F.I-25-05-2016-FOGLIO DEPOSITO A RISPARMIO

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F.I-25-05-2016-FOGLIO DEPOSITO A RISPARMIO
Foglio informativo D/001 – Deposito a Risparmio
FOGLIO INFORMATIVO D/001
Aggiornamento 25 Maggio 2016
Aggiornamento 13/2016
Norme per la trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari
(D.Lgs 385/1993, Delibera C.I.C.R. del
04/03/2003 e Istruzioni di Vigilanza Banca
d’Italia del 29/07/2009)
DEPOSITO A RISPARMIO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Viterbo Credito Cooperativo Soc. Coop. Per Azioni
Sede legale e Direzione Generale: Via Alessandro Polidori,72 01100 Viterbo - Codice ABI 08931 - Iscritta all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n.
2727.6.0 - Codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Viterbo 00057680563 – Numero di iscrizione all’Albo delle Società
Cooperative a mutualità prevalente A161455 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, al
Conciliatore BancarioFinanziario, all’Arbitro Bancario Finanziario - Capitale sociale e Riserve al 31/12/2015: € 60.704.011,06.
Sito Internet: www.bancadiviterbo.it; contatti: [email protected]; [email protected]; telefono 0761/248207.
La Banca non appartiene a nessun Gruppo Bancario.
CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO
Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perché le custodisca. La movimentazione delle somme depositate
avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le
annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare
assegni o carte di pagamento.
I depositi a risparmio possono essere:
-in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
-in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine
di preavviso pattuito.
Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
- Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di
persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
- Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle
disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.
LIBRETTI NOMINATIVI
Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto.
I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.
L’ammontare del deposito non ha limiti.
È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari
complessivamente a € 103.291,38.
LIBRETTI AL PORTATORE
Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o
diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante per la natura “al portatore” del libretto.
Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.
Il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a euro 1.000. Il trasferimento di libretti al portatore di importo complessivamente pari o
superiore a 3.000,00 euro può avvenire solo per il tramite di Banche, Poste e IMEL. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal
saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del
trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al
portatore (art. 58, comma 3, d.lgs. 231/2007) con un minimo di euro 3.000.
È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
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Foglio informativo D/001 – Deposito a Risparmio
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
Spese e commissioni
Valori espressi in euro
Recupero costo emissione libretto di deposito
Recupero imposta di bollo
€3,00
A carico del cliente nella
misura tempo per tempo
vigente: attualmente 0,20
% con un massimo di Euro
14.000,00 (in quest’ultimo
caso il limite opera solo per
i soggetti diversi dalle
persone fisiche)
Recupero costo rinnovo libretto di deposito
€3,00
Commissione annua di gestione
€7,00
Costo estinzione libretto
Esente
Maggiorazioni su estinzioni richieste tramite altra banca
€30,00
Fotocopie libretti estinti e/o rinnovati
€6,00
Rilascio duplicato
€26,00
Disponibile giornaliero (franco di commissioni)
€1,550,00
Per i prelevamenti di importo superiore al disponibile giornaliero dovrà essere fornito preavviso nei termini sotto
indicati:
• 4 gg. lavorativi per prelevamenti oltre € 1.550,00 e fino ad € 5.160,00 • 6 gg. lavorativi per prelevamenti oltre €
5.160,00 e fino ad € 25.820,00 • 8 gg. lavorativi per prelevamenti oltre € 25.820,00 e fino ad € 51.650,00 • 10 gg.
lavorativi per prelevamenti oltre € 51.650,00
In mancanza di preavviso sarà applicata una commissione pari al controvalore degli interessi, calcolati per i giorni
di mancato preavviso, sul capitale prelevato.
Valute sui versamenti
Contanti o valori assimilati
Valuta in giornata
Valute sui prelevamenti
In contanti o valori assimilati
Valuta in giornata
Tasso
Tasso annuo creditore minimo
0,02%
Capitalizzazione e calcolo degli interessi
Capitalizzazione annuale (o all’estinzione e calcolo interessi riferito all’anno civile)
Per i depositi non movimentati da oltre un anno e con saldo non superiore ad Euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le
spese di gestione del deposito e di inviare le comunicazioni periodiche previste dall’art. 118 del D. lgs n. 385/93 e relative disposizioni di attuazione.
Condizioni specifiche per i depositi vincolati
Tasso annuo minimo non inferiore al 0,10% con capitalizzazione annuale Qualora alla scadenza del vincolo la somma non venga prelevata e/o non venga
rinnovato il vincolo con il consenso del titolare del deposito entro 15 gg successivi a tale data, il tasso di remunerazione sarà del 0,10% Per i prelevamenti
fuori vincolo: fino all’importo di € 1000,00 preavviso di 15 gg, oltre € 1000,00 penale del 2% dalla data di prelevamento alla scadenza del vincolo
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Salvo diverso accordo, il depositante ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto, dal contratto di deposito a risparmio,
nonché di esigere l’immediato pagamento del saldo risultante alla data della richiesta. Il recesso dal contratto comporta l’estinzione del deposito, che sarà
effettuata entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati a: Banca di Viterbo Credito Cooperativo – Direzione Generale – Ufficio reclami - Via Alessandro Polidori, 72 01100 Viterbo mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in via informatica (indirizzo e-mail [email protected]) ovvero attraverso consegna allo sportello
presso il quale è intrattenuto il rapporto, che ne rilascerà ricevuta.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso
le Filiali della Banca d’Italia, oppure presso le Filiali della Banca;
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel
tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al
Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure
54, Tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
LEGENDA
Imel
Periodicità di capitalizzazione degli interessi
Tasso creditore
Valuta
Spese per singola operazione
Spese per ammortamento
Istituto di moneta elettronica.
Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del
deposito.
Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a
favore del Cliente.
Data di inizio di decorrenza degli interessi
Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento
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