La Società di Mutuo Soccorso 3. L`assistenza sanitaria integrativa L
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La Società di Mutuo Soccorso 3. L`assistenza sanitaria integrativa L
La Società di Mutuo Soccorso 3. L'assistenza sanitaria integrativa L'assistenza sanitaria integrativa è caratterizzata da due fondamentali e contrapposte esigenze. Mentre da un lato vi è la necessità di contenere la spesa pubblica, dall'altro vi è una sempre maggiore domanda di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, con la conseguenza che solo il ricorso a forme di copertura integrativa sembra permettere la soluzione di tale problematica. L'intervento delle Società di Mutuo Soccorso in tale settore è stato previsto dalla legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare dall'art. 46, in forza del quale gli enti mutualistici costituiti volontariamente possono erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria nazionale. In termini ancora più espliciti il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) ed in particolare l'art. 9, nel disciplinare le forme di assistenza sanitaria differenziate per particolari tipologie di prestazioni, si era riferito espressamente alle mutue volontarie, alle quali allo scopo di assicurare qualità e costi ottimali di erogazione delle prestazioni medesime, veniva affidata la facoltà di negoziare (per conto degli aderenti) con gli erogatori modalità e condizioni delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Tale norma è stata successivamente modificata dal D. Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 all'art. 9 (Forme integrative di assistenza sanitaria), che ha previsto che le Società di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute possano istituire e gestire fondi integrativi sanitari indirizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal servizio sanitario nazionale. Come è possibile osservare, la nuova formulazione dell'art. 9, utilizza una terminologia più puntuale riferendosi alle Società di Mutuo Soccorso e non genericamente alle mutue volontarie, intendendo così inequivocabilmente gli enti previsti dalla legge 3818/1886. Peraltro, oltre alle Società di Mutuo Soccorso, la citata disposizione individua come ulteriori fonti istitutive dei fondi integrativi sanitari: a) i contratti e gli accordi collettivi anche aziendali, ovvero in mancanza, gli accordi di lavoro promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro ; b) gli accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale ; c) i regolamenti di enti o aziende o enti locali od associazioni senza fine di lucro. Tali fondi, prosegue la norma, possono essere autogestiti dagli organismi che li hanno istituiti ovvero affidati in gestione mediante convenzione con una società di mutuo soccorso o con impresa assicurativa autorizzata. In adesione a tali norme ed in via integrativa rispetto alle prestazioni spettanti in forza delle leggi sanitarie vigenti, le varie forme di assistenza integrativa gestite dalle Società di Mutuo Soccorso, dalle Casse aziendali e dai Fondi di categoria, possono differenziarsi notevolmente tra loro in relazione alla gamma di prestazioni offerte, al livello di copertura e all'entità delle quote associative. Precedentemente alla emanazione del D. Lgs. 460/97, le disuguaglianze tra i diversi enti venivano accentuate dall'impossibilità per i soci delle Società di Mutuo Soccorso di dedurre dalla propria base imponibile i contributi versati alle medesime, contrariamente a quanto previsto per le somme versate dai lavoratori o dai loro datori di lavoro alle Casse Mutue e ai Fondi di categoria per le quali trovava e trova applicazione l'art. 48 del TUIR, modificato dal D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314. In base a tale disposizione non concorrono a formare il reddito "i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000". Nella realtà concreta il regime indicato ha trovato corrente applicazione per categorie di lavoratori c.d. "forti" che hanno avuto la possibilità di inserire nei propri contratti di lavoro un accordo integrativo sanitario (lavoratori dipendenti del settore delle telecomunicazioni, elettrici, chimici, giornalisti, bancari, etc.). Ciò ha determinato una sorta di penalizzazione per le categorie di lavoratori autonomi e per i dipendenti di piccole e medie imprese per i quali non vi sono Casse Mutue aziendali, nè se ne ritrova la previsione nella contrattazione aziendale. Al riguardo può essere opportuno ricordare il Parere della Commissione dei Trenta che precisa come "in questi casi i lavoratori spesso aderiscono individualmente alle Società di Mutuo Soccorso... che svolgono una funzione di supplenza dello Stato sociale non solo nella loro attività istituzionale, ma anche allorquando indennizzino i lavoratori autonomi per il reddito perso durante il periodo di malattia o eroghino indennità di disoccupazione". Così, al fine di eliminare la disparità di trattamento con gli altri enti che attuano forme di assistenza sanitaria integrativa il D. Lgs. 460 all'art. 13 ha introdotto la possibilità per i soci di detrarre dalle imposte dovute le quote associative versate alla Società di Mutuo Soccorso, nella misura pari al 19% dell'importo degli stessi contributi e fino ad un massimo di L. 2.500.000 (v. par. 5.7.4). In tale contesto normativo, lo scopo che le Società di Mutuo Soccorso si pongono è, come risaputo, quello di erogare agli iscritti aiuti economici per far fronte ad evenienze sfavorevoli o a situazioni difficili dei singoli soggetti, conseguenti ad alterazioni dello stato di salute. Viene così garantito agli associati ed ai loro familiari il rimborso delle spese sostenute dai soci in dipendenza di malattia o di infortunio entro prescelti limiti massimi, stabiliti in sede di regolamento interno della mutua. Il vantaggio della mutualità integrativa volontaria si viene così a definire nella maggiore capacità di reclutamento e nel forte legame solidaristico degli associati che permette significativi risparmi sia sui costi di gestione che sui costi dei servizi erogati, rendendo maggiormente accessibile la possibilità di fruire delle prestazioni sanitarie integrative. Ulteriormente, nell'esercizio della propria attività e nella gestione dei rapporti con i propri associati, le Società di Mutuo Soccorso oltre che al principio della solidarietà si ispirano a quello della porta aperta, in base ai quali tutti possono aderire indipendentemente dalle condizioni professionali, sociali e da quelle di salute. Generalmente, tali enti non esercitano nei confronti dei soci alcun diritto di recesso potendo così gli associati rimanere assistiti per tutta la vita senza alcun limite di età. La mutualità integrativa volontaria è quindi in grado di offrire una adeguata risposta agli articolati bisogni sanitari di molti svolgendo contemporaneamente una funzione di responsabilizzazione degli associati anche in termini finanziari. Le prestazioni erogate dalle Società di Mutuo Soccorso a favore dei propri soci vengono erogate sia in forma diretta che indiretta attraverso la stipula di convenzioni con case di cura, medici specialisti ed altre strutture sanitarie. Esse possono altresì comprendere tutte le forme di assistenza sanitaria con rimborsi totali o parziali, degli interventi chirurgici e relativi ricoveri, delle prestazioni e visite specialistiche ambulatoriali o domiciliari, dell’assistenza infermieristica ospedaliera o domiciliare e degli altri servizi supplementari.