Le agevolazioni e i contributi per l`acquisto degli ausili e dei sussidi
Transcript
Le agevolazioni e i contributi per l`acquisto degli ausili e dei sussidi
Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 Le agevolazioni e i contributi per l’acquisto degli ausili e dei sussidi informatici di Carlo Giacobini Il tema delle agevolazioni e dei contributi in materia di ausili e sussidi informatici va inquadrato in tre ambiti: quello delle forniture a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quello delle agevolazioni fiscali e, infine, quelli dei contributi che alcune regioni prevedono. LA FORNITURA DI AUSILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE La fornitura delle protesi, delle ortesi e degli ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale è regolamentata dal Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 (“Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.”) Questo regolamento è articolato in un decreto, che reca le indicazioni normative specifiche per le modalità di erogazione dei vari dispositivi, e da due allegati. Il primo allegato contiene la descrizione dei prodotti che possono essere prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale tramite le Aziende Usl e le aziende Ospedaliere. È questo il Nomenclatore Tariffario delle protesi, anche se comunemente, quando si parla di Nomenclatore, si intende sia il decreto vero e proprio, sia gli allegati. Il primo allegato è suddiviso in tre elenchi. Il primo elenco contiene prodotti personalizzati o su misura per cui viene previsto un codice e una tariffa. Il secondo elenco prevede un elenco di prodotti di serie. Il terzo elenco prevede alcuni ausili molto particolari (es. respiratori, montascale ecc.) Il secondo allegato, infine, fissa i tempi minimi di rinnovo di ciascun presidio prescritto, i termini massimi di consegna o fornitura e i termini di garanzia dei diversi dispositivi. Codificazione Il Nomenclatore Tariffario in vigore in precedenza si rifaceva a codici elaborati dal Ministero della Sanità seguendo una logica di suddivisione per “famiglie” o “gruppi”. Ad esempio nella “Famiglia 22” erano raggruppati i presidi per la stabilizzazione, postura e deambulazione. Vi erano compresi sia ausili su misura, sia ausili di serie; tutte le carrozzine, ma anche le stampelle, i tripodi, i montascale afferivano a questo gruppo di ausili. La loro codificazione quindi iniziava con il numero 22. Ad esempio la carrozzina superleggera aveva il codice 22.51.124. I codici adottati con il Tariffario più recente riprendono invece le più efficaci catalogazioni dell’International Standard Organization (ISO). Tale strumento permette un raffronto ed una comparazione assai più precisa da un punto di vista scientifico. Per semplificare il lavoro dei prescrittori, chi ha elaborato il Nomenclatore Tariffario, ha previsto specifiche tavole di corrispondenza fra sistemi di classificazione e segnala, a fianco dei nuovi codici ISO, la precedente catalogazione. Chi prescrive un ausilio ora deve comunque rifarsi alla codificazione ISO. Aventi diritto 1 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 Il regolamento è piuttosto rigoroso nell’individuazione degli aventi diritto alla fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale; non vi sono novità di rilievo rispetto al precedente decreto. Hanno diritto alle prestazioni protesiche: • gli invalidi civili e per servizio; • gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra); • i privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; • i sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell’apprendimento del linguaggio; • i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un’invalidità permanente; • gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua; • coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all’accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell’Azienda Usl, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo; • coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull’occhio, previa presentazione di certificazione medica; • i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità. Va ricordato che l’erogazione di dispositivi protesici per gli invalidi sul lavoro è regolamentata da un’altra norma (DPR 1124/1965) ed è garantita dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Modalità di erogazione Il procedimento per l’erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro tappe (la prescrizione, l’autorizzazione, la fornitura e il collaudo) previste dal decreto del Ministro della Sanità che accompagna il Nomenclatore Tariffario. In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l’utente, il prescrittore e il fornitore. Prescrizione La fase della prescrizione dell’ausilio, della protesi o dell’ortesi è il momento più significativo e delicato per il disabile. Il fatto che troppo spesso questo passaggio sia stato ritenuto un mero atto burocratico ha costituito la causa prima di molti abusi, disagi, sprechi. Tentiamo di capire il perché. La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Questi deve essere competente per la tipologia di menomazione o 2 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 disabilità per cui si prescrive il prodotto; per fare un esempio, un ventilatore polmonare non può essere prescritto da un ortopedico, ma da pneumologo o da uno specialista in fisiopatologia respiratoria. La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità; la prevenzione non ha quindi solo valenze mediche, ma anche sociali. La prima prescrizione dovrebbe derivare da un’attenta valutazione clinica del paziente e deve quindi presentarne una diagnosi circostanziata. Va poi specificata l’indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell’ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo; devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo (vedi sotto) di utilizzo del dispositivo prescritto. Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso. Un’attenzione particolare merita il concetto di “programma terapeutico”. Il programma terapeutico non è solo un requisito per la concessione di un ausilio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l’intervento riabilitativo stesso. In questo programma deve essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la prevedibile durata di impiego come pure le possibili controindicazioni. Vanno poi previsti dei momenti di verifica dell’andamento di questo programma terapeutico. Anche questo momento, troppo spesso, viene risolto sbrigativamente. Autorizzazione È uno dei passaggi necessari per ottenere un ausilio, o un dispositivo protesico, o una ortesi. L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall’Azienda Usl di residenza dell’assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. L’Azienda Usl deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso). Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore per l’erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa Azienda di residenza dell’assistito. Attenzione: può accadere che una persona venga ricoverata presso una struttura non ubicata presso l’Azienda Usl di residenza e che necessiti di un ausilio. In questa ipotesi, sempre che vi siano condizioni di necessità o urgenza e che le strutture sanitarie (pubbliche o private) siano accreditate, la prescrizione è inoltrata alla Azienda Usl di residenza, che rilascia l’autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Se si tratta di prodotti su misura e c’è silenzio assenso della Azienda Usl, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l’autorizzazione si intende concessa. Nel caso dell’autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell’assistito. 3 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 La fornitura Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano a seconda del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelli normalmente vigenti. Il regolamento precisa che la fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva. È bene sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte del fornitore. Le norme in materia di fornitura di ausili non potevano non rifarsi alle direttive europee in materia di dispositivi medici recepite anche in Italia dal 1997 (decreto legislativo 46/1997). Le regole sono quindi molto cambiate rispetto al Nomenclatore Tariffario del 1992 e “l’accreditamento” richiesto per i fornitori e diverso a seconda del tipo di prodotto realizzato o distribuito. Ausili su misura: alla fornitura sono ammesse solo quelle aziende (fabbricanti o rappresentanti autorizzati) che siano iscritte presso il registro del Ministero della Sanità; questo registro era previsto dal decreto legislativo 46/1997. Ausili di serie predisposti: sono ammesse le ditte in regola con la normativa vigente e che dispongano di un tecnico abilitato in grado di garantire il rispetto dei tempi di consegna dei prodotti prescritti e autorizzati; Per ambedue i tipi di ausili era possibile, in via transitoria, riferirsi ai “vecchi” elenchi regionali dei fornitori previsti dal precedente Nomenclatore Tariffario. In molte realtà tale “provvisorietà” viene ancora accettata. Ausili di serie: il prezzo e le condizioni di fornitura sono fissati da procedure pubbliche di acquisto (gare); in questo caso saranno le Regioni a fissare anche i requisiti cui dovranno rispondere i fornitori partecipanti alla gara. Collaudo Il collaudo è l’ultima fase del procedimento di concessione degli ausili. Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. In tal senso il fornitore dell’ausilio deve informare l’Azienda Usl entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L’assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l’assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione. Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti. Il nuovo decreto prevede anche che il collaudo verifichi la “congruenza clinica” fra quanto prodotto e le effettive esigenze del paziente; nel caso in cui tale congruenza non sussista il prodotto viene comunque pagato al fornitore; nell’ipotesi in cui, invece, il dispositivo non sia rispondente alla prescrizione il fornitore è tenuto ad adeguarlo. Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.) non è previsto alcun collaudo. 4 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 Garanzia Gli ausili forniti attraverso il Servizio Sanitario Nazionale e pagati in toto o in parte dall’Azienda Usl, sono coperti, pur in modo diversificato, da garanzia che cambia a seconda del prodotto. Il secondo allegato del decreto ministeriale fissa i termini minimi di garanzia per ciascuna tipologia di prodotto e variano da sei a dodici mesi. Bisogna tuttavia prestare molta attenzione nella lettura di questo allegato, perché vi sono delle importanti eccezioni soprattutto per i prodotti su misura. Per alcune carrozzine a spinta, ad esempio, il termine di garanzia fissato nella descrizione del prodotto (primo elenco) viene stabilito in ventiquattro mesi, cioè un periodo doppio rispetto a quello indicato nel secondo allegato. Allo stesso modo, sempre a due anni viene fissata anche la garanzia per i montascale, o per le carrozzine elettriche o, ancora, per taluni sistemi di postura. Il rischio di un contenzioso con le ditte fornitrici è più reale che mai. Per i prodotti di serie il termine di garanzia viene fissato dalle gare di appalto, o meglio dalle procedure pubbliche di acquisto; anche in questo caso, tuttavia, la garanzia non può essere inferiore a quella prevista del secondo allegato. Un’annotazione particolare meritano i prodotti indicati nel terzo elenco (respiratori, ventilatori, alimentatori); data la loro peculiarità, da cui potrebbe dipende la stessa sopravvivenza del paziente, il Ministero della Sanità obbliga le Aziende Usl ad assicurarne la perfetta funzionalità stipulando contratti con i fornitori che prevedano la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all’assistito. Ultimo appunto: anche sulle riparazioni è previsto un tempo minimo di garanzia di tre mesi. Quelle che seguono sono le disposizioni contenute nell’allegato citato. E’ opportuno ricordare che solitamente la garanzia viene ritenuta valida quando la rottura non è da imputare a dimostrata imperizia o utilizzo improprio del prodotto in questione. Le riparazioni effettuate nel periodo di garanzia del prodotto, se non imputabili all’imperizia o all’uso scorretto dell’utente, sono a carico del fornitore. La garanzia sulle riparazioni è relativa al solo intervento e non al prodotto nella sua globalità. Prodotti Plantari ad alta resistenza Plantari in materiale deperibile Rialzi Calzature ortopediche predisposte di serie Calzature ortopediche su misura Apparecchi ortopedici per arto inferiore Apparecchi ortopedici per arto superiore Apparecchi ortopedici per tronco Protesi di arto inferiore Protesi di arto superiore Dispositivi per la deambulazione e carrozzelle Apparecchi acustici Protesi per laringectomizzati Protesi oculari Dispositivi addominali Dispositivi ottici correttivi Protesi fisionomiche 5 mesi 12 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 Sistemi per la postura Riparazioni Ausili tecnici attinenti la funzione visiva Ausili tecnici attinenti la funzione acustica Ausili tecnici attinenti la funzione della fonazione e della comunicazione Ausili tecnici attinenti la funzione motoria 12 3 12 12 12 12 Riparazioni L’unico passaggio del regolamento che sfiora la questione della riparazione è il quinto articolo, ma non per descriverne le caratteristiche e le modalità di accesso, quanto per precisare che quando non è conveniente riparare un ausilio, una protesi o un’ortesi è meglio sostituirli anche se il periodo “canonico” non è ancora trascorso. Se ne riparla solo nel secondo allegato laddove si precisa che anche la riparazione è coperta da garanzia (tre mesi). Le riparazioni sono poi “tariffate” all’interno del primo elenco per quanto riguarda: ortesi spinali, ortesi e protesi per l’arto superiore, apparecchi ortopedici e protesi per arto inferiore, calzature ortopediche, ausili per la mobilità e la posizione seduta (carrozzine, passeggini, seggioloni). Anche nell’elenco 2, quello dei prodotti realizzati in serie, sono inserite le riparazioni (ad esempio per le carrozzine a telaio rigido); in questo caso, tuttavia, anche il costo e le condizioni che regolano le riparazioni derivano da capitolati fra le Usl e le ditte che partecipano alle gare per la fornitura di dispositivi protesici. Tempi minimi di rinnovo I tempi minimi di rinnovo sono disciplinati dal secondo allegato al regolamento ministeriale. Ma attenzione: vi sono delle eccezioni che permettono una pur minima flessibilità. Va subito precisato che questi limiti temporali fra la prima fornitura e quella successiva non riguardano i minori di diciotto anni. Inoltre i tempi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell’assistito. Ad esempio, se una persona ha subito importanti modificazioni alla colonna vertebrale che necessitino di adeguate soluzioni posturali, la carrozzina elettrica può essere sostituita anche prima dei sei anni previsti. Ancora, in caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica o non convenienza della riparazione oppure di non perfetta funzionalità del presidio riparato, l’Azienda Usl può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima del tempo previsto. Riguardo a questi aspetti il regolamento tutela le Aziende Usl precisando che, alla scadenza del tempo minimo, il rinnovo della fornitura è in ogni caso subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore. Questo significa che se un dispositivo al termine del periodo previsto è ancora in perfetto stato di funzionamento, il rinnovo può essere rifiutato. Nella tabella che segue riportiamo le indicazioni del decreto del Ministro della Sanità. Prodotto A) Dispositivi ortopedici: Plantari: - in fibra ad alta resistenza Tempi 36 mesi 6 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 - in materiale deperibile Calzature e rialzi: - soggetti deambulanti con gravi difficoltà della marcia tali da comportare notevole usura - soggetti non deambulanti e con gravi deformità ai piedi Tutori per arto inferiore Apparecchi ortopedici per arto superiore Ortesi spinali Dispositivi addominali Protesi estetica tradizionale o modulare di arto superiore Protesi funzionale ad energia corporea di arto superiore Protesi mioelettrica per arto superiore Protesi tradizionale di coscia Protesi modulare di coscia o disarticolazione di ginocchio Protesi tradizionale di gamba Protesi modulare di gamba Protesi di piede: - tradizionale (cuoio ecc.) - laminato Carrozzina a telaio rigido non riducibile Motocarrozzina o carrozzina a trazione a manovella Carrozzina a trazione elettrica Carrozzina ad autospinta pieghevole Carrozzina ad autospinta riducibile Montascale mobile Stampelle, tripodi e quadripodi Deambulatori, sollevatori e biciclette Stabilizzatori Ausili per l’evacuazione Sistemi di postura Ausili ortopedici: - letto ortopedico - materasso antidecubito in materiale espanso - materasso antidecubito a settori pneumatici - cuscino antidecubito - traversa in vello naturale, in materiale sintetico, in fibra cava siliconata e a bolle d’aria interscambio B) Apparecchi acustici C) Ausili per la comunicazione informazione e segnalazione: - sistemi di trasmissione del suono - comunicatore telefonico - ausili per la comunicazione interpersonale D) Protesi per laringectomizzati: - cannula tracheale in plastica morbida o in metallo cromato o argentato - cannula tracheale in plastica rigida - cannula tracheale in argento 7 12 mesi 12 mesi 18 mesi 2 anni 3 anni 3 anni 2 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 4 anni 4 anni 2 anni 4 anni 6 anni 6 anni 6 anni 5 anni 6 anni 8 anni 4 anni 8 anni 4 anni 5 anni 5 anni 8 anni 5 anni 5 anni 3 anni 5 anni 5 anni 8 anni 8 anni 7 anni 2 anni 3 anni 4 anni Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 E) Protesi oculari: - in vetro - in resina F) Dispositivi ed ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti: - bastone bianco rigido o pieghevole - orologio da tasca o da polso, sveglia - termometro - ausili ottici elettronici: ingranditori per PC e sistema ICR - periferiche input, output e accessori stampante Braille, sintetizzatore vocale - macchina da scrivere, sistema di elaborazione testi - dispositivi - ausili per la funzione visiva: lenti oftalmiche e a contatto - dispositivi - ausili per la funzione visiva: sistemi ottici ed ottico-elettronici ingrandenti G) Protesi fisiognomiche H) Ausili tecnici attinenti la funzione respiratoria I) Ausili tecnici per il recupero della capacità di alimentarsi L) Ausili tecnici per la terapia ferrochelante 2 anni 3 anni 3 anni 6 anni 4 anni 6 anni 6 anni 6 anni 4 anni 6 anni 3 anni 7 anni 7 anni 4 anni Proprietà Il nuovo decreto affronta l’annosa questione della proprietà di ausili, protesi e ortesi. I dispositivi realizzati su misura, quelli adattati e quelli di serie vengono ceduti in proprietà all’assistito. All’Azienda Usl rimane comunque l’obbligo di assicurarne la perfetta funzionalità e sicurezza. I fornitori, da parte loro, sono tenuti alla garanzia sui prodotti anche quando questi non sono effettivamente di proprietà dell’Azienda Usl che ha saldato in toto o in parte la relativa fattura. Va detto che le regioni hanno facoltà di disciplinare la modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo. Gli ausili compresi nel terzo elenco (respiratori, broncoaspiratori, montascale ecc.) rimangono di proprietà dell’Azienda e vengono concessi in uso al disabile. Data la particolarità di questi prodotti, i contratti stipulati con i fornitori di quegli apparecchi devono prevedere la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all’assistito. Aspetti particolari nella prescrizione Il nuovo decreto lascia aperto lo spiraglio per la concessione, da parte delle Aziende Usl, di ausili non inclusi nel Nomenclatore Tariffario, né riconducibili a prodotti aventi la stessa finalità riabilitativa; la condizione determinante è che i beneficiari siano persone con gravissime disabilità. Il regolamento prevede che la disposizione divenga applicativa solo dopo che il Ministero della Salute, di intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, avrà fissato chi sono i soggetti aventi diritto a queste forniture, quali sono le modalità di prescrizione e di controllo e, infine, che tipi di ausili possono essere autorizzati. Ad oggi questo decreto non è ancora stato emanato e questo è causa di una forte disomogeneità di orientamenti e prassi nel territorio. Riconducibilità 8 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 Il concetto di riconducibilità era già stato espresso dal precedente regolamento, ma sovente è stato scarsamente utilizzato o addirittura contestato in sede di autorizzazione alla fornitura, facendo prevalere, troppo spesso, il parere del funzionario amministrativo rispetto a quello dello specialista prescrittore. Nel nuovo testo in concetto è leggermente più chiaro. Cosa significa riconducibilità? Se il disabile sceglie un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel Nomenclatore, ma riconducibile per omogeneità funzionale a quello prescritto, l’Azienda Usl di competenza deve autorizzarne la fornitura, ovviamente sulla scorta del giudizio dello specialista prescrittore. Non si tratta, banalmente, di concedere un prodotto più costoso di quelli previsti dal Nomenclatore, ma piuttosto di autorizzare la fornitura di prodotti diversi da quelli descritti che però svolgono la medesima funzione. È dirimente, quindi, il concetto di omogeneità funzionale; facciamo un esempio: il Nomenclatore prevede la concessione di una motocarrozzetta con motore a scoppio a persone non deambulanti con una piena efficienza degli arti superiori; a questi stessi soggetti potrebbe essere concessa, essendo omogenea funzionalmente, la carrozzina a tre ruote (scooter) a trazione elettrica. È il caso di precisare che l’Azienda Usl copre il costo del prodotto scelto solo fino alla tariffa prevista o al prezzo determinato per il dispositivo presente nel Nomenclatore e corrispondente (o meglio “simile”) a quello erogato. Simultaneità È un termine utilizzato, pur di sfuggita, a proposito dell’ampio gruppo degli “ausili per la mobilità e la posizione seduta”, cioè di quella che nel precedente Nomenclatore veniva definita “Famiglia 22 - Ausili per destabilizzazione, postura e deambulazione”. Questo gruppo di ausili comprende le carrozzine su misura, gli stabilizzatori, tricicli, seggioloni ecc.. Nella premessa a questo capitolo il Legislatore ha voluto precisare che: “Ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro similare o non, e quindi è ammessa la prescrizione, anche simultanea di ausili a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata.”. Si tratta di un’indicazione molto importante perché permette di prescrivere, salvo che non siano precisate incompatibilità, anche tipi diversi di carrozzine (es. elettriche e manuali) ed a patto che vi sia un programma riabilitativo ben motivato. Diverse tipologie di dispositivi La distinzione fra tipologie di dispositivi (ausili, protesi e ortesi) è particolarmente importante nel nuovo decreto. Non si tratta solo di una distinzione che deriva dalle procedure di costruzione e realizzazione degli stessi, ma soprattutto di un diverso modo di fissare i prezzi. I dispositivi di serie sono quelli con caratteristiche polifunzionali, costruiti con metodi di fabbricazione continua o in serie, che non necessitano dell’intervento di un tecnico abilitato per essere personalizzati al paziente. Qualche esempio: i cateteri, i cuscini e i materassi antidecubito, il comunicatore simbolico, le stampanti Braille ecc. Questi ausili sono riportati nel secondo elenco del primo allegato al regolamento. Dispositivi su misura I dispositivi su misura sono quelli realizzati singolarmente in conformità ad una prescrizione medica e sono destinati ad essere applicati o utilizzati solo da un determinato paziente, secondo metodi che prevedono sempre la rilevazione di grafici, misure, calchi, anche quando nella lavorazione sono utilizzate parti realizzate in serie. Eccezionalmente, infatti, sono considerati 9 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 dispositivi su misura anche quei prodotti realizzati in serie che, per essere utilizzati da un determinato paziente, necessitano di un intervento di un tecnico abilitato, dietro prescrizione del medico specialista. Qualche esempio: le carrozzine elettroniche o leggere, le scarpe ortopediche, i plantari, i rialzi ecc. Questi ausili sono riportati nel primo elenco del primo allegato al regolamento. Dispositivi protesici di riserva Quella dei dispositivi di riserva ha rappresentato un’aspettativa e un’illusione per molti disabili. Purtroppo l’attuale, più precisa, definizione ha chiarito che questa eccezione riguarda solo i casi di amputazione di arto inferiore o amputazione bilaterale di arto superiore. La disposizione viene generalmente motivata affermando che l’utilizzo di tali dispositivi richiede un lungo periodo di addestramento. Il decreto tuttavia, nel precisare che “nei confronti di altri soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, cui non è riconosciuto il diritto alla fornitura di una protesi di riserva”, sottolinea che “l’Azienda Usl è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili”. Dispositivi protesici provvisori e temporanei Il decreto del Ministero della Sanità precisa che gli ausili devono sempre essere forniti nella loro configurazione definitiva; non devono perciò essere provvisori, salvo due eccezioni. La prima consiste nei dispositivi protesici ancora provvisori ma necessari ad iniziare subito la riabilitazione (si pensi, ad esempio, a tutori, protesi d’arto ecc.) e non utilizzabili, se non marginalmente, per la realizzazione della protesi definitiva. In questo caso non sarà la protesi o l’ortesi fornita in un primo tempo ad essere utilizzata per costruire il prodotto finale. La seconda eccezione consente la fornitura di dispositivi protesici temporanei che possono essere utili per la realizzazione dei dispositivi definitivi; questo permette, negli ausili ad altissima personalizzazione (ad esempio alcune protesi d’arto), di effettuare delle prove di assestamento prima di giungere alla protesi definitiva. Va sottolineato che i dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto. Per gli amputati di arto inferiore o con amputazione bilaterale di arto superiore, la fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo. Aspetti di bilancio Il vecchio Nomenclatore Tariffario conteneva, oltre alla descrizione dei prodotti prescrivibili, anche la tariffa massima che per ciascuno di essi poteva essere corrisposta dalle Aziende Usl. Con il regolamento in vigore dal 1999 la fissazione delle tariffe risulta completamente rivoluzionata ed è diversa a seconda del tipo di dispositivo o meglio dell’elenco in cui questo è compreso. Gli elenchi come abbiamo visto sono tre. Primo elenco (dispositivi su misura o di serie adattati): sono indicate le tariffe massime per ciascun prodotto, tuttavia le regioni possono ridurre queste tariffe fino ad un massimo del venti per cento. 10 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 Secondo elenco (ausili tecnici di serie) e terzo elenco (apparecchi assegnati in uso ai disabili): le tariffe vengono determinate mediante “procedure pubbliche di acquisto”. Ciò significa che il prezzo viene determinato in base a gare cui partecipano i potenziali fornitori. Anche in questo caso è diffuso il timore di un trattamento non omogeneo fra le diverse regioni, se non addirittura fra Aziende Usl della medesima regione. Le tariffe dei dispositivi prodotti in serie e di quelli acquistati dalle Aziende Usl e dati in uso ai disabili, sono determinati “mediante procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente”. Questa è l’indicazione, pur non chiarissima, del regolamento. Le Regioni Rispetto ai precedenti nomenclatori, il ruolo delle regioni è oggi molto più rilevante; ciò deriva da una progressiva e globale tendenza al decentramento di numerose funzioni prima mantenute a livello centrale. La competenza principale delle regioni è la fissazione delle tariffe e delle relative procedure pubbliche di acquisto (ad esempio, gare), ma anche quella di individuare standard che garantiscano capillarità nella distribuzione dei prodotti, la qualità degli stessi, e di vigilare sull’applicazione del regolamento in materia di assistenza protesica. Il rischio paventato da alcuni è che il livello e la qualità di queste prestazioni sia assolutamente disomogeneo sul territorio nazionale e che, soprattutto in sede di prima applicazione, vi siano numerosi ritardi e lacune. Aspetti organizzativi: il riciclo Nel Nomenclatore del 1999 per la prima volta che il Ministero della Sanità si esprime in modo inequivocabile sul controverso concetto di proprietà del presidio. Esclusi i montascale, i respiratori, e pochi altri prodotti inclusi nel terzo elenco, tutti gli altri dispositivi sono di proprietà dell’assistito. Contestualmente però il Legislatore indica la possibilità, se non l’opportunità, di attivare procedure di riciclo, senza peraltro fornire modalità operative e lasciando alle regioni la facoltà di disciplinare la materia come meglio ritengono. Ancora una volta, tuttavia, la realtà ha preceduto la norma: molte Aziende Usl e regioni, infatti, avevano già da tempo sperimentato modelli operativi di riciclo degli ausili. Attraverso queste procedure si sono realizzati risparmi (più o meno sostanziosi) rispetto alla spesa protesica. Va detto che le esperienze sono diverse da Usl a Usl; alcune riescono a riciclare molto materiale, a igienizzarlo e a riattivarlo ricorrendo a proprio personale e strutture. Altre si affidano ad aziende ortopediche o sanitarie individuate attraverso gare. Altre ancora si limitano a ritirare i prodotti e a immagazzinarli senza ordine né logica (ma questo non è riciclo). Alcune Usl riciclano solo letti e carrozzine manuali, altre recuperano anche carrozzine elettriche e montascale mettendo a norma questi ausili presso le proprie sedi. Sarebbe allora opportuno che si giungesse, anche in questo caso, ad una direttiva comune per tutte le regioni e per tutte le Aziende Usl; un’indicazione che eviti gli abusi e che permetta di ridistribuire il risparmio fra gli stessi cittadini-utenti. Infatti, se è un dovere delle Aziende Usl risparmiare recuperando il riciclabile, è altrettanto intangibile il diritto dell’assistito ad ottenere, comunque, un presidio con le medesime caratteristiche di uno nuovo. Quali devono essere allora i criteri per far sì che una Azienda Usl possa fornire un servizio di riciclo efficace ed equo ai propri cittadini? Innanzitutto è essenziale che le Usl abbiano chiaro il quadro quantitativo e qualitativo degli aventi diritto e dei potenziali utenti nella propria area di competenza; questi dati troppo spesso mancano. Anche in questo le prestazioni protesiche sono le sorelle povere delle prestazioni 11 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 farmaceutiche: per le seconde infatti è possibile ottenere dati, tabelle, prospetti, uscite; per la fornitura dei dispositivi protesici tutto è invece molto aleatorio e improbabile. In secondo luogo è necessario che la dotazione dei prodotti ammessi al riciclo sia sufficiente al fabbisogno presunto. In terzo luogo deve essere garantito un efficiente servizio di consegna e ritiro a domicilio; non va poi dimenticata la necessità di poter contare su un magazzino inteso non solo come uno spazio dove parcheggiare gli ausili, ma anche come un sistema che permetta in tempo reale, meglio se con modalità informatizzata, di conoscere l’entità, la locazione e la tipologia di prodotti disponibili. Infine si dovrebbero poter soddisfare anche le esigenze dei cittadini che hanno temporaneamente necessità di ausili. Quest’ultima istanza, che può sembrare bizzarra, porterebbe notevoli benefici sia ai cittadini che alle casse della Usl. Ci spieghiamo con un esempio: un ultrasessantacinquenne che si frattura il femore viene ormai dimesso dall’ospedale in tempi brevi, ma potrà tornare a casa propria in modo autonomo solo se avrà a disposizione anche alcuni ausili. Rimarrà altrimenti in ospedale, a carico della Usl, oppure verrà dimesso ma con rischi per la sua salute e sovraccarichi assistenziali per la famiglia e per la stessa Azienda. Inoltre: • la mancanza di ausili può far scattare, anche in caso di non necessità, la domanda di invalidità; • la mancanza di ausili può costringere l’anziano a ricoveri ulteriori presso strutture sanitarie accreditate per riabilitazione, allontanandolo inoltre per lungo tempo dalla propria realtà; • la mancanza di ausili può ritardare o impedire un recupero e un reinserimento nel tessuto sociale. Ecco quindi che con un buon “servizio ausili” quella Usl realizzerebbe un risparmio nella sua più ampia accezione. Con un’assistenza immediata, non solo protesica, quell’anziano può essere recuperato al proprio contesto in tempi molto più rapidi. 12 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 ASPETTI FISCALI E TRIBUTARI IN MATERIA DI AUSILI, SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI Vanno in premessa proposte le definizioni che il legislatore ha fornito per gli ausili e per i sussidi tecnici ed informatici, giacché sono diverse fra loro. Ausili Gli ausili sono prodotti specificamente realizzati per compensare una disabilità o una menomazione (protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti). In questo caso dobbiamo far riferimento alla Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 che prevede l’applicabilità dell’IVA agevolata solo agli ausili e protesi che abbiano univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti. Riportiamo il passaggio della Circolare citata. “(…) l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.” Sussidi tecnici ed informatici. La definizione specifica la troviamo nel decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998. “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.” Attiriamo l’attenzione sul concetto di “comune reperibilità”. Il Legislatore ha voluto riconoscere il fatto che possono esistere anche prodotti, non specificamente realizzati per persone disabili, che possano avere una finalizzazione riabilitativa o utile all’integrazione sociale, lavorativa ecc.. La conferma che tali prodotti possano avere questa finalizzazione è strettamente legata alle caratteristiche e alle esigenze soggettive del disabile che utilizzerà il prodotto. Non a caso, come vedremo più oltre, viene richiesta una specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista della ASL di competenza. Le agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici ed informatici, in particolare quando questi siano prodotti di comune reperibilità, sono quindi applicabili ai singoli casi e non sono estensibili ad altri soggetti, quali ad esempio ASL, associazioni, cooperative ecc. che pure utilizzino tali prodotti all’interno di protocolli riabilitativi o di valutazione. Le agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici Il Decreto Legge 669/1996, convertito dalla Legge 30/1997, ha previsto alcune agevolazioni per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volte a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità. Questi benefici sono concessi sia al momento dell’acquisto (IVA agevolata) che in fase di dichiarazione annuale dei redditi con il meccanismo della detraibilità del 19% della spesa sostenuta. 13 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 Con queste misure il Legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per l’autonomia delle persone con disabilità. L’IVA agevolata Il beneficio più immediato, relativamente ai sussidi tecnici ed informatici, è l’applicazione di un’aliquota IVA di favore all’atto dell’acquisto di quei prodotti. Questo significa che è dovuta allo Stato un’IVA del 4% anziché del 20%. I sussidi tecnici e informatici, secondo il Decreto 14 marzo 1998, sono “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”. Come si potrà notare, potenzialmente sono inclusi nell’agevolazione un gran numero di prodotti; si pensi, ad esempio, al computer, al modem, ai fax, ai comandi per il controllo dell’ambiente domestico o di lavoro. Fra le menomazioni correlate a tale beneficio, non è prevista la disabilità intellettiva e psichica; ciò esclude dall’agevolazione, ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo di funzioni cognitive in caso di ritardo dell’apprendimento. L’iter All’atto dell’acquisto o dell’importazione, gli interessati al beneficio dovranno presentare a chi vende il prodotto la seguente documentazione: • copia di un certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda Usl competente; è valido sia il certificato di invalidità civile che il certificato di handicap; • specifica prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico specialista dell’Azienda Usl di residenza dalla quale risulti il collegamento funzionale fra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione. La prescrizione può essere quindi rilasciata dal settore che già si occupa della fornitura degli ausili, ma anche da altri medici dell’Azienda che seguano direttamente l’interessato. Ad esempio la prescrizione autorizzativa può essere rilasciata anche dal fisiatra di un reparto di riabilitazione, purché questo sia dipendente dall’Azienda Usl. Nella prescrizione autorizzativa sono indicati: - il tipo di disabilità della persona (motorio, sensoriale, del linguaggio) - il tipo di prodotto autorizzato prescritto - il collegamento funzionale fra tipo di prodotto, tipo di disabilità e finalizzazione (riabilitazione, facilitare la comunicazione interpersonale, elaborazione scritta o grafica, controllo dell’ambiente, accesso alla informazione e alla cultura). Va ricordato che per ottenere questa prescrizione è necessario sottoporsi ad una visita specialistica che deve essere richiesta attraverso il medico di base (che redige la cosiddetta impegnativa). Questi sono i due documenti espressamente previsti dalla normativa vigente, ma è possibile che chi vende richieda anche una semplice dichiarazione di accompagnamento a tale documentazione. 14 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 In questa nota, che può essere rilasciata in carta semplice, l’interessato dichiara di aver diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata in base all’articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998; gli stessi estremi vanno riportati nella fattura. Va ribadito il fatto che tutta questa documentazione va presentata prima dell’acquisto. La detraibilità delle spese La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPeF) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l’autonomia e l’integrazione delle persone con handicap, come, ad esempio, un computer, un modem o strumenti che permettano il controllo dell’ambiente domestico (telecomandi, automazioni ecc.). Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di quei prodotti; questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario. La spesa, inoltre, si assume integralmente, cioè senza l’applicazione della franchigia prevista per altre situazioni e prodotti. Un esempio: Supponiamo che per acquistare un computer si sia sostenuta una spesa pari a 2000 euro; ipotizziamo che in quell’anno si debba allo Stato un’imposta sul reddito pari a 3000 euro. Si potrà sottrarre da questa cifra un importo pari al 19% di 2000 euro, quindi 380 euro. Le istruzioni per la redazione della denuncia prevedono che per applicare la detrazione si disponga della seguente documentazione: • certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente; • fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori a 2840,51 euro annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es. pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF. Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente: • i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; • i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche; • i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. Questa agevolazione - diversamente da quella prevista per l’IVA - spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale), facendo riferimento le istruzioni genericamente all’articolo 3 della Legge 104/1992 che include tutte le menomazioni. 15 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 Si rileva, inoltre, che la documentazione richiesta per ottenere la detrazione IRPeF è diversa da quella prevista per ottenere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (4%) all’atto di acquisto o di importazione degli stessi prodotti. Le agevolazioni su ausili e protesi Data la definizione fornita in premessa possono godere dell’aliquota IVA agevolata i seguenti prodotti: • apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); • oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); • oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; • poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione; • servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; • protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti. Per quanto riguarda l’accesso a tale agevolazione si ritiene che, in linea generale, debba essere condizionato da una specifica prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell’Azienda Usl nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente. La Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 infatti prevede che: “Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee. Conseguentemente, l’aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all’atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti avanti menomazioni funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.” Lo spirito della disposizione risiede nel tentativo di limitare eventuali abusi e di concedere l’agevolazione solo nel caso in cui si sia certi che effettivamente il prodotto sia utilizzato da una persona con invalidità permanente. Questa disposizione e le successive risoluzioni pongono dei limiti molto forti all’applicazione dell’agevolazione nel caso l’acquirente sia ad esempio un’Azienda o un ospedale o un altro soggetto privato. Questi soggetti devono dimostrare l’univocità dell’utilizzazione. Più recentemente l’Agenzia delle entrate ha precisato che la prescrizione autorizzativa non è necessaria se si tratta di ausili che per “vocazione” possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti. In questo caso non c’è alcuna esigenza della certificazione sanitaria, non ponendosi incertezze in merito alla loro inerenza. (Risoluzione 253/2002). 16 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 Vi sono altre due indicazioni, emerse dalle più recenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, di cui tenere conto. La prima: possono definirsi ausili i prodotti acquistati e/o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti. (Risoluzione 336/2002) La seconda: la menomazione cui il bene sopperisce deve essere permanente. (Risoluzione 31/2004) La detraibilità delle spese La seconda agevolazione consiste nella possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alcune protesi e ausili. Tra gli ausili detraibili rientrano: • le carrozzine per disabili; • apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; • ausili per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale). La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19%. Per ottenere tale detrazione è necessario disporre della seguente documentazione: • prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia); in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi; • fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; per essere fiscalmente a carico, il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai 2840,51 euro annui; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es. pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF. Va poi dimostrato che il contribuente o il familiare a carico è persona con handicap; la documentazione che è possibile esibire è la seguente: • i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; • i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche; • i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 17 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 CONTRIBUTI FINANZIARI REGIONALI PER IL CONSUMATORE CON ESIGENZE SPECIFICHE Le regioni e le province autonome prevedono, in modo difforme e disomogeneo, contributi per l’acquisto di ausili Abruzzo La regione riconosce un contributo, nella misura del 20% della spesa sostenuta, può essere richiesto all’ASL di appartenenza, sia dai disabili motori titolari di patente speciale per la modifica degli strumenti di guida (agevolazione già ammessa a livello nazionale dall’articolo 27 della legge 104/1992), sia dai familiari conviventi di disabili motori, non titolari di patente, per l’adattamento del veicolo al trasporto. Emilia Romagna Sono previsti (legge regionale n. 29/97) contributi per le spese sostenute per l’acquisto o l’adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il trasporto di disabili gravi, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli o adattamenti degli stessi. Se la persona disabile non è titolare del veicolo, il contributo può essere erogato ai familiari conviventi di cui il disabile è fiscalmente a carico. Di recente il contributo è stato esteso anche ai titolari di patente speciale. Le domande, da inoltrare al Comune di residenza entro il 30 giugno di ogni anno, devono essere corredate dalla documentazione richiesta ovvero da copia della certificazione di handicap grave (comma 3, articolo 3 legge 104/1992) e dalla documentazione di spesa relativa agli oneri sostenuti per l’acquisto o l’adattamento del veicolo. La regione concede i contributi in base ad apposita graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e fino ad un massimo del 15% sulle spese di acquisto, o in alternativa, fino ad un massimo del 50% sulle spese dell’adattamento. Il limite di spesa ammissibile è pari a 28.405,13 euro in caso di acquisto del mezzo (quindi con un massimo erogabile di 4.260,77 euro) e 6.197,48 euro in caso di adattamento del veicolo (massimo erogabile di 3.098,74 euro). Le spese di acquisto o quelle di adattamento non sono tra loro cumulabili. Lombardia La regione Lombardia (legge n. 23/1999) concede al disabile o alla sua famiglia contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati. Per strumenti tecnologicamente avanzati si intendono prodotti, servizi, strumenti, attrezzature, sistemi tecnologici (di produzione specializzata o di comune commercio), basati su moderne tecnologie che compensano limitazioni funzionali di tipo motorio, visivo, uditivo, intellettivo o del linguaggio che facilitino e favoriscano l’autonomia e l’indipendenza della persona disabile. Possono prioritariamente presentare domanda per questi contributi i disabili fino ai 64 anni. Sono altresì compresi quei dispositivi che permettono alla famiglia di poter utilizzare in modo adeguato l’autovettura mediante l’adattamento della stessa. Attenzione però: a tale beneficio non possono accedere le persone disabili titolari di patente speciale. Le domande, su fac-simile regionale, devono essere presentate alle ASL di residenza - dipartimento ASSI, Servizio Disabili - e per i residenti a Milano al Comune - Settore Servizi alla famiglia. Si può presentare richiesta per un solo strumento e chi ha già usufruito del contributo, dovrà attendere cinque anni prima di presentare una nuova richiesta. Si privilegiano le domande riguardanti ausili a più alto contenuto 18 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 tecnologico. Gli ausili riguardanti l’adattamento dell’autovettura vengono considerati non prioritari. Marche La Regione Marche prevede contributi ai privati per l’acquisto e l’installazione di automatismi di guida nell’auto di proprietà guidata dal disabile. È finanziato anche l’acquisto di idonei mezzi attrezzati che non siano normali autovetture, ma veicoli furgonati provvisti di elevatore per il trasporto del disabile motorio gravissimo che, a causa della sua patologia, non può essere trasportato all’interno dell’abitacolo di un’autovettura normale. Questa condizione deve essere accertata da un medico specialista della ASL o di un centro privato autorizzato. È ammessa inoltre al finanziamento la spesa per l’installazione di ausili per il trasporto da montare su un’autovettura normale guidata da terzi . I benefici della legge regionale n. 18/96 non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali e nazionali. La domanda va rivolta al Comune di residenza corredata dalla documentazione richiesta. Per l’acquisto e l’installazione di automatismi di guida nell’auto di proprietà guidata dal disabile e per l’acquisto degli adattamenti al trasporto non è fissato alcun limite di spesa. Il limite è invece di 1.549,00 euro nel caso in cui l’adattamento alla guida consista nel solo cambio automatico. Per l’acquisto di mezzi di trasporto privati attrezzati con elevatore e altri ausili destinati a disabili gravissimi il limite massimo convenzionale di costo onnicomprensivo ammissibile di 28.405,00 euro. Provincia Autonoma di Trento Nella provincia di Trento sono previsti contributi sia per l’acquisto di veicoli ai fini dell’adattamento sia per le spese necessarie all’adattamento di mezzi di locomozione a favore delle persone residenti nella provincia di Trento. Possono richiedere i contributi le persone con disabilità motoria in possesso di patente speciale, le persone con incapacità permanente di deambulare autonomamente e sprovvisti di patente, oppure i familiari conviventi che adattano il mezzo al trasporto. Il contributo può essere concesso anche alle persone con ridotte e impedite capacità motorie permanenti per l’acquisto di un veicolo la cui guida è consentita senza il possesso della patente. Da precisare che, anche in questo caso, il veicolo deve essere adattato in funzione delle limitazioni della persona. Le disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi, come ad esempio il cambio automatico, e che non necessitano di ulteriore adattamento. Le domande vanno presentate direttamente alla Provincia autonoma di Trento, su apposito modulo bollato debitamente compilato, allegando tutta la documentazione richiesta. Provincia Autonoma di Bolzano La Provincia autonoma di Bolzano prevede contributi per l’acquisto e l’adattamento del proprio mezzo di trasporto a persone affette da permanente minorazione agli arti inferiori e/o superiori. Per questi contributi è previsto il possesso della patente o, per veicoli per i quali la patente non è richiesta, una certificazione che attesti l’idoneità psicofisica alla guida degli stessi. Questa certificazione deve essere rilasciata dal servizio di medicina legale dell’Asl competente. Sono ammesse quindi a contributo o rimborso le spese per l’acquisto e per gli adattamenti di motoveicoli ed autoveicoli di proprietà della persona disabile "comprese le macchine agricole o operatrici, prescritti dalla commissione di cui alla Legge Provinciale 19 agosto 1988, n. 37". I 19 Incontro di formazione – Associazione Italiana Sclerosi Tuberosa –Fossalta di Piave, 27.10.2007 contributi vengono erogati anche per l’acquisto di veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano dunque di ulteriori adattamenti (ad esempio il cambio automatico). In base alla legge provinciale n. 20 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono previsti anche dei contributi per l’adattamento del mezzo alle persone che hanno un familiare disabile convivente. Vengono ammesse a rimborso le spese sostenute per gli adattamenti di autoveicoli approvati dagli organi competenti. Da precisare che sono considerati adattamenti anche eventuali servomeccanismi o altre attrezzature già installate di serie. La richiesta per ottenere i contributi e i rimborsi va presentata al distretto di assistenza economica sociale competente. Il richiedente può beneficiare del contributo una volta ogni sei anni salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati da uno specifico Comitato tecnico. Sardegna Destinatari e contributi previsti: La legge regionale n. 4/88 della Regione Sardegna prevede che i Comuni possano concedere alle persone con permanenti difficoltà di deambulazione contributi per l’acquisto di motoveicoli ed autovetture, adattate alla guida di titolari di patente speciale, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile prevedendo però un limite di reddito familiare per poter accedere ai finanziamenti adeguato mediante deliberazione della Giunta Regionale. Valle d’Aosta Sono concessi contributi (legge 3/99) per l’acquisto e l’installazione di ausili e attrezzature. Per ausili e attrezzature si intendono tra l’altro, anche gli strumenti di adattamento degli autoveicoli e dei motoveicoli anche se prodotti in serie. I Comuni possono concedere il 75% della spesa per il pagamento degli interessi sui mutui o prestiti contratti per l’acquisto di mezzi necessari per la locomozione alle persone disabili oppure a coloro che le hanno in carico. I richiedenti non devono aver già fruito dello stesso beneficio nei quattro anni precedenti. La Giunta regionale adotta un piano annuale di intervento con il quale, tra l’altro, ripartisce i fondi tra gli Enti pubblici ed i Comuni, stabilendo criteri e modalità per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto e approvando l’ammissibilità delle domande presentate. Le domande vanno inoltrate in bollo al Sindaco del Comune di residenza con l’indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare prima dell’esecuzione dei lavori o dell’acquisto dei beni. La domanda deve essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Veneto La legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 ha abrogato e sostituito la precedente legge regionale n. 41/93 (art. 13) prevede contributi per garantire la fruibilità degli edifici privati; per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione, per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilità; per l'adattamento di mezzi di locomozione privati. È necessario presentare una domanda al Sindaco del Comune di residenza entro il 31 marzo di ogni anno. Tutti i contributi sono cumulabili con altri erogati per i medesimi ausili o adattamenti, comunque solo fino alla copertura della spesa sostenuta. Per le fonti normative e gli approfondimenti si suggerisce la consultazione del sito HandyLex.org all’indirizzo www.handylex.org 20