determinazione del dirigente

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determinazione del dirigente
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AREA AMBIENTE
SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO: D.Lgs.152/2006 e s.m.i. - Parte V
DETERMINA DI DIFFIDA AD ADEMPIERE ALLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE
RELATIVAMENTE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
AZIENDA SER.CIM. S.r.l.
Sede legale di via dell'Arcoveggio, 74 - BOLOGNA (BO)
Unità produttiva di via Carnia, Fraz. Muscoli - CERVIGNANO DEL FRIULI
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs.03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la
Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 27/11/2006, n. 24 relativa al “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione
territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport”;
VISTA la L.R. 18/06/2007, n. 16 recante “Norme in materia di tutela dall'inquinamento
atmosferico e dall'inquinamento acustico”;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 2014/3936 di data 16/06/2014 il cui
allegato tecnico ha sostituito l’allegato tecnico della Determina Dirigenziale n. 2012/8583 di data
20/11/2012;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 2016/1408 di data 17/03/2016 con cui è
stata rilasciata, ai sensi dell’art. 3, Capo II del D.P.R. n. 59/2013, l’Autorizzazione Unica
Ambientale alla Ditta SER.CIM. S.R.L. in sostituzione anche del titolo abilitativo relativo all’
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.L.gs. 152/2006
e s.m.i. per modifica sostanziale che ha sostituito a tutti gli effetti la Determina Dirigenziale n.
2014/39336;
VISTE le risultanze del sopralluogo effettuato in data 15/07/2016 presso lo
stabilimento della ditta di via Carnia, Fraz. Muscoli, Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD),
dal personale tecnico della U.O. Emissioni in Atmosfera, così come riportate nella Relazione
Tecnica di Controllo (Identificativo ID IRIDE: 2888843);
VISTE le risultanze dei controlli documentali, eseguiti avvalendosi dei protocolli
informatici dell’Amministrazione Provinciale e degli atti cartacei presenti presso i competenti uffici
provinciali;
Piazza Patriarcato, n° 3 - telefono 0432 2791 - telefax 0432-279310 - Cod. Fiscale 00400130308 - www.provincia.udine.it
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RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento di diffida protocollo
provinciale n. 2016/63083 del 11/08/2016;
VISTO, in particolare, che sono state rilevate le seguenti inosservanze alle
prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n. 2016/1408 del 17/03/2016 (valida dal
14/04/2016) e dalla Determina Dirigenziale n. 2014/3936 del 16/06/2014 (valida prima del giorno
14/04/2016):
- l’Azienda non ha provveduto a trasmettere alcune delle certificazioni analitiche
prescritte;
- l’Azienda non ha rispettato la tempistica prescritta per l’invio delle analisi di
autocontrollo periodico dalla data del campionamento;
- il registro con annotate la quantità giornaliere e la tipologia di reagenti usati per
neutralizzare i gas acidi o per assorbire i composti tossici nel trattamento dei fumi, prescritto nella
Determina Dirigenziale n. 2016/1408 del 17/03/2016 è risultato incompleto e non adeguatamente
predisposto e compilato;
- l’Azienda non ha provveduto a trasmettere la relazione relativa all’attività svolta dal
crematorio nel corso dell’anno 2015;
- dalla procedura gestionale inviata non emerge la garanzia di un rigoroso e
cadenzato controllo dei reagenti di abbattimento per singola cremazione come prescritto nella
Determina Dirigenziale di diffida n. 2016/3843;
CONSIDERATO che la ditta, con protocollo n. 64624/2016 di data 05/09/2016, ha
inviato le proprie memorie scritte dove precisa che “le analisi eseguite nei mesi dicembre 2015 gennaio 2016 e febbraio 2016 sono state inviate con PEC del 13/04/2016 e risultano regolarmente
consegnate come da ricevute allegate”;
CONSIDERATO che lo stampato cartaceo delle ricevute di consegna, che la ditta ha
allegato alla nota pervenuta con protocollo n. 64624/2016 di data 05/09/2016, non attestano l’invio,
da parte della ditta, degli specifici file inerenti le analisi di autocontrollo in quanto, gli allegati
contenuti nel messaggio di PEC inviato a questa Amministrazione, a cui la ricevuta si riferisce,
sono verificabili unicamente visualizzando l’allegato alla ricevuta di consegna denominato
“postacert.eml”;
VERIFICATO ulteriormente che:
Alla nota pervenuta via PEC al protocollo provinciale n. 33191 di data 14/04/2016 sono allegati i
seguenti documenti:
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n. 1 lettera di trasmissione;
n. 1 ricevuta della mail;
Report delle misurazioni in continuo emissioni in atmosfera (31 files in formato pdf);
Report delle misurazioni in continuo parametri di processo (31 files in formato pdf).
Alla nota pervenuta via PEC al protocollo provinciale n. 33191 di data 14/04/2016 non sono allegati
i seguenti documenti, contrariamente a quanto dichiarato nella lettera di trasmissione:
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n. 1 Relazioni Tecnica Emissioni in Atmosfera;
n. 3 Rapporto di Prova;
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Taratura Analizzatore.
Alla nota pervenuta via PEC al protocollo provinciale n. 33652 di data 15/04/2016 sono allegati i
seguenti documenti:
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n. 1 lettera di trasmissione;
n. 1 ricevuta della mail;
Report delle misurazioni in continuo emissioni in atmosfera (29 files in formato pdf);
Report delle misurazioni in continuo parametri di processo (29 files formato xlsx).
Alla nota pervenuta via PEC al protocollo provinciale n. 33659 di data 15/04/2016 non sono allegati
i seguenti documenti:
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n. 1 Relazioni Tecnica Emissioni in Atmosfera;
n. 3 Rapporto di Prova;
Taratura Analizzatore.
Alla nota pervenuta via PEC al protocollo provinciale n. 33659 di data 15/04/2016 sono allegati i
seguenti documenti:
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n. 1 lettera di trasmissione;
n. 1 ricevuta della mail;
Report delle misurazioni in continuo emissioni in atmosfera (31 files in formato pdf);
Report delle misurazioni in continuo parametri di processo (31 files formato xlsx).
Alla nota pervenuta via PEC al protocollo provinciale n. 33659 di data 15/04/2016 non sono allegati
i seguenti documenti:
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n. 1 Relazioni Tecnica Emissioni in Atmosfera;
n. 3 Rapporto di Prova;
Taratura Analizzatore.
Alla nota pervenuta via PEC al protocollo provinciale n. 57778 di data 29/06/2016 sono allegati i
seguenti documenti:
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n. 1 lettera di trasmissione;
n. 1 ricevuta della mail;
Comunicazione della Ditta Ciroldi in qualità di fornitore e manutentore dell’impianto;
Report delle misurazioni in continuo emissioni in atmosfera (31 files in formato pdf);
Report delle misurazioni in continuo parametri di processo (31 files formato xlsx).
Alla nota pervenuta via PEC al protocollo provinciale n. 57778 di data 29/06/2016 non sono allegati
i seguenti documenti:
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n. 3 Relazioni Tecnica Emissioni in Atmosfera;
n. 9 Rapporto di Prova;
n. 3 Taratura Analizzatore.
VISTO inoltre che, le note pervenute con protocolli n. 33191/2016, n. 33652/2016 e
n. 33659/2016 sopra citate, riportano come erroneo riferimento la Determina Dirigenziale n.
2012/8583 di data 20/11/2012, il cui allegato tecnico è stato dapprima integralmente sostituito dalla
Determina Dirigenziale n. 2014/3936 la quale è stata successivamente sostituita a tutti gli effetti
dalla Determina Dirigenziale n. 2016/1408;
CONSIDERATO che la ditta con protocollo n. 64624/2016 di data 05/09/2016
dichiara di “aver predisposto, con i laboratori interessati, oltre alla pianificazione delle date dei
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campionamenti anche una rigorosa tempistica di restituzione dei report con i risultati delle analisi
che permetta l’invio nei tempi prescritti”;
CONSIDERATO che la ditta nella nota inviata con protocollo n. 64624/2016 di data
05/09/2016 asserisce che “il quantitativo di reagente utilizzato per ogni specifica cremazione è una
richiesta che è stata fatta dagli enti in seguito al sopralluogo del 04/07/2016 e alle ulteriori
prescrizioni del 18/07/2016”;
CONSIDERATO che sia la Determina Dirigenziale n. 2012/8583 di data 20/11/2012
sia la Determinazione Dirigenziale n. 2014/3936 del 16/06/2014 (al punto 1.4) ha prescritto la
registrazione in continuo e l’archiviazione del parametro di processo “dosaggio reagenti di
abbattimento” prescrivendo inoltre che “tutti i dati registrati dovranno essere archiviati e conservati
in appositi registri per almeno 5 anni. Qualora richiesto il gestore dovrà fornire in formato excell
tutti i dati misurati e registrati”;
VISTE le modalità di dosaggio del reagente di abbattimento in relazione alla tipologia
della salma cremata dichiarate dalla ditta in fase istruttoria che, se correlate al registro delle
cremazioni e ai dati del monitoraggio in continuo sopra menzionati, renderebbero desumibile il
quantitativo di reagente usato per singola cremazione a partire dalla data di messa a regime
dell’impianto;
RITENUTO OPPORTUNO chiede alla ditta i dati sopramenzionati considerando
come periodo temporale a campione i medi di gennaio 2016, febbraio 2016 e marzo 2016;
CONSTATATO che il registro cartaceo con annotate la quantità giornaliere e la
tipologia di reagenti usati per neutralizzare i gas acidi o per assorbire i composti tossici nel
trattamento dei fumi è stato prescritto nella Determina Dirigenziale n. 2016/1408 di data
17/03/2016 valida dalla data del 14/04/2016 e pertanto doveva essere predisposto e compilato dal
giorno 15/04/2016 anziché dal giorno 04/07/2016;
CONSIDERATO che la ditta, nella nota pervenuta con protocollo n. 64624/2016 di
data 05/09/2016, ha dichiarato che le registrazioni presentate il giorno del sopralluogo effettuato il
15/07/2016, espresse a sacco (25 kg) rappresentano le quantità giornaliere effettivamente inserite
nel sistema di dosaggio dei reagenti;
PRESO ATTO che, nell’allegato alla nota pervenuta con protocollo n. 60223/2016 di
data 19/07/2016, la ditta dichiara un consumo medio di reagente di abbattimento paria a circa
1100 gr/ora;
PRESO ATTO che, nella relazione tecnica datata 05/03/2012 allegata alla nota
pervenuta con protocollo n. 63531/2012, a firma del progettista, viene dichiarato un consumo di
reagente pari a 0,5 – 1 kg/cremazione;
CONSIDERATO che, nella Determina Dirigenziale n. 2016/1408 del 17/03/2016,
viene prescritta un’operatività massima giornaliera dell’impianto in esercizio pari a 16 ore
giornaliere;
CONSTATATO che, dal report consegnato dal referente aziendale in data
15/07/2016, dal giorno 04/07/2016 al giorno 09/07/2016 la ditta ha registrato il carico di 175 kg di
reagente di abbattimento in sei giorni lavorativi;
RITENUTO opportuno dover chiedere alla ditta chiarimenti inerenti la correlazione tra
il dato registrato, il quantitativo di reagente di abbattimento utilizzato per singola cremazione, i
consumi orari di reagente e le ore di lavoro massime di esercizio dell’impianto prescritte in
autorizzazione dal giorno 04/09/2016 al giorno 09/07/2016;
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RITENUTO opportuno richiedere alla ditta il registro delle cremazioni dal giorno
04/09/2016 al giorno 09/07/2016;
CONSIDERATO che la ditta, con nota protocollo n 64624/2016 di data 05/09/2016,
dichiara “dalle verifiche interne eseguite vi confermiamo che la relazione sull’andamento delle
attività 2015 pur essendo stata predisposta non è stata inviata”;
PRESO ATTO che il giorno del sopralluogo di data 15/07/2016 il personale presente
presso il sito aziendale non era a conoscenza della relazione sull’andamento delle attività dell’anno
2015 e che la ditta, ha provveduto ad inviare la stessa solo in risposta dell’avvio del procedimento
di diffida in data 05/09/2016;
CONSIDERATO che le autorizzazioni rilasciate prescrivono che la gestione operativa
dell’impianto deve essere affidata a personale tecnicamente competente;
EVIDENZIATE pertanto carenze inerenti gli aspetti gestionali sia dell’impianto sia
nella predisposizione di documenti cartacei e di formazione ed informazione del personale
presente presso il sito aziendale in oggetto;
RITENUTO opportuno diffidare la ditta ad affidare la gestione operativa dell’impianto
e la documentazione a personale competente ed opportunamente formato;
VISTA la nuova relazione della ditta Ciroldi SpA inerente la procedura di pesatura del
reagente di abbattimento;
CONSIDERATO che nella relazione tecnica datata 05/03/2012 allegata alla nota
pervenuta con protocollo n. 63531/2012, al punto 7.3 (Sistema di acquisizione dati per monitorare
il funzionamento dell’impianto in continuo) viene dichiarato che “L’intero impianto di cremazione è
gestito in maniera totalmente automatica tramite il programma di gestione che realizza un
automazione ad anello chiuso sulla base dei segnali provenienti dall’impianto. Il controllo
automatico prevede la gestione dei seguenti parametri principali …..dosaggio reagenti….”;
CONSIDERATO che la procedura sperimentale proposta, di pesatura dei reagenti,
risulta carente per i seguenti aspetti:



non c’è evidenza della presenza del programma di gestione che realizza un’ automazione
ad anello chiuso;
non vengono adeguatamente descritte le modalità di acquisizione registrazione
conservazione e presentazione dei dati;
non viene adeguatamente descritta la modalità di intervento del sistema di allarme volto a
garantire che a tutte le operazioni di cremazione sia dosato e garantito un adeguato
apporto di reagente in qualunque condizione operativa;
RITENUTO di diffidare la ditta a completare ed integrare la procedura inviata;
RITENUTO pertanto opportuno di diffidare la Azienda in oggetto, a rispettare i
contenuti della determina dirigenziale n. 2016/1408 del 17/03/2016;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e
pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO il D.Lgs.28 agosto 2000 N° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO altresì l’art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del
D.Lgs.28 agosto 2000 N° 267, che al comma 1, recita “Spetta ai dirigenti l’attuazione di tutti gli atti,
compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, conseguenti all’esercizio dei
compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti”;
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DETERMINA
1.
Di diffidare l’Azienda SER.CIM S.r.l., con sede legale in Comune di BOLOGNA
in via dell'Arcoveggio n. 74 e sede produttiva in Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD), via
Carnia, Fraz. Muscoli, ai sensi dell’art. 278, comma 1, D.Lgs.152/2006 e s.m.i. a:

rispettare tutte le prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 1408 del 17/03/2016;

ad inviare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, il registro delle
cremazioni, dal giorno 4 luglio 2016 al giorno 9 luglio 2016, correlando i dati delle
cremazioni con le quantità di reagente di abbattimento utilizzato (sia il dato orario sia per
singola cremazione);

ad inviare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, i dati di monitoraggio in
continuo del reagente di abbattimento per il periodo temporale relativo ai mesi di gennaio
2016, febbraio 2016 e marzo 2016 correlando il dato alle cremazioni effettuate;

ad affidare la gestione sia dell’impianto sia della documentazione a personale
opportunamente formato e competente;

a completare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, la procedura
gestionale volta a garantire un rigoroso dosaggio dei reagenti di abbattimento.
2.
La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare
in ogni momento il presente provvedimento qualora si dovessero applicare nuove disposizioni.
3.
Vengono mantenute ferme ed immutate tutte le prescrizioni, condizioni e
contenuti dei provvedimenti autorizzativi citati in premessa.
4.
Il presente atto viene notificato all’Azienda SER.CIM S.r.l. nella persona del suo
legale rappresentante pro - tempore.
5.
Il presente atto viene inviato a:
-
Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI;
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 - Bassa Friulana-Isontina;
ARPA - Dipartimento Provinciale di Udine.
6. Il presente atto è redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane
acquisito agli atti d’ufficio.
7. Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge n°241/90 è ammesso il ricorso nei
modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo
dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMBIENTE
Ing. Paolo De Alti
Responsabile di procedimento: dott. Marco Santarossa
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