Relazione Prof. Ranieri De Maria
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Relazione Prof. Ranieri De Maria
Contraddizioni e irragionevolezze nelle modifiche della disciplina sulle armi comuni Ranieri de Maria recenti INTERMEDIARI Art. 31 bis I comma: Per esercitare l'attività di intermediario nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio Ma quale territorio? INTERMEDIARI Art. 31 bis II comma: Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità Evitato il resoconto per agenti e rappresentanti LA DENUNCIA PER MAIL Art. 38: possibilità di presentare la denuncia di detenzione anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Questura e non ufficio locale di PAS Nessun riferimento al Codice dell’Amministrazione digitale: non serve la firma elettronica Siamo certi che non si applichi comunque il CAD? IL RITIRO DELLE ARMI Art. 39 u.c.: Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne, dandone immediata comunicazione al prefetto. Se conferma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca. IL RITIRO DELLE ARMI Ma che succede se il prefetto non convalida il ritiro? Il ritiro illegittimo può essere un reato (Perquisizione illegale? Abuso d’ufficio?) ma è certamente un illecito civile (e disciplinare?) La confisca è senza risarcimento Le armi tuttavia, non essendo corpo di reato, potrebbero essere vendute all’asta e non demolite E se successivamente il TAR annulla il provvedimento di divieto del prefetto? LA LIMITAZIONE DEI COLPI Art. 2 comma 2: divieto di introduzione sul territorio nazionale, produzione e vendita di armi comuni da sparo, se non sportive, antiche e repliche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10 LA LIMITAZIONE DEI COLPI Quindi è vietato importare (o trasferire da un Paese UE), produrre e vendere armi lunghe con più di 5 colpi e armi corte con più di 15, se non sportive, antiche e repliche Le armi però possono essere detenute In relazione alla vendita (di armi già prodotte o già sul territorio italiano), il divieto entra in vigore 24 mesi dopo l’entrata in vigore del decreto LA LIMITAZIONE DEI COLPI Tuttavia: 1. I caricatori non sono parte d’arma e non sono tracciati. È possibile vietarne la vendita? 2. Non è vietata la detenzione di armi e caricatori con più colpi, ma solo la produzione, l’introduzione sul territorio dello Stato e la vendita. Ma se non vendute, ma cedute? 3. Se ritrovate, non è necessario modificarle LA LIMITAZIONE DEI COLPI Disposizione contraria: 1. Art. 9 Cost. (impone la modifica di vestigia della I G.M., tutelate per legge contro l’alterazione 2. Art. 12 direttiva 91/477/CEE: impedisce la libera circolazione di tiratori e cacciatori comunitari con al seguito armi iscritte sulla loro carta europea d’arma da fuoco I POSSIBILI RIMEDI 1. Contro la limitazione dei colpi: a) Ricorso alla Corte costituzionale, ma solo per le armi della I G.M.: occorre un giudizio A QUO b) Procedura di infrazione UE 2. In generale: il decreto contiene norme in violazione della legge di delega, ed è stato adottato in violazione delle condizioni prescritte dai pareri parlamentari vincolanti. Il ricorso alla Corte costituzionale potrebbe farlo annullare del tutto COSA ABBIAMO EVITATO? 1. La riduzione ad un anno della licenza di esportazione delle armi 2. Una normativa restrittiva e discrezionale per i poligoni privati 3. La sparizione del paintball 4. Disposizioni assai restrittive per la detenzione delle armi 5. Che il Mininterno e UITS continuassero a riconoscere le armi sportive (federazioni ASSOCIATE al CONI) COSA ABBIAMO EVITATO? 1. Che al detentore senza PDA che non presentasse tempestivamente il certificato medico venissero sequestrate le armi 2. La licenza per agenti e rappresentanti 3. La discrezionalità (modi e tempi) degli agenti di p.s. nel ritiro delle armi 4. La limitazione per armi le sportive, antiche e per le repliche (per le quali il limite è 10 colpi) 5. Il rinnovo del maneggio armi ogni 10 anni