dalla legge Merli al D.lgs. 152/99 e succ. mod

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dalla legge Merli al D.lgs. 152/99 e succ. mod
prat.n 2632
dalla legge Merli al D.lgs. 152/99 e succ. mod.
Pavia, 28 gennaio 2003
la nuova disciplina sanzionatoria:
la competenza e la giurisdizione nell’accertamento degli illeciti penali e amministrativi
dott.sa Mara Chilosi – Butti&Partner Avvocati
E’ sufficiente scorrere l’elenco delle disposizioni espressamente abrogate dal D.lgs.
152/99, contenuto nell’art. 63, per comprendere la portata innovativa del cosiddetto
“testo unico” in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.
La presente relazione ha ad oggetto la disciplina sanzionatoria, dettata negli articoli 54 e
59 del D.lgs. 152/99, come modificato dal D.lgs. 258/00 (c.d. decreto acque bis).
***
Il D.lgs. 258/00 ha apportato significative modifiche al Titolo V del t.u. in materia di
tutela delle acque dall’inquinamento – relativo alle sanzioni amministrative e penali
connesse a violazioni della disciplina sugli scarichi – introducendo nuove sanzioni,
trasformando in illeciti penali comportamenti in precedenza puniti solo in via
amministrativa e modificando alcune fattispecie di reato, sulla base dell’elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale maturatasi sotto la vigenza del D.lgs. 152/99.
Senza discostarsi dalla previgente Legge Merli (319/76), il D.lgs. 152/99 mod. recepisce
i due modelli di illecito tipici della materia ambientale: l’illecito amministrativo e la
contravvenzione.
Il comportamento in violazione delle disposizioni del decreto è punito in via
amministrativa o penale a seconda della sua maggiore o minore “gravità”. La differenza
tra i due illeciti poggia quindi su un criterio meramente quantitativo. In particolare, la
sanzione penale è prevista – in deroga al sistema di base, generalmente
depenalizzato – in alcune ipotesi specifiche, nelle quali il comportamento illecito risulti
maggiormente lesivo, o potenzialmente lesivo, del bene oggetto di protezione.
La scelta del modello contravvenzionale (pene dell’arresto o dell’ammenda) in luogo di
quello delittuoso (pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa) comporta termini
di prescrizione più brevi (due o tre anni a seconda della pena prevista – l’ammenda o
l’arresto – incrementabili di non oltre la metà), nonché la possibilità di ricorrere alla
oblazione, ossia all’estinzione del reato previo pagamento di una somma di denaro, nei
casi in cui l’illecito sia punito con la sola pena dell’ammenda ovvero con la pena
alternativa dell’arresto o dell’ammenda1.
Se la pena è l’ammenda, l’oblazione è, in presenza delle condizioni formali previste dall’art. 162
c.p., un diritto dell’imputato; in caso di pena alternativa, l’ammissione all’oblazione è invece
1
1
Molte delle fattispecie contravvenzionali previste dal D.lgs. 152/99 rispondono alla
tecnica legislativa delle norme penali “in bianco”. Il decreto si limita, cioè, ad
individuare la sanzione, rinviando ad atti normativi di fonte secondaria il compito di
definire il comportamento vietato. La Corte Costituzionale, con sentenza 168/71 ha
ammesso la legittimità dell’integrazione di norme penali ad opera di provvedimenti
amministrativi nei limiti in cui la competenza della fonte subordinata sia limitata ai soli
aspetti tecnici. Vedremo più avanti se tale requisito sia realmente rispettato in tutte le
disposizioni sanzionatorie previste dal D.lgs. 152/99 succ. mod. o se invece talune
fattispecie sollevino dubbi di legittimità costituzionale.
Le sanzioni stabilite dal t.u. in materia di tutela delle acque sono accomunate da alcune
previsioni di carattere generale, relative alla loro applicazione in sede amministrativa o
penale.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, è innanzitutto da rilevare che l’art. 56,
comma 4 del decreto non ne consente il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell’art. 16 della L. 689/812.
Il successivo art. 61 dispone peraltro che le sanzioni amministrative siano diminuite dalla
metà a due terzi nei confronti di chi, prima dell'ordinanza-ingiunzione, abbia riparato
interamente il danno.
Relativamente alle sanzioni penali, si osserva che il beneficio della sospensione
condizionale della pena, ammesso con la sentenza di condanna o con l’applicazione
delle pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), può essere subordinato, ai sensi
dell’art. 60, al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino di cui all'articolo 58.
L’art. 58 introduce l’obbligo di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti, ai sensi e secondo il procedimento di
cui all'articolo 17 del D.lgs. 22/97 (attuato con D.M. 471/99), a carico del soggetto che,
violando le disposizioni del decreto, abbia provocato un danno alle acque, al suolo, al
sottosuolo e alle altre risorse ambientali ,ovvero abbia determinato un pericolo concreto
ed attuale di inquinamento ambientale. L’inadempimento dell’obbligo di bonifica è
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni.
subordinata alla decisione discrezionale del giudice, ai sensi dell’art. 162 bis c.p.. L’oblazione è
esclusa se la pena è congiunta (arresto e ammenda) o se prevede il solo arresto.
2 L’istituto, generalmente applicabile alle sanzioni amministrative pecuniarie, consente il
pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa (o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento) entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
2
Coerentemente, l’art. 61 del D.lgs. 152/99 consente la diminuzione dalla metà a due
terzi della pena nei confronti di chi, prima del giudizio penale, ha riparato interamente il
danno.
Prima di procedere alla trattazione delle singole fattispecie sanzionatorie, va rilevato che,
a fronte della violazione della disciplina sugli scarichi, si pone sovente il problema di
individuare il soggetto responsabile.
Si pensi all’ipotesi, assai frequente, in cui lo scarico sia riferibile ad una persona giuridica
e non ad una persona fisica o a quella in cui più aziende costituiscano un Consorzio per
l’effettuazione in comune di uno scarico, avvalendosi della previsione di cui all’art. 45,
comma 1 del D.lgs. 152/99.
Nel primo caso dovrà essere ricostruito il riparto di competenze attuato a livello
aziendale, avendo riguardo all’esistenza ed alla efficacia di deleghe di funzioni. La
disattenzione su questi aspetti determina spesso che la procedura sanzionatoria venga
vanificata dalla successiva dimostrazione di un responsabile dello scarico diverso da
quello individuato.
Nel secondo caso, dovranno essere ricercate le singole responsabilità, tenendo presente
che l’art. 45 indica nel gestore dell’impianto di depurazione il soggetto titolare
dell’autorizzazione allo scarico, ma istituisce un regime di trasparenza rispetto alla
formazione degli scarichi, mantenendo ferme le responsabilità delle aziende
consorziate per l’eventuale superamento dei limiti tabellari cagionato dallo scarico
proveniente dal proprio insediamento produttivo.
***
Gli illeciti previsti dal t.u. in materia di acque possono dividersi in due macrocategorie:
1) gli illeciti collegati al superamento dei limiti tabellari previsti dall’all. 5, dalla
Regione o dal gestore della rete fognaria (c.d. “da inquinamento”);
2) gli illeciti connessi all’autorizzazione allo scarico e, in generale, alla violazione di
prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione.
1. Illeciti da inquinamento.
Come osservato dalla dottrina, il D.lgs. 152/99 mod. non proibisce e punisce
l’“inquinamento” in sé, ma detta regole da seguire nella effettuazione degli scarichi di
acque reflue, sanzionando la loro eventuale inosservanza.
Se tali regole vengono rispettate, l’evento inquinante in senso stretto – ovvero
l’immissione nell’ambiente di sostanze pericolose o non pericolose – è considerato
formalmente non inquinante nel sistema giuridico.
Gli illeciti da inquinamento sono dunque connessi al mancato rispetto dei limiti
stabiliti dalle tabelle dell’allegato 5 del D.lgs. 152/99 mod., i cui valori rappresentano
lo “spartiacque” tra il legale e l’illegale. Così la Cassazione: «l'inquinamento è considerato
presunto dal legislatore, allorché siano superati determinati "valori limite di emissione": al di sotto dei
limiti l'inquinamento è ritenuto accettabile dal sistema legale, pur essendo presente, mentre quando sia
3
superata la soglia di accettabilità non solo viene commesso il reato (art. 21, 3° comma l. 319/76 ed ora
art. 51 l. 152/99), ma si determina un danno "ingiusto" di natura civile, come tale risarcibile. Il reato
di cui all'art. 21, 3° comma legge 319/76 (ed ora quello equivalente ex art. 51 l. 152/99) costituisce
reato di pericolo, che prescinde dalla prova concreta di un danno» (Cass. pen., sez. III, 21.02.00, n.
1928).
La seguente tabella riporta i principali illeciti da inquinamento previsti dagli artt. 54 e 59
del D.lgs. 152/99 mod.
articolo
54, 1
natura
comportamento
illecito
amministrativo superamento
dei
limiti
fissati
dall’allegato 5, dalle
Regioni o dal gestore
della rete fognaria
sanzione
note
pecuniaria
Riguarda tutti i tipi di
scarichi.
Si applica se il fatto non
costituisce reato.
La pena è aggravata se lo
scarico recapita in zone
sensibili.
Riguarda gli scarichi di
acque reflue industriali.
Oblazione
non
ammissibile.
Prescrizione in tre anni,
prolungabili sino a 4 per
sospensioni/interruzioni
del procedimento penale.
Pena aggravata se il
superamento riguarda le
sostanze della tab. 3/A
Riguarda gli scarichi di
acque reflue urbane.
Oblazione
non
ammissibile.
Prescrizione in tre anni,
prolungabili sino a 4 per
sospensioni/interruzioni
del procedimento penale.
Pena aggravata se il
superamento riguarda le
sostanze della tab. 3/A
59, 5
penale
superamento
dei congiunta,
limiti
fissati arresto e
dall’allegato 5 (tab. 3 ammenda
e 4), dalle Regioni o
dal gestore della rete
fognaria, in relazione
alle sostanze elencate
dalle tab. 5 e 3/A
59, 6
penale
superamento
dei congiunta,
limiti
fissati arresto e
dall’allegato 5 (tab. 3 ammenda
e 4) o dalle Regioni,
in relazione alle
sostanze
elencate
dalle tab. 5 e 3/A
Con riferimento agli illeciti da inquinamento, va innanzitutto osservato che, a seguito
della riforma del D.lgs. 152/99 apportata nel 2000, non è più sanzionata, perlomeno
nell’ambito della disciplina delle acque, l’immissione occasionale, ossia l’immissione
4
episodica, discontinua e non canalizzata in un sistema di condotte o comunque in una
struttura stabile di deflusso delle acque. Tale condotta viene oggi sanzionata dalle
seguenti disposizioni:
- artt. 14 e 50 del D.lgs. 22/97, i quali puniscono – con sanzione rispettivamente
amministrativa o penale, a seconda della pericolosità o meno del rifiuto – l’immissione
di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee;
- art. 674 c.p., relativo al reato di getto pericoloso di cose, il quale punisce il comportamento
di chi versa “cose” atte ad offendere, imbrattare o molestare persone;
- art. 635 c.p., relativo al reato di danneggiamento di acque pubbliche, il quale punisce lo
scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche (la Cassazione penale, con
sentenza 11710 del 15.11.2000, ha ravvisato il deterioramento «anche nell’ipotesi di fatto
occasionale e transitorio»);
- art. 6 del R.D. 1604/31, il quale sanziona lo scarico nelle acque di sostanze atte a
intorpidire, stordire o uccidere i pesci ed altri animali acquatici;
- art. 163 del Dlgs. 490/99, che punisce la violazione del vincolo paesaggisticoambientale, tanto dal punto di vista estetico, che da quello biologico (ipotizzabile nel
caso in cui l’immissione abbia determinato un’alterazione visibile dello stato dei luoghi).
Un secondo aspetto degno di nota è la scomparsa, rispetto alla prima versione del
decreto, della limitazione soggettiva alla sola colpa grave o al dolo per la punibilità
del gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane che abbia
superato i limiti tabellari fissati per le sostanze “pericolose”. A seguito dell’entrata in
vigore del D.lgs. 258/00 è quindi punibile anche il superamento determinato da colpa
lieve.
Relativamente al superamento dei limiti tabellari, si pone, ancora, il problema
dell’applicabilità dell’art. 513 e, quindi, della possibilità, per la P.A., di adottare
provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione a carico del
titolare dello scarico che sia risultato “fuori norma”.
In caso di superamento dei valori limite di emissione non si configura, in realtà, una
violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione – evenienza che giustifica,
stante il tenore letterale della norma, l’adozione dei provvedimenti di diffida – ma una
fattispecie distinta, autonomamente sanzionata. I commi 1 e 3 dell’art. 54 ed i
commi 4 e 5 dell’art. 59, infatti, puniscono diversamente le due condotte.
3
«Art. 51. Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico.
1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente».
5
La differenza tra il superamento dei limiti (art. 21 L. 319/76) e l’inosservanza delle
prescrizioni (art. 22 L. 319/76) era già stata rilevata dalla giurisprudenza nel vigore della
legge Merli. Così, infatti, la Cassazione: «in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, l’ipotesi
prevista dall’art. 22 della legge 10 maggio 1976 n. 319 costituisce reato sussidiario, la cui applicazione
diviene operativa allorché le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e non osservate,
non attengano ai limiti di accettabilità degli scarichi, dovendosi, in quest’ultima ipotesi,
applicare l’art. 21 comma 3 della stessa legge” (Cassazione Penale, sez. III 6 aprile 1988). Ed
inoltre «in tema di tutela delle acque dall’inquinamento, la diversa lesività giuridica dei
precetti contenuti nell’art. 21 (superamento dei limiti di accettabilità di uno scarico) e nell’art.
22 (inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione) della legge 10 maggio 1976 n. 319, non
consente l’assorbimento del secondo reato nel primo» (Cassazione Penale, sez. III, 1° dicembre
1986).
In ragione della diversità tra le due fattispecie, deve concludersi che, in presenza di uno
scarico non conforme ai limiti, la P.A.. non possa, in linea teorica, impartire diffide e,
soprattutto, sospendere o revocare l’autorizzazione, a meno che non si configurino
situazioni di pericolo (e non di danno) per la salute pubblica e per l’ambiente , da
accertarsi di volta in volta nel caso concreto.
2. Gli illeciti connessi all’assenza/inosservanza della autorizzazione.
Come illustrato dai precedenti relatori, uno dei principi cardine della riforma del 1999 è
consistito nella introduzione generalizzata dell’obbligo di autorizzazione preventiva e
temporalmente limitata per tutti gli scarichi di acque reflue, fatta eccezione per le
immissioni di acque meteoriche (salva la possibilità, per le Regioni, di estendere la
previsione anche a questa categoria di scarichi) e con la peculiarità delle acque reflue
domestiche (rispetto alle quali le Regioni hanno la facoltà di introdurre il rinnovo tacito
del provvedimento di autorizzazione).
Gli illeciti connessi all’assenza dell’autorizzazione o all’inosservanza delle prescrizioni in
essa contenute rappresentano la parte più imponente della disciplina sanzionatoria
del D.lgs. 152/99. Il nuovo decreto considera più grave il comportamento di chi si
sottrae al controllo della P.A. rispetto al superamento episodico dei limiti tabellari. La
violazione porta infatti a presumere che il suo autore opererà in modo illegale anche dal
punto di vista sostanziale, effettuando scarichi non conformi ai limiti tabellari. Il
legislatore punisce quindi la condotta potenzialmente pericolosa che accompagna la
disobbedienza, utilizzando il modello dell’illecito di pericolo astratto.
La seguente tabella riporta i principali illeciti4 connessi all’assenza/inosservanza
dell’autorizzazione, previsti dagli artt. 54 e 59 del D.lgs. 152/99 mod.
articolo
54, 2
natura
comportamento
illecito
amministrativo apertura
o
sanzione
note
pecuniaria
Riguarda gli scarichi di
N.B. la tabella non esaurisce l’elenco delle sanzioni connesse alla violazione delle prescrizioni
impartite dalle autorità di controllo stabilite dalle disposizioni in esame.
4
6
effettuazione
di
scarichi
senza
autorizzazione o a
seguito
di
sospensione o revoca
della stessa
59, 1
penale
apertura
o alternativa,
effettuazione
di arresto o
scarichi
senza ammenda
autorizzazione o a
seguito
di
sospensione o revoca
della stessa
54, 3
amministrativa inosservanza
delle
prescrizioni
contenute
nell’autorizzazione o
fissate dal gestore
della rete fognaria
59, 4
inosservanza
delle
prescrizioni
contenute
nell’autorizzazione o
fissate dal gestore
della rete fognaria
nella effettuazione di
7
pecuniaria
arresto
acque reflue domestiche o
urbane (di reti fognarie,
servite o meno da impianti
pubblici di depurazione).
Nell’ipotesi di scarichi
relativi ad edifici abitativi
isolati la sanzione è
ridotta.
Riguarda gli scarichi di
acque reflue industriali.
Oblazione ammissibile a
discrezione del giudice.
Prescrizione in tre anni,
prolungabili sino a 4 e
mezzo se la pena è
l’arresto; in due anni
prolungabili sino a 3 se la
pena è l’ammenda.
Pena aggravata nel caso in
cui
lo
scarico
sia
“pericoloso”,
contenga
cioè le sostanze indicate
alle tab. 5 e 3/A
dell’allegato 5.
Sanzione estesa a chi
effettui scarichi industriali
esistenti e autorizzati
senza il rispetto dell’art.
62, c. 12
Riguarda tutti i tipi di
scarichi.
Si applica se il fatto non
costituisce reato.
Sanzione estesa a chi
effettui scarichi esistenti e
autorizzati senza il rispetto
dell’art. 62, c. 12
Riguarda gli scarichi di
acque reflue industriali
contenenti
sostanze
“pericolose”.
Oblazione
non
ammissibile.
Prescrizione in tre anni,
54, 10bis
59, 4bis
54, 10ter
59,
6quater
uno
scarico
contenente
le
sostanze
indicate
nelle tab. 5 e 3/A
dell’allegato 5
amministrativa inosservanza
delle
prescrizioni relative
alla installazione di
misuratori di portata,
nonché dell’obbligo
di comunicazione dei
risultati
penale
inosservanza
delle
prescrizioni relative
all’installazione
di
dispositivi
di
controllo
in
automatico, nonché
dell’obbligo
di
conservazione
dei
risultati
prolungabili sino a 4 per
sospensioni/interruzioni
del procedimento penale.
pecuniaria
Sanzione ridotta nei casi di
particolare tenuità.
arresto
Riguarda gli scarichi di
acque reflue industriali
contenenti
sostanze
“pericolose”.
Oblazione
non
ammissibile.
Prescrizione in tre anni,
prolungabili sino a 4 per
sospensioni/interruzioni
del procedimento penale.
amministrativa inosservanza
della
pecuniaria
disciplina delle acque
meteoriche
dettata
dalle Regioni ex art.
39, 1, b (casi in cui è
richiesta
l’autorizzazione)
penale
inosservanza
della alternativa,
disciplina delle acque arresto o
meteoriche
dettata ammenda
dalle Regioni ex art.
39, 3 (separazione e
trattamento acque di
prima pioggia)
Oblazione ammissibile a
discrezione del giudice.
Prescrizione in tre anni,
prolungabili sino a 4 e
mezzo se la pena è
l’arresto; in due anni
prolungabili sino a 3 se la
pena è l’ammenda.
Quelle ora esaminate non sono peraltro le uniche sanzioni che il t.u. in materia di acque
ricollega all’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione. L’art. 51 del D.lgs.
152/99 prevede infatti, come già sopra osservato, che l’autorità competente al controllo
proceda, secondo la gravità dell’infrazione, alla diffida, sospensione e revoca
dell’autorizzazione.
8
Un aspetto sul quale è opportuno soffermarsi è quello relativo alla violazione, da parte
dei titolari di scarichi di acque reflue esistenti e autorizzati in base alla normativa
previgente, della disciplina transitoria dettata dall’art. 62, comma 12 del D.lgs.
152/99.
La disposizione in parola consente ai titolari degli scarichi preesistenti alla riforma del
1999 di continuare a effettuare le immissioni, nei limiti temporali prefissati per
l’adeguamento alla nuova disciplina e a patto che:
- siano adottate misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo
dell’inquinamento;
- vengano osservate le norme, le prescrizioni e i valori limite stabiliti dalla
normativa e dai regolamenti previgenti.
L’inosservanza di queste condizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative
o penali.
La previsione della sanzione penale a carico dei titolari di insediamenti industriali
esistenti in caso di mancata adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo dell’inquinamento o di violazione delle norme tecniche e prescrizioni
amministrative previgenti – come del resto talune delle fattispecie di reato connesse alla
violazione di prescrizioni sopra esaminate – suscita qualche perplessità in relazione al
fondamentale principio di legalità, espresso dall’art. 25 della Costituzione, in base al
quale le sanzioni penali possono essere stabilite dalla sola legge statale, con esclusione
delle fonti di rango secondario, ivi compresa la normativa regionale.
Come già osservato, nel nostro ordinamento è ammissibile l’integrazione del precetto
penale ad opera di fonti amministrative di contenuto tecnico, secondo il modello delle
norme penali in bianco. Così, è legittimo che i limiti di emissione allo scarico – il cui
superamento viene sanzionato anche penalmente – siano stabiliti, nel rispetto delle
condizioni indicate dalla norma statale, dalle competenti autorità amministrative. Le
fattispecie di reato previste dal D.lgs. 152/99 per inosservanza delle prescrizioni
dell’autorità, invece, rimandano al provvedimento amministrativo l’intera
descrizione del contenuto dell’offesa, instillando nel lettore dubbi sulla loro
legittimità costituzionale .
3. Le sanzioni amministrative: cenni su competenza e giurisdizione.
In relazione alle sanzioni amministrative previste nel Titolo V, l’art. 56 del D.lgs. 152/99
fornisce alcune indicazioni in materia di competenza e giurisdizione.
Il comma 1 della disposizione in esame demanda il compito di procedere
all’accertamento degli illeciti amministrativi ed all'irrogazione delle relative sanzioni
pecuniarie alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa
la violazione, salvo delega agli enti territoriali minori e ad eccezione delle sanzioni
di competenza diretta del Comune (in particolare, quelle fissate dall’art. 54, commi 8
e 9). Il successivo art. 57 precisa che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative devono essere versate all'entrata del bilancio regionale, per essere
riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle opere di risanamento e di riduzione
dell'inquinamento dei corpi idrici.
9
Rispetto al testo del 1999, l’attuale formulazione dell’art. 56 omette il riferimento
espresso alla applicabilità della L. 689/81; naturalmente, ciò non esclude la necessità di
ricorrere ai principi ed alle regole in essa contenuti, salve specifiche deroghe (come
quella dell’inammissibilità del pagamento in forma ridotta delle sanzioni pecuniarie
inferte, di cui al comma 4 del medesimo art. 56).
Il comma 2 dell’articolo in questione conferma affermazione, disponendo che «avverso le
ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative … è esperibile il giudizio di opposizione di
cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
A seguito dell’accertamento e della contestazione della violazione (immediata o tramite
notificazione), il soggetto ritenuto responsabile può quindi presentare scritti difensivi ai
sensi dell’art. 18 della L. 689/81, essere successivamente sentito dalla P.A. e, in caso di
ingiunzione della sanzione, presentare opposizione innanzi al giudice ordinario.
Infine, il comma 1bis, introdotto dal D.lgs. 258/00, prevede che alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorra il Corpo forestale dello
Stato, in qualità di Forza di polizia specializzata in materia ambientale , ferma
peraltro la disciplina del conferimento di funzioni e compiti amministrativi statali a
Regioni ed enti locali di cui al D.lgs. 112/98.
Per un approfondimento:
- Butti, L., Grassi, S., Le nuove norme sull’inquinamento idrico, Milano, 2001;
- Zalin, M., Un rinnovato regime sanzionatorio, in Ambiente&Sicurezza, speciale n. 5/2000;
- Santoloci, M., Tutela delle acque: il punto della situazione, Rivistambiente n. 12/2002.
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