1 capitolato speciale per il servizio di gestione spiaggia e assistenza
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1 capitolato speciale per il servizio di gestione spiaggia e assistenza
Pietrasanta Sviluppo S.p.a. - con unico azionista Piazza Duomo, 13 - 55045 Pietrasanta (LU) - C.F. e P.Iva: 02137380461 Tel. 0584/795564 - Fax 0584/735346 Iscritta al reg.imprese di Lucca. n° 02137380461 – R.E.A. LU 200195 - Cap.soc. euro 11.622.000,00 i.v. Sito web: www.pietrasantasviluppo.it - mail: [email protected] Posta elettronica certificata: [email protected] CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SPIAGGIA E ASSISTENZA BAGNANTI DELLO STABILIMENTO BALNEARE “BAGNO PIETRASANTA” ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: - svolgimento di tutte le azioni necessarie per l’apertura e la chiusura stagionale dello stabilimento, compreso il posizionamento sulla spiaggia delle attrezzature mobili (ombrelloni, sdraio, gazebo, ect.) e rimessaggio a fine stagione delle stesse, previa pulizie delle stesse; - salvamento e assistenza bagnanti; - gestione e sorveglianza spiaggia; - gestione ufficio reception per assistenza alla clientela e gestione delle prenotazioni; - apertura giornaliera dello stabilimento e manutenzione dello stesso. Tali servizi dovranno essere svolti presso lo stabilimento balneare denominato “Bagno Pietrasanta”, sito in Viale Roma, 7 – Marina di Pietrasanta (Lucca). ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO L’appalto ha durata dal 1° maggio al 20 ottobre 2013 compresi. ART. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE A) Coordinamento Al fine di consentire alla Stazione Appaltante un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso della stagione balneare, l’affidatario è tenuto a designare un proprio incaricato con compiti di coordinamento degli addetti ai servizi, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dall’orario di apertura dello Stabilimento. A tal fine, l’affidatario dovrà fornire il nominativo dell’incaricato e il numero telefonico di pronta reperibilità. L’incaricato suddetto è inoltre la persona con la quale la stazione appaltante e la Capitaneria di Porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento dei servizi affidati. B) Servizio di salvamento e assistenza bagnanti Il servizio di salvamento e assistenza bagnanti dovrà essere svolto – anche nelle domeniche e nelle altre festività – nelle seguenti giornate e orari: - dal 1° maggio al 14 giugno: solo nelle giornate di sabato e domenica - dalle ore 9:30 alle ore 19:00; - dal 15 giugno al 22 settembre: dal lunedì alla domenica – dalle ore 9:30 alle ore 19:00. E’ fatta salva ogni eventuale diversa comunicazione da parte della Capitaneria di Porto. Il servizio deve essere garantito in via continuativa lungo tutto l’orario di apertura dello stabilimento, nella scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dall’ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare corrente. In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, devono essere issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro restando l’obbligo di garantire il servizio di salvataggio con le modalità prescritte. 1 Il servizio deve essere svolto con la presenza contemporanea di almeno due assistenti bagnanti abilitati al salvataggio con brevetto in corso di validità rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto. Gli assistenti bagnanti avranno a disposizione un’imbarcazione di salvataggio. Gli assistenti bagnanti avranno a disposizione binocolo e fischietto e divise uniformi, conformi alle indicazioni dell’ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare. L’affidatario ha l’obbligo di mantenere le dotazioni su indicate sempre in perfetta efficienza e di provvedere ad ogni eventuale intervento di manutenzione o riparazione che dovesse essere necessario e di restituirle, a fine stagione, nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate, fatto salvo il deterioramento conseguente all’uso. L’affidatario si obbliga a installare la capanna di vedetta fornita dalla Stazione appaltante. C) Sorveglianza spiagge L’affidatario, mediante il proprio personale preposto allo stabilimento, quale che sia la funzione specifica di ciascuno, esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi, ove previsti, i divieti) prescritti dall’ordinanza dalla Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare 2013 e più in generale le norme di corretta e civile convivenza tra le persone. In particolare dovrà essere posta ogni cura al fine di garantire l’osservanza dei seguenti divieti: - praticare giochi (in particolare con la palla), se dagli stessi può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocumento all’igiene del luogo; - mantenere elevato il volume di apparecchi radiofonici e simili. In tutti i casi in cui si verifichino incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell’ordine pubblico, il personale dell’appaltatore è tenuto a chiedere – a mezzo del numero telefonico di emergenza (“113”) o con altro idoneo mezzo -, l’immediato intervento delle forze dell’ordine. D) Servizio di pronto soccorso Nel locale della reception dello stabilimento balneare è presente il punto di pronto soccorso. Le dotazioni per il pronto soccorso sono le seguenti: - tre bombolette individuali di ossigeno, ciascuna da un litro, senza riduttore di pressione; - una cannula di respirazione “bocca a bocca”, con mascherina o bocchettone; - un pallone “AMBU”; - defibrillatore automatico (DAE); - una cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. L’aggiornamento delle dotazioni sopra descritte compete, a propria cura e spese, all’appaltatore. Il servizio di pronto soccorso conseguente ad interventi di salvataggio in mare eseguiti nell’ambito del servizio di assistenza bagnanti o comunque qualora sia necessario l’utilizzo delle specifiche apparecchiature sopra indicate, è espletato dagli assistenti bagnanti. E) Servizio di gestione spiaggia 1. L’affidatario dovrà garantire il servizio di accoglienza clienti (reception) adibendo un proprio dipendente, nel seguente periodo (anche nelle domeniche e nelle altre festività): dal 1° maggio al 4 ottobre 2013. L’orario di apertura dovrà essere tale da garantire l’accesso della clientela per l’effettuazione di prenotazione delle strutture mobili presenti nello stabilimento. L’affidatario si obbliga ad applicare le tariffe di noleggio delle attrezzature di spiaggia come da listino prezzi fornito dalla stazione appaltante. L’incasso derivante dal noleggio delle attrezzature mobili verrà prelevato quotidianamente da un dipendente della stazione appaltante, che provvederà alla verifica e ad eventuali contestazioni per ammanchi che dovesse riscontrare. 2 2. L’affidatario dovrà assicurare il servizio di gestione delle spiagge con il medesimo personale previsto per il servizio di salvamento e assistenza bagnanti nel seguente periodo: dal 1° maggio 2013 fino alla chiusura dello stabilimento balneare prevista per il 18 ottobre 2013. Il soggetto aggiudicatario si obbliga al riguardo: a) a posizionare stabilmente entro il 20 maggio 2013, per tutta la durata della stagione balneare l’attrezzatura mobile da spiaggia (ombrelloni, sdraio, gazebo, ect.) nel numero indicato nell’allegato 1 al presente Capitolato “Mappa attrezzature mobili”, seguendo le prescrizioni indicate nello stesso. b) L’affidatario si obbliga inoltre a fine stagione a riporre il materiale mobile su indicato, nei locali adibiti a deposito posti all’interno dello stabilimento e presso i locali situati nel complesso immobiliare “Macelli Pubblici” sito in Pietrasanta, Viale Apua. c) L’affidatario deve provvedere a sue spese alla pulizia del materiale mobile in oggetto quando necessario, in ogni caso di mareggiata o di vento forte (libecciata) e sempre a fine stagione, prima di riporre il materiale nei locali su indicati. d) L’affidatario dovrà provvedere alla pulizia quotidiana, prima dell’orario di apertura dello stabilimento, delle passerelle che collegano l’accesso dello stabilimento balneare alle varie strutture mobili presenti sulla spiaggia. e) L’affidatario nei giorni di apertura del bagno, con esclusione della domenica, dovrà garantire la quotidiana pulizia della spiaggia, mediante rastrellamento o colo dei seguenti spazi: tutto l’arenile (con l’esclusione della battigia), il tratto di spiaggia adibita ai giochi per i bambini, le zone verdi e il campo da beach volley situato a monte del locale Bar Ristorante dello stabilimento. Tutte le spese relative all’acquisto dei materiali necessari alle operazioni di pulizia sono a carico dell’aggiudicatario. f) L’affidatario dovrà provvedere allo svuotamento giornaliero dei cestini per la raccolta differenziata e anche alla pulizia periodica dei contenitori stessi. g) L’affidatario deve provvedere ogni venerdì mattina alla pulizia accurata dei giardini e delle siepi presenti nello stabilimento e ove necessario deve provvedere alla potatura delle piante presenti nello stabilimento. h) L’affidatario dovrà altresì provvedere, nel rispetto della normativa vigente, alla raccolta e al deposito, presso i punti stabiliti dal Comune e negli orari dallo stesso individuati, dei materiali spiaggiati, anche in occasione di eventi eccezionali, quali ad esempio: alghe, tronchi, legnami, oggetti in metallo o plastica e comunque ogni sorta di rifiuto proveniente dal mare. L’affidatario deve attenersi, osservare e far osservare all’utenza qualsiasi disposizione di legge o regolamento relativa all’utilizzo del demanio marittimo, con particolare riferimento agli articoli delle ordinanze balneari del Comune e della Capitaneria di Porto in vigore e di quelle che saranno emesse dagli stessi nel corso del periodo di validità del contratto. ART. 4 - INVENTARIO DELLE ATTREZZATURE Prima dell’inizio dell’appalto e dopo la conclusione del contratto la stazione appaltante consegnerà all’affidatario l’inventario delle attrezzature esistenti presso lo stabilimento balneare. L’affidatario dovrà prendere visione delle attrezzature consegnate e controfirmare per ricevuta l’inventario fornito. Alla scadenza dell’appalto l’affidatario dovrà consegnare alla stazione appaltante un nuovo inventario da lui stesso redatto con indicazione delle differenze inventariali emerse. Tale inventario dovrà essere controfirmato da entrambi le parti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di addebitare all’affidatario il controvalore delle attrezzature mancanti alla fine della stagione estiva. ART. 5 - DIVIETI PER I SOGGETTI AGGIUDICATARI 1. Al soggetto aggiudicatario è fatto in particolare divieto di: a) destinare i manufatti temporanei ad un uso diverso da quello stabilito nel progetto; b) apportare modifiche di qualsiasi genere ai manufatti se non preventivamente autorizzati dalla 3 Stazione appaltante; c) installare insegne, cartelli, tende o altre attrezzature di qualsiasi genere senza l’autorizzazione della Stazione appaltante. ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO Con riferimento alle prestazioni di cui al presente Capitolato, l’ammontare presunto dell’appalto per la sua intera durata viene stimato in € 93.500,00 (novantatremilacinquecento/00) oltre I.V.A. Non sono quantificati costi per oneri di sicurezza poiché, al momento, non sussistono rischi da interferenza. L’ammontare presunto dell’appalto è stato determinato sulla base dei costi sostenuti dalla stazione appaltante per analogo servizio nel corso del 2012. I dati previsti, relativi al livello di inquadramento, consistenza numerica, qualifiche, mansioni, periodi di servizio del personale da impiegare, e indennità da applicare, sono riportati nella sottostante tabella/cronoprogramma: Bagnini dal 01/05/2013 01/06/2013 10/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 09/09/2013 01/10/2013 TOTALE ORE al n° settimane n° addetti ore settimanali Ore totali 31/05/2013 4,43 4 44 779,43 09/06/2013 1,29 4 44 226,29 30/06/2013 3,0 5 44 660,00 31/07/2013 4,4 5 44 974,29 31/08/2013 4,4 5 44 974,29 08/09/2013 1,1 5 44 251,43 30/09/2013 3,1 3 44 414,86 20/10/2013 2,9 2 44 251,43 4.532,00 Reception dal 01/05/2013 01/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 09/09/2013 01/10/2013 TOTALE ORE al n° settimane n° addetti ore settimanali Ore totali 31/05/2013 4,43 1 40 177,14 30/06/2013 4,3 1 44 188,57 31/07/2013 4,4 1 44 194,86 31/08/2013 4,4 1 44 194,86 08/09/2013 1,1 1 44 50,29 30/09/2013 3,1 1 40 125,71 04/10/2013 0,6 1 40 22,86 954,29 TOTALE GENERALE ORE 5.486,29 ART. 7 – REQUISITI RICHIESTI 1. L’aggiudicatario deve possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 2. Inoltre, l’aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della Legge n. 81/2008 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 38/2007. 4 3. Nei confronti dell’aggiudicatario non deve sussistere nessuna causa ostativa di cui alla Legge n. 575/1965 e s.m.i. e di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. da verificarsi in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 252/1998. ART. 8 – MODALITA’ DELL’AGGIUDICAZIONE I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il sistema previsto nella lettera d'invito. ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO L’organizzazione dei servizi rimane totalmente a carico e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario. ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 1. I soggetti aggiudicatari si impegnano a manlevare la Stazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale in caso di violazioni ed abusi compiuti nella gestione da parte del legale rappresentante o di altro personale del soggetto aggiudicatario da questo incaricato. 2. L’aggiudicatario sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l’appalto. 3. L’aggiudicatario è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 del c.c. e vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore. 4. L’aggiudicatario deve esibire, a richiesta, i libri matricola delle persone incaricate al servizio. 5. L’aggiudicatario, ove la Stazione Appaltante lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Stazione Appaltante non esonera in alcun modo l’appaltatore stesso dalle sue responsabilità. 6. L’aggiudicatario garantisce comunque, in ogni tempo, la stazione appaltante da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali e delle disposizioni regolanti la specifica attività. ART. 11 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 1. L’aggiudicatario deve svolgere i servizi con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e quantitativamente, alle necessità connesse con gli obblighi contrattuali. 2. Entro il 30 aprile 2013 l’aggiudicatario dovrà produrre l’elenco completo del personale che intende preporre ai servizi oggetto del presente appalto, unitamente a copia autentica delle abilitazioni degli assistenti bagnanti, rilasciate dalla competente autorità nazionale. 3. Prima dell’inizio dei servizi dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante copia autentica dei documenti di lavoro (estratto libro matricola o estratto libro unico lavoro o copia comunicazioni di assunzione) attestante l’avvenuta assunzione dei lavoratori dipendenti da occupare nell’appalto. 4. L’aggiudicatario dovrà garantire che il servizio sia prestato preferibilmente in via continuativa dai medesimi addetti: in caso di loro sostituzione definitiva, i nuovi addetti dovranno ottenere il previo gradimento da parte della committente per gli aspetti attinenti la professionalità, le capacità, l’esperienza e la qualità del servizio. L’eventuale sostituzione temporanea dovrà avvenire con addetti in grado di garantire il medesimo livello qualitativo del servizio. 5. Il suddetto personale è tenuto ad osservare durante il servizio un contegno irreprensibile ed improntato alla massima correttezza. L’impresa appaltatrice dovrà sostituire il personale che, per giustificati motivi non risultasse gradito alla stazione appaltante. 6. L’aggiudicatario è ritenuto responsabile unico dell’operato del proprio personale impiegato nello svolgimento dei servizi. 7. L’aggiudicatario è tenuto a svolgere la propria attività senza arrecare molestia e comunque senza 5 ostacolare l’attività svolta direttamente dalla Stazione Appaltante e/o da altri appaltatori o fornitori o operatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro. 8. A semplice richiesta della Stazione appaltante l’aggiudicatario in qualsiasi momento dovrà esibire gli estratti del libro unico del lavoro, delle ricevute di pagamento dei contributi, dei premi assicurativi e imposte versate relativamente al personale impiegato nel servizio. ART. 12 - NORME DI SICUREZZA La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto richiedendo all’appaltatore: - l’organizzazione della sicurezza; - nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; - nominativo del responsabile del servizio oggetto dell’appalto; - disposizioni organizzative eventualmente emanate ai propri lavoratori; - elenco dettagliato delle attrezzature, macchinari ed impianti che verranno utilizzati nell’appalto; - elenco dei dispositivi individuali di protezione messi a disposizione dal proprio personale; - descrizione degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni; - documentazione comprovante l’avvenuta attività di formazione ed informazione attuata nei confronti del personale impiegato nell’appalto. L’aggiudicatario dovrà impiegare in servizio personale formato in osservanza delle disposizioni vigenti per ogni servizio prestato e in osservanza delle disposizioni della Capitaneria di Porto. Si evidenzia che sulla base di un progetto dell’Associazione balneari di Marina di Pietrasanta, a cui lo stabilimento ha aderito sarà necessario che il personale che opera nello stabilimento balneare abbia seguito un corso per l’utilizzo del defibrillatore automatico elettronico (DAE) presente nello stabilimento. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto. Committente e appaltatore coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese che possono operare nell’area di svolgimento del servizio oggetto dell’appalto. Al committente non si estendono i rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore che verranno individuati e verbalizzati preliminarmente all’atto dell’affidamento dell’appalto. Inoltre nell’esecuzione del servizio l’appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI” . ART. 13 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO Il personale impiegato nell’appalto dovrà essere alle dipendenze dell’impresa appaltatrice a seguito di regolare contratto di lavoro o, per le società cooperative, socio – lavoratore ammesso al lavoro con rapporto di tipo subordinato, sollevando così la Stazione Appaltante da ogni obbligo e responsabilità per: - retribuzione; - contributi assicurativi e previdenziali; - assicurazione infortuni. L’appaltatore deve riconoscere al personale assunto alle proprie dipendenze, inclusi i soci – qualora dovesse trattarsi di impresa cooperativa – retribuzioni regolari e conformi a quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti applicando agli stessi i trattamenti normoeconomici previsti 6 dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Al fine di consentire il controllo e la rispondenza delle proprie dichiarazioni l’appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà presentare completato in ogni parte, anche il prospetto – redatto come da fac-simile allegato – dimostrante il costo del lavoro. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta e puntuale corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi e fiscali. In mancanza di tale documentazione il contratto verrò risolto per colpa dell’appaltatore e sarà altresì applicata una penale nella misura massima stabilita dal contratto. Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 55/90, all'inizio ed alla fine del presente appalto, deve presentare, su richiesta della Stazione Appaltante o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto ai servizi è stato regolarmente iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti e per quanto riguarda l’Inail anche la relativa voce di tariffa del rischio assicurato. In caso di violazione degli obblighi previdenziali ed assicurativi viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata dall'appaltatore, mediante la quale la Stazione appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all’aggiudicatario di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci e di fornire dimostrazione al committente. ART. 14 - PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI 1. L’aggiudicatario deve porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose nello svolgimento del servizio. 2. Ove questi si verifichino ricade sull’aggiudicatario medesimo, ogni conseguente responsabilità e comunque ogni onere per il completo risarcimento, a chiunque ne abbia diritto, dei danni stessi con esclusione di qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante. 3. L’aggiudicatario assume ogni e qualunque responsabilità inerente sia all’espletamento del servizio sia all’operato dei suoi collaboratori, impegnandosi di conseguenza a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni che, nell’espletamento del servizio, possano derivare al suo personale e/o ai suoi collaboratori e/o terzi inclusi i dipendenti della Stazione Appaltante stessa. 4. L’aggiudicatario è tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro la Stazione Appaltante in relazione ai fatti di cui al presente articolo. ART. 15 – VERIFICHE, PENALITA’, ESECUZIONI D’UFFICIO, MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in qualsiasi momento a verificare con proprio personale lo scrupoloso e regolare adempimento di tutte le prescrizioni e di tutti gli obblighi posti a carico dell’appaltatore dal presente capitolato. Le irregolarità e le inadempienze dell’appaltatore devono essere contestate allo stesso per iscritto, accordando un termine non inferiore a otto giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni. La stazione appaltante puà a suo insindacabile giudizio accogliere le giustificazioni addotte oppure considerare accertato l’inadempimento. le giustificazioni eventualmente presentate oltre il termine sopra indicato non saranno comunque prese in considerazione; anche in questo caso, pertanto, si considererà accertato l’inadempimento contestato. Fatta salva l’applicazione di penalità già specificatamente indicate dal presente contratto, la Stazione appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso, da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) sino al massimo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto e per ogni caso di carente, tardiva od incompleta 7 esecuzione del servizio. L'importo delle penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del rispettivo canone mensile. In caso di inadempienza dell’appaltatore nell’esecuzione di interventi ad esso spettanti, provvede d’ufficio la Stazione Appaltante, con proprio personale o tramite terzi, previa formale diffida nel termine di 48 (quarantotto) ore. La relativa spesa è addebitata all’appaltatore. 5. Al verificarsi del secondo inadempimento accertato per la stessa violazione, con le modalità di cui sopra, la penalità prevista sarà raddoppiata e alla terza contestazione per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata. A seguito dell’avvenuta applicazione di numero tre penali la Stazione Appaltante si riserva di precedere alla risoluzione del contratto. L’importo dovuto alla penalità conseguente al verificarsi degli inadempimenti accertati verrà portato in detrazione in occasione della prima scadenza di fatturazione utile successiva all’accertamento dei relativi inadempimenti. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente capitolo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 7. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ART. 16 - SANZIONI COMMINATE DA ALTRE AUTORITA’ L’appaltatore è obbligato in solido con la stazione appaltante in relazione alle eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero essere irrogate dalla Capitaneria di Porto a carico della Stazione Appaltante, in quanto concessionario dell’area demaniale costituente lo stabilimento, in conseguenza di inadempimento, omissioni o carenze nell’espletamento dell’appalto da parte dell’appaltatore, che si configurino come violazione delle prescrizioni dell’ordinanza della Capitaneria di Porto per la stagione balneare 2013 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia di balneazione o di uso delle aree demaniali marittime. Analogamente avviene per eventuali sanzioni irrogate dall’ autorità sanitaria o da altre autorità competenti. Le sanzioni di cui sopra sono poste espressamente ed esplicitamente a carico dell’appaltatore; ferma, da parte di quest’ultimo, la facoltà di presentare ricorso nei termini prescritti avverso i provvedimenti sanzionatori. In caso di mancata effettuazione dei pagamenti dovuti e di conseguente subentro della Stazione Appaltante negli stessi, l’importo degli stessi e ogni altro onere accessorio di cui debba farsi carico il Stazione Appaltante – nonché gli eventuali maggiori danni subiti dallo stesso – saranno trattenuti in sede di liquidazione mensile del corrispettivo, ovvero detratti dal deposito definitivo costituito dall’appaltatore. L’irrogazione di una delle sanzioni suddette comporta sempre l’applicazione da parte della Stazione appaltante a carico dell’appaltatore della penalità di euro 300,00, di cui al precedente articolo. ART. 17 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti all’aggiudicatario è effettuato dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Capitolato. 2. Le fatture sono emesse con periodicità mensile e fanno riferimento a tutti i servizi erogati nel corso del mese. 3. Ciascuna fattura emessa dall’Aggiudicatario deve contenere il riferimento al contratto stipulato con la Stazione Appaltante. 4. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.i.. Il riscontro e l’eventuale contestazione deve essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, attestato dal timbro di arrivo. 5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Aggiudicatario può sospendere la prestazione dei servizi e, 8 comunque, le attività previste nel presente Capitolato; qualora l’Aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare all’Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r. ART. 18 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l’erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della legge sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall’art. 3, comma 3, della legge 136/2010. L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 2. L’Aggiudicatario si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. 3. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare l’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola comporta, ai sensi della Legge n. 136/2010, la nullità assoluta del contratto. ART. 19 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 1. L’affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato è regolato in via graduata: a) dalle clausole del presente Capitolato, dagli allegati tecnici e dalla lettera di invito; b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture; c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. ART. 20 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti di erogazione servizi come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli del presente capitolato, la Stazione Appaltante può risolvere anticipatamente il contratto d’appalto, in qualsiasi momento: - per l’accertata inosservanza, anche una sola volta, degli obblighi dell’appaltatore in materia di servizio di soccorso, salvataggio e assistenza bagnanti, da cui sia derivata grave carenza nell’espletamento del servizio stesso; - nel caso in cui l’inadempimento dell’appaltatore abbia determinato l’emanazione da parte dell’autorità marittima o di quella sanitaria un provvedimento di chiusura – anche solo temporanea – dello stabilimento; - dopo l’applicazione, a carico dell’appaltatore, per due volte della penalità di cui al precedente articolo 15 in misura inferiore al massimo previsto; - dopo l’applicazione a carico dell’appaltatore, anche una sola volta, della penalità di cui al precedente articolo 15 nella misura massima prevista; - per ripetuta recidività nell’osservanza degli obblighi a carico dell’appaltatore, a condizione che a 9 carico di quest’ultimo sia stata precedentemente applicata almeno una volta la penalità – in misura inferiore al massimo previsto – di cui al precedente articolo 15; - nel caso in cui l’appaltatore, regolarmente diffidato e invitato a far pervenire le proprie giustificazioni in ordine a fatti ad esso contestati, non dia riscontro nel termine assegnatogli; - in caso di omissione di pagamento, nei termini prescritti, di sanzione pecuniaria irrogata dalla Capitaneria di Porto, dall’autorità sanitaria o da altra autorità competente; - dopo due provvedimenti sanzionatori della Capitaneria di Porto, dell’autorità sanitaria o di altra autorità competente ancorché l’appaltatore abbia provveduto regolarmente ad effettuare i pagamenti (si intende due provvedimenti di ciascuna delle autorità indicate); - per mancato rilascio del “DURC” regolare; - per ritardata o mancata corresponsione anche di una sola parte delle retribuzioni spettanti ai lavoratori. b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti e del subappalto; c) mancata copertura dei rischi ai sensi dell’art. 26; d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l’appaltatore ha l’obbligo di continuare a garantire le proprie prestazioni sino al momento dell’effettivo subentro di altro soggetto idoneo, individuato dalla Stazione appaltante. I rapporti economici sono regolati sino a tale data. In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione Appaltante, ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno. ART. 21 - RECESSO 1. La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare all’Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r. 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro l’Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Aggiudicatario; b) qualora l’Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Capitolato e dalla lettera di invito attraverso la quale è stato scelto l’Aggiudicatario medesimo; c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante. In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. ART. 22 - SUBAPPALTO L’affidamento in subappalto non è consentito e sarà causa di risoluzione. ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 10 1. E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 3. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. ART. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei servizi deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto a base d’asta, pari ad Euro 1.870,00, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fidejussione per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 2. L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% in applicazione dell’art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006. ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA 1. La ditta aggiudicataria dovrà costituire preliminarmente all’atto della stipulazione del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l’affidamento per fatto dell’aggiudicatario a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio – apposita cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto contrattuale (I.V.A. esclusa). 2. L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% in applicazione dell’art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006. 3. Tale cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da istituti a ciò autorizzati e dovrà prevedere espressamente: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - mancata produzione di effetti nei confronti della Stazione Appaltante a causa dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale; - svincolo della fideiussione previo assenso scritto dalla Stazione Appaltante; - clausola di pagamento a semplice richiesta della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla richiesta. 4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante a titolo di risarcimento del danno. In tal caso la Stazione Appaltante procede all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 5. Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse incamerare, in toto o in parte la cauzione definitiva, ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati all’ Aggiudicatario, lo stesso deve, a semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, reintegrare la cauzione. 6. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. ART. 26 – POLIZZA ASSICURATIVA L’affidatario è responsabile per l’intera durata del contratto degli eventuali danni che in ordine ai servizi prestati possano derivare ai beni mobili e immobili della stazione appaltante nonché a terze persone o a beni di terzi. 11 L’impresa aggiudicataria dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione presso una o più Compagnie assicurative di primaria importanza contro ogni possibile danna a persone o cose che fossero arrecati dal proprio personale nell’espletamento del servizio, dell’importo minimo di € 500.000,00. Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa alla società Pietrasanta Sviluppo S.p.A. prima dell’inizio dell’espletamento dei servizi. Rimane in ogni caso ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali. ART. 27 - INTERRUZIONE DEI SERVIZI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 1. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’Aggiudicatario che egli non possa evitare. 2. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. 3. Non costituiscono causa di forza maggiore la carenza di organico o avverse condizioni meteorologiche. ART. 28 - RISERVATEZZA 1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. 3. L’obbligo di cui al punto 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 6. L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione. ART. 29 - SCIOPERO 1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, con un adeguato preavviso. 2. In caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 24 ore, a fronte comunque di reali necessità della Stazione Appaltante, l’Aggiudicatario deve garantire un servizio minimo per l'espletamento del servizio. ART. 30 - FORO COMPETENTE 1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Aggiudicatario e la Stazione Appaltante, è inderogabilmente devoluta al Foro di Lucca. 2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l’esecuzione del contratto, l’ Aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell’esecuzione dello stesso. 12 ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia. ALLEGATI: 1) Mappa attrezzature mobili. Pietrasanta Sviluppo S.p.A. Il Presidente Marco Bonuccelli 13