Il diritto allo studio dei bambini diversamente abili è un diritto

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Il diritto allo studio dei bambini diversamente abili è un diritto
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Il diritto allo studio dei bambini diversamente abili è un diritto soggettivo
incomprimibile
(T.A.R. Toscana, sez. I, 13/01/2014, n. 54)
scuola – diritto allo studio – insegnanti di sostegno – handicap
Seguendo la scia di una ormai collaudata giurisprudenza, supportata da
pronunciamenti della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, e fondata su norme
di rilievo come l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, nonché della
nostra Costituzione (artt. 2, 3, 32, 34 e 38) e non da ultimo dall’art. 24 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul
piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge
3 marzo 2009, n. 18, che al fine di garantire in tutto il territorio nazionale un livello
uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di
handicaps (interesse nazionale primario ed infrazionabile), ha disciplinato il diritto
all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi con la legge quadro
sull’handicap del 5 febbraio 1992, n. 104, il Tribunale Amministrativo della regine
Toscana ha accolto il ricorso presentato dai due genitori di un alunno minorenne
diversamente abile, al fine di veder riconosciuto al proprio figlio il diritto ad essere
supportato da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua
patologia, precisamente per tutte e 40 le ore settimanali di frequenza scolastica, in
luogo delle sole 16 ore assegnategli inizialmente dall’amministrazione scolastica.
Il diritto allo studio per gli alunni affetti da handicap è da ritenersi, a dire del
Giudice, un «vero e proprio diritto soggettivo, incomprimibile in dipendenza di
carenze organiche del personale scolastico, ovvero di esigenze di bilancio».
La sentenza statuisce altresì a favore dei ricorrenti un risarcimento del danno
non patrimoniale (quantificato in 600 euro per ogni mese di mancata applicazione
delle disposizioni contenute nella sentenza stessa a partire dalla data di ricorso), e
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condanna l’amministrazione scolastica al pagamento delle spese processuali (3000
euro). C’è tuttavia da evidenziare un passaggio critico del provvedimento
giurisdizionale, laddove si prevede l’applicabilità di quanto disposto al solo anno
scolastico in corso, e non anche per gli anni a venire poiché, spiega la sentenza, la
«necessità di procedere alla periodica verifica delle condizioni psicofisiche
dell’interessato impedisce di proiettare nel futuro gli accertamenti relativi
agli anni precedenti». In tal modo il rischio che corrono questi genitori è di essere
quasi costretti a dover presentare ricorso tutti gli anni per veder riconosciuto
l’effettivo diritto allo studio del figlio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1804 del
2013, proposto da: Sabrina -OMISSIS-e Tommaso -OMISSIS-, in proprio e
quali esercenti la potestà genitoriale sul minore Andrea -OMISSIS-,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessio Ciampini e Martina Ticciati, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Tozzi in Firenze, via G.
Fabbroni 42/A;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede
sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento,
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previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento redatto dal Dirigente Scolastico -OMISSIS-in data
25/07/2013 Prot.n. 2292, conosciuto dai ricorrenti informalmente nel mese di
Settembre 2013, del provvedimento redatto dal Dirigente Scolastico -OMISSISin
data 25/07/2013 Prot.n. 2293, della nota del 23.11.13 Prot.N. 3606/A36 della
Dirigente Scolastica -OMISSIS-, con tutti gli atti conseguenti presupposti e
connessi ed il riconoscimento del diritto del Sig. Tommaso -OMISSIS- ad
ottenere un'insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali secondo
il rapporto 1/1 o comunque in un rapporto adeguato alla sua patologia, e che
sia di conseguenza ordinato all'amministrazione di adottare tutti i necessari
provvedimenti affinchè la presenza dell'insegnante di sostegno sia assicurata
in modo continuativo ed adeguato, nella misura massima consentita per legge
o in ogni caso per garantire un apporto adeguato di ore di sostegno, anche per
gli anni scolastici successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Pierpaolo
Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
i ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la
potestà genitoriale sul figlio minore Tommaso, portatore di handicap con
diagnosi di gravità, agiscono per l’annullamento dei provvedimenti con cui il
preside dell’istituto comprensivo resistente ha disposto l’assegnazione delle
ore di sostegno in favore del predetto minore per l’anno scolastico 2012 – 2013,
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e chiedono altresì accertarsi il diritto dei minori in questione alla fruizione di
un numero di ore di
sostegno pari all'intero orario di loro frequenza scolastica (rapporto 1:1),
ovvero di un numero di ore di sostegno adeguato alle loro esigenze sia per
l'anno scolastico in corso, che per quelli a venire.
Le domande sono fondate, e possono essere accolte, nei limiti di seguito
precisati.
L’art. 12 della legge n. 104/1992 garantisce “il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni
universitarie”.
Come
recentemente
ribadito
dalla
Corte
Costituzionale con la nota sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, si tratta di un
diritto fondamentale del disabile, sancito sul piano internazionale dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,
entrata in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009,
n. 18; e, sul piano interno, dall’art. 38 Cost., il cui quarto comma dispone che ai
compiti inerenti l’educazione dei disabili provvedano organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato, evidenziando in tal modo “la doverosità
delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di
handicaps
la
frequenza
degli
istituti
d'istruzione
anche
superiore:
dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio
del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale
diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico” (così già Corte
Cost., 8 giugno 1987, n. 215). Pur non negando l’esistenza di margini di
discrezionalità del legislatore nell’individuare le misure occorrenti per dare
attuazione ai diritti delle persone disabili, il giudice delle leggi ha pertanto
riaffermato come detto potere discrezionale incontri il limite del “rispetto di
un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati”, e, sulla base di tale
assunto, ha sanzionato con la declaratoria di illegittimità costituzionale quelle
disposizioni di legge (art. 2 co. 413 e 414 della legge n. 244/2007) che,
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intervenendo sull’art. 40 della legge n. 449/1997, avevano soppresso la
possibilità
– in presenza di handicap particolarmente gravi – di assumere insegnanti di
sostegno in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla stessa
normativa
statale:
tale
possibilità
costituisce
infatti,
secondo
il
pronunciamento della Corte, “un intervento mirato, che trova applicazione
una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che,
giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di
disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di
handicap da cui è affetta la persona de qua”, atteggiandosi a strumento di
effettività del diritto all’istruzione del disabile grave.
La qualificazione del diritto all’istruzione del disabile, e in particolare del
disabile grave, quale diritto fondamentale rappresenta oggi un approdo
sostanzialmente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, la quale, nel
riconoscere che l’obiettivo primario resta quello della massima tutela possibile
degli interessati all’istruzione e all’integrazione nella classe e nel gruppo,
reputa peraltro non illegittima l’assegnazione di un numero di ore di sostegno
in rapporto inferiore ad 1:1, purché motivata da un’accurata analisi della
specifica condizione dell’alunno e della sua gravità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21
aprile 2012, n. 2230). Questo tribunale, segnatamente, ha precisato come
l’alunno disabile sia titolare di una posizione di interesse legittimo avente ad
oggetto la pretesa all’individuazione, da parte dell’amministrazione scolastica,
delle soluzioni più adeguate onde assicurargli il dovuto sostegno didattico;
soluzioni che, a norma dell’art. 12 l. n. 104/1992 cit., vanno calibrate in
esclusiva ragione delle esigenze dell’alunno medesimo e non, invece, con
riguardo ad elementi estranei quali, ad esempio, le disponibilità di organico e
di bilancio (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012, n. 763).
Tanto premesso in linea di principio, dal piano educativo individualizzato
redatto per il minore Tommaso -OMISSIS- emerge il bisogno essenziale della
presenza dell’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza
scolastica. Si tratta di
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indicazioni che, come già statuito dal tribunale, vincolano l’amministrazione
scolastica a norma dell’art. 12 co. 5 della legge n. 104/1992, esaurendo ogni
ipotizzabile ambito di discrezionalità (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile
2012, n. 746 e n. 762) e dando luogo a una situazione di vero e proprio diritto
soggettivo, incomprimibile in dipendenza di carenze organiche del personale
scolastico, ovvero di esigenze di bilancio.
Per le ragioni esposte, gli atti impugnati debbono essere annullati in parte qua,
con contestuale ordine alle amministrazioni intimate di provvedere per l’anno
scolastico in corso all’immediata attribuzione all’alunno -OMISSIS- di un
numero di ore di sostegno corrispondente all’intero orario di frequenza
scolastica (rapporto 1 a 1), come stabilito dal P.E.I.. Nessuna statuizione può
invece essere assunta dal giudice relativamente agli anni scolastici a venire,
posto che la già evidenziata necessità di procedere alla periodica verifica delle
condizioni psicofisiche dell’interessato impedisce di proiettare nel futuro gli
accertamenti relativi agli anni precedenti, se non come riferimento iniziale dal
quale partire per il periodico aggiornamento delle necessità pedagogiche
dell’alunno: il relativo capo di domanda va dunque dichiarato inammissibile,
trattandosi di poteri non ancora esercitati dall’amministrazione, ancorché, nel
presente caso, l’esito delle future verifiche possa apparire purtroppo
prevedibile a causa della particolare gravità dell’invalidità – non soggetta a
revisione – che affligge il figlio dei ricorrenti.
Quanto alla domanda risarcitoria, ritiene il collegio che per i primi mesi
dell’anno scolastico, in assenza di specifiche allegazioni in senso contrario da
parte dei ricorrenti, la necessità dell’amministrazione scolastica di verificare se
e in quale misura le risorse disponibili possano soddisfare le esigenze
prospettate dagli alunni bisognosi di sostegno consenta di escludere
l’esistenza di un danno risarcibile, sotto il profilo dell’elemento soggettivo. Al
risarcimento del danno non patrimoniale può invece darsi corso a partire
dall’inizio del mese di dicembre,
secondo il criterio equitativo che riconosce al danneggiato l’importo di euro
1.000,00 per ciascun mese di ritardo nella prestazione del sostegno in rapporto
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1:1, ridotto proporzionalmente in ragione del numero di ore concretamente
assegnate all’alunno (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 18 aprile 2012, n. 746). Nel
caso in esame, il monte di ore di sostegno (sedici) assegnato a Tommaso OMISSIS- è inferiore del 60% all’intero (quaranta), di modo che ai ricorrenti va
riconosciuto l’importo di euro 600,00 per ciascun mese di ritardo dal dicembre
2013 fino all’esecuzione della presente sentenza (con riduzione proporzionale
per le frazioni di mese), importo da porsi a carico del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, siccome responsabile delle scelte gestionali di
carattere generale poi attuate dalle sue articolazioni periferiche.
Infine, per adempiere alle statuizioni contenute nella presente sentenza il
collegio ritiene di assegnare agli istituti scolastici il termine di trenta giorni e
di provvedere sin da ora, ex art. 34 co. 1 lett. e) c.p.a., alla nomina quali
commissari ad acta per il caso di ulteriore inadempimento il Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il Capo del Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
del Ministero dell’Istruzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto,
annulla gli atti impugnati e ordina alle amministrazioni resistenti di
provvedere all’immediata attribuzione all’alunno Tommaso -OMISSIS- di un
numero di ore di sostegno corrispondente all’intero orario di frequenza
scolastica.
Assegna per l’adempimento della presente sentenza il termine di trenta giorni
dal deposito, contestualmente nominando quali commissari ad acta per
l’esecuzione, laddove l’inadempimento dovesse protrarsi oltre il termine
indicato, il Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il Capo del Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
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del Ministero dell’Istruzione, per quanto di rispettiva competenza e con
facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al
risarcimento del danno nella misura indicata in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali,
che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria perché curi l’invio di copia della presente decisione alla
Procura regionale della Corte dei Conti per le determinazioni di sua
competenza.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del
provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato
idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel
provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere,
Estensore.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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