bando pubblico - Comune di Gela
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bando pubblico - Comune di Gela
ALLEGATO “C” Delibera di G.M. n° 373 del 14/10/2013 COMUNE DI GELA (Provincia di Caltanissetta) Sportello Unico per le Attività Produttive Viale Mediterraneo - Tel. 0933/906127-- Fax 0933/823684 e-mail:[email protected] BANDO PUBBLICO Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di spazi di area pubblica per l’installazione di chioschi. Il Responsabile del SUAP 1. Vista la Delibera di C.C. n. 113 del 07/11/2011; 2. Viste tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di Commercio su aree pubbliche, occupazione suolo pubblico e relativo pagamento della Tosap; SI RENDE NOTO Che è indetta procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare soggetti privati interessati ad installare chioschi su suolo pubblico comunale mediante concessione. ART. 1 OGGETTO Il presente bando è finalizzato all’assegnazione in concessione di spazi di area pubblica per l’installazione di nuovi chioschi secondo le caratteristiche tipologiche di cui all’art. 1 e 7 del richiamato regolamento comunale vigente in materia. Le nuovi installazioni saranno possibili sulle aree individuate dall’Amministrazione Comunale e risultate idonee, previo parere favorevole del Settore Territorio e del Comando di Polizia Municipale, per il commercio su aree pubbliche, giusta delibera di G.M. n. 373 del 14/10/2013, come di seguito riportate: Elenco aree individuate dall’Amministrazione Comunale e risultate idonee, previo parere favorevole del Settore Territorio e del Comando di Polizia Municipale, per il commercio su aree pubbliche: Area n. 1 Viale Indipendenza accanto parcheggio ospedale sud Area n. 2 Via Morselli di fronte supermercato Fortè Area n. 3 Piazza La Grange di fronte Liceo Classico Area n. 4 Largo Sileno angolo via Niscemi Area n. 5 Via Recanati lato campetto da calcio Area n. 6 Via Recanati Intersezione via Nobel (di fronte scuola) Area n. 7 Via Venezia di fronte supermercato Fortè Area n. 8 Via Parnaso angolo via Settefarine Area n. 9 Piazza La Gorgone via Settefarine Area n.10 Via Artigiani dietro stazione Area n. 11 Via Pellegrini dietro stazione alimentare alimentare chiosco bar alimentare alimentare alimentare alimentare alimentare chiosco bar alimentare alimentare ALLEGATO “C” Delibera di G.M. n° 373 del 14/10/2013 Area n. 12 Via Venezia di fronte supermercato Crai Area n. 13 Via Butera di fronte agenzia dell’Entrate Area n. 14 Via G.Battista accanto campetto di calcio San Paolo Area n. 15 Via Quattrocchi Area n. 16 Viale Indipendenza angolo via La Paz Area n. 17 Piazza S. Quasimodo via Cicerone angolo via Europa n. 2 Area n. 18 Piazza S. Quasimodo via Cicerone angolo via Europa Area n. 19 Piazza S. Quasimodo via Cicerone angolo via Europa Area n. 20 Via Venezia di difronte al civico n° 158 Area n. 21 Largo Tascone (via Tevere) n.3 Area n. 22 Piazza Regina Pacis Area n. 23 Largo degli Artisti n.2 Area n. 24 Via Falcone (tratto compreso tra via Niscemi e via Magellano) Area n. 25 Via Falcone altezza via Pozzillo Area n. 26 Villetta di via Morselli (tra via Volturno e via Galilei) Area n. 27 Piazza Russello Area n. 28 Via Recanati ad ovest parcheggio autotrasportatori Area n. 29 Piazza Trento (angolo strada Hotel Sole) non non chiosco bar alimentare alimentare alimentare alimentare alimentare chiosco bar alimentare alimentare alimentare chiosco bar alimentare alimentare alimentare chiosco bar chiosco bar alimentare chiosco bar ART.2 SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a presentare istanza per ottenere la concessione dell’area in oggetto per l’installazione del chiosco tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese Associazioni cooperative, Enti, e Fondazioni che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3. ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE In caso di istanza da parte di una persona fisica, questa dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 1. aver raggiunto la maggiore età; 2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea ovvero avere godimento della residenza in Italia, limitatamente agli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 3. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; 4. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura Penale per reati che incidono sulla moralità professionale; 5. non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo abilitativo; 6. non avere in corso una procedura dichiarativa di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell’attività commerciale; 7. non avere a proprio carico condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della capacità di contrattare, con la Pubblica Amministrazione; 8. non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p.; 9. inesistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65; 10. I soggetti concorrenti, inoltre devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla vigenti legge Nazionali e Regionali. Delibera di G.M. n° 373 del 14/10/2013 ALLEGATO “C” Limitatamente alle attività commerciali relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, i soggetti interessati dovranno, altresì, aver acquisito i requisiti professionali di cui alle vigenti leggi in materia, in tempo utile per l’esercizio dell’attività secondo i termini del Regolamento e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo. Se a concorrere sarà una persona giuridica, comprese Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni, i punti di cui sopra devono intendersi riferiti al legale rappresentante mentre il solo punto 6 deve essere riferito a tutti i componenti delle Associazioni, Cooperative e Fondazioni. ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione è a titolo precario con occupazione suolo pubblico di tipo permanente nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del “Regolamento comunale per l’utilizzo e l’occupazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 07/11/2011. Si stabilisce che la concessione avrà una durata di anni 5 e, comunque in ogni caso non superiore ad anni 10, salva diversa convenzione stipulata con l’Amministrazione (sempre nel limite massimo di anni 10) e salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione delle attività, dichiarazioni di fallimento previste nel succitato regolamento. Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente bando, la concessione potrà essere rinnovata. Non può comunque essere rinnovata per più di tre anni consecutivi, fatta salva la facoltà di richiedere nuova concessione. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la concessione decade automaticamente. Alla scadenza della concessione, la struttura, salvo diversa ed espressa indicazione dell’Amministrazione Comunale, dovrà essere rimossa a spese del concessionario, lo stesso, avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all’installazione del manufatto. In caso non sussistono o vengano meno i su elencati requisiti, l’Amministrazione, appurato ciò, anche dopo il rilascio dell’autorizzazione alla vendita è/o all’inizio dell’attività, revocherà l’autorizzazione, senza l’obbligo di preavviso, con effetto immediato, e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi. Il rinnovo potrà essere richiesto a seguito di apposita istanza all’Amministrazione Comunale, almeno 90 giorni prima della scadenza e potranno essere stabilite nuove condizioni e convenzioni, nel rispetto del regolamento su menzionato. Il mancato pagamento del canone per l’occupazione già in essere, ovvero gli altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo. La concessione per l’occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione a terzi. Per quanto attiene le eventuali richieste di sub ingresso, per i primi due anni a decorrere dalla concessione, tale eventualità è consentita solo in favore di soggetti inseriti nella graduatoria con scorrimento della stessa ed il trasferimento al subentrante avverrà unicamente per la durata residua. ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MANUFATTO La concessione all’installazione dei chioschi sarà rilasciata tenendo conto delle esigenze della accessibilità pedonale e della viabilità locale, delle condizioni ambientali, della quiete Delibera di G.M. n° 373 del 14/10/2013 ALLEGATO “C” pubblica, dell’estetica, del decoro e di tutte le norme in materia di igiene e sanità ed avrà carattere precario. Il chiosco è da realizzare con rigore formale e semplicità di linee e forme geometriche e facile da pulire. I requisiti tecnici ed igienico sanitari dei chioschi devono rispettare quanto previsto dagli artt. 57, 58, 59, 65 e 66 del “Regolamento comunale per l’utilizzo e l’occupazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 07/11/2011. ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA TERMINE I soggetti interessati alla partecipazione al bando potranno presentare una sola domanda per l’assegnazione di uno solo spazio tra quelli individuati al precedente art.1. Essi possono esercitare, altresì, la facoltà di indicare nella domanda n. tre aree di interesse secondo un ordine di priorità. Le domande, in bollo, pena l’esclusione, dovranno pervenire in busta chiusa ed indirizzate: “Sportello Unico Attività Produttive” con la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione degli spazi su area pubblica per l’installazione di chioschi”, entro il termine perentorio di gg. 15 dalla pubblicazione del presente bando; qualora il termine ultimo cada in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Potranno pervenire utilizzando uno dei sistemi di recapito seguenti: - Servizio postale raccomandato (A.R.); - Consegna a mano diretta al protocollo generale del Comune di Gela; - Agenzia di recapito autorizzato; Il presente bando viene, altresì, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Gela http://www.comune.gela.cl.it/index.php/bandi. Ai fini della valutazione della tempestività nella presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data indicata nel timbro di accettazione apposto dall’ufficio protocollo del Comune. Tutte le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno ritenute valide e, pertanto, non si darà apertura alle stesse. Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento del plico e per l’eventualità che lo stesso non sia acquisito agli atti in tempo utile. ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE Fermo restando i requisiti per la partecipazione al bando di cui al precedente art.3 l’assegnazione in concessione delle aree pubbliche individuate al precedente art. 1 sarà disposta in favore dei concorrenti che avranno conseguito il punteggio più alto, non superiore a 70 punti secondo l’ordine di graduatoria e di priorità riportata nella domanda. Verranno attribuiti a ciascun partecipante un punteggio secondo i criteri di seguito riportati: 1. Disoccupazione; a) Da e fino a tre anni punti 3: b) Oltre tre anni punti 5; 2. Residenza nel Comune di Gela; a) Non residenti punti 0; b) Fino a cinque anni punti 3; c) Superiore a cinque anni punti 5; 3. Esperienza nel settore riferito all’area cui si concorre; Delibera di G.M. n° 373 del 14/10/2013 ALLEGATO “C” a) da 0 a 3 anni punti 1; b) da 4 a 6 anni punti 2; c) oltre sei anni punti 3; 4. Per le persone fisiche: Componenti il nucleo familiare; a) Fino a due persone punti 2; b) Fino a cinque persone punti 3; 1. Reddito familiare a) Fino ad € 12.000,00 punti 4; b) Oltre € 12.000,00 e fino a € 18.000,00 punti 2; c) Oltre € 18.000,00 punti 1; 5. Incentivazione dell’imprenditorialità femminile (le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all’art. 2, comma1, lett. a), della legge 25.02.1992 n. 215, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne); 1. punti 10; 6. Attività proposte di interesse pubblico aggiuntive previo rispetto dei regolamenti vigenti 1. punti 15; 7. Impegno all’assunzione di personale (lavoro dipendente, collaboratore familiare e non) da impiegare nella gestione dell’attività del chiosco (max 15 punti): 1. lavoratore diversamente abile punti 15; 2. lavoratore di età compresa fra 18 e 35 anni punti 15; 3. lavoratore di età compresa fra 35 e 40 anni punti 10; 4. lavoratore di età compresa tra 40 e 60 anni punti 5; 5. lavoratore di età superiore a 60 anni punti 1; 8. Impegno alla rinuncia della titolarità di specifica autorizzazione commerciale attiva ricadente nei siti individuati per la concessione di aree pubbliche: 1. autorizzazione di tipo permanente punti 10; 2. autorizzazione di tipo stagionale punti 5; Per le persone giuridiche, Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni i criteri di cui ai precedenti punti, qualora non specificati, valgono per il solo legale rappresentante. A parità di punteggio si procederà all’assegnazione nel rispetto del seguente ordine: A soggetti diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92 o con invalidità superiore al 46%; A coloro che non esercitano alcuna attività commerciale sia nel territorio del Comune di Gela che in altro Comune e il cui nucleo familiare è privo di reddito; A coloro che non esercitano alcuna attività commerciale, sia nel territorio del Comune di Gela che in altro Comune il cui nucleo familiare gode di un reddito che sarà accertato con l’indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.); Nel caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà all’assegnazione con il sistema del sorteggio. ART. 8 FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione dirigenziale. In base alla graduatoria definitiva verranno assegnate le aree su cui installare i chioschi. Ai soggetti che saranno risultati aggiudicatari verrà trasmessa formale comunicazione nella quale ALLEGATO “C” Delibera di G.M. n° 373 del 14/10/2013 saranno indicate le modalità per dare corso alla richiesta per l’installazione del chiosco. Entro 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l’aggiudicatario dovrà presentare copia di tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda. Nel caso di formale rinuncia all’assegnazione dell’area o di mancato adempimento nei termini di cui sopra da parte dell’assegnatario, a questi subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva nella graduatoria. L’Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla assegnazione di aree, indicando motivi che rendono non più opportuna la realizzazione dell’intervento. Qualora l’installazione del chiosco fosse legata all’avvio di una tipologia di attività soggetta a specifica programmazione, il rilascio del titolo abilitativo per l’installazione del chiosco è subordinato al perfezionamento degli atti occorrenti per l’esercizio dell’attività, in conformità ai vigenti strumenti di programmazione settoriale. L’eventuale impossibilità di procedere all’apertura di nuovi esercizi della tipologia richiesta comporterà l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dell’area. Da eventuali impedimenti di carattere tecnico o amministrativo, che dovessero sopravvenire nelle procedure di autorizzazione per l’installazione del chiosco, non possono derivare oneri di alcun genere in capo all’amministrazione nei confronti dell’aggiudicatario. L’assegnazione definitiva, dopo la verifica dei requisiti da parte del Comune, avverrà attraverso la sottoscrizione della convenzione in forma pubblico - amministrativa. La concessione è subordinata al pagamento annuale della tassa occupazione suolo pubblico giusto artt. 30 e 73 del “Regolamento comunale per l’utilizzo e l’occupazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 07/11/2011. Art.9 INFORMAZIONI SUL BANDO Il presente bando, il Regolamento, il documento di localizzazione degli spazi pubblici per l’installazione dei chioschi nonché lo schema di domanda per la partecipazione alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Gela al seguente indirizzo http://www.comune.gela.cl.it/index.php/bandi. ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY I dati dei quali la città di Gela entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 e s.m.i.. ART. 11 RINVIO Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia al “Regolamento comunale per l’utilizzo e l’occupazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico” approvato con Deliberazione n. 113 del 07/11/2011, anch’ esso visionabile sul sito istituzionale, nonché a tutta la normativa vigente in materia. Gela, ___/___/2013 Il Responsabile Suap Ing. S. Lombardo