La Società di Mutuo Soccorso 3. L`assistenza sanitaria integrativa L

Transcript

La Società di Mutuo Soccorso 3. L`assistenza sanitaria integrativa L
La Società di Mutuo Soccorso
3. L'assistenza sanitaria integrativa
L'assistenza sanitaria integrativa è caratterizzata da due
fondamentali e contrapposte esigenze. Mentre da un lato vi è la
necessità di contenere la spesa pubblica, dall'altro vi è una sempre
maggiore domanda di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini,
con la conseguenza che solo il ricorso a forme di copertura
integrativa sembra permettere la soluzione di tale problematica.
L'intervento delle Società di Mutuo Soccorso in tale settore è stato
previsto dalla legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale, ed in particolare dall'art. 46, in forza del quale gli enti
mutualistici costituiti volontariamente possono erogare prestazioni
integrative dell'assistenza sanitaria nazionale.
In termini ancora più espliciti il D. Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) ed in
particolare l'art. 9, nel disciplinare le forme di assistenza sanitaria
differenziate per particolari tipologie di prestazioni, si era riferito
espressamente alle mutue volontarie, alle quali allo scopo di
assicurare qualità e costi ottimali di erogazione delle prestazioni
medesime, veniva affidata la facoltà di negoziare (per conto degli
aderenti) con gli erogatori modalità e condizioni delle prestazioni
del
Servizio
sanitario
nazionale.
Tale
norma
è
stata
successivamente modificata dal D. Lgs 7 dicembre 1993, n. 517
all'art. 9 (Forme integrative di assistenza sanitaria), che ha previsto
che le Società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute
possano istituire e gestire fondi integrativi sanitari indirizzati a
fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal
servizio sanitario nazionale. Come è possibile osservare, la nuova
formulazione dell'art. 9, utilizza una terminologia più puntuale
riferendosi alle Società di Mutuo Soccorso e non genericamente
alle mutue volontarie, intendendo così inequivocabilmente gli enti
previsti dalla legge 3818/1886.
Peraltro, oltre alle Società di Mutuo Soccorso, la citata
disposizione individua come ulteriori fonti istitutive dei fondi
integrativi sanitari: a) i contratti e gli accordi collettivi anche
aziendali, ovvero in mancanza, gli accordi di lavoro promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro ; b) gli
accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi
da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale ;
c) i regolamenti di enti o aziende o enti locali od associazioni senza
fine di lucro.
Tali fondi, prosegue la norma, possono essere autogestiti dagli
organismi che li hanno istituiti ovvero affidati in gestione mediante
convenzione con una società di mutuo soccorso o con impresa
assicurativa autorizzata.
In adesione a tali norme ed in via integrativa rispetto alle
prestazioni spettanti in forza delle leggi sanitarie vigenti, le varie
forme di assistenza integrativa gestite dalle Società di Mutuo
Soccorso, dalle Casse aziendali e dai Fondi di categoria, possono
differenziarsi notevolmente tra loro in relazione alla gamma di
prestazioni offerte, al livello di copertura e all'entità delle quote
associative.
Precedentemente alla emanazione del D. Lgs. 460/97, le
disuguaglianze
tra
i
diversi
enti
venivano
accentuate
dall'impossibilità per i soci delle Società di Mutuo Soccorso di
dedurre dalla propria base imponibile i contributi versati alle
medesime, contrariamente a quanto previsto per le somme versate
dai lavoratori o dai loro datori di lavoro alle Casse Mutue e ai Fondi
di categoria per le quali trovava e trova applicazione l'art. 48 del
TUIR, modificato dal D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314. In base a
tale disposizione non concorrono a formare il reddito "i contributi
di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse
aventi
esclusivamente
fine
assistenziale
in
conformità
a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale
per importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000".
Nella realtà concreta il regime indicato ha trovato corrente
applicazione per categorie di lavoratori c.d. "forti" che hanno avuto
la possibilità di inserire nei propri contratti di lavoro un accordo
integrativo
sanitario
(lavoratori
dipendenti
del
settore
delle
telecomunicazioni, elettrici, chimici, giornalisti, bancari, etc.). Ciò
ha determinato una sorta di penalizzazione per le categorie di
lavoratori autonomi e per i dipendenti di piccole e medie imprese
per i quali non vi sono Casse Mutue aziendali, nè se ne ritrova la
previsione nella contrattazione aziendale. Al riguardo può essere
opportuno ricordare il Parere della Commissione dei Trenta che
precisa
come
"in questi casi i lavoratori spesso aderiscono
individualmente alle Società di Mutuo Soccorso... che svolgono una
funzione di supplenza dello Stato sociale non solo nella loro attività
istituzionale, ma anche allorquando indennizzino i lavoratori autonomi
per il reddito perso durante il
periodo di malattia o eroghino
indennità di disoccupazione".
Così, al fine di eliminare la disparità di trattamento con gli
altri enti che attuano forme di assistenza sanitaria integrativa il
D. Lgs. 460 all'art. 13 ha introdotto la possibilità per i soci di
detrarre dalle imposte dovute le quote associative versate alla
Società di Mutuo Soccorso, nella misura pari al 19% dell'importo
degli stessi contributi e fino ad un massimo di L. 2.500.000 (v. par.
5.7.4).
In tale contesto normativo, lo scopo che le Società di Mutuo
Soccorso si pongono è, come risaputo, quello di erogare agli iscritti
aiuti economici per far fronte ad evenienze sfavorevoli o a
situazioni difficili dei singoli soggetti, conseguenti ad alterazioni
dello stato di salute. Viene così garantito agli associati ed ai loro
familiari il rimborso delle spese sostenute dai soci in dipendenza di
malattia o di infortunio entro prescelti limiti massimi, stabiliti in
sede di regolamento interno della mutua.
Il vantaggio della mutualità integrativa volontaria si viene così
a definire nella maggiore capacità di reclutamento e nel forte
legame solidaristico degli associati che permette significativi
risparmi sia sui costi di gestione che sui costi dei servizi erogati,
rendendo maggiormente accessibile la possibilità di fruire delle
prestazioni sanitarie integrative.
Ulteriormente, nell'esercizio della propria attività e nella
gestione dei rapporti con i propri associati, le Società di Mutuo
Soccorso oltre che al principio della solidarietà si ispirano a quello
della porta aperta, in base ai quali tutti possono aderire
indipendentemente dalle condizioni professionali, sociali e da
quelle di salute. Generalmente, tali enti non esercitano nei
confronti dei soci alcun diritto di recesso potendo così gli associati
rimanere assistiti per tutta la vita senza alcun limite di età. La
mutualità integrativa volontaria è quindi in grado di offrire una
adeguata risposta agli articolati bisogni sanitari di molti svolgendo
contemporaneamente una funzione di responsabilizzazione degli
associati anche in termini finanziari.
Le prestazioni erogate dalle Società di Mutuo Soccorso a
favore dei propri soci vengono erogate sia in forma diretta che
indiretta attraverso la stipula di convenzioni con case di cura,
medici specialisti ed altre strutture sanitarie. Esse possono altresì
comprendere tutte le forme di assistenza sanitaria con rimborsi
totali o parziali, degli interventi chirurgici e relativi ricoveri, delle
prestazioni e visite specialistiche ambulatoriali o domiciliari,
dell’assistenza infermieristica ospedaliera o domiciliare e degli altri
servizi supplementari.