Domanda di trasferimento/versamento Conto di libero passaggio UBS

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Domanda di trasferimento/versamento Conto di libero passaggio UBS
Fondazione di libero passaggio di UBS SA
Casella postale, CH-4002 Basilea
Tel. +41-61-226 75 75
www.ubs.com/liberopassaggio-privato
Conto di libero passaggio
Fondazione di libero passaggio di UBS SA
Casella postale
CH-4002 Basilea
Domanda di trasferimento/versamento Conto di libero passaggio UBS
Dati personali dell'intestatario della previdenza
Cognome
Data di nascita
Nome
Stato civile
Via
Nazionalità
NPA/Località
Telefono
N.AVS/N.sicurezza sociale
Se l'avente diritto non è lo stesso intestatario della previdenza
Cognome
Indirizzo
Nome
NPA/Località
Richiesta
Motivo del versamento (con indicazione della documentazione che deve essere presentata obbligatoriamente)
Trasferimento a un altra fondazione di libero passaggio (2° pilastro)
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Conferma 2° pilastro e bolletino di versamento
Riscatto in una cassa pensione 2° pilastro
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Attestazione del riscatto massimo autorizzato e bolletino di versamento
Eventuali investimenti in titoli UBS (CH) Vitainvest vengono venduti alla scadenza del versamento per l'importo necessario. Se gli
investimenti in titoli devono essere venduti subito, cioè prima del termine di versamento, serve un ordine d'investimento in titoli a
parte.
Raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS
Versamento anticipato (al massimo cinque anni prima dell'età AVS ordinaria)
Invalidità (percezione di rendita totale dell'Assicurazione invalidità federale)
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Copia di certificato attuale di rendita dell'Assicurazione invalidità federale (rilasciato non più di un anno fa)
Definitiva emigrazione dalla Svizzera (versamento al più presto un mese prima dell'uscita dalla Svizzera)
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Copia di certificato di cessata residenza del controllo abitanti con indicazione del posto d'immigrazione (data di partenza
non più di un anno fa) oppure
copia del certificato di residenza con data di arrivo all'estero (rilasciato non più di tre mesi fa) oppure affidavit
(autocertificazione autenticata del luogo di domicilio)
Cessazione definitiva dell'attività lavorativa in Svizzera dei frontalieri
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Copia della conferma d'annullamento dell'autorizzazione frontaliera
Inizio di un'attività professionale indipendente
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Copia di certificato attuale della cassa di compensazione dell'AVS (versamenti possibili soltanto entro un anno dall'avvio
dell'attività)
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Ognuno dei contraenti riceve una copia
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Fondazione di libero passaggio di UBS SA
Conto di libero passaggio
Importo esiguo
(l'avere di libero passaggio è inferiore al contributo annuo del lavoratore presso l'ultima istituzione di previdenza prima del
trasferimento della prestazione di libero passaggio alla Fondazione di libero passaggio e per il quale non è possibile il riscatto
nell’attuale istituzione di previdenza.)
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copia dell'ultimo certificato di previdenza risp. certificato di salario e
conferma dell'attuale cassa pensione che nessun riscatto è possibile
Divorzio/unione domestica sciolta giudizialmente
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Copia di sentenza di divorzio/sentenza di scioglimento giuridicamente valida e completa (sentenze di divorzio estere
riconosciute e rese esecutive da un tribunale svizzero)
Polizza di versamento della nuova istituzione di previdenza
Decesso
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Copia di certificato ufficiale di morte e elenco ufficiale degli eredi e
Atto di famiglia oppure copia del certificato relativo allo stato di famiglia registrato e
In caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica: allegare una copia completa e legalmente valida della
sentenza di divorzio o di scioglimento, in caso il matrimonio o l'unione domestica abbia durato al minimo 10 anni
Per la proprietà d'abitazione ad uso proprio
Utilizzare il formulario domanda di prelevamento per il finanziamento della proprietà d'abitazione con il conto di libero passaggio
(ID 61071).
Versamento (intestato unicamente all'assicurato o a un conto congiunto)
Conto UBS
Sul mio conto presso UBS Switzerland AG in
N. di conto
.
-
Sul conto seguente/N. conto postale
Nome della banca/Istituto di
previdenza/Cassa pensione
Indirizzo/NPA/Località
IBAN/N. del conto
Titolare
Datore di lavoro/N. di referenza
(da indicare solamente in caso
di un trasferimento a un'altro
istituto di previdenza oppure
riscatto in una cassa pensione)
Pagamento per il
Si ricorda che non sono ammesse date retroattive ma solamente future (max. 3 mesi). Inoltre, le scadenze possono essere rispettate
solo a condizione che la Fondazione di libero passaggio di UBS SA riceva la documentazione completa necessaria in tempo utile.
Vendere i fondi d'investimento UBS (CH) Vitainvest
Eventuali investimenti in titoli UBS (CH) Vitainvest vengono venduti alla scadenza del versamento per l'importo necessario. Se gli
investimenti in titoli devono essere venduti subito, cioè prima del termine di versamento, serve un ordine d'investimento in titoli a
parte.
.
Trasferire i fondi d'investimento UBS (CH) Vitainvest sul deposito UBS, N. di deposito
Trasferimenti non possibili per i motivi di versamento: trasferimento a un'altro istituto di previdenza del 2° pilastro, riscatto in una
cassa pensione e decesso.
Negli ultimi tre anni ho effettuato riscatti nella previdenza professionale.
Si prega di allegare una copia dell'attestazione di riscatto.
(In caso non apponiate alcuna crocetta, partiamo dal presupposto che negli ultimi 3 anni non abbiate effettuato acquisti)
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Conto di libero passaggio
L'intestatario della previdenza conferma:
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l'esattezza e la completezza della domanda e della documentazione inoltrata.
che conferisce alla Fondazione di libero passaggio di UBS SA l'autorizzazione a effettuare, se necessario, ulteriori accertamenti.
che accetta le disposizioni contenute nel promemoria.
che presenterà i documenti stranieri non redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, nella versione originale con le traduzioni
tedesche autenticate.
Firma
Per le richieste di versamento «definitiva emigrazione dalla Svizzera», «cessazione definitiva dell'attività lavorativa in Svizzera»,
«inizio di un'attività professionale indipendente», «importo esiguo», «raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS»,
«versamento anticipato (al massimo cinque anni prima dell'età AVS ordinaria)» e «invalidità» serve il consenso scritto del coniuge/del
partner registrato.
Per versamenti che superano CHF 50 000 è necessaria la firma del coniuge/partner registrato, autenticata da un notaio.
L'autenticazione della firma deve avvenire sul formulario di versamento.
Per le persone non sposate o che non vivono in un'unione domestica registrata, si prega di allegare una conferma ufficiale dello stato
civile (rilasciata non più di un mese prima) oppure un affidavit (cfr. promemoria).
Nel caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata durante gli ultimi sei mesi, è anche necessario allegare una
copia della sentenza di divorzio o dello scioglimento dell'unione domestica registrata giuridicamente valida e completa (sentenze di
divorzio estere riconosciute e rese esecutive da un tribunale svizzero).
Luogo
Data
Firma dell'intestatario della previdenza/del beneficiario
(Allegare copia di un documento d'identità recente firmato)
Luogo
Data
Firma del coniuge/del partner registrato
(Allegare copia di un documento d'identità recente firmato)
Autenticazione Firma
Vogliate rispedirci l'ordine originale (non si accettano copie, fax o mail).
La forma al singolare comprende anche quella al plurale, la forma al maschile anche quella al femminile.
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Promemoria «Pagamenti
dal Conto di libero passaggio UBS»
Aspetti fiscali
Ai sensi della legge federale su l'imposta preventiva (LIP) del 13 ottobre 1965, l'erogazione della prestazione, nella fattispecie quindi
anche il versamento in contanti da parte della Fondazione di libero passaggio UBS, è soggetta all'obbligo fiscale e di notifica. Ai sensi
dell'art. 8 cpv. 1 lit. a LIP sottostanno all'obbligo fiscale e di notifica le liquidazioni in capitale superiori a CHF 5 000.
Le persone che ricevono una prestazione in capitale derivante dalla previdenza e che al momento del pagamento non sono domiciliate
in Svizzera sono soggette all'imposta alla fonte, dovuta anche qualora il capitale venga versato su un conto in Svizzera. Sono stabilmente soggette all'imposta alla fonte le persone che al momento dell'erogazione del capitale non forniscono alcuna indicazione chiara
sul proprio domicilio o i cui averi vengono versati all'estero.
Importo bloccato in seguito a riscatti in un istituto di previdenza
Ai sensi dell'art. 79b cpv. 3, della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), le prestazioni
risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di tre anni.
Pagamento in seguito all'abbandono definitivo della Svizzera o alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa in Svizzera di frontalieri
er
Dal 1° giugno 2007 l'accordo sulla libera circolazione delle persone che la Svizzera ha stipulato con l'Unione Europea pone delle restrizioni alla possibilità di pagamento in contanti dell'avere di previdenza di cui sopra. Esse concernono i frontalieri che hanno cessato la
loro attività lavorativa in Svizzera nonché gli intestatari della previdenza che si trasferiscono definitivamente in un Paese dell'UE o dell'
AELS (in particolare Islanda e Norvegia). (Per la regolamentazione speciale relativa al Liechtenstein si rinvia al prossimo paragrafo.) In
seguito a tale accordo gli intestatari della previdenza, che in tali Paesi continuano ad essere assicurati obbligatoriamente presso una
previdenza statale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, non possono più richiedere il versamento della parte obbligatoria degli
averi di libero passaggio. È esclusa da tale blocco la parte sopraobbligatoria degli averi di libero passaggio che può essere versata in
qualsiasi caso. Al fine di accertare il diritto al pagamento della parte obbligatoria, l'intestatario della previdenza deve compilare la
domanda del Fondo di Garanzia LPP (disponibile sotto www.verbindungsstelle.ch oppure al numero di telefono 031 380 79 71) e
inoltrare il modulo corredato della documentazione richiesta direttamente al Fondo di Garanzia LPP (indirizzo: Fondo di Garanzia LPP,
Eigerplatz 2, Casella postale 1023, CH-3000 Berna 14). Il Fondo di garanzia LPP provvederà a trasmettere i dati personali rilevati
all'autorità straniera competente in materia di assicurazione sociale. Quest'ultima verifica 90 giorni dopo l'abbandono definitivo della
Svizzera se l'intestatario della previdenza è soggetto all'assicurazione sociale obbligatoria e comunica l'esito dell'indagine al Fondo di
Garanzia LPP, il quale, a sua volta, informa per iscritto l'intestatario della previdenza e la fondazione sul risultato della verifica. Se
all'estero non esiste una previdenza statale obbligatoria, viene versata la totalità degli averi di libero passaggio. Se invece nel Paese
estero esiste un' assicurazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte sopraobbligatoria dell'avere di libero passaggio mentre la
parte obbligatoria ai sensi della LPP permane bloccata presso la Fondazione di libero passaggio fino al raggiungimento dell'età
ordinaria di pensionamento AVS. Per la Fondazione di libero passaggio di UBS SA tale età è stabilita nell'articolo 16 dell'ordinanza sul
libero passaggio nella previdenza profes-sionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP). Va tenuto conto del fatto che il
processo di verifica dura almeno sei mesi.
Disposizioni speciali in caso di trasferimento del domicilio nel Liechtenstein
Il 29 novembre 2000 la Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno stipulato un secondo accordo supplementare sulla sicurezza
sociale. Tale contratto funge da base giuridica per il trasferimento di prestazioni di libero passaggio della previdenza professionale da
un istituto di previdenza svizzero a uno del Liechtenstein. In caso di cambiamento del posto di lavoro all'interno dei due Stati, la copertura previdenziale è garantita senza interruzione. È altresì possibile il trasferimento del capitale di previdenza versato su un conto di
libero passaggio volto al mantenimento della copertura previdenziale. Non è pertanto più possibile richiedere il pagamento in contanti
della prestazione di uscita in caso di trasferimento del domicilio dalla Svizzera al Liechtenstein.
Affidavit
In casi rari, per la conferma del domicilio o dello stato civile, all'estero non è possibile ricevere dalle autorità un certificato di domicilio
o di stato civile. In tali casi rari la Fondazione di libero passaggio accetta un affidavit, ovvero un'autocertificazione giurata e sottoscritta
dall'interessato, nonché autenticata da un notaio o da un'altra persona autorizzata, che testimoni il suo effettivo domicilio o stato civile.
Si applicano le disposizioni regolamentari e legali.
La forma al singolare comprende anche quella al plurale, la forma al maschile anche quella al femminile.
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001 15.06.2015
N1
Exemplaire pour le preneur de prévoyance
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