NEWS - Progetto Azienda Srl
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Progetto Azienda s.r.l. Via Chiesolina, 11 – 25010 Visano (Bs) Tel. 030/9952841 Fax. 030/9529903 e-mail: [email protected] NEWS Data 05/11/2011 05/11/2011 Descrizione CAMBIA IL MODELLO DI DOMANDA PER RIDUZIONE TASSO INAIL L'INAIL ha provveduto, ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l'accesso all'agevolazione tariffaria, dei criteri in base ai quali si procede a concedere lo sconto e conseguentemente dei contenuti della modulistica in uso in passato. La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione all'innovazione delle norme in materia di prevenzione . In tale ambito, sono stati valorizzati interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, la filiera degli appalti e sub appalti, i lavoratori stranieri, e gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo restando, l'obbligo di presentazione dell'istanza ogni anno. Grande rilevanza viene data alla Responsabilità Sociale d'impresa, agli SGSL e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro. L’INAIL assegna ad ogni intervento migliorativo un punteggio: per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni del modulo (da B a N), ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento. Nel caso in cui l’azienda abbia effettuato interventi migliorativi diversi da quelli indicati nel modulo di domanda, potrà compilare uno o più campi “Altro” posti nella sezione N del modulo, specificando la natura dell’intervento migliorativo, fermo restando che, anche nel caso gli interventi selezionati fossero tutti nella sezione Altro, essi, pur essendo non tipizzati, dovranno essere riconducibili ad almeno 2 diverse sezioni del modulo. Recentemente gli sconti ottenibili sono stati rimodulati in base alla seguente tabella: lavoratori-anno riduzione fino a 10 30% da 11 a 50 23% da 51 a 100 18% da 101 a 200 15% da 201 a 500 12% oltre 500 7% Valutazione e decisione Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salvo problemi organizzativi, INAIL comunica all’azienda a mezzo raccomandata A/R il provvedimento adottato con relativa motivazione. Si segnala quindi che per gli interventi selezionati nel modulo di domanda dovranno essere disponibili evidenze documentali che saranno richieste per le verifiche eventualmente disposte dall’INAIL per il riscontro di quanto dichiarato. L'INAIL VICINO AGLI ARTIGIANI: AL 7% LA RIDUZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI ALLE IMPRESE SICURE Per l'anno 2011, la riduzione dei premi assicurativi alle IMPRESE ARTIGIANE in regola in regola col Testo unico sulla sicurezza e che non hanno registrato infortuni nel biennio 2009-2010, sarà del 7%. La riduzione dei premi assicurativi è riconosciuta alle imprese artigiane che investono in prevenzione; le condizioni richieste per fruire della riduzione sono: - aver versato tutti i contributi dovuti; - non aver denunciato infortuni nel biennio 2009/2010; - essere in regola con le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i ) L’INAIL, con un comunicato del 31 ottobre 2011, ha reso noto che la nuova procedura di attribuzione dello sconto, che non è più a «pioggia» (a tutte le aziende) ma a Pagina 1 di 10 richiesta delle imprese del settore artigiano interessate previa autocertificazione del possesso dei requisiti necessari. Consigliamo, pertanto, alle imprese artigiane interessate un confronto con il proprio consulente del lavoro per presentare la richiesta. AMBIENTI CONFINATI Il Consiglio dei Ministri ha approvato ad agosto 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali ad esempio: SILOS, SERBATOI E RECIPIENTI; CISTERNE (SU AUTOCARRI, INTERRATE) POZZI CUNICOLI-GALLERIE CAMINI FOSSE BIOLOGICHE FOGNE E TOMBINI VASCHE DI TRATTAMENTO EFFLUENTI SISTEMI DI DRENAGGIO CHIUSI CAMERE DI COMBUSTIONE FORNI TINI PER LA FERMENTAZIONE ALCOLICA SOTTERRANEI (PER ESEMPIO METROPOLITANA) VASCHE DI RACCOLTA (ACQUE PIOVANE, LIQUAMI O ALTRI REFLUI) STIVE DI IMBARCAZIONI AMBIENTI E RECIPIENTI, CONDUTTURE, CALDAIE OVE SIA POSSIBILE IL RILASCIO DI GAS NOCIVI 31/08/2011 26/08/2011 Sintesi del REGOLAMENTO Imposizione, alle imprese e ai lavoratori autonomi, che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 1. obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, anche per il datore di lavoro, sui rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; 2. obbligo di possedere dispositivi di protezione come maschere protettive, imbracature, rilevatori di gas, respiratori; 3. obbligo di predisporre il necessario addestramento; 4. applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltarici; 5. obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratti di lavoro subordinati o con altri contratti (in quest’ultimo caso certificati in base al decreto n. 267/03). Durante tutte le fasi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta a ridurre al minimo i rischi propri di questo genere di attività. Quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dell’accesso nei luoghi di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività , compreso, eventualmente il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi. Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato ed addestrato, che vigili sulle attività lavorative. Con la presente si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13/08/2011 il decreto legge n. 138 del 13/08/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e che sancisce all'articolo 6, comma 2 l'abrogazione immediata del SISTRI. Pagina 2 di 10 04/07/2011 24/06/2011 09/03/2011 Pertanto a partire dal 13 agosto la gestione rifiuti farà riferimento esclusivamente a tutte le normative precedentemente in vigore (registro di carico e scarico, formulario di identificazione e MUD). Si rammenta infine che, trattandosi di un DL, deve essere confermato tramite conversione in legge entro 60 gg (anche se i suoi effetti sono immediati) e pertanto è necessario aspettare tale data per l’effettiva e definitiva ufficialità del caso. Seguiremo attentamente i lavori parlamentari e gli eventuali sviluppi e vi informeremo non appena avremo notizie certe in merito. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER TUTTI I LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO Si ricorda che secondo l’art. 18 comma 1, lettera u), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nell’ambito di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto il lavoratore deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" nella quale si specifica che nel tesserino dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. D.LGS 67/11 ATTIVITÀ USURANTI: COMUNICAZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO Con l’entrata in vigore del D.lgs 67/11, si attua la delega, del Parlamento, sull’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tra le disposizioni impartite dalla nuova normativa, di particolare interesse sono gli obblighi di comunicazione, in capo al datore di lavoro, nel caso di esecuzione di lavorazioni “usuranti”. Dette comunicazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e agli istituti previdenziali entro precise scadenze. Scadenze annuali - DERIVAZIONI AUTORIZZATE DI ACQUA (POZZI) – scadenza annuale al 31.03 Con la presente siamo ad avvisare che entro il 31/03/2011 bisogna effettuare il pagamento anticipato annuale del canone per l’acqua prelevata da pozzo per l’anno 2011 secondo le tabelle stabilite dalla Regione Lombardia (in allegato); il pagamento deve essere effettuato con bollettino postale pervenuto dalla Regione Lombardia. In caso di mancato ricevimento del bollettino pre-compilato l’utente dovrà compilare un bollettino postale in bianco intestandolo a Tesoreria della Regione Lombardia – Via G.B.Pirelli n.12 – 20124 Milano – c/c n.26441204, riportando: Nome e cognome o denominazione/ragione sociale, Indirizzo, Codice Fiscale e/o Partita Iva; Il numero di codice identificativo dell’utenza (ID PRATICA riportato sul bollettino dell’anno scorso) e la dicitura “canone acqua pubblica anno 2010” nella causale del versamento. Inoltre entro il 31/03/2011 bisogna effettuare la denuncia delle acque prelevate da pozzo per l’anno 2010 alla Provincia di Brescia con la nuova modulistica (il modulo non è cambiato nella sostanza ma è stata aggiunto a pié di pagina il logo della Regione Lombardia). Scadenze annuali - BILANCIO DI MASSA DEI SOLVENTI – scadenza annuale al 31.03 Come ogni anno si ricorda a tutte le aziende in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’attività in esercizio ufficiale di VERNICIATURA A SPRUZZO DEL TIPO A SOLVENTE (su metallo, legno o plastica) (tranne per le carrozzerie) che è necessario predisporre il bilancio di massa Pagina 3 di 10 relativamente al consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi impiegati nella suddetta attività per l’anno appena passato (2010). Per alcune tipologie di autorizzazioni, quelle in semplificata, vige l’obbligo di invio di tale bilancio entro il 31.03 all’ARPA. Per tutte le altre autorizzazioni è necessario verificare quanto prescritto nel decreto autorizzativo (se ne è richiesto l’invio o meno). 27/01/2011 30/12/2010 Novità - DELUCIDAZIONI DAL MINISTERO PER IL MUD 2011 – scadenza annuale al 30.04 Con una circolare del 2 marzo 2011 (in allegato) il Dicastero ambientale fornisce le indicazioni operative per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27 aprile 2010 e al Dm 17 dicembre 2009 (M.U.D.). Il MinAmbiente (circolare 2 marzo 2011, prot. n. 6774) prova a fare ordine sugli obblighi di comunicazione ambientale nel campo della gestione dei rifiuti, nell’attesa dell’entrata in vigore del nuovo sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri), prevista per il 1° giugno 2011. Al fine di agevolare i produttori iniziali di rifiuti e le imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento obbligati a presentare entro il prossimo 30 aprile la “dichiarazione Sistri” (cd. “Mudino”) per le operazioni 2010, il MinAmbiente ritiene opportuno l’utilizzo della medesima modulistica contenuta nel Dpcm 27 aprile 2010 (Mud 2010), oppure in alternativa e a scelta dell'interessato all’invio telematico delle stesse informazioni tramite il portale Sistri. L’invio di tale “Mudino” dovrà ripetersi da parte degli stessi soggetti a fine anno, in relazione alle operazioni compiute dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011 (cioè per il periodo non coperto dal Sistri), procedura che dovranno seguire anche i soggetti operanti nei veicoli fuori uso, che, invece per le dichiarazioni 2010 devono utilizzare il Mud 2010 contenuto nel Dpcm 27 aprile 2010. SISTRI: SLITTAMENTO DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 2011 Con la presente siamo ad informaVI che il Ministero ha confermato, tramite il sito ufficiale del Sistri ( www.sistri.it ), la proroga al 30 aprile per il pagamento del contributo relativo all’anno 2011: “Si informa che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI. Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile p.v. 26 gennaio 2011” Si tratta di una parziale buona notizia: da un lato lo slittamento dei termini, dall’altro l’implicita conferma che il contributo è dovuto anche per l’anno corrente benché nello scorso 2010 non vi sia stata un’effettiva fruizione del servizio. Il provvedimento è contenuto all’interno di un decreto ministeriale di imminente pubblicazione, il quale, stando alle anticipazioni, dovrebbe accorpare in maniera organica i precedenti atti normativi riguardanti il Sistri. SISTRI: E’ PROROGA AL GIUGNO 2011 Slitta al 1° giugno 2011 l'inizio dell’effettiva operatività del Sistri. È quanto prevede il nuovo Dm Ambiente 22 dicembre 2010, pubblicato sulla Gu del 28 dicembre 2010 ed in vigore dal medesimo giorno ed in allegato alla suddetta circolare. Il nuovo decreto ha sancito lo spostamento al 31 maggio 2011 dell’obbligo previsto dal Dm Ambiente 17 dicembre 2009 di continuare a usare registri e formulari cartacei ex Dlgs 152/2006, allungando così il periodo di transizione dal vecchio (e cartaceo) regime al nuovo (e dematerializzato) sistema di tracciamento telematico della gestione dei rifiuti. Il Dm Ambiente 22 dicembre 2010 ha inoltre stabilito lo spostamento del termine ultimo (in scadenza il 31 dicembre 2010) per la dichiarazione che produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti devono inviare al MinAmbiente in relazione ai rifiuti gestiti "ante Sistri", rinviando tale scadenza al 30 aprile 2011 per le informazioni relative all'anno 2010 ed al 31 dicembre 2011 per le informazioni relative al 2011. NEWS PER TUTTI COLORO CHE SVOLGONO LE ANALISI PERIODICHE ALLE Pagina 4 di 10 20/12/2010 EMISSIONI IN ATMOSFERA PER TRAMITE DI LABORATORIO SPECIALIZZATO/ACCREDITATO Per tutti coloro che impiegano una piattaforma per portare il personale tecnico del laboratorio al punto di prelievo è necessario che vi sia un operatore a bordo in grado di usarla nonché abilitato perché il tecnico di laboratorio non è abilitato in merito. In caso di noleggio è necessario pertanto un contratto di nolo a caldo (con operatore abilitato). Inoltre, sempre nel caso in cui la piattaforma sia a noleggio, l’ARPA ci ha segnalato di indicare nel contratto con il noleggiatore anche il tempo massimo che viene garantito per la consegna della piattaforma con operatore annesso (usualmente 1 ora dalla chiamata). AGGIORNAMENTI NORMATIVI TESTO UNICO AMBIENTALE E’ stato pubblicato sulla Gu del 10 dicembre 2010 il D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, nuovo restyling della Parte IV del Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale") in materia di gestione rifiuti. Il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, consta di 39 articoli e 5 allegati che oltre ad integrare nella disciplina nazionale i principi e i contenuti previsti dalla direttiva 2008/98/Ce provvedono anche a coordinare la disciplina stabilita del "Codice ambientale" in materia di rifiuti con il "Sistri", il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti la cui "effettiva" entrata in vigore operativa è prevista per il prossimo 1° gennaio; a partire da tale data, per espressa previsione dell'articolo 39, comma 1 del nuovo provvedimento, saranno applicabili le sanzioni in materia stabilite dal nuovo articolo 260-bis. 20 dicembre 2010. Pubblicato sulla Gu il Dlgs 10 dicembre 2010, n. 219, atto di recepimento della direttiva 2008/105/Ce, che modifica le norme del Codice ambientale in materia di acque e la cui entrata in vigore è fissata per il 4 gennaio 2011. 10 dicembre 2010. Pubblicato sulla Gu il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, atto di recepimento della direttiva 2008/98/Ce, che riformula le norme del Codice ambientale relative alla gestione dei rifiuti e la cui entrata in vigore è fissata per il 25 dicembre 2010. Aggiornamenti precedenti e già in atto per quest’anno 26 agosto 2010. Entra in vigore il Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche e integrazione alle Parti I (disposizioni comuni), II (Via-Vas-Ippc) e V (inquinamento atmosferico) del Dlgs 152/2006. SCADENZA: AVVIO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVOROCORRELATO Si ricorda che il 31 dicembre 2010 entra in vigore l’obbligo a carico dei datori di lavoro di effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato; la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, con una Circolare del 18 novembre scorso ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare) ed una eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci. Quindi la data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione preliminare e non come data di scadenza. Pertanto si riporta in allegato alla presente, un fac-simile di dichiarazione del datore di lavoro da redigere per autocertificare l’inizio delle attività preliminari di valutazione del rischio stress, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendali, questo per adempiere in via temporanea agli obblighi di legge. Ecco perchè si invitano le ditte che non hanno ancora adempiuto alla definizione di tale obbligo a contattare la Progetto Azienda Srl, in modo da predisporre quanto necessario nei primi mesi del 2011. Infine si ricorda che la stesura del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato è gratuita per tutte le aziende con contratto d’assistenza annuale; la Pagina 5 di 10 01/12/2010 8/10/2010 04/10/2010 Progetto Azienda Srl rinvia a gennaio l’espletamento della pratiche in fase di elaborazione. Cambiamenti dal 1° dicembre (SDS, Classificazione, Etichettatura, Imballaggio, Notifica CLP) A partire dal 1° dicembre 2010 fabbricanti/importatori ed utilizzatori a valle di Sostanze e Miscele Pericolose si troveranno ad operare in uno scenario completamente diverso rispetto al passato. Il 1° dicembre, infatti, è la prima delle scadenze fissate dal Regolamento (CE) n.1272/08 (CLP) che va a modificare i criteri di Classificazione Etichettatura ed Imballaggio (il cui riferimento per gli ultimi 40 anni è stata la Direttiva 67/548), ma anche (non a caso) è la prima delle scadenze fissate dal Regolamento (CE) n. 453/2010 i cui allegati andranno a sostituire l’allegato II del REACH che riporta le prescrizioni relative alla Scheda Dati di Sicurezza – SDS. Le tappe più significative del passaggio ai nuovi criteri di redazione delle SDS sono: Fino al 30 novembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele potranno redigere le SDS secondo i requisiti indicati dall’attuale Allegato II del Regolamento REACH, pur potendo applicare l’Allegato I del Regolamento N. 453/2010. A partire dal 1° dicembre 2010, i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato I del Regolamento N. 453/2010 con specifiche deroghe (art. 61, paragrafo 4, del Regolamento CLP-visionare calendario in allegato) Dal 1°giugno 2015 i fornitori di sostanze e miscele, dovranno obbligatoriamente fornire SDS redatte in conformità all’Allegato II del Regolamento N. 453/2010, sempre con specifiche deroghe. Infine, ancora una volta ricorre il 1° dicembre 2010, poiché da questa data fino al 3 gennaio 2011 fabbricanti/importatori di sostanze chimiche soggette a processo di Registrazione REACH e di sostanze pericolose fabbricate e/o importate in quantitativi inferiori ad 1 ton anno (esenti da Registrazione) dovranno procedere alla “NOTIFICA” della loro classificazione ed etichettatura ai sensi dell’art. 40 del Reg (CE) n.1272/08 (CLP). DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO Il divieto di assumere alcol sul lavoro viene imposto dalla Legge 30 marzo 2001 n. 125 che ne stabilisce l’incompatibilità con i lavori che hanno un elevato rischio infortunio. L’art.15 di tale legge rende applicabile ai lavoratori affetti da patologie alcol-correlate l’articolo 124 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope: ai lavoratori tossicodipendenti (ed ora anche ai lavoratori alcoldipendenti), assunti a tempo indeterminato, viene attribuito il diritto di conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario al recupero e, comunque, non oltre i 3 anni. L’art. 15 della legge 125/2001 inoltre prevede, mediante l’intesa stato regioni del 16 marzo 2006, la specifica individuazione delle attività lavorative per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, con verifica del controllo alcolimetrico sia da parte del medico competente sia da parte degli organi di vigilanza (ASL). Il medico competente è il soggetto giuridicamente obbligato all’effettuazione degli accertamenti al fine di valutare l'idoneità alla mansione specifica; in occasione delle visite preventive, periodiche o su richiesta del lavoratore può introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori indicate nell’allegato I dell’intesa stato regioni del 16 marzo 2006. L’ASL di Brescia sta avviando un piano di vigilanza presso le aziende al fine di verificare le modalità di gestione sul divieto di assumere alcolici in ambiente di lavoro. SISTRI – LA SEMI-PROROGA E’ UFFICIALE Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010: - conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita per il 1° ottobre 2010; - proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black Pagina 6 di 10 01/10/2010 08/09/2010 29/07/2010 box agli aventi titolo; - proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario. REGIME SANZIONATORIO APPLICABILE SINO AL 31 DICEMBRE 2010 L’articolo 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi. Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006. - Visionare l’allegato “Nota esplicativa” TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER TUTTI I LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO Si ricorda che secondo l’art. 18 comma 1, lettera u), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nell’ambito di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto il lavoratore deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" nella quale si specifica che nel tesserino dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. RIELEZIONE RLS Si ricorda che in tutte le aziende in cui è stato eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) interno, la durata del suo incarico è di 3 anni; al termine del triennio si dovrà procedere ad una nuova elezione. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunicherà all’organismo paritetico il nominativo eletto. Il datore di lavoro ha poi l’obbligo di comunicare il nominativo dell’RLS all’INAIL in caso di nuova elezione o designazione (entro il 31 marzo dell’anno seguente l’elezione). Proroga Vdr Rischi Stress al 31/12/2010: sarà legge. Camera approva la fiducia al DL 78/2010. La Camera, con 329 voti a favore e 275 contro, ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del Decreto legge 78/2010 sulla "Manovra economica". Tra le modifiche del Governo: Pagina 7 di 10 19/07/2010 02/07/2010 07/06/2010 01/06/2010 - proroga al 31/12/2010 della Vdr su Rischi STRESS lavoro-correlati - proroga di 12 mesi per i decreti sulla P.A. - introdotta anche la "SCIA" (Segnalazione certificata inizio attività), una forma di silenzio assenso all'inizio di attività imprenditoriali. L'entrata in vigore effettiva è prevista per il 1 agosto, dopo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in G.U. del DL 78/2010 nella versione approvata dal Parlamento. ATTREZZATURE DI LAVORO Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 71 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro (qualsiasi macchina apparecchio, utensile od impianto usati durante il lavoro), ai necessari controlli ed interventi di manutenzione al fine di assicurarne il buono stato di conservazione. Al successivo comma 11 del medesimo articolo si legge che il datore di lavoro sottopone le attrezzature riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo (ISPESL o ASL). La mancata effettuazione delle verifiche previste all’art.71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1800. Le principali attrezzature elencate nell’allegato VII sono: Mezzi di sollevamento (carroponti, autogru, piattaforme di lavoro elevabili, ecc..); Carrelli semoventi a braccio telescopico (Merlo, Manitou, ecc…) Idroestrattori; Attrezzature a pressione (serbatoi di accumulo dell’aria compressa, autoclavi, serbatoi disoleatori dei compressori, serbatoi di GPL, Ossigeno, Azoto, ecc…); Generatori di vapore. ZONE DI RICARICA DEI CARRELLI ELEVATORI: I carrelli elevatori a trazione elettrica di uso comune nelle aziende sono alimentati con batterie al piombo di tipo trazione. Queste batterie quotidianamente devono essere poste sotto carica. Come noto, durante la carica tutte le batterie subiscono un processo elettrochimico che provoca l'elettrolisi dell'acqua con conseguente formazione di idrogeno ed ossigeno. La presenza in ambiente di questi componenti gassosi, in concentrazioni eccessive comporta rischi di incendio ed un non trascurabile rischio di inalazione dei vapori di acido che possono provocare malessere nel personale aziendale. Ciò comporta la necessità di realizzare locali dedicati esclusivamente alla ricarica delle batterie, separati dagli altri ambienti di lavoro e dotati di una adeguata ventilazione. Con la presente si comunica che il giorno giovedì 17 giugno 2010 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 si terrà un corso di 4 ore per VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO ED IMBRACATURA presso l’aula corsi della PROGETTO AZIENDA S.r.l., in Via Chiesolina, 11 a Visano (Bs). Si avvisa che in data 31 maggio 2010, il Decreto Legge n. 78 ha prorogato al 31/12/2010 l’entrata in vigore delle disposizioni concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Si ricorda che in occasione della stesura del D.Lgs n° 81/2008 era stato esplicitato con chiarezza, all’art. 28, che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato. Successivamente il D.Lgs. n° 106/09 ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 28, che afferma che “La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette Pagina 8 di 10 28/05/2010 18/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 10/05/2010 30/04/2010 19/03/2010 indicazioni e comunque (…) a far data dal 1° agosto 2010”. Sul supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 è stato pubblicato il Decreto Legge n° 78 recante ''Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.''; tale decreto all'art. 8, comma 12 recita "Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 in materia di rischio stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010". ll Business Club Brescia In, in collaborazione con il Consorzio Lavora & Produce presenta una giornata di formazione con Claudio Maffei presso la Progetto Azienda srl sabato 12 giugno 2010. Per informazioni www.bresciain.net REACH: NOVITÀ E AGGIORNAMENTI: É disponibile sul sito dell’Echa (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) la “Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica”, come previsto dal regolamento REACH. La guida riporta importanti delucidazioni per quanto riguarda le proprietà delle sostanze, l’esposizione, gli utilizzi e le misure di gestione dei rischi, nel contesto della valutazione della sicurezza chimica. CPI E DIESEL TANK: ULTIME NOVITÀ: Con Lettera Circolare n. 857 del 17 marzo 2009, si sono dati dei chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Ministeriale 12 settembre 2003 (regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto). TUTTI I CHIARIMENTI SULLA RESISTENZA FUOCO ELEMENTI IN MURATURA: La Lettera Circolare del 31 marzo 2010 prot. n. 5642, si è resa necessaria a fronte delle richieste pervenute, in merito a quali debbano essere gli atti certificativi inerenti le strutture di muratura (portante e non) da porre a corredo delle istanze di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi CPI. In particolare il DM 16/02/2007, che ha riformato la materia in questione, stabilisce in linea generale che le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli, confronti con tabelle (articolo 2 comma 2), e demanda la scelta del metodo all’esistenza di norme condivise di riferimento al fine di garantire uniformità e trasparenza negli atti nonché una più efficace azione di controllo. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA PREVENZIONE INCENDI: La mera installazione di impianti fotovoltaici non implica la richiesta di certificato prevenzione incendi (CPI) per la struttura ove sono installati. Maggiore attenzione viene rivolta, invece, verso le installazioni che sono effettuate in edifici che sono già soggetti a CPI. E’ stata pubblicata la Guida per regolamentare queste ultime situazioni. VIDEOSORVEGLIANZA: NUOVE REGOLE FISSATE DAL GARANTE PER LA PRIVACY: Il Garante per la privacy ha stabilito nuove regole per l’uso dei sistemi di videosorveglianza. Il provvedimento sostituisce quello del 2004 e introduce delle novità, anche a causa del notevole aumento di installazione di sistemi di videosorveglianza per tutelare la sicurezza di luoghi pubblici e privati. COMUNICATO STAMPA Consiglio dei Ministri 30.4.10: "Il Consiglio ha approvato un pacchetto di norme urgenti, su proposta dei Ministri Prestigiacomo, Scajola e Matteoli: - differimento al 30 giugno 2010 della presentazione delle dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD); " Radiazioni ottiche artificiali: dal 26 aprile 2010 entrano in vigore le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante l’attività lavorativa con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute Pagina 9 di 10 18/03/2010 24/02/2010 29/01/2010 08/01/2010 COMUNICAZIONE NOMINATIVO RLS ALL’INAIL: comunicazione in via telematica all’INAIL entro il 31 marzo 2010 del nominativo dell’RLS interno all’azienda eletto nel 2009 RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA MACCHINE: Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs 17/2010 che recepisce in Italia la nuova direttiva macchine 2006/42/CE e che entrerà in vigore il 06 marzo 2010. A partire da tale data viene abrogato il DPR 459/96 che recepiva la precedente direttiva macchine ESERCITAZIONI ANTINCENDIO: tutte le aziende per le quali ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza, sono obbligate ad effettuare, almeno una volta l’anno, una esercitazione antincendio per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento RIDUZIONE TASSO INAIL: l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “Oscillazione per prevenzione”, le aziende operative da almeno un biennio (inizio attività entro il 1° gennaio 2008) che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008) Pagina 10 di 10