dalla legge Merli al D.lgs. 152/99 e succ. mod
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dalla legge Merli al D.lgs. 152/99 e succ. mod
prat.n 2632 dalla legge Merli al D.lgs. 152/99 e succ. mod. Pavia, 28 gennaio 2003 la nuova disciplina sanzionatoria: la competenza e la giurisdizione nell’accertamento degli illeciti penali e amministrativi dott.sa Mara Chilosi – Butti&Partner Avvocati E’ sufficiente scorrere l’elenco delle disposizioni espressamente abrogate dal D.lgs. 152/99, contenuto nell’art. 63, per comprendere la portata innovativa del cosiddetto “testo unico” in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. La presente relazione ha ad oggetto la disciplina sanzionatoria, dettata negli articoli 54 e 59 del D.lgs. 152/99, come modificato dal D.lgs. 258/00 (c.d. decreto acque bis). *** Il D.lgs. 258/00 ha apportato significative modifiche al Titolo V del t.u. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento – relativo alle sanzioni amministrative e penali connesse a violazioni della disciplina sugli scarichi – introducendo nuove sanzioni, trasformando in illeciti penali comportamenti in precedenza puniti solo in via amministrativa e modificando alcune fattispecie di reato, sulla base dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale maturatasi sotto la vigenza del D.lgs. 152/99. Senza discostarsi dalla previgente Legge Merli (319/76), il D.lgs. 152/99 mod. recepisce i due modelli di illecito tipici della materia ambientale: l’illecito amministrativo e la contravvenzione. Il comportamento in violazione delle disposizioni del decreto è punito in via amministrativa o penale a seconda della sua maggiore o minore “gravità”. La differenza tra i due illeciti poggia quindi su un criterio meramente quantitativo. In particolare, la sanzione penale è prevista – in deroga al sistema di base, generalmente depenalizzato – in alcune ipotesi specifiche, nelle quali il comportamento illecito risulti maggiormente lesivo, o potenzialmente lesivo, del bene oggetto di protezione. La scelta del modello contravvenzionale (pene dell’arresto o dell’ammenda) in luogo di quello delittuoso (pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa) comporta termini di prescrizione più brevi (due o tre anni a seconda della pena prevista – l’ammenda o l’arresto – incrementabili di non oltre la metà), nonché la possibilità di ricorrere alla oblazione, ossia all’estinzione del reato previo pagamento di una somma di denaro, nei casi in cui l’illecito sia punito con la sola pena dell’ammenda ovvero con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda1. Se la pena è l’ammenda, l’oblazione è, in presenza delle condizioni formali previste dall’art. 162 c.p., un diritto dell’imputato; in caso di pena alternativa, l’ammissione all’oblazione è invece 1 1 Molte delle fattispecie contravvenzionali previste dal D.lgs. 152/99 rispondono alla tecnica legislativa delle norme penali “in bianco”. Il decreto si limita, cioè, ad individuare la sanzione, rinviando ad atti normativi di fonte secondaria il compito di definire il comportamento vietato. La Corte Costituzionale, con sentenza 168/71 ha ammesso la legittimità dell’integrazione di norme penali ad opera di provvedimenti amministrativi nei limiti in cui la competenza della fonte subordinata sia limitata ai soli aspetti tecnici. Vedremo più avanti se tale requisito sia realmente rispettato in tutte le disposizioni sanzionatorie previste dal D.lgs. 152/99 succ. mod. o se invece talune fattispecie sollevino dubbi di legittimità costituzionale. Le sanzioni stabilite dal t.u. in materia di tutela delle acque sono accomunate da alcune previsioni di carattere generale, relative alla loro applicazione in sede amministrativa o penale. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, è innanzitutto da rilevare che l’art. 56, comma 4 del decreto non ne consente il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/812. Il successivo art. 61 dispone peraltro che le sanzioni amministrative siano diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi, prima dell'ordinanza-ingiunzione, abbia riparato interamente il danno. Relativamente alle sanzioni penali, si osserva che il beneficio della sospensione condizionale della pena, ammesso con la sentenza di condanna o con l’applicazione delle pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), può essere subordinato, ai sensi dell’art. 60, al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino di cui all'articolo 58. L’art. 58 introduce l’obbligo di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del D.lgs. 22/97 (attuato con D.M. 471/99), a carico del soggetto che, violando le disposizioni del decreto, abbia provocato un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali ,ovvero abbia determinato un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale. L’inadempimento dell’obbligo di bonifica è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. subordinata alla decisione discrezionale del giudice, ai sensi dell’art. 162 bis c.p.. L’oblazione è esclusa se la pena è congiunta (arresto e ammenda) o se prevede il solo arresto. 2 L’istituto, generalmente applicabile alle sanzioni amministrative pecuniarie, consente il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento) entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 2 Coerentemente, l’art. 61 del D.lgs. 152/99 consente la diminuzione dalla metà a due terzi della pena nei confronti di chi, prima del giudizio penale, ha riparato interamente il danno. Prima di procedere alla trattazione delle singole fattispecie sanzionatorie, va rilevato che, a fronte della violazione della disciplina sugli scarichi, si pone sovente il problema di individuare il soggetto responsabile. Si pensi all’ipotesi, assai frequente, in cui lo scarico sia riferibile ad una persona giuridica e non ad una persona fisica o a quella in cui più aziende costituiscano un Consorzio per l’effettuazione in comune di uno scarico, avvalendosi della previsione di cui all’art. 45, comma 1 del D.lgs. 152/99. Nel primo caso dovrà essere ricostruito il riparto di competenze attuato a livello aziendale, avendo riguardo all’esistenza ed alla efficacia di deleghe di funzioni. La disattenzione su questi aspetti determina spesso che la procedura sanzionatoria venga vanificata dalla successiva dimostrazione di un responsabile dello scarico diverso da quello individuato. Nel secondo caso, dovranno essere ricercate le singole responsabilità, tenendo presente che l’art. 45 indica nel gestore dell’impianto di depurazione il soggetto titolare dell’autorizzazione allo scarico, ma istituisce un regime di trasparenza rispetto alla formazione degli scarichi, mantenendo ferme le responsabilità delle aziende consorziate per l’eventuale superamento dei limiti tabellari cagionato dallo scarico proveniente dal proprio insediamento produttivo. *** Gli illeciti previsti dal t.u. in materia di acque possono dividersi in due macrocategorie: 1) gli illeciti collegati al superamento dei limiti tabellari previsti dall’all. 5, dalla Regione o dal gestore della rete fognaria (c.d. “da inquinamento”); 2) gli illeciti connessi all’autorizzazione allo scarico e, in generale, alla violazione di prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione. 1. Illeciti da inquinamento. Come osservato dalla dottrina, il D.lgs. 152/99 mod. non proibisce e punisce l’“inquinamento” in sé, ma detta regole da seguire nella effettuazione degli scarichi di acque reflue, sanzionando la loro eventuale inosservanza. Se tali regole vengono rispettate, l’evento inquinante in senso stretto – ovvero l’immissione nell’ambiente di sostanze pericolose o non pericolose – è considerato formalmente non inquinante nel sistema giuridico. Gli illeciti da inquinamento sono dunque connessi al mancato rispetto dei limiti stabiliti dalle tabelle dell’allegato 5 del D.lgs. 152/99 mod., i cui valori rappresentano lo “spartiacque” tra il legale e l’illegale. Così la Cassazione: «l'inquinamento è considerato presunto dal legislatore, allorché siano superati determinati "valori limite di emissione": al di sotto dei limiti l'inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, pur essendo presente, mentre quando sia 3 superata la soglia di accettabilità non solo viene commesso il reato (art. 21, 3° comma l. 319/76 ed ora art. 51 l. 152/99), ma si determina un danno "ingiusto" di natura civile, come tale risarcibile. Il reato di cui all'art. 21, 3° comma legge 319/76 (ed ora quello equivalente ex art. 51 l. 152/99) costituisce reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno» (Cass. pen., sez. III, 21.02.00, n. 1928). La seguente tabella riporta i principali illeciti da inquinamento previsti dagli artt. 54 e 59 del D.lgs. 152/99 mod. articolo 54, 1 natura comportamento illecito amministrativo superamento dei limiti fissati dall’allegato 5, dalle Regioni o dal gestore della rete fognaria sanzione note pecuniaria Riguarda tutti i tipi di scarichi. Si applica se il fatto non costituisce reato. La pena è aggravata se lo scarico recapita in zone sensibili. Riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. Oblazione non ammissibile. Prescrizione in tre anni, prolungabili sino a 4 per sospensioni/interruzioni del procedimento penale. Pena aggravata se il superamento riguarda le sostanze della tab. 3/A Riguarda gli scarichi di acque reflue urbane. Oblazione non ammissibile. Prescrizione in tre anni, prolungabili sino a 4 per sospensioni/interruzioni del procedimento penale. Pena aggravata se il superamento riguarda le sostanze della tab. 3/A 59, 5 penale superamento dei congiunta, limiti fissati arresto e dall’allegato 5 (tab. 3 ammenda e 4), dalle Regioni o dal gestore della rete fognaria, in relazione alle sostanze elencate dalle tab. 5 e 3/A 59, 6 penale superamento dei congiunta, limiti fissati arresto e dall’allegato 5 (tab. 3 ammenda e 4) o dalle Regioni, in relazione alle sostanze elencate dalle tab. 5 e 3/A Con riferimento agli illeciti da inquinamento, va innanzitutto osservato che, a seguito della riforma del D.lgs. 152/99 apportata nel 2000, non è più sanzionata, perlomeno nell’ambito della disciplina delle acque, l’immissione occasionale, ossia l’immissione 4 episodica, discontinua e non canalizzata in un sistema di condotte o comunque in una struttura stabile di deflusso delle acque. Tale condotta viene oggi sanzionata dalle seguenti disposizioni: - artt. 14 e 50 del D.lgs. 22/97, i quali puniscono – con sanzione rispettivamente amministrativa o penale, a seconda della pericolosità o meno del rifiuto – l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; - art. 674 c.p., relativo al reato di getto pericoloso di cose, il quale punisce il comportamento di chi versa “cose” atte ad offendere, imbrattare o molestare persone; - art. 635 c.p., relativo al reato di danneggiamento di acque pubbliche, il quale punisce lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche (la Cassazione penale, con sentenza 11710 del 15.11.2000, ha ravvisato il deterioramento «anche nell’ipotesi di fatto occasionale e transitorio»); - art. 6 del R.D. 1604/31, il quale sanziona lo scarico nelle acque di sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci ed altri animali acquatici; - art. 163 del Dlgs. 490/99, che punisce la violazione del vincolo paesaggisticoambientale, tanto dal punto di vista estetico, che da quello biologico (ipotizzabile nel caso in cui l’immissione abbia determinato un’alterazione visibile dello stato dei luoghi). Un secondo aspetto degno di nota è la scomparsa, rispetto alla prima versione del decreto, della limitazione soggettiva alla sola colpa grave o al dolo per la punibilità del gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane che abbia superato i limiti tabellari fissati per le sostanze “pericolose”. A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 258/00 è quindi punibile anche il superamento determinato da colpa lieve. Relativamente al superamento dei limiti tabellari, si pone, ancora, il problema dell’applicabilità dell’art. 513 e, quindi, della possibilità, per la P.A., di adottare provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione a carico del titolare dello scarico che sia risultato “fuori norma”. In caso di superamento dei valori limite di emissione non si configura, in realtà, una violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione – evenienza che giustifica, stante il tenore letterale della norma, l’adozione dei provvedimenti di diffida – ma una fattispecie distinta, autonomamente sanzionata. I commi 1 e 3 dell’art. 54 ed i commi 4 e 5 dell’art. 59, infatti, puniscono diversamente le due condotte. 3 «Art. 51. Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico. 1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente». 5 La differenza tra il superamento dei limiti (art. 21 L. 319/76) e l’inosservanza delle prescrizioni (art. 22 L. 319/76) era già stata rilevata dalla giurisprudenza nel vigore della legge Merli. Così, infatti, la Cassazione: «in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, l’ipotesi prevista dall’art. 22 della legge 10 maggio 1976 n. 319 costituisce reato sussidiario, la cui applicazione diviene operativa allorché le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e non osservate, non attengano ai limiti di accettabilità degli scarichi, dovendosi, in quest’ultima ipotesi, applicare l’art. 21 comma 3 della stessa legge” (Cassazione Penale, sez. III 6 aprile 1988). Ed inoltre «in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, la diversa lesività giuridica dei precetti contenuti nell’art. 21 (superamento dei limiti di accettabilità di uno scarico) e nell’art. 22 (inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione) della legge 10 maggio 1976 n. 319, non consente l’assorbimento del secondo reato nel primo» (Cassazione Penale, sez. III, 1° dicembre 1986). In ragione della diversità tra le due fattispecie, deve concludersi che, in presenza di uno scarico non conforme ai limiti, la P.A.. non possa, in linea teorica, impartire diffide e, soprattutto, sospendere o revocare l’autorizzazione, a meno che non si configurino situazioni di pericolo (e non di danno) per la salute pubblica e per l’ambiente , da accertarsi di volta in volta nel caso concreto. 2. Gli illeciti connessi all’assenza/inosservanza della autorizzazione. Come illustrato dai precedenti relatori, uno dei principi cardine della riforma del 1999 è consistito nella introduzione generalizzata dell’obbligo di autorizzazione preventiva e temporalmente limitata per tutti gli scarichi di acque reflue, fatta eccezione per le immissioni di acque meteoriche (salva la possibilità, per le Regioni, di estendere la previsione anche a questa categoria di scarichi) e con la peculiarità delle acque reflue domestiche (rispetto alle quali le Regioni hanno la facoltà di introdurre il rinnovo tacito del provvedimento di autorizzazione). Gli illeciti connessi all’assenza dell’autorizzazione o all’inosservanza delle prescrizioni in essa contenute rappresentano la parte più imponente della disciplina sanzionatoria del D.lgs. 152/99. Il nuovo decreto considera più grave il comportamento di chi si sottrae al controllo della P.A. rispetto al superamento episodico dei limiti tabellari. La violazione porta infatti a presumere che il suo autore opererà in modo illegale anche dal punto di vista sostanziale, effettuando scarichi non conformi ai limiti tabellari. Il legislatore punisce quindi la condotta potenzialmente pericolosa che accompagna la disobbedienza, utilizzando il modello dell’illecito di pericolo astratto. La seguente tabella riporta i principali illeciti4 connessi all’assenza/inosservanza dell’autorizzazione, previsti dagli artt. 54 e 59 del D.lgs. 152/99 mod. articolo 54, 2 natura comportamento illecito amministrativo apertura o sanzione note pecuniaria Riguarda gli scarichi di N.B. la tabella non esaurisce l’elenco delle sanzioni connesse alla violazione delle prescrizioni impartite dalle autorità di controllo stabilite dalle disposizioni in esame. 4 6 effettuazione di scarichi senza autorizzazione o a seguito di sospensione o revoca della stessa 59, 1 penale apertura o alternativa, effettuazione di arresto o scarichi senza ammenda autorizzazione o a seguito di sospensione o revoca della stessa 54, 3 amministrativa inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o fissate dal gestore della rete fognaria 59, 4 inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o fissate dal gestore della rete fognaria nella effettuazione di 7 pecuniaria arresto acque reflue domestiche o urbane (di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione). Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici abitativi isolati la sanzione è ridotta. Riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. Oblazione ammissibile a discrezione del giudice. Prescrizione in tre anni, prolungabili sino a 4 e mezzo se la pena è l’arresto; in due anni prolungabili sino a 3 se la pena è l’ammenda. Pena aggravata nel caso in cui lo scarico sia “pericoloso”, contenga cioè le sostanze indicate alle tab. 5 e 3/A dell’allegato 5. Sanzione estesa a chi effettui scarichi industriali esistenti e autorizzati senza il rispetto dell’art. 62, c. 12 Riguarda tutti i tipi di scarichi. Si applica se il fatto non costituisce reato. Sanzione estesa a chi effettui scarichi esistenti e autorizzati senza il rispetto dell’art. 62, c. 12 Riguarda gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze “pericolose”. Oblazione non ammissibile. Prescrizione in tre anni, 54, 10bis 59, 4bis 54, 10ter 59, 6quater uno scarico contenente le sostanze indicate nelle tab. 5 e 3/A dell’allegato 5 amministrativa inosservanza delle prescrizioni relative alla installazione di misuratori di portata, nonché dell’obbligo di comunicazione dei risultati penale inosservanza delle prescrizioni relative all’installazione di dispositivi di controllo in automatico, nonché dell’obbligo di conservazione dei risultati prolungabili sino a 4 per sospensioni/interruzioni del procedimento penale. pecuniaria Sanzione ridotta nei casi di particolare tenuità. arresto Riguarda gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze “pericolose”. Oblazione non ammissibile. Prescrizione in tre anni, prolungabili sino a 4 per sospensioni/interruzioni del procedimento penale. amministrativa inosservanza della pecuniaria disciplina delle acque meteoriche dettata dalle Regioni ex art. 39, 1, b (casi in cui è richiesta l’autorizzazione) penale inosservanza della alternativa, disciplina delle acque arresto o meteoriche dettata ammenda dalle Regioni ex art. 39, 3 (separazione e trattamento acque di prima pioggia) Oblazione ammissibile a discrezione del giudice. Prescrizione in tre anni, prolungabili sino a 4 e mezzo se la pena è l’arresto; in due anni prolungabili sino a 3 se la pena è l’ammenda. Quelle ora esaminate non sono peraltro le uniche sanzioni che il t.u. in materia di acque ricollega all’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione. L’art. 51 del D.lgs. 152/99 prevede infatti, come già sopra osservato, che l’autorità competente al controllo proceda, secondo la gravità dell’infrazione, alla diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione. 8 Un aspetto sul quale è opportuno soffermarsi è quello relativo alla violazione, da parte dei titolari di scarichi di acque reflue esistenti e autorizzati in base alla normativa previgente, della disciplina transitoria dettata dall’art. 62, comma 12 del D.lgs. 152/99. La disposizione in parola consente ai titolari degli scarichi preesistenti alla riforma del 1999 di continuare a effettuare le immissioni, nei limiti temporali prefissati per l’adeguamento alla nuova disciplina e a patto che: - siano adottate misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento; - vengano osservate le norme, le prescrizioni e i valori limite stabiliti dalla normativa e dai regolamenti previgenti. L’inosservanza di queste condizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative o penali. La previsione della sanzione penale a carico dei titolari di insediamenti industriali esistenti in caso di mancata adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento o di violazione delle norme tecniche e prescrizioni amministrative previgenti – come del resto talune delle fattispecie di reato connesse alla violazione di prescrizioni sopra esaminate – suscita qualche perplessità in relazione al fondamentale principio di legalità, espresso dall’art. 25 della Costituzione, in base al quale le sanzioni penali possono essere stabilite dalla sola legge statale, con esclusione delle fonti di rango secondario, ivi compresa la normativa regionale. Come già osservato, nel nostro ordinamento è ammissibile l’integrazione del precetto penale ad opera di fonti amministrative di contenuto tecnico, secondo il modello delle norme penali in bianco. Così, è legittimo che i limiti di emissione allo scarico – il cui superamento viene sanzionato anche penalmente – siano stabiliti, nel rispetto delle condizioni indicate dalla norma statale, dalle competenti autorità amministrative. Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 152/99 per inosservanza delle prescrizioni dell’autorità, invece, rimandano al provvedimento amministrativo l’intera descrizione del contenuto dell’offesa, instillando nel lettore dubbi sulla loro legittimità costituzionale . 3. Le sanzioni amministrative: cenni su competenza e giurisdizione. In relazione alle sanzioni amministrative previste nel Titolo V, l’art. 56 del D.lgs. 152/99 fornisce alcune indicazioni in materia di competenza e giurisdizione. Il comma 1 della disposizione in esame demanda il compito di procedere all’accertamento degli illeciti amministrativi ed all'irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, salvo delega agli enti territoriali minori e ad eccezione delle sanzioni di competenza diretta del Comune (in particolare, quelle fissate dall’art. 54, commi 8 e 9). Il successivo art. 57 precisa che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative devono essere versate all'entrata del bilancio regionale, per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. 9 Rispetto al testo del 1999, l’attuale formulazione dell’art. 56 omette il riferimento espresso alla applicabilità della L. 689/81; naturalmente, ciò non esclude la necessità di ricorrere ai principi ed alle regole in essa contenuti, salve specifiche deroghe (come quella dell’inammissibilità del pagamento in forma ridotta delle sanzioni pecuniarie inferte, di cui al comma 4 del medesimo art. 56). Il comma 2 dell’articolo in questione conferma affermazione, disponendo che «avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative … è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689». A seguito dell’accertamento e della contestazione della violazione (immediata o tramite notificazione), il soggetto ritenuto responsabile può quindi presentare scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81, essere successivamente sentito dalla P.A. e, in caso di ingiunzione della sanzione, presentare opposizione innanzi al giudice ordinario. Infine, il comma 1bis, introdotto dal D.lgs. 258/00, prevede che alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorra il Corpo forestale dello Stato, in qualità di Forza di polizia specializzata in materia ambientale , ferma peraltro la disciplina del conferimento di funzioni e compiti amministrativi statali a Regioni ed enti locali di cui al D.lgs. 112/98. Per un approfondimento: - Butti, L., Grassi, S., Le nuove norme sull’inquinamento idrico, Milano, 2001; - Zalin, M., Un rinnovato regime sanzionatorio, in Ambiente&Sicurezza, speciale n. 5/2000; - Santoloci, M., Tutela delle acque: il punto della situazione, Rivistambiente n. 12/2002. 10