Lotta all`evasione fiscale, segreto bancario e riciclaggio nell`UE

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Lotta all`evasione fiscale, segreto bancario e riciclaggio nell`UE
UNIONE GIURISTI CATTOLICI di MILANO
20122 MILANO VIA S. ANTONIO N. 5 (PALAZZO SCHUSTER)
Lotta all’evasione fiscale, segreto bancario
e riciclaggio nell’UE.
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Maria Luisa Menozzi Cantele
Alla luce dei recenti provvedimenti, pare interessante considerare il problema
della tassazione dei redditi da risparmio, del segreto bancario e del riciclaggio,
così come disciplinati nell’Unione Europea.
La Direttiva 2003/48 in materia di tassazione dei redditi da risparmio ha
come obbiettivo finale quello di consentire che i redditi da risparmio sotto
forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari
effettivi, che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano
soggetti ad un’imposizione effettiva, secondo la legislazione nazionale di
quest’ultimo Stato membro (considerando 8, art. 1).
Tale obbiettivo può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui
pagamenti di interessi fra gli Stati membri (considerando 14, art. 3).
Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di
interessi contemplati dalla direttiva, permette l’effettiva imposizione su tali
pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo
secondo la legislazione di detto Stato (considerando 16, art. 8).
E’ prevista tuttavia un’eccezione nello scambio automatico di informazioni per
Austria, Belgio e Lussemburgo nell’Unione Europea (considerando 17) e per
Confederazione Svizzera, Lichtenstein, Andorra, San Marino, Monaco, Stati
extraeuropei (considerando 17) i quali, nel periodo transitorio di applicazione
della direttiva, sono tenuti a prelevare una ritenuta alla fonte del 15% per i
primi tre anni, del 20% per altri tre anni e del 35% sugli interessi pagati a
Pubblicato: ottobre 2009
Autore del testo
Avvocato in Milano.
Membro del Consiglio direttivo dell'Unione Giuristi Cattolici di Milano.
©2005/2010 - Autore e curatore: Anselmina Cerella
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persone fisiche residenti in altri Stati dell’UE, nel periodo transitorio (art. 11, I
comma).
La Commissione è investita del riesame della Direttiva in base al suo
funzionamento (art. 18) per un’imposizione effettiva dei redditi da risparmio e
per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza, in considerazione
del principio della libera circolazione dei capitali.
Con la Direttiva 2006/98/CE si è estesa l’applicazione della Direttiva
2003/48/CE alla Bulgaria ed alla Romania, da ultimo entrate nell’UE.
La tutela del segreto bancario permane in diversi Stati: Confederazione
Svizzera, Principato del Lichtenstein, Andorra, San Marino, Principato di
Monaco, Austria e Lussemburgo, sia pure con regole diverse.
In particolare, nella Confederazione Svizzera, la violazione del segreto
bancario prevede la detenzione fino a 6 mesi o una multa fino a 50.000 CHF.
Il segreto bancario è opponibile sia ai privati che al Fisco che non può ottenere
neppure mediante perquisizioni o sequestri informazioni dalla banca, salvo
l’obbligo per la banca di rendere pubbliche le informazioni relative ai clienti nei
processi penali, o quando l’Istituto di Credito sia in possesso di elementi dai
quali si presuma la provenienza criminosa del capitale.
Nel
Lussemburgo
e in Austria
è previsto
il
diritto all’astensione dal
testimoniare nei processi civili ma non nei processi penali e può essere
applicata la ritenuta alla fonte.
L’evasione fiscale è contemplata non come reato, ma come infrazione
amministrativa, per cui le banche non hanno obbligo di darne comunicazione
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alle autorità giudiziarie.
Nel Lichtenstein: nel 2008 è stato predisposto un progetto di riforma sulle
fondazioni che prevede la distinzione fra fondazioni con e senza scopo di lucro,
fissa le regole sulle responsabilità dei fondatori e introduce norme contabili,
perché le 45/50 mila fondazioni ivi esistenti possano operare senza alcun
controllo, senza redigere bilanci, senza essere obbligate ad alcuna forma di
pubblicità e con il vantaggio di pagare tasse irrisorie.
La lotta all’evasione fiscale e l’abbattimento del segreto bancario sono dettati
dalla necessità di impedire che i proventi di attività illecite compiute per uno
Stato Membro o in paesi terzi possano essere rimesse in circolo, e sono state
emanate le direttive sull’antiriciclaggio:
- la Direttiva 91/308/CE attuata nel nostro ordinamento;
- la Direttiva 2001/97/CE, attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs.
20.02.2004 n. 56, che ha introdotto per le banche l’obbligo sia di identificare i
clienti con documenti probanti quando aprono conti o libretti deposito o
quando utilizzino servizi di custodia dei beni o di dare comunicazione alle
autorità competenti di ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio;
- la Direttiva 2005/60/CE che ha la finalità di impedire il riciclaggio di
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La Direttiva è
recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 231/2007, che ha esteso la
responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni utilitari di provenienza illecita, commessi sia in ambito
nazionale che trasnazionale (art. 25 octies).
Pubblicato: ottobre 2009
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