Regolamento per la gestione delle aree per l`addestramento, l

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Regolamento per la gestione delle aree per l`addestramento, l
NORME DI GESTIONE DELLE AREE PER
L’ADDESTRAMENTO, L’ALLENAMENTO E LE GARE DEI
CANI
(Approvato con DGP n. 71 del 28/04/2000)
INDICE
ART. 1
FINALITA’
pag.
ART. 2
TIPOLOGIA DELLE AREE
pag.
ART. 3
DIMENSIONI
pag.
ART. 4
IMMISSIONE DI SELVAGGINA
pag.
ART. 5
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE AREE PER
ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE SU CINGHIALE
pag.
ART. 6
PERIODO DI UTILIZZO DELLE AREE
pag.
ART. 7
GARE CINOFILE
pag.
ART. 8
USO DEI CANI NELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE
QUANTITATIVA DELLA FAUNA
pag.
ART. 9
AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE
pag.
ART. 10
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
pag.
ART. 11
REGOLAMENTO DI GESTIONE
pag.
ART. 12
TABELLATURA PERIMETRALE
pag.
ART. 13
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
pag.
ART. 14
ESERCIZIO DEL CONTROLLO
pag.
ART. 15
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
pag.
ART. 16
DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
pag.
ART. 1
FINALITA’
1. Le aree di cui al presente regolamento sono istituite per gli scopi della cinofilia venatoria,
per l’addestramento, l’allenamento, le prove e le gare dei cani da caccia, iscritti o non ai
libri genealogici, nonché la loro qualificazione in funzione della selezione riproduttiva ed
in generale in funzione dello sviluppo e della educazione cinofila.
2. La gestione di dette aree è disciplinata dal presente regolamento nonché, per quanto da
esso non previsto, dall’art. 24 della L.R. 12/01/94 n. 3 e dalla deliberazione del Consiglio
Regionale n. 292 del 12/07/94 e successive modifiche.
ART. 2
TIPOLOGIA DELLE AREE
1. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani si distinguono in:
a) Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani senza abbattimento,
anche su selvaggina naturale;
b) Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento, su
soggetti riprodotti in cattività.
2. La Provincia approva il regolamento di gestione delle aree, tenuto conto dei tempi e
modalità di esercizio, nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica,
privilegiando territori di scarso interesse faunistico ambientale.
ART. 3
DIMENSIONI
1. Le dimensioni delle aree di cui alla lettera b) del precedente art. 2, non possono
estendersi su una superficie superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in
occasione di prove cinofile regionali, nazionali ed internazionali, promosse dalle
associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall’E.N.C.I.
2. Per le attività di addestramento, allenamento e le gare dei cani da sangue o da tana
sono predisposti appositi percorsi.
3. Le aree utilizzate per gare cinofile per cani da ferma e cerca, da sangue o da tana,
svolte per periodi limitati, possono avere dimensioni inferiori a quanto previsto dal
presente articolo.
4. Le aree recintate per l’addestramento l’allenamento e le gare dei cani da seguita su
cinghiale e lepre non possono essere inferiore a dieci ettari.
5. Le aree recintate per l’addestramento dei cani cuccioli da seguita su cinghiale o lepre, di
età non superiore ai quindici mesi, possono essere autorizzate anche con superfici
inferiori a dieci ettari.
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ART. 4
IMMISSIONE DI SELVAGGINA
1. Le immissioni di selvaggina nelle aree per addestramento, allenamento e gare, sono
effettuate a discrezione del titolare dell’autorizzazione., fatta eccezione per il cinghiale
per il quale si rinvia all’art.5.
2. La selvaggina immessa è di proprietà del titolare dell’autorizzazione che potrà disporne a
pieno titolo
3. La specie di selvaggina utilizzata per le immissioni nelle aree per addestramento,
allenamento e gare, deve appartenere alla fauna autoctona, provenire da allevamenti
nazionali, appartenere a specie selvatiche proprie della fauna italiana, essere
accompagnata da documentazione attestante la provenienza e da certificazione
sanitaria.
4. Nelle aree con abbattimento, l’attività è consentita su soggetti riprodotti in cattività,
appartenenti alle specie starna, pernice rossa, fagiano, quaglia, germano reale.
5. Nelle aree senza abbattimento, oltre che alle specie sopra indicate è consentita
l’immissione in aree recintate di cinghiali, lepri o altre specie stanziali.
6. L’eventuale immissione di cinghiali nel territorio delle Z.A.C. (Zone Addestramento Cani)
dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Provincia in conformità al Reg. Reg. n.4
/96.
7. Delle operazioni di immissione e di abbattimento, deve essere tenuta nota in apposito
registro vidimato dalla Provincia ed a disposizione della medesima. Per le quaglie si
deroga dall’obbligo della registrazione purchè siano conservati e messi a disposizione
degli addetti al controllo e alla vigilanza i documenti di acquisto o di posesso legittimi.Per
i cinghiali detto registro deve riportare il numero di contrassegno per ogni capo, la
clasificazioe di tutti i soggetti per sesso e classi di peso, il movimento di entrata e uscita
compresi i decessi.
8. Le immissioni di fauna all’interno delle Z.A.C. ricadenti in Aziende Agrituristico Venatorie
e Aziende Faunistico Venatorie sono soggette all’obbligo di conferimento alla Provincia
secondo quanto previsto dal Piano di Gestione o di Assestamento annuale approvato
con atto dirigenziale.
ART. 5
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE AREE PER ADDESTRAMENTO,
ALLENAMENTO E GARE SU CINGHIALE
1 L’attività di addestramento, allenamento e gare su cinghiale, di norma, dovrà essere
effettuata in aree adeguatamente recintate, in modo tale da impedire la fuoriuscita dei
cinghiali.
2 All’interno delle aree recintate è consentita esclusivamente la presenza di soggetti
appartenenti allo stesso sesso, nel numero massimo di 1 ogni cinque ettari e non può
comunque essere superiore alle 10 unità.
3 Per le Z.A.C. esistenti, alla data dell’entrata in vigore di questa normativa , inferiori a 5.00
Ha. (cinque ettari), è ammessa la presenza di un solo cinghiale
4 Qualora nella Z.A.C. vengano immessi cinghiali di peso non superiore ai 30 chili si potranno
addestrare su di loro solo cani di età non superiore ai 15 mesi.
5 Per le esigenze di gestione dell’area, il titolare dell’autorizzazione potrà procedere alla
sostituzione dei cinghiali previa autorizzazione della Provincia, che potrà presenziare alle
operazioni con proprio personale.
6 I cinghiali da sostituire potranno essere catturati dal titolare dell’autorizzazione, in recinti con
apprestamenti pabulari, appositamente costruiti per la cattura. Qualora la cattura si renda
impossibile, si potrà procedere all’abbattimento, previa autorizzazione della Provincia.
7 capi eventualmente catturati o abbattuti potranno essere commercializzati, nel rispetto delle
vigenti norme di legge
8 Il recinto potrà svolgere la propria attività per un massimo di cinque giorni alla settimana.
ART. 6
PERIODO DI UTILIZZO DELLE AREE
1. Le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani all’interno delle aree di cui alla
lettera a) e b) dell’art. 2 e 5 del presente regolamento, nonché per le attività
dell’addestramento e allenamento e gare dei cani da sangue o da tana di cui all’art. 3 e
13 del presente regolamento sono consentite, di norma, tutto l’anno, dal sorgere del sole
e fino al tramonto.
ART. 7
GARE CINOFILE
1. Le gare cinofile sia per cani da ferma e da cerca, che per cani da seguita, da sangue o
da tana, sono consentite, di norma, all’interno delle aree di cui alla lettera a) e b) del
predetto art. 2.
2. Le gare cinofile svolte a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale,
promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall’E.N.C.I.,
possono essere autorizzate anche utilizzando territori ricadenti in Z.R.C.-Z.R.V.-A.F.V.A.A.V.
3. La effettuazione di gare a carattere temporale potranno essere autorizzate con o senza
abbattimento della fauna prevista da presente regolamento, anche in territorio destinato
a libera caccia, purché il richiedente abbia ottenuto il consenso dei proprietari dei terreni
interessati.
ART. 8
USO DEI CANI NELLE OPERAZIONI DI
VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA FAUNA
1. Ai fini della valutazione quantitativa della fauna presente nel territorio provinciale
possono essere autorizzate dalla Provincia, sentito l’A.T.C., operazioni di verifica
quantitativa della fauna selvatica, organizzate a cura e sotto diretta responsabilità degli
organi di gestione dei diversi istituti faunistici interessati.
ART. 9
AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLE AREE
1. La gestione è autorizzata, su richiesta, con provvedimento della Provincia sentiti i comuni
interessati e l’A.T.C. competente
2. Con l’atto di autorizzazione la Provincia determina il periodo di utilizzo.
3. L’autorizzazione di area addestramento cani è rilasciata anche per periodi limitati, ed
annualmente; ha di norma durata massima di cinque anni e può essere rinnovata.
4. La gestione delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani di cui alla
lettera a) e b) del precedente art. 2, di norma, individuate nel piano faunistico venatorio
provinciale è affidata prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, nonché ad
imprenditori agricoli singoli o associati.
5. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di
azienda agri-turistico venatoria, devono ricadere all’interno dell’azienda stessa.
ART. 10
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. La domanda di autorizzazione redatta in competente bollo, deve essere presentata alla
Provincia corredata, oltre che dal regolamento di gestione previsto dal successivo art.
11, dei seguenti documenti:
a) Mappa catastale dei terreni che si intende costituire in area addestramento cani,
accompagnata da un elenco particellare che rechi, per ogni particella,
estensione, qualità colturale, proprietario e conduttore;
b) Atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni; tali atti possono
essere sostituiti da atto notorio;
c) Atti da cui risulta il consenso dei proprietari e conduttori dei terreni ad entrare a
far parte dell’area addestramento cani, con le indicazioni necessarie ad
identificare i terreni stessi. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di
legge. Il consenso è vincolante per la durata dell’autorizzazione.
d) Atto da cui risulta, da parte di tutti gli interessati, l’individuazione del presentatore
della domanda; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati
e le norme per la sua sostituzione.
2. Nel caso di area ricadente in azienda agrituristico venatoria, la domanda di
autorizzazione deve essere presentata dal titolare dell’autorizzazione dell’azienda
stessa corredata, oltre che del regolamento di gestione, della sola documentazione di
cui alle lettere a) e c) del precedente comma.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia entro il 30 giugno
dell’anno di scadenza. Qualora il titolare dichiari, sotto la propria responsabilità, che
nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell’area addestramento cani
non è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1.
4. Nel provvedimento di autorizzazione, di cui è parte integrante il regolamento di gestione,
devono essere indicate la durata dell’autorizzazione, la superficie dell’area interessata,
gli estremi necessari per l’identificazione cartografica, i tempi e le modalità di esercizio,
nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.
ART. 11
REGOLAMENTO DI GESTIONE
1. In sede di prima autorizzazione o di rinnovo dell’area, il richiedente l’autorizzazione dovrà
predisporre un regolamento dal quale risulti
a) La specie di selvaggina appartenente alla fauna autoctona che si intende immettere
ed eventualmente abbattere;
b) Tempi e modalità di utilizzazione dell’area; in aree recintate può essere consentito
l’accesso agli autorizzati per la sola caccia alla selvaggina migratoria da
appostamento con cane da riporto, nei periodi di caccia stabiliti dal calendario
venatorio. Nei periodi suddetti fatta esclusione dei giorni di martedì e Venerdì, non è
consentito nè l’addestramento, nè l’allenamento, nè le gare
c) Fuori dei recinti , nella Z.A.C. può essere autorizzata la caccia secondo quanto
previsto dal calendario venatorio vigente, a meno che il titolare abbia escluso questa
possibilità nel Regolamento di Gestione. In caso di esercizio della caccia, gli
allenamenti e gli addestramenti dei cani senza sparo sono consentiti solo il Martedì e
il Venerdì.
2. In caso di variazione dei tempi e delle modalità di esercizio dell’area, il titolare
dell’autorizzazione dovrà presentare alla Provincia, per l’approvazione, il nuovo
regolamento.
3. Nel recinto si potrà svolgere l’attività per un massimo di cinque giorni alla settimana.
ART. 12
TABELLATURA PERIMETRALE
1. I soggetti cui spetta la gestione delle aree, sono tenuti alla tabellatura perimetrale delle
stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta “Area addestramento cani” devono essere
conformi ai requisiti prescritti dall’art. 26 della L. R. 12/01/94 n. 3.
ART. 13
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
1. L’accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati, in
possesso di autorizzazione scritta.
2. Nelle aree di addestramento con abbattimento, le autorizzazioni di cui al precedente
comma, dovranno essere cronologicamente annotate nel registro di cui al successivo
art. 14, 2° comma.
3. Nel caso di attività svolta con uso di cani da sangue o da tana, questa dovrà essere
svolta su percorsi appositamente predisposti o in percorsi predisposti anche in territori di
dimensioni inferiori a quanto previsto dall’art. 3 ed al di fuori delle aree stesse di cui al
presente regolamento, purché vi sia il consenso del proprietario del fondo.
4. Nelle aree addestramento cani con abbattimento, è prevista una densità massima di fucili
pari a 1 ogni 10 ettari e uno ogni cane. Le densità di cui sopra non si applicano quando
l’attività venga svolta esclusivamente su quaglie o in Aziende Agrituristico Venatorie.
5. All’interno delle aree addestramento cani con abbattimento si applicano le norme del
calendario venatorio in ordine al numero di capi da prelevare, fatta eccezione per i
cinghiali
ART. 14
ESERCIZIO DEL CONTROLLO
1. La Provincia controlla che nelle aree di addestramento cani venga pienamente rispettato
quanto previsto dal regolamento di gestione presentato dal titolare della Z.A.C. e, qualora
vi sia discordanza tra le norme di gestione stabilite dalla Provincia di Livorno e il
Regolamento. suddetto prevalgono le norme della Provincia
2. Nelle aree recintate, in presenza di selvaggina stanziale allo stato libero, diversa da
quella per la quale è stata concessa l’autorizzazione, la Provincia sentita l’A.T.C., in accordo
con il titolare dell’autorizzazione, potrà autorizzare la cattura.
Tale selvaggina catturata sarà possibilmente immessa nel territorio circostante. Per il
cinghiale si rinvia al Reg.Reg. n.4/96 Art.9.
ART. 15
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
1. Nelle aree addestramento cani con abbattimento, durante l’attività, deve essere
assicurata la presenza di almeno una guardia di cui all’art. 51 della Legge Regionale n.
3/94.
ART. 16
DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la
decadenza dell’autorizzazione stessa, il cui eventuale nuovo rilascio non potrà avvenire
se non dopo il decorso di un biennio dalla data del provvedimento di scadenza.