che per la campagna di - EU Law and Publications

Transcript

che per la campagna di - EU Law and Publications
2. 9 . 71
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 198/ 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/71 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 1971
che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/71 che fissa per la campagna 1971-1972
alcuni centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei cereali ( 1), modificato da
ultimo dal regolamento ( CEE) n. 1550/71 (2), in par­
ticolare l'articolo 13 , paragrafo 5 ,
considerando che per la campagna 1971-1972 alcuni
centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi
prezzi d'intervento derivati sono stati fissati dal
regolamento ( CEE) n. 1538/71 del 19 luglio 1971 (3) ;
che a seguito d'una verifica è risultato che gli importi
di alcuni prezzi d'intervento derivati per il frumento
tenero, per l'orzo e per il granturco, pubblicati
nell'allegato del predetto regolamento, sono sbagliati
in seguito ad errori di calcolo e di stampa ; che
è quindi opportuno correggere tali errori e modifi­
care, in conseguenza, il regolamento ( CEE) n. 1538/
cereale ; che tali centri non avrebbero più dovuto
sussistere come centri principali per il fatto della
fissazione d'un prezzo derivato unico ; che è comun­
que opportuno elencarli nella lista dei centri di com­
mercializzazione secondari data la loro importanza
sul piano regionale ; che, erroneamente, questi non
sono stati ripresi nell'allegato del regolamento ( CEE)
n. 1538/71 ; che è quindi opportuno rimediare a tale
situazione, completando l'allegato del predetto rego­
lamento ;
considerando che le misure previste nel presente
regolamento sono conformi al parere del Comitato
di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
commercializzazione 1970-1971 , esisteva un certo
Nella tabella che figura in allegato al regolamento
( CEE) n. 1538/71 , l'elenco dei centri di commercia­
lizzazione e dei prezzi d'intervento derivati per il
frumento tenero (colonna 3 ), per l'orzo (colonna 5 ),
il prezzo d'intervento derivato unico per il frumento
duro ( colonna 6) ed il prezzo del granturco ( colonna
7) che figurano di fronte ai centri di commercializza­
zione sottoindicati sono modificati o completati come
numero di centri di commercializzazione per detto
segue :
71 ;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1530/71
del Consiglio (4), del 12 luglio 1971 , ha fissato per il
frumento duro un prezzo d'intervento derivato unico
per la campagna 1971-1972 ; che per la campagna di
(!) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 164 del 22. 7. 1971 , pag. 1 .
(3) GU n . L 163 del 21. 7. 1971 , pag. 14 .
(4) GU n . L 162 del 20. 7. 1971 , pag. 16.
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 198 / 2
Centro di commercializzazione
2 . 9 . 71
Prezzi d'intervento derivati espressi in unità di conto
per mille chili
! Frumento tenero !
Bundesrepublik Deutschland
Land Bayern
Augsburg
Orzo
Frumento duro
Granturco
88,69
88,53
Buchloe
Erding
Forsting
88,02
88,02
88,02
88,02
88,02
88,02
88,02
88,02
88,02
88,02
88,02
88,02
Frontenhausen
Hettenshausen
Ingolstadt
Landau (Isar)
Landshut
Marklkofen
Massing
Moosburg
München
Simbach (Inn)
France
Somme
Montdidier
79,31
Eure-et-Loire
112,44
Chartres
Indre-et-Loire
Tours — St-Pierre-des-Corps
Seine-Maritime
( 112,44
Rouen
Gers
83,75
Condom
Bouches-du-Rhone
Marseille
( 112,44)
Italia
Genova
( 112,44)
Genova
Palermo
( 112,44)
Palermo
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I suoi effetti decorrono dal 1° agosto 1971 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1971 .
Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI