deposito a risparmio procedure esecutive immobiliari

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deposito a risparmio procedure esecutive immobiliari
FOGLIO INFORMATIVO
DEPOSITO A RISPARMIO PROCEDURE ESECUTIVE
IMMOBILIARI
(DR03)
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi – Società Cooperativa
Piazza Risorgimento, 16 - 82029 – San Marco dei Cavoti (BN)
Tel.: 0824 996711 - Fax: 0824 996730
Email: [email protected] Sito internet: www.bccsanmarcocavoti.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Benevento n. 52880
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4736 - cod. ABI 08997
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159783
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca.
È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che
non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.
I depositi a risparmio possono essere:
a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla
scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.
Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e
spese) ove contrattualmente previsto.
Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen
giapponesi).
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente
possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va
osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro
100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della
banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla
tutela del sistema di garanzia.
LIBRETTI NOMINATIVI
Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è
intestato il libretto.
I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.
L’ammontare del deposito non ha limiti.
È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00.
LIBRETTI AL PORTATORE
Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a
persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante per la natura “al
portatore” del libretto.
Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.
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(ZF/000002153)
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Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore oggetto di trasferimento, è
complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, deve essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica o Poste Italiane S.p.a.. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere pari o superiore a 1.000 euro. In
caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30
giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. La
violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del
saldo del libretto al portatore, la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di 3.000 euro. Se la
violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
N.B. Questo prodotto è destinato esclusivamente agli Uffici giudiziari, agli Organi delegati e ad altri Operatori
abilitati per la gestione delle somme in esso depositate derivanti da procedure esecutive immobiliari.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
0,2%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,2%
Tasso nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale
SPESE
SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE
PRELEVAMENTO CONTANTI
SPESE FISSE
€
0,00
€
0,00
€
0,00
SPESE MASSIME
€
0,00
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA
€
0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.
€
0,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI
€
0,00
GIORNI
VALUTA / GENERICHE
In giornata
DISPONIBILITÀ / GENERICHE
In giornata
ALTRE CONDIZIONI
PERIODO APPL. SPESE FISSE
ANNUALE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI
ANNO CIVILE
CAPITALIZZAZIONE AVERE
ANNUALE
Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR
attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico
Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385).
IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO PERIODICO
Nella
misura
stabilita
tempo
per
tempo
dall'Amministrazione Finanziaria e salvo esenzioni previste
dalla legge.
- Persone Fisiche:
Attualmente pari a Euro 34,20 annuo.
-Persone Giuridiche:
Attualmente pari a Euro 100,00 annuo.
RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI CREDITORI
Attualmente pari al 26 %
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE
A carico del cliente
SPESE VIVE
Recuperate nella misura effettivamente sostenuta
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
In caso di deposito a risparmio libero o vincolato a scadenza indeterminata il Cliente può recedere in qualsiasi
momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con
preavviso di almeno 1 giorno.
Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 giorno, con le modalità di cui al
precedente punto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca potrà recedere dal contratto con effetto immediato,
dandone comunicazione scritta al Cliente.
Il recesso è efficace dal momento in cui l’altra Parte riceve la comunicazione, decorso il termine di preavviso.
Il Cliente deve rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso.
Nell’ipotesi di deposito vincolato a scadenza determinata sia la banca che il cliente possono recedere solo alla
scadenza del vincolo, salvo la facoltà della Banca di consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza alle
condizioni indicate nel documento di sintesi o, in caso di libretto al portatore, nel libretto stesso.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Coincidenti con quelli indicati alla precedente voce “Recesso dal contratto”.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, P.zza Risorgimento, 16 – 82029 – San Marco dei Cavoti (BN),
email: [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca;
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo
con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al
Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con
sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi
ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.”
LEGENDA
Imel
Istituto di moneta elettronica.
Periodicità di capitalizzazione degli Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle
interessi
spese di tenuta del deposito.
Tasso creditore
Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi
creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Valuta
Data di inizio di decorrenza degli interessi
Spese di liquidazione
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze
e spese.
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