la nuova disciplina concernente la patente di guida europea

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la nuova disciplina concernente la patente di guida europea
LA NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA
EUROPEA MODALITA' OPERATIVE
di Diego Porta
04/02/2013
Modifiche al D.Lgs. 18/04/2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida) ed al D.Lgs. 21/11/2005, n. 286
(Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), apportate con D.Lgs. 16/01/2013 n.
2.
Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, al capo I, modifica e corregge il D.Lgs. 18 aprile 2011, n.
59. Lo stesso decreto, al capo II, modifica anche il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, in
materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti (CQC) che
effettuano professionalmente il trasporto di persone e di cose. Infine, nel capo III,
vengono affrontate le disposizioni transitorie relative ai tempi di entrata in vigore delle
modifiche introdotte dal decreto in parola.
Per una maggiore comprensione del presente commento, si allega la circolare n.
300/A/744/13/101/3/3/9 del 25/01/2013 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per
la Pubblica Sicurezza, con i relativi allegati, tra i quali due note del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti riguardanti la nuova disciplina delle patenti di guida.
CAPO I del D. Lgs. n. 2/2013 (in vigore dal 2 febbraio 2013)
Art. 115 C.d.S.. Il comma 1-bis del predetto articolo prevede che la guida
accompagnata sia consentita solo ai minori titolari di patente di categoria A1 e B1,
escludendo pertanto da tale possibilità i soggetti minori titolari di patente di categoria
AM. La modifica si è resa necessaria in considerazione della introduzione della patente
di categoria AM in sostituzione del CIGC; la precedente stesura normativa prevedeva che
al compimento dei 17 anni, per accedere alla guida accompagnata, fosse sufficiente
essere titolare di patente di guida, ammettendo quindi a tale procedura anche il titolare
di patente di categoria AM.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 1403 del 16.1.2013, allegata
alla sopracitata circolare del Ministero dell’Interno, ha fornito ai propri uffici una
tabella di equipollenza tra le vecchie e le nuove categorie di patenti di guida, al fine di
consentire il rilascio dei nuovi titoli abilitativi a chi risulti già titolare di altra patente
alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Dalla nota emerge che i titolari di
patente di categoria A o B, conseguita tra l’01.01.1986 e il 26.04.1988, possono
condurre motocicli (compresi i quadricicli della categoria L7e per cui è ora prevista la
patente di categoria B1) solo sul territorio italiano. Ai suddetti titolari di patente, nel
caso di rinnovo o nei casi di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento della
patente stessa, verrà rilasciato un nuovo documento abilitativo alla guida, nel quale, al
campo 9, sarà riportata la lettera “a” minuscola, al fine di documentare tale
condizione.
I CIGC conseguiti prima del 19.01.2013 continueranno a conservare la loro piena
efficacia fino alla scadenza di validità. Nei casi di rinnovo ovvero di smarrimento, furto,
distruzione o deterioramento del documento, al titolare sarà consegnato il nuovo titolo
abilitativo previsto per la conduzione di ciclomotori, ovvero la patente di categoria AM.
Art. 116 C.d.S. Nella nuova stesura è stato sostituito il termine “modello comunitario”
con “modello UE”, così come previsto dalla direttiva n. 2011/94/UE. Si deve altresì
segnalare una importante novità dell’art. 116 del C.d.S. riguardante i titolari con
patente di guida sospesa per la violazione di cui all’art. 142, c. 9 del C.d.S., ai quali non
sarà più concessa la possibilità di condurre i ciclomotori durante il periodo di
sospensione. Inoltre circa l’impossibilità di chiedere l’ampliamento alla categoria E da
parte dei titolari di patente speciale, si segnalano le modifiche apportate al comma 4,
dal quale sono state eliminate le patenti di guida speciale delle categorie BE, C1E, CE,
D1E e DE.
Le modifiche apportate al comma 13 prevedono che l’annotazione del cambio di
residenza da un comune ad un altro ovvero il cambiamento di abitazione nell’ambito
dello stesso comune venga acquisito solamente dal CED della Motorizzazione, per
l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Pertanto, con la
norma introdotta, gli uffici della Motorizzazione non invieranno più il tagliando adesivo
contenente il nuovo indirizzo da apporre sulla patente di guida formato card. Sulle
nuove patenti di guida (vedi all. 6 alla circolare del Ministero dell’Interno) non è quindi
più previsto il campo relativo alla residenza dell’intestatario del documento (campo n. 8
della vecchia patente formato card). Tale procedura riguarda anche le patenti di guida
rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme e, pertanto, non si
dovrà più tenere conto dell’apposizione dell’adesivo relativo alla residenza, in quanto
non più previsto. Ove poi sorgano dubbi circa la residenza di un soggetto titolare di
patente di guida, e lo stesso non sia in grado di fornire altro documento di identità, ai
fini della notifica del verbale di accertamento o di altri atti ad esso conseguenti, farà
fede la residenza riportata negli archivi dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La patente rilasciata in Italia ha comunque valenza di documento di identità sul
territorio nazionale, anche se non vi è più indicato il luogo di residenza, come peraltro
accade per il passaporto.
Nel comma 14, concernente l’incauto affidamento di un veicolo, viene specificata
la corrispondenza della patente di guida in relazione al veicolo condotto, alla luce delle
modifiche apportate con l’introduzione del comma 15-bis. L’incauto affidamento di cui
al presente comma, trova applicazione in tutte le ipotesi di guida con patente non
corrispondente e quindi anche nelle fattispecie di cui al nuovo comma 15-bis dell’art.
116 del C.d.S. di seguito trattato.
Con l’introduzione del nuovo comma 15-bis, la conduzione di un veicolo con patente di
categoria diversa, per alcune fattispecie, è stata considerata meno grave. La nuova
previsione normativa individua i casi, di seguito elencati, puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00 e la sanzione accessoria
della sospensione da 4 a 8 mesi della patente posseduta. Sarà quindi irrogata la sanzione
amministrativa sopra indicata, a chi guida un veicolo con patente di categoria:
- A1 quando è prevista la categoria A2;
- A1 o A2 quando è prevista la categoria A;
- B1 quando è prevista la categoria B;
- C1 quando è prevista la categoria C;
- D1 quando è prevista la categoria D;
- CE con una età superiore a 65 anni, nei casi di guida di un autotreno o autoarticolato
per il trasporto di cose con massa complessiva superiore a 20 t senza attestato medico di
cui all’art. 115, comma 2, lettera a);
- D o DE avendo una età superiore a 60 anni, nei casi di guida di autobus, autocarri,
autoarticolati, autosnodati per il trasporto di persone senza attestato medico di cui
all’art. 115, comma 2, lettera b).
- C o CE, ovvero D1, D1E, D o DE avendo superato i limiti di età.
Le sanzioni previste dal comma 15-bis si applicano anche a chi guida un motoveicolo per
il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A essendo titolare di patente di
categoria B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE.
E’ stata prevista la possibilità, per i possessori di patente speciale di categoria C e C1, di
poter conseguire la CQC, al fine di condurre veicoli che la richiedano.
Circa le sanzioni per guida senza patente di cui al comma 15 dell’art 116 del C.d.S., si
precisa quanto segue:
- affinchè il reato di guida con patente revocata si possa ritenere consumato, è
necessario che all’interessato sia già stato notificato il provvedimento;
- nel caso in cui la Commissione Medica Locale (CML) accerti la non idoneità alla guida
per mancanza dei requisiti psichici o fisici di cui all’art. 119 del C.d.S., il reato risulta
consumato per chiunque guidi dopo tale giudizio, anche se non è stato ancora emesso
nei suoi confronti un formale provvedimento di revoca.
Con la nuova stesura dell’art. 116, il reato di guida senza patente di cui al comma 15, è
previsto anche per la conduzione di ciclomotori senza aver mai conseguito la patente di
categoria AM o il CIGC.
I casi di recidiva previsti dallo stesso comma 15 potranno essere applicati solo qualora il
primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva.
Art. 117 C.d.S. Il comma 1 è stato abrogato a seguito dell’inserimento della patente di
categoria A2. Pertanto le limitazioni potenza/tara previste nei primi due anni per i
titolari di patente di categoria A, conseguita con accesso graduale, ovvero prima del
compimento dei 21 anni o a seguito di esame sostenuto con veicolo di ridotte
prestazioni, sono venute meno. Come precisato nella nota prot. n. 1403 del 16.01.2013
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in allegato alla circolare ministeriale,
ed in quest’ultima circolare al punto 3, secondo paragrafo, a coloro che hanno
conseguito la patente di categoria A con accesso graduale prima del 19.1.2013,
nonostante rimangano ancora operative le limitazioni di potenza/tara di cui all’art. 117,
c. 1 del C.d.S., nel caso queste non vengano rispettate, non potrà essere applicata
alcuna sanzione. Inoltre le limitazioni relative alla velocità, previste per le patenti di
categoria A2, A, B1 e B si applicano solo alle patenti rilasciate dopo il 19.1.2013. Tali
limitazioni decorrono dal conseguimento della prima patente fra quelle previste.
Art. 118-bis C.d.S. La residenza normale, di cui all’art. 118-bis del C.d.S., è applicabile
solo ai cittadini comunitari.
Art. 124 C.d.S. Il comma 2 è stato completamente rivisitato per armonizzarlo con le
modifiche apportate all’art. 116 del C.d.S. Una importante novità è stata introdotta al
comma 4, che sanziona ora la guida senza patente di macchine agricole o di macchine
operatrici ai sensi dell’art. 116, commi 15 e 17, e quindi non più con una semplice
sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 125 C.d.S. In conseguenza delle modifiche apportate le sanzioni previste dal
suddetto articolo si applicano solamente a coloro che conducono un veicolo o circolano
non rispettando quanto stabilito dai codici relativi a “modifiche del veicolo”. Mentre
per quanto concerne il mancato rispetto dei codici relativi ai “motivi medici” si applica
la sanzione prevista dall’art. 173, comma 3 del C.d.S. Per la violazione dei codici relativi
alle “questioni amministrative”, invece, non è prevista alcuna sanzione. Ad esempio,
nel caso in cui il titolare di patente conduca un veicolo con cambio manuale anzichè con
cambio automatico, indicazione riportata con codice armonizzato 78 nel campo 12 del
documento di guida, lo stesso non potrà essere sanzionato ai sensi dell’art. 125 del
C.d.S. (per la consultazione dei codici sopra citati cfr. allegato 8 della circolare
ministeriale).
Art. 126 C.d.S. Il comma 3 è stato integrato nella parte in cui viene specificato che le
patenti di guida di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni e autoarticolati di
massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 20. Circa il ritiro dei documenti
abilitativi scaduti di validità, si procederà al ritiro del CAP tipo KA o KB scaduto di
validità, ma non si procederà al ritiro del CFP, anche se scaduto di validità, perchè non
previsto. Per quanto concerne la CQC scaduta di validità, fino al 17.4.2013 si procederà
al suo ritiro; a decorrere dal 18.04.2013, ovvero a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà al ritiro della
CQC solo se separata dalla patente di guida; in caso contrario, qualora la CQC fosse
indicata nella patente di guida mediante codice unionale 95, non si procederà al ritiro
della patente, salvo che anche la patente stessa non sia scaduta di validità. I titolari di
patente di guida italiana che circolano, nell’esercizio dell’attività professionale di
autotrasporto, con patente ritirata perchè scaduta di validità sono sanzionati ai sensi
dell’art. 216, c. 6 del C.d.S.
All’art. 128 C.d.S. è stato introdotto il comma 1-sexies che prevede la facoltà, per il
prefetto, di disporre la revisione della patente di guida a seguito dell’applicazione della
misura amministrativa prevista dall’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990 (Testo Unico sugli
stupefacenti).
L’art. 135 C.d.S., al comma 5, prevede che il provvedimento di inibizione alla guida sul
territorio italiano ai titolari di patente di guida rilasciata da Stati non appartenenti
all’UE o allo SEE, deve essere notificato al trasgressore secondo quanto disposto dall’art.
201 del C.d.S. L’efficacia del provvedimento decorre dalla data della notifica. Nel caso
di ritiro del documento contestualmente all’accertamento della violazione, il
conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio
nazionale, al fine di consentire la notifica del predetto provvedimento. Tale elezione di
domicilio sarà trascritta, a cura degli agenti operanti, nel verbale di accertamento di
violazione stesso. Si precisa che l’obbligo di esibire la traduzione o la patente
internazionale di guida sussiste solo nel caso in cui la patente esibita non sia conforme
alle disposizioni delle Convenzioni Internazionali.
Art 136-bis C.d.S. Il comma 9 è stato modificato nella parte in cui prevede che si
applichino le disposizioni dell’art. 135, comma 13, terzo periodo (e non più del comma
12, quinto periodo). Pertanto la patente o altra abilitazione professionale scadute di
validità vanno ritirate, da parte dell’organo accertatore, ed inviate entro il termine di 5
giorni al prefetto del luogo della commessa violazione. Il prefetto provvederà, entro i
successivi 15 giorni, ad inviare detti documenti all’autorità dello Stato che li ha emessi.
Art. 180 C.d.S. Con le modifiche apportate al comma 5 è stato inserito, tra i documenti
che i conducenti di particolari tipi di veicoli devono avere con sè quando prescritto, il
CFP (Certificato di Formazione Professionale). A seguito di tale modifica la mancanza
momentanea di detto certificato viene ora sanzionata dall’art. 180, cc. 5 e 7 e non più
dall’art. 168 C.d.S.
Inoltre è stato abrogato il comma 6 dell’art. 180, con la conseguenza che il conducente
di ciclomotore in possesso di CIGC non ha più l’obbligo di avere al seguito anche un
documento di identità.
L’art. 219-bis. Con l’entrata in vigore del D.Lgs 59/11, che ha eliminato il CIGC,
sostituendolo con la patente di categoria AM, è stato eliminato l’ultimo ostacolo per la
completa equiparazione del CIGC stesso alle patenti di guida. Pertanto i conducenti
maggiorenni, titolari di CIGC, sono assoggettati al raddoppio dei punti decurtati per i
primi 3 anni dal suo conseguimento. Si rammenta che ai titolari di CIGC maggiorenni,
con l’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, si potevano già applicare le
stesse sanzioni accessorie (ritiro, sospensione, revoca e decurtazione punti) previste per
i titolari di patente di guida tranne appunto il raddoppio dei punti decurtati. Ai
minorenni titolari di CIGC ovvero di patente AM, A1 o B1, continuano a non poter essere
applicate le sanzioni amministrative accessorie di cui sopra.
Nell’allegata circolare del Ministero dell’Interno, infine, vengono indicati alcuni
comportamenti che, pur rimanendo illeciti, non trovano più una propria sanzione nella
normativa vigente, e più precisamente:
- la guida di motocicli con potenza netta superiore a 25 kw e rapporto
potenza/massa superiore a 0,16 kw/kg da parte di conducenti che, alla data del
19/01/2013, hanno conseguito la patente A con accesso graduale da meno di 2
anni o che hanno meno di 21 anni;
- la guida di autocarri con massa superiore a 7,5 t, da parte di conducente di età
inferiore a 21 anni che, alla data del 19/01/2013, ha conseguito la patente di
categoria C ma non la CQC.
CAPO II D. Lgs. n. 2/2013
Le modifiche apportate dal D.Lgs. 2/13 al D.Lgs. 286/05 riguardano, per la maggior
parte, la necessaria armonizzazione della normativa inerente la carta di qualificazione
del conducente con la nuova normativa in materia di patenti di guida.
I conducenti in possesso delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D e DE che effettuano in maniera professionale il trasporto di persone o cose, devono
conseguire la carta di qualificazione del conducente (CQC). Per il conseguimento
della CQC è obbligatoria una qualificazione iniziale e, per il rinnovo delle stessa, una
formazione periodica (art. 14 D.Lgs 286/2005).
L’art. 15 D.Lgs. 286/2005, che è stato sostituito, prevede ora che la CQC può essere
concessa a coloro che siano titolari di una patente di guida rilasciata da uno stato
appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE) e che hanno in
Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale così come prevista dall’art.
118-bis del C.d.S. Possono conseguire la CQC, inoltre, i titolari di patente di guida
rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, purchè svolgano attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita
sul territorio italiano.
L’art. 16 D.Lgs. 286/2005, che prevede le deroghe all’obbligo della CQC per alcune
tipologie di veicoli, non è stato modificato, mentre l’art. 17 (esenzioni), che è stato
sostituito, indica i conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale, e che
possono
quindi
ottenere
la
CQC
per
documentazione.
Essi
sono:
a) coloro che, alla data del 09/09/2008, erano già titolari di patente di guida italiana
delle categorie D o DE e di C.A.P. di tipo KD, oppure di una patente di guida rilasciata
da uno Stato appartenete alla U.E o allo S.E.E. di categoria D1, D1E, D o DE;
b) coloro che, alla data del 09/09/2009, erano già titolari di patente di guida italiana
delle categorie C o CE oppure di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente
alla U.E. o allo S.E.E. delle categorie C1, C1E, C o CE;
c) coloro che, alla data del 09/09/2008, erano già titolari di una patente di guida
rilasciata da uno stato non appartenente alla U.E. o allo S.E.E. equivalente
rispettivamente alle categorie D1, D1E, D o DE, oppure, alla data del 09/09/2009, erano
già titolari di una patente di guida equivalente alle categorie C1, C1E, C e CE, a
condizione che essi svolgano la loro attività di conducente alle dipendenze di un’impresa
che sia stabilita sul territorio italiano.
L’art. 18 D.Lgs. 286/2005 (qualificazione iniziale) anch’esso sostituito, al comma 1
prescrive i requisiti necessari per l’accesso alle varie parti del programma di
qualificazione iniziale. Al comma 2 prescrive la validità della CQC per le varie patenti di
guida in relazione all’età del conducente e al tipo di corso di qualificazione frequentato
che può essere di tipo ordinario oppureaccelerato. Per quanto riguarda la CQC per
trasporto di cose, il conducente che ha compiuto gli anni 18 ma non ancora 21, se
frequenterà un corso accelerato, otterrà una CQC limitata alle categorie di patenti C1 e
C1E fino al compimento dei 21 anni; dopo di che la validità sarà estesa automaticamente
anche alle patenti di categoria C e CE. Tale limitazione, che verrà indicata con la
presenza del codice “107”, non sarà applicata a coloro che, avendo compiuto 18 anni
ma non ancora 21, frequenteranno un corso di qualificazione di tipo ordinario. Se il
corso accelerato verrà frequentato da persona che ha già compiuto 21 anni non vi sarà
alcuna limitazione e la CQC sarà valida per tutte le categorie di veicoli conducibili con
patente C e CE.
Per quanto riguarda la CQC per il trasporto di persone, il conducente che ha compiuto 21
anni ma non ancora 23, se frequenterà un corso accelerato avrà anch’esso delle
limitazioni che saranno indicate con il codice “107” e che comporteranno la possibilità
di condurre, fino al compimento dei 23 anni, solo veicoli della categoria D1 e D1E
oppure veicoli delle categorie D e DE per servizi di linea con percorrenza non superiore a
50 chilometri; dopo il compimento dei 23 anni la limitazione sarà automaticamente
eliminata. Detta limitazione non è applicata a coloro che, avendo compiuto 21 anni ma
non ancora 23, abbiano frequentato un corso di qualificazione di tipo ordinario e a
colore che avendo compiuto 23 anni abbiano frequentato un corso accelerato.
Ovviamente al di là della durata temporale delle limitazioni di cui ai punti precedenti, il
conducente dovrà aver conseguito anche le rispettive categorie di patenti per le quali la
CQC esplica la propria validità.
Gli artt. 19 e 20 D.Lgs. 286/2005, che sono stati parzialmente modificati, prescrivono
le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei corsi e le procedure d’esame,
rispettivamente, per il conseguimento della CQC e la formazione periodica finalizzata
alla conferma della sua validità.
L’art. 21 D.Lgs. 286/2005, stabilisce che i tutti i soggetti per i quali l’Italia rilascia la
CQC frequentino nel nostro paese sia i corsi di qualificazione iniziale che di formazione
periodica.
L’art. 22 D.Lgs. 286/2005, che è stato modificato in molte sue parti, stabilisce che per
comprovare l’assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale per la CQC e/o la
formazione periodica per la sua conferma, si procederà (dal 18 aprile 2013)
all’apposizione, sulla patente di guida, in corrispondenza delle categorie per la quale la
CQC esplica la sua validità, del codice unionale armonizzato“95” seguito dalla data del
conseguimento o della conferma della medesima. Per quanto riguarda invece i
conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stati non appartenenti alla U.E. o
allo S.E.E. (che svolgono la loro attività di conducente alle dipendenze di un’impresa
stabilita sul territorio nazionale), la loro qualificazione iniziale e la formazione periodica
verrà comprovata con il rilascio del documento formato card sul quale, in
corrispondenza del tipo di patente per cui il documento è rilasciato, sarà apposto il
codice unionale armonizzato “95” con le stesse modalità con cui si procede sulla
patente di guida. Per quanto riguarda i conducenti titolari di patente di guida rilasciata
da uno stato non appartenente alla U.E. o allo S.E.E. che siano titolari di una CQC
rilasciata da uno Stato membro, per comprovare di aver assolto gli obblighi relativi alla
“CQC merci”, dovranno avere con se, oltre alla CQC rilasciata dallo stato membro,
l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002. Per quanto
riguarda invece gli obblighi relativi alla “CQC persone” gli stessi titolari di patente di
guida (rilasciata da uno Stato non appartenente alla U.E. o allo S.E.E. con CQC rilasciata
da uno Stato membro) potranno, in alternativa, esibire: la stessa CQC recante il codice
unionale “95” o il certificato rilasciato dallo Stato membro, del quale l’Italia abbia
riconosciuto la validità sul territorio nazionale a condizione di reciprocità.
Il conducente che esercita la sua attività di autista alle dipendenze di un’impresa con
sede sul territorio nazionale e che sia titolare di patente di guida estera (cioè rilasciata
da uno Stato non appartenente alla U.E. o allo S.E.E.) e titolare di CQC rilasciata in
Italia (per documentazione, a seguito di formazione iniziale o a seguito di formazione
periodica) può conseguire, direttamente per documentazione, senza l’applicazione dei
criteri di propedeuticità previsti dall’art. 125, comma 1 del C.d.S., la patente di guida
corrispondente a quella posseduta. Tale rilascio è previsto anche nel caso in cui con lo
Stato che ha rilasciato la patente di guida non vi siano le condizioni di reciprocità che
sono richieste dall’art. 136, comma 1, del C.d.S., e anche se il dipendente abbia
stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. Allo stesso modo può ottenere la
patente di guida italiana, per documentazione, anche il titolare di patente rilasciata da
uno Stato membro dell’U.E. ottenuta per conversione di patente rilasciata da uno Stato
terzo con il quale non esistano le condizioni di reciprocità richieste dall’art. 136, comma
1 del C.d.S., che scada di validità.
Si rammenta che l’art. 23 D.Lgs. 286/2005, che non ha subito modifiche sostanziali,
prevede che la disciplina sanzionatoria della “patente a punti” istituita con l’art. 126-bis
del C.d.S., si applichi anche alla CQC e al C.A.P. di tipo KB. Detta decurtazione si
applica qualora gli illeciti vengano commessi alla guida di un veicolo e nell’esercizio di
un’attività professionale per cui i documenti sono richiesti.
CAPO III D. Lgs. n. 2/2013
Si rappresenta infine che l’art. 24 del D.Lgs 16/01/2013 n. 2 (disposizioni transitorie)
stabilisce che sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di CQC già rilasciate e che, a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto,
per la sostituzione delle CQC rinnovate, smarrite, deteriorate o rubate, e che sono state
rilasciate in precedenza a titolari di patente di guida italiana, si procederà con
l’emissione di un duplicato della patente di guida sulla quale, in corrispondenza del tipo
di abilitazione posseduta, sarà apposto il codice unionale “95” nonchè la data di
scadenza dell’abilitazione stessa. Viene stabilito che quanto disposto dal capo II entrerà
in vigore il giorno 19 gennaio 2013, fatte salve le modifiche apportate al comma 1,
lettere b) c) e d) dell’art. 21 del D.Lgs. 286/05, che entreranno in vigore il giorno 18
aprile 2013, ovvero a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del citato decreto. Le disposizioni del capo I del decreto in commento si
applicheranno dal giorno 2 febbraio 2013.