di efficacia la dichiarazione di
agibilità.
 Conclusione

Qualunque
richiesta
di
chiarimento
o
proposta
di
miglioramento
o
implementazione del sistema potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica:


[email protected]
Sarà cura del settore inviare tutte le segnalazioni ricevute al Coordinamento
Regionale SUE.
 GRAZIE
PER LA VOSTRA PARTECIPAZIONE!