che per la campagna di - EU Law and Publications
Transcript
che per la campagna di - EU Law and Publications
2. 9 . 71 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 198/ 1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/71 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 1971 che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/71 che fissa per la campagna 1971-1972 alcuni centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1), modificato da ultimo dal regolamento ( CEE) n. 1550/71 (2), in par ticolare l'articolo 13 , paragrafo 5 , considerando che per la campagna 1971-1972 alcuni centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati sono stati fissati dal regolamento ( CEE) n. 1538/71 del 19 luglio 1971 (3) ; che a seguito d'una verifica è risultato che gli importi di alcuni prezzi d'intervento derivati per il frumento tenero, per l'orzo e per il granturco, pubblicati nell'allegato del predetto regolamento, sono sbagliati in seguito ad errori di calcolo e di stampa ; che è quindi opportuno correggere tali errori e modifi care, in conseguenza, il regolamento ( CEE) n. 1538/ cereale ; che tali centri non avrebbero più dovuto sussistere come centri principali per il fatto della fissazione d'un prezzo derivato unico ; che è comun que opportuno elencarli nella lista dei centri di com mercializzazione secondari data la loro importanza sul piano regionale ; che, erroneamente, questi non sono stati ripresi nell'allegato del regolamento ( CEE) n. 1538/71 ; che è quindi opportuno rimediare a tale situazione, completando l'allegato del predetto rego lamento ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 commercializzazione 1970-1971 , esisteva un certo Nella tabella che figura in allegato al regolamento ( CEE) n. 1538/71 , l'elenco dei centri di commercia lizzazione e dei prezzi d'intervento derivati per il frumento tenero (colonna 3 ), per l'orzo (colonna 5 ), il prezzo d'intervento derivato unico per il frumento duro ( colonna 6) ed il prezzo del granturco ( colonna 7) che figurano di fronte ai centri di commercializza zione sottoindicati sono modificati o completati come numero di centri di commercializzazione per detto segue : 71 ; considerando che il regolamento (CEE) n. 1530/71 del Consiglio (4), del 12 luglio 1971 , ha fissato per il frumento duro un prezzo d'intervento derivato unico per la campagna 1971-1972 ; che per la campagna di (!) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (2) GU n. L 164 del 22. 7. 1971 , pag. 1 . (3) GU n . L 163 del 21. 7. 1971 , pag. 14 . (4) GU n . L 162 del 20. 7. 1971 , pag. 16. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 198 / 2 Centro di commercializzazione 2 . 9 . 71 Prezzi d'intervento derivati espressi in unità di conto per mille chili ! Frumento tenero ! Bundesrepublik Deutschland Land Bayern Augsburg Orzo Frumento duro Granturco 88,69 88,53 Buchloe Erding Forsting 88,02 88,02 88,02 88,02 88,02 88,02 88,02 88,02 88,02 88,02 88,02 88,02 Frontenhausen Hettenshausen Ingolstadt Landau (Isar) Landshut Marklkofen Massing Moosburg München Simbach (Inn) France Somme Montdidier 79,31 Eure-et-Loire 112,44 Chartres Indre-et-Loire Tours — St-Pierre-des-Corps Seine-Maritime ( 112,44 Rouen Gers 83,75 Condom Bouches-du-Rhone Marseille ( 112,44) Italia Genova ( 112,44) Genova Palermo ( 112,44) Palermo Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I suoi effetti decorrono dal 1° agosto 1971 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M. MALFATTI