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NUNZIANTE MAGRONE
INTER ALIA Legal e-news
DIRITTO
D’AUTORE:
DIRETTIVA
LA
NUOVA
26/2014/UE
SULLA
GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI E
SULLE
LICENZE
MULTITERRITORIALI
RIGUARDANTI LA MUSICA ONLINE.
Lo scorso 9 aprile è entrata in vigore la
direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla
gestione collettiva dei diritti d’autore e dei
diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per
1
l’uso online nel mercato interno , che dovrà
essere recepita dagli Stati membri dell’Unione
Europea entro il 10 aprile 2016.
La direttiva si colloca nell’ambito di un più
ampio programma dell’Unione Europea volto a
incrementare la tutela dei diritti di proprietà
intellettuale,
al
quale
afferiscono
la
comunicazione della Commissione europea
2
relativa alla strategia di crescita Europe 2020 , la
3
Digital Agenda for Europe e la risoluzione del
Parlamento europeo del 22 settembre 2010
sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale
4
nel mercato interno .
Il legislatore eurounitario − spinto dalle
esortazioni contenute nella raccomandazione
2005/737/CE della Commissione del 18 ottobre
5
2005 − ha voluto migliorare l’efficienza degli
organismi di gestione collettiva del diritto
d’autore e dei diritti connessi (c.d. collecting
societies), facendo fronte all’esigenza di inserire
la tutela di tali diritti nell’ambito della libera
circolazione di beni e servizi nel contesto del
2014/1
6
mercato unico europeo . Ha inteso, inoltre,
favorire la concessione di licenze multiterritoriali
per lo sfruttamento online di opere musicali, in
un’ottica sempre più transfrontaliera.
I maggiori ostacoli a ciò sono
tradizionalmente costituiti dal divario culturale che
divide le normative nazionali disciplinanti il
funzionamento delle collecting e dalle conseguenti
inefficienze nello sfruttamento del diritto d’autore e
dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno,
dalla carenza di trasparenza ed efficienza nelle
procedure di distribuzione dei compensi agli
aventi diritto, dalla scarsa disponibilità di contenuti
creativi destinati alla diffusione online e dalla
mancata concessione di licenze di diritti sulle
7
nuove piattaforme
nonché dal diffondersi del
8
fenomeno della pirateria .
1. Le collecting societies.
Le società di gestione collettiva dei
diritti d’autore (s.g.c. o collecting societies) sono
società di intermediazione tra autori e utilizzatori,
nate al fine di gestire i diritti di utilizzazione
economica dell’opera. Esse favoriscono il
soddisfacimento di due esigenze complementari:
da una parte quella dell’autore di tenere sotto
controllo lo sfruttamento economico della propria
opera da parte di terzi (mediante radiofonia,
televisione, satellite, reti informatiche); dall’altra,
quella dell’utilizzatore che intende servirsi
dell’opera di potersi rivolgere a un unico
interlocutore per la richiesta delle relative licenze
di utilizzazione − sistema dello sportello unico,
9
c.d. one-stop-shop .
1
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il
20 marzo 2014, n. L 84.
7
2
Comunicazione della Commissione europea “Europe
2020: a European strategy for smart, sustainable and
inclusive growth”, Brussels 3 March 2010, COM(2010)
2020.
3
Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni, “A Digital Agenda for
Europe”, Brussels 19 May 2010.
4
Così P. MARZANO, nel corso del Convegno “La gestione
collettiva dei diritti d’autore e connessi all’indomani della
Direttiva Europea 2014/26/UE” organizzato dalla Luiss
Guido Carli, in data 27 maggio 2014.
Risoluzione 2009/2178(INI) (2012/C 50 E/06).
5
Raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del
18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva
dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei
servizi musicali online autorizzati.
ROMA |
MILANO | BOLOGNA |
ISTANBUL* |
Così in F. MASCHIO, Disciplina delle licenze multiterritoriali e tutela dei consumatori, in Judicium, Il
processo civile in Italia e in Europa (www.judicium.it), 29
ottobre 2012.
8
Sul punto cfr. G. MAZZIOTTI “Symposium: Collective
Management of Copyright: Solution or Sacrifice?, New
Licensing Models for Online Music Services in the
European Union: From Collective to Customized
Management” in “The Columbia Journal of Law & Arts”,
vol. 34, 4, 757 (2011).
9
In tal senso v. G. D’AMMASSA, Le società di gestione
collettiva, in La Guida al diritto d’autore, sul sito
http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-dirittodautore/#.U86FALHIzyU, aggiornata al 7 gennaio 2014.
TIRANA*
Diritto d’autore
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1
NUNZIANTE MAGRONE
INTER ALIA Legal e-news
Le maggiori s.g.c. operanti in Italia sono la
Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.),
CLEAREDI,
Itsright,
Società
Consortile
Fonografici, il Nuovo Imaie, Artisti 7607.
ulteriori problematiche, di natura pratica, legate
alla tenuta dei repertori nei singoli Paesi, che
spesso risultano incompleti e non sincronizzati
rispetto a quelli gestiti dagli enti analoghi negli altri
Paesi, alla difficoltà di individuare gli aventi diritto,
alle truffe commesse dagli associati a danno della
s.g.c.
3. La direttiva 2014/26/UE.
Allo scopo precipuo di far fronte a tali
problematiche e di migliorare così l’efficienza del
sistema rappresentato dalle collecting societies è
stata emanata la direttiva 2014/26/UE, che si
pone obiettivi di governance e transparency,
prescrivendo i requisiti necessari per:
2. Problematiche.
Le collecting societies operano in regime
di esclusività e monopolio, suscitando questioni
controverse legate all’applicabilità, in tale ambito,
delle regole della concorrenza. Sul punto, si è
pronunciata il 24 febbraio 2014 la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea adita da Krajský
soudv Plzni (Repubblica ceca), il 24 luglio 2012,
nella causa Ochranný svaz autorský pro práva k
dílům hudebním, o.s. (OSA) contro Léčebnélázně
Mariánské Lázně, a.s. (C-351/12). In tale
pronuncia, la C.G.E. ha osservato che, sebbene il
monopolio territoriale riservato all’O.S.A., nella
sua qualità di ente di gestione collettiva dei
diritti d’autore nella Repubblica Ceca, costituisca
una restrizione alla libera prestazione dei servizi,
tale restrizione è giustificata, essendo adeguata
e necessaria al fine di conseguire lo scopo di
gestire efficacemente i diritti di proprietà
intellettuale. In conclusione, la Corte ha stabilito
che il monopolio accordato dalla legge ceca
all’OSA è compatibile con la libera prestazione
10
dei servizi .
Accanto alle questioni relative al
monopolio e alla concorrenza, si affiancano
10
Peraltro, in un’ottica di ottimizzazione della gestione dei
diritti per l’uso online, osserva G. MAZZIOTTI, op. cit.:
«Rather, collective management of online rights should be
based on a free and E.U.-wide market where collective
rights management organizations compete with one
another on the grounds of their services and of the appeal
of their repertoires. Since monitoring tasks of collective
rights managers in the online environment can easily be
performed directly on the Internet (i.e., from a distance),
collecting societies are no longer excused for not
competing in the cross-border provision of their services
and of their own repertoires».
ROMA |
MILANO | BOLOGNA |
ISTANBUL* |
•
garantire il buon funzionamento della
gestione dei diritti d’autore e dei diritti
connessi da parte degli organismi di
gestione collettiva;
•
la concessione di licenze multiterritoriali
da parte di organismi di gestione collettiva
dei diritti d’autore per l’uso online di opere
musicali.
La direttiva si applica, in generale, a tutti
gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel
territorio dell’Unione Europea, mentre alcune
disposizioni (segnatamente il titolo III) riguardano
solo quelli che gestiscono diritti d’autore su opere
musicali per l’uso online su base multiterritoriale.
Essa stabilisce il principio (già introdotto
con la raccomandazione 2005/737/CE) secondo
cui i titolari dei diritti possono liberamente
scegliere di affidare la tutela delle proprie opere
agli organismi di gestione collettiva che ritengono
più opportuni, anche ad entità di gestione
indipendenti e a prescindere dallo Stato di
nazionalità, nonché di frazionare la tutela delle
11
opere tra diverse collecting .
Le nuove regole dovrebbero favorire una
più rapida remunerazione degli aventi diritto, una
maggiore trasparenza riguardo alle fonti di entrate
derivanti dalla gestione dei diritti e migliorare i
processi informativi nei confronti degli autori e dei
partner commerciali.
4. Le licenze multiterritoriali online.
11
Diritto d’autore
Operando su base prettamente nazionale
ed essendo endemicamente legate al territorio,
esse agiscono in forza di un mandato ricevuto
dagli autori (aventi diritto), mediante il quale sono
legittimate a concedere ai richiedenti (futuri
utilizzatori) le licenze e le autorizzazioni per lo
sfruttamento economico delle opere tutelate. Da
tali concessioni percepiscono dei proventi che
vengono ripartiti tra gli aventi diritto, al netto delle
provvigioni
spettanti
per
l’attività
di
intermediazione svolta.
2014/1
cfr. considerando (6), (15) e (19) della direttiva.
TIRANA*
2
NUNZIANTE MAGRONE
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Il sistema della gestione dei diritti online
presuppone una distinzione tra le licenze per
utilizzazioni online nazionali e le licenze per
utilizzazioni online multiterritoriali, destinate ai c.d.
Digital Service Provider (DSP) che offrono servizi
musicali in diversi Paesi europei.
Per quanto riguarda i servizi di
utilizzazione online di opere musicali, che hanno
una portata multiterritoriale, le collecting
licenziano e incassano il corrispettivo per lo
sfruttamento dei propri repertori musicali
direttamente dai DSP, per tutti i Paesi coperti dal
servizio. In tale ottica sono stati conclusi con i
maggiori provider musicali (Google, iTunes,
Spotify), accordi multiterritoriali di licenza su base
europea. In alcuni casi, le licenze prevedono
anche la progressiva estensione a territori al di
14
fuori dell’U.E. .
Le nuove norme introdotte dalla direttiva
sono volte ad agevolare l’ottenimento delle
licenze necessarie per la diffusione di opere
musicali
online
sul
territorio
dell’U.E.,
l’aggregazione su base volontaria di repertori e
diritti musicali delle collecting che siano in
possesso di determinati requisiti (democraticità
15
nei processi decisionali, trasparenza)
e a
garantire la corretta riscossione e l’equa
distribuzione dei compensi tra gli autori.
La direttiva considera e affronta il
problema della frammentarietà del mercato per i
servizi di musica online nell’U.E. e della scarsa
funzionalità del mercato digitale, situazione che si
pone in netto contrasto con la domanda in rapida
ascesa dei consumatori, che chiedono di
accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi
16
innovativi al di là delle frontiere nazionali .
Sulla base della raccomandazione
2005/737/CE, il legislatore eurounitario ha
riconosciuto che, nell’era di Internet e in un
contesto sempre più transfrontaliero, gli utilizzatori
commerciali necessitano di una politica di
concessione delle licenze più adatta all’ubiquità
17
della realtà virtuale e alla multiterritorialità .
Vengono, inoltre, stabiliti i requisiti di cui
gli organismi di gestione collettiva devono essere
in possesso per poter concedere le licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali online,
quali la capacità di trattare, per via elettronica, in
modo efficiente e trasparente, i dati necessari per
la gestione delle licenze, anche al fine di
identificare il repertorio e controllarne l’uso, per
fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei
diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei
diritti; la capacità di identificare con precisione le
opere musicali che gli organismi di gestione
collettiva sono autorizzati a rappresentare, i diritti
e i titolari dei diritti corrispondenti per ciascuna
opera musicale; la possibilità di utilizzare
strumenti adeguati al fine di identificare e risolvere
tempestivamente ed efficacemente eventuali
discrepanze rispetto ai dati in possesso di altri
organismi di gestione collettiva che concedono
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali
online.
***
In conclusione, la direttiva 2014/26/UE
risulta particolarmente innovativa, tendendo, da
un lato, a favorire l’armonizzazione delle
disposizioni nazionali dei Paesi membri dell’U.E.
relative alla gestione delle collecting societies, e
preservando, dall’altro e in conformità con quanto
16
cfr. considerando (38) della direttiva.
17
12
Cfr. F. MASCHIO, op. cit.
13
cfr. art. 3, § 1, lett. m) della direttiva.
14
Così in SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
(S.I.A.E.),
Licenze
multiterritoriali
on-line,
in
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w
eb&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sia
e.it%2Fdocuments%2FBollettinosociale%2FBS_201406111
41054.pdf&ei=D1DRU5rZCpHjsATN3YLwCw&usg=AFQjCN
HeWSgsDXfFjuWqEHEuNDLI6o8uoA&sig2=HjG761V5SK0
2acxrUaQJiA&bvm=bv.71667212,d.cWc.
15
cfr. considerando (40) della direttiva.
ROMA |
MILANO | BOLOGNA |
ISTANBUL* |
cfr. considerando (39) della direttiva. Sul punto cfr. G.
MAZZIOTTI, op. cit.: «In this prospective framework, all
stakeholders would effectively end up treating the
European Union as a “Digital Single Market.” The
opportunity for online music providers to offer their
services by merely having to clear the necessary online
rights in the country where their content is materially
uploaded (or where the provider is established), while
paying the same price for all music titles, would greatly
reduce today’s discriminations between big and small
music repertoires, mainstream and local (or niche)
repertoires, major recording businesses and small or
independent record labels, traditional business models
and innovative businesses combining commercial and
noncommercial licenses».
TIRANA*
Diritto d’autore
Le licenze multiterritoriali sono definite, a
livello eurounitario, “licenze di diritti di proprietà
12
intellettuale per più aree territoriali giuridiche” o
“licenze che coprono il territorio di più di uno Stato
13
membro” .
2014/1
3
NUNZIANTE MAGRONE
INTER ALIA Legal e-news
2014/1
18
previsto dall’art. 167 TFUE , le loro diversità
culturali, concernenti la loro costituzione,
composizione e i loro fini. Alla luce di siffatti
elementi di differenziazione, sarà interessante
osservare il modo in cui il nuovo sistema di
regole, armonizzate a livello europeo, potrà
funzionare.
(5 settembre 2014)
Per approfondimenti:
Dott.ssa Iole Di Muccio ([email protected])
Avv. Giuseppe Mazziotti ([email protected])
Le informazioni contenute in questo numero hanno
carattere generale e non esaustivo; prima di assumere
qualsiasi iniziativa sulla base delle stesse è consigliabile
richiedere l’assistenza di un consulente.
ROMA
Piazza di Pietra, 26
00186 – Roma (Italia)
Tel. +39 06 695181
Fax +39 06 69518333
ISTANBUL*
Cumhuriyet Cad. No:147 (Eski No:243) Kat:7
Harbiye – Istanbul (Turchia)
Tel. +90. 212 219 16 30
Fax +90. 212 219 16 32
MILANO
Foro Buonaparte, 70
20121 – Milano (Italia)
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TIRANA*
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BOLOGNA
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Tel. +39 051 330502
Fax +39 051 6447906
* IN ASSOCIATION WITH:
Diritto d’autore
and ShukeLaw
18
Cfr. considerando (3) della direttiva, secondo cui
l’Unione deve tenere conto della diversità culturale
nell’azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle
culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità
nazionali e regionali. Per un approfondimento sui diversi
modelli nazionali di collecting cfr. G. Mazziotti, op. cit.
ROMA |
MILANO | BOLOGNA |
ISTANBUL* |
TIRANA*
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