bando pubblico - Comune di Gela

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bando pubblico - Comune di Gela
ALLEGATO “C”
Delibera di G.M. n° 373 del 14/10/2013
COMUNE DI GELA
(Provincia di Caltanissetta)
Sportello Unico per le Attività Produttive
Viale Mediterraneo - Tel. 0933/906127-- Fax 0933/823684
e-mail:[email protected]
BANDO PUBBLICO
Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di spazi di
area pubblica per l’installazione di chioschi.
Il Responsabile del SUAP
1. Vista la Delibera di C.C. n. 113 del 07/11/2011;
2. Viste tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di
Commercio su aree pubbliche, occupazione suolo pubblico e relativo
pagamento della Tosap;
SI RENDE NOTO
Che è indetta procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare soggetti privati interessati ad
installare chioschi su suolo pubblico comunale mediante concessione.
ART. 1
OGGETTO
Il presente bando è finalizzato all’assegnazione in concessione di spazi di area pubblica per
l’installazione di nuovi chioschi secondo le caratteristiche tipologiche di cui all’art. 1 e 7 del
richiamato regolamento comunale vigente in materia.
Le nuovi installazioni saranno possibili sulle aree individuate dall’Amministrazione Comunale e
risultate idonee, previo parere favorevole del Settore Territorio e del Comando di Polizia
Municipale, per il commercio su aree pubbliche, giusta delibera di G.M. n. 373 del 14/10/2013,
come di seguito riportate:
Elenco aree individuate dall’Amministrazione Comunale e risultate idonee, previo parere favorevole del
Settore Territorio e del Comando di Polizia Municipale, per il commercio su aree pubbliche:
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Area n. 1 Viale Indipendenza accanto parcheggio ospedale sud
Area n. 2 Via Morselli di fronte supermercato Fortè
Area n. 3 Piazza La Grange di fronte Liceo Classico
Area n. 4 Largo Sileno angolo via Niscemi
Area n. 5 Via Recanati lato campetto da calcio
Area n. 6 Via Recanati Intersezione via Nobel (di fronte scuola)
Area n. 7 Via Venezia di fronte supermercato Fortè
Area n. 8 Via Parnaso angolo via Settefarine
Area n. 9 Piazza La Gorgone via Settefarine
Area n.10 Via Artigiani dietro stazione
Area n. 11 Via Pellegrini dietro stazione
alimentare
alimentare
chiosco bar
alimentare
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chiosco bar
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Area n. 12 Via Venezia di fronte supermercato Crai
Area n. 13 Via Butera di fronte agenzia dell’Entrate
Area n. 14 Via G.Battista accanto campetto di calcio San Paolo
Area n. 15 Via Quattrocchi
Area n. 16 Viale Indipendenza angolo via La Paz
Area n. 17 Piazza S. Quasimodo via Cicerone angolo via Europa n. 2
Area n. 18 Piazza S. Quasimodo via Cicerone angolo via Europa
Area n. 19 Piazza S. Quasimodo via Cicerone angolo via Europa
Area n. 20 Via Venezia di difronte al civico n° 158
Area n. 21 Largo Tascone (via Tevere) n.3
Area n. 22 Piazza Regina Pacis
Area n. 23 Largo degli Artisti n.2
Area n. 24 Via Falcone (tratto compreso tra via Niscemi e via
Magellano)
Area n. 25 Via Falcone altezza via Pozzillo
Area n. 26 Villetta di via Morselli (tra via Volturno e via Galilei)
Area n. 27 Piazza Russello
Area n. 28 Via Recanati ad ovest parcheggio autotrasportatori
Area n. 29 Piazza Trento (angolo strada Hotel Sole)
non
non
chiosco bar
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
alimentare
chiosco bar
alimentare
alimentare
alimentare
chiosco bar
alimentare
alimentare
alimentare
chiosco bar
chiosco bar
alimentare
chiosco bar
ART.2
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza per ottenere la concessione dell’area in oggetto per
l’installazione del chiosco tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese Associazioni cooperative,
Enti, e Fondazioni che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino essere in possesso
dei requisiti di cui al successivo articolo 3.
ART. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In caso di istanza da parte di una persona fisica, questa dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine
generale:
1. aver raggiunto la maggiore età;
2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea
ovvero avere godimento della residenza in Italia, limitatamente agli stranieri appartenenti a
Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
4. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura
Penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
5. non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo
abilitativo;
6. non avere in corso una procedura dichiarativa di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
7. non avere a proprio carico condanne penali definitive che comportino la perdita e la
sospensione della capacità di contrattare, con la Pubblica Amministrazione;
8. non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p.;
9. inesistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65;
10. I soggetti concorrenti, inoltre devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla
vigenti legge Nazionali e Regionali.
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Limitatamente alle attività commerciali relative al settore merceologico alimentare e per la
somministrazione di alimenti e bevande, i soggetti interessati dovranno, altresì, aver
acquisito i requisiti professionali di cui alle vigenti leggi in materia, in tempo utile per
l’esercizio dell’attività secondo i termini del Regolamento e comunque prima del rilascio
del titolo abilitativo.
Se a concorrere sarà una persona giuridica, comprese Associazioni, Cooperative, Enti e
Fondazioni, i punti di cui sopra devono intendersi riferiti al legale rappresentante mentre il
solo punto 6 deve essere riferito a tutti i componenti delle Associazioni, Cooperative e
Fondazioni.
ART. 4
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione è a titolo precario con occupazione suolo pubblico di tipo permanente nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del “Regolamento comunale per l’utilizzo e
l’occupazione di aree pubbliche e/o di uso pubblico” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 113 del 07/11/2011.
Si stabilisce che la concessione avrà una durata di anni 5 e, comunque in ogni caso non
superiore ad anni 10, salva diversa convenzione stipulata con l’Amministrazione (sempre
nel limite massimo di anni 10) e salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione delle
attività, dichiarazioni di fallimento previste nel succitato regolamento.
Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente bando, la concessione
potrà essere rinnovata. Non può comunque essere rinnovata per più di tre anni consecutivi,
fatta salva la facoltà di richiedere nuova concessione. In caso di mancato rinnovo alla
scadenza, la concessione decade automaticamente.
Alla scadenza della concessione, la struttura, salvo diversa ed espressa indicazione
dell’Amministrazione Comunale, dovrà essere rimossa a spese del concessionario, lo stesso,
avrà l’onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente
all’installazione del manufatto.
In caso non sussistono o vengano meno i su elencati requisiti, l’Amministrazione, appurato
ciò, anche dopo il rilascio dell’autorizzazione alla vendita è/o all’inizio dell’attività,
revocherà l’autorizzazione, senza l’obbligo di preavviso, con effetto immediato, e procederà
alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato
dei luoghi.
Il rinnovo potrà essere richiesto a seguito di apposita istanza all’Amministrazione
Comunale, almeno 90 giorni prima della scadenza e potranno essere stabilite nuove
condizioni e convenzioni, nel rispetto del regolamento su menzionato.
Il mancato pagamento del canone per l’occupazione già in essere, ovvero gli altri oneri a
carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di
rinnovo.
La concessione per l’occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo personale e non è
consentita la cessione a terzi.
Per quanto attiene le eventuali richieste di sub ingresso, per i primi due anni a decorrere
dalla concessione, tale eventualità è consentita solo in favore di soggetti inseriti nella
graduatoria con scorrimento della stessa ed il trasferimento al subentrante avverrà
unicamente per la durata residua.
ART. 5
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MANUFATTO
La concessione all’installazione dei chioschi sarà rilasciata tenendo conto delle esigenze
della accessibilità pedonale e della viabilità locale, delle condizioni ambientali, della quiete
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pubblica, dell’estetica, del decoro e di tutte le norme in materia di igiene e sanità ed avrà
carattere precario.
Il chiosco è da realizzare con rigore formale e semplicità di linee e forme geometriche e
facile da pulire.
I requisiti tecnici ed igienico sanitari dei chioschi devono rispettare quanto previsto
dagli artt. 57, 58, 59, 65 e 66 del “Regolamento comunale per l’utilizzo e l’occupazione di
aree pubbliche e/o di uso pubblico”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
113 del 07/11/2011.
ART. 6
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA TERMINE
I soggetti interessati alla partecipazione al bando potranno presentare una sola domanda per
l’assegnazione di uno solo spazio tra quelli individuati al precedente art.1. Essi possono
esercitare, altresì, la facoltà di indicare nella domanda n. tre aree di interesse secondo un
ordine di priorità.
Le domande, in bollo, pena l’esclusione, dovranno pervenire in busta chiusa ed indirizzate:
“Sportello Unico Attività Produttive” con la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
al bando per l’assegnazione degli spazi su area pubblica per l’installazione di chioschi”,
entro il termine perentorio di gg. 15 dalla pubblicazione del presente bando; qualora il
termine ultimo cada in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo
immediatamente successivo. Potranno pervenire utilizzando uno dei sistemi di recapito
seguenti:
- Servizio postale raccomandato (A.R.);
- Consegna a mano diretta al protocollo generale del Comune di Gela;
- Agenzia di recapito autorizzato;
Il presente bando viene, altresì, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune
di Gela http://www.comune.gela.cl.it/index.php/bandi.
Ai fini della valutazione della tempestività nella presentazione della domanda farà fede
esclusivamente la data indicata nel timbro di accettazione apposto dall’ufficio protocollo
del Comune.
Tutte le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno ritenute valide e, pertanto,
non si darà apertura alle stesse.
Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento del plico e per
l’eventualità che lo stesso non sia acquisito agli atti in tempo utile.
ART. 7
CRITERI DI VALUTAZIONE
Fermo restando i requisiti per la partecipazione al bando di cui al precedente art.3
l’assegnazione in concessione delle aree pubbliche individuate al precedente art. 1 sarà
disposta in favore dei concorrenti che avranno conseguito il punteggio più alto, non
superiore a 70 punti secondo l’ordine di graduatoria e di priorità riportata nella domanda.
Verranno attribuiti a ciascun partecipante un punteggio secondo i criteri di seguito riportati:
1. Disoccupazione;
a) Da e fino a tre anni punti 3:
b) Oltre tre anni punti 5;
2. Residenza nel Comune di Gela;
a) Non residenti punti 0;
b) Fino a cinque anni punti 3;
c) Superiore a cinque anni punti 5;
3. Esperienza nel settore riferito all’area cui si concorre;
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a) da 0 a 3 anni punti 1;
b) da 4 a 6 anni punti 2;
c) oltre sei anni punti 3;
4. Per le persone fisiche:
Componenti il nucleo familiare;
a) Fino a due persone punti 2;
b) Fino a cinque persone punti 3;
1. Reddito familiare
a) Fino ad € 12.000,00 punti 4;
b) Oltre € 12.000,00 e fino a € 18.000,00 punti 2;
c) Oltre € 18.000,00 punti 1;
5. Incentivazione dell’imprenditorialità femminile (le imprese, di micro e piccola dimensione,
di cui all’art. 2, comma1, lett. a), della legge 25.02.1992 n. 215, ossia le società
cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le
società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a
donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne,
nonché le imprese individuali gestite da donne);
1. punti 10;
6. Attività proposte di interesse pubblico aggiuntive previo rispetto dei regolamenti vigenti
1. punti 15;
7. Impegno all’assunzione di personale (lavoro dipendente, collaboratore familiare e non) da
impiegare nella gestione dell’attività del chiosco (max 15 punti):
1. lavoratore diversamente abile punti 15;
2. lavoratore di età compresa fra 18 e 35 anni punti 15;
3. lavoratore di età compresa fra 35 e 40 anni punti 10;
4. lavoratore di età compresa tra 40 e 60 anni punti 5;
5. lavoratore di età superiore a 60 anni punti 1;
8. Impegno alla rinuncia della titolarità di specifica autorizzazione commerciale attiva ricadente
nei siti individuati per la concessione di aree pubbliche:
1. autorizzazione di tipo permanente punti 10;
2. autorizzazione di tipo stagionale punti 5;
Per le persone giuridiche, Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni i criteri di cui ai
precedenti punti, qualora non specificati, valgono per il solo legale rappresentante.
A parità di punteggio si procederà all’assegnazione nel rispetto del seguente ordine:
 A soggetti diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92 o con invalidità
superiore al 46%;
 A coloro che non esercitano alcuna attività commerciale sia nel territorio del
Comune di Gela che in altro Comune e il cui nucleo familiare è privo di reddito;
 A coloro che non esercitano alcuna attività commerciale, sia nel territorio del
Comune di Gela che in altro Comune il cui nucleo familiare gode di un reddito
che sarà accertato con l’indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
 Nel caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà all’assegnazione con il sistema
del sorteggio.
ART. 8
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione dirigenziale. In base alla
graduatoria definitiva verranno assegnate le aree su cui installare i chioschi. Ai soggetti
che saranno risultati aggiudicatari verrà trasmessa formale comunicazione nella quale
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saranno indicate le modalità per dare corso alla richiesta per l’installazione del chiosco.
Entro 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione l’aggiudicatario dovrà
presentare copia di tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti
dichiarati nella domanda. Nel caso di formale rinuncia all’assegnazione dell’area o di
mancato adempimento nei termini di cui sopra da parte dell’assegnatario, a questi
subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva nella
graduatoria. L’Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà insindacabile di non
procedere alla assegnazione di aree, indicando motivi che rendono non più opportuna la
realizzazione dell’intervento. Qualora l’installazione del chiosco fosse legata all’avvio
di una tipologia di attività soggetta a specifica programmazione, il rilascio del titolo
abilitativo per l’installazione del chiosco è subordinato al perfezionamento degli atti
occorrenti per l’esercizio dell’attività, in conformità ai vigenti strumenti di
programmazione settoriale. L’eventuale impossibilità di procedere all’apertura di nuovi
esercizi della tipologia richiesta comporterà l’esclusione dalla graduatoria per
l’assegnazione dell’area. Da eventuali impedimenti di carattere tecnico o
amministrativo, che dovessero sopravvenire nelle procedure di autorizzazione per
l’installazione del chiosco, non possono derivare oneri di alcun genere in capo
all’amministrazione nei confronti dell’aggiudicatario.
L’assegnazione definitiva, dopo la verifica dei requisiti da parte del Comune, avverrà
attraverso la sottoscrizione della convenzione in forma pubblico - amministrativa.
La concessione è subordinata al pagamento annuale della tassa occupazione suolo
pubblico giusto artt. 30 e 73 del “Regolamento comunale per l’utilizzo e l’occupazione
di aree pubbliche e/o di uso pubblico”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 113 del 07/11/2011.
Art.9
INFORMAZIONI SUL BANDO
Il presente bando, il Regolamento, il documento di localizzazione degli spazi pubblici
per l’installazione dei chioschi nonché lo schema di domanda per la partecipazione alla
selezione sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Gela al seguente
indirizzo http://www.comune.gela.cl.it/index.php/bandi.
ART. 10
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali la città di Gela entra in possesso a seguito del presente bando verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 e s.m.i..
ART. 11
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia al
“Regolamento comunale per l’utilizzo e l’occupazione di aree pubbliche e/o di uso
pubblico” approvato con Deliberazione n. 113 del 07/11/2011, anch’ esso visionabile
sul sito istituzionale, nonché a tutta la normativa vigente in materia.
Gela, ___/___/2013
Il Responsabile Suap
Ing. S. Lombardo