SENTENZA 21 novembre 2016, n. 417
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SENTENZA 21 novembre 2016, n. 417
www.ildirittoamministrativo.it NOTA A CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA SENTENZA 21 novembre 2016, n. 417 A cura di ALESSANDRA VALLEFUOCO Sul rapporto di parentela e di affinità entro il quarto grado quale causa di incompatibilità prevista dall’art 18 della legge n. 240 del 30.12.2010 1. La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si esprime su un caso riguardante l’ incompatibilità alla partecipazione ad un concorso universitario di un candidato legato da un rapporto di parentela con un professore afferente ad un Dipartimento collegato alla procedura di copertura del posto messo a concorso. L’art 18 della legge n. 240/10, nel descrivere le modalità di accesso del personale nei ruoli universitari1, al co. 1, lett b) ultimo periodo 1 Art. 18, legge n. 240 del 30.12.2010:” 1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; […].” d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto 1 www.ildirittoamministrativo.it della legge n. 240/10 (cd. Legge Gelmini), dispone infatti che “[…] In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo”. La disposizione prosegue, inoltre, con l’estensione di tali incompatibilità anche al conferimento degli assegni di ricerca e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo. La questione era stata sollevata da un candidato ad una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, il quale aveva chiesto al Tar per la Sicilia di Palermo l’annullamento degli atti della procedura di nomina del vincitore e l’emanazione di un e) dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5. 3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori. 4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa. 5.La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi. 2 www.ildirittoamministrativo.it provvedimento di nomina a sé favorevole, per l’ asserita violazione e falsa applicazione, del citato art. 18, co. 1, lett. b) e c), in quanto il candidato poi risultato vincitore era il figlio di un professore solo formalmente non più afferente al Dipartimento cui si riferiva il posto messo a concorso. Con sentenza n. 986/2015 il Tar per la Sicilia di Palermo aveva respinto il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti del ricorrente (ora appellante), ritenendo non provato l’assunto di sostanziale appartenenza del professore/padre al Dipartimento che aveva bandito la procedura selettiva di cui sarebbe poi risultato vincitore il di lui figlio e quindi non sussistente la violazione della citata norma relativa alle incompatibilità. Nell’esaminare l’appello proposto contro detta sentenza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa compie prima un’attenta disamina della ratio sottesa alle incompatibilità previste dall’ articolo 18 della legge 240/10 e ne chiarisce ulteriormente la portata alla luce delle due diverse fattispecie di reclutamento nei ruoli universitari nella stessa descritti, quello della “chiamata”, per i professori, e quello della “stipulazione dei contratti” per i destinatari degli assegni di ricerca e per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato. Nel caso di specie, la sentenza conclude per l’accoglimento dell’appello nella parte riguardante l’annullamento del provvedimento di nomina del vincitore della procedura, ritenendo provata l’effettiva condotta elusiva della norma, in quanto la non appartenenza del professore/padre al Dipartimento che aveva messo a concorso il posto di ricercatore era solo formale ed anzi la richiesta di trasferimento dal Dipartimento del professore/padre (“in tempi prossimi alle deliberazioni necessarie”) era stata dichiaratamente motivata “dall’esigenza di conformarsi agli obblighi statutari (codice etico) e di legge, onde non incorrere nelle relative incompatibilità in caso di vittoria del figlio. Per quanto concerne la richiesta del ricorrente/appellante dell’ordine alla Amministrazione di emissione di un nuovo provvedimento di nomina di sé “quale vincitore del concorso e di approvazione della relativa graduatoria”, il Consiglio conclude in senso negativo. La procedura di valutazione, infatti, si era conclusa con la nomina di un unico vincitore, senza la stesura di una graduatoria passibile di scorrimento e residuando, perciò, in capo all’Amministrazione solo la possibilità di rimessione degli atti alla Commissione di valutazione, per esprimere un nuovo giudizio di merito nell’ambito della propria discrezionalità tecnica. 3 www.ildirittoamministrativo.it 2. Le motivazioni del parziale accoglimento dell’appello: l’ambito applicativo dell’incompatibilità di cui all’art. 18, co. 1, lett. b) e c) legge 240/10 (…) Prima dell’analisi degli elementi probanti la condotta elusiva dell’art. 18 della legge 240/10, la pronuncia in commento si sofferma sull’analisi della ratio sottostante le prescritte incompatibilità, per inferirne l’assunto che, nonostante il tenore letterale della norma, non può escludersi a priori che la situazione di incompatibilità possa riguardare anche la mera possibilità di “partecipazione” alla procedura selettiva. L’art. 18, co. 1 lett. b), ultimo periodo, stabilisce espressamente che “[…] In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo”. Le stesse preclusioni valgono, ai sensi della successiva lett. c), “in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; […].” Come si evince dalla formulazione letterale della previsione, l’ incompatibilità si riferisce ai momenti finali della complessa procedura di assunzione, la quale si differenzia nell’ l’iter di svolgimento e si conclude, per i professori, con la chiamata, e per i ricercatori a tempo determinato, con la stipulazione dei contratti. Per i professori, l’indizione della procedura è di competenza del Ministero, cui compete anche la nomina della Commissione che ha il compito di valutare gli aspiranti ammessi e di individuare tra gli stessi i soggetti idonei. Successivamente la struttura che ha manifestato l’esigenza, provvede alla chiamata avvalendosi dei risultati della Commissione. Per i ricercatori a tempo determinato, invece, sia l’avvio della procedura tramite l’emanazione del bando, sia la nomina del membro interno della Commissione di valutazione, sia la stipula del contratto con il vincitore è ad opera della struttura universitaria che manifesta l’esigenza della copertura di quella posizione. Ad avviso del Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana, il fatto che la preclusione operi solo al momento finale della procedura, è determinato proprio perché “il rischio di non imparzialità dell’organo che provvede a concludere la procedura […] si manifesta con certezza in entrambi i casi solo nel momento finale”, essendo nelle fasi precedenti assente per i professori, “mentre per i 4 www.ildirittoamministrativo.it ricercatori è legato alle modalità di svolgimento delle procedure, che non sono uniformi e generali ma legate alle disposizioni statutarie dei singoli Atenei”. In senso assoluto, prosegue infatti il Consiglio, non può escludersi che la regolamentazione statutaria possa prevedere “la preventiva determinazione di una pluralità di vincitori, destinati inoltre (in ipotesi) ad assumere servizio in una pluralità di dipartimenti. Essa potrebbe essere prevista anche infatti nelle forme di una procedura “unica”, i cui “vincitori ”potranno poi manifestare interesse ad essere cooptati in un dipartimento per il quale non sussistono le ragioni di incompatibilità previste”. Tuttavia, ragionando a contrario, in una procedura “destinata a concludersi con una proposta di contratto del “vincitore” possibile unicamente presso lo stesso Dipartimento che promuove la procedura in questione […] non può non valere una diretta preclusione “ipso iure” del candidato medesimo” alla mera partecipazione alla stessa. Ecco allora che nel caso della procedura per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, proprio la eterogeneità delle disposizioni regolamentari può fa sì che l’incompatibilità letteralmente riferita dalla norma al momento finale della procedura, possa manifestarsi anche in un momento precedente e addirittura precludere la partecipazione alla medesima2. Tale ricostruzione, ad avviso del Consiglio di Giustizia, è d’altronde coerente con la ratio giustificativa e con la funzione della norma, la quale mira, attraverso la sostituzione del previgente “obbligo di astensione dalle decisioni”3 con la più restrittiva ipotesi di incompatibilità, ad evitare che l’assunzione (nella forma della chiamata o della stipula del contratto) possa essere determinata dall’influenza esercitata dal professore parente/affine entro il quarto grado sugli altri componenti della struttura che la dispone. 2 Cfr. in tal senso TAR per la Sardegna, sez. I, sent. N. 271/2014:“ […] Dall’esame del contenuto delle disposizioni di cui all’art. 18 cit., deve osservarsi che la situazione di incompatibilità, ivi descritta, vale indubbiamente quale causa ostativa alla partecipazione alla procedura concorsuale. Appare evidente, infatti, come – nella valutazione normativa – si tratti di un evento che mette in pericolo sia l’imparzialità delle valutazioni riservate alla Commissione esaminatrice, sia – ancor prima – l’imparzialità dell’azione degli altri organi che intervengono in altre fasi del procedimento (come in quella dell’approvazione della proposta di chiamata o della indicazione degli standard qualitativi ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010). Un dubbio si può prospettare per l’ipotesi in cui il candidato abbia partecipato alla selezione in assenza di condizioni di incompatibilità; e questa, invece, sopravvenga al momento della stipula del contratto. Ma nel senso che l’incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), produca i suoi effetti anche in questa ultima ipotesi, depone la lettera c) del medesimo art. 18, secondo cui la norma «di cui alla lettera b), ultimo periodo» si applica anche «al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo». Dalla lettura congiunta delle due disposizioni in esame (ossia le lettere b) e c) dell’art. 18 cit.), appare del tutto e alle procedure di chiamata, sia ai fini della conseguente stipula del contratto da parte del candidato nominato vincitore del concorso.” 3 Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1628/2016. 5 www.ildirittoamministrativo.it 3. (segue)….e la condotta elusiva della norma. Nel caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Giustizia, la procedura di valutazione è stata caratterizzata, a causa di mutamenti legislativi e statutari, dal concorso nelle fasi procedurali, di diverse strutture, in particolare della Facoltà di Ingegneria per la fase di impulso (approvazione della programmazione per il reclutamento dei ricercatori universitari di interesse) e del Dipartimento di Energia, Ingegneria dell’ Informazione e Modelli Matematici, per gli atti successivi ( emissione del bando, individuazione del membro interno della Commissione di valutazione e proposta di chiamata del relativo vincitore). Il professore/padre, appartenente al Dipartimento che successivamente avrebbe gestito la procedura di valutazione a cui avrebbe partecipato il proprio figlio otteneva nel 2012 il trasferimento presso altro Dipartimento. Ma detta richiesta veniva esplicitamente motivata dalla necessità di conformarsi agli obblighi statutari e di legge, onde evitare proprio di incorrere nelle incompatibilità previste nel caso di eventuale vincita della procedura da parte del proprio figlio. A tale data, peraltro, non si era ancora concluso il procedimento di estinzione della Facoltà di Ingegneria (che avviene formalmente solo dall’ a.a. 2014/2015) e pertanto il professore/padre partecipa alla deliberazione della Facoltà (avvenuta nel Novembre 2013) in merito alla approvazione della programmazione per il reclutamento dei ricercatori universitari, atto propedeutico alla successiva emissione del bando di concorso. Il Consiglio di Giustizia rileva in merito che, se da un lato il professore/padre agiva, in occasione della suddetta deliberazione, nell’interesse della Facoltà quale membro della stessa, dall’altro non poteva ritenersi escluso che agisse anche nell’interesse del proprio figlio, che poi ha effettivamente partecipato a detta procedura. Inoltre, sebbene tutte le fasi della stessa sono avvenute in un periodo in cui il professore/padre non apparteneva formalmente alla struttura che adottava le deliberazioni necessarie, tuttavia le fasi procedurali si sono concluse precedentemente all’estinzione della Facoltà di Ingegneria e, dunque, i professori componenti il Dipartimento interessato alla procedura ed alla chiamata erano tutti, assieme al professore/padre, ancora appartenenti indistintamente anche alla Facoltà di Ingegneria. Le relazioni di influenza sicuramente ancora esistenti tre gli stessi, dunque in uno con il provato scopo elusivo del trasferimento del professore/padre (che aveva espressamente motivato la propria richiesta di trasferimento con la necessità di impedire il concretizzarsi delle incompatibilità previste dalla norma), hanno fatto sì che la questione fosse censurata anche sotto il profilo dello sviamento 6 www.ildirittoamministrativo.it di potere, in quanto dette circostanze hanno determinato “un esercizio successivo dei poteri pubblici orientato ad un risultato diverso da quello per il quale essi sono stati attribuiti”. Invero, a giudizio del Consiglio di Giustizia, “tutta la procedura è stata colorata dalla presenza – in ogni momento della stessa – da comportamenti che non si sottraggono ad un dubbio di non parzialità”, il che ha determinato l’accoglimento dell’appello, limitatamente all’annullamento del provvedimento di nomina del vincitore della procedura. 4. Il rapporto di coniugio tra le cause non espresse dell’incompatibilità di cui all’art. 18. Un aspetto che ha sollevato dubbi interpretativi ma che la sentenza non indaga (in quanto non ritenuto pertinente al caso4) riguarda l’assenza nel disposto normativo di cui all’art. 18 della legge n. 240/10 del rapporto di coniugio tra le cause di incompatibilità. E’ appena il caso di tratteggiare brevemente i termini del dibattito5. La tesi tendente ad escludere il rapporto di coniugio tra le cause di incompatibilità dell’art. 18 muoveva, innanzitutto, dall’analisi letterale della norma, da cui faceva discendere una volontà precisa del legislatore di esclusione di tale rapporto. Si riteneva, inoltre, che in tal modo il legislatore avesse voluto tutelare un istituto riconosciuto come il matrimonio ed infine si osservava che le norme sulle incompatibilità dell’art. 18, in quanto riferite all’ambito universitario, fossero eccezionali e dunque di stretta interpretazione. La tesi contraria, invece, tendente a comprendere anche il rapporto di coniugio tra le cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 18, lett. b) ultimo periodo, si fondava su un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Detta interpretazione sottolineava l’irragionevolezza del considerare determinante, ai fini dell’incompatibilità, un rapporto di parentela o affinità anche non stretto (fino al quarto grado) ed escluderlo invece per il coniuge, tanto più che il coniugio è un presupposto giuridico della affinità e rappresenta il massimo grado di familiarità, considerato anche l’obbligo di coabitazione. Il Consiglio di Stato, come detto, ha accolto questa seconda impostazione6. 4 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. n. 417/2016: “[…] circostanza che rende perciò di specie le decisioni che le riguardano, come deve dirsi anche dell’invocata decisione n, 1270/2013 del Consiglio di Stato, adottata sul presupposto di una disciplina regolamentare peculiare, che nel nostro caso invece manca”. 5 Cfr., ex multis, TAR Abruzzo, sent. n. 703/12; TAR della Campania, sent. n. 2748/2013. 6 Consiglio di Stato, sent. n. 1270/2013 : “[…] Un’incompatibilità riferita ad “un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso” si fonda sul possibile affievolimento del principio di eguaglianza e la conseguente par condicio 7 www.ildirittoamministrativo.it A seguito di detta pronuncia, gli Atenei, in maniera eterogenea e diversificata, hanno adeguato i propri regolamenti ed incluso il rapporto di coniugio tra le cause di incompatibilità previste dall’art. 18, legge 24/10. Si è assistito, peraltro, ad una progressiva estensione anche al rapporto di convivenza more uxorio della disciplina dell’incompatibilità, sul presupposto che la ratio della norma è quella di assicurare che le procedure di chiamata e di stipula dei contratti da essa previsti siano non solo imparziali, ma che appaiano anche tali. “E secondo una presunzione legislativa assoluta, tali non possono ritenersi quelle nelle quali certi legami con soggetti che operano all’interno della stessa università possono far sorgere anche solo il sospetto di fenomeni di «nepotismo». In questo modo la norma vuole scongiurare non solo un pericolo in concreto di alterazione dell’imparzialità, ma anche un pericolo in astratto.” 7 In questo contesto, invero, si auspica un intervento del legislatore atto ad esplicitare definitivamente il contenuto della norma ed i confini delle incompatibilità dalla stessa previste. dei candidati, che deriva dalla familiarità del giudicante e del giudicato. Questa familiarità è sicuramente della massima intensità nel caso del coniuge, considerato anche il suo obbligo di coabitazione (art. 143, secondo comma, Cod. Civ.) […].Inoltre, non prevalendo il matrimonio sul principio di eguaglianza e su quello di imparzialità amministrativa , nessun rilievo in contrario può avere l’argomento per cui si tratterebbe di una scelta del legislatore che intende tutelare il matrimonio, salvo assumere che il biasimevole, ma non infrequente, fenomeno detto del familismo universitario vada addirittura istituzionalizzato.” 7 Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato rilasciato all’Università Politecnico di Torino, anno 2015, richiamato dal medesimo Politecnico nel Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018. 8