Ministro per le Pari Opportunità - Atti e modelli di Polizia Giudiziaria
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Ministro per le Pari Opportunità - Atti e modelli di Polizia Giudiziaria
1 Ministero per le Pari Opportunità PRIMO PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA PEDOFILIA Presentazione Roma, 3 ottobre 2002 Palazzo San Macuto - Sala Refettorio Il volume è stato realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministro per le Pari Opportunità, on. Stefania Prestigiacomo ©2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per le Pari Opportunità Via Barberini, 38 - 00187 Roma E-mail: [email protected] INDICE Introduzione On. STEFANIA PRESTIGIACOMO Ministro per le Pari Opportunità 9 Primo Piano Nazionale di Prevenzione e Contrasto della Pedofilia Parte Prima 21 Parte Seconda 49 Legislazione Vigente 1) Legge 27 maggio 1991, n.176: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989” 91 2) Legge 15 febbraio 1996, n.66: “Norme contro la violenza sessuale” 117 3) Legge 3 agosto 1998, n. 269: “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” 125 4) Legge 11 marzo 2002, n.46: “Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000” 135 Diritto Comunitario Decisione quadro del Consiglio d’Europa sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile 157 Diritto Comparato Schede sulle normative nei diversi paesi e sulla legislazione comunitaria 169 Appendice Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Delega di specifiche funzioni al Ministro per le Pari Opportunità, on. Stefania Prestigiacomo 223 Decreto Istitutivo del Comitato Interministeriale di Coordinamento per la lotta alla Pedofilia “Ciclope” 229 INTRODUZIONE On. STEFANIA PRESTIGIACOMO Ministro per le Pari Opportunità Con la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, l’Italia, insieme ad altri 186 paesi, ha assunto nella sede internazionale precisi impegni sul piano della lotta alla pedofilia. Il nostro paese ha già varato nuove normative, ma certamente l’azione di contrasto non può dirsi conclusa. La pedofilia resta un fenomeno diffuso e che ha mostrato preoccupanti capacità di adattamento anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, basti pensare ad internet ed a tutto il settore della pedofilia on line. Il Governo ha deciso di porre la lotta alla pedofilia fra i suoi impegni prioritari e di investire in questa battaglia energie e risorse. Per questo è stato costituito il “CICLOPE”, il Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Pedofilia. E’ stata ravvisata infatti l’esigenza di un raccordo operativo forte fra le varie Istituzioni che, a diverso titolo e con diverse competenze si occupano del fenomeno. Ed è stata sentita anche l’esigenza di coinvolgere in questo impegno dello Stato tutte quelle Associazioni che, spesso con funzioni di battistrada, da anni si occupano di tutela dei minori ed hanno maturato esperienze e competenze di grandissimo valore. Il ruolo del CICLOPE è proprio questo: coordinare le attività di prevenzione e contrasto della Pedofilia svolte dalle diverse Amministrazioni dello Stato e raccordarle con le azioni messe in atto dal privato sociale. L’obiettivo è quello di creare una strategia condivisa nella quale inserire armonicamente tutte le iniziative mirate: - all’emersione ed alla conoscenza del fenomeno - alla prevenzione e protezione dei minori - alla assistenza ai bambini abusati - alla repressione dei reati. 9 Del CICLOPE fanno parte 11 ministeri (il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero degli Interni, il Ministero della Giustizia, il Ministero del Welfare, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero delle Comunicazioni, il Ministero dell’Innovazione tecnologica, il Ministero dei rapporti col Parlamento, il Ministero delle attività Produttive ed il Ministero delle Politiche comunitarie) Il Ciclope si avvarrà inoltre di esperti nell’ambito della giustizia minorile, della sanità infantile, della psicologia, della ricerca scientifica e della comunicazione istituzionale. Il servizio pubblico radiotelevisivo, la Rai, collabora al Ciclope sin dalla sua prima riunione e ci ha fornito un rilevante apporto di competenza ed esperienza. Hanno dato inoltre il loro contributo al Ciclope, attraverso audizioni, analisi e suggerimenti le più autorevoli associazioni che operano in questo settore come Ecpat, Unicef, Terre des Hommes, Telefono Azzurro, il Forum dei genitori nella scuola, il Forum delle associazioni familiari, unitamente alla Conferenza Unificata degli enti locali che operano a livello decentrato. Il primo obiettivo fondamentale del coordinamento è infatti quello di dare un forte segnale dell’impegno dello Stato che serva anche a stimolare un maggiore coinvolgimento della società civile. L’impegno contro la pedofilia non va infatti considerato come una attività di “nicchia”, che riguarda solo una ristretta cerchia di giudici, penalisti, assistenti sociali e pochi esperti della materia, ma deve toccare la sensibilità di tutta la collettività. Questo non per far crescere il già elevato allarme sociale, ma, al contrario per creare una base culturale idonea a supportare la lotta alla pedofilia, anche attraverso il coinvolgimento dell’opinione pubblica. Un’azione efficace di contrasto può essere attivata non solo quando le istituzioni realizzano politiche adeguate, ma anche quando tutta la collettività diventa consapevole del problema e si impegna ad individuare ed emarginare le condotte pericolose. Il CICLOPE nel suo primo semestre di attività ha operato in primo luogo un doppia ricognizione. Da un lato sono stati raccolti i dati disponibili sul fenomeno, dall’altro è stata effettuata una verifica sulle azioni avviate dalle varie amministrazioni in questo campo. 10 Il primo traguardo operativo che ci siamo posti è stato quello di avere conoscenza di tutti gli aspetti della pedofilia nel nostro paese e di costruire un percorso comune per indirizzare le iniziative da approntare per questi ultimi mesi del 2002 e per il 2003. Ma prima di illustrare il risultato di questo lavoro, credo sia necessario fissare alcuni punti che servono a delineare lo spessore ed alcune caratteristiche salienti del fenomeno. La Pedofilia è il “male oscuro” che fa più paura ai genitori. Siamo dinanzi ad una realtà che ha tuttora contorni non perfettamente indagati. E’ opinione diffusa, infatti, che via sia una parte di episodi di abuso sui minori che non viene denunciata per molteplici ragioni e che sfugge quindi a qualsiasi rilevazione statistica. I dati ufficiali del Ministero dell’Interno indicano che negli ultimi tre anni le vittime di abusi perpetrati o tentati variano fra le 701 del 2000 e le 409 del 2001. Per quanto riguarda le fasce d’età: nel 2000 era quella da 0 a 10 anni con il 43 per cento delle vittime la più colpita, una percentuale che decresceva fra gli 11 e i 14 anni (32%) e fra i 15 e i 17 anni (24 %). Ma nel 2001 questo trend si è modificato. La fascia più colpita è stata quella fra gli 11 e i 14 anni (35%). Un dato fondamentale di cui tener conto nella lettura del problema è quello della relazione che intercorre fra vittima ed autore del reato. I dati del 2000, ma anche quelli del 2001 indicano che la maggior parte degli abusi viene compiuta da familiari o conoscenti che frequentano la casa della vittima o che si muovono in ambienti noti al minore. Ciò indica quanto complessa sia la problematica del fenomeno, che coinvolge delicati equilibri e lascia intuire che esiste una vasta porzione di violenze che non viene denunciata. Un altro elemento che emerge con chiarezza è quello della netta prevalenza delle vittime degli abusi di sesso femminile. Le bambine sono colpite nel 70 % dei casi contro il 30 % dei bambini. La pedofilia rispecchia il dato generale della società nella quale ad essere vittime di abusi o violenze sessuali sono le donne e autori gli uomini. 11 Alla luce di questi dati il CICLOPE ha elaborato il “Primo Piano Nazionale di Contrasto e prevenzione della Pedofilia”. Si tratta di un programma in cui tutte le iniziative sono parte della stessa strategia di intervento, incentrata sugli aspetti repressivi, di prevenzione e di assistenza alle vittime. Si è già sottolineato come la conoscenza dei dati del fenomeno sul territorio nazionale ed internazionale, dei suoi aspetti ancora oggi non conosciuti, delle “buone pratiche” e di tutte le implicazioni psicologiche, etiche, morali, sociali, educative, rappresenti il primo e fondamentale passo per l’avvio di una efficace strategia di contrasto agli abusi sessuali in danno di minori. Oggi non esiste un sistema informativo completo, né una documentazione esaustiva sulle iniziative messe in campo a livello locale, da istituzioni, organizzazioni non governative e dal volontariato. Il Comitato Ciclope costituirà quindi al proprio interno un Osservatorio che acquisirà dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sulle attività svolte per la prevenzione e la repressione e ogni dato utile per la migliore conoscenza del fenomeno. Il monitoraggio consentirà una lettura quantitativa, qualitativa e multidimensionale e rappresenterà il primo e fondamentale passo per esercitare un’azione efficace e coordinata nel contrasto e nella prevenzione. L’osservatorio si avvarrà dei contributi dei più importanti istituti di rilevazioni statistiche italiani ed europei e di un comitato scientifico in grado di analizzare i dati. L’obiettivo che ci siamo posti è varare l’osservatorio entro l’anno. Nonostante l’impianto normativo del nostro paese in tale materia sia recente, si profila l’esigenza di intervenire con correzioni e modifiche, anche al fine di adeguare il nostro sistema legislativo alle nuove forme di pedofilia “on line”. Il tema è oggetto di molte proposte di iniziativa parlamentare, oggi all’esame del Comitato Ristretto della Commissione giustizia della Camera. Il Governo dal canto suo sta studiando un proprio intervento sulla materia con un disegno di legge. 12 Il lavoro del Ciclope ha evidenziato alcuni punti critici della normativa vigente. Mi riferisco ad esempio all’esigenza di inasprire le sanzioni penali al fine di consentire l’adozione di alcune misure cautelari come l’arresto in flagranza per alcune ipotesi (detenzione di materiale pedopornografico). Opportuno sarebbe anche escludere la limitazione temporale dell’obbligo degli operatori turistici di comunicare alla clientela la perseguibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile anche quando sono commessi all’estero. Ci riferiamo al turismo sessuale. Inoltre da molte parti è richiesta l’esclusione della possibilità di patteggiamento per i reati di pedofilia e l’esclusione di alcuni benefici dell’ordinamento penitenziario a carico dei condannati per i delitti più gravi. Una esigenza di rispetto per le vittime e di prevenzione richiederebbe, poi, l’introduzione dell’obbligo per il condannato di comunicare, dopo aver espiato la pena, la sua nuova residenza al magistrato di sorveglianza, anche per evitare che possa tornare, magari dopo poco tempo, nelle zone frequentate dalle sue vittime. Più in generale si avverte il bisogno di istituzionalizzare la figura del garante del bambino. Figura la cui istituzione ci è stata chiesta dall’Unione Europea e che è già presente in alcuni paesi, come il Belgio, la Francia e la Germania, con compiti di segnalazione, prevenzione e assistenza ai minori. Ma uno dei settori che richiede maggiore attenzione e maggiori interventi è quello della pedofilia via internet. Oggi lo Stato si sta attrezzando per contrastare questa nuova frontiera della pedofilia. In linea generale è emerso nel corso dei lavori del Ciclope che il fenomeno della pedofilia via Internet si caratterizza per due aspetti fondamentali: l’adescamento on line di bambini e lo scambio di materiale pornografico tra pedofili. Per fronteggiare queste diverse attività occorre predisporre interventi differenti sia sotto il profilo normativo che tecnologico. Interventi che richiedono un forte impegno nazionale ma anche iniziative a livello internazionale. 13 Le caratteristiche di Internet forniscono purtroppo ai pedofili un ambiente congeniale. L’annullamento delle barriere di tempo e di spazio nonché la garanzia dell’anonimato offerti dalla navigazione in rete, rendono difficoltosa l’identificazione dei pedofili. Sarebbe opportuno che i provider si impegnassero a collaborare con le forze di polizia per creare archivi che garantiscano la conservazione di tali file per un periodo di tempo adeguato. A tal proposito sarebbe auspicabile una previsione legislativa che sancisca espressamente tale obbligo. Un altro limite delle indagini è dato dal carattere transnazionale della navigazione virtuale. La strada da percorrere è quella della cooperazione internazionale, attraverso accordi bilaterali o multilaterali che rafforzino un’azione comune per la lotta alla criminalità informatica di tipo transnazionale. L’altra caratterizzazione della pedofilia on line è relativa all’adescamento di minori sulla rete. Coinvolgere in terribili oscenità minori inesperti, attraverso il richiamo esercitato da nomi noti dello spettacolo o di personaggi dei cartoni animati può non essere difficile. Occorrono sistemi di filtraggio di materiale dannoso o illegale. La collaborazione con i più importanti siti e portali privati dovrebbe garantirne l’elevata diffusione. Un contributo importante alla lotta per l’emersione ed il contrasto della pedofilia confidiamo possa darlo il “114”, un numero di pronto soccorso sul disagio dei minori. Il 114 sarà attivato, dal Ministero delle Comunicazioni con le Pari Opportunità e il Welfare e sarà un servizio di emergenza per ricevere segnalazioni relative a maltrattamenti nei confronti di bambini ed adolescenti. Chiamare il “114”, numero di facile memorizzazione e che ricorda gli altri servizi di pronto intervento, sarà gratuito. Un’altra esigenza diffusamente avvertita e che ha trovato ampia eco nel CICLOPE è l’attuazione di una adeguata strategia di comunicazione. La molteplicità dei soggetti interessati, la diversità del messaggio da trasmettere a seconda del destinatario della sensibilizzazione, la 14 differenza dei mezzi di comunicazione da utilizzare richiede un’organizzazione articolata. La comunicazione diretta ai minori ha finalità di prevenzione, quali quelle di mettere in guardia la potenziale vittima e di indurre il minore a riferire agli adulti i comportamenti che possono prefigurare forme di adescamento o, peggio, gli abusi subiti. Tale comunicazione va attentamente misurata sia sotto il profilo della forma che dei contenuti. I messaggi devono essere “vicini” al bambino, familiari, tranquillizzanti in modo da indurlo a seguire la comunicazione ed a comprenderne il senso. In questa direzione viene visto con favore l’uso del cartone animato che è la comunicazione video più vista dai bambini e con la quale questi ultimi hanno maggiore confidenza sentendola parte del “loro” mondo. La comunicazione che si rende necessaria nei confronti degli adulti è più articolata nelle finalità a seconda degli scopi che si intendono raggiungere e che sono: a) Mettere in guardia sul fenomeno; b) Sensibilizzare la famiglia sull’importanza di stimolare il dialogo ed ascoltare il minore; c) Informare sui servizi di contrasto e sui servizi sociali di assistenza alle vittime ed alle famiglie; d) Educare ad un uso consapevole di Internet; e) Sensibilizzare sul dovere civile della denuncia specie per gli abusi che si consumano all’interno delle mura domestiche. Ma l’azione di contrasto alla pedofilia richiede anche interventi su un altro territorio, quello sociale. Oggi i servizi di assistenza e recupero sono gestiti a livello locale e sovente fra il livello giudiziario e quello sociale non vi è adeguata comunicazione, adeguato coordinamento. Il Ciclope opererà nei prossimi mesi per promuovere una maggioreintegrazione fra i servizi di prevenzione e quelli di assistenza e recupero. E’ necessario inoltre prevedere adeguate risorse al fine di potenziare i programmi terapeutici per le vittime. Il rapporto con questi minori abusati richiede inoltre sensibilità e 15 preparazione. E’ opportuno quindi che tale supporto sia fornito da operatori qualificati. Il rischio infine è che si approntino meccanismi che sulla carta appaiono capaci di fornire una risposta al problema e poi in pratica non sono efficaci. Crediamo perciò che sia importante una azione di controllo dei risultati. Avamposto inevitabile del controllo sociale nei confronti della pedofilia è la scuola che svolge una duplice funzione essenziale in questo campo: 1 . E’ il luogo privilegiato di ascolto della realtà infantile ed adolescenziale; 2. Rappresenta il primo presidio di prevenzione e formazione sia per i bambini che per gli operatori e le famiglie. Il sistema scolastico ha avviato programmi di sensibilizzazione e formazione, di interscambio di conoscenze fra personale addetto, famiglie e istituzioni. Ma viene avvertita forte l’esigenza di potenziare e meglio strutturare questi servizi e iniziative con: 1. La costituzione di servizi integrati per il rilevamento del disagio dei bambini; 2 . La istituzione di una rete che includa scuole, servizi-socio sanitari, volontariato, giustizia minorile, forze dell’ordine; 3. La promozione di attività di assistenza specifica, di concerto con le Asl per soggetti portatori di forme di disagio; 4. La attivazione di programmi di formazione specifica e coordinata di operatori scolastici, genitori e operatori socio-sanitari. Un breve accenno infine ad un tema che percorre tutto il problema della pedofilia: quello dell’esigenza di azioni internazionali per fronteggiare il fenomeno. La dimensione sopranazionale della pedofilia in molte sue articolazioni è nota. C’è l’aspetto dei computer crimes di cui abbiamo parlato, c’è la piaga del turismo sessuale, c’è la tragedia dei minori comprati e venduti sul mercato della tratta degli esseri umani. 16 La globalizzazione nella pedofilia è purtroppo da tempo una realtà. Il CICLOPE: • parteciperà, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale; • promuoverà l’applicazione delle convenzioni internazionali in materia di tutela dei minori dagli abusi sessuali e di repressione del turismo sessuale; • incentiverà i programmi dell’UE (DAFNE e STOP) mirati alla prevenzione delle peggiori forme peggiori di sfruttamento dei minori; Il Piano Nazionale di Prevezione e Contrasto della Pedofilia, mi fa piacere ribadirlo, è il frutto di un lavoro durato sei mesi di tanti rappresentanti delle istituzioni, che nel Ciclope si sono impegnati con grande spirito di collaborazione. Gli interventi che abbiamo elaborato assieme saranno attuati dalle varie Amministrazioni dello Stato, ma avranno un elemento in comune, il simbolo del Ciclope. Questo “marchio”, il nostro occhio stilizzato, indicherà l’inserimento di ogni singola iniziativa nel programma complessivo di intervento del governo per combattere la pedofilia. 17 COMITATO INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO PER LA LOTTA ALLA PEDOFILIA CICLOPE PRIMO PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA PEDOFILIA Ottobre 2002 PARTE PRIMA 1. STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CICLOPE 1.1 Premessa Con la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, l’Italia, insieme ad altri 186 paesi, ha assunto nella sede internazionale precisi impegni sul piano della lotta alla pedofilia, proponendosi di predisporre tutte le misure necessarie per tutelare i bambini contro ogni forma di sfruttamento ed abuso, di promuovere il recupero fisico e psicologico delle vittime e di favorirne la reintegrazione sociale (artt. 34-36). Sebbene la ratifica di questo importante strumento internazionale, avvenuta con la legge n. 176/91, risalga a più di dieci anni, il fenomeno del maltrattamento, della violenza e dell’abuso nei confronti dei minori resta un’emergenza sociale da risolvere. Ciò appare con maggiore evidenza negli ultimi anni, sia per l’emersione di nuove manifestazioni del fenomeno, quali la pedofilia on-line, che rappresenta un sottoprodotto della nuova “società dell’informazione”, sia per alcuni casi drammatici che hanno suscitato una forte reazione della collettività ed una maggiore attenzione da parte dei mass media e delle istituzioni pubbliche e private. Il problema è oggetto di particolare approfondimento anche nella sede parlamentare dove è al vaglio di un Comitato ristretto, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, una serie di iniziative normative volte a perfezionare la legislazione vigente in materia. Lo stesso Parlamento, nell’ambito delle sue funzioni di indirizzo politico e di controllo, ha deciso di investire della questione il Governo sottolineando in numerose mozioni, presentate al temine dello scorso anno, l’urgenza di predisporre delle misure adeguate a fronteggiare l’emergenza1. 1 Mozioni Volontè ed altri, n. 1-00017; Lucidi ed altri, n. 1-00022; Burani Procaccini ed altri, n. 1-00024; Mazzucca ed altri, n. 1-00025; Valpiana ed altri, n. 1-00026. Attraverso tali mozioni il Parlamento ha indicato al Governo il perseguimento dei seguenti obiettivi: • Prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari, anche attraverso protocolli d’intesa fra le istituzioni della scuola, della sanità, della giustizia e degli enti locali, al fine di assicurare un’efficace azione di prevenzione ed assistenza, in grado di tutelare i bambini da eventuali situazioni di rischio, di cogliere precocemente i segnali del malessere 21 Per questi motivi, si è deciso di procedere alla costituzione del CICLOPE, Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Pedofilia, con il compito di svolgere, in un quadro organico ed unitario, “le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale” che l’art. 17 della legge n. 269/98 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri2. Il Comitato si propone di svolgere un ruolo di raccordo fra le varie strategie di intervento che possono essere attivate dalle singole amministrazioni anche con la collaborazione del privato sociale e di tutta la società civile. Questa iniziativa rientra nell’ambito delle misure amministrative che l’Italia si è impegnata a realizzare per il contrasto del fenomeno della pedofilia, sia nella succitata Convenzione sui diritti del fanciullo, sia nei Piani di azione adottati nell’ambito dei recenti appuntamenti internazionali di Stoccolma (1996), Yokohama (2001) e New York (2002). L’obiettivo prefissato è quello di condividere e attuare un percorso mirato all’emersione ed alla conoscenza del fenomeno, alla prevenzione e protezione dei minori, alla presa in carico dei bambini abusati, alla repressione dei reati; in ciò responsabilizzando la collettività al rispetto dei diritti dei bambini. derivante dall’esposizione a pressioni pedofile e di attuare la eventuale presa in carico dei minori vittime di violenza. • Promuovere opportune iniziative nei confronti delle aziende operanti nel settore della telematica per stimolare la cooperazione degli Internet service provider nell’opera di contrasto della criminalità informatica con riferimento ai reati connessi alla pedofilia, anche favorendo ed incentivando le forme di autoregolazione • Prevedere la realizzazione di finanziamenti e progetti di formazione degli operatori scolastici, sanitari, giudiziari più a stretto contatto con il mondo dell’infanzia. • Istituire, coordinare e sostenere apposite linee di emergenza e di informazione a favore dei minori. • Attuare politiche sociali volte all’effettivo recupero e reinserimento dei minori vittime di violenze ed abusi. • Intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine di rendere più efficace la lotta al crimine transfrontaliero. 2 L’esercizio della relativa funzione è stato delegato al Ministro per le Pari Opportunità con il D.P.C.M. 14 febbraio 2002. 22 1.2 Struttura del Comitato Per quanto attiene alla struttura del Comitato, è prevista la partecipazione di rappresentanti designati dalle Amministrazioni titolari di funzioni nella specifica materia ai sensi della legge 269/983. La composizione del Comitato nel senso sopra delineato è stata allargata alle amministrazioni che si è ritenuto opportuno di coinvolgere ai fini dello svolgimento della attività di coordinamento e, segnatamente, rappresentanti del Ministero delle Comunicazioni, della Innovazione e delle Tecnologie, dei Rapporti con il Parlamento, delle Politiche Comunitarie e delle Attività Produttive. Tali amministrazioni, in relazione alla propria sfera di competenza, forniranno un contributo necessario ai fini dello svolgimento di quelle attività di contrasto al fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, specificatamente evidenziate nell’ambito del Piano Nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia per l’anno 2002/2003. La composizione del Comitato Ciclope sarà ulteriormente implementata, attraverso la predisposizione di apposito decreto integrativo, con l’individuazione di esperti ovvero di consulenti esterni, aventi una consolidata esperienza nell’ambito della giustizia minorile, della sanità infantile, della psicologia e della ricerca scientifica. Sempre con riferimento al profilo organizzativo, si è rilevata l’opportunità di procedere allo svolgimento di apposite audizioni da calendarizzare in relazione alle esigenze conoscitive che emergeranno nello svolgimento dell’attività, nell’ambito delle quali potranno essere ascoltati esponenti delle più autorevoli associazioni che operano in tale settore, quali, tra le altre: Ecpat, Unicef, Terre des Hommes, Telefono Azzurro, il Forum dei genitori nella scuola, il Forum delle associazioni familiari, unitamente alla Conferenza Unificata ai fini del coinvolgimento degli enti locali che operano a livello decentrato. Al fine quindi di garantire il necessario apporto di conoscenze altamente qualificate in ragione dei temi via via trattati, il Comitato opererà a “geometria variabile” con la partecipazione delle professionalità che si riterrà di dover coinvolgere nell’azione collegiale. 3 Ministero degli Affari Esteri, dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 23 1.3 Attività del Comitat o e obiettivi del coordinamento Il Comitato Interministeriale CICLOPE, in quanto titolare della funzione di coordinamento delle attività rimesse ad ogni singola amministrazione, è chiamato a raccordare le principali e necessarie azioni da intraprendere, costituenti il Piano Nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia per l’anno 2002/2003. Poiché il fenomeno della pedofilia presenta varie manifestazioni che vanno dalla generica violenza sessuale in danno dei minori, all’abuso sessuale intrafamiliare, alla pornografia minorile ed al turismo sessuale, ciascuna di queste forme richiede naturalmente piani differenti di intervento. L’obiettivo prioritario del Comitato Interministeriale CICLOPE è quindi quello di assicurare il necessario raccordo funzionale tra le varie amministrazioni che, a diverso titolo, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, svolgono le attività inerenti alla lotta contro la pedofilia. Le iniziative promosse e condivise nell’ambito di una concreta cooperazione costituiscono le linee di azione da intraprendere in comune, ancorché sulla base della diversa esperienza maturata da ciascuna amministrazione e nel rispetto delle specifiche attribuzioni di competenze operate dalla legge. Il primo obiettivo fondamentale del coordinamento è quello di dare un forte segnale del Governo che serva anche a stimolare all’esterno un maggiore coinvolgimento della società civile. La pedofilia, difatti, non va considerata come un fenomeno di “nicchia” che riguarda solo una ristretta cerchia di giudici, penalisti, assistenti sociali e pochi esperti della materia, ma deve toccare la sensibilità di tutta la collettività. In tal senso, la sfida del Ciclope, come tavolo di amministrazioni e di esperti, deve essere quella di trasmettere alla società la consapevolezza del fenomeno, attraverso la testimonianza sul campo, gli studi scientifici e la sperimentazione delle misure di intervento; ciò non al fine di incrementare il grado, peraltro già elevato, di allarme sociale, ma al fine di creare una base culturale idonea a supportare la lotta alla pedofilia, anche attraverso il coinvolgimento dell’opinione pubblica. Un’azione efficace di contrasto può essere attivata non solo quan- 24 do le istituzioni realizzano politiche adeguate, ma anche quando tutta la collettività diventa consapevole del problema e si impegna ad individuare ed emarginare le condotte pericolose. Per quanto riguarda le attività da realizzare, si procede ad una breve disamina delle principali iniziative che il Comitato Interministeriale intende assumere, al fine di rappresentare le linee guida del Piano Nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia sottolineando, appunto, l’importanza di un approccio globale ed organico. In primo luogo, il Comitato ha rilevato la necessità di procedere alla costituzione di un Osservatorio per monitorare i dati della pedofilia. Per poter sensibilizzare l’opinione pubblica e progettare idonee politiche di contrasto occorre innanzitutto avere una dettagliata conoscenza delle reali dimensioni del fenomeno. Non a torto, talvolta, si dice che la pedofilia è un “male oscuro” nel senso che monitorare i dati è operazione tutt’altro che facile. Il tentativo di inquadrare il problema da un punto di vista quantitativo, anche solo al fine di una rappresentazione statistica, incontra ostacoli di diverso tipo che si frappongono alla sua emersione. Alcuni di essi sono legati alla professionalità degli operatori che sono vincolati al segreto professionale, altri sono da ricollegare alla stessa vittima dell’abuso che è spesso reticente, altri ancora alla famiglia alla quale le vittime sono legate da un rapporto di dipendenza materiale e spirituale. Si registra, difatti, che ben il 95 per cento delle violenze su minori si perpetrano all’interno della famiglia e solo in rarissimi casi non si conosce l’autore dell’abuso4. Di norma, quindi, i pedofili sono persone legate alle loro vittime da una stabile relazione affettiva o personale, motivo per cui si crea un clima di soggezione e di paura, talvolta impenetrabile. L’obiettivo dell’Osservatorio sarà, perciò, quello di porre in essere un’attività di monitoraggio attraverso una struttura operativa che consenta l’elaborazione e la gestione coordinata di tutti i dati provenienti sia dalle amministrazioni centrali e locali, sia dagli organismi, anche non istituzionali, operanti a livello europeo ed internazionale. Tale attività consentirà di avere una rappresentazione delle proble4 Relazione annuale Commissione bicamerale per l’infanzia, Roma, 13 febbraio 2001. 25 matiche emergenti nonché delle relative esigenze, agevolando la conseguente individuazione delle iniziative da concordare in seno al CICLOPE. Per quanto attiene agli specifici aspetti tecnico-organizzativi dell’Osservatorio, si rinvia a quanto esplicitato nella parte seconda, par. n. 1. In secondo luogo, il quadro di riferimento legislativo che disciplina la materia della pedofilia impone di operare una verifica dello stato di attuazione della normativa vigente anche in relazione alle numerose iniziative legislative all’esame del Parlamento che testimoniano l’intendimento di tutti gli schieramenti politici di colmare le lacune dell’attuale sistema di tutela nei confronti del minore. Il Comitato ritiene che lo svolgimento di un attento esame criticoricognitivo della vigente legislazione sia un passaggio necessario per operare una verifica circa l’adeguatezza degli strumenti attualmente previsti. Tale verifica consentirà di individuare eventuali ambiti di intervento e potrà costituire un valido ausilio per le iniziative anche normative che si riterrà di assumere nelle competenti sedi istituzionali. Per quanto attiene alla ricognizione della legislazione vigente e delle proposte di modifiche normative, si rinvia a quanto esplicitato sub par. n. 3. Con particolare riguardo al fenomeno emergente della pedofilia online, il Comitato ha evidenziato la necessità di promuovere iniziative idonee a fronteggiare il dilagare dei crimini via Internet. A tale riguardo, il Comitato Ciclope ritiene indispensabile l’assunzione di azioni dirette a promuovere la realizzazione di sistemi di protezione per la navigazione controllata dei minori in Internet da attuare attraverso il consapevole coinvolgimento delle famiglie. In particolare, appare necessaria un’opera di sensibilizzazione finalizzata “all’educazione alla navigazione” da destinare ai minori ed alle famiglie, da attuarsi a mezzo di campagne educative scolastiche, spot pubblicitari (pubblicità progresso- comunicazione istituzionale) o attraverso banner inseriti nelle home page dei principali portali e motori di ricerca (Virgilio, Yahoo, Google, etc.) e nei siti delle amministrazioni competenti. Per quanto attiene alla puntuale individuazione dei possibili stru- 26 menti di intervento per un corretto uso di Internet, si rinvia a quanto esplicitato nella parte seconda, par. n. 3. Nell’ambito delle iniziative che il Comitato intende sostenere, è prevista anche l’istituzione di un numero di pronto soccorso anti–pedofilia. Si intende attivare un numero di emergenza per i minori presso il Ministero delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero per le Pari Opportunità e quello del Welfare, al fine di predisporre uno strumento “istituzionale” di contrasto al fenomeno pedofilia. Per evitare la dispersione delle esperienze già maturate, è stata condivisa l’opportunità di avvalersi di figure professionali provenienti dall’associazionismo e dal volontariato che da anni operano al fianco delle istituzioni nella lotta alla pedofilia e allo sfruttamento dei minori. La casistica che potrà scaturire dallo “spaccato” sociale che emergerà dallo svolgimento di tale servizio dovrà naturalmente costituire oggetto di apposita elaborazione e classificazione. Questo strumento si propone di intervenire sul piano sociale e, pertanto, non intende sovrapporsi agli strumenti in essere di supporto all’attività investigativa e giudiziaria. Esso vuole rappresentare un primo e forte segnale di attenzione istituzionale in un settore dove sinora hanno operato, in via pressoché esclusiva, le associazioni e il cd. terzo settore. Per quanto attiene agli altri aspetti del servizio si rinvia a quanto esplicitato nella parte seconda, par. n. 4. Il Comitato Ciclope ritiene indispensabile ai fini dello svolgimento di una concreta attività di prevenzione, attivare idonee campagne di sensibilizzazione dirette a raggiungere i soggetti più direttamente coinvolti: i genitori, gli insegnanti e sulla base di un adeguato supporto scientifico, con grande cautela, i bambini. Questa iniziativa che naturalmente implica l’utilizzo dei tradizionali mezzi di comunicazione di massa (radiotelevisione e stampa) quali strumenti di diffusione e/o divulgazione dei “messaggi informativi” potrà essere allargata anche ai nuovi strumenti di comunicazione (Internet). In tale contesto la scuola rappresenta un elemento chiave delle 27 azioni dirette a promuovere campagne informative/educative di prevenzione e contrasto alla pedofilia. Ciò in relazione alla duplice considerazione che le istituzioni scolastiche operano in continuità con la famiglia e che la scuola riveste una particolare autorevolezza nei confronti dei minori. Il Comitato si propone, inoltre, di promuovere la formazione di specifiche figure professionali idonee a cogliere possibili e/o potenziali situazioni di disagio. Per quanto attiene nello specifico alla puntuale individuazione dei relativi progetti, si rinvia a quanto esplicitato nella parte seconda del Piano, par. n. 6. Al termine di questa sintetica rappresentazione delle iniziative che il Comitato Ciclope intende promuovere, negli anni 2002/2003 - la cui portata potrà essere approfondita nella parte seconda del Piano appare necessario porre in evidenza, in questa sede, come il dilagare del fenomeno come emergenza determini la necessità di una adeguata copertura finanziaria delle misure che si intendono predisporre. Tale esigenza, recepita nella finanziaria per l’anno 2001 (l’art. 80 della legge n. 388/2000 aveva previsto, ad incremento del fondo di cui all’art 17, comma 2 della legge 269/98, uno stanziamento di 20 miliardi di lire per finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicologico dei minori vittime di abusi) andrebbe reiterata anche per l’anno 2003. 28 2. DATI STATISTICI 2.1 Premessa Qualsiasi tentativo di analisi del fenomeno della pedofilia deve tener conto della scarsa e frammentata disponibilità dei dati riguardanti le fattispecie di reato di cui alla legge n. 269/98. Se pure la recente applicazione della legge può spiegare in parte questa circostanza, in realtà sono da considerare anche le difficoltà relative alla raccolta e alla gestione dei flussi informativi a livello nazionale. Il Ministero dell’Interno ha realizzato una banca dati presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale in collaborazione con gli Uffici Minori delle Questure e le Forze di Polizia, nella quale vengono registrati i dati sul numero e le caratteristiche riguardanti i minori vittime di violenze sessuali (età, sesso, rapporto con l’autore dell’illecito, etc.). I dati statistici relativi alle violenze ed allo sfruttamento sessuale perpetrati in danno di minori devono essere analizzati considerando essenzialmente tre elementi: le vittime, le segnalazioni di reato e le persone denunciate. Quando si parla di vittime si intende sia il numero di soggetti che subiscono la consumazione del reato, sia quello di chi che ne subisce anche solo il tentativo. Quest’ultimo numero è, con molta probabilità, sottostimato poiché la parte “sommersa” è estremamente elevata. I dati relativi alla segnalazione di reato rappresentano il numero delle comunicazioni di reato ricevute dagli uffici periferici; le segnalazioni risolte rappresentano gli esiti positivi delle indagini, nelle quali, cioè, avviene l’identificazione e la denuncia del responsabile del reato. Per ciò che concerne le persone denunciate, va sottolineato che il dato con ogni probabilità non corrisponde al numero dei reati effettivamente commessi. Giova, a tal proposito, ricordare come la legge n. 66/96 e la legge n. 269/98 abbiano contribuito ad aumentare l’attenzione e la sensibilità dei cittadini e, quindi, il numero delle denunce presentate. 29 2.2 Violenze sessuali in danno di minori I dati forniti dal Ministero dell’Interno non sono, allo stato attuale, definitivi: per tale motivo va certamente interpretata la forte contrazione sia del numero delle vittime che di quello delle persone denunciate, rispetto al 2000. Minori vittime di violenze sessuali, segnalazioni di reato e persone denunciate all’Autorità giudiziaria anni 1999 – 2001. (Fonte: Ministero dell’Interno) Tab. 1 Come è possibile notare in tabella, vi sarebbe una diminuzione del numero dei minori vittime del 41,7% nel 2001 rispetto al 2000; tale diminuzione riguarderebbe soprattutto la fascia d’età tra 0 e 10 anni. Il dato però risulta condizionato dal fatto che importanti regioni (Lombardia, Campania, Puglia e Toscana), dove risulta essersi verificata tale sensibile diminuzione, sono anche le medesime regioni nelle quali si sono registrati ritardi nella trasmissione dei dati. 30 Va inoltre segnalato che per ogni 10 minori vittime di violenza sessuale in media 7 sono bambine: se si analizza, infatti, la ripartizione delle vittime per genere, si noterà che quelle di sesso femminile rappresentano circa i due terzi del dato totale (cfr. più avanti p. 19). Minori vittime di violenze sessuali per classe d’età Anno 2000 – in percentuale Fonte: Ministero dell’Interno Tab. 2 Minori vittime di violenze sessuali per classe d’età Anno 2001– in percentuale Fonte: Ministero dell’Interno Tab. 3 Le segnalazioni relative ai reati di violenza sessuale in pregiudizio di minori, come abbiamo visto, sono state 357 nel 2001, di queste il 98,6% risolte (cioè quelle nelle quali è avvenuta l’identificazione e la denuncia dell’autore); nell’anno precedente erano state 492, di cui risolte il 99,2%. Il numero delle segnalazioni anonime o incomplete è esiguo, a dimostrazione del fatto che le denunce vengono effettuate da persone vicine alla vittima. Identificazione non significa però arresto delle persone denunciate; per l’anno 2000, a seguito di 701 vittime e di 492 segnalazioni di reato, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria 625 persone: il 44,8% sono rimaste in stato di libertà, il 55,2% sono state arrestate. Giova sottolineare che nell’anno 2001, a fronte di 409 vittime e 357 segnalazioni di reato, 439 sono state le persone denunciate e di queste il 70,3% sono state arrestate. Sarebbe interessante poter usufruire di un dato al momento non 31 disponibile, e cioè il numero degli arrestati rimessi in libertà e di quelli ai quali viene applicata una misura cautelare. Per quanto concerne la ripartizione territoriale, dall’analisi dei dati si evince che l’Italia meridionale è la zona con il più alto numero di vittime in considerazione del rapporto tra tale numero e la popolazione minorile residente. Nel meridione abbiamo difatti circa 5 vittime di violenza sessuale ogni 100.000 minori, mentre nell’Italia centrale, nell’Italia insulare ed in quella settentrionale si registra, rispettivamente, un rapporto di 4.6/100.000, di 4/100.000 e di 2.6 3/100.000. Nell’analizzare questi dati è anche necessario tenere conto della variabile rappresentata dal numero dei minori stranieri - anche non residenti - presenti nel territorio nazionale, dato, tuttavia, di difficile quantificazione in considerazione della condizione di clandestinità nella quale detti minori spesso si trovano. Altro dato da analizzare è quello che mette in relazione le persone denunciate con la vittima: Persone denunciate secondo il tipo di relazione con la vittima Anni 2000 - 2001 (dati provv.) Tab. 4 Fonte: Ministero dell’Interno Dall’esame dei dati riportati nella tabella 4, risulta che la percentuale delle persone denunciate che conoscevano la vittima era del 76,4% nell’anno 2000 e del 50,1% nel 2001. Se poi all’interno della relazione “intraspecifica” si analizza il dato relativo alla percentuale riconducibile all’ambito familiare si noterà – a dimostrazione del fatto che gran parte delle violenze sessuali si consuma nella famiglia – che esse rappresentano, rispettivamente, il 72,1% per l’anno 2000 ed il 46,3% per il 2001 del dato totale. 32 Persone denunciate all’Autorità giudiziaria per violenza sessuale a danno di minori e relazione con la vittima Anno 2000 - 2001 Fonte: Ministero dell’Interno Tab.5 Per quanto riguarda l’analisi dei dati parziali di quest’anno, si riportano in appendice alcune tabelle che, effettuando una comparazione rispetto ai primi due quadrimestri dell’anno 2001 e 2002, mostrano un’ulteriore flessione del numero degli illeciti (cfr. App. tab. 2). Nei primi otto mesi del 2002 sono pervenute infatti 184 segnalazioni rispetto alle 262 dello stesso periodo del 2001 (-29,8%), che hanno riguardato, rispettivamente, 145 vittime nel 2002 e 346 nel 2001 (58,1%). Si è, inoltre, registrato un decremento delle persone segnalate all’Autorità giudiziaria: 216 indagati nei primi due quadrimestri del 2002 33 contro 312 dello stesso periodo dell’anno 2001 (-30,8%) (cfr. App. tab. 2-a). Per quanto riguarda la nazionalità delle vittime, analizzate nello stesso periodo, (cfr. App. tab. 3) si rileva che la stragrande maggioranza dei casi segnalati agli organi di Polizia riguarda minori di nazionalità italiana, ed in particolare: • nei primi due quadrimestri 2001, sono stati vittime di reati attinenti alla sfera sessuale 320 minori italiani mentre 26 appartenevano ad altre nazionalità; • nei primi due quadrimestri 2002, 130 vittime erano minori di nazionalità italiana e 15 appartenevano ad altre nazionalità. Le elaborazioni statistiche effettuate rispetto alle fasce d’età ed al sesso delle vittime (cfr. App. tab. 2-a), evidenziano che: • nei primi due quadrimestri 2001, la fascia d’età più colpita è risultata quella tra 11 e 14 anni con 126 vittime (il 36,4% del totale), poi quella dei 0 – 10 anni con 120 vittime (34,7%) ed, infine, la fascia tra 15 e 17 con 100 vittime (28,9%), in prevalenza di sesso femminile (75,1% del totale); • nello stesso periodo del 2002, invece, la fascia d’età più colpita, in maniera sostanzialmente sovrapponibile ai dati totali del passato, è quella dei 0 – 10 anni con 53 vittime (36,6% del totale rispetto al 34,7% del 2001), poi quella tra 11 e 14 e tra 15 e 17 anni, rispettivamente con 49 (33,8% rispetto al 36,4% del 2001) e 43 vittime (29,7% contro il 28,9% dell’anno precedente), prevalentemente di sesso femminile (67,5% del totale rispetto al 75,1% del 2001). Andando a considerare la distribuzione territoriale (cfr. App. tabb. 4 e 4-a), emerge che in entrambi i periodi in esame il Sud ha occupato il primo posto con riferimento alle vittime; in particolare: • nei primi due quadrimestri 2001, dall’analisi dei dati su base regionale risulta che ai primi posti si attestano le regioni del Sud e del Centro, con l’unica eccezione della Lombardia (38); specificatamente, le regioni con il più alto numero di vittime sono, nell’ordine, Lazio (46), Campania e Basilicata (38), Puglia (36) e Sicilia (35); • nello stesso arco temporale del 2002, risulta che, sostanzialmente in linea con l’anno precedente, il maggior numero di vittime è 34 stato registrato in Lombardia (22), Lazio (21), Calabria (18), Campania (16), Toscana e Sicilia (14). L’esame delle relazioni esistenti tra gli autori e le vittime (cfr. App. tab. 5 e 5-a), ha consentito di evidenziare che gran parte delle persone denunciate era nota alle vittime, in quanto appartenenti al suo nucleo familiare o comunque ad esso vicine: • nei primi due quadrimestri 2001, su un totale di 312 persone denunciate, 184 erano conosciute dalla vittima; tra queste, 168 appartenevano al suo nucleo familiare. Negli altri 128 casi l’autore del reato non era conosciuto dal minore; • nello stesso periodo del 2002, invece, vi è stata una parziale inversione di tendenza; infatti, su un totale di 216 persone denunciate, solo 101 erano conosciute dalla vittima; di queste, 92 appartenevano al suo nucleo familiare. Negli altri 115 casi l’autore del reato non era conosciuto dal minore. Per quanto concerne la nazionalità degli autori di tali delitti (cfr. App. tab. 6 e 6-a), dalla lettura dei dati operativi riferiti ai periodi in esame si evince che, nella quasi totalità dei casi, il responsabile è risultato un cittadino italiano: • nel periodo afferente al 2001, i cittadini italiani segnalati all’Autorità giudiziaria sono stati 255 su un totale di 312 (81,7%). I restanti episodi hanno riguardato cittadini stranieri, in prevalenza di nazionalità marocchina (15) e albanese (14); • nello stesso periodo del 2002, i cittadini italiani deferiti all’Autorità giudiziaria sono stati 184 su 216 (85,1%). I restanti episodi hanno visto coinvolti cittadini stranieri, in prevalenza di nazionalità marocchina (7). 2.3 Forme di sfruttamento I dati riguardanti lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia minorile, del turismo sessuale e la detenzione di materiale pedopornografico sono, allo stato attuale, disponibili solo per gli anni 1998–1999, data la recente operatività della legge. Analizzando i dati sotto riportati e tralasciando di commentare l’anno 1998 (anno di entrata in vigore della legge) si può notare: 1) un incremento dei delitti e delle persone denunciate; 2) che per la fattispecie di reato “prostituzione minorile”, ad ogni delitto denunciato corrispon- 35 dono in media 2 persone denunciate: questo dimostra che la tipologia di reato appartiene anche a piccole organizzazioni criminali; 3) che, invece, per il reato di “pornografia minorile” il dato evidenzia la circostanza che non sempre per ogni denuncia è individuata la persona responsabile, a dimostrazione della difficoltà di risalire agli autori del reato quando, come avviene nella quasi totalità dei casi, la cessione di materiale pedo-pornografico avviene on-line. Fattispecie delittuose (L.269/98), delitti denunciati e persone denunciate per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale. Anni 1998 – 1999 Tab. 6 Fonte: Istat 2.4 Prostituzione minorile Appare assai problematica la quantificazione esatta dei dati riguardanti la prostituzione minorile; si può però affermare, sulla scorta delle risultanze del lavoro svolto dalle forze dell’ordine, che tale fenomeno sia in stabile aumento ma anche in continua evoluzione, non appartenendo più in maniera esclusiva “alla strada”, ma ad appartamenti o a circuiti protetti all’interno di night-club. Queste vicende s’intrecciano, 36 talvolta, con quelle relative all’abuso intrafamiliare a carico di minori italiani, ma anche di bambini stranieri presenti in Italia, come pure a quelle relative alla produzione di materiale pedo-pornografico. 2.5 Pedo-pornografia on-line Con riferimento alla pedofilia on-line, occorre rilevare che tale modalità di consumazione del reato non è altro che il prodotto delle moderne tecnologie di telecomunicazione, che hanno rivelato in forme del tutto nuove un fenomeno criminale che radici profonde ed antiche. Con l’avvento di Internet questo aspetto deteriore della natura umana è venuto prepotentemente alla luce nelle sue reali dimensioni. L’aumento dei siti è, infatti, proporzionale alla costante espansione di tale mezzo di comunicazione. Con l’approvazione della legge n. 269/98, l’Italia è stata tra i primi paesi ad adottare una normativa specifica per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori anche on-line, che rappresenta tutt’ora un punto di riferimento per molti paesi. Per l’elevato tecnicismo richiesto dalle attività su Internet e per evitare confusioni e duplicazioni di indagini in una materia così delicata e complessa come quella della pedofilia on-line, la legge affida, in via esclusiva, al Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero dell’Interno deputato alla sicurezza delle comunicazioni ed al contrasto dei crimini informatici, alcuni specifici poteri e strumenti investigativi quali l’acquisto simulato di materiale pedopornografico, la “navigazione” nella rete Internet con agenti “sottocopertura”, la realizzazione di siti di copertura nonché specifici strumenti processuali quali la possibilità di differimento dell’esecuzione di atti di polizia giudiziaria (sequestro e arresto) e la confisca e l’affidamento delle cose sequestrate agli uffici di polizia procedenti. Pertanto, attraverso la strategia investigativa volta ad identificare i pedofili italiani, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha potuto conseguire, sul piano operativo, importanti risultati. Dall’entrata in vigore della legge, sono state, infatti, denunciate, per i reati in essa contemplati, ben 1058 persone, delle quali 85 in stato di arresto, ed effettuate 989 perquisizioni. Sono state altresì diramate - attraverso l’Interpol - 4.283 segnalazioni ad omologhi organi di polizia stranieri 37 per proseguire l’attività investigativa nei rispettivi paesi (per un approfondimento di questo punto si rimanda alla parte seconda, par. 3). Persone indagate, denunciate in stato di libertà, sottoposte a misure restrittive e a perquisizioni per reati connessi alla pedofilia on-line. Anni 1998 – 2002 (primo quadrimestre) Tab.7 Fonte: Ministero dell’Interno Monitoraggio della rete INTERNET per la ricerca di siti web pedofili. Tab. 8 Fonte: Ministero dell’Interno 38 3. QUADRO NORMATIVO 3.1 Sintesi del quadro normativo vigente La normativa penale volta alla prevenzione e repressione di ogni forma di abuso sessuale è stata di recente completamente riformata dalla legge n. 66/96, recante Norme contro la violenza sessuale, e dalla legge n. 269/98, intitolata Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che si pone a completamento della prima. È stato efficacemente rilevato come il corpus normativo introdotto dalle due leggi prima indicate costituisca un “microsistema di tutela integrata” fortemente connotato dalla tensione verso uno scopo finale; un insieme di disposizioni, cioè, che investono settori dell’ordinamento tendenzialmente autonomi (penale, sostanziale e processuale, civile, amministrativo, penitenziario) ma unificati dal nesso funzionale rappresentato dalla protezione della vittima. La principale innovazione introdotta dalla legge n. 66/96 riguarda il mutamento della oggettività giuridica dei reati di abuso sessuale. Relegati dal codice Rocco nella categoria dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, essi hanno assunto dignità di reati contro la persona in conseguenza della acquisita consapevolezza che la libertà sessuale costituisce un insopprimibile corollario di quella individuale. Significativi gli ulteriori tratti che caratterizzano la nuova disciplina. Fra le principali modifiche concernenti il diritto sostanziale ricordiamo che la legge ha unificato, nell’art. 609 c.p., in una sola fattispecie criminosa (Violenza sessuale) le due distinte ipotesi di violenza carnale e di atti di libidine violenti, evidenziando come in entrambi i comportamenti siano eguali il disvalore sociale e il grado di offensività del bene giuridico tutelato; ha sanzionato il comportamento di chi, pur senza violenza, ha compiuto atti sessuali con un fanciullo che non ha compiuto 14 anni (Atti sessuali con minorenne); ha punito il comportamento di chi ha compiuto atti sessuali in presenza di minore degli anni quattordici al fine di farlo assistere (Corruzione di minorenni); ha introdotto il reato di violenza sessuale di gruppo inte- 39 grato dalla partecipazione di più persone riunite per il compimento di atti di violenza sessuale (Violenza sessuale di gruppo). Rilevanti e meritevoli di considerazione anche le garanzie di carattere procedurale introdotte dalla legge. Infatti, per tutelare la personalità del minore vittima di reati sessuali, è stato disposto che il procedimento si svolga a porte chiuse e che si possa procedere all’assunzione della testimonianza del minore di 16 anni con le forme dell’incidente probatorio e che la stessa possa avvenire con modalità per più aspetti derogatorie rispetto al modello ordinario. Più precisamente, tale audizione protetta (estesa dalla legge n. 269/98 anche alle nuove figure criminose dalla stessa introdotte) non soltanto afferisce alla necessità di impedire ogni forma di contatto con il presunto abusante, ma tende, altresì, alla tutela contro la potenziale invasività dell’esame delle vittime espletato dalle varie parti processuali e ad agevolare il racconto del minore, evitandogli la deprimente esperienza dei contesti fortemente istituzionalizzati come le aule di tribunale. Pur riconoscendo la rilevanza dei contributi contenuti nella legge n. 66/96 occorre evidenziare che nel nostro ordinamento solo con la legge n. 269/98 ci si è posti lo specifico obiettivo di tutelare i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico e morale. Questo è quanto si prefigge la legge, espressamente dichiarandolo nel suo primo articolo, al fine di adeguare il nostro ordinamento ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge n. 276/1991 e a quelli contenuti nella Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996. Per raggiungere il fine perseguito sono state introdotte nel codice penale nuove figure di reato (Prostituzione minorile; Pornografia minorile; Detenzione di materiale pornografico; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; Tratta di minori) e nel codice di procedura penale alcune disposizioni di carattere processuale relative alle ipotesi criminose di nuova creazione; sono state attribuite specifiche facoltà alla polizia giudiziaria e sono state adottate particolari misure organizzative dei tribunali dei minorenni per l’assistenza anche di carattere psicologico e per il recupero e il reinserimento del minore. La nuova disciplina, subito oggetto di numerose e ampie analisi, è stata commentata generalmente con piena condivisione degli obietti- 40 vi perseguiti e delle principali scelte compiute. Si è condivisa, in primo luogo, la nuova sistemazione codicistica della materia collocata nel titolo XII (Dei delitti contro la persona) e nel capo III (Dei delitti contro la libertà individuale). La scelta non è casuale ma corrisponde alla acquisita consapevolezza che il minore assoggettato a forme di sfruttamento sessuale viene privato del suo stato di libertà e della possibilità di scegliere una reale alternativa. Al fine di cogliere le diverse modalità di realizzazione del fenomeno criminoso in esame la legge ha introdotto significative e apprezzabili modifiche nella disciplina di carattere sostanziale. Ricordiamo, fra le più importanti, la previsione del delitto di prostituzione minorile. La norma, speciale rispetto alle disposizioni della legge n. 75/58 (cd. Legge Merlin), tutela il bene giuridico della libertà individuale nel delicato processo di crescita del minore. La novità assoluta è rappresentata dalla punibilità del soggetto che fruisce della prostituzione minorile, prevista dal secondo comma dell’articolo 600 bis c.p. e dalla formulazione della norma che, incentrata non sulla prostituzione ma sul compimento di atti sessuali, comporta la punibilità di ogni singolo episodio. Si ritiene che tale previsione ben si giustifica nell’ottica della repressione del fenomeno in ogni sua manifestazione. Particolare rilevanza deve essere riconosciuta alla previsione, contenuta nell’art. 600 ter, I comma, c.p. del reato di “pornografia minorile” che sanziona lo sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico. A tale proposito è stato correttamente rilevato che la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione del relativo materiale con l’impiego di minori integra già di per sé il loro sfruttamento, con la conseguenza che il delitto deve intendersi consumato con la realizzazione di una delle due condotte indicate (l’esibizione e la produzione di materiale), non occorrendo anche una autonoma e diversa condotta rappresentata dallo “sfruttamento” in senso proprio. Il secondo comma dell’art. 600 ter c.p. attribuisce autonoma rilevanza penale a chi fa commercio di materiale pornografico e deve ritenersi che la condotta del commercio si caratterizzi, rispetto alla singola cessione, per il carattere sostanzialmente imprenditoriale dell’attività medesima. Ciò trova conferma nel quarto comma del medesimo articolo che, con previsione residuale, punisce in ogni caso la cessione di materia- 41 le pornografico anche se posta in essere in forma sporadica e occasionale. Merita particolare attenzione anche l’introduzione dei reati di “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” e di “Tratta dei minori”. Relativamente alla prima fattispecie occorre evidenziare che la disciplina del fenomeno del turismo sessuale è stata particolarmente condivisa, anche con riferimento alla severità delle sanzioni previste. La terminologia adoperata dal legislatore è molto ampia, dovendosi ritenere inclusi nella locuzione “organizzazione” tutti i comportamenti diretti a rendere possibile la trasferta nel luogo dove avviene la prostituzione dei minori, quindi l’organizzazione del viaggio, la propaganda dello stesso e la predisposizione di supporti logistici. Con riferimento alla seconda fattispecie si evidenzia che per l’integrazione del reato non si richiede che le vittime siano ridotte in schiavitù o in condizione ad essa analoga, occorrendo solo la minore età del soggetto passivo e il dolo consistente nella finalità della induzione alla prostituzione. Deve essere, inoltre, sottolineato che nell’ottica di una più efficace repressione delle fattispecie criminose in esame, è stato introdotto dalla legge 269/98 il principio di extraterritorialità della legge penale con riferimento ai reati commessi in danno di minori. L’art. 604 c.p. prevede, infatti, che la disciplina contenuta nella sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) si applichi, altresì, “quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano”. Particolarmente significative sono le novità introdotte dalla legge volte ad intensificare l’attività di contrasto realizzata dagli organi di polizia giudiziaria, tra di esse meritano di essere segnalate l’istituzione presso le Questure di apposite sezioni specializzate e nuclei di polizia giudiziaria e la previsione di particolari strumenti investigativi, consistenti nella possibilità per gli appartenenti a tali strutture specializzate di procedere, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, all’acquisto simulato di materiale pornografico concernente minori e alle relative attività di intermediazione, nonché di partecipare alle iniziative turistiche di cui all’articolo 5 della legge n. 269/98. 42 3.2 Osservazioni e proposte A distanza di pochi anni dall’entrata in vigore delle relative leggi fondamentali e superata la fase della loro prima attuazione, sono state formulate alcune osservazioni critiche e proposte di modifica che si ritiene di dover considerare con riferimento al quadro normativo sinteticamente illustrato. In primo luogo vanno ricordate le numerose iniziative parlamentari, attualmente all’esame del Comitato ristretto presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Tali proposte, segno tangibile dell’interesse che tale fenomeno criminoso suscita in tutti gli schieramenti politici, pur suggerendo soluzioni normative eterogenee possono essere raggruppate a seconda che siano volte ad intensificare da un lato la strategia di prevenzione, dall’altro la repressione del fenomeno criminoso. Fra le prime, va segnalata la proposta che prevede la realizzazione presso le Aziende sanitarie locali di apposite unità di prevenzione e sostegno contro l’abuso sui minori. Tra le proposte che si propongono di rafforzare il profilo repressivo del fenomeno criminoso meritano particolare attenzione quelle che suggeriscono un inasprimento del regime sanzionatorio e l’esclusione dal beneficio processuale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti nonché il divieto di usufruire di alcuni benefici penitenziari (affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà, liberazione anticipata) e, una volta espiata la pena, il divieto di tornare a vivere nei luoghi ove risiede la vittima. Nella medesima ottica si pone la proposta che prevede per le persone già condannate e quelle sottoposte alle indagini per reati sessuali in danno di minori speciali trattamenti psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, la sottoposizione ai quali, su base volontaria, viene valutata dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché della concessione di alcuni benefici penitenziari. Altra proposta suggerisce di intensificare e di rendere più efficace l’azione delle forze dell’ordine prevedendo, ad esempio, l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di uno specifico gruppo di coordinamento delle Forze di polizia, che dovrà raccordarsi con le iniziative di contrasto avviate a livello internazionale o, secondo altro disegno 43 di legge, promuovere il coordinamento delle iniziative intraprese dalle regioni e dalle autonomie locali5. Quanto alla disciplina di carattere sostanziale vanno segnalate le iniziative legislative che evidenziano la necessità di prevedere come fattispecie criminose anche condotte che attualmente risultano prive di sanzione. In tale ottica, è stato proposto: l’estensione dell’ambito di applicabilità del reato di corruzione di minorenne di cui all’art 609 quinquies anche ai casi in cui l’agente mostri giornali, videocassette, o altro materiale pornografico a persone minori di anni quattordici per indurli a compiere atti sessuali; l’estensione dei confini del reato di prostituzione minorile da considerarsi integrato anche quando il corrispettivo della prestazione sessuale sia rappresentato non solo dal denaro ma da qualsiasi utilità, anche di carattere non economico. Meritano, infine, particolare attenzione le proposte di legge che approntano nuove metodologie per il perseguimento dei reati realizzati attraverso le reti telematiche. La lotta al fenomeno criminale della pornografia minorile e a quello più grave della pedofilia non può, infatti, prescindere dalla utilizzazione di adeguati strumenti informatici che possano contrastare efficacemente i raffinati metodi di diffusione della pornografia e di adescamento dei minori da parte delle organizzazioni criminali dei pedofili. Per queste particolari modalità di attuazione delle ipotesi delittuose è stato proposto sia di riconoscere all’Autorità giudiziaria il potere di disporre l’oscuramento dei siti della rete Internet i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all’ordine pubblico, sia di incentivare la conoscenza e il corretto utilizzo della rete. Quest’ultima finalità può essere conseguita introducendo corsi per docenti e agevolazioni fiscali per coloro che diffondono siti culturali e, ancora, prevedendo che i gestori conservino i dati di accesso della clientela per dodici mesi, forniscano obbligatoriamente un programma filtro per escludere il collegamento occasionale a siti potenzialmente pericolosi da parte di minori e de- 5 Si rappresenta in proposito, tuttavia, che la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’assolvimento delle attribuzioni di coordinamento e direzione unitarie, già espleta, anche sulle tematiche in esame, compiti di pianificazione generale e di raccordo della pianificazione operativa delle Forze di polizia, promuovendo, altresì, lo sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. 44 nunzino il contenuto illecito dei siti, nel caso in cui ne siano venuti a conoscenza. Ulteriori osservazioni circa le modifiche da apportare al quadro normativo vigente sono state formulate nel corso di numerose audizioni di recente tenute presso la Commissione bicamerale per l’infanzia6 da parte di autorità istituzionali e di esperti che hanno riferito sulla base di specifiche esperienze operative in materia di contrasto alla pedofilia. Alla luce di quanto emerso nel corso delle riferite audizioni e sulla base anche dei contributi forniti dalle singole amministrazioni, si ritiene di dovere formulare, senza alcuna pretesa di esaustività, i seguenti punti sui quali appare necessario avviare un confronto circa i possibili interventi di modifica da apportare alla normativa vigente: • inasprire le sanzioni penali oggi previste per le fattispecie di cui all’articolo 600 ter, IV comma, c.p. al fine di consentire l’arresto facoltativo anche nella flagranza del reato di cessione a tito6 Audizione del Sottosegretario per il Lavoro e per le Politiche Sociali, sen. Maria Grazia Sestini, in merito all’organizzazione, il 20 novembre 2001, della Giornata nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (17 ottobre 2001); Audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, on. Roberto Maroni, sulle politiche del Governo in materia di infanzia e di adolescenza (6 novembre 2001); Audizione del dott. Rosario Priore, Direttore generale del dipartimento giustizia minorile (5 dicembre 2001); Audizione del dott. Domenico Vulpiani, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Direttore Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni (11 dicembre 2001); Audizione del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, dott. Lucio STANCA, in relazione alla tutela dei minori nella problematica della regolamentazione di Internet (30 gennaio 2002); Audizione del dott. Pierfrancesco GAGGI, Responsabile del settore sistemi di pagamento dell’ABI (Associazione Bancarie Italiana) e dell’ing. Claudio VENTURI, Responsabile delle relazioni istituzionali della SERVIZI INTERBANCARI S.p.A., in merito all’utilizzo delle carte di credito per il pagamento di materiale pedopornografico su Internet (5 febbraio 2002); Audizione dell’ing. Paolo NUTI, Presidente dell’Associazione Italiana Internet Providers e del dott. Matteo FICI, Presidente dell’Assoprovider, in relazione alla problematica della regolamentazione di Internet (7 febbraio 2002); Audizione del dott. Francesco Verdoliva, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Salerno, sul rapporto tra minori e Internet (12 febbraio 2002); Audizione del Ministro delle Comunicazioni, on. Maurizio Gasparri, sul rapporto tra TV e minori (6 marzo 2002); Audizione, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Ministro della Giustizia, sen. Roberto Castelli, sulle riforme in materia di giustizia minorile (13 marzo 2002). 45 • • • • 46 lo gratuito di materiale pedo-pornografico; prevedere come fattispecie criminosa anche la mera partecipazione ad iniziative turistiche che comportino lo sfruttamento sessuale dei minori per colmare la lacuna della vigente legislazione che, attualmente, incrimina esclusivamente gli organizzatori di tali viaggi; prevedere come reato anche l’“accesso” dietro pagamento a siti Internet pedofili. Infatti, anche se l’attuale formulazione dell’art. 600 quater c.p. incrimina chi al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter … consapevolmente si procura o dispone di materiale pedopornografico, le espressioni utilizzate (si procura o dispone) impediscono di incriminare la consultazione via Internet, previo pagamento con carta di credito, di siti pedofili. Non si ritiene possibile, invero, – difettando in tali modalità di consultazione l’elemento materiale che caratterizza la detenzione – ravvisare gli estremi giuridici necessari per considerare integrato il reato così come attualmente previsto dalla disciplina vigente. Appare opportuno, quindi, introdurre tra le figure di reato anche tale forma di consultazione perché il soggetto che attraverso la rete Internet accede a siti pedofili, pagando per l’accesso, consegue proprio quel fine che andrebbe, invece, scoraggiato: quello di incrementare la domanda di materiale pornografico ed il profitto che se ne ricava; estendere la previsione relativa all’irrilevanza dell’errore sull’età della vittima attualmente prevista dall’art. 609 sexies c.p. solo per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne, anche alle ipotesi di induzione alla prostituzione minorile e di pornografia minorile. Non si comprende, infatti, perché a fronte di reati che presentano lo stesso disvalore sociale, chi induce, favorisce o sfrutta la prostituzione del minore possa dedurre di aver ignorato senza colpa lo stato di minore età della persona offesa; escludere dall’attuale formulazione dell’articolo 16 della legge n. 269/98 la limitazione temporale (oggi prevista per un periodo di tempo non inferiore a tre anni) dell’obbligo degli operatori turistici di comunicare alla clientela la perseguibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero; • disciplinare il tema relativo alle modalità procedimentali di acquisizione dei file di log e prevedere forme di responsabilità per i provider quali, ad esempio, l’obbligo di denuncia nel caso abbiano conoscenza del contenuto illecito dei siti e l’adozione di codici di autoregolamentazione il cui rispetto sia assicurato dalla vigilanza ministeriale; • escludere la possibilità, nel caso di procedimenti aventi ad oggetto reati sessuali commessi in danno di minori, di definire il procedimento penale con l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti; • prevedere limitazioni nella fruizione dei benefici dell’ordinamento penitenziario a carico dei condannati per i delitti più gravi di pedofilia nonché l’obbligo per il condannato per tali reati, di comunicare, dopo aver espiato la pena, la sua nuova residenza al magistrato di sorveglianza competente; • estendere le cautele già previste dalla legge per l’ipotesi in cui l’esame del minore venga condotto dal Pubblico Ministero anche alle ipotesi in cui il difensore della persona sottoposta alle indagini proceda all’esame della vittima dell’abuso sessuale, avvalendosi delle facoltà previste dalla legge n. 397/2000. Tale estensione appare necessaria allo scopo di tutelare non solo l’integrità psico-fisica del minore ma anche di impedire che lo stesso possa essere esposto a forme di intimidazione e a contatti con il presunto abusante; • prevedere, con riferimento alla pedofilia via Internet, un criterio di determinazione della competenza a procedere diverso da quelli previsti dagli artt. 8, 9 del codice di procedura penale che, presuppongono l’identificazione del locus commissi delicti, invero difficilmente accertabile in considerazione della “delocalizzazione” di tali crimini informatici. Si potrebbe, pertanto, radicare la competenza, anche allo scopo di evitare la dispersione del patrimonio delle indagini già svolte, all’ufficio giudiziario in cui ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero che ha per primo iscritto il nome dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. 47 PARTE SECONDA 1. OSSERVATORIO Si è già ampiamente sottolineato come la conoscenza dei dati del fenomeno sul territorio nazionale ed internazionale, dei suoi aspetti ancora oggi non conosciuti, delle “buone pratiche” e di tutte le implicazioni psicologiche, etiche, morali, sociali, educative, rappresenti il primo e fondamentale passo per l’avvio di una efficace strategia di contrasto agli abusi sessuali in danno di minori. Oggi non esiste un sistema informativo completo sui dati del fenomeno, né una documentazione esaustiva sulle iniziative messe in campo a livello locale, da istituzioni, organizzazioni non governative e del volontariato, per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori e per il sostegno e recupero delle vittime. Il Comitato Ciclope ritiene opportuno, pertanto, procedere al proprio interno alla costituzione di un Osservatorio. Tale organo concorrerà ad esercitare le attribuzioni previste dall’art. 17 L. 269/98, comma 3, lett. a). A tal fine acquisirà dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sulle attività svolte per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto in corso di programmazione anche all’estero e raccoglierà, altresì, ogni dato utile per la migliore conoscenza del fenomeno anche dal punto di vista giudiziario, nella prospettiva dell’individuazione di possibili interventi di recupero e sostegno nei confronti delle vittime e degli stessi condannati per abusi, una volta espiata la pena. In tal senso, il monitoraggio, da eseguirsi attraverso procedure condivise, consentirà una lettura quantitativa, qualitativa e multidimensionale del fenomeno dell’abuso in danno di minori e rappresenterà il primo e fondamentale passo per esercitare un’azione efficace e coordinata nel contrasto e nella prevenzione. Ed infatti, la mancanza, spesso registratasi, di univoche strategie operative ha determinato difficoltà nella comparazione delle statistiche stilate avvalendosi di diversi sistemi di rilevamento. Uno dei limiti che incontrano le statistiche in materia di abusi in danno dei minori è che i relativi dati provengono quasi esclusivamente da fonti giudiziarie. 49 Ciò fa sì che il fenomeno non emerga nelle sue effettive dimensioni e preclude la possibilità di adottare le “buone pratiche” altrimenti utilizzabili se solo se ne avesse una conoscenza più ampia e diffusa. È in questo contesto che si colloca la previsione di un Osservatorio all’interno della struttura del Ciclope allo scopo di predisporre un progetto per la raccolta delle informazioni da attuarsi in maniera condivisa da parte dei vari attori della rete che a diversi livelli interagiscono con i minori. A tal fine sarà opportuno definire delle linee guida destinate a confluire in una scheda di rilevamento dei dati ispirata al metodo appena enunciato e con caratteristiche di flessibilità tali da poter essere utilizzata dai vari operatori nell’ambito delle rispettive competenze professionali. La scheda di rilevamento, per poter essere utilizzabile ed elaborabile, dovrà essere supportata da un sistema di gestione volto alla raccolta e all’analisi dei dati, che sarà tanto più efficace quanto più sarà supportato da un adeguato sistema di informatizzazione della rete. 50 2. COMUNICAZIONE COME STRATEGIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO 2.1 Premessa La lotta contro la pedofilia richiede una complessa ed efficace strategia di comunicazione a supporto dei principali strumenti di contrasto e prevenzione. Tale esigenza nasce dalla valutazione che il fenomeno ha verosimilmente vaste zone di “sommerso” per la difficoltà di vittime e parenti delle vittime (specie negli abusi intrafamiliari) a denunciare le violenze subite o di cui si è a conoscenza. La pedofilia, infatti, si inserisce, nella maggior parte dei casi, in situazioni di deficit relazionali e/o affettivi approfittando della ingenuità, ma anche della carenza di informazione, dei minori. I pedofili acquisiscono, altresì, “aree franche” a causa della diffusa difficoltà a prendere coscienza che tali abusi possono essere perpetrati anche in danno di propri familiari, congiunti, alunni etc. Un’efficace azione di contrasto e prevenzione richiede poi da parte di bambini ed adulti la conoscenza di tutti gli strumenti messi in campo per fronteggiarlo sia sul piano giuridico che sociale che tecnologico (ad es. pedofilia on-line). La molteplicità dei soggetti interessati (bambini, familiari, educatori, operatori dei servizi sociali, etc.), la diversità del messaggio da trasmettere a seconda del destinatario della sensibilizzazione, la differenza dei mezzi di comunicazione da adottare relativamente al target dei soggetti e delle finalità da raggiungere, richiede un’organizzazione articolata della comunicazione. Una comunicazione che sia in grado di essere supporto efficace al contrasto e mirata opera di prevenzione e sensibilizzazione. Tali obiettivi richiedono impostazioni differenziate. In primo luogo si rende necessario dividere la comunicazione riguardo ai destinatari attuando approcci ovviamente molto diversi per bambini o adulti. 2.2 La comunicazione diretta ai bambini Si tratta di una comunicazione che ha essenzialmente finalità di 51 prevenzione, quali quelle di mettere in guardia la potenziale vittima e di indurre il minore a riferire agli adulti (familiari e/o educatori) i comportamenti che possono prefigurare forme di adescamento o, peggio, gli abusi subiti. Tale comunicazione va attentamente tarata sia sotto il profilo della forma che dei contenuti. La forma deve essere “vicina” al bambino, familiare, accattivante in modo da indurlo a seguire la comunicazione ed a comprendere il messaggio. In questa direzione viene visto con favore l’uso del cartone animato che è la comunicazione video più vista dai bambini e con la quale questi ultimi hanno maggiore confidenza sentendola parte del “loro” mondo. Analogamente per la comunicazione su carta stampata ci si orienta sui fumetti che sono le pubblicazioni privilegiate da buona parte dei minori e sui quali si formano anche modelli comportamentali mutuati dagli “eroi” che agiscono nelle storie narrate. Peraltro la comunicazione video e stampa potrebbe essere coordinata in una campagna che utilizzasse i medesimi personaggi e la medesima grafica sui due mezzi al fine di raggiungere il massimo livello di conoscenza da parte dei minori e operare un supporto incrociato fra tv e carta stampata. Delicatissimo è l’approccio ai contenuti. Una campagna di sensibilizzazione deve inevitabilmente affrontare argomenti scabrosi, indicare ai bambini i rischi che si corrono non riconoscendo il pericolo di certi comportamenti degli adulti, anche molto vicini, della più stretta cerchia parentale. Il rischio in questo caso è quello di innescare nei bambini processi di paura generalizzata, di chiusura verso l’esterno, di identificazione come nemico e ostile di tutto ciò che sta al di fuori del ristrettissimo ambito dei propri punti di riferimento affettivi (la famiglia, gli amici più intimi) e logistici (la propria casa, la scuola). Ciò potrebbe ripercuotersi molto negativamente sulla personalità del bambino ed essere alla fine più dannoso del pericolo che si vuole fronteggiare. Occorre perciò nell’elaborazione dei contenuti privilegiare non il percorso della paura, bensì quello della autostima, della presa di coscienza del valore del proprio corpo e della propria integrità, della consapevolezza che per ogni situazione di potenziale rischio esistono punti di riferimento forti, capaci di proteggere con successo dai peri- 52 coli. Il Comitato Ciclope intende quindi realizzare, d’intesa con il servizio pubblico radiotelevisivo, una campagna televisiva di comunicazione anti-pedofilia da mandare in onda sulle reti nazionali e regionali nelle fasce di ascolto (e nell’ambito delle trasmissioni) più seguite dai minori. Tale campagna, improntata alle linee sopra esposte e con la caratteristica di una comunicazione “dolce” e di facile assimilazione da parte dei bambini, potrebbe essere coordinata con una produzione in carta stampata che ne ripeta temi e caratteristiche grafiche e, sotto forma di un opuscolo a fumetti, possa essere distribuita assieme ai maggiori media nazionali ed anche con le pubblicazioni più seguite dai minori. Infine una campagna ad hoc mirata sui bambini e sugli adolescenti ma di carattere prettamente informativo (sia pure tenendo conto delle peculiarità dei recettori del messaggio) andrà varata per accompagnare l’entrata in funzione del servizio di “pronto soccorso minori” collegato al numero di pronto intervento “114” (vedi parte seconda, par. n. 4). 2.3 La comunicazione diretta agli adulti La comunicazione che si rende necessaria nei confronti degli adulti è più articolata nelle finalità. Difatti, rispetto a quella diretta ai bambini che ha un fine sostanzialmente unico riconducibile alla prevenzione, le campagne di informazione dirette agli adulti vanno differenziate a seconda degli scopi che si intendono raggiungere e che sono essenzialmente: a) comunicazione e formazione sul fenomeno, per le famiglie da un lato e gli operatori (sociali, scolastici, etc.) dall’altro; b) informazione sui servizi di contrasto (114) e sui servizi sociali di assistenza alle vittime ed alle famiglie; c) sensibilizzazione e formazione sul problema della pedofilia online ed educazione ad un uso consapevole di Internet; d) sensibilizzazione sul dovere civile della denuncia specie per gli abusi che si consumano all’interno delle mura domestiche. L’adulto, come meglio specificato nelle successive sezioni del Piano, nei diversi ruoli che può rivestire in rapporto al fenomenopedofilia, ha bisogno di differenti linee di informazione e formazione, a se- 53 conda che sia: genitore della vittima (e quindi in qualche modo vittima anch’esso); operatore dei servizi sociali; animatore o insegnante e per questo titolare di un rapporto privilegiato e di una posizione di ascolto particolare; controllore impotente di minori che hanno una padronanza della rete Internet di gran lunga superiore; testimone silenzioso di abusi che avvengono sotto il suo stesso tetto o nella sua sfera parentale. Ciascuno di questi ruoli ha bisogno di un’informazione mirata per acquisire conoscenze e consapevolezze relativamente al fenomeno nei suoi diversi aspetti. Il Ciclope, nelle sue diverse articolazioni e competenze specifiche, varerà un pacchetto di misure di sensibilizzazione per gli adulti attraverso i media principali e su Internet al fine di creare una più ampia e diffusa conoscenza della pedofilia nel nostro Paese e di mettere tutti i cittadini in condizione di contribuire al meglio, ciascuno nella propria posizione, a debellare il fenomeno. 54 3. PEDOFILIA ON-LINE 3.1 Premessa La pedofilia su Internet è un fenomeno che sta oggi assumendo dimensioni sempre più preoccupanti anche in considerazione del fatto che la criminalità organizzata ha individuato nella commercializzazione on-line del materiale pedo-pornografico una fonte di ingenti e lucrosi guadagni. Si tratta della criminalità cd. informatica che alimenta la domanda sul mercato del sesso in danno dei minori. Il numero e la localizzazione dei siti costituiscono prova diretta della diffusione della pedofilia su Internet, così come risulta dai dati statistici elaborati dal Servizio di polizia postale e delle comunicazioni: migliaia di siti sparsi nei server di tutto il mondo che utilizzano spazi web, chat tematiche, newsgroup, ciascuna con propri linguaggi, procedure ed acronimi. Proprio l’annullamento delle barriere di tempo e di spazio nonché la garanzia dell’anonimato offerti dalla navigazione in rete, rendono difficoltosa l’identificazione dei pedofili presenti on-line. Anzi, la realtà di Internet consente ai pedofili di sviluppare delle vere e proprie comunità virtuali che operano attraverso lo scambio di informazioni relative alle proprie esperienze, all’utilizzo di codici illegali di registrazione, ai siti da evitare perché monitorati dalle forze di polizia, alle ultime novità, etc. Anche se i dati statistici non evidenziano alcuna relazione proporzionale diretta, il pericolo potenziale è che Internet possa fungere da “effetto amplificatore” del fenomeno perché esso consente ai pedofili di dare libero sfogo ai propri impulsi senza grandi rischi e senza particolari coinvolgimenti. La possibilità di poter scambiare filmati e foto stando a casa, difatti, può indurre molti pedofili, anche neofiti, ad esternare i propri desideri sulla rete, senza timore di esporsi eccessivamente. I dati sulla pedofilia on-line, forniti dal Ministero dell’Interno, sono allarmanti, soprattutto ove si consideri che ciò che appare nella realtà virtuale di Internet, cioè le foto di pornografia infantile, altro non è se non la prova di reati che si consumano nella realtà naturale. 55 3.2 Punti di forza e di debolezza dell’attività svolta: possibili correttivi Sul piano del contrasto della pedofilia on-line, il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell’Interno ed i suoi compartimenti territoriali, presenti ormai in tutte le regioni, hanno svolto un’azione molto intensa e capillare7. Il Servizio, che ha competenza su tutto il territorio nazionale riguardo alle problematiche di contrasto generale alla criminalità informatica, si avvale anche della collaborazione e delle segnalazioni provenienti dalle associazioni non profit e da soggetti privati8 e svolge, di concerto con l’Autorità giudiziaria, un’ampia attività investigativa che ha già prodotto risultati significativi. A metà del 2002, il Servizio ha effettuato 85 arresti, 1058 denunce in stato di libertà, 989 perquisizioni, 4283 segnalazioni agli organi investigativi esteri, attraverso il monitoraggio di 55.944 siti9. La percentuale relativamente bassa degli arresti è da ascrivere al fatto che le pene previste per i reati di pedofilia spesso non consentono, per la loro esiguità, di adottare un provvedimento di immediata restrizione della libertà personale. Ne consegue che le persone coinvolte, nella maggior parte dei casi, vengono denunciate in stato di libertà, proprio perché non ci sono i presupposti per procedere all’arresto. È anche su questo piano che si innesta il dibattito parlamentare relativo alla richiesta di inasprimento delle pene di cui alla legge n. 269/98 (vd. parte prima, par. n. 3). Preme sottolineare che i risultati ad oggi raggiunti sono stati resi possibili dalla più volte richiamata legge n. 269/98, la quale consente, per particolari esigenze investigative, il ricorso all’acquisto simulato di materiale pornografico, alla realizzazione di siti “civetta” ed, infine, alla figura dell’agente provocatore. Quest’ultimo, previa autorizzazione del magistrato, si infiltra nel- 7 Il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, istituito con decreto interministeriale del 31 marzo 1998, opera sul territorio attraverso 19 compartimenti regionali e 76 sezioni provinciali. 8 Fra gli altri, ECPAT –Italia e Telefono azzurro, i quali hanno ormai un’esperienza molto consolidata nel campo. 9 Cfr. Parte prima, par. 2 - Fonte: Ministero dell’Interno. 56 la rete sotto copertura e tenta di intercettare gli scambi di materiale pedo-pornografico allo scopo di identificare le persone coinvolte in questo tipo di attività. La maggior parte dell’attività del Servizio è concentrata sul monitoraggio dei newsgroup e delle chat, che rappresentano sia un luogo di “incontro” tra pedofili interessati allo scambio di materiale pedopornografico, sia un luogo di potenziale adescamento dei minori. Quando viene individuato un caso di scambio materiale o di adescamento di minori on-line, il Servizio procede prontamente ad intercettare la chiamata telefonica, ad identificare l’utenza del chiamante per poi arrivare alla persona che ha attivato la connessione. In tal senso, al fine di garantire una proficua attività investigativa, è necessario sollecitare una fattiva collaborazione da parte dei provider, in quanto sono loro a conservare il cd. file di log contenente i dati che consentono di identificare il chiamante. Per poter essere efficaci, però, occorrono tempi di azione sempre più brevi. A causa delle procedure necessarie per ottenere l’autorizzazione dall’Autorità giudiziaria, spesso i tempi tecnici non consentono di contrastare efficacemente tutti i siti cd. instant, generalmente collocati su free web, i quali talvolta presentano un’operatività che va dalle dodici alle novantasei ore. In ordine a quest’ultimo punto, deve essere sottolineato che una delle difficoltà maggiori in tema di “computer crimes”, riguarda l’elemento della prova che ha un tempo di vita molto breve; ciò è dovuto alla volatilità ed alla immaterialità della comunicazione, nonché alla cancellazione periodica, da parte degli amministratori di sistema, dei file di log, che contengono le tracce delle sessioni avvenute e dell’identità degli utenti. Sarebbe opportuno che, anche attraverso gli strumenti di autoregolazione, i provider si impegnassero, in un’ottica di effettiva collaborazione con le forze di polizia, a creare archivi che garantiscano la conservazione di tali file per un periodo di tempo adeguato a consentire lo svolgimento dell’attività investigativa10; ciò in attesa di un’e10 Sul problema si è espressa anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, con delibera n. 467/00/cons., ha introdotto un generico obbligo di collaborazione dei provider con l’Autorità giudiziaria, senza però sanzionare un obbligo specifico di conservazione dei file. 57 ventuale previsione legislativa che sancisca espressamente l’obbligo per i provider di assicurare la conservazione dei file di log per esigenze investigative. Da questo punto di vista, le fonti di autoregolazione rappresentano uno strumento utile in grado di sopperire alla mancanza di specifiche previsioni normative, soprattutto quando esse trovano fondamento in programmi ed azioni unanimemente condivisi. Non bisogna però trascurare i limiti di una soluzione che si basa sull’adesione volontaria ad un codice deontologico, in cui è impossibile prevedere un efficace sistema sanzionatorio cogente. Un ulteriore punto critico è rappresentato dal monitoraggio da parte dei provider dei contenuti immessi nella rete, sul quale vi è da rilevare la presenza di un dato normativo di carattere ostativo, afferente al diritto comunitario. Il riferimento è alla direttiva UE sul commercio elettronico, la quale prevede che gli Stati membri non possano imporre ai provider né un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite11. Tale dato è giustificato dalla consapevolezza circa le difficoltà tecniche ed economiche derivanti dall’enormità del flusso di dati immessi in rete ed ai riflessi negativi che tale attività potrebbe avere sui costi dei servizi di accesso, con conseguente danno per gli utenti. Inoltre, occorre rilevare che il controllo svolto da un provider potrebbe essere vanificato da un altro provider che, non adempiendo allo stesso obbligo ma anzi violando le regole della concorrenza, fornisca i medesimi servizi ad un prezzo inferiore. Costituisce, infine, un ulteriore ostacolo la necessità di rispettare la riservatezza del traffico telematico, che verrebbe seriamente compromessa dall’introduzione di un capillare obbligo di controllo. In una sede autorevole12 è stata illustrata la soluzione adottata nell’ordinamento tedesco, che prevede in capo ai fornitori di servizi l’obbligo di intervenire per impedire l’accesso ai contenuti illeciti, nel caso in cui ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Peraltro, la citata 11 Dir. 2000/31/CE, art. 15, recepita in Italia con la L. n. 39 del 2002. Audizione del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie dott. Lucio Stanca, Commissione bicamerale per l’infanzia, 30 gennaio 2002. 12 58 direttiva UE sul commercio elettronico, nella parte relativa alla responsabilità dei provider, si esprime in termini analoghi. Questa soluzione, unita ad un potenziamento del sistema di denuncia dei siti di contenuto illecito, attraverso le cd. “hotlines”, potrebbe costituire un punto di partenza. Le “hotlines”, difatti, offrono uno spazio di denuncia sulla rete, provvedendo a raccogliere segnalazioni provenienti dagli utenti e a diramarle al provider interessato ed all’Autorità giudiziaria13. A ciò potrebbe accompagnarsi l’obbligo per i provider di conservare le informazioni relative al percorso di navigazione degli utenti, secondo il sistema del cd. “anonimato protetto”. Questa forma di anonimato è stata efficacemente descritta14 come la distribuzione tra i vari fornitori del servizio di informazioni anonime che restano tali fino a che un provvedimento dell’Autorità giudiziaria non ne consenta la collazione e, quindi, la tracciabilità. L’intero sistema di controlli potrebbe essere sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Comunicazioni, anche al fine di garantire effettività a quanto previsto nel codice di autoregolamentazione. Un altro limite delle indagini è dato dal carattere transnazionale della navigazione virtuale. Internet ha, infatti, come sua caratteristica intrinseca quella della globalizzazione della rete, per cui tutto avviene in uno spazio indefinito e difficile da delimitare territorialmente. Spesso accade che l’attività investigativa svolta dagli uffici della Polizia delle comunicazioni, sulla base di segnalazioni specifiche, porti ad individuare siti dislocati presso paesi stranieri o, addirittura, dislocati presso un paese straniero e gestiti da sistemi informatici posizionati in un paese terzo. Talvolta si riscontra che si tratta di paesi in cui la pedofilia non è neppure considerata reato e quindi come tale non è perseguibile. In questi casi, pur facendo ricorso all’azione di Europol, Interpol, o alla rete dei punti di contatto del G8 che, ventriquattr’ore al giorno, 13 Una prima sperimentazione del sistema delle “hotlines” è stata realizzata dal Dipartimento di P.S. attraverso il sito www.poliziadistato.it cui i cittadini possono rivolgersi per sporgere denunce su crimini informatici. 14 Audizione dell’ing. Nuti, Presidente dell’Associazione italiana Internet provider, Commissione bicamerale per l’infanzia, 7 febbraio 2002. 59 mettono a disposizione un nucleo di personale investigativo specializzato nel settore dell’high tech, è molto difficile interagire con le autorità straniere, proprio perché, in ragione della legislazione ivi vigente, le condotte non sono ritenute perseguibili. Pertanto, mentre nel caso di siti attestati su server presenti in Italia, l’oscuramento risulta garantito dalla normativa che prevede il sequestro e la cancellazione su disposizione dell’Autorità giudiziaria, nel caso di server collocati all’estero, l’immissione nel sistema o l’effettuazione di attacchi intrusivi integrano una vera e propria lesione della sovranità territoriale dei paesi interessati15. L’oscuramento dei siti stranieri, quindi, è praticabile solo ove vi siano apposite convenzioni, sulla base delle quali il giudice possa disporre l’interruzione del funzionamento del sistema informatico utilizzato. Questa soluzione, legata all’armonizzazione a livello internazionale delle legislazioni nazionali, è ostacolata sia dai limiti propri dell’accordo internazionale, strumento che richiede tempi lunghi e non è applicabile agli Stati che scelgono di non aderirvi, sia dalla difficoltà di uniformare realtà giuridiche e culturali diverse16. È evidente, tuttavia, che la strada da percorrere è quella della cooperazione internazionale, attraverso accordi bilaterali o multilaterali che rafforzino, sulla base di obiettivi programmaticamente condivisi, un’azione comune per la lotta alla criminalità informatica di tipo transnazionale (vd. infra par. n. 7). Un importante passo in tal senso è stato compiuto con la convenzione internazionale sul Cybercrime, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, la cui ratifica il Comitato Ciclope si impegna a sollecitare. Un ulteriore elemento di criticità legato alla aterritorialità del fenomeno Internet è rappresentato dal fatto che l’acquisto di materiale pedo-pornografico e l’accesso ai siti avvengono mediante l’utilizzo di carte di credito: tale modalità di pagamento ostacola l’identificazione sia dei soggetti coinvolti nell’accesso ai siti con contenuti illeci- 15 Sulle difficoltà tecnico-giuridiche di oscuramento dei siti attestati su server stranieri, anche Relazione sottosegretario on. Santelli, Camera dei Deputati, 5 novembre 2001. 16 Audizione del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie dott. Lucio Stanca, Commissione bicamerale per l’infanzia, 30 gennaio 2002. 60 ti sia, soprattutto, dei destinatari dei pagamenti17. 3.3 Prospettive di intervento Non si può che prendere atto del fatto che Internet da formidabile strumento di conoscenza può trasformarsi in un efficacissimo strumento di diffusione della pornografia infantile, alimentando la domanda sul già fiorente mercato della pedofilia. Si tratta, quindi, di adottare contromisure idonee ed adeguate che si avvalgano di tecnologie altrettanto sofisticate. È bene, però, precisare che la pedofilia on-line può assumere due differenti connotazioni, ciascuna delle quali richiede un differente trattamento. La prima è quella dello scambio di materiale pedo-pornografico fra adulti, sia a titolo oneroso che gratuito, alimentato da una estesa comunità virtuale di pedofili. Da più parti è stata denunciata la presenza di una forte lobby pedofila, ben radicata sia in Italia che all’estero, composta da comunità strettamente collegate fra loro. Queste ultime, proprio avvalendosi delle potenzialità della rete telematica, diffondono, in nome di sedicenti teorie libertarie, sconcertanti proclami volti a denunciare la lotta alla pedofilia come uno degli ultimi tabù in campo sessuale, affermando così l’orgoglio della propria appartenenza ad una realtà che viene da essi considerata naturale e spontanea18. L’altra è quella relativa all’adescamento di minori sulla rete. Numerose sono le segnalazioni dell’esistenza di siti Internet apparente- 17 La Polizia delle comunicazioni ha efficacemente rappresentato l’ostacolo alle indagini derivante da questa circostanza (audizione del dott. Vulpiani, Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, Commissione bicamerale per l’infanzia, 11 dicembre 2001). È opportuno segnalare che le banche e gli istituti gestori delle carte hanno spontaneamente avviato un’attività di monitoraggio delle transazioni legate al commercio elettronico, dedicando particolare attenzione a quelle legate al commercio di materiale pornografico: in queste ultime, infatti, il rischio di contestazioni ed irregolarità cresce sensibilmente (audizione del dott. Gaggi, settore sistemi pagamento ABI, Commissione bicamerale per l’infanzia, 5 febbraio 2002). 18 Audizione di don Fortunato di Noto, Presidente dell’associazione Telefono arcobaleno, Commissione bicamerale per l’infanzia, 28 ottobre 1999, il quale ha denunciato anche l’esistenza di un giornata dell’orgoglio pedofilo, celebrata in rete il 25 aprile. 61 mente innocui, ma volti in realtà ad attirare e a coinvolgere in terribili oscenità minori inesperti, attraverso il richiamo esercitato da nomi noti dello spettacolo o di personaggi dei cartoni animati. L’attività svolta sia a livello comunitario, in sede di definizione del Safer Internet Action Plan19, che a livello nazionale, attraverso l’istituzione, presso il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, del Comitato per l’uso consapevole di Internet, s’incentra sullo sviluppo di sistemi di filtraggio di materiale dannoso o illegale, da mettere gratuitamente a disposizione degli utenti e sulla realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione. I programmi di filtro hanno la funzione di inibire l’accesso a siti dal contenuto dannoso e di bloccare conversazioni potenzialmente pericolose realizzate in ambienti virtuali; attualmente ciò avviene principalmente attraverso la redazione di elenchi di siti da evitare, le cd. black lists. I principali limiti del sistema sono rappresentati dall’impossibilità di addivenire ad un elenco esaustivo e di far fronte all’ambiguità del linguaggio utilizzato che, secondo il contesto in cui si inserisce, può attribuire significati diversi alla medesima espressione. Per ovviare a tali inconvenienti, si potrebbe incentivare la realizzazione di programmi informatici in grado di interpretare l’effettivo significato delle parole utilizzate attraverso l’analisi concettuale del testo scritto effettuata in base alle indicazioni di esperti in materia di pedofilia, anche se, come è stato autorevolmente osservato, lo stato attuale della tecnologia comporta costi, sia tecnologicamente che economicamente, impegnativi. Se correttamente funzionanti, questi programmi potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per monitorare le conversazioni nelle chat rooms: nel caso in cui il tenore del linguaggio o la connessione semantica dei termini adottati durante la conversazione dovessero divenire pericolosi, il programma interromperebbe il collegamento lanciando un allarme20. Questo software verrebbe distribuito gratuitamente dai siti web 19 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 276/1999/EC del 25 Gennaio 1999. L’esperienza americana suggerisce di intervenire analogamente nei tentativi di adescamento effettuati attraverso comportamenti apparentemente inoffensivi, come ad esempio la richiesta di informazioni sui luoghi maggiormente frequentati dal minore. 20 62 delle amministrazioni competenti e dal portale nazionale della Pubblica Amministrazione; la collaborazione con i più importanti siti e portali privati potrebbe garantirne l’elevata diffusione. Naturalmente, la validità di questa tipologia di programmi dovrà essere attentamente valutata e particolare cura dovrà essere dedicata alla preparazione del database informativo da cui derivare i parametri di analisi. Per quanto riguarda le campagne di informazione, invece, il loro scopo è quello di aumentare la conoscenza del fenomeno Internet al fine di consentire, da un lato, la migliore fruizione dei benefici offerti dalla rete, dall’altro, di aumentare la soglia di autodifesa da parte dell’utente (su questo punto cfr. anche il par. 2 di questa parte). All’interno di queste campagne, ricche di contenuti e di informazioni da divulgare, potrebbe essere individuato uno spazio specifico dedicato alla pedofilia on-line, con particolare attenzione all’informazione degli adulti, troppo spesso privi di qualsiasi conoscenza del fenomeno Internet, mentre i contenuti indirizzati ai minori dovrebbero essere differenziati in base all’età dei destinatari. Queste informazioni potrebbero essere fornite in forma di guide pratiche alla navigazione che insegnino a riconoscere situazioni di potenziale pericolo, offrano indirizzi cui rivolgersi per segnalazioni o richieste di aiuto e glossari che consentano una migliore comprensione delle informazioni incontrate, anche in considerazione che la lingua di Internet è l’inglese. Le guide potrebbero essere pubblicizzate e distribuite attraverso siti istituzionali, ma anche dai portali privati di maggior successo e dai principali motori di ricerca, la cui collaborazione garantirebbe all’iniziativa buone possibilità di successo. 63 4. PRONTO SOCCORSO PER MINORI (114) Come già accennato nelle parte introduttiva del presente Piano Nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia, presso il Ministero delle Comunicazioni sarà attivato, in collaborazione con il Ministero per le Pari Opportunità e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un numero di emergenza telefonico deputato a ricevere segnalazioni relative a situazioni di maltrattamento nei confronti dei minori. A tal fine, il dicastero delle Comunicazioni ha presentato apposita istanza all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organismo competente all’assegnazione delle risorse di numerazione che, con delibera n. 2/200221 adottata dalla Commissione infrastrutture e prodotti, ha assegnato al Ministero richiedente il codice di emergenza 114. Tale codice consentirà l’accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio denominato “emergenza maltrattamenti dei minori” a disposizione di bambini e adolescenti che denuncino maltrattamenti o altre gravi difficoltà. Per quanto attiene al profilo della gestione del servizio, il Ministero delle Comunicazioni provvederà, con decreto interministeriale adottato di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla relativa costituzione ed organizzazione. L’attivazione di questo servizio costituisce un importante strumento di comunicazione istituzionale il cui utilizzo da parte dei potenziali interlocutori risulta fortemente agevolato dalla facile memorizzazione dello stesso. Proprio al fine di consentire, nell’immediato, la fruibilità del servizio che deve necessariamente essere accompagnata da un adeguata preparazione professionale degli operatori chiamati ad interloquire con le eventuali vittime di comportamenti antigiuridici, si è rilevata l’opportunità di avvalersi di figure professionali che già operano nello specifico settore ovvero nell’associazionismo e nel volontariato. Il Comitato Ciclope ritiene che, nella lotta al fenomeno della pe21 Gazz. Uff. del 12 marzo 2002, n. 60 65 dofilia ed in generale dell’abuso in danno dei minori, l’istituzione di questo servizio di “assistenza sociale dei minori” rappresenti senza dubbio un necessario, e sino ad oggi assente, strumento per cercare di fronteggiare istituzionalmente il dilagare di tali comportamenti. In particolare, per quanto attiene alle perplessità sollevate in ordine alla circostanza che attraverso tale strumento possano essere segnalate anche notizie di reato, è stato chiarito all’interno del Comitato che si tratta di un numero di servizio sociale e non di ordine pubblico che non sostituisce i numeri di emergenza esistenti. Al fine, comunque, di scongiurare il rischio di un non corretto utilizzo del servizio 114 da parte dei potenziali fruitori, andrà condotta, nella fase costitutiva dello stesso, un’idonea campagna di comunicazione volta a esplicitarne gli ambiti di operatività e la natura di servizio sociale. È importante sottolineare che tale iniziativa, sostenuta a livello nazionale dal Comitato CICLOPE, è in linea con quanto emerso nell’ambito dell’Action Plan, elaborato al termine del Congresso Mondiale di Yokohama dove è stata evidenziata la necessità di prevedere misure di emergenza, ovvero delle facilities per contrastare il dilagare di tali illeciti comportamenti in danno dei minori. La sperimentazione del servizio 114 è prevista entro l’anno in corso e durerà circa 6 mesi. Con la prossima legge finanziaria sarà determinato il contributo economico a carico dello Stato. 66 5. PROGRAMMI SPECIFICI DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RECUPERO 5.1 Premessa Per quanto riguarda i programmi di prevenzione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi sessuali, occorre fare due considerazioni di carattere generale. La prima attiene al nuovo assetto di competenze legislative ed amministrative, così come rideterminato a seguito della riforma del titolo quinto della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3/2001. È evidente che, per quanto riguarda l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi socio-sanitari interessati alla prevenzione degli abusi e recupero dei minori, una competenza primaria è da riconoscersi a quelle istituzioni che, proprio per dimensioni e natura, sono più vicine alle esigenze dei cittadini: il comune e la ASL. È, tuttavia, ampiamente condiviso il principio per cui, anche nelle materie di competenza regionale, allo Stato compete, comunque, una funzione di indirizzo strategico e di valutazione quanto meno in funzione di due fattori: il controllo di efficienza della spesa pubblica e la garanzia dei LEA, ovvero dei livelli essenziali di assistenza che concernono l’esercizio di diritti civili e sociali22. Sulla base di questa necessaria premessa, si può delineare un quadro istituzionale in materia per il quale, in funzione dei principi di sussidiarietà, ai comuni è demandata la gestione operativa dei servizi, alle regioni la programmazione sul territorio ed, infine, allo Stato il finanziamento e la valutazione dei risultati. Uno degli obiettivi prioritari delle amministrazioni centrali deve essere, quindi, quello di organizzare un efficiente sistema di monitoraggio e valutazione che tenga conto in maniera approfondita dei risultati perseguiti attraverso il finanziamento dei progetti gestiti dalle 22 È quanto emerso nell’ambito dell’intesa interistituzionale approvata in sede di Conferenza Unificata il 20 giugno 2002. Tale intesa ha poi consentito l’avvio del disegno di legge sull’attuazione del nuovo titolo quinto attualmente all’esame del Senato (AS 1545). 67 autonomie locali, come quelli previsti dalla legge n. 285/97. L’attività di valutazione da svolgere si deve fondare su un triplice giudizio: di efficienza della spesa (intesa come rapporto ottimale fra mezzi impiegati e risultati conseguiti), di efficacia degli interventi (intesa come idoneità dell’azione agli obiettivi fissati) e di economicità della gestione (risparmio delle risorse disponibili). Risulta, pertanto, pregiudiziale l’attivazione di un valido monitoraggio sul territorio che, attraverso una rilevazione in progress dei progetti, verifichi gli obiettivi parziali e finali raggiunti dai servizi interessati. La disponibilità di un valido sistema informativo, infatti, è necessaria al fine di supportare ed indirizzare l’attività di decision making svolta a livello centrale, anche solo ai fini del finanziamento. In tal senso si potrebbe, ad esempio, potenziare la funzionalità della banca dati prevista dalla legge n. 285/97, già operativa presso il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, al fine di realizzare un valido meccanismo di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati che sia strumentale all’attività di valutazione. La seconda considerazione attiene, invece, alla trasversalità delle organizzazioni pubbliche e private coinvolte nell’erogazione sul territorio dei servizi socio-sanitari impegnati nella prevenzione e recupero dei minori abusati. Tale erogazione, difatti, coinvolge una pluralità di attori, istituzionali e non, che spazia dai comuni alle aziende sanitarie locali, ai servizi della giustizia minorile, alle istituzioni scolastiche ed agli altri enti o organismi convenzionati, determinando una frammentazione dei centri decisionali e di spesa. Ne deriva che il percorso di trattamento e cura dei minori risulta spesso spezzettato per la compresenza di più competenze che si intrecciano tra loro, talvolta sovrapponendosi e a volte creando lacune nell’assistenza per difetto di coordinamento. Appare, pertanto, necessario assicurare il raccordo fra le organizzazioni facenti parte di questo sistema policentrico anche attraverso il ricorso alla conferenza dei servizi (che può prevedere anche il coinvolgimento dei privati) ed agli accordi fra le amministrazioni pubbliche. Nell’ambito di questi ultimi, una funzione fondamentale è da riconoscersi agli accordi di programma ed ai protocolli di intesa per la costituzione di una rete di servizi integrata sul territorio. 68 Attraverso la stipula di tali accordi è anche possibile ovviare a quei fattori ostativi quali l’esistenza di forti attriti fra enti locali finitimi o la presenza di realtà locali fortemente differenziate che impediscono, spesso, il conseguimento di una efficace tutela del minore. 5.2 Gli interventi di prevenzione ed assistenza previsti dalla legge n. 285/97 La legge n. 285/97, istitutiva del Fondo nazionale per l’infanzia, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individua quattro aree prioritarie di azione a favore dell’infanzia: all’interno di esse, l’art. 4 fa esplicito riferimento alla creazione e al potenziamento di servizi finalizzati al sostegno della relazione genitori-figli, al contrasto della povertà e della violenza,nonché alla realizzazione di misure alternative al ricovero di minori in istituiti educativo-assistenziali ed in virtù di ciò, alla lettera h), si prescrivono gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori. In particolare, il trattamento e la cura costituiscono un diritto fondamentale del singolo e delle famiglie, inteso come diritto alla rimozione degli effetti di un trauma che pregiudica il sereno sviluppo della psiche del minore e le sue relazioni con gli altri. La mancanza di tali interventi, quindi, si traduce in una violazione dei diritti del minore alla salute, alla cura ed alla possibilità di usufruire di un percorso positivo di crescita. Gli obiettivi del trattamento dovrebbero essere centrati verso la possibilità che il minore possa sperimentare e vivere relazioni interpersonali diverse da quelle originarie entro le quali è sorto l’abuso. La cura ed il trattamento sono anche cura degli effetti, spesso gravi, di somatizzazione del trauma: la dimensione medica assume così valenza riparativa, mentre l’ascolto aiuta alla rielaborazione della drammatica esperienza vissuta; la vicinanza del terapeuta nei numerosi difficili momenti, come quello del “disturbo post-traumatico da stress”, rappresenta un’opportunità alla quale ogni minore abusato ha diritto. Alla cura dei traumi della violenza si collega poi anche il fine collettivo di contrastare il rischio di una trasmissione intergenerazionale di modelli relazionali violenti e abusivi, in modo da spezzare il cir- 69 cuito familiare e sociale della violenza e di abbassarne i costi sociali. Preme ribadire, a tal fine, quale sia l’importanza, anche alla luce di quanto sopra esposto, di un buon canale di comunicazione tra gli operatori dei vari livelli di prevenzione e recupero. La maggior parte dei progetti gestiti a livello locale, difatti, hanno una connotazione “poliedrica”, nel senso che presentano un ampio raggio di operatività, prevedendo diverse linee di azione incentrate sia sulla prevenzione che sul trattamento, attraverso la garanzia di un’integrazione tra enti e servizi. Pur restando la validità di un approccio di carattere globale, è opportuno cercare di scongiurare il rischio di un’eccessiva parcellizzazione degli interventi, anche all’interno dello stesso ambito territoriale, fondata sulle diverse competenze dei soggetti coinvolti nei progetti. Ciò si può fare sia attraverso l’auspicata integrazione della rete, sia attraverso la costituzione di un forte coordinamento sul territorio volto ad armonizzare gli interventi e creare buone sinergie operative. L’esperienza positiva degli interventi effettuati a tutela dei minori in virtù della legge 285/97 rende auspicabile che tali interventi, lungi dall’avere carattere contingente, rientrino a pieno titolo tra i compiti permanenti dei servizi stessi attraverso la previsione di adeguate strutture e dotazioni. 5.3 Quadro sintetico delle attività realizzate Per quanto riguarda un breve bilancio delle attività realizzate in base alla legge n. 285/97, al tema della violenza sui minori si riferisce un numero di 95 progetti realizzati sul territorio, di carattere complesso e diversificato; oltre il 90% di essi, infatti, è articolato su molteplici interventi e prevede la realizzazione di più attività e/o servizi attinenti a differenti aree progettuali della legge. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale dei progetti, il 50% è concentrato nelle regioni e province autonome del Nord Italia: si rileva che questa zona appare particolarmente attenta al fenomeno della violenza, dato che coincide con l’alto numero di denunce di violenza sessuale in danno dei minori di anni 14. Anche dal punto di vista dei contenuti, gli interventi appaiono più ricchi e variegati nelle aree territoriali del Nord. Le regioni che hanno approvato il maggior numero di progetti af- 70 ferenti all’art. 4, lettera h), sono il Veneto (13,6%) e la Lombardia (12,1%). L’Emilia Romagna è, invece, la regione i cui piani presentano un numero di interventi più elevato nell’ambito dei singoli progetti avviati. I soggetti coinvolti nella progettazione sono vari e numerosi: ovviamente sono in primo piano, i comuni, le ASL e le organizzazioni del cd. terzo settore. Circa i destinatari dell’intervento, oltre naturalmente ai bambini, rivestono un importante ruolo i soggetti principali della rete primaria (genitori) e gli attori della rete sociale di protezione (operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, rappresentanti delle istituzioni). Nelle progettazioni presentate, però, emerge la tendenza a privilegiare i percorsi di contenimento e riparazione del danno, piuttosto che quelli relativi alla prevenzione, poiché i destinatari risultano essere nella maggior parte dei casi bambini e adolescenti che vivono già situazioni di disagio. Gli interventi si rivolgono a bambini e ragazzi di tutte le fasce di età con una prevalenza delle classi dai 6 agli 11 anni e dagli 11 ai 14. Importante è anche la percentuale relativa ai bambini in età prescolare, una fascia di età cui è utile porre particolare attenzione per attuare misure di prevenzione e rilevazione precoce delle situazioni a rischio. Sostanzialmente in linea con le finalità della lettera h), la tipologia degli interventi appare essere la seguente: • promozione di una cultura dell’ascolto e della non violenza nelle relazioni adulti–minori; • contrasto dei fattori di rischio familiare e sociale; • incremento della protezione nei confronti dei minori e dei nuclei familiari esposti alla violenza; • incremento delle competenze generiche degli operatori al fine di esercitare la prevenzione e la rilevazione precoce; • incremento delle competenze specifiche degli operatori al fine di esercitare la diagnosi e la terapia; • sostegno della relazione tra il bambino ed il genitore non maltrattante e/o abusante; • costruzione di una modalità integrata di lavoro; • creazione di una rete adeguata di servizi sociali e di assistenza al bambino e alla famiglia. 71 Gli interventi finanziati sono quelli che contemplano attività di: • sensibilizzazione e formazione; • consulenza; • accoglienza; • costituzione di reti di coordinamento territoriale. La sensibilizzazione e formazione si articolano sul coinvolgimento dell’opinione pubblica sui temi della cura e del benessere dell’infanzia, su attività formative di base rivolte agli operatori scolastici23 (e più in generale a tutti coloro che lavorano con i bambini) ed, infine, su percorsi formativi specialistici focalizzati prioritariamente sulle funzioni di diagnosi, accertamento e trattamento. La consulenza si avvale dei “servizi di prevenzione, valutazione e trattamento contro l’abuso ed il maltrattamento all’infanzia” previsti da ben 19 progetti; molta importanza assumono i Centri di ascolto del disagio/Centri per la famiglia che offrono sostegno alle famiglie in difficoltà sociali, economiche e relazionali. Inoltre sono operativi, in alcune realtà, i Centri antiviolenza per donne vittime di maltrattamento che rilevano anche forme di maltrattamento e abuso eventualmente sofferte dai figli delle donne da essi seguite. Le strutture di accoglienza sono invece spazi deputati ad offrire protezione ai bambini abusati o, comunque, ad alta soglia di rischio. In numerosi casi questi interventi sono collegati all’istituzione di un servizio di prevenzione, valutazione e trattamento contro l’abuso ed il maltrattamento dei minori oppure all’apertura di un Centro di ascolto del disagio/Centro per la famiglia. Le reti territoriali costituiscono dei progetti che prevedono l’attivazione di coordinamenti territoriali di tipo: politico-istituzionale per la definizione di indirizzi e programmi di lavoro di carattere generale e, talvolta, anche per la predisposizione di protocolli procedurali; operativo interservizi per evitare sovrapposizioni, integrare gli interventi e fornire agli operatori di base un servizio di consulenza; sul caso (conference case) quando il coordinamento avviene all’interno di equipe specializzate interservizi per la presa in carico delle situazioni di abuso sessuale. 23 Per questo punto si rimanda a quanto sub par. n. 6 circa gli interventi nella scuola. 72 5.4 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni Una diversa tipologia di servizi che attuano su tutto il territorio nazionale un’efficace azione di presa in carico dei minori vittime di violenze sessuali è costituita dai Servizi sociali della giustizia minorile come previsto dall’articolo 11 della legge n. 66/96. La loro attività, a seguito dell’entrata in vigore della legge 269/98, è stata ulteriormente estesa anche alla tutela e all’assistenza delle vittime dei reati di prostituzione e di pornografia minorile. Tali servizi fanno capo ai Centri per la giustizia minorile, previsti dall’art. 8 del d.lgs. n. 272/98 e riformati dal recente d.lgs. n. 146/2000, ed operano in stretto raccordo con i servizi istituiti dagli enti locali. Per gli operatori di tali Servizi (assistenti sociali, psicologi, educatori, personale di polizia penitenziaria) è prevista una specifica formazione in materia di pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia al fine di poter realizzare interventi incisivi ed efficaci nei singoli casi. Significativo è il dato relativo al numero dei minori presi in carico nell’anno 2000 (129 casi), per i quali essi hanno operato in stretto raccordo con gli altri servizi delle ASL e dei comuni. La contrazione sia pure contenuta del numero dei minori rispetto all’anno precedente (148 casi) ha reso necessario un approfondimento in merito alle cause e alle effettive ragioni che lo hanno determinato. È opportuno, infatti, appurare se, oltre al numero sommerso di violenze ai danni di minori, esista anche una difficoltà da parte degli operatori a prendere in carico le vittime. È, pertanto, attualmente in corso un monitoraggio da parte del Dipartimento della Giustizia Minorile, attuato attraverso l’invio di questionari alle Direzioni dei Centri, per conoscere le problematiche affrontate e l’efficacia delle iniziative intraprese nelle diverse realtà territoriali. 5.5 Elementi di criticità del sistema Circa le attività di prevenzione e assistenza è possibile indicare gli aspetti sui quali occorrerebbe intervenire per migliorare la funziona- 73 lità del sistema nel suo complesso soprattutto per la parte relativa all’organizzazione e all’efficacia dei servizi e alla loro integrazione con le procedure giudiziarie. In relazione a tali aspetti, gli elementi di criticità possono essere rappresentati come segue: Organizzazione ed efficacia dei servizi. Appare necessario promuovere: • un’integrazione funzionale tra gli interventi di promozione del benessere e quelli di protezione dalla violenza, previa valutazione della efficacia dell’interazione fra sistemi di prevenzione e attività di recupero. Non si colgono nei piani di attività dei progetti forti legami tra prevenzione e contrasto del maltrattamento e dell’abuso sessuale ed azioni di ampio respiro finalizzate alla promozione del benessere dell’infanzia e dell’adolescenza a partire da condizioni di normalità (ad esempio, creazione di centri di socializzazione, di centri sportivi polifunzionali, ludoteche, ecc); • una maggiore congruità delle risorse economiche da destinarsi alla fase terapeutica la quale può produrre effetti sociali positivi, limitando l’insorgenza di psicopatologie, patologie psichiatriche, alcoolismo, tossicodipendenza, prostituzione, malattie infettive e/o sessualmente trasmissibili, anomalie delle condotte alimentari (anoressia e bulimia) e comportamenti antisociali, connessi al trauma subito; • una maggiore estensione dei soggetti destinatari dei progetti comprensiva anche di minori che non necessariamente vivono una situazione di disagio, superando il paradigma concettuale attualmente focalizzato più sul contenimento e la riparazione che sulla prevenzione del danno; • un’adeguata formazione e qualificazione degli operatori dei servizi, nonché la creazione di canali di comunicazione tra gli operatori dei vari livelli di prevenzione e recupero. La mancanza di un valido e completo percorso terapeutico rischia di determinare o l’affidamento plurimo del bambino a soggetti diversi o l’abbandono dello stesso in strutture d’accoglienza (con operatori spesso impreparati a tale evenienza) senza la cura delle relazioni familiari, determinando così un ulteriore “vuoto” privo di prospettive di recupero del trauma e delle relazioni affettive; • la ricerca di soluzioni per verificare l’efficienza dei servizi stes- 74 si anche ai fini della relativa dotazione finanziaria. • Integrazione con i Servizi della giustizia minorile. In relazione a questo punto, l’esperienza applicativa della legge n. 285/97 ha messo in luce come l’integrazione dei percorsi sociali, sanitari e giudiziari sia ancora un obiettivo da perseguire con tenacia sul quale occorre sensibilizzare al massimo gli amministratori locali cui competono funzioni di indirizzo nell’ambito delle politiche sociali di settore. In tale direzione deve essere segnalata la circolare del Dipartimento della Giustizia Minorile del 1 giugno 2001 emanata proprio al fine di poter stabilire un collegamento ed un coordinamento efficace tra i Servizi della giustizia minorile e le altre istituzioni allo scopo di rendere più incisiva l’attività svolta dai servizi minorili complessivamente considerati. Particolare attenzione è stata infatti dedicata all’individuazione delle modalità di raccordo e di segnalazione da parte delle Procure delle Repubbliche ordinarie e minorili, alla definizione dei tempi, delle fasi e delle modalità degli interventi di sostegno nonché all’attuazione di strategie comuni capaci di rispondere più adeguatamente alle esigenze delle singole realtà territoriali nel raggiungimento dell’obiettivo fondamentale di una effettiva presa in carico dei minori vittime di abuso. Nello stesso documento, inoltre, è stata segnalata l’esigenza di elaborare tecniche di intervento psicologico che permettano di sostenere la vittima nel corso del procedimento giudiziario ed, in particolare, durante l’incidente probatorio e l’audizione protetta24. Le applicazioni recenti della legge n. 285/97 segnalano, infine, che fra le categorie di minori che sono destinatari diretti dei progetti, a sai poco rappresentati sono i bambini stranieri o disabili. Se, da un lato, la loro marginalità può significare che tali minori sono naturalmente compresi in tutti i progetti, dall’altro, occorre anche promuovere progetti ad hoc che siano finalizzati a fronteggiare gli specifici fattori di rischio di esposizione alla violenza che gravano su questa fascia di bambini, proprio in ragione del loro status. 24 A tale proposito, merita di essere segnalata, quale esempio di documento contenente linee guida da applicare nel corso dell’esame del minore nel caso di abuso sessuale, la cd.”Carta di Noto” elaborata con l’apporto interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi. 75 6. INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SCUOLA 6.1 Premessa La scuola nel rispetto della dignità personale, della coscienza individuale dei bambini e della libertà di insegnamento concorre, in collaborazione con i genitori, alla formazione integrale della personalità degli alunni attraverso la progressiva acquisizione di strumenti culturali, conoscenze, consapevolezza di sé e dell’altro e senso di responsabilità. In questo ambito, essa è chiamata a svolgere una funzione determinante per tutto ciò che concerne l’educazione alla relazionalità ed all’affettività, quali modalità di valorizzazione della persona e della capacità di relazionarsi positivamente con l’altro. In tal senso, le istituzioni scolastiche raccolgono la sollecitazione dei genitori a sostenere il processo di costruzione della soggettività dei bambini e degli adolescenti anche al fine di ridurne la vulnerabilità psicobiologica. La scuola, quindi, è tenuta ad impegnare formazione, saperi, modalità di ascolto, dialogo, cura e professionalità sia sul piano della percezione delle violenze consumate in danno dei minori, sia su quello della predisposizione, d’intesa con gli altri attori sociali, delle più adeguate forme di accompagnamento e sostegno dei minori vittime di abusi e maltrattamenti. A tale riguardo è stato perspicuamente osservato da qualificati operatori nel campo della giustizia minorile che gli autori degli abusi sessuali si inseriscono nel vuoto di comunicazione e di attenzione in cui il minore viene a volte lasciato dalle figure che dovrebbero svolgere una funzione educativa e protettiva. È fondamentale, quindi, l’ascolto del minore perché la qualità della relazione educativa è condizione per la formazione stessa dell’individuo. A tale proposito, è indispensabile non solo un’adeguata progettazione di percorsi didattici interdisciplinari, ma anche l’attivazione di idonei servizi di ascolto e consulenza, in grado di comprendere i problemi più complessi ed offrire risposte su più livelli: quello della rassicurazione, quello della presa in carico e quello della ricerca di sinergie che tendano a reimmettere il bambino in un percorso positivo di crescita. 77 6.2 Iniziative già avviate In questo articolato e complesso disegno sono state avviate dal MIUR iniziative di sensibilizzazione e di formazione necessariamente multidisciplinari del corpo docente e degli stessi dirigenti scolastici, attraverso l’apporto di conoscenze ed esperienze provenienti, oltre che dal mondo della scuola, anche da quello sanitario, pediatrico, psicologico, giudiziario e delle forze di polizia. In tal senso, sono da segnalare alcune “buone pratiche”, già sperimentate in taluni distretti scolastici dove si è avviata un’opera di sensibilizzazione sul problema degli abusi rivolta non solo ai docenti ma anche agli studenti e alle famiglie attraverso l’organizzazione di incontri-dibattito, l’allestimento di mostre e spazi espositivi aperti al pubblico, la realizzazione di corsi di formazione volti all’acquisizione da parte dei docenti di competenze specifiche. Alcuni progetti, sviluppati anche a livello regionale e attuati di concerto con i servizi socio–sanitari, hanno previsto, oltre alla formazione dei docenti, incontri di riflessione insieme ai genitori ed agli operatori dei servizi, con la produzione e distribuzione di materiale didattico e di opuscoli informativi rivolti agli adulti, contenenti consigli per prevenire le occasioni di pericolo alle quali i bambini sono esposti. 6.3 Strategie di intervento e scelte operative Da tali esperienze - finalizzate essenzialmente ad elevare negli alunni la soglia della consapevolezza dei propri diritti, aiutandoli al contempo a riconoscere le situazioni di pericolo - può essere desunto un quadro di interventi nella scuola per prevenire e combattere fenomeni di abuso sessuale sui minori caratterizzato dai seguenti elementi: - concertazione territoriale basata sull’analisi del fenomeno; - costituzione di servizi integrati territoriali quale supporto di riferimento per genitori, capi di istituto e docenti soprattutto nella fase del rilevamento dei segnali di disagio da parte del bambino; - organizzazione di interventi di informazione, sensibilizzazione per docenti e genitori; 78 - istituzione di una rete che includa scuole, servizi socio-sanitari, volontariato, giustizia minorile e forze dell’ordine allo scopo di favorire la reciproca conoscenza di compiti e responsabilità e la condivisione delle modalità operative nel rispetto delle forme di collaborazione istituzionale; - promozione, con il concorso delle ASL e di altri soggetti competenti, di attività di counseiling per soggetti portatori di forme di disagio denunciate dagli stessi o segnalate dagli insegnanti; - promozione di una formazione integrata degli operatori scolastici, dei genitori e degli operatori socio-sanitari. È necessario sottolineare l’importanza degli interventi in materia di formazione non solo nei confronti del personale docente, ma anche dei dirigenti scolastici, del personale non docente e dei genitori. Nello specifico i corsi per il personale scolastico sono finalizzati a: • conoscere i ragazzi nelle loro fasi evolutive, nel loro sviluppo cognitivo, psicologico ed emotivo; • sviluppare la capacità di affrontare professionalmente certi messaggi conflittuali o contraddittori sulla sessualità; • riconoscere l’esistenza di legami tra valori, attitudini, opinioni ed azioni educative che l’insegnante può o deve offrire; • far diventare le funzioni di informazione e consulenza strategiche ed intrinseche al servizio scolastico; • maturare la disponibilità all’ascolto, all’assistenza e all’accompagnamento dei giovani nel mondo della cultura e della vita per rafforzarne le motivazioni alla crescita; • perseguire l’unitarietà e l’integrazione degli interventi sia attraverso la predisposizione di un ambiente in grado di potenziare i fattori protettivi che attraverso l’impiego delle potenzialità di tutte le discipline che valorizzano la complessità e la ricchezza della struttura psicofisica dell’individuo. I corsi di formazione rivolti ai genitori dovrebbero: • aumentare la competenza e la sensibilità pedagogica dei genitori, attraverso lo studio guidato sia dei comportamenti infantili ed adolescenziali sia delle risposte educative degli adulti; • favorire la comunicazione tra giovani e adulti nei contesti familiari e di vita quotidiana; • fornire ai genitori competenze e dotarli di strumenti perché assumano un ruolo attivo nella prevenzione del disagio; 79 • aiutare a gestire i problemi correlati alla salute personale; • contribuire ad orientare i figli verso lo studio, il lavoro, lo sport, il tempo libero ed i gruppi di impegno giovanile; • creare un’intesa solidale e permanente fra insegnanti, genitori ed operatori sociali. Spetterà poi al Piano annuale dell’Offerta Formativa (POF) recepire, nell’ambito dell’autonomia scolastica, i progetti riguardanti la prevenzione in materia di maltrattamenti ed abusi in danno dei minori e definire il modo con cui collegare i temi della violenza e della sopraffazione nell’ambito di una più ampia riflessione e di percorsi didattici a carattere interdisciplinare che comportino anche la promozione di iniziative orientate all’educazione alla relazionalità e all’affettività. Sarebbe, infine, opportuno provvedere alla costituzione di un sito web che raccolga i progetti sulla materia realizzati dalle scuole, per consentire la conoscenza delle migliori pratiche di prevenzione del fenomeno e per agevolare uno scambio di informazioni. 80 7. QUADRO INTERNAZIONALE E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 7.1 Premessa Il crescente allarme sociale suscitato dal fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale di minori, il suo collegamento con altre forme di criminalità, l’entità dei danni arrecati alle vittime hanno determinato una forte reazione da parte degli Stati e delle istituzioni internazionali, in particolare di quelle europee. Si è ben compreso che un’ampia e organizzata azione di contrasto deve essere intrapresa da ciascuno Stato nel proprio territorio ma deve, altresì, essere integrata con efficaci forme di collaborazione internazionale e deve dirigersi verso tre distinti ambiti di intervento: la prevenzione, la repressione del delitto e il sostegno alle vittime. Si ritiene, pertanto, opportuno sottolineare quali siano le iniziative e i programmi assunti dalla comunità internazionale sia perché essi impegnano direttamente il nostro Paese sia perché documentano come sia intenso l’impegno profuso per contrastare un fenomeno gravemente lesivo della libertà e della dignità umana di tanti bambini e adolescenti. Numerosi sono stati i provvedimenti e le misure adottate in sede sovranazionale i quali hanno una valenza differenziata a seconda che siano atti vincolanti (per esempio, trattati delle Nazioni Unite, oppure decisioni e direttive dell’Unione europea) o non vincolanti (risoluzioni delle Nazioni Unite e raccomandazioni del Consiglio d’Europa). Gli atti25 approvati negli ultimi due anni sia a livello internazionale (ONU) che a livello regionale (per quanto riguarda l’Italia: UE e Consiglio d’Europa) hanno concentrato le proposte di intervento in tre grandi categorie: repressione, recupero e prevenzione. Infatti, in tutti i 25 Cfr. il Protocollo opzionale alla Convenzione di New York sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile, ratificato di recente in Italia con la legge n. 46/2002; la Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle regioni sulla attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia (30 marzo 2000). 81 provvedimenti è stata sottolineata la necessità che gli Stati adottino strumenti legislativi che non si limitino a prevedere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini come fattispecie criminose, ma soprattutto perseguano con pene severe gli autori di tali condotte e proteggano le vittime con misure adeguate onde evitare una loro ulteriore vittimizzazione. Inoltre, anche in considerazione della natura trasnazionale dei fenomeni, si sottolinea spesso l’importanza di raggiungere l’armonizzazione delle normative penali nazionali - attraverso specifici accordi bilaterali e multilaterali - al fine di superare i maggiori ostacoli sostanziali e procedurali che si frappongono alla possibilità di condurre indagini e azioni repressive a livello sovranazionale. Particolare attenzione deve essere rivolta alla decisione adottata il 29 maggio 2000 dal Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet avente l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e di lotta contro la produzione, il trattamento, la detenzione di documenti pornografici riguardanti minori. A tal fine, l’Unione europea ha chiesto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per rendere possibile agli utenti di Internet la segnalazione alle autorità giudiziarie dei casi di diffusione presunta di materiale pedo-pornografico al fine di stimolare un efficace intervento repressivo da parte delle stesse. Più volte è stata richiamata l’importanza dell’Action Plan elaborato dai rappresentanti dei paesi riuniti nel Secondo Convegno Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, svoltosi a Yokohama dal 17 al 20 dicembre 2001. In tale documento è stata evidenziata la necessità di una più efficace applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, auspicando la necessità di intensificare gli sforzi contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali dei minori, in particolare individuando le cause primarie che pongono i fanciulli a rischio di sfruttamento. In tale ottica è stata riaffermata l’importanza della famiglia e la necessità di rafforzare la protezione sociale dei bambini, dei giovani e delle famiglie con campagne che stimolino la consapevolezza dei pericoli del fenomeno criminoso. Il proposito di intensificare la strategia internazionale di contrasto alla tipologia di reati in esame è stato, più di recente, formalmente recepito nel Programma d’Azione presentato in occasione della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata ai 82 fanciulli (UNGASS) che ha avuto luogo a New York dall’8 al 10 maggio 2002. Infatti, in tale documento è stato espressamente sancito il dovere dei paesi più sviluppati di contrastare e debellare ogni forma di traffico e di sfruttamento sessuale dei minori. Gli organismi operanti nell’Unione Europea e nel Consiglio d’Europa hanno recentemente adottato una serie di iniziative volte a contrastare l’allarmante diffusione del turismo sessuale26. La Commissione Europea ha sottolineato l’importanza delle politiche finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e all’elaborazione di codici di condotta. Il Comitato Economico e Sociale ha promosso l’elaborazione di codici di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo che prevedano, in caso di inosservanza, sanzioni per il marketing in tutti i paesi che risultino coinvolti. In merito è stata sottolineata l’importanza di costituire delle unità specializzate di polizia turistica negli Stati membri che non ne dispongono e coordinare le attività di tali forze tramite l’Europol e l’Interpol, potenziandole e dotandole di infrastrutture essenziali. 7.2 Iniziative dell’Unione europea È importante evidenziare come il coinvolgimento e l’impegno della comunità internazionale abbiano lasciato un segno tangibile non solo nelle fonti giuridiche e negli atti dei principali consessi interna26 Cfr., ad esempio, Mostre informative sulla tematica del turismo sessuale che coinvolge l’infanzia allestite dalla Commissione Europea DG XXIII-Direzione Turismo in occasione della Feria internacional de Turismo (Fitur) di Madrid (27-31/1/1999) e della Internationale Tourismus- Borse di Berlino(6-10/3/1999); Risoluzione adottata dalla Assemblea paritaria ACP-UE, durante la sua XXVIII sessione tenutasi a Strasburgo dal 29-3 al 1-4/1999, sulla situazione della infanzia nei paesi ACP che invita “gli Stati ACP a rafforzare le loro legislazioni per lottare contro… il turismo sessuale e a vigilare sul loro rispetto” chiedendo “una stretta cooperazione giuridica bilaterale e internazionale tra L’UE e gli Stati ACP che sono destinazioni del turismo sessuale, nonché una cooperazione internazionale con gli organi penali dei Pesi terzi nella lotta contro il turismo sessuale” e invita “l’Unione, gli Stati membri e gli Stati ACP a lavorare su informazioni efficaci riguardanti… il turismo sessuale… e ad associare in questo impegno anche l’industria turistica internazionale”; Comunicazione della Commissione al Consiglio dell’Unione europea, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale. 83 zionali ma anche negli ordinamenti nazionali ove si sono tradotti in programmi concreti e operativi. Si ritiene, quindi, opportuno in questa sede ricordare i programmi STOP e DAFNE che rappresentano le principali iniziative operative adottate dall’Unione europea. Il programma STOP, per il periodo 1996-2003, è finalizzato alla formazione e alla cooperazione delle persone impegnate nella lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori. L’iniziativa riconosce il ruolo fondamentale delle organizzazioni non governative e si propone in una seconda fase (Stop II) di coinvolgere i paesi candidati all’adesione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. In questa ottica è previsto l’avvio di campagne di informazione nei paesi candidati e nei paesi terzi per prevenire e affrontare le cause di questi efferati fenomeni criminali. Il programma DAFNE costituisce, invece, una iniziativa di azione comunitaria a medio termine (2000-2003) sulle misure preventive dirette a combattere la violenza contro i bambini. Il programma prevede la cooperazione trasnazionale tra le ONG (in particolare Ecpat International per le specifiche competenze in tema di lotta allo sfruttamento sessuale per i minori a fini commerciali), le Regioni e gli enti locali italiani, la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, per attuare azioni di carattere preventivo, volte a garantire lo scambio di informazioni e a sensibilizzare l’opinione pubblica. 7.3 La cooperazione internazionale Nel nostro Paese un impegno concreto e significativo nella strategia di contrasto è stato assunto dalla Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri che ha contribuito, congiuntamente agli altri ministeri, alla elaborazione del 1° Piano d’Azione governativo per l’Infanzia e l’Adolescenza in cui sono evidenziati indirizzi, priorità e strategie nell’ambito degli interventi di cooperazione internazionale. Nel rispetto degli impegni assunti in quella sede sono state definite le Linee Guida della DGCS sulla tematica minorile, approvate nel novembre 1998 dal Comitato Direzionale. I principi e le strategie contenuti nelle Linee Guida si sono tradotte in iniziative concrete che la Direzione Generale della Coopera- 84 zione allo Sviluppo ha realizzato in collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite (UNICEF; ILO; UNICRI; UNODCCP), le ONG (in particolare, per le specifiche competenze in tema di lotta allo sfruttamento sessuale dei minori per fini commerciali, ECPAT INTERNATIONAL), le Regioni e gli enti locali italiani. Si ricorda: 1. Iniziativa Unicef/Cooperazione Italiana, in collaborazione con Ecpat Italia in favore dei bambini e degli adolescenti vittime di tratta, abuso e sfruttamento sessuale commerciale nell’area EAPRO (East Asia and the Pacific Regional Office) e, segnatamente, nei seguenti paesi: Cambogia, Vietnam, Laos, Indonesia, Filippine e Tailandia. Attraverso tale iniziativa, l’Unicef ha inteso dare attuazione alla Convenzione ILO n°182 (ratificata dall’Italia nel 2000) e alla correlata Dichiarazione n°190 contro le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile (descritte nell’art.3 della Convenzione 182), fra cui rientra anche lo sfruttamento sessuale. L’iniziativa è stata presentata in occasione della recente Conferenza Internazionale di Yokohama (2001) organizzata, congiuntamente al Governo Giapponese, dall’Unicef e da Ecpat International. È importante sottolineare, inoltre, che l’iniziativa si colloca all’interno del più vasto programma che l’Unicef ha predisposto per l’Area del Sud Asiatico e del Pacifico e che riguarda diversi settori di intervento (health, nutrition, education, water environment and sanitation, child protection, advocacy and comunication, planning evaluation and monitoring, emergency). Il contributo finanziario verrà per questo progetto destinato al settore child protection in cui vengono affrontate le problematiche connesse alla prevenzione e lotta dei fenomeni di tratta, abuso e sfruttamento sessuale. Le linee principali in cui si articola il progetto sono: - azioni di prevenzione, reintegrazione e rafforzamento della protezione legale; - formazione per gli operatori sociali e servizi psico-sociali; - raccolta dati e monitoraggio del fenomeno; - sensibilizzazione e cooperazione; 1. Programma Unicef/Cooperazione Italiana in Repubblica Dominicana in collaborazione con ECPAT ITALIA – per la pre- 85 venzione delle forme peggiori di sfruttamento dei minori e del turismo sessuale in danno di minori. Il programma si propone di affrontare il grave fenomeno dello sfruttamento sessuale minorile – anche nell’ambito del turismo – che nella Repubblica Dominicana va assumendo dimensioni allarmanti. Il principale obiettivo del programma è quello di contrastare tale fenomeno criminoso rafforzando i sistemi locali di protezione in Undici Municipalità Amiche dei Bambini. Tali istituzioni sono state selezionate tra quelle ubicate in zone ad elevato rischio per il livello di povertà, per la presenza di violenze e abusi da parte dei cittadini dominicani – anche in ambito familiare – e perché principali mete del turismo sessuale. Il programma verrà sviluppato sia a livello nazionale, attraverso specifiche azioni di sostegno e formazione degli organi istituzionali preposti ad affrontare le problematiche sociali e quelle minorili, sia a livello locale sostenendo le azioni che vengono realizzate dalle Municipalità coinvolte. L’iniziativa comprende azioni di prevenzione - promuovendo campagne di informazione e di sensibilizzazione, attività di formazione, di ricerca, di scambio di informazioni e di esperienze a livello nazionale e internazionale - e azioni di recupero e reinserimento dei bambini e adolescenti vittime di abuso e sfruttamento. Beneficiari del programma non sono solo 4.000 bambini, circa, ma anche operatori del Sistema Nazionale di Protezione dei Minori, del settore dell’Amministrazione della Giustizia, delle Forze dell’Ordine, della scuola, operatori turistici e gestori delle strutture alberghiere. 1. Programma Unicri/Nigeria in collaborazione con Ecpat – Progetto contro la tratta di donne e bambini dalla Nigeria in Italia. Si tratta di una iniziativa di carattere sperimentale. Il programma si articola in due componenti interdipendenti: e ) Amministrazione del sistema di giustizia (area giuridicoistituzionale) per rafforzare l’intervento delle forze di polizia operanti sul territorio nigeriano e per intensificare la collaborazione con gli operatori italiani; f) Sviluppo sociale/lotta alla povertà (area sociale) per garantire la tutela dei diritti umani fondamentali delle donne, dei bambini e degli adolescenti. Il programma è realizzato in collaborazione con l’UNICRI (Uni- 86 ted Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), organismo delle Nazioni Unite che si occupa in ambito internazionale delle tematiche legate alla giustizia e alla formazione degli operatori giuridici a vari livelli. L’UNICRI opererà in stretto coordinamento con l’UNODCCP (Centre for International Crime Prevention of the United Office for Drug Control and Crime Prevention) e con l’ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes), con le regioni e con gli enti locali italiani nel cui territorio è elevata la presenza di vittime del traffico di persone originarie della Nigeria. L’iniziativa è, inoltre, volta a creare sul territorio una efficace rete di servizi che possa garantire interventi di prevenzione riguardanti la formazione e l’educazione dei minori potenziali vittime del traffico e il reinserimento sociale delle vittime una volta rientrate in Nigeria. La Cooperazione Italiana ha finanziato altre iniziative che affrontano le problematiche connesse allo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue forme peggiori fra le quali rientra anche lo sfruttamento sessuale: • Child Trafficking in Western and Central Africa (Mali, Guinea Conakry, Senegal, Nigeria, Benin, Tanzania, Etiopia, Sud Africa) • Programma regionale UNICEF in Centro America (Guatemala, Salvador, Honduras) di lotta allo sfruttamento del lavoro minorile • Programma Unicef in Senegal, contro il traffico e le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile. Meritano particolare attenzione le iniziative adottate per debellare il fenomeno del turismo sessuale. La Direzione Generale per il turismo, operante all’interno del Ministero delle Attività Produttive, da tempo risulta impegnata in questa politica di contrasto e recependo le raccomandazioni, sopra ricordate, provenienti dagli organismi operanti nell’ambito dell’Unione Europea, ha • realizzato dal 1996 al 2002 campagne di sensibilizzazione e prevenzione attraverso anche la stampa di ticket jackets e depliant, distribuiti agli operatori turistici, rispettivamente, in oltre 50.000 e 10.000 copie e la realizzazione di uno spot, tradotto anche in inglese; 87 • partecipato ai lavori di una apposita task force istituita nell’ambito della Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT). Tale organizzazione ha emanato anche un “Codice etico” per il turismo che, sottolinea il rispetto per l’infanzia e l’adolescenza. Nell’ambito dei lavori della task force tutti i Governi dei paesi membri dell’OMT sono stati invitati ad adottare ogni possibile misura per rendere concreta l’applicazione di questo codice. Occorre ricordare che l’OMT, con il supporto finanziario della Commissione dell’Unione Europea, ha condotto nel 2001 uno speciale progetto (International Campaign against sexual Exploitation of Children in Tourism) nell’ambito del quale sono stati effettuati studi sull’incidenza del fenomeno, sono state elaborate linee guida per le Amministrazioni nazionali del turismo e sono stati realizzati due moduli formativi - di cui l’OMT raccomanda l’introduzione nei curricula scolastici - finalizzati alla protezione dei bambini dagli abusi sessuali nel turismo: un modulo destinato ai giovani dai 12 ai 16 anni ed un altro indirizzato agli studenti degli istituti superiori per il turismo. Entrambi i moduli sono stati realizzati in modo da potersi adattare alle diverse realtà sociali dei vari Paesi. Si ritiene che la considerazione dei principali organismi internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e l’individuazione delle principali iniziative adottate per contrastare e debellare il fenomeno criminoso costituiscano momenti imprescindibili per delineare l’ambito delle funzioni di coordinamento del Comitato Ciclope, atteso che l’art 17 della legge n. 269/98 consente espressamente al suddetto organismo di partecipare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. In tale prospettiva si propone di inserire la tematica del contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori nella agenda per il semestre di Presidenza italiano dell’Unione Europea conformemente al proposito già manifestato dalla Danimarca. Il programma presentato da questo paese per la Presidenza dell’Unione Europea nel secondo semestre 2002 attribuisce già, nel quadro di una stretta cooperazione anche con i paesi non membri, una particolare attenzione all’attività di “prevenzione e lotta contro la tratta delle donne e lo sfruttamento sessuale dei bambini”. 88 Legislazione vigente Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989. (Pubblicata nella G.U. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 49 della convenzione stessa. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO Preambolo Gli Stati parti alla presente Convenzione Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, sen- 91 za distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all’articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di 92 adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell’Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, Hanno convenuto quanto segue: PRIMA PARTE Articolo 1 Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile. Articolo 2 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. 93 Articolo 3 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo. Articolo 4 Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell’ambito della cooperazione internazionale. Articolo 5 Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione. Articolo 6 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. 94 Articolo 7 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide. Articolo 8 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile. Articolo 9 1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo. 95 4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate. Articolo 10 1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari. 2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Articolo 11 1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero. 2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bi- 96 laterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti. Articolo 12 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. Articolo 13 1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche. Articolo 14 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. 3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo. 97 Articolo 15 1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente. 2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui. Articolo 16 1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. Articolo 17 Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale ciale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’articolo 29; b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali; c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia; d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario; e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18. 98 Articolo 18 1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo. 2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari. Articolo 19 1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento. 2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario. 99 Articolo 20 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e liguistica. Articolo 21 Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e: a) Vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari; b) Riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata; c) Vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali; d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili; 100 e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterale rali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti. Articolo 22 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. 2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo. Articolo 23 1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. 2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del 101 fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli é affidato. 3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale. 4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. Articolo 24 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per: a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli; b) Assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquina- 102 mento dell’ambiente naturale; d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare. 3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. 4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo. Articolo 25 Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione. Articolo 26 1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale. 2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto. Articolo 27 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. 2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del 103 fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio. 4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata. Articolo 28 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità: a) Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) Fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo; e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compati- 104 bile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione. 3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. Articolo 29 1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona; e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale. 2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato. Articolo 30 Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del di- 105 ritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo. Articolo 31 1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali. Articolo 32 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. 2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare: a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego; b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego; c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo. Articolo 33 Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze. 106 Articolo 34 Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico. Articolo 35 Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma. Articolo 36 Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto. Articolo 37 Gli Stati parti vigilano affinché: a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni; b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sara separato dagli adulti, a meno che si ritenga ga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali; 107 d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinnanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia. Articolo 38 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli. 2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità. 3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani. 4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione. Articolo 39 Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo. Articolo 40 1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore persona- 108 le, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima. 2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa; iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione; iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità; v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge; vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata; vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura. 109 3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate. 4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato. Articolo 41 Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare: a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato. 110 SECONDA PARTE Articolo 42 Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attiviti ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli. Articolo 43 1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso; 2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici. 3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini. 4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione. 5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti. 6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono 111 rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione. 7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato. 8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. 9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni. 10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale. 11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione. 12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale. Articolo 44 1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; 112 b) in seguito, ogni cinque anni. 2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione del paese in esame. 3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite. 4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della Convenzione. 5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato. 6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi. Articolo 45 Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione: a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività. b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ed agli altri 113 Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione; c) Il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo; d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in ba se alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti . 114 TERZA PARTE Articolo 46 La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Articolo 47 La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 48 La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 49 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 50 1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale. 2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del 115 paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti. 3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati. Articolo 51 1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione. 2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione. 3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale. Articolo 52 Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. Articolo 53 Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione. Articolo 54 L’originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione. 116 Legge 15 febbraio 1996, n. 66 Norme contro la violenza sessuale ( pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1996 n. 42 ) Articolo 1 1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati. Articolo 2 1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge. Articolo 3 1. Dopo l’articolo 609 del codice penale è inserito il seguente: “Art.609-bis (violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. Articolo 4 1. Dopo l’articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609-ter (circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefa- 117 centi o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”. Articolo 5 1. Dopo l’articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609-quater (atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”. Articolo 6 1. Dopo l’articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 690-quinquies (corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine 118 di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Articolo 7 1. Dopo l’articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609-sexies (ignoranza dell’età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa”. Articolo 8 1. Dopo l’articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609-septies (querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: 1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma”. Articolo 9 1. Dopo l’articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall’articolo 8, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: “ Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza ses- 119 suale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112”. Articolo 10 1. Dopo l’articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall’articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa”. Articolo 11 1. Dopo l’articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi mi- 120 norili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”. Articolo 12 1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente: “Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza - Art. 734-bis (divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi”. Articolo 13 1. All’articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. - Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1”. 2. All’articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. - Con la richiesta di incidente probatorio di cui all’articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti”. Articolo 14 1. All’articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. - La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’articolo 393, comma 2-bis”. 2. All’articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 121 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. - Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle parti”. Articolo 15 1. All’articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. - Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”. Articolo 16 1. L’imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime. 122 Articolo 17 1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: “per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del libro II del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale”. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 123 Legge 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (pubblicata nella G.U. n. 185 del 10 agosto 1998) Articolo 1 (Modifiche al codice penale) 1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall’Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge. Articolo 2 (Prostituzione minorile) 1. Dopo l’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: “Art.600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto “. 2. Dopo l’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente: 125 “Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d’ufficio. 2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell’interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza”. Articolo 3 (Pornografia minorile) 1. Dopo l’articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. 126 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni”. Articolo 4 (Detenzione di materiale pornografico) 1. Dopo l’articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni”. Articolo 5 (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) 1. Dopo l’articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni”. Articolo 6 (Circostanze aggravanti ed attenuanti) 1. Dopo l’articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal geni- 127 tore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà”. Articolo 7 (Pene accessorie) 1. Dopo l’articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all’articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radio-televisive”. Articolo 8 (Tutela delle generalità e dell’immagine del minore) All’articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: “609bis” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,”. Articolo 9 (Tratta di minori) 1. All’articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni”. 128 Articolo 10 (Fatto commesso all’estero) 1. L’articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 604. - (Fatto commesso all’estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia “. Articolo 11 (Arresto obbligatorio in flagranza) 1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: “articolo 600” sono inserite le seguenti: “, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600quinquies”. Articolo 12 (Intercettazioni) 1. All’articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale”. Articolo 13 (Disposizioni processuali) 1. Nell’articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: “578, comma 1,” sono inserite le seguenti: “da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,”. 129 2. All’articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici”. 3. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600-quinquies,”. 4. All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “ipotesi di reato previste dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600-quinquies,”. 5. All’articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: “delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600-quinquies,”. 6. All’articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l’esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico”. 7. All’articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600-quinquies,”. Articolo 14 (Attività di contrasto) 1. Nell’ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell’organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, al solo 130 fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all’articolo 5 della presente legge. Dell’acquisto è data immediata comunicazione all’autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini. 2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica. 3. L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora. 4. L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo. 131 Articolo 15 (Accertamenti sanitari) 1. All’articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: “per i delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, secondo comma”. Articolo 16 (Comunicazioni agli utenti) 1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo ... della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni. Articolo 17 (Attività di coordinamento) 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta ai sensi del comma 3. 2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle deri- 132 vanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c) partecipa, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 133 5. Il Ministro dell’interno, in virtù dell’accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge. 6. Il Ministero dell’interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. 7. L’unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Articolo 18 (Abrogazione di norme) 1. All’articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: “ di persona minore degli anni 21 o “ sono soppresse. Articolo 19 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 134 Legge 11 marzo 2002, n. 46 Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, sottoscrtti a New York il 6 settembre 2000 (pubblicata nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2002 – S.O. n. 65) Articolo 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000. Articolo 2 1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall’articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Articolo 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 135 Protocollo opzionale alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (traduzione non ufficiale) Gli Stati Parte al presente Protocollo, Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l’applicazione delle sue disposizioni in particolare dell’articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini, Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale, Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenate bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti, Profondamente preoccupate per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini, Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensìto un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale, Preoccupate per l’offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici ed ope- 136 ratori di Internet, Convinte che l’eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall’adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socioeconomiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini, Ritenendo la necessità di un’azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all’origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l’attuazione della legge a livello nazionale, Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell’Aia sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell’Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all’esecuzione ed alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n.182 dell’OIL concernente l’interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l’azione immediata in vista della loro eliminazione, Incoraggiate dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l’esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo, Considerando che occorre attuare le norme del Programma d’azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati; In debita considerazione dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino ed il suo armonioso sviluppo, 137 Hanno concordato quanto segue Articolo 1 Gli Stati Parte vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo. Articolo 2 Ai fini del presente Protocollo: a) per vendita di bambini, s’intende qualsiasi atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio; b) per prostituzione di bambini s’intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio; c) per pornografia rappresentante bambini s’intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali. Articolo 3 1. Ciascuno Stato Parte vigila che, come minimo, i seguenti atti ed attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato: a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all’articolo 2: i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini: a. sfruttare il bambino a fini sessuali; b. trasferire gli organi del bambino per fini di lucro; c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato. ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all’adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all’adozione; b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all’articolo 2, c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esporta- 138 re, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all’articolo 2. 2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato Parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso. 3. Ogni Stato Parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità. 4. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato Parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti ai fini di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato Parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa. 5. Gli Stati Parte prendono ogni provvedimento giuridico ed amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell’adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili. Articolo 4 1. Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al par. 1 dell’articolo 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato. 2. Ogni Stato Parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al par.1 dell’articolo 3, nei seguenti casi: a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua residenza abituale sul territorio di quest’ultimo; b) quando la vittima è cittadino di detto Stato. 3. Ogni Stato Parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato Parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino. 4.Il presente Protocollo non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno. Articolo 5 1. I reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 sono di diritto inclu- 139 si in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati Parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati. 2. Se uno Stato Parte, il quale subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato Parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell’estradizione per quanto riguarda tali reati. L’estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto. 3. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto. 4. Fra Stati Parte, tali reati sono considerati, ai fini dell’estradizione, come essendo stati commessi non solo sul luogo dove sono stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell’articolo 4. 5. Se una richiesta di estradizione viene presentata per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l’estradizione in ragione della nazionalità dell’autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale. Articolo 6 1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3, ivi compreso per l’ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. 2. Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giudiziaria eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati Parte si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno. Articolo 7 Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati Parte: 140 a) Prendono misure appropriate per consentire la confisca ed il sequestro, come opportuno: i) di beni come documenti, averi ed altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione; ii) del prodotto di tali reati; b) Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato Parte; c) Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati. Articolo 8 1. Gli Stati Parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare: a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando la procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni; b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione ed allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso; c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno; d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria; e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle; f) Vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie ed i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie; g) Evitando ogni indebito ritardo nel pronunciare la sentenza e nell’esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un inden- 141 nizzo per le vittime. 2. Gli Stati Parte si accertano che nessuna incertezza relativa all’età effettiva della vittima, impedisca l’instaurazione di inchieste penali, soprattutto d’inchieste volte a determinare la loro età. 3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale. 4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in àmbito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo. 5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto. Articolo 9 1. Gli Stati Parte adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto. 2. Con l’informazione mediante ogni mezzo appropriato, l’istruzione e la formazione, gli Stati Parte sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo ed i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati Parte incoraggiano la partecipazione della collettività ed in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d’informazione, d’istruzione e di formazione, anche a livello internazionale. 3. Gli Stati Parte prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico. 142 4. Gli Stati Parte vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subìto. 5. Gli Stati Parte prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo. Articolo 10 1. Gli Stati Parte prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia ed al turismo pedofili, nonché d’indagare su tali accordi. Gli Stati Parte favoriscono altresì la cooperazione ed il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali. 2. Gli Stati Parte incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale ed il loro rimpatrio. 3. Gli Stati Parte si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà ed il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia ed al turismo pedofili. 4. Gli Stati Parte che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell’àmbito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri. Articolo 11 Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano: a) nella legislazione di uno Stato Parte; b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato. 143 Articolo 12 1. Ciascuno Stato Parte sottopone, entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni particolareggiate sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo. 2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato Parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all’articolo 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati Parte al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni. 3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati Parte informazioni supplementari circa l’applicazione del presente Protocollo. Articolo 13 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è Parte alla Convenzione o che l’ha firmata. 2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di ogni Stato che è Parte alla Convenzione o che l’ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 14 1.Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2.Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 15 1. Ogni Stato Parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne in- 144 forma le altre Parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia non libera lo Stato Parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data. Articolo 16 1. Ogni Stato Parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati Parte per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all’Assemblea generale per approvazione. 2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati Parte. 3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati Parte che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato. Articolo 17 1.Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo ed in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2.Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 145 trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati Parte alla Convenzione ed a tutti gli Stati che l’hanno firmata. 146 Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (traduzione non ufficiale) Gli Stati Parte al presente Protocollo, Incoraggiati dal considerevole sostegno ottenuto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che dimostra una volontà generalizzata di operare per la promozione e la protezione dei diritti del fanciullo, Ribadendo che i diritti dei fanciulli devono essere specialmente protetti, e lanciando un appello affinché la situazione dei bambini, indistintamente, sia costantemente migliorata, affinché essi possano crescere ed essere educati in condizioni di pace e di sicurezza, Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli ed estesi dei conflitti armati sui bambini, e per le ripercussioni a lungo termine che esse possono avere sulla durata della pace, della sicurezza e dello sviluppo, Condannando il fatto che i fanciulli siano bersagli viventi in situazioni di conflitti armati, nonché gli attacchi diretti a luoghi protetti dal diritto internazionale, in particolare dove i bambini sono numerosi, come le scuole e gli ospedali, Prendendo atto dell’adozione dello Statuto della Corte penale internazionale, che include fra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali; la chiamata di leva o l’arruolamento nelle forze armate nazionali di bambini di età inferiore a 15 anni, o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità, Considerando di conseguenza che, per rafforzare ulteriormente i diritti riconosciuti nella Convenzione relativa ai diritti dei fanciulli, occorre accrescere la protezione di questi ultimi rispetto a qualsiasi coinvolgimento in conflitti armati, Notando che l’articolo primo della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo specifica che, ai sensi di detta Convenzione, per fanciullo s’intende ogni essere umano che non ha ancora compiuto 18 anni a meno che egli non divenga maggiorenne prima, in forza della legislazione che gli è applicabile, Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che elevi l’età minima per un eventuale arruolamento nelle forze armate e la partecipazione alle ostilità, potrà contribuire con efficacia all’attua- 147 zione del principio secondo il quale l’interesse del bambino deve costituire un criterio predominante in tutte le azioni che lo concernono, Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi nel dicembre 1995, ha raccomandato alle Parti al conflitto di prendere tutte le misure possibili al fine di evitare che i fanciulli di età inferiore a 18 anni prendano parte alle ostilità, Rallegrandosi per l’adozione all’unanimità, in giugno 1999, della Convenzione n.182 (1999) dell’OIL relativa al divieto delle peggiori forme di lavoro minorile, ed ad una azione immediata in vista della loro eliminazione che vieti fra l’altro il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da utilizzare in conflitti armati, Condannando con profonda preoccupazione il reclutamento, l’addestramento e l’uso di fanciulli per le ostilità, all’interno e al di là dei confini nazionali, ad opera di gruppi armati diversi dalle forme armate di uno Stato, e riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano ed utilizzano bambini a tal fine, Richiamando l’obbligo di ciascuna parte ad un conflitto armato di attenersi alle disposizioni del diritto internazionale umanitario, Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli scopi ed i princìpi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare all’articolo 51, e le norme pertinenti del diritto umanitario, In considerazione del fatto che sono indispensabili per la piena protezione dei fanciulli, in particolare durante i conflitti armati e sotto un’occupazione straniera, condizioni di pace e di sicurezza basate sul rispetto integrale degli scopi e dei princìpi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sull’osservanza degli strumenti dei diritti dell’uomo applicabili, Riconoscendo le particolari esigenze dei fanciulli i quali, in ragione della loro situazione economica e sociale o del loro sesso, sono particolarmente vulnerabili all’arruolamento o all’utilizzazione nelle ostilità in violazione del presente Protocollo, Consapevoli altresì, della necessità di tenere conto delle cause profonde, economiche, sociali e politiche della partecipazione dei bambini ai conflitti armati, Convinti della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale per garantire il riadattamento fisico e psico-sociale, ed il reinserimento sociale dei fanciulli che sono vittime di conflitti armati, 148 Incoraggiando la partecipazione delle comunità, in particolare dei fanciulli e dei bambini vittime, alla diffusione dell’informazione ed ai programmi d’istruzione concernenti l’applicazione del presente Protocollo, Hanno concordato quanto segue Articolo 1 Gli Stati Parte adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità. Articolo 2 Gli Stati Parte vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate. Articolo 3 1.Gli Stati Parte rilevano in anni l’età minima per l’arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali, rispetto a quello stabilito al paragrafo 3 dell’articolo 38 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto ad una protezione speciale. 2. Ciascuno Stato Parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo o dell’adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l’età minima a decorrere dalla quale è autorizzato l’arruolamento volontario nelle sue forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare affinché l’arruolamento non sia contatto forzosamente o sotto costrizione. 3. Gli Stati Parte che autorizzano l’arruolamento volontario nelle loro forze armate nazionali prima di diciotto anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto segue: a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario; b) che tale arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori legali dell’interessato; c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei doveri inerenti al servizio militare e nazionale; 149 d) che essi forniscano una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio. 4. Ogni Stato Parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati Parte. Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale. 5. L’obbligo di rilevare l’età minima dell’arruolamento volontario di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto l’amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati Parte, in conformità agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo. Articolo 4 1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un’età inferiore a 18 anni. 2. Gli Stati Parte prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire l’arruolamento e l’utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi. 3. L’applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto giuridico di qualsiasi parte ad un conflitto armato. Articolo 5 Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di impedire l’applicazione di disposizione della legislazione di uno Stato Parte, di strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla realizzazione dei diritti del fanciullo. Articolo 6 1. Ciascuno Stato Parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e di altra natura - richieste per assicurare l’applicazione e l’effettiva osservanza delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza. 2. Gli Stati Parte s’impegnano a far ampiamente conoscere i prin- 150 cipi e le norme del presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati. 3. Gli Stati Parte adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati Parte concedono a tali soggetti tutta l’assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e del loro reinserimento sociale. Articolo 7 1. Gli Stati Parte cooperano all’applicazione del presente Protocollo, in particolare in vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest’ultimo, e di riadattare e di reinserire al livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica ed l’assistenza finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con gli Stati Parte interessati e con le organizzazioni internazionali competenti. 2. Gli Stati Parte che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o, se del caso, nell’ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità alle regole stabilite dall’Assemblea generale. Articolo 8 1. Ciascuno Stato Parte presenta, entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare quelle relative alla partecipazione ed all’arruolamento. 2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato Parte include nei rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo in conformità all’articolo 44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati Parte al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni. 151 3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati Parte informazioni integrative sull’applicazione del presente Protocollo. Articolo 9 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è Parte alla Convenzione o che l’ha firmata. 2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Il Segretario generale nella sua qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informa tutti gli Stati Parte della Convenzione e tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione ai sensi dell’articolo 13. Articolo 10 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, in Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 11 1. Ogni Stato Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre Parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale termine di un anno, lo Stato Parte autore della denuncia è impegnato in un conflitto armato, quest’ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto. 2. Tale denuncia non libera lo Stato Parte dai suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima 152 della data in cui la denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di entrata in vigore della denuncia. Articolo 12 1. Ogni Stato Parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte, con richiesta di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati Parte per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all’Assemblea generale per approvazione. 2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati Parte. 3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli Stati Parte che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi accettato. Articolo 13 1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo ed in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati Parte alla Convenzione ed a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione. 153 DIRITTO COMUNITARIO Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D’EUROPA sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, lettera e) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: Il piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, come indicato nel quadro di controllo, e la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 aprile 2000 contengono o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, tra cui l’adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni. L’azione comune del 24 febbraio 1997 per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet devono essere seguite da ulteriori iniziative legislative volte a dirimere le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri ed a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi, nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 30 marzo 2000 relativa alla comunicazione della Commissione sull’attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia è un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e allo stesso tempo chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei sud- 157 detti atti criminosi. Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un’educazione ed uno sviluppo armoniosi. Il fenomeno della pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento sessuale dei bambini, è in crescita e si diffonde attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di Internet. L’importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali deve essere integrata da quella dell’Unione europea. È necessario affrontare i gravi reati di sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia infantile con un approccio globale che comprenda quali parti integranti al tempo stesso elementi costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e la cooperazione giudiziaria più ampia possibile. La presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo. È necessario introdurre, contro gli autori dei reati di cui trattasi, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far rientrare lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile nell’ambito d’applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata, come l’azione comune 98/699/GAI sul riciclaggio di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e l’azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea. Le caratteristiche specifiche della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini debbono indurre gli Stati membri a stabilire, nel loro diritto nazionale, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni dovrebbero inoltre essere adattate in linea con l’attività svolta dalle persone giuridiche. Ai fini delle indagini e dell’azione penale connesse ai reati contemplati nella presente decisione quadro, i bambini che ne sono vittime devono essere interrogati secondo la loro età e il loro stadio di 158 sviluppo. La presente decisione quadro non pregiudica i poteri della Comunità europea. La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, integrando gli strumenti adottati dal Consiglio quali l’azione comune 96/700/GAI , che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP), l’azione comune 96/748/GAI, che estende il mandato conferito all’Unità droghe di Europol, la decisione del Consiglio e del Parlamento europeo 293/2000/CE sul programma DAPHNE sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, l’azione comune 98/428/GAI sull’istituzione di una Rete giudiziaria europea, il piano d’azione per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, l’azione comune 96/277/GAI, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea e l’azione comune 98/427/GAI sulla buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione quadro s’intende per: a) “bambino” una persona d’età inferiore ai diciotto anni; b) “pornografia infantile” materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica; o ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta; o iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta; c) “sistema informatico” qualsiasi dispositivo o sistema di disposi- 159 tivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma. Articolo 2 Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punita come reato la condotta intenzionale di chi: a) costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini; b) induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico; c) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove: i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia; ii) dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso per allettare il bambino ad attività sessuali; oppure iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza che ha rispetto al bambino. Articolo 3 Reati di pornografia infantile 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punite come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali, allorché non autorizzate: a) produzione di pornografia infantile, b) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile, c) offerta o messa a disposizione di pornografia infantile, d) acquisto o possesso di pornografia infantile. 2. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile: a) di cui all’articolo 1, lettera b), punto ii) in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un’età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta; b) di cui all’articolo 1, lettera b), punti i) e ii) in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con la loro au- 160 torizzazione e unicamente a loro uso privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l’esistenza dell’autorizzazione, questa non può essere considerata valida se, ad esempio, l’autore del reato l’ha estorta avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di soggezione della vittima; c) di cui all’articolo 1, lettera b), punto iii), in cui sia dimostrato che si tratta di produzione e possesso unicamente a uso privato, purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all’articolo 1, lettera b), punti i) e ii) e purché l’atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale. Articolo 4 Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l’istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano puniti come reato. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il tentativo di commissione dei reati di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sia punito come reato. Articolo 5 Pene e circostanze aggravanti 1. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 siano punibili con pene privative della libertà di durata massima compresa tra 1 e 3 anni. 2. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti reati siano punibili con pene privative della libertà di durata massima non inferiore a 5-10 anni: a) i reati di cui all’articolo 2, lettera a), che consistono nel “costringere un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico” e i reati di cui all’articolo 2, lettera c), punto i); • reati di cui all’articolo 2, lettera a), che consistono nel “trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini”, e i reati di cui all’articolo 2, lettera b), in entrambi i casi nella misura in cui siano riferibili alla prostituzione, e si verifichi al- 161 meno una delle circostanze seguenti: • la vittima sia un bambino che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale; • l’autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del bambino; • il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave; • il reato è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi dell’azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea, a prescindere dal livello di sanzione previsto nel presente testo; c) i reati di cui all’articolo 2, lettera a) che consistono nel trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini e i reati di cui all’articolo 2, lettera b), in entrambi i casi in cui essi siano riferibili a spettacoli a carattere pornografico, nonché all’articolo 2, lettera c), punti ii) e iii) e all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nei casi in cui la vittima sia un bambino che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale ed almeno qualora si verifichi una delle circostanze di cui alla lettera b), secondo, terzo e quarto trattino. 3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualora una persona fisica sia stata condannata per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 o 4, quest’ultima possa, se del caso, essere interdetta in via temporanea o permanente dall’esercizio di attività professionali attinenti alla cura dei bambini. 4. Ciascuno Stato membro può stabilire altre sanzioni, ivi comprese sanzioni o misure di carattere non penale, per quanto riguarda i comportamenti in materia di pornografia infantile di cui all’articolo 1, lettera b), punto iii). Articolo 6 Responsabilità delle persone giuridiche 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di un reato di cui agli articoli 2, 3 e 4 commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un orga- 162 nismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. 2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto. 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, o abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso. 4. Ai sensi della presente decisione quadro, per persona giuridica s’intende qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. Articolo 7 Sanzioni applicabili alle persone giuridiche 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni di natura penale o amministrativa e che possano comprendere anche altre sanzioni quali: a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale; c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato. 163 2. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 siano applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 8 Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 laddove: a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio; b) l’autore del reato sia un suo cittadino; oppure c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro. 2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio. 3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non autorizza l’estradizione dei propri cittadini deve adottare le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, ed eventualmente a perseguirli, qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio. 4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne devono informare il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione. 5. Ciascuno Stato membro garantisce che rientrino nella sua competenza giurisdizionale i casi in cui un reato contemplato dall’articolo 3 e, se di pertinenza, dall’articolo 4, sia stato commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l’autore ha avuto accesso dal suo territorio, a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio. 6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso possibile il perseguimento, conformemente al diritto nazionale, almeno dei più gravi dei reati di cui all’articolo 2 dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età. 164 Articolo 9 Protezione ed assistenza delle vittime 1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l’azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a). 2. Le vittime di un reato di cui all’articolo 2 dovrebbero essere considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 14, paragrafo 1 della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. 3. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure in suo potere per garantire un’appropriata assistenza alla famiglia della vittima. In particolare ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l’articolo 4 della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Articolo 9 bis Applicazione territoriale La presente decisione quadro si applica a Gibilterra. Articolo 10 Abrogazione dell’azione comune 97/154/GAI L’azione comune del 24 febbraio 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, è abrogata dalla presente decisione quadro. Articolo 11 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il [...] 1. (1) Due anni dopo la data di adozione dello strumento. 2. Gli Stati membri trasmettono, entro la stessa data, al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposi- 165 zioni che operano il recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 30 giugno 2004, valuterà, sulla base di un rapporto redatto a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro. Articolo 12 Entrata in vigore La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì Per il Consiglio Il Presidente –––––––––––– ALLEGATO Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio all’atto dell’adozione della decisione quadro sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile 1. Dichiarazione sull’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della decisione quadro “Il Regno Unito, il Belgio, la Germania, l’Irlanda e la Grecia condannano tutte le forme di pornografia infantile, non fanno alcuna distinzione fra immagini reali e virtuali di minori e ritengono essenziale lottare vigorosamente contro entrambe. Tali Stati non applicheranno pertanto la deroga discrezionale alla responsabilità penale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della presente decisione quadro.” 2. Dichiarazione del Portogallo “Il Portogallo condanna tutte le forme di sfruttamento dei bambini e la pornografia infantile. Non accetta che si diminuisca l’importanza della protezione dei bambini considerandola alla stessa stregua delle immagini virtuali. La dignità dei bambini è assoluta né può es- 166 sere messa in discussione. Pertanto il Portogallo stabilirà sanzioni più severe per tutti i fatti che coinvolgano bambini o altri esseri umani rispetto alle sanzioni applicabili alla pornografia virtuale.” 3. Dichiarazione della Francia “La Francia interpreta l’obbligo, incombente agli Stati membri, di punire il tentativo di commissione dei reati di cui all’articolo 2, lettera c), punti i) e iii) come l’obbligo di punire il tentativo di commettere il reato di violenza sessuale, quale definito nella propria legislazione interna.” 4. Dichiarazione della Danimarca “La Danimarca condanna la pornografia infantile e tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini e sottolinea l’importanza di rendere penalmente perseguibile tale fenomeno. Il codice penale danese non contiene disposizioni che facciano esplicito riferimento agli “spettacoli a carattere pornografico”, ma contiene disposizioni che rendono penalmente perseguibile il fatto di costringere o indurre una persona ad abbandonarsi ad atti di “immoralità sessuale”, o di reclutarla a tal fine. La Danimarca ritiene che l’espressione “immoralità sessuale” comprenda gli spettacoli a carattere pornografico contemplati dalla decisione quadro.” 5. Dichiarazione sull’articolo 5, paragrafo 1 “Le delegazioni finlandese e tedesca partono dal presupposto che la norma prevista nell’articolo 5, paragrafo 1 non significhi che il favoreggiamento, la complicità e il tentativo, in particolare, debbano essere equiparati al reato commesso dall’autore principale”. 6. Dichiarazione relativa all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c): “La delegazione belga [e altre delegazioni che desiderano aderire alla presente dichiarazione] deplora che il campo di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c) sia limitato alle circostanze in cui la vittima sia un bambino che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale, e dichiara che non applicherà tale limitazione nella propria legislazione nazionale.” 167 DIRITTO COMPARATO Schede sulle normative nei diversi paesi e sulla legislazione comunitaria AUSTRIA Riferimenti normativi: articoli 206 – 209 e 212 c.p. a. Reati sessuali nei confronti di minori L’art. 206 del Codice penale punisce con pena detentiva da uno a dieci anni chi ha rapporti sessuali con un minore; se al fatto segue una lesione personale grave o la gravidanza del minore è prevista una pena detentiva da cinque a quindici anni, mentre se ne consegue la morte la pena è da dieci a venti anni. Per chi invece compia su di un minore atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, o lo induca a compiere tali atti su un terzo o, al fine di eccitare sessualmente o soddisfare sé stesso o un terzo, lo induca a compiere i medesimi atti su sé stesso, l’articolo 207 prevede una pena detentiva da sei mesi a cinque anni. Al riguardo, sono inoltre previste le seguenti circostanze aggravanti: a) se al fatto consegue la lesione personale grave, è prevista la pena detentiva da uno a dieci anni; b) in caso di morte del minore, il colpevole è punito con pena detentiva da cinque a quindici anni. Il fatto non è tuttavia punibile qualora l’età dell’autore del fatto non superi di più di due anni quella del minore e non si verifichino le predette circostanze aggravanti. L’articolo 207a stabilisce che chiunque produca o promuova ai fini della diffusione, o offra e renda accessibili rappresentazioni filmate di atti sessuali compiuti su un minore o dal minore su sé stesso, su un’altra persona o su un animale, deve essere punito con una pena detentiva fino ad un massimo di due anni. che possono divenire tre Sono previste aggravanti di pena (detenzione fino a tre anni) se l’autore del fatto perpreta il reato per motivi economici ed in quanto componente di un’organizzazione criminosa. Chi infine viene trovato in possesso di materiale pornografico può essere punito con una pena detentiva fino ad un massimo di sei mesi o alternativamente con pena pecuniaria. 171 Con una formulazione di tipo generale, l’art 208 prevede la pena detentiva fino ad un anno per il compimento in presenza di un minore di sedici anni di atti osceni idonei a lederne lo sviluppo fisico, psichico o morale; la fattispecie non si realizza tuttavia se nel caso concreto sia da escludere il pericolo per il minore. Particolari aggravamenti di pena sono previsti in caso di rapporti di parentela, curatela o affinità fra l’autore del fatto ed il minore. Infine, gli atti di libidine omosessuale compiuti da una persona di sesso maschile maggiore di 19 anni su di un minore di età compresa fra i 14 ed i 18 anni sono puniti con pena detentiva da sei mesi a cinque anni. b. Induzione e/o sfruttamento della prostituzione minorile Per quanto concerne l’induzione e lo sfuttamento della prostituzione il Codice penale austriaco dispone un trattamento sanzionatorio non espressamente riferito all’età del soggetto leso; in particolare, le pene previste variano da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni di reclusione. Per far fronte al fenomeno del traffico internazionale a fini di prostituzione l’art 217 c.p. dispone espressamente che l’induzione alla prostituzione in un Paese diverso da quello in cui il soggetto leso abbia la cittadinanza o la residenza è punita con pena detentiva da sei mesi a cinque anni; se il reato è compiuto con l’uso di violenza o di minaccia o a titolo di professione, la pena prevista è da uno a dieci anni di reclusione. 172 BELGIO Riferimenti normativi: articoli 372 - 383bis e 422bis c.p.; articolo 10ter c.p.p. Nel Codice penale belga gli articoli che riguardano i reati contro i minori sono disciplinati nel V, VI e VII Capitolo e si rifanno alle due leggi del 13 aprile 1995 “Sulla repressione della tratta di esseri umani e della pornografia infantile” e “Sugli abusi sessuali nei confronti di minori”. La legge sulla pornografia infantile del 1995, che riguardava solo i minori di sedici anni , è stata successivamente modificata dalla legge del 28 novembre 2000 relativa alla protezione penale dei minori. Entrata in vigore il 1° aprile 2001, questa legge precisa che la parola minore “designa la persona che non ha ancora raggiunto l’età di diciotto anni”. a. Reati sessuali nei confronti di minori Oltraggio al pudore contro minori: per qualunque forma di oltraggio al pudore commesso con o senza violenza o minaccia su contro: • minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni compiuti dell’uno o dell’altro sesso è prevista la reclusione da cinque a dieci anni; • minori di sedici anni compiuti la pena prevista è la reclusione da dieci a quindici anni. Rapporti sessuali con minori: per qualunque atto di penetrazione sessuale, di qualunque natura ed attraverso qualunque mezzo compiuto contro minori sono previste le pene seguenti: a) reclusione da dieci a quindici anni, nel caso di minori di età compresa tra i diciotto e i sedici anni compiuti; b) reclusione da quindici a venti anni, nel caso di minori di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni compiuti; c) reclusione da quindici a venti anni, nel caso di minori di quattordici anni compiuti. 173 In tal caso tuttavia sussiste la presunzione legale per cui qualunque atto di penetrazione sessuale si considera compiuto attraverso violenza sul soggetto leso. d) reclusione da venti a trenta anni, nel caso di minori di dieci anni compiuti. Per ciascuno di tali reati sono previsti aggravamenti della pena in caso di rapporti di parentela, curatela o dipendenza tra il reo e la vittima, così come nel caso in cui il reo sia un medico, chirurgo, infermiere etc., cui il minore sia stato affidato per ragioni di cura. b. Induzione e/o sfruttamento della prostituzione minorile ed agevolazione della disponibilità di strutture o locali a tal fine Per quanto riguarda l’induzione alla prostituzione l’art. 379 c. p. prevede la reclusione da cinque a dieci anni e l’ammenda da 500 a 25.000 franchi per chiunque abbia istigato, favorito o facilitato la corruzione o la prostituzione di un minore dell’uno o dell’altro sesso, al fine di soddisfare le passioni altrui; se l’età del minore è inferiore a sedici anni compiuti, è prevista la pena dei lavori forzati da dieci a quindici anni e l’ammenda da 500 a 50.000 franchi, mentre se l’età del minore è inferiore ai quattordici anni compiuti la condanna ai lavori forzati va da quindici a venti anni e l’ammenda da 1000 a 100.000 franchi. Il successivo art. 380 dispone invece che sarà punito con la reclusione da dieci a quindici anni e l’ammenda da 1000 a 100.000 franchi: 1. chiunque per soddisfare le passioni altrui abbia ingaggiato, addestrato, avviato o costretto, sia direttamente che indirettamente, un minore di età inferiore ai sedici anni, anche consenziente, a fini di depravazione o prostituzione; 2. chiunque abbia tenuto, sia direttamente che indirettamente, una casa di tolleranza in cui dei minori pratichino la prostituzione o la depravazione; 3. chiunque abbia venduto, locato o messo a disposizione di un minore, a fini di depravazione o prostituzione, camere o locali allo scopo di realizzare un profitto illecito; 4. chiunque abbia sfruttato in qualunque modo la depravazione o 174 la prostituzione di un minore di età inferiore ai diciotto anni; Tali reati sono puniti con i lavori forzati da quindici a venti anni e l’ammenda da 1000 a 100.000 franchi se compiuti a danno di un minore di età inferiore ai sedici anni. Tali reati, così come gli altri reati a sfondo sessuale nei confronti di minori, sono perseguibili in Belgio anche se commessi all’estero dal cittadino belga o dallo straniero arrestato sul territorio del Belgio, a prescindere dalla attivazione formale dell’autorità giudiziaria belga da parte dell’autorità straniera (c.d. “extraterritorialità”, art. 10ter c.p.p.) c. Realizzazione, possesso, distribuzione e pubblicizzazione di materiali pornografici relativi a minori Al riguardo, l’art. 383bis del codice penale recita espressamente: “... chiunque avrà esposto, venduto, affittato, distribuito o consegnato emblemi, oggetti, pellicole, fotografie, diapositive o altro tipo di immagini raffiguranti posizioni o atti sessuali a carattere pornografico che comprendano o presentino minori di diciotto anni o, chiunque a fini di commercio o distribuzione avrà fabbricato, detenuto o importato o fatto importare o consegnato ad un agente di trasporti o distribuzione tali materiali, sarà punito con la reclusione e con una ammenda da 500 a 1000 franchi”. Qualora tali attività costituiscano oggetto dell’attività principale o accessoria di una associazione, è prevista la pena dei lavori forzati da dieci a quindici anni ed una ammenda da 500 a 50.000 franchi. Per il possesso consapevole dei materiali precedentemente elencati è prevista una pena detentiva da un mese ad un anno ed una ammenda da 100 a 1000 franchi. Così come per gli altri reati a sfondo sessuale nei confronti di minori, anche alla sanzionabilità di tali reati si applica il criterio della extraterritorialità. Infine, l’art. 380ter prevede la reclusione da due mesi a due anni e l’ammenda da 200 a 2000 franchi per chiunque attraverso qualunque mezzo faccia o faccia fare, pubblichi, distribuisca o diffonda pubblicità che in maniera diretta o indiretta, anche dissimulandone la natura attraverso artifici del linguaggio, proponga servizi di carattere sessuale a fini di lucro diretto o indiretto, allorché tale pubblicità si rivolga specificamente ai minori, o attesti che i servizi in questione sia- 175 no offerti da minori o da presunti tali. Qualora l’oggetto o l’effetto diretto o indiretto di tale pubblicità sia quello di facilitare la prostituzione o la depravazione di un minore o il suo sfruttamento a fini sessuali, è prevista la reclusione da tre mesi a tre anni e l’ammenda da 300 a 3000 franchi. Analogamente, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e l’ammenda da 100 a 1000 franchi chiunque attraverso allusioni contenute in qualunque forma di pubblicità inciterà allo sfruttamento di minori o di adulti a fini sessuali o utilizzerà tale pubblicità in occasione di un’offerta di servizi forniti tramite rete di telecomunicazione. 176 FRANCIA Riferimenti normativi: articoli 225-6, 227-22 / 227-30 c.p. Nel Codice penale francese i reati contro i minori sono disciplinati nel Libro II, titolo II che raccoglie le norme a tutela “dell’integrità fisica e psichica della persona umana”, capitolo VII (Des atteintes aux mineurs et à la famille). In materia di sfruttamento sessuale dei minori, il Codice penale, così come modificato dalla legge 98-468 del 17 giugno 1998, contiene, rispetto alla normativa precedente, l’estensione dei reati relativi alla pornografia infantile, soprattutto tramite la sostituzione del termine “immagine” con l’espressione “immagine o rappresentazione” ed introduce pene più severe per le diverse fattispecie di reato: rapporti sessuali con minori, induzione e/o sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia. Rapporti sessuali con minori I rapporti sessuali (atteintes sexuelles) con minori che avvengono senza violenza, costrizione, minacce o sorpresa sono puniti differentemente a seconda dell’età del minore. I rapporti sessuali con un minore di 15 anni sono puniti con 5 anni di reclusione e un’ammenda di 500.000 F (art. 227-25). La pena aumenta a 10 anni di reclusione e a 1.000.000 F di ammenda qualora intevengano le seguenti circostanze aggravanti (art. 227-26): • ∞se il reato è commesso da un parente legittimo, naturale o adottivo, o da un’altra persona che possiede autorità sulla vittima; • ∞se è commesso da una persona che abusa dell’autorità conferitagli dalle funzioni esercitate; • ∞se è commesso da più persone che agiscono in qualità di autori o complici; • qualora si accompagni al versamento di una remunerazione; • qualora il minore venga messo in contatto con l’autore dell’abuso attraverso messaggi trasmessi tramite una rete di telecomuni- 177 cazioni. • I rapporti sessuali senza violenza, costrizione , minacce o sorpresa con un minore di più di 15 anni sono puniti con 2 anni di reclusione e 200.000 F di ammenda nei casi in cui: • siano commessi da un parente legittimo, naturale o adottivo, o da un’altra persona che possiede autorità sulla vittima; • ∞siano commessi da una persona che abusa dell’autorità conferitagli dalle funzioni esercitate (art. 227-27). Induzione e/o sfruttamento della prostituzione minorile Il prossenetismo (cioè aiutare, assistere o proteggere la prostituzione altrui, trarne profitto, impiegare e indurre una persona a prostituirsi) commesso nei confronti di un minore è un reato punito con 10 anni di reclusione e un’ammenda di 10.000.000 F. Il reato di prossenetismo viene esteso a coloro che utilizzato una rete di telecomunicazioni per la diffusione di messaggi destinati ad un pubblico non determinato. (art. 225-7) Pornografia Il fatto di realizzare, registrare o trasmettere, ai fini della diffusione, l’immagine di un minore che presenti un carattere pornografico, è considerato un reato punibile con 3 anni di reclusione e un’ammenda di 300.000 F. Diffondere una tale immagine o rappresentazione, attraverso qualunque tipo di materiale grafico, fotografico o filmato, importarla od esportarla, favorirne l’importazione o l’esportazione, è un reato sanzionato con le stesse pene. Le pene sono portate a 5 anni di reclusione e a 500.000 F di ammenda qualora l’immagine o la rappresentazione del minore venga diffusa, ad un pubblico non determinato, attraverso una rete di telecomunicazione. (art. 227-23) E’ considerato assimilabile al reato di corruzione nei confronti di un minore e quindi punito con la stessa pena di 5 anni di reclusione e un’ammenda di 500.000 F, il fatto di organizzare riunioni che comportino l’esibizione o relazioni sessuali alle quali il minore assista o partecipi. Le pene previste sono portate a 7 anni di reclusione e a 178 700.000 F di ammenda: • qualora il minore sia di età inferiore ai 15 anni, • qualora il minore sia stato messo in contatto con il responsabile del reato tramite messaggio trasmesso da una rete di telecomunicazione; • se il reato sia commesso all’interno di un edificio scolastico, educativo o nelle sue immediate vicinanze. (art. 227-22). 179 GERMANIA Riferimenti normativi: Codice penale federale, artt. 174, 176, 176a, 176b, 180, 182 e 184 e 184b; Legge sulla diffusione di scritti o contenuti multimediali dannosi per i minori (Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte) del 9 giugno 1953. a. Rapporti sessuali con minori - Rapporti sessuali con minori di età inferiore a quattordici anni: chi compie atti sessuali su un minore di quattordici anni o ne fa compiere su di sé è punito con la pena detentiva da sei mesi a dieci anni. In casi meno gravi è prevista la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria. La stessa pena si applica a chi induce un minore di anni quattordici a compiere o subire atti sessuali da una terza persona. Si applica la pena detentiva fino a cinque anni o la pena pecuniaria a chi compie atti sessuali davanti ad un minore o induce questo a compierne in sua presenza, oppure utilizza in presenza del minore medesimo illustrazioni, rappresentazioni, discorsi o audiocassette a contenuto pornografico al fine di eccitare sessualmente sé stesso, il minore od un terzo. Ad eccezione di quest’ultima fattispecie, è punibile anche il tentativo di compiere i reati predetti (Codice penale federale - Strafgesetzbuch, Stgb, - art. 176 Abuso sessuale di minori – Sexueller Missbrauch von Kindern). In casi particolarmente gravi (Abuso sessuale con aggravanti commesso nei confronti di minori - Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, - art. 176a) cioè quando l’autore ha rapporti sessuali completi (Beischlaf vollziehen) con il minore, o quando nel compimento del fatto procura al minore medesimo danni fisici gravi, è prevista la detenzione da uno a dieci anni. In particolare, la pena detentiva non può essere inferiore a un anno quando l’autore dei reati abbia compiuto i diciotto anni e abbia un rapporto sessuale completo con il minore, quando il fatto avvenga con il concorso di terze persone, quando questo provochi danni 181 allo sviluppo fisico o mentale del minore o quando l’autore del fatto sia stato condannato nei cinque anni precedenti per un reato della stessa specie. La pena detentiva non può essere inferiore ai due anni quando gli abusi elencati dall’articolo 176 vengono compiuti al fine di essere poi utilizzati all’interno di materiali pornografici diffusi a mezzo stampa o video. La pena detentiva prevista non può infine essere inferiore a cinque anni quando il minore subisca danni corporali permanenti durante il compimento del reato o da questo sia messo in pericolo di vita. L’articolo 176b (Abuso sessuale nei confronti di minori con conseguenze mortali – Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge) stabilisce inoltre che l’autore di un abuso sessuale che provoca la morte del minore vittima del reato, debba essere punito con una pena comunque non inferiore ai dieci anni ed estensibile fino all’ergastolo. - Rapporti sessuali con minori di età inferiore a sedici anni: è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria la persona maggiore di anni diciotto che abusa di un minore di età inferiore a sedici anni quando l’autore del reato, approfittando di una situazione di necessità (Zwangslage) o dietro compenso in denaro, compie atti sessuali sul minore o ne fa compiere su di sé, oppure sfruttando una situazione di necessità induce il minore a compiere atti sessuali su una terza persona o viceversa a permettere al terzo di compiere atti sessuali sul minore. E’ punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria la persona maggiore di anni ventuno che, sfruttando l’incapacità della vittima ad autodeterminarsi sessualmente, abusa di un minore di età inferiore a sedici anni, compiendo sul minore atti sessuali o facendone compiere su di sé, oppure inducendo il minore a compiere atti sessuali su di una terza persona o viceversa a permettere al terzo di compiere atti sessuali sul minore. Nel caso di autore del reato maggiore di anni ventuno, è necessaria la querela di parte. Tale necessità viene meno quando l’autorità competente ritiene che ci sia un particolare interesse pubblico all’azione penale. In entrambe le predette ipotesi (autore del reato maggiore di 18 o 21 anni), il tribunale può ritenere la non punibilità del reato quando, 182 in considerazione del comportamento dela vittima del reato, l’ingiustizia del fatto appaia lieve (Codice penale federale, art. 182 Abuso sessuale di un adolescente - Sexueller Missbrauch von Jugendlichen). - Rapporti sessuali con minori affidati alla tutela dell’autore del reato (Schutzbefohlene): è punito con la pena detentiva fino a cinque anni o con la pena pecuniaria chi compie atti sessuali su una persona o ne fa compiere su di sé quando si tratta di minore di anni sedici a lui affidato a fini di educazione, istruzione o assistenza, o di un minore di anni diciotto affidatogli per le stesse ragioni o a lui subordinato nell’ambito di un rapporto di lavoro o di servizio, oppure del proprio figlio consanguineo o adottato, minore di anni diciotto. Chi in tali casi compie atti sessuali davanti al minore o lo induce a compiere atti sessuali davanti a lui al fine di eccitare sessualmente sé stesso o il minore è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Il tentativo è punibile. Nel caso di minore di anni sedici affidato a fini di educazione etc., anche quando l’autore del reato ha lo scopo di eccitarsi sessualmente o di far eccitare il minore, il tribunale può ritenere la non punibilità del caso quando, in considerazione del comportamento della persona affidata al soggetto attivo del reato, l’ingiustizia del fatto appaia lieve (Codice penale federale, art. 174 - Abuso sessuale su un minore affidato in tutela all’autore del reato - Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen).27 b. Induzione e/o sfruttamento della prostituzione minorile E’ punito con la pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chi favorisce con la propria mediazione e il proprio appoggio rapporti sessuali compiuti o subiti da minori al di sotto dei sedi27 Al riguardo l’articolo 2 comma 2 della “Legge sulla castrazione volontaria ed altri metodi di trattamento” (Gesetz über die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden) del 1969 riconosce che la castrazione volontaria praticata da un medico “non è penalmente perseguibile come mutilazione corporale”, quando venga compiuta su soggetti colpevoli delle fattispecie di reato indicate dagli artt. 176-179, 183 (Comportamenti esibizionistici), 211 (Omicidio), 212 (Omicidio volontario), 223-227 (Lesioni corporali, Lesioni corporali pericolose, Maltrattamento di incapace, Lesioni corporali gravi, Lesioni corporali con conseguenze mortali) del Codice penale federale. La stessa legge precisa inoltre i requisiti soggettivi ed oggettivi (artt. 2-3) per il ricorso volontario a tale pratica e ad altri analoghi metodi di trattamento. 183 ci anni. Si applica la pena detentiva fino a cinque anni od una pena pecuniaria a chi favorisce o avvia un minore di diciotto anni al commercio sessuale, ovvero alla pratica di rapporti sessuali remunerati, subiti o forniti dal minore all’autore del reato od a terzi. Le stesse pene sono previste per coloro che utilizzano la propria posizione in ambito educativo, formativo o professionale per abusare di un minore di diciotto anni a loro affidato o da loro dipendente (Codice penale federale, art. 180 - Favoreggiamento del commercio sessuale da parte di minori – Förderung sexueller Handlungen MInderjähriger ). L’articolo 184b (Prostituzione dannosa per i minori – Jugendgefährdende Prostitution) stabilisce che chiunque pratichi la prostituzione in prossimità di scuole e di abitazioni private frequentate od ove risiedano minori di diciotto anni, in modo da ledere il comune senso del pudore, possa essere punito con la detenzione fino ad un anno o con una pena pecuniaria. c. Realizzazione, possesso, distribuzione e pubblicazione di materiali pornografici relativi a minori L’articolo 184 del Codice penale federale (Diffusione di scritti pornografici – Verbreitung pornographischer Schriften), modificato nel 1993 e nel 1997, prevede espressamente che chiunque offra o metta a disposizione scritti pornografici in luoghi pubblici accessibili anche a persone di età inferiore ai 18 anni, possa essere punito con la detenzione fino ad un anno o con una pena pecuniaria. In particolare, il primo comma dell’articolo in questione elenca le diverse fattispecie, fra cui quelle relative alla diffusione, importazione esportazione, distribuzione nonché all’esaltazione di scritti pornografici: reati tutti punibili con le pene sopra indicate. Le stesse pene sono inoltre previste (comma 2) per coloro che diffondano tali materiali servendosi dei canali radiofonici o televisivi. Il comma 3 prevede inoltre per coloro che espongono pubblicamente, diffondono o rendono accessibili, producono, commercializzano, offrono, importano od esportano scritti pornografici che abbiano per oggetto abusi sessuali su minori o rapporti fra esseri umani ed animali, la detenzione da tre mesi a cinque anni o alternativa- 184 mente la detenzione fino a tre anni e la pena pecuniaria. La pena da sei mesi a dieci anni è infine prevista (comma 4) nel caso in cui tali materiali abbiano per oggetto abusi sessuali su minori o rappresentino fatti realmente accaduti e l’autore agisca continuativamente a titolo professionale o nell’ambito di una organizzazione criminale appositamente costituita. Chiunque operi per procurare a sé o ad altri il possesso di materiali pornografici aventi ad oggetto abusi sessuali su minori e che rappresentino fatti realmente accaduti è punito con la pena detentiva fino ad un anno o con la pena pecuniaria. Alla stessa pena è soggetto chiunque possegga tali materiali. I contenuti dell’articolo 184 c.p. vengono ripresi ed ampliati, adattandoli ai nuovi mezzi e servizi multimediali, dalla “Legge sulla diffusione di scritti o contenuti multimediali dannosi per i minori” (Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte - qui di seguito indicata come GjSM) del 1953, nel testo risultante dalle modifiche del 1997. La tutela dei minori delineata dalla legge è articolata su tre diversi livelli di intervento: • divieto di offerta di materiali i cui contenuti siano riconducibili alle fattispecie di reato previste dagli articoli 130 (Istigazione all’odio), 131 (Apologia della violenza; incitamento all’odio razziale) e 184 del Codice penale federale; • blocco delle offerte pericolose per i minori tramite il controllo preventivo dei materiali e l’indicizzazione dei contenuti; • obbligo per le imprese fornitrici di servizi elettronici di informazione e di comunicazione di istituire un organo interno incaricato della tutela dei minori che funzioni come interlocutore degli utenti e come consulente dei fornitori. In particolare, la seconda sezione della GjSM (artt. 8-10) prevede la costituzione di un Ufficio di controllo federale per i contenuti dannosi per i minori (Bundesprüfstelle), composto da membri nominati in parte dal Ministero per la famiglia e dall’altra da membri nominati direttamente dai Governi regionali. A tale Ufficio federale compete il controllo ed il monitoraggio della circolazione di contenuti illeciti nei mezzi di comunicazione. Al riguardo, l’articolo 1 della GjSM prevede che gli scritti e i contenuti illeciti diffusi anche dai servizi telematici vengano inseriti in 185 una lista approntata a tale scopo dall’Ufficio di controllo federale e pubblicata periodicamente sul Bundesanzeiger. I contenuti illeciti compresi nella lista (riconducibili ai reati di cui agli artt. 130-131 e del Codice penale federale) debbono essere resi inaccessibili alla fruizione dell’utenza minorile e comunque ne deve essere impedita la circolazione all’interno dei servizi elettronici di comunicazione ed informazione. L’Ufficio di controllo federale ha potere direttivo ed ordinatorio in merito all’indicazione dei materiali da inserire nella lista. A carico di chi publicizza i materiali inseriti nella lista per il contenuto illecito, la sesta sezione della legge “Norme penali” prevede la detenzione fino ad un anno o la pena pecuniaria. L’articolo 7a della GjSM istituisce inoltre la figura del “Garante per la tutela dei minori” (Jugendschutzbeautragte), stabilendo che “chi offre professionalmente l’utilizzo di servizi elettronici di informazione e comunicazione deve nominare un Garante per la tutela dei minori”. Il Garante è l’interlocutore dell’utente e svolge una funzione di consulenza in materia di tutela dei minori nei confronti del fornitore di servizi. Il fornitore di servizi ha l’obbligo di informarlo delle offerte e delle condizioni generali di fornitura di informazioni e di servizi. Il garante può proporre al fornitore una riduzione delle offerte. I fornitori di servizi in rete possono tuttavia ottemperare, alternativamente, a tale obbligo aderendo ad un Organizzazione di autoregolamentazione che svolga un ruolo di interlocutore per l’utenza e di consulente per la tutela dei minori in relazione ai servizi offerti dai fornitori che vi aderiscano. 186 GRAN BRETAGNA Riferimenti normativi: Sexual Offences Act 1956 e Sexual Offences Act 1967, così come di recente modificati dal Criminal Justice and Public Order Act del 1994; Protection of Children Act 1978; Sexual Offences Act (Conspiracy and Incitement) Act del 1996; Sex Offenders Act del 1997; Sexual Offences (Amendment) Act del 2000. Prima di passare all’analisi delle singole fattispecie di reato ed al fine di facilitare la comprensione della disciplina sanzionatoria relativa a ciascuna di esse, è opportuno rammentare che nell’ordinamento inglese l’entità delle sanzioni penali previste per un’ampia serie di reati varia secondo il rito processuale applicabile in ragione della gravità dell’entità economica delle sanzioni pecuniarie previste (procedimento c.d. “summary” o, nei casi più gravi, procedimento “on indictment”), e che queste ultime, in particolare, sono articolate in cinque livelli i cui limiti massimi sono rispettivamente di £ 200 (livello 1), £ 500 (livello 2), £ 1000 (livello 3), £ 2500 (livello 4) e £ 5000 (livello 5). Per quanto attiene, inoltre, allo status giuridico dei minori va ricordato che a partire dal 1993 è stata abolita, in Gran Bretagna, la presunzione legale di incapacità di intrattenere rapporti sessuali da parte di ragazzi (di sesso maschile) minori di anni quattordici (Sexual Offences Act 1993, section 1). Rapporti sessuali con minori Le linee fondamentali della vigente disciplina, per quanto concerne i reati e le relative sanzioni, possono sinteticamente riassumersi come segue: - Rapporti con ragazza minore di anni tredici: detenzione a vita; il tentativo di commettere tale reato è punito con sette anni di detenzione (Sexual Offences Act del 1956, section 5, Schedule 2, Part I, n. 2 (a) e (b)); - Rapporti con ragazza minore di anni sedici: pena non superiore a due anni di detenzione sia per il compimento che per il tentativo di reato; il procedimento penale tuttavia non può essere avviato oltre il 187 termine di dodici mesi dall’evento delittuoso (Sexual Offences Act del 1956, section 6, Schedule 2, Part II, n. 10 (a)); - Sodomia nei confronti di ragazzo di età inferiore ad anni sedici: detenzione a vita; il tentativo di commettere tale reato è punito con dieci anni di detenzione (Sexual Offences Act del 1956, section 12, Schedule 2, Part I, n. 3 (a) e (b)). b. Induzione e/o sfruttamento della prostituzione minorile - Prossenetismo riguardante ragazze di età inferiore ad anni ventuno: pena non superiore a due anni di detenzione sia per il compimento che per il tentativo di reato (Sexual Offences Act del 1956, section 23, Schedule 2, Part II, n. 24); la section 23 del Sexual Offences Act del 1956 precisa che in tale fattispecie rientra il procacciamento di ragazze di età inferiore ad anni ventuno per rapporti sessuali con terzi “in qualunque parte del mondo”. Analoga sanzione è prevista dal Sexual Offences Act del 1967, section 4 e section 11 (3), riguardo al procacciamento di ragazzi per rapporti di tipo omosessuale maschile. - Induzione alla prostituzione di, a rapporti sessuali con o alla violenza sessuale su un ragazza di età inferiore ad anni sedici: pena non superiore a due anni di detenzione (Sexual Offences Act del 1956, section 28, Schedule 2, Part II, n. 28). - Sfruttamento della prostituzione: in generale, lo sfruttamento della prostituzione maschile o femminile è punito, secondo il rito applicabile alla gravità del caso, con la detenzione non superiore a sei mesi, nel caso di procedimento “summary”, o con la detenzione non superiore a sette anni nel caso di procedimento “on indictment” (Sexual Offences Act del 1956, section 30, Schedule 2, Part II, n. 30; Sexual Offences Act 1967, section 5 (1) (a) (b)). Tale previsione risulta applicabile anche allo sfruttamento della prostituzione minorile secondo quanto previsto dalla section 46 del Sexual Offences Act del 1956 (espressamente richiamata dalla section 11 (3) del Sexual Offences Act del 1967 con riguardo allo sfruttamento della prostituzione maschile), che espressamente dispone che “l’utilizzazione della parola ‘uomo’ senza l’aggiunta della parola ‘ragazzo’ o viceversa, ed analogamente per quanto riguarda le parole ‘donna’ e ‘ragazza’ in qualunque parte della resente legge, non impedisce l’applicazione della 188 relativa disposizione nei confronti di qualunque persona cui risulterebbe applicabile se entrambi i termini fossero stati utilizzati”. Con il recente Sexual Offences Act (Conspiracy and Incitement) Act del 1996 si è inteso invece combattere il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”; al riguardo, è stata prevista la perseguibilità dei reati associativi (Conspiracy) e di istigazione (Incitement) finalizzati al compimento di determinati atti sessuali, commessi non più soltanto all’interno del territorio nazionale ma anche in paesi stranieri (c.d. “extraterritorialità”). c. Agevolazione della disponibilità di strutture o locali per rapporti sessuali con minori - Nei confronti di una ragazza minore di anni tredici: è punito con la reclusione a vita chi induca o costringa una ragazza minore di tredici anni ad avere rapporti sessuali con uomini o con un uomo in particolare in locali o strutture di cui sia proprietario o di cui abbia la disponibilità a qualunque titolo (Sexual Offences Act del 1956, section 25, Schedule 2, Part I, n. 6); - Nei confronti di una ragazza maggiore di anni tredici e minore di anni sedici: è punito con la reclusione fino a due anni chi induca o costringa una ragazza minore di anni sedici ad avere rapporti sessuali con uomini o con un uomo in particolare in locali o strutture di cui sia proprietario o di cui abbia la disponibilità a qualunque titolo (Sexual Offences Act del 1956, section 26, Schedule 2, Part II, n. 26). d. Realizzazione, possesso, distribuzione e pubblicazione di materiale grafico, fotografico o filmato di carattere pornografico relativo a minori Ai sensi del Protection of Children Act del 1978, così come modificato dal Criminal Justice and Public Order Act del 1994, è punito, alternativamente secondo il rito applicabile alla gravità del caso, con la reclusione fino a sei mesi, la pena pecuniaria o entrambe (procedimento “summary”) o con la reclusione fino a tre anni, la pena pecuniaria o entrambe (procedimento “on indictment”), chiunque: - Realizzi o consenta di realizzare materiali pornografici relativi ad un minore; 189 - Distribuisca od esibisca a chiunque tali materiali; - Possegga tali materiali, allo scopo di distribuirli o mostrarli personalmente o mediante terzi; - Divulghi direttamente, o dia luogo a divulgazione di messaggi pubblicitari tali da essere recepiti come finalizzati a distribuire o mostrare tali materiali. Al riguardo, la legge precisa che il termine “indecent phorographs” (qui tradotto con “materiali pronografici”) deve essere inteso come riferito a fotografie, filamti, videoregistrazioni, copie di fotografie o filmati e fotografie comprese in un filmato. La nozione è stata modificata dal più recente Criminal Justice and Public Order Act del 1994, section 84, che - come si dirà meglio in prosieguo - vi ha espressamente ricompreso le c.d. “pseudo-fotografie”, ovvero le immagini realizzate mediante tecniche di digitalizzazione. Tali disposizioni sanzionatorie si applicano, in ogni caso, qualora la “pseudo-fotografia”, comunque realizzata, sia tale da dare l’impressione che la persona ritratta è un minore, a prescindere da eventuali caratteristiche fisiche proprie di un adulto (Criminal Justice and Public Order Act del 1994, section 84 (8)). e. Reati commessi da tutori o da soggetti con compiti di vigilanza e custodia. Con il Sexual Offences (Amendment) Act del 2000 è stata introdotta dal legislatore britannico una nuova figura di reato (“abuse of trust”), nella quale incorre la persona maggiore di età che, suscitando per la propria posizione l’affidamento di una persona con meno di 18 anni, abbia con quest’ultima rapporti sessuali o comunque la sottoponga a molestie della stessa natura, caratterizzandosi la position of trust per la condizione di particolare vulnerabilità e dipendenza psicologica in cui versa la vittima del reato. Nel testo legislativo sono elencate in minuzioso elenco le istituzioni in cui, data la natura dei rapporti che vi si instaurano, tale abuso può verificarsi: in particolare le strutture scolastiche, ospedaliere, residenziali (anche a carattere giudiziario) e, in genere, i presidi di cura e assistenza prestata a minori. Tali disposizioni si saldano alla disciplina penalistica in materia di sexual offences e, più in generale, di abusi commessi su minori; ne 190 consegue che la condanna per il reato anzidetto comporta, oltre alla pena principale, le restrizioni e i notification requirements prescritti dal Sex Offenders Act del 1997, mentre si richiamano, d’altra parte, le misure introdotte dal Protection of Children Act del 1999 dirette a tutelare i minori mediante la preclusione dell’esercizio di funzioni educative o assistenziali in ambito minorile a soggetti dichiarati a tal fine non idonei (unsuitable), sulla base di parametri determinati dalla legge stessa, e ad istituire una apposita “lista di esclusione”, tenuta presso il Dipartimento governativo competente. f. La lotta alla pedofilia in Internet L’ordinamento britannico non contempla, allo stato presente, testi legislativi esplicitamente diretti a reprimere la diffusione di pornografia infantile tramite l’Internet e le attività correlate, sebbene non sia ignorata nel dibattito politico l’opportunità di introdurre norme organiche e puntuali, in ragione dell’incremento dei reati risultante dalle statistiche giudiziarie degli ultimi anni. L’esigenza di appropriate misure di regolazione in questo ambito è avvertita, d’altronde, non solamente nella prospettiva della tutela dell’ordine pubblico, bensì anche dello sviluppo economico: nel Rapporto pubblicato nel settembre del 1999 sul tema del commercio elettronico, il Cabinet Office individuava nell’immissione in rete di contenuti illeciti o nocivi (illegal and harmful contents) un potenziale ostacolo per l’espansione e il consolidamento delle nuove pratiche commerciali. Le attuali fonti regolatrici della materia sono costituite dalle disposizioni legislative sulla tutela dei minori e dai generali divieti penalistici in tema di pornografia, la cui flessibilità ne ha consentito, in molti casi, l’applicazione giudiziale a prescindere dallo strumento utilizzato per commettere i reati. Il legislatore, tuttavia, ha sottoposto a revisione una parte della vigente normativa, apportandovi le modifiche necessarie a preservare la sua efficacia a fronte dell’evoluzione tecnologica e del diffondersi, con gli Internet related crimes, di nuove fattispecie criminose. Concorrono a formare il quadro della disciplina applicabile, con finalità di indirizzo deontologico e di prevenzione degli abusi, le normative autoregolamentari adottate dagli stessi fornitori dei servizi prestati via Internet (ovvero i “servizi della so- 191 cietà dell’informazione”, secondo la formula coniata dal legislatore comunitario). Raccolte in codici di condotta imposti all’osservanza degli operatori o raccomandati alla loro volontaria adesione, tali prescrizioni sono elaborate, per solito, da organismi rappresentativi od enti esponenziali degli stessi providers in concerto con i poteri pubblici o comunque sotto la loro vigilanza. Un primo indice normativo è costituito dal Telecommunications Act del 1984, che vieta la diffusione, a mezzo di sistemi pubblici di telecomunicazione, di messaggi aventi “an indecent, obscene or menacing character” (section 43). La norma, pur consentendo di reprimere la diffusione attraverso le linee ordinarie telefoniche – e dunque anche tramite l’Internet - di materiali pornografici oppure suscettibili di istigare all’odio razziale (hate speech), ha secondo gli interpreti efficacia limitata, poiché il riferimento alle infrastrutture pubbliche di telecomunicazione (come tali designate dal Secretary of State) vale ad escluderne l’applicabilità alla trasmissione di dati svolta all’interno di reti locali o “dedicate”, oppure avviata da nodi di interconnessione situati fuori del territorio nazionale. Della vigente legislazione penale viene in rilievo soprattutto il già richiamato Protection of Children Act del 1978, che qualifica come reato (section 1) l’attività consistente nell’effettuazione o nella diffusione di filmati, fotografie o pseudo-fotografie raffiguranti minori e aventi carattere di oscenità (“indecent photographs or pseudophot graphs”), definendosi le pseudo-fotografie (section 7.7) come “le immagini, ancorché realizzate con grafica di computer o mezzi similari, che abbiano l’apparenza di fotografie”. L’ampio tenore letterale della previsione legislativa non ha però impedito, nella concreta applicazione, che taluni atti criminosi perpetrati per mezzo della Rete sfuggissero alla sua portata, al punto da indurre il Crown Prosecution Service (l’organo titolare, nel Regno Unito, dell’esercizio dell’azione penale) ad evidenziare nel corso di audizioni parlamentari l’inadeguatezza di tale norma a fronte della moderne tecniche di digitalizzazione e, in particolare, rispetto alla possibilità di eseguire riproduzioni fotografiche in formato digitale. La risposta del legislatore non è tardata a venire, avendo questi modificato (mediante l’approvazione del Criminal Justice and Public Order Act del 1994, section 84.4), la richiamata disposizione del 1978, di guisa che essa ora si applica anche ai “dati immagazzinati su suppor- 192 ti informatici o su altri mezzi elettronici suscettibili di essere convertiti in riproduzioni fotografiche” (section 7.4 (b) del Protection of Children Act). Il carattere transnazionale dell’Internet comporta, con tutta evidenza, la difficoltà di perseguire il sex offender quando questi agisca da postazioni remote e situate oltre frontiera. Vengono in rilievo, a questo riguardo, i criteri di ultraterritorialità sanciti dal legislatore britannico per perseguire il reato di molestia sessuale ai minori (o di istigazione a commettere tali atti criminosi) nel contesto transfrontaliero. Il Sexual Offences (Conspiracy and Incitement) Act del 1996, già menzionato, consente di perseguire il reato di incitement quando per commetterlo venga utilizzata la Rete, poiché individua nel territorio nazionale il locus commissi delicti ogni qual volta vi sia ricevuto il relativo messaggio anche se proveniente dall’estero (section 2). La repressione penale dei reati attinenti al traffico di materiali pornografici via Internet è inoltre perseguita, da parte delle corti di giustizia, attraverso ulteriori strumenti normativi. Nella cospicua giurisprudenza in materia si è fatta applicazione delle previsioni contenute nel Criminal Justice Act del 1988, alla cui stregua costituisce reato la detenzione di fotografie (o pseudo-fotografie) di minori aventi carattere di oscenità (section 160), nonché di quelle dettate nell’Obscene Publications Act del 1959 (emendato nel 1964), che puniscono la pubblicazione di articoli osceni - anche se riprodotti su computer disks - nonché la mera detenzione di tali articoli, se finalizzata alla loro pubblicazione (sections 1.2, 1.3), . Una rilevante modifica, al fine di ampliare - a fini penalistici - la nozione legislativa di “pubblicazione” ed includervi il trasferimento elettronico di dati mediante linea telefonica (e quindi per mezzo di supporti intangibili), è stata apportata alla succitata normativa in materia di obscene publications dal già menzionato Criminal Justice and Public Order Act del 1994 (schedule 9, par. 3); sicché, a titolo di esempio, incorre nel reato punito da tali norme colui che, inviando messaggi di posta elettronica, vi alleghi immagini pornografiche, oppure renda disponibile a terzi l’accesso a distanza a tali materiali, memorizzati su elaboratore, mediante la comunicazione di una password. E’ degna di nota, anche per le riserve espresse al riguardo da pa te di alcuni commentatori, la scelta legislativa di sanzionare penalmente le attività consistenti nella produzione, detenzione o diffusione di 193 immagini pornografiche di minori in formato digitale, ancorché non raffiguranti individui reali od identificabili né eseguite mediante il loro diretto coinvolgimento, ma risultanti da procedimenti di ricostruzione grafica e di assemblaggio di immagini disparate. L’equiparazione delle immagini digitalizzate con quelle riprese dal vero rispecchia, in effetti, non soltanto il timore del legislatore che l’obiettiva difficoltà di distinguere le une dalle altre favorisca l’elusione della legge o venga ad incidere sulla sua efficacia. Nelle attività dirette alla creazione e alla diffusione delle immagini di fictional child pornography, ancorché in assenza di lesioni concrete e perfino della vittima del reato, il legislatore ravvisa comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti (secondo valutazioni sorrette anche da analisi criminologiche) potenzialmente preordinati al compimento di atti di molestia sessuale a danno di minori, e dunque generalmente rischiosi per i consociati; sicché la norma penale reagisce, nell’ipotesi particolare, non a lesioni effettivamente arrecate, bensì al pericolo che tali atti vengano posti in essere. La asserita sussistenza di una correlazione se non addirittura di un rapporto di propedeuticità - tra pornografia infantile e molestie sessuali dirette ai minori è, d’altronde, acquisizione non nuova dell’opinione parlamentare inglese, che già in occasione di precedenti inchieste, svolte in materia di censura cinematografica, ebbe modo di rilevare nessi tra i diversi comportamenti28. Valutazioni siffatte, compiute dagli organi politici, hanno suscitato le critiche dei settori dell’opinione pubblica generalmente ostili ad interventi pubblici di content regulation dell’Internet, che si risolverebbero, a parere di questi, in misure censorie irragionevoli e sproporzionate. La polemica si è ravvivata con la recente approvazione del Regulatory Investigative Powers Act del 2000, le cui disposizioni conferiscono agli organi di polizia e di intelligence poteri di controllo sulle comunicazioni in rete e, in particolare, di accesso a quelle protette mediante tecniche crittografiche. 28 Cfr. la Relazione del Williams Committee (dal nome del Presidente) del 1979, Obscenity and Film Censorship, Cmnd 7772. 194 PORTOGALLO Riferimenti normativi: codice penale, articoli 172-179 “Reati contro l’autodeterminazione sessuale”, come modificati dalla legge n. 65/98, del 2 settembre 1998. Abusi sessuali su minori Gli abusi sessuali nei confronti di minori di 14 anni sono puniti con il carcere da 1 ad 8 anni; in presenza di rapporti sessuali (vaginali, anali od orali), la pena prevista sale da un minimo di 3 ad un massimo di 10 anni di reclusione. Per chi invece, sempre con riferimento a minori di 14 anni: • pratica atti di esibizionismo sessuale, • li coinvolge in spettacoli, fotografie o film di carattere pornografico o osceno, • mostra o cede ad altri, con qualunque mezzo,29 i suddetti materiali, scatta una pena detentiva fino ad un massimo di 3 anni; è inoltre prevista la prigione da 6 mesi a 5 anni per chi svolge le suddette attività con fini di lucro. Per le persone maggiorenni che hanno rapporti sessuali con minori tra i 14 e i 16 anni di età, abusando dell’inesperienza di questi ultimi, è prevista una pena detentiva massima di 2 anni oppure una multa di 240 giorni.30 La medesima pena si applica nei confronti dei maggiorenni che praticano atti omosessuali (non soltanto rapporti sessuali) con i minori tra i 14 e i 16 anni. Il carcere da 1 ad 8 anni si applica invece con riferimento ad abu- 29 L’inciso, inserito a seguito delle modifiche apportate dalla legge 65/98, vuole permettere la lotta contro le nuove forme di “pornografia infantile”, che si stanno diffondendo attraverso la rete Internet. 30 Si tratta del sistema dei “dias-multa”, recentemente introdotto anche nel codice penale spagnolo. La sanzione pecuniaria viene fissata in un numero di “giorni” (da un minimo di 10 ad un massimo di 360) per ciascuno dei quali l’importo dovuto è fissato dal giudice, in base alle possibilità economiche del condannato, e va da un minimo di 200 ad un massimo di 100.000 escudos al giorno (art. 47 c.p.). 195 si o violenze sessuali nei confronti di minori tra i 14 e 18 anni, commessi da parte delle persone alle quali è affidata la loro educazione o assistenza. Per gli altri reati precedentemente indicati (esibizionismo, spettacoli, …), la pena detentiva massima è di 1 anno, elevabile a 3 anni in presenza di fini di lucro. Sfruttamento della prostituzione minorile Per chi sostiene, favorisce o facilita l’esercizio della prostituzione o la pratica di atti sessuali rilevanti, da parte di minori tra i 14 e i 16 anni, è previsto il carcere da 6 mesi a 5 anni. La pena sale da 1 ad 8 anni per chi svolge l’attività di traffico di minori di 16 anni con un paese straniero, per il medesimo fine. In presenza di violenze o minacce gravi, di attività svolte con fini di lucro o in caso di utilizzo di minori di 14 anni o di minorati psichici, la pena detentiva sale da un minimo di 2 ad un massimo di 10 anni. Circostanze aggravanti Per tutti i reati indicati sono previste diverse circostanze aggravanti, che determinano l’aumento di un terzo delle pene previste (rapporti di parentela, tutela o affidamento, dipendenza economica o lavorativa, rischio di trasmissione di malattie veneree) oppure addirittura della metà (gravidanze indesiderate, menomazioni fisiche gravi, trasmissione del virus HIV o di forme di epatite gravi, suicidio o morte della vittima). E’ inoltre possibile per tutti i reati, limitatamente ai casi più gravi, anche la sospensione dall’esercizio della patria potestà o della tutela di minori, per un periodo da 2 a 15 anni. Va segnalato infine che in tutti i casi di abuso o violenza sessuale, l’azione penale è esercitata, in via generale, su denuncia della parte lesa, ad eccezione dei casi di suicidio o di morte della vittima, per i quali l’azione è obbligatoria. Sono comunque lasciate alla discrezionalità del pubblico ministero le decisioni relative ai reati commessi nei confronti dei minori di 16 anni, in considerazione dell’interesse della vittima. 196 SPAGNA Riferimenti normativi: codice penale, articoli 178-194 “Reati contro la libertà e l’integrità sessuale”, come modificati dalla legge organica n. 11/1999, del 30 aprile 1999. Rapporti sessuali con minori - Violenza sessuale Il codice penale spagnolo non contiene una fattispecie a parte per i rapporti sessuali con minori realizzati mediante violenza o intimidazione. E’ tuttavia configurata come circostanza aggravante il fatto che la vittima della violenza sia una persona “particolarmente vulnerabile, a causa della sua età … e, in ogni caso, quando sia minore di 13 anni” (art. 180.1.3). In tal caso la pena prevista, in via generale, per una violenza senza penetrazione (carcere da 1 a 4 anni) è elevata con una pena detentiva da 4 a 10 anni, mentre in presenza di penetrazione o introduzione di oggetti, fattispecie punita normalmente con il carcere da 6 a 12 anni, vi è la reclusione da 12 a 15 anni. - Abusi sessuali In presenza di atti lesivi della libertà o integrità sessuale di un’altra persona, realizzati senza violenza o intimidazione, si configura il reato di “abuso sessuale”, punito in via generale con il carcere da 1 a 3 anni o, in alternativa, con una multa da 12 a 24 mesi.31 Il comma 2 dell’art. 181 precisa che si è sempre in presenza di “abusi sessuali” 31 Il nuovo codice penale, approvato nel 1995, ha introdotto, nell’ambito delle pene pecuniarie, il sistema dei “giorni di multa” (días-multa) già presente, ad esempio, nel codice penale portoghese: ogni giorno di multa può variare da un ammontare minimo di 200 ad un massimo di 50.000 pesetas e l’estensione della pena può oscillare da un minimo di 5 cinque giorni ad un massimo di 2 anni; ciascun “mese” di multa si intende composto di 30 giorni ed un “anno” si considera formato da 360 giorni. E’ competenza del giudice fissare l’importo giornaliero all’interno dei limiti sopra indicati, tenendo conto della situazione economica del condannato, e determinare tempi e modi di pagamento. 197 quando la vittima sia minore di 13 anni; in tale circostanza le pene indicate sono elevate della metà (il carcere, ad esempio, sale da un minimo di 1 anno e mezzo ad un massimo di 4 anni e mezzo). In presenza di abusi sessuali con penetrazione o introduzione di oggetti, puniti normalmente con una pena detentiva da 4 a 10 anni (art. 182), se la vittima è minore di 13 anni la pena è aumentata della metà (reclusione da 6 a 15 anni). Gli abusi sessuali commessi su minori tra i 13 e i 16 anni (art. 183), sono invece puniti con una pena detentiva da 1 a 2 anni oppure con una sanzione pecuniaria da 12 a 24 mesi. Se però vi è penetrazione o introduzione di oggetti è prevista soltanto una pena detentiva da 2 a 6 anni. - Molestie sessuali Le pene previste dal codice (art. 184) per il reato di “molestia sessuale”32 sono, in via generale, l’arresto da 6 a 12 fini di settimana33 o la multa da 3 a 6 mesi. Le pene salgono (da 12 a 24 fini di settimana o da 6 a 12 mesi di multa) in caso di sfruttamento di una situazione di superiorità lavorativa, docente o gerarchica, accompagnato dalla minaccia di causare alla vittima un danno nell’ambito delle relazioni indicate. Costituisce circostanza aggravante la presenza di una vittima particolarmente vulnerabile “a causa della sua età”, con conseguente inasprimento delle pene (da 12 a 24 fini di settimana o da 6 a 12 mesi di multa, nel primo caso, mentre è previsto unicamente il carcere da 6 mesi ad 1 anno, nella seconda fattispecie). 32 L’art. 184 definisce il reato come la richiesta di “favori di natura sessuale, per sé o per terzi, nell’ambito di una relazione di lavoro, di studio o di prestazione di servizi, continuata o abituale”, in modo tale che il suddetto comportamento finisca con il “provocare alla vittima una situazione oggettivamente e gravemente intimidatoria, ostile o umiliante”. 33 Un’altra delle novità introdotte dal codice penale del 1995 è l’arresto nel fine settimana (arresto de fin de semana), come forma di privazione della libertà alternativa alla prigione continuata; i giudici potranno infatti, in particolari circostanze e per pene detentive non superiori ad un anno, far scontare ogni settimana di carcere in due fini di settimana di 36 ore che interessino i giorni di venerdì, sabato o domenica, presso l’istituto penitenziario più vicino al domicilio del condannato. Se quest’ultimo incorre in due assenze non giustificate il giudice di vigilanza può decidere immediatamente il passaggio alla detenzione ininterrotta. 198 Esibizionismo e provocazione sessuale L’art. 185 punisce il reato di esibizione di atti osceni davanti a minori di età, o incapaci, con il carcere da 6 mesi ad 1 anno o con una sanzione pecuniaria da 6 a 12 mesi. Le medesime pene si applicano nei confronti di chi vende, diffonde o mostra, con qualunque mezzo diretto,34 materiale pornografico a minori di età o incapaci (art. 186). Favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione minorile L’art. 187 del codice penale condanna colui che “induca, promuova, favorisca o faciliti la prostituzione di una persona minore di età od incapace” ad una pena detentiva che può andare da un minimo di 1 anno ad un massimo di 4 anni di carcere e, in aggiunta, ad una sanzione pecuniaria da 12 a 24 mesi. Sono previste circostanze aggravanti quando il reato è commesso da pubblici agenti o funzionari: in tal caso la pena detentiva massima è elevata a 6 anni e viene inoltre aggiunta l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo da 6 a 12 anni. Le pene sono ulteriormente aggravate se i responsabili appartengono ad organizzazioni o associazioni anche a carattere transitorio, dedite al favoreggiamento o allo sfruttamento della prostituzione minorile. Corruzione di minori L’art. 189 riguarda invece un diverso tipo di reato ovvero l’utilizzazione di un minore o di un incapace per spettacoli pornografici, sia pubblici che privati, punendolo con il carcere da 1 a 3 anni. A seguito delle modifiche inserite nel 1999, tale pena si applica anche a chi, con qualunque mezzo,35 vende, distribuisce o mostra materiale pornografico con presenza di minori od incapaci, anche se realizzato all’estero. 34 Con tale inciso, aggiunto a seguito dell’approvazione dalla Legge organica 11/1999, si è voluto rafforzare la lotta contro alcune forme di “pornografia infantile”, che si stanno diffondendo anche attraverso la rete Internet. 35 Si veda la nota precedente. 199 Nel medesimo articolo viene poi posta una sanzione pecuniaria (multa da 6 a 12 mesi) per chiunque abbia sotto la sua potestà, tutela, accoglienza od affidamento un minore od un incapace e, essendo a conoscenza dell’esercizio della prostituzione o dello stato di corruzione in cui si trova quest’ultimo, non faccia nulla per impedirlo direttamente o non si rivolga alle autorità competenti. Il Pubblico Ministero promuoverà inoltre le azioni opportune affinché tali persone vengano private della patria potestà o del diritto alla tutela, all’accoglienza od all’affidamento familiare. Un’altra novità, introdotta nel 1999, è costituita dalla norma in base alla quale chiunque coinvolga un minore di età od un incapace in un “comportamento di natura sessuale che pregiudichi l’evoluzione o lo sviluppo della sua personalità” possa essere punito con il carcere da 6 mesi ad 1 anno o con una sanzione pecuniaria da 6 a 12 mesi. Sebbene il codice penale spagnolo non contenga riferimenti espressi al reato di “pedofilia”, né alla questione dell’individuazione di un soggetto qualificabile come “pedofilo”, soprattutto a seguito della reiterazione di reati sessuali commessi nei confronti di minori, l’art. 190 del codice stabilisce che, con riferimento ai reati relativi alla prostituzione e alla corruzione di minori, le condanne pronunciate da giudici o tribunali stranieri hanno valore di precedente ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante della recidiva. Disposizioni comuni Per procedere contro i responsabili di reati di carattere sessuale, nel caso in cui la vittima sia minore di età, è sufficiente la decisione del pubblico ministero, anche in assenza di denuncia di parte (art. 191). Chiunque abbia sotto la sua potestà, tutela, accoglienza od affidamento un minore e si renda responsabile di reati di natura sessuale, avrà la pena aumentata della metà. Il pubblico ministero potrà inoltre privare tali soggetti della patria potestà o del diritto alla tutela, a l’accoglienza od all’affidamento familiare, per un periodo che va da 6 mesi a 6 anni (art. 192). L’art. 194 del codice prevede inoltre che, laddove si consumino reati di esibizionismo e provocazione sessuale, di favoreggiamento e 200 sfruttamento della prostituzione o di corruzione di minori, all’interno di edifici o locali, aperti al pubblico o meno, potrà essere decretata la loro chiusura temporanea (non più di 5 anni) o definitiva. La legge organica 11/1999 ha infine disposto, sull’esempio del diritto comparato, il rinvio della decorrenza dei tempi di prescrizione per i reati sessuali commessi nei confronti di minori, al momento in cui questi ultimi raggiungono la maggiore età. 201 STATI UNITI Riferimenti normativi: Codice della legislazione federale (U.S. Code) Titolo 18, §§ 2241 - 2246, §§ 2251 - 2258, § 2423. a. Rapporti sessuali con minori Per quanto concerne i rappori sessuali con minori, il Codice della legislazione federale statunitense (U.S. Code) distingue “rapporto sessuale” (sexual act) e “contatto sessuale” (sexual contact). L’intrattenimento - o il tentativo - di un “rapporto sessuale” con un minore di dodici anni si considera “abuso sessuale aggravato” (§ 2241 c), ed è punito con la pena pecuniaria, la reclusione per un periodo variabile - compreso l’ergastolo - od entrambe. In circostanze analoghe, il “contatto sessuale” è punito con la pena pecuniaria, la reclusione fino a dieci anni o entrambe (§ 2244, (1)). Riguardo ai minori di età compresa fra i dodici ed i sedici anni, la section 2243 del Titolo 18 dello U.S.Code dispone espressamente che chiunque nell’ambito della giurisdizione territoriale o marittima degli Stati Uniti o in un penitenziario federale consapevolmente intrattiene o tenta di intrattenere un “rapporto sessuale” con un minore di almeno di quattro anni più giovane e di età compresa fra i dodici ed i sedici anni è punito con la pena pecuniaria, la reclusione fino a 15 anni o entrambe. In circostanze analoghe, il “contatto sessuale” è punito con la pena pecuniaria, la reclusione fino a due anni o entrambe (§ 2244, (3)). Se dall’abuso (o dal tentato abuso) sessuale di un minore ne consegue la morte, il colpevole è punito con la pena capitale o con pene detentive, compreso l’ergastolo. La section 2246 fornisce una definizione dettagliata dei termini “rapporto” e “contatto” sessuale: con il primo termine, in sintesi, si fa riferimento a qualunque tipo di penetrazione sessuale anche lieve, nonché alla palpazione intenzionale, non attraverso gli indumenti, dei genitali maschili e femminili di un minore di età inferiore ai 16 anni, con l’intento di abusare, umiliare, aggredire, degradare o soddisfare il desiderio sessuale di qualunque persona; il secondo termine 203 viene invece riferito alla palpazione intenzionale diretta o attraverso gli indumenti dei genitali, dell’ano, dell’inguine, del seno, della coscia interna e dei glutei di chiunque con l’intento di abusare, umiliare, aggredire, degradare o soddisfare il desiderio sessuale di qualunque persona. b. Induzione e/o sfruttamento della prostituzione minorile Riguardo allo sfruttamento della prostituzione minorile, la normativa federale punisce con la pena pecuniaria, la reclusione fino a dieci anni o entrambe chi trasporti a livello interstatale o all’estero un minore di diciotto anni affinché si prostituisca o intrattenga una qualunque attività di carattere sessuale che costituisce reato (§ 2423 (a)). Inoltre, è prevista la pena pecuniaria, la reclusione da dieci a venti anni, od entrambe, chiunque - cittadino statunitense o straniero residente negli Stati Uniti - viaggi o concorra a farlo per il territorio degli Stati Uniti allo scopo di intrattenere un rapporto sessuale con un minore di diciotto anni (§ 2423 (b)). c. Realizzazione, possesso, distribuzione e pubblicizzazione di materiali pornografici relativi a minori La section 2251 del Titolo 18 dello U.S. Code prevede la pena pecuniaria, la reclusione fino a dieci anni (in caso di recidiva specifica, non meno di cinque e non più di quindici anni) o entrambe rispettivamente per: - chi impegna, usa, persuade, induce, istiga o costringe un minore di diciotto anni ad intrattenere o ad assistere mentre altri intrattiene un rapporto sessuale di qualunque genere o chi trasporta per il territorio degli Stati Uniti o all’estero un minore perché intrattenga un analogo rapporto allo scopo di produrre o diffondere, con qualsiasi mezzo (incluso il computer), una rappresentazione visiva di tale rapporto; - il genitore, tutore o affidatario di un minore che consapevolmente consente al minore di intrattenere o di assistere mentre altri intrattiene un rapporto sessuale di qualunque genere allo scopo di produrre una qualsiasi rappresentazione visiva di tale rapporto; - chiunque consapevolmente crea, stampa o pubblica o fa creare, 204 stampare o pubblicare qualunque tipo di avviso o pubblicità per richiedere o offrire sia materiali pornografici relativi a minori sia la partecipazione di minori a rapporti sessuali di qualunque genere allo scopo di produrne una qualsiasi rappresentazione visiva, essendo a conoscenza che tali avvisi o pubblicità circoleranno con qualunque mezzo - anche informatico - a livello interstatale negli Stati Uniti o all’estero. Se da tali comportamenti delittuosi consegue la morte del minore, è prevista la condanna a morte od una pena detentiva, compreso l’ergastolo. Pene detentive sono altresì previste per chi trasporti o spedisca, distribuisca, venda o possegga con l’intento di vendere a livello interstatale con qualsiaisi mezzo anche di tipo informatico rappresentazioni visive di carattere pornografico riguardanti minori (18 U.S.C. §§ 2252, 2252A). La pena pecuniaria e la reclusione non inferiore a venti anni e fino all’ergastolo sono invece previste per il genitore, tutore o affidatario di un minore che lo venda o lo consegni allo scopo di realizzare qualunque tipo di rappresentazione visiva di carattere pornografico, così come per chi al medesimo scopo acquisti o ottenga in custodia un minore (§ 2251A). La section 2258 del Titolo 18 dello U.S. Code, infine, prevede la pena pecuniaria, la reclusione fino a dieci anni (a venti anni in caso di recidiva specifica) od entrambe per chi, al di fuori degli Stati Uniti, consapevolmente produca, trasporti, distribuisca, venda o possegga con l’intento di vendere analoghi materiali pornografici relativi a minori allo scopo di importarli nel territorio degli Stati Uniti o all’interno della distanza di dodici miglia dalla costa degli Stati Uniti. d. Lotta alla pedofilia ed alla pornografia minorile in Internet Il primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti recita testualmente “Il Congresso non potrà porre in essere leggi (…) per limitare la libertà di parola o di stampa (…)”36 ed è in base a questa 36 Il testo completo del Primo Emendamento è il seguente:”Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d’inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie”. 205 norma che a partire dal 1996 le principali associazioni per i diritti e le libertà civili hanno eccepito in sede giurisdizionale la legittimità costituzionale della legislazione tendente a contrastare la diffusione via Internet di materiale potenzialmente nocivo o offensivo per i minori. A tal fine le prime misure legislative approvate dal Congresso risalgono al Child Pornography Prevention Act 1996, CPPA, approvato come parte dell’Omnibus Consolidated Appropriation Act 1997 (P.L. 104-208, Sept. 20, 1996, 18 USC § 2251 ss.) ed al Communications Decency Act 1996, CDA, approvato come parte del Telecommunications Act 1996 (P.L. 104-104, Feb. 8, 1996, 47 U.S.C. § 609 ss.) e dichiarato incostituzionale dalla Corte Suprema con sentenza del 26 giugno 1997, Reno vs. American Civil Liberties Union (ACLU) et al., n. 96-511. La prima legge, oggetto di recente dibattito in relazione ad una sentenza della Corte d’appello del 9° Circuito37, ha aggiunto al § 2256 del Titolo 18 del Codice della legislazione federale (U.S. Code, U.S.C.) una nuova sottosezione che definisce pornografia infantile “qualunque rappresentazione visiva di una condotta sessualmente esplicita, compresi fotografie, film, video, figure, disegni, immagini o disegni digitali o generati da un computer, prodotta meccanicamente, elettronicamente o attraverso altro mezzo, laddove: • la sua produzione abbia comportato l’utilizzazione di un minore (di 18 anni, n.d.t.) che intrattenga una condotta sessualmente esplicita; o • tale rappresentazione grafica sia, o sembri essere, di un minore che intrattiene una condotta sessualmente esplicita; • tale rappresentazione grafica sia stata creata, adattata o modificata in modo da apparire come di un “minore identificabile” che intrattiene una condotta sessualmente esplicita; o • sia pubblicizzata, distribuita, promossa o presentata in maniera tale da trasmettere l’impressione che sia di un minore che intrattiene una condotta sessualmente esplicita.” 37 Free Speech v. Reno, U.S. 9th Circuit Court of Appeal, (97-16536), December 1999. La liceità del possesso di immagini pornografiche infantili frutto di pura creazione digitale era stata sostenuta senza successo in sede giurisdizionale anche nel caso United States v. Kimbrough, U.S. 5th Circuit Court of Appeal, (94-10088), November 1995. 206 Nello stesso articolo (subsection (9)), l’espressione “minore identificabile” viene definita come relativa ad un minore che possa essere riconosciuto come una persona reale ad esempio dal viso o da altro tratto distintivo o caratteristica fisica, sebbene l’accusa non sia tenuta a provare l’effettiva identità del minore in questione. La produzione, ricezione, distribuzione, trasporto o invio, così come il tentativo o il concorso in tali attività, riferite alla pornografia infantile sono puniti con la pena pecuniaria, la detenzione fino a quindici anni o entrambe: nel caso di recidiva, anche in violazione della legislazione di singoli Stati in materia, la pena detentiva aumenta a non meno di cinque e non più di trenta anni (18 U.S.C. § 2252 (b) (1)). Il possesso consapevole di uno o più libri, riviste, periodici, film, videocassette o altri materiali che contengano pornografia infantile è punito con la pena pecuniaria, la detenzione fino a cinque anni o entrambe: nel caso di recidiva, anche in violazione della legislazione di singoli Stati in materia, la pena detentiva aumenta a non meno di due e non più di dieci anni (18 U.S.C. § 2252 (b) (2)). Il Communications Decency Act 1996 (47 U.S.C. § 223 (d)) prevedeva invece che “chiunque, nelle comunicazioni interstatali o estere consapevolmente • utilizza un servizio informatizzato interattivo per inviare ad una persona specifica o a persone al di sotto dei 18 anni di età, o • utilizza qualunque servizio informatizzato interattivo per mostrare in modo fruibile da una persona al di sotto dei 18 anni di età commenti, richieste, consigli, proposte immagini o altre comunicazioni il cui contenuto illustri o descriva, in termini apertamente offensivi in base agli standard attuali della comunità, organi o attività sessuali od escretive, a prescindere da una effettiva chiamata o comunicazione da parte del fruitore di tale servizio; o • consapevolmente consente che qualunque apparecchiatura di comunicazione sotto il suo controllo venga utilizzzata per tali attività sarà punito con pena pecuniaria ai sensi del Titolo 18 del Codice della legislazione federale o con la detenzione fino a due anni o entrambe”. A fronte di tali limitazioni all’uso di Internet, il CDA escludeva tuttavia la responsabilità penale se in occasione del collegamento alla rete venisse utilizzata una carta di credito o altro sistema di verifi- 207 ca dell’età dell’utente o se fosse comunque dimostrabile il compimento di ogni possibile sforzo in buona fede per restringere l’accesso a tali materiali da parte di minori. Con la sentenza del 26 giugno 1997 la Corte Suprema ha tuttavia censurato la legge in questione definendone il contenuto “incostituzionalmente vago”, in mancanza di una espressa definizione di alcuni termini chiave, e le conseguenti proibizioni come di ampiezza illimitata e senza precedenti, in quanto non riferite a soggetti sufficientemente specificati e come tali estese a chiunque anche senza fini di lucro inviasse comunicazioni indecenti dal proprio computer. In particolare viene richiamata la tradizionale distinzione invalsa nell’ordinamento statunitense e sviluppata in dottrina ed in giurisprudenza fra i concetti di indecenza (indecency) e di oscenità (obscenity), secondo cui la sfera di tutela del primo emendamento include la libertà di esprimere pensieri indecenti ma non quella di diffondere comunicazioni oscene.38 Gli interventi legislativi successivi alla sentenza in questione delineano un quadro normativo di riferimento sulla materia attualmente costituito dal Children’s Online Privacy Protection Act, (COPPA), dal Child Online Protection Act (COPA), dal Children’s Internet Protection Act, (CIPA) e dal Neighborhood Children’s Internet Protection Act (NCIPA), tutti approvati come “riders” cioè come provvedimenti legislativi autonomi inseriti in leggi di più ampia portata e di contenuto eterogeneo: nei primi due casi, la Public Law 105-277, Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act 1999, del 21 ottobre 1998 (H.R. 3428); nel terzo e nel quarto caso, la Public Law 106-554, Consolidated Appropriation Act 2001, del 21 dicembre 2000 (H.R. 4577). Tale particolare modalità di approvazione 38 Cfr. al riguardo Chaplinscky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942); FCC v. Pacifica Found., 438 U.S. 726 (1978). Per quanto concerne i contenuti effettivi del concetto di oscenità si fa riferimento al test elaborato dalla Corte Suprema nella sentenza Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973) - e sostanzialmente recepito dal COPA e dal CIPA nella definizione di “nocivo per i minori” - secondo cui è osceno ciò che stimola “l’interesse morboso della persona media; descrive una condotta sessuale in maniera che sia palesemente offensiva agli standard attuali della comunità e, (…) nel complesso, è privo di qualsiasi valore letterario, artistico, politico o scientifico”. Al riguardo, nella successiva sentenza New York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982), la Corte ha tuttavia precisato che lo “standard di oscenità” di cui alla sentenza Miller v. California non si applica alla pornografia infantile che è da ritenersi “di per sé” oscena. 208 conferma di fatto la tensione ideale che caratterizza la materia in questione nel contesto statunitense, connessa alla oggettiva difficoltà di individuare un adeguato bilanciamento fra interessi costituzionalmente garantiti quali la libertà di espressione e la tutela dei minori. Nel conformarsi alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte Suprema quanto alla necessità di una più compiuta definizione formale di alcuni termini o espressioni quali ad es. “nocivo per i minori” (harmful to minors),39 l’insieme della normativa indicata delinea un quadro articolato nei seguenti contenuti salienti: tutela della privacy dei minori di età inferiore a 13 anni che navigano in Internet (COPPA) e disciplina sanzionatoria delle relative violazioni in relazione ai minori di età inferiore a 17 anni (COPA); obbligo di adozione di una Politica per la sicurezza di Internet (Internet Safety Policy) per le scuole e le biblioteche che beneficiano di particolari fondi federali nell’ambito di programmi per la informatizzazione dei servizi o la dotazione strumentale (CIPA); definizione dei principali obbiettivi di tale politica di sicurezza e decentramento, secondo i casi, a favore degli organi direttivi dei singoli istituti scolastici, delle agenzie locali per l’istruzione e delle singole biblioteche, della competenza a stabilire quali contenuti o immagini di un sito Internet siano da con- 39 Il COPA (47 USC 231 (e) (6)) definisce “materiale nocivo per i minori” qualunque comunicazione, disegno, immagine, file grafico di immagine, articolo, registrazione, scritto o altro materiale di qualunque specie che sia osceno o che: (A) la persona media, in base agli standard attuali della comunità, troverebbe, nel complesso e riguardo ai minori, come volti a suscitare o a soddisfare un intreresse morboso; (B) ritragga, descriva o rappresenti in maniera palesemente offensiva riguardo ai minori, un atto o contatto sessuale effettivo o simulato, un atto sessuale normale o depravato effettivo o simulato o una esibizione lasciva dei genitali o del seno femminile dopo la pubertà; e (C) nel complesso, sia privo di qualsiasi valore letterario, artistico, politico o scientifico per i minori (di 17 anni, n.d.t.). Il CIPA (sec. 1703) definisce a sua volta “nocivo per i minori” qualunque disegno, immagine, file grafico di immagine o altra rappresentazione visiva (visual depiction, che in base a 18 USC § 1460 include film e videotape ma non le semplici parole, n.d.t.) che (A) nel complesso e riguardo ai minori, susciti un interesse morboso per la nudità, il sesso o l’escrezione; (B) ritragga, descriva o rappresenti, in una maniera apertamente offensiva rispetto a ciò che è adatto ai minori, un atto o contatto sessuale effettivo o simulato, un atto sessuale normale o depravato effettivo o simulato o una esibizione lasciva dei genitali; e (C) nel complesso, sia privo di qualsiasi valore letterario, artistico, politico o scientifico per i minori (di 17 anni, n.d.t.). 209 siderarsi non adatti ai minori (NCIPA). In particolare, la sec. 1303 del COPPA (15 USC 6502) vieta in linea di principio la raccolta di informazioni personali attraverso siti Internet diretti a minori di età inferiore a 13 anni o da questi utilizzati, delegando la Fedral Trade Commission ad emanare le relative norme di dettaglio in modo che a) i siti Internet o i servizi online forniscano il necessario avviso circa il tipo di informazioni raccolte dai minori, l’uso che ne viene fatto e le relative modalità di diffusione; b) il consenso dei genitori venga acquisito prima di qualunque raccolta, utilizzazione o diffusione di informazioni personali fornite da minori; c) i genitori possano disporre di strumenti adeguati per verificare le informazioni personali fornite da minori e rifiutarne, se del caso, la ulteriore diffusione o mantenimento; d) la partecipazione di minori a giochi o altre attività non venga condizionata alla fornitura da parte di questi di informazioni personali più estese di quanto ragionevolmente necessario per partecipare al gioco o all’attività in questione; e) la raccolta di informazioni personali da minori avvenga secondo procedure idonee a tutelarne la confidenzialità, la sicurezza e l’ntegrità. Al riguardo, la Federal Trade Commission ha emanato il 20 ottobre 1999 la Children’s Online Privacy Protection Rule (16 CFR Part 312)40. In particolare, il § 312.10 (Safe harbors) introduce una presunzione di conformità alla normativa sulla tutela della privacy dei minori nel caso in cui la raccolta di informazioni personali da un minore sia effettuata conformemente a specifiche direttive di autoregolamentazione (selfregulatory guidelines) emanate dalle organizzazioni degli operatori del settore dei servizi online ed approvate dalla Federal Trade Commission. Le sanzioni previste per la violazione della privacy dei minori di 17 40 Federal Register, November 3, 1999, p. 59888-59915. Il testo integrale in lingua originale di tali norme è consultabile nel sito ufficiale Internet del Government Printing Office, all’indirizzo http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfrhtml_00/Title_16/16cfrv1_00.html. 210 anni sono indicate dalla sec. 1403 del COPA (47 USC 231) che prevede la pena pecuniaria fino a 50.000 dollari, la detenzione fino a sei mesi, o entrambe a carico di “chiunque consapevolmente e con cognizione del tipo di materiale, nel commercio interstatale o estero attraverso il World Wide Web, trasmette qualunque comunicazione a fini commerciali che sia fruibile da minori e che comprenda materiale nocivo per i minori”. La violazione intenzionale di tale disposizione comporta una sanzione pecuniaria aggiuntiva fino a 50.000 dollari per ogni singola violazione. E’ inoltre prevista l’applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria fino a 50.000 dollari a titolo di civil penalty. La sec. 1405 del COPA (47 USC 231 note) ha inoltre istituito una apposita commissione di studio (Commission on Online Child Protection) con il compito di studiare i metodi “per aiutare a ridurre l’accesso da parte di minori a materiale nocivo per i minori in Internet” e riferire in merito al Congresso. Il testo integrale in lingua originale del rapporto della Commissione, presentato il 20 ottobre 2000, è disponibile nel sito ufficiale Internet della Commissione (http://www.copacommission.org/report/). In particolare, dopo l’analisi delle diverse tecnologie e metodi per prevenire e limitare l’accesso a materiali nocivi in Internet da parte di minori, la Commissione formula le seguenti raccomandazioni, per ciascuna delle quali enuncia alcune sintetiche indicazioni applicative: 1. Il Governo ed il settore privato dovrebbero promuovere una ampia campagna di informazione per diffondere la conoscenza pubblica delle tecnologie e dei metodi disponibili per proteggere i minori che accedono a Internet; 2. Il Governo e le industrie dovrebbero efficacemente incoraggiare i genitori e le istituzioni pubbliche che offrano l’accesso online ad adottare politiche di orientamento e formazione dei minori all’uso più corretto ed istruttivo di Internet (Acceptable Use Policies); 3. Le industrie, le fondazioni e le organizzazioni di pubblico interesse dovrebbero sostenere con risorse adeguate la ricerca e valutazione indipendente delle tecnologie di protezione dei minori e fornire al pubblico le necessarie informazioni circa le potenzialità di tali tecnologie; 4. Le industrie dovrebbero migliorare le tecnologie di filtro e di 211 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. blocco e renderle più accessibili online; Va comunque incoraggiato un ampio dibattito pubblico sugli sviluppi della nuova generazione di sistemi di etichettatura, valutazione ed identificazione del contenuto dei siti web; Il Governo dovrebbe incoraggiare l’uso della tecnologia negli sforzi per rendere utile e sicura l’esperienza dei minori che navigano in Internet; Il Governo a tutti i livelli dovrebbe finanziare programmi per indagare e perseguire le violazioni della legislazione federale e statale contro l’oscenità ed accentuare la protezione dei minori dall’accesso a materiali ritenuti illegali ai sensi della legislazione federale e statale contro l’oscenità; Le autorità competenti per l’applicazione di tale legislazione federale e statale dovrebbero rendere disponibile una lista, senza immagini, di indirizzi, siti ed altre risorse Internet di cui sia stato rilevato un contenuto di pornografia infantile o nei casi in cui siano state irrogate condanne concernenti materiale osceno; Le agenzie federali, secondo le rispettive competenze in base alla legislazione in materia, dovrebbero valutare l’opportunità di più articolati inteventi normativi per scoraggiare pratiche ingannevoli o sleali che inducano i minori a visualizzare materiali osceni; Il Governo dovrebbe prevedere appositi finanziamenti per far fronte agli aspetti internazionali del crimine via Internet, compresa l’oscenità e la pornografia infantile; Va incoraggiata l’autoregolamentazione da parte dell’industria dei fornitori di servizi in Internet (Internet Service Provider) per l’adozione di regole di condotta per la protezione dei minori; L’industria commerciale online rivolta ad adulti dovrebbe volontariamente prendere adeguate misure per restringere l’accesso diretto da parte dei minori a contenuti per adulti. Il CIPA richiede invece espressamente alle scuole ed alle biblioteche che beneficiano di specifici fondi federali per l’informatizzazione e/o la dotazione strumentale41 di adottare una Politica per la sicurez41 Si tratta in particolare dei fondi del Programma “E-Rate (Universal Service) Program for Schools and Libraries” approvato il 7 maggio 1997 dalla Federal Communications Commission 212 za di Internet (Internet Safety Policy) consistente, in sintesi, nella attivazione sui propri computer delle misure tecnologiche di protezione per filtrare o bloccare l’accesso di adulti e minori a rappresentazioni grafiche oscene o riguardanti pornografia infantile e, per i soli minori, a rappresentazioni grafiche nocive ai minori. Le scuole e le biblioteche che percepiscano tali fondi sono tenute a certificare formalmente all’ente che li eroga l’adozione di tali misure di sicurezza. Il mancato adeguamento comporta la cessazione dei finanziamenti federali in questione. Infine il Neighborhood Children’s Internet Protection Act (NCIPA) descrive i contenuti salienti della politica per la sicurezza di Internet e decentra la decisione di stabilire quali contenuti o immagini di un sito Internet siano da considerarsi non adatti ai minori. Quanto al primo aspetto, la sec. 1732 prevede che la politica di sicurezza debba essere volta a regolare • l’accesso da parte di minori a materiale inadatto in Internet e nel World Wide Web; • la difesa e la sicurezza dei minori nell’uso della posta elettronica, delle chat rooms e delle altre forme di comunicazione elettronica diretta; • l’accesso non autorizzato, compreso il c.d. “hacking” e le altre attività illecite online, da parte di minori; • la divulgazione, l’uso e la disseminazione non autorizzata delle informazioni relative alla identificazione personale dei minori; e • le misure volte a restringere l’accesso dei minori ai materiali per loro nocivi; ed a diffondere al riguardo una adeguata informazione anche attraverso l’organizzazione di almeno un incontro pubblico per illustrare i contenuti della politica per la sicurezza di Internet. Sul secondo aspetto, lo stesso articolo assegna agli organi direttivi dei singoli istituti scolastici, alle agenzie locali per l’istruzione e alle singole bilblioteche, la competenza a stabilire quali materie siano inadatte ai minori, precisando che nessuna agenzia o organo federale degli Stati Uniti possa stabilire criteri per tali decisioni, sottoporle a revisione o valutare i criteri in base ai quali siano state adottate. (FCC); dei fondi erogati in base all’ Elementary and Secondary Education Act of 1965 (20 USC § 6801) e dei fondi per le biblioteche di cui alla section 224 del Museum and Library Services Act (20 USC § 9134 (b)). 213 UNIONE EUROPEA L’Unione europea si è impegnata fin dal 1996 in iniziative che dessero un’impostazione globale e multidisciplinare al problema della prevenzione e della lotta alla pedofilia ed allo sfruttamento sessuale dei minori. I programmi STOP e DAFNE sono tra le iniziative fondamentali per la politica dell’Unione europea in questo settore. Si tratta del programma, per il periodo 1996-2000, di incentivazioni e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori (programma STOP)42 e del programma d’azione comunitaria a medio termine (2000-2003) sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (programma DAFNE).43 Il programma DAFNE, in particolare, ha l’obiettivo di elevare la tutela della salute fisica e mentale per proteggere dalla violenza i bambini, gli adolescenti e le donne (compresa la violenza sotto forma di sfruttamento sessuale e di abusi sessuali), tramite iniziative di prevenzione o, in caso di violenze già verificate, aiuti alle vittime degli atti di violenza. Il programma insiste sull’importanza delle organizzazioni non governative e le altre organizzazioni che operano per la tutela e l’assistenza alle donne e ai minori vittime di violenza e prevede la cooperazione transnazionale tra le ONG e gli enti nazionali, regionali e locali, la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la cooperazione internazionale, per attuare le diverse azioni previste. Tali azioni sono volte a creare reti multidisciplinari, a garantire lo scambio di informazioni ed a sensibilizzare l’opinione pubblica. Il programma STOP, esteso con una decisione del Consiglio del 18 giugno 2001 per altri due anni44, affronta il fenomeno con un’impostazione globale che tiene conto della necessaria cooperazione nel42 Azione comune 96/700/GAI (GUCE L 322 del 12.12.1996). Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUCE L 34 del 9.2.2000). 44 Decisione 2001/514/GAI (GUCE L 186 del 7.7.2001). 43 215 l’applicazione della legge e riconosce il ruolo fondamentale delle organizzazioni non governative coinvolgendole nella lotta globale contro la tratta e lo sfruttamento sessuale dei minori. La seconda fase del programma STOP (STOP II) permetterà il coinvolgimento anche dei Paesi candidati all’adesione e la collaborazione dei Paesi terzi e delle organizzazioni internazionali; è previsto l’utilizzo di particolari linee di bilancio per l’avvio di campagne d’informazione nei Paesi candidati e nei Paesi terzi per prevenire e affrontare le cause all’origine di questi odiosi fenomeni criminali. Il Consiglio ha inoltre adottato, il 24 febbraio 1997, un’azione comune per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori45 con la quale gli Stati membri si sono impegnati a rivedere la propria normativa penale in materia, in modo da garantire la criminalizzazione di certi comportamenti e incoraggiare la cooperazione giudiziaria. Tuttavia le differenti impostazioni giuridiche dei singoli ordinamenti nazionali non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi fissati e di porre in atto un’efficace cooperazione giudiziaria e di polizia e rendono ancora oggi necessarie altre iniziative. Le più recenti iniziative Il Trattato di Amsterdam ha riconosciuto la lotta alla tratta degli esseri umani e ai reati contro i bambini tra le sue priorità con l’introduzione nell’art. 29 di un esplicito riferimento a tali fenomeni. Il “Piano d’azione di Vienna”46 e il Consiglio europeo di Tampere,47 dedicato ai problemi della sicurezza e della giustizia, hanno sollecitato ulteriori misure legislative contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. Il 29 maggio 2000, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet 48 con l’obiettivo di rafforzare le misure di pre45 Azione comune 97/154/GAI (GUCE L 63 del 4.3.1997). GUCE C 19 del 23.1.1999. 47 Il Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) ha sollecitato l’adozione di misure che prevedano sanzioni, insistendo sulla necessità di concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni soprattutto per i gravi reati legati alla tratta degli esseri umani, allo sfruttamento sessuale dei minori e ai reati nel settore dell’alta tecnologia. 48 Decisione n. 2000/375/GAI (GUCE L 138 del 9.6.2000). 46 216 venzione e di lotta contro la produzione, il trattamento, la diffusione e la detenzione di documenti pornografici che abbiano minori come protagonisti. L’Unione europea ha chiesto agli Stati membri di prendere le misure necessarie per rendere possibile agli utenti di Internet la segnalazione alle autorità giudiziarie dei casi di diffusione presunta di documenti pornografici che coinvolgano minori ed ottenere un rapido ed efficace intervento repressivo da parte delle autorità stesse. Su sollecitazione delle altre istituzioni comunitarie e in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, la Commissione europea ha presentato, a dicembre 2000, due proposte di decisione quadro sulla tratta degli esseri umani e sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile,49 relative al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di diritto penale. Le due proposte si ispirano al Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta degli esseri umani integrativo della Convenzione sulla criminalità organizzata transnazionale e alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità50 con l’obiettivo di perfezionare le disposizioni dell’azione comune del febbraio 1997 ed impedire che gli autori di abusi sessuali contro i minori, sospettati di aver compiuto tali reati in Stati diversi dal proprio, possano sottrarsi alla giustizia. La Commissione propone l’adozione di misure che stabiliscano regole comuni sugli elementi costitutivi delle norme penali in materia di tratta degli esseri umani e di sfruttamento sessuale dei minori soprattutto per quanto riguarda la pornografia sessuale su Internet. La proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani punta ad armonizzare, a livello di Unione europea, le definizioni e le modalità di repressione delle infrazioni legate alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, ma anche di sfruttamento del lavoro. La proposta estende il campo coperto dall’azione comune del 1997, che riguardava soltanto lo sfruttamento sessuale, includendovi tutti i fenomeni di traffico di esseri umani. Questa proposta completa altre iniziative riguardanti l’aiuto all’ingresso e al soggiorno illegali per consentire alle autorità giudiziarie degli Stati membri di contare su disposizioni comuni relative a tutti 49 (COM (2000) 854). Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità, n 185, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001. 50 217 gli aspetti di queste attività criminali. Per quanto riguarda la proposta relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, la Commissione intende migliorare le disposizioni dell’azione comune del 1997, perseguendo tutti i comportamenti legati alla pornografia infantile, anche tramite Internet. In particolare, gli Stati membri dovrebbero prendere misure necessarie perché taluni atti (o il loro tentativo) siano soggetti ad incriminazione, anche se commessi attraverso l’utilizzazione di un sistema informatico. Tali atti vengono individuati nella produzione, distribuzione, diffusione o trasmissione, offerta o messa a disposizione, acquisto o detenzione di “ogni materiale pornografico rappresentante in maniera visiva un ragazzo di meno di diciotto anni in comportamenti sessualmente espliciti”. Sono presi in considerazione tutti i supporti visivi, compresi le pellicole cinematografiche e i dati raccolti su supporto elettronico e suscettibili di essere convertiti in immagine, senza alcuna differenza che le immagini si riferiscano a situazioni reali o a montaggi. Autori del reato possono essere persone fisiche o giuridiche. La proposta prevede sanzioni severe, che devono essere adeguate al reato commesso e consistere eventualmente in una pena detentiva, la cui durata massima non potrebbe essere inferiore ad un anno per il possesso di materiale pedopornografico e a quattro per altri tipi di crimine. La proposta prevede anche alcune circostanze aggravanti per le quali la pena non potrebbe essere inferiore a otto anni di detenzione: • coinvolgimento di minori con meno di dieci anni; • coinvolgimento di minori vittime di atti di violenza o di costrizione; • realizzazione di lauti guadagni derivanti dall’atto criminoso; • realizzazione dell’atto criminoso nell’ambito di un’organizzazione criminale. Le iniziative future Per quanto riguarda la lotta ai reati compiuti attraverso gli strumenti delle nuove tecnologie, la Commissione europea ha annunciato, a fine 2000, l’intenzione di presentare nuove proposte per l’ulteriore ravvicinamento del diritto penale sostanziale nel campo della crimi- 218 nalità ad alta tecnologia e di promuovere, a livello nazionale, la creazione, laddove ancora non esistano, di unità di polizia specializzate nella lotta contro la criminalità informatica, appoggiare un’adeguata formazione tecnica del personale addetto all’applicazione della legge e favorire le iniziative europee per la sicurezza dell’informazione.51 Sul fronte specifico della lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato, il 27 settembre 2001, una risoluzione sull’apporto della società civile alla ricerca di bambini scomparsi o sessualmente sfruttati,52 nella quale, oltre all’invito agli Stati membri a favorire la cooperazione tra le autorità competenti e la società civile, per la ricerca e dei bambini scomparsi o sessualmente sfruttati, si dà mandato alla Commissione di predisporre uno studio sul fenomeno che dovrebbe essere presentato entro un anno e fornirà la base per la definizione di prossime misure sul piano dell’Unione europea. 51 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Creare una società dell’informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell’informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica” (COM(2000) 890). 52 GUCE C 283 del 19.10.2001. 219 APPENDICE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Delega di specifiche funzioni al Ministro senza portafoglio per le Pari Opportunità, on. Stefania Prestigiacomo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001 con il quale l’on. Stefania Prestigiacomo è stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto 11 giugno 2001 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per le pari opportunità; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l’art. 18 relativo al Dipartimento per le pari opportunità, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1997, n. 405, recante il regolamento per l’istituzione ed. organizzazione del predetto Dipartimento; Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, che indica come obiettivo dell’azione dei Governi l’acquisizione di poteri e responsabilità da parte delle donne e come metodo la verifica della non discriminazione dei sessi; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l’art. 18; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Marzo 223 1997 “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”; Visti gli articoli 13, 137 e 141 del Trattato sull’Unione europea come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209; Vista la relazione della Commissione delle Comunità europee sull’attuazione della raccomandazione 96/694 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, COM (2000) 120 del 7 marzo 2000, nonché le comunicazioni della medesima commissione sull’attuazione di una strategia quadro comunitaria per la parità fra donne e uomini (20012005) n. 355 del 7 giugno 2000 e n. 119 del 2 marzo 2001; Vista la direttiva 2000/43 CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, nonché la direttiva 2000/78 del medesimo Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, ed in particolare l’art. 21; Sentito il Consiglio dei Ministri; DECRETA Articolo 1 A decorrere dall’ 11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per le pari opportunità on. Stefania Prestigiacomo è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione di pari opportunità fra uomini e donne, nonché la prevenzione e rimozione di ogni forma e 224 causa di discriminazione. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro per le pari opportunità è delegato: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna con riferimento ai terni della salute, della scuola, dell’ambiente, della famiglia, dei lavoro e delle cariche elettive; b) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età e le tendenze sessuali; c) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunità; d) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri previste dalla legge 22; giugno 1990, n. 164, e successive modifiche; e) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall’art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione. Articolo 2 Al Ministro per le pari opportunità sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269. Il Ministro per le pari opportunità e altresì delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la commissione istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, ed operante nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 225 Articolo 3 Il Ministro per le pari opportunità e delegato a presiedere la consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all’art. 42, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in raccordo con la commissione per le politiche di integrazione di cui all’art. 46 del medesimo decreto legislativo. Articolo 4 Il Ministro per le pari opportunità assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell’esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro per le pari opportunità é delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri volte all’attuazione di quanto previsto dall’art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l’emanazione dei regolamenti per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità, pari opportunità, azioni positive. Il Ministro per: le pari opportunità rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e comunitari aventi competenza in materia di pari opportunità, anche ai fini della formazione e dell’attuazione della normativa comunitaria. Rappresenta, inoltre, il Governo nel comitato consultivo europeo per le pari opportunità presso la Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), della decisione 82/43/CEE della commissione, del 9 dicem-bre 1981, come modificata dalla decisione 95/420/CE del 19 luglio 1995. Articolo 5 Nelle materie oggetto del presente decreto, il Ministro per le pari opportunità e altresì delegato: a) a nominare esperti, a costituire organi di stu-dio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; 226 b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l’attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché. tra gli organismi nazionali di parità e pari opportunità. Restano salve tutte le competenze attribuite dalla legge o dai regolamenti direttamente al Ministro o al Dipartimento per le pari opportunità. Roma, 14 febbraio 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI Registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 2002 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 22 227 Decreto Istitutivo del Comitato Interministeriale di Coordinamento per la lotta alla Pedofilia “Ciclope” Il Ministro per le Pari Opportunità VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2001, recante il conferimento di incarico di Ministro senza portafoglio per le Pari Opportunità, all’On. Stefania Prestigiacomo; VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2002 concernente la delega di specifiche funzioni al Ministro senza portafoglio per le Pari Opportunità, On. Stefania Prestigiacomo; VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù; VISTO in particolare l’art.17 della citata legge 269/98 che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale; VISTE la nota di designazione dei rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e, segnatamente: del Ministero degli Affari Esteri in data 12 giugno 2002; del Ministero delle Attività Produttive in data 17 luglio 2002; del Ministero delle Comunicazioni in data 1 luglio 2002; del Ministero della Giustizia in data 11 luglio 2002; del Ministero dell’Innovazione e Tecnologia in data 28 giugno 2002; del Ministero dell’Interno in data 28 giugno 2002 e 30 luglio 2002; del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 31 maggio 2002 e 31 luglio 2002; del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 1° luglio 2002; del Ministero per le Politiche Comunitarie in data 30 luglio 2002; del Ministero per i Rapporti con il Parlamento in data 8 luglio 2002; del Ministero della Salute in data 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002; 229 DECRETA Articolo 1 È istituito presso il Ministero per le Pari Opportunità il Comitato Interministeriale di Coordinamento per la lotta alla Pedofilia denominato “CICLOPE” deputato a svolgere, in osservanza di quanto previsto dall’art. 17 della L. 269/98, la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni in materia di prevenzione e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale. Articolo 2 Il Comitato Interministeriale “Ciclope” è presieduto dal Ministro per le Pari Opportunità, On. Stefania Prestigiacomo, ed è composto dai rappresentanti delle Amministrazioni designati dai rispettivi Ministeri di appartenenza: • Ministro Plenipotenziario Ambasciatore Emanuele Pignatelli, Ministero degli Affari Esteri; • Dott.ssa Giovanna De Grassi, Avv. Pasquale Vitale e Dott.ssa Rosanna Fabrizio,Ministero delle Attività Produttive; • Dott. Giuseppe Del Villano, Ministero delle Comunicazioni; • Avv. Sonia Viale, Ministero della Giustizia; • Dott.ssa Daniela Battisti, Ministero dell’Innovazione e Tecnologia; • Sottosegretario di Stato, On. Alfredo Mantovano, Capitano Dott. Francesco Mazzotta e Dott. Domenico Vulpiani, Ministero dell’Interno; • On. Mariolina Moioli e Dott.ssa Maria Grazia Nardiello, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; • Dott. Gianni Daverio e Dott.ssa Adriana Ciampa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. • Dott. Francesco Tufarelli e Dott.ssa Claudia Colla, Ministero per le Politiche Comunitarie; • Avv. Elena Zappalorti e Dott.ssa Paola Scarlato, Ministero per i Rapporti con il Parlamento; • Sottosegretario, On. Antonio Guidi, e Prof. Tonino Cantelmi, Ministero della Salute; 230 Articolo 3 Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le Pari Opportunità saranno individuati, gli esperti, nel numero massimo di cinque unità, che andranno ad integrarei componenti delle Amministrazioni indicate nel presente decreto. Articolo 4 1. Agli esperti del Comitato di cui al precedente art. 3 estranei alla Pubblica Amministrazione, sarà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n° 386 e successive modificazioni, con equiparazione a dirigente generale. 2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente. 231 ISBN 88-7428-011-4 Coordinamento editoriale: Emanuele Romeo Editore by Emarom s.a.s. Vicolo al Forte Vigliena, 6 – 96100 Siracusa – tel. 0931.463133 fax 0931.463193 www.emanueleromeoeditore.it – [email protected] Finito di stampare nel mese di Aprile 2003 presso la Nuova Grafica di A. Invernale - Floridia (Sr)