VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA
Transcript
VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA
VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI ATC Vista l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 16/05/2007; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATC n.94 del 13/06/2007, a seguito di parere favorevole del Collegio Sindacale in data 31/05/07, con la quale la Delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione dell’accordo definitivo; Il giorno ventotto giugno duemilasette si sono riunite la Delegazione trattante di parte Pubblica dell’Ente e la Delegazione di Parte Sindacale. Al termine della riunione le parti stipulano il seguente Contratto Integrativo Aziendale ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie Locali. la delegazione trattante di parte pubblica rappresentata da: - Giorgio Ardito - Dott. Angelo Ventura (f.to in originale) - Ing. Aldo Pagliasso (f.to in originale) (f.to in originale) la delegazione trattante di parte sindacale rappresentata da: - CGIL FP (f.to in originale) - CISL FP (f.to in originale) - UIL FP (f.to in originale) - CSA-UNIONQUADRI - RSU ATC (f.to in originale) (f.to in originale) 1 PREMESSA Il presente accordo si colloca in una strategia aziendale che, tra altri si prefigge i seguenti obiettivi: 1. Proseguire e ampliare il processo di professionalizzazione nell'intento di contribuire a costruire un'azienda costituita da professionisti dell'area di lavoro relativa, un’azienda campus di formazione permanente e incubatore di innovazioni strategiche, finanziarie, normative, di processo, di prodotto per la casa sociale e per la produzione e la gestione di patrimoni immobiliari e delle reti relative; un’azienda in prospettiva essenzialmente di laureati e diplomati. 2. Offrire a tutti i lavoratori dell'azienda tale opportunità articolata nelle seguenti forme: a) Inquadramento sulla base del titolo di studio in relazione alle esigenze ed alle disponibilità aziendali; b) Riconoscimento del perseguimento e accompagnamento al completamento di studi iniziati (anche attraverso un aiuto economico non attinto dal fondo per il trattamento accessorio), ai fini della progressione orizzontale e verticale, in rapporto alle esigenze aziendali ed alle disponibilità di bilancio c) riconoscimento presso le Università del credito formativo acquisito per effetto dell'attività lavorativa prestata presso ATC ed ai fini della progressione orizzontale in ATC. d) Riconoscimento di progressione orizzontale a seguito di processi di riorganizzazione e relativa formazione. Nel rispetto dei sottoelencati criteri: 1. Quanto premesso non preclude l'attribuzione dell'ordinaria progressione orizzontale. 2. Tutti i dipendenti devono avere l'opportunità di conseguire la progressione orizzontale che non è però, parimenti, garantita a tutti. 2 3. L'Amministrazione non pone tetti di spesa per il raggiungimento di quanto sopra, ovviamente compatibilmente con la normativa vigente e le risorse economicamente disponibili. Per effetto di quanto indicato al punto precedente, la destinazione di ulteriori risorse per le progressioni potrà, limitare quelle disponibili per nuove assunzioni o per la proroga di contratti in essere. Sarà comunque cura delle parti operare affinchè la destinazione di ulteriori risorse relative alle progressioni orizzontali avvenga tenendo conto delle esigenze di utilizzare risorse anche per la stabilizzazione del personale precario e per nuove assunzioni. DICHIARAZIONE A VERBALE DA PARTE DELL’AGENZIA l'Agenzia, comunque, dichiara che con la costituzione delle Società sta creando maggiore occupazione e portando nell'ambito del gruppo ATC attività che prima venivano svolte all'esterno. 3 CAPO I Art.1 Progressioni Orizzontali a seguito di processo formativo 1. PROCEDURA. Al fine di favorire il più ampio e generalizzato processo di professionalizzazione di tutto il personale dell’Agenzia le parti concordano di realizzare un “circolo virtuoso” tra formazione e progressioni orizzontali mediante un collegamento diretto tra le risultanze qualitative della partecipazione ad attività formative, in termini di conoscenze derivanti dalla formazione e applicazione pratica delle stesse conoscenze sul posto di lavoro, strutturando tale circolo come segue: 1.1. verifica - da parte di ATC del fabbisogno formativo dei dipendenti finalizzato all'accrescimento della professionalità aziendale, all'accrescimento dell'autonomia del singolo lavoratore, coerentemente con le strategie aziendali; 1.2. formazione - partecipazione dei dipendenti a corsi, o gruppi di corsi, inerenti l'attività del dipendente e la sua professionalità, cui l’Agenzia riconnetta espressamente particolare importanza sia per la materia che per la durata; 1.3. selezione 1.3.1. superamento, con esito positivo, dei test di verifica della acquisizione delle competenze del processo formativo; ovvero, in alternativa 1.3.2. acquisizione di competenze certificata mediante attestati riconosciuti dalla legislazione comunitaria o nazionale o regionale (in ambito informatico, linguistico ecc..) afferenti all'attività o al miglior utilizzo della strumentazione necessaria all'espletamento delle mansioni concretamente svolte da parte dei singoli dipendenti; nell’ambito della contrattazione del piano formativo verrà 4 data informazione alle R.S.U. e alle OO.SS. circa i corsi ritenuti utili ai fini della progressione; ovvero, in alternativa 1.3.3. superamento, con esito positivo, di tutte le prove intermedie di un corso concorso finalizzato alla progressione verticale, senza che si consegua la valutazione positiva finale, ovvero, nel caso non siano previste prove intermedie, valutazione immediatamente inferiore alla sufficienza; ovvero, in alternativa 1.3.4. qualora, nell'arco di tre anni, il dipendente non abbia avuto alcuna possibilità o occasione di partecipare ai corsi consegue comunque il diritto a partecipare ad una selezione per verificare la professionalità acquisita; 1.4. raggiungimento, entro il biennio successivo, in una delle valutazioni stabilite ai fini della progressione orizzontale, di un coefficiente pari almeno a 75/100; 1.5. attribuzione della progressione orizzontale, nel limite delle risorse disponibili, a coloro che dispongono di almeno uno dei requisiti indicati ai punti 1.3, unitamente al requisito di cui al punto 1.4, con priorità per coloro che da più tempo risultano nella posizione economica precedente e, a parità di anzianità nella posizione economica precedente, con preferenza per la categoria più bassa. 2. DECORRENZA PROGRESSIONI ORIZZONTALI A SEGUITO DI PROCESSO FORMATIVO. Le date di assegnazione della progressione orizzontale saranno 01/01/2007 per i dipendenti che hanno superato il processo di formazione nell’anno 2007; 01/01/2008 per i dipendenti che hanno superato il processo di formazione nell’anno 2008. 3. PROGRESSIONE ORIZZONTALE SULLA BASE DEI CRITERI PRECEDENTI. Quanto previsto dai commi precedenti si aggiunge all’ordinaria 5 progressione orizzontale sulla base dei criteri di selezione vigenti anteriormente alla data di approvazione del presente accordo e con le decorrenze definite dalle parti; in sede di prima applicazione del presente accordo verranno effettuate due selezioni: A. la prima selezione con decorrenza dal 01/01/2006 è riservata al personale in servizio al 31/12/1999 che non ha mai ottenuto progressioni orizzontali o verticali dopo tale data. B. la seconda selezione con decorrenza dal 01/01/2007 è riservata al personale in servizio che non ha mai effettuato, nella categoria di attuale inquadramento, più di una progressione orizzontale, con esclusione della posizione derivante dall’ex-LED. L’attribuzione verrà effettuata nel limite delle risorse disponibili a partire dalla Categoria A, a salire, sino ai dipendenti di Categoria D non incaricati di posizione organizzativa; qualora residuino ancora delle risorse si procederà all’attribuzione di ulteriori progressioni orizzontali al personale incaricato di posizione organizzativa o di alta professionalità, sino al raggiungimento del predetto limite economico. 4. OMOGENEIZZAZIONE. L'Amministrazione verificherà se, nell'ambito delle progressioni orizzontali non riconosciute in applicazione del presente articolo, il rispetto dei criteri e delle procedure non abbia determinato evidenti disparità di trattamento nell'ambito di ogni singola Direzione o tra differenti Direzioni. Parimenti, pubblicati i dati relativi alle progressioni orizzontali assegnate, le OO.SS., individuate disparità di trattamento, potranno chiedere tale verifica all’Amministrazione. 5. RISORSE. Le nuove progressioni orizzontali saranno attribuite nel limite delle seguenti risorse: 6 - con decorrenza dal 01/01/2006, delle risorse di cui all'art.4 CCNL 9/5/06, più il maturato economico (RIA) del personale cessato nel corso del 2005, più - con decorrenza dal 01/01/2007, delle risorse indicate al rigo 6 del prospetto di cui all'art.7, già previste nelle risorse variabili 2006, disponibili per le progressioni previo processo formativo di cui all’art.1, comma 1, del presente accordo. più - con decorrenza dal 01/01/2007, delle risorse indicate al rigo 7 del prospetto di cui all'art.7, costituenti il maturato economico (RIA) del personale cessato nel 2006, disponibili per le progressioni orizzontali di cui all’art.1 comma 3, del presente accordo. più - con decorrenza dal 01/01/2007, delle risorse indicate al rigo 8 del prospetto di cui all'art.7, provenienti dai residui del Fondo relativo ad AA.PP. da compensare con il maturato economico (RIA) del personale cessato a partire dal 2007 e fino al loro completo assorbimento con queste ultime risorse, disponibili per le progressioni orizzontali di cui all’art.1 comma 3, del presente accordo. In applicazione del presente comma, il fondo per le progressioni orizzontali è aumentato, con le decorrenze di cui sopra, dell’importo corrispondente al valore delle nuove progressioni orizzontali attribuite. Art. 2 Processi di riorganizzazione – Progressioni orizzontali 1. Riorganizzazione/Formazione. Al fine di consentire il perfezionamento di processi di riorganizzazione dei Servizi dell’Agenzia, in atto o da intraprendere, che determinano un incremento qualitativo/quantitativo delle prestazioni del personale A.T.C., l'Amministrazione individua, ai sensi dell’art. 15 c.c.n.l. 1° 7 aprile 1999, specifici settori strategici per l'attività dell’Ente che necessitino di essere riorganizzati e potenziati sotto tali profili ed attua conseguentemente corsimirati per il personale ad essi adibito. 2. Attribuzione progressione orizzontale. Il superamento di detti corsi comporta l’attribuzione di uno scatto di progressione orizzontale cumulabile con quello di cui all’art.1. 3. Risorse. Le risorse necessarie verranno reperite ai sensi dell’art.15, comma 5°, del CCNL 1.4.99 con fondi ulteriori rispetto a quelli già individuati all’art.1. Art.3 Corsi Concorso Progressioni Verticali 1. L'Amministrazione, in coerenza con le strategie aziendali ed i conseguenti processi di riorganizzazione, individua i posti vacanti in dotazione organica che necessitano di copertura tramite progressione verticale, con il seguente ordine di priorità: a) Posizioni per le quali, attraverso l'attribuzione di mansioni superiori, l'amministrazione individui la necessità di una loro copertura immediata; b) Altre posizioni che saranno individuate anche tenendo conto dei titoli di studio aventi valore legale acquisiti individualmente dai dipendenti ove questi siano rispondenti, e nei limiti, delle esigenze di profili professionali in azienda. 2. L'Amministrazione, svolta tale ricognizione entro il 31/12/2006 con deliberazione C.d.A. n.410 del 28/12/2006, procederà, dandone preventiva informazione alle OO.SS., all'indizione di corsi concorso a ciò finalizzati che dovranno concludersi 8 con l'inquadramento del personale nella nuova categoria, ove possibile entro il 31/12/2007, compatibilmente con le limitazioni previste dalla normativa vigente. 3. Nel bando verrà specificato che, per la durata triennale della graduatoria, ricorrendone le esigenze, l'Amministrazione potrà utilizzare le stesse per la copertura di ulteriori posti vacanti. 4. Il numero dei posti deve tenere conto degli obiettivi di risparmio per le assunzioni a tempo indeterminato assegnati all'Agenzia ai sensi del DPCM 15/02/06 ed essere compatibile con le risorse destinate alla stabilizzazione dei contratti di formazione e lavoro attualmente in servizio di cui all'art.6 comma 1 del presente accordo. 5. I Corsi concorso saranno strutturati in una prima fase comune a tutte le posizioni di ciascuna categoria ed in una seconda fase attraverso percorsi mirati di formazione distinti per posizione ricoperta. Art.4 Corsi di studio non ancora ultimati e riconoscimento titoli conseguiti 1. L'Agenzia, valutando positivamente i percorsi di studi individualmente intrapresi con i dipendenti che costituiscono un arricchimento per l'azienda e per il dipendente, compatibilmente con la normativa e con le esigenze di bilancio, nell'erogazione dell'annuale contributo al CRAL ATC, finalizzato a consentire interventi di assistenza e previdenza a favore dei dipendenti, si dichiara disponibile a tenere conto di una percentuale dei costi di iscrizione, opportunamente dimostrati, a scuole pubbliche per il conseguimento di titoli di studio legalmente riconosciuti afferenti a professionalità previste in azienda, a favore di coloro che l'anno accademico/scolastico precedente abbiano superato almeno 4 esami del corso di laurea, ovvero abbiano anche solo conseguito la 9 laurea, ovvero ancora, per corsi di scuola secondaria, abbiano superato positivamente l'anno scolastico. Il conseguimento del titolo di studio sopra indicato potrà determinare, ovviamente senza automatismo, uno scatto di progressione orizzontale a partire dalla prima selezione utile successiva, se il titolo stesso è afferente alle mansioni espletate o il lavoratore viene, sulla base di esigenze aziendali, trasferito a coprire un posto afferente al titolo di studio conseguito. 2. L'Agenzia procederà, inoltre, a bandire selezioni per progressione verticale, tenendo conto anche delle tipologie di titoli conseguiti dai dipendenti di cui sopra, ai sensi dell'art.3 comma 1° lett. b). Art.5 Riconoscimento crediti formativi 1. Conseguimento laurea. L'Amministrazione verificherà la disponibilità delle Università piemontesi e del Politecnico di Torino alla stipula di convenzioni per il riconoscimento, ai fini del conseguimento della laurea, del credito formativo acquisito per effetto dell'attività lavorativa prestata presso ATC. 2. Punti per la progressione orizzontale. L’Amministrazione è, inoltre, disponibile a riconoscere quale “credito formativo” la partecipazione attestata a seminari/conferenze e ad iniziative anche estemporanee di formazione organizzate da ATC, da valutare nel punteggio delle schede per la progressione orizzontale. Art.6 Stabilizzazione Lavoratori precari 1. Contratti di Formazione e Lavoro. 10 L'Amministrazione, a seguito di valutazione positiva da parte degli uffici, ha proceduto, entro il 31/12/2006, a trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dei dipendenti che alla data del 01/10/2006 prestavano servizio con contratto di formazione e lavoro, condizionando la decorrenza unicamente alla conclusione del processo formativo previsto. 2. Personale a tempo determinato. L'Amministrazione si impegna a valutare l'utilizzo di altre forme di selezione che la normativa in tema di accesso al pubblico impiego consenta. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente accordo, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 con riferimento alla “stabilizzazione” del personale precario ATC. 3. Personale a tempo determinato con meno di 32 anni. Compatibilmente con le strategie aziendali e le risorse disponibili a bilancio per il personale dipendente, ivi comprese quelle destinate alla stabilizzazione dei lavoratori precari in applicazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007, l’Amministrazione bandirà entro il 31/12/2007 almeno due selezioni per contratto di formazione e lavoro, per le quali, ove possibile, verranno definiti punteggi preferenziali per i precari ATC. Art.7 Risorse Disponibili PROGRESSIONI VERTICALI Euro 1 Progressioni verticali dal 01/01/2006 già assegnate. 12.000,00 2 Progressioni verticali future nella medesima categoria. 10.000,00 3 Progressioni verticali future (spesa compatibile con le limitazioni previste dal DPCM 15/02/06). 40.000,00 Totale risorse di cui ai punti 1, 2, e 3 62.000,00 11 Ulteriori progressioni verticali teoricamente possibili (fatte salve le limitazioni normative e di bilancio). 44.000,00 PROGRESSIONI ORIZZONTALI 4 Aumento art.4 CCNL 9/5/06 disponibile per le progressioni orizzontali dal 01/01/2006. 35.000,00 5 RIA personale cessato nel 2005 disponibile per le progressioni orizzontali dal 01/01/2006. 18.000,00 Totale risorse di cui ai punti 4 e 5 53.000,00 6 Risorse per le progressioni orizzontali dal 01/01/2007, già destinate alle risorse variabili 2006 e disponibili per le progressioni orizzontali previo processo formativo di cui all’art.1, comma 1, del presente accordo. 15.000,00 7 Maturato economico (RIA) del personale cessato nel 2006 disponibile dal 01/01/2007 per le progressioni verticali di cui all’art.1 comma 3, del presente accordo. Ulteriori risorse per le progressioni orizzontali dal 01/01/2007, provenienti dai residui del Fondo relativo ad AA.PP. da compensare con il maturato economico (RIA) del personale cessato a partire dal 2007 e fino al loro completo assorbimento, disponibili per le progressioni orizzontali previo processo formativo di cui all’art.1 comma 3, del presente accordo. Totale risorse di cui ai punti 7 e 8 10.000,00 8 40.000,00 50.000,00 Art.8 Progressioni Orizzontali: norma transitoria 1. In sede di prima applicazione del presente accordo i dipendenti di categoria B, C e D senza incarico di posizione organizzativa o alta professionalità alla data di sottoscrizione del presente accordo, con decorrenza dell’inquadramento nell’attuale posizione economica anteriore al 01.07.2003, potranno chiedere di partecipare alla selezione per l’attribuzione di uno scatto di progressione economica orizzontale, sulla base dei seguenti criteri: a) Partecipazione dei dipendenti a corsi, o gruppi di corsi, cui l’Agenzia riconnetta espressamente particolare importanza per la materia trattata. 12 b) Superamento, con esito positivo, dei test di verifica dell’acquisizione delle competenze. Corsi e test avranno un grado di difficoltà crescente in rapporto alla categoria ed alla posizione economica. 2. La decorrenza della progressione economica sarà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del superamento dei test. 3. Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, sulla produttività collettiva spettante al dipendente cui è stata attribuita la progressione orizzontale in applicazione del presente articolo, viene operata una riduzione pari alla quota parte del valore annuo, compresa la 13 mensilità, della progressione stessa, aumentato dei maggiori oneri previdenziali a carico dell’Agenzia in conseguenza della sua attribuzione (vedi nota -(1)-). Nel caso la produttività collettiva non sia sufficiente la trattenuta verrà operata, per la quota che residua, anche sulla produttività individuale. 4. L'opzione per la progressione orizzontale riveste carattere volontario; ai dipendenti che non chiederanno di partecipare alle suddette selezioni continuerà ad essere corrisposta la produttività collettiva alle condizioni vigenti (V. Allegato A). 5. Nel caso di progressione verticale intervenuta successivamente all'attribuzione della progressione orizzontale ai sensi del presente articolo, il dipendente riacquista il diritto alla produttività collettiva, ove prevista. 13 Nota -(1)- al comma 3° Esempio relativo ad un dipendente attualmente in Cat.C3 assunto dopo il 1993: Euro Produttività collettiva intera (su base annua) relativa al 1.804,86 2005 Progressione orizzontale C4 per 13 mensilità 701,45 Maggiori oneri ATC sulla progressione orizzontale C4 20,20 Produttività collettiva (su base annua) relativa al 2005 1.083,21 Art.9 Norma finale 1. La partecipazione ai corsi per le selezioni bandite dall'Agenzia per l’area ed il profilo di appartenenza (non di profili nuovi) è obbligatoria; essa costituisce, relativamente ai corsi del biennio precedente, requisito di ammissione alla prima selezione per progressione orizzontale successiva, salvo deroghe per particolari motivi concesse, volta per volta, dall'Amministrazione (es. malattia, maternità). 2. L'Amministrazione si impegna entro venti giorni dalla stipula del presente accordo a redigere un cronoprogramma delle procedure di riorganizzazione, dei corsi concorso, delle procedure di selezione che sarà oggetto di concertazione con le OO.SS. 3. Il piano di formazione che scaturisce dal presente accordo, da presentare alle OO.SS. entro un mese dalla sua stipula, sarà oggetto di contrattazione, con verifiche semestrali e di periodiche comunicazioni sull'attività formativa svolta e programmata. 4. Il processo formativo dovrà concludersi entro il 2008 e dovrà interessare tutti i lavoratori inclusi nel piano di formazione contrattato con le OOSS. In sede di 14 contrattazione del piano di formazione verranno identificate le aree interessate al piano di formazione. La formazione non è finalizzata alla progressione orizzontale, ma alle esigenze organizzative aziendali; la progressione sarà una conseguenza del processo formativo, nell’ambito del quale si darà priorità ai processi formativi che interessano lavoratori che non hanno avuto occasioni di formazione e di progressione orizzontale. 5. Il superamento con esito positivo delle verifiche del percorso formativo darà diritto alla progressione orizzontale ai sensi dell’art.1, Capo 1, del presente accordo. 15 ALLEGATO A) PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (accordo decentrato del 28/11/2002) - Il premio teorico annuo è pari a quello dell'anno precedente rivalutato della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo dal mese di ottobre dell'anno precedente al mese di ottobre dell'anno in corso. Tale somma viene decurtata proporzionalmente in relazione alle modalità di prestazione lavorativa e pertanto viene erogata in misura ridotta al personale con contratto a tempo determinato, a tempo parziale ed al personale che nel corso dell’anno ha effettuato assenze della tipologia indicata nell’allegato all'accordo del 28/11/2002; relativamente alle assenze, tiene conto di quelle effettuate dal mese di dicembre dell’anno precedente fino al mese di novembre dell’anno in corso: il conguaglio sulle assenze complessive dell’anno viene effettuato col premio individuale dell’anno o collettivo dell’anno successivo ovvero al momento della cessazione, se questa avviene nel corso dell’anno. - Nel caso di sanzioni disciplinari definitive l’importo del premio è il seguente: - Rimprovero verbale: decremento del 5% del premio spettante. - Censura: decremento del 10% del premio spettante. - Seconda censura nel corso dell'anno e per lo stesso motivo della prima: decremento del 25% del premio spettante. - Multe: per ciascuna sanzione, decremento del premio spettante dal 25% per multa con importo di un’ora di retribuzione, al 30% per multa con importo di quattro ore di retribuzione. - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: per ciascuna sanzione, decremento del premio spettante dal 30% per sospensioni di un giorno, al 100% per sospensioni di dieci giorni. 16 - l’erogazione può avvenire solo se sono stati raggiunti i macro-obiettivi definiti dall’Amministrazione e comunque in proporzione alla quota di effettivo raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati; pertanto la cifra erogata può essere utilizzata parzialmente sia se corrisposta in uguale misura per tutti i dipendenti sia se differenziata per aree aziendali in ordine al contributo per il raggiungimento dei macro-obiettivi. 17 CAPO II Art.1 ALTE PROFESSIONALITA’ 1. In applicazione della disciplina approvata, previa concertazione con le OO.SS., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.549/970 del 29 dicembre 2005, l’Amministrazione attribuirà, oltre agli attuali n.11 incarichi, ulteriori incarichi di alta professionalità per le finalità e nei limiti ivi previsti. 2. Le maggiori risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di Alta Professionalità saranno reperite, con le modalità e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata, nell’ambito delle risorse decentrate di cui agli artt.31 e ss. CCNL 22/1/2004, con fondi ulteriori ai sensi dell’art. 15, comma 5°, del CCNL 1/4/1999. 3. L’Amministrazione comunicherà alle OO.SS. il maggior costo conseguente all’attribuzione degli incarichi di Alta Professionalità, fermo restando quanto previsto dalla contrattazione nazionale in tema di relazioni sindacali sulla materia. 18 Art.2 AMMINISTRATORI DI AREA 1. L'Amministrazione concorda con le RSU sulla necessità di aumentare il numero complessivo degli Amministratori di Area. 2. Il numero degli Amministratori di Area aumenterà, verificata la compatibilità economica, fino a coprire tutte le aree che verranno definite sulla base di una tabella concordata tra gli Amministratori stessi e l’Amministrazione con la quale si procederà ad una "pesatura" del territorio e alla conseguente definizione dell’area. La tabella, sarà da oggetto di una prima verifica dopo un periodo di prova della durata di sei mesi e di ulteriori, successive verifiche in funzione del cambiamento di gestione delle singole aree. 3. I nuovi Amministratori verranno scelti preliminarmente tra quelli che hanno già partecipato e superato i corsi di Amministratore di Area organizzati da ATC e, inoltre, tramite: a) Bandi di mobilità esterna, da svolgersi previo esame psico-attitudinale e superamento con esito positivo del corso di formazione. b) Corso concorso. Qualora non sia possibile operare l’assunzione in Atc con gli strumenti di cui ai punti precedenti, la graduatoria del corso concorso potrà essere utilizzata, anche attraverso convenzione con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, per l’assunzione in GIM srl di nuovi amministratori. Ove la normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato e di limitazione alla spesa del personale lo consentano, verrà costituita una riserva per ovviare al “turn over” degli amministratori di area attraverso l’assunzione, anche in altre mansioni e senza attribuzione di incarico di posizione organizzativa, del personale utilmente collocato nelle graduatorie concorsuali. 4. [L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione degli Amministratori di Area un adeguato parco auto aziendali che, ove ne ricorrano le condizioni definite in apposito ordine di servizio, potranno essere utilizzate per la partecipazione alle assemblee in orario serale senza l’obbligo dell’immediato ritorno in sede; fino a quanto sopra, l’Amministrazione adotterà idonei provvedimenti sostitutivi.] COMMA STRALCIATO DA INSERIRE IN UNA CIRCOLARE GENERALE 5. La retribuzione di posizione spettante agli Amministratori di Area, viene aumentata a €8.000,00 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità dopo ventiquattro mesi di inquadramento ininterrotto nel profilo. 19 6. A partire dal 01/01/2008 la retribuzione di posizione dopo trentasei mesi di inquadramento ininterrotto nel profilo è aumentata di €1.000,00 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità. 7. Nel caso di acquisizione a fronte di un preventivo corretto e presentato nei tempi giusti di commesse per le Società partecipate ATC l’Agenzia riconosce all'Amministratore un compenso pari ad una percentuale, definita, anche in misura variabile in rapporto alle modalità gestionali ed alle situazioni oggettive dei diversi condomini, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATC previa informazione alle RSU, del maggior margine operativo lordo procurato alla Società (misurato a consuntivo ), da corrispondere: - Per valori fino a €400,00 annui, come retribuzione di risultato; nel caso la valutazione relativa all’anno sia già nei termini massimi consentiti il relativo aumento opererà sulla retribuzione di posizione dell’anno successivo. - Per valori superiori a €400,00 annui, come aumento della retribuzione di posizione per l'anno successivo. Il presente comma troverà la sua applicazione previa adozione da parte dei direttori e dirigenti competenti, previa informazione alle RSU, di apposite direttive di attuazione e di comportamento al fine del conseguimento di quanto sopra. 8. Le maggiori risorse necessarie per dare applicazione ai commi 5, 6, 7 del presente articolo saranno reperite, con le modalità e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata, nell’ambito delle risorse decentrate di cui agli artt.31 e ss. CCNL 22/1/2004, con fondi ulteriori ai sensi dell’art. 15, comma 5°, del CCNL 1/4/1999. 9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il precedente accordo decentrato stipulato il 29/07/2003. 20