La Direttiva 2014/26/UE e la gestione collettiva dei diritti d

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La Direttiva 2014/26/UE e la gestione collettiva dei diritti d
La Direttiva 2014/26/UE e la gestione
collettiva dei diritti d’autore on-line
Saverio Puddu, Baker & McKenzie
Roma, 5 maggio 2015
SOMMARIO:
 LA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE E CONNESSI.
PRINCIPI GENERALI.
 LA DIRETTIVA 2014/26 UE E I POSSIBILI EFFETTI SUL MERCATO
ITALIANO.
 LA DIRETTIVA 2014/26 UE E LA CONCESSIONE DI LICENZE
MULTITERRITORIALI ONLINE.
LA GESTIONE COLLETTIVA DEI
DIRITTI D’AUTORE E CONNESSI
-principi generali-
(tipologia di) diritto
(tipologia di) sfruttamento
territorio
(tipologia di) Diritto
Esempi:
 diritto d’autore (musica, pittura, opere del teatro, etc.)
 diritto connesso del produttore fonografico
 diritto connesso dell’AIE
(tipologia di) Sfruttamento
Esempi:
 comunicazione al pubblico
 lineare
 non lineare
 riproduzione
Territorio
 in quale territorio l’utilizzatore esercita i diritti?
Esempio 1: Diffusione di una musica via satellite
dall’Italia con ricezione in UK e Spagna
 diritti: d’autore e connesso del produttore fonografico
 sfruttamento: comunicazione satellitare (v. art. 1.2
Direttiva 93/83)
 territorio: Italia (anche se la ricezione avviene in UK e
Spagna)
 collecting competenti: SIAE + SCF
Esempio 2: Diffusione di una musica on line con
upload in Italia e ricezione in UK e Spagna
 diritti: d’autore e connesso del produttore fonografico
 sfruttamento: comunicazione al pubblico via internet (v.
Direttiva 2001/29/Ce)
 territorio: Italia, UK e ES
 collecting competenti SIAE + SCF (per l’Italia), PRS +
PPL (per UK) e SGAE + AGEDI e PROMUSICAE (per la
Spagna)
 Vi sono stati vari tentativi di ricondurre la trasmissione internet ai principi della
trasmissione satellitare (cd. paese di origine) ed abbattere così i costi di
acquisizione dei diritti. Nessuno di questi ha però avuto sin qui successo.
LA DIRETTIVA 2014/26 UE
E I POSSIBILI EFFETTI SUL
MERCATO ITALIANO.
Art.5, comma 2 Direttiva 2014/26
I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un
organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire
• i diritti,
• le categorie di diritti o
• i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta,
per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo
Stato membro di nazionalità, di residenza o di
stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del
titolare dei diritti.
La gestione collettiva dei diritti d’autore in
Italia.
Il monopolio SIAE
«L'attività di intermediario […] di intervento, mediazione, mandato,
rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti [d’autore]
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di
riproduzione […] di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla
SIAE» (art. 180 l.a.)
Segnali di apertura del mercato alla concorrenza
 Trib. Milano 12.9.2014 (caso Soundreef)
«Non sembra potersi affermare che per gli autori stranieri sussista un obbligo di
rispetto della riserva di legge prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 185 L.
aut. per gli autori italiani, e quindi che, ove intendano affidare a terzi la gestione dei
loro diritti, si debbano obbligatoriamente rivolgere alla SIAE»
«Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di
musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva
concessa alla SIAE dall’art. 180 L.aut. Nel sembra infatti potersi affermare che la
musica, per lo più, se non esclusivamente, inglese, statunitense o comunque di
autori ed interpreti stranieri, gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in
centri commerciali GDO e simili, debba essere obbligatoriamente affidata
all’intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i
principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi
della libera concorrenza.»
Segnali di chiusura del mercato alla concorrenza
 CG 27.2.2014 C-351/12 (OSA)
 «L’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE [dir. servizi] nonché gli articoli 56 TFUE e 102
TFUE […] non ostano a una normativa di uno Stato membro […] che riservi l’esercizio
della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio
territorio, ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d’autore e, così facendo,
impedisca all’utilizzatore di tali opere […] di beneficiare dei servizi forniti da un ente di
gestione stabilito in un altro Stato membro»
 «I contratti di rappresentanza reciproca […] mirano […] a consentire […] di avvalersi, per
la tutela del repertorio in un altro Stato, dell’organizzazione istituita dall’ente di gestione
che vi esercita le sue attività, senza essere costretti ad aggiungere a tale organizzazione
reti proprie di contratti con gli utilizzatori e controlli in loco».
 «Laddove si consentisse a un utilizzatore di opere protette […] di scegliere liberamente
un qualsiasi ente di gestione stabilito nel territorio dell’Unione al fine di ottenere
l’autorizzazione per l’utilizzo delle opere e di pagare le remunerazioni da esso dovute, si
determinerebbero, allo stadio attuale del diritto dell’Unione, rilevanti problemi di
controllo riguardanti l’utilizzo di tali opere e il pagamento delle remunerazioni
dovute».
La gestione collettiva dei diritti connessi in
Italia.
Art. 39.2 dl. 2012/1: «Al fine di favorire la creazione di nuove imprese
nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori,
mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo
maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e
controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e
intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla
legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera»
La liberalizzazione complica molto le negoziazioni con le collecting. Per
alcune riflessioni v. infra
Denominazione
IPAA
Ragione
sociale
Sito web
(www.)
Data
comunicazione
Via Messina 19 - 00198 ipaa.eu
Roma
31.12.2013
Agenzia
per
lo
sviluppo srl
dell’editoria audiovisiva
Via Tunisia 38 – 20124 Non disponibile
Milano
20.12.2013
Audiocoop
coop.
Via Pietro Conti 5 - 48018 meiweb.it
Faenza (RA)
20.12.2013
Artisti 7607
coop.
Viale del Vignola 5 – 00196 artisti7607.com
Roma
13.11.2013
Itsright
srl
Via Verziere
Milano
29.03.2013
SCF - consorzio fonografici
consorzio
Via Leone XIII 14 - 20145 scfitalia.it
Milano
29.04.2013
NUOVO IMAIE
n.a.
Via Piave 66 - 00187 Roma
2.05.2013
Associazione
italiani - A.F.I.
srl
Sede
dei
fonografici associazione
ex art. 14 c.c.
2
-
20122 itsright.it
nuovoimaie.it
Via Vittor Pisani 6 - 20124 afi.mi.it
Milano
23.05.2013
Denominazione
Diritti produttore
fonografico
IPAA
Diritti produttore
Audiovisivo
Diritti
artisti (audio)
X (tot. 30)
Agenzia
per
lo
sviluppo
dell’editoria audiovisiva
Audiocoop
X (tot. 2.000)
nessuna informazione su questa collecting
X (tot. 56)
Artisti 7607
X (nessuna
informazione)
Itsright
X (tot. 150)
SCF - consorzio fonografici
X (tot. 391)
Nuovo Imaie
Associazione
italiani - A.F.I.
Diritti
artisti (video)
X (2.000)
X (tot. 360.000)
dei
fonografici
X (tot. 146)
La gestione collettiva dei diritti d’autore in regime di
monopolio. Benefici e svantaggi
 PROS





semplificazione e riduzione dei costi delle negoziazioni (one stop shop)
obbligo a contrarre a monte (vs. titolari dei diritti) ed a valle (vs. utilizzatori)
unico interlocutore per titolari dei diritti ed utilizzatori
la collecting amministra (tendenzialmente) l’intero repertorio utilizzabile in Italia
maggior capacità di controllo sulle utilizzazioni che avvengono sul territorio
 CONS
 rischi elevati di comportamenti abusivi (pratiche discriminatorie, imposizioni di
condizioni irragionevoli, etc.)
 forte contractual power della collecting monopolista
 poca capacità di adattarsi agli sviluppi del mercato
La gestione collettiva dei diritti d’autore in regime di
concorrenza. Benefici e svantaggi
 PROS



maggiore concorrenza tra le collecting italiane ed europee
maggiore efficienza nella gestione dei diritti
tendenziale riduzione dei costi praticati dalle singole collecting agli utilizzatori
 CONS
 frammentazione dei repertori (ogni collecting amministra un proprio repertorio in
concorrenza con le altre)
 incremento dei costi di negoziazione per i singoli utilizzatori (perdita one stop shop)
 rischi di intese tra collecting che vanificano gli effetti positivi della liberalizzazione
 abbandono dei sistemi tariffari flat a favore di sistemi tariffari a consumo
LA DIRETTIVA 2014/26 UE
- la concessione di licenze multiterritoriali
on line-
Principi generali
 Semplificare la concessione di licenze per gli utilizzi di
opere di «carattere transfrontaliero»
 Favorire al tempo stesso la concorrenza tra collecting
 Favorire l’emersione di centri specializzati («one stop
shop») con cui gli utilizzatori potranno negoziare licenze
paneuropee per l’on line
 Garantire un funzionamento efficace e trasparente delle
collecting che rilasciano licenze paneuropee
Art.23 dir. 2014/26
Gli Stati membri assicurano che gli organismi di gestione
collettiva operanti nel loro territorio soddisfino i requisiti
del
presente
titolo
quando
concedono
licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali on line.
Esempi:
 Identificare con precisione opere gestite, diritti e titolari.
 Offrire informazioni a utilizzatori, titolari e collecting.
 Garantire sistemi di correzione delle informazioni.
 Garantire correttezza e puntualità nei pagamenti.
 Rendicontazione usi delle opere (quando, dove, chi).
Art.29 dir. 2014/26
Gli Stati membri garantiscono che eventuali accordi di
rappresentanza tra diversi organismi di gestione collettiva
in virtù dei quali un organismo di gestione collettiva
incarica un altro organismo di gestione collettiva di
concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali online del proprio repertorio musicale sono di
natura non esclusiva. L’organismo di gestione collettiva
mandatario gestisce tali diritti in base a condizioni non
discriminatorie.
Art.31 dir. 2014/26
Gli Stati membri assicurano che se entro il 10 aprile 2017
un organismo di gestione collettiva non concede o offre la
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere
musicali online e non consente a un altro organismo di
gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine,
i titolari dei diritti […] possono ritirare […] i diritti […] in
modo da concedere licenze multiterritoriali […]
direttamente o tramite […] qualsiasi altro organismo di
gestione collettiva […]
Collecting per licenze multiterritoriali online
 Armonia: SIAE (Ita), SACEM (Fr), SGAE (Es), Artisjus
(Hu), SABAM (Be), SUISA (Ch)
 «JV»: PRs (Uk), Gema (De), STIM (Se)*
* v. indagine commissione UE 14.1.2015
Collecting per licenze multiterritoriali online
 La concorrenza tra le varie collecting paneuropee si
giocherà sui due piani dei prezzi e dei repertori
 Gli utilizzatori che vorranno ottenere una licenza
omnicomprensiva di tutto il repertorio esistente
dovranno rivolgersi alle varie collecting paneuropee
 Aumento dei costi di negoziazione (oltretutto con
collecting che avranno un forte market power)
Grazie per l’attenzione
Q&A
Saverio Puddu, Baker & McKenzie
Roma, 5 maggio 2015