VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA

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VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA
VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA
PROFESSIONALITÀ E DEL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI DIPENDENTI ATC
Vista l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 16/05/2007;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATC n.94 del 13/06/2007, a seguito di
parere favorevole del Collegio Sindacale in data 31/05/07, con la quale la Delegazione trattante di
parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione dell’accordo definitivo;
Il giorno ventotto giugno duemilasette si sono riunite la Delegazione trattante di parte Pubblica
dell’Ente e la Delegazione di Parte Sindacale.
Al termine della riunione le parti stipulano il seguente Contratto Integrativo Aziendale ai sensi del
D.Lgs. 165/2001 e del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie Locali.
la delegazione trattante di parte pubblica rappresentata da:
-
Giorgio Ardito
-
Dott. Angelo Ventura
(f.to in originale)
-
Ing. Aldo Pagliasso
(f.to in originale)
(f.to in originale)
la delegazione trattante di parte sindacale rappresentata da:
-
CGIL FP
(f.to in originale)
-
CISL FP
(f.to in originale)
-
UIL FP
(f.to in originale)
-
CSA-UNIONQUADRI
-
RSU ATC
(f.to in originale)
(f.to in originale)
1
PREMESSA
Il presente accordo si colloca in una strategia aziendale che, tra altri si
prefigge i seguenti obiettivi:
1. Proseguire e ampliare il processo di professionalizzazione nell'intento di
contribuire a costruire un'azienda costituita da professionisti dell'area di lavoro
relativa, un’azienda campus di formazione permanente e incubatore di
innovazioni strategiche, finanziarie, normative, di processo, di prodotto per la
casa sociale e per la produzione e la gestione di patrimoni immobiliari e delle reti
relative; un’azienda in prospettiva essenzialmente di laureati e diplomati.
2. Offrire a tutti i lavoratori dell'azienda tale opportunità articolata nelle seguenti
forme:
a) Inquadramento sulla base del titolo di studio in relazione alle esigenze ed alle
disponibilità aziendali;
b) Riconoscimento del perseguimento e accompagnamento al completamento di
studi iniziati (anche attraverso un aiuto economico non attinto dal fondo per il
trattamento accessorio), ai fini della progressione orizzontale e verticale, in
rapporto alle esigenze aziendali ed alle disponibilità di bilancio
c) riconoscimento presso le Università del credito formativo acquisito per effetto
dell'attività lavorativa prestata presso ATC ed ai fini della progressione
orizzontale in ATC.
d) Riconoscimento di progressione orizzontale a seguito di processi di
riorganizzazione e relativa formazione.
Nel rispetto dei sottoelencati criteri:
1. Quanto premesso non preclude l'attribuzione dell'ordinaria progressione
orizzontale.
2. Tutti i dipendenti devono avere l'opportunità di conseguire la progressione
orizzontale che non è però, parimenti, garantita a tutti.
2
3. L'Amministrazione non pone tetti di spesa per il raggiungimento di quanto sopra,
ovviamente
compatibilmente
con
la
normativa
vigente
e
le
risorse
economicamente disponibili.
Per effetto di quanto indicato al punto precedente, la destinazione di ulteriori risorse
per le progressioni potrà, limitare quelle disponibili per nuove assunzioni o per la
proroga di contratti in essere.
Sarà comunque cura delle parti operare affinchè la destinazione di ulteriori risorse
relative alle progressioni orizzontali avvenga tenendo conto delle esigenze di
utilizzare risorse anche per la stabilizzazione del personale precario e per nuove
assunzioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE DA PARTE DELL’AGENZIA
l'Agenzia, comunque, dichiara che con la costituzione delle Società sta creando
maggiore occupazione e portando nell'ambito del gruppo ATC attività che prima
venivano svolte all'esterno.
3
CAPO I
Art.1
Progressioni Orizzontali a seguito di processo formativo
1. PROCEDURA.
Al fine di favorire il più ampio e generalizzato processo di
professionalizzazione di tutto il personale dell’Agenzia le parti concordano di
realizzare un “circolo virtuoso” tra formazione e progressioni orizzontali mediante
un collegamento diretto tra le risultanze qualitative della partecipazione ad attività
formative, in termini di conoscenze derivanti dalla formazione e applicazione
pratica delle stesse conoscenze sul posto di lavoro, strutturando tale circolo come
segue:
1.1. verifica - da parte di ATC del fabbisogno formativo dei dipendenti
finalizzato all'accrescimento della professionalità aziendale, all'accrescimento
dell'autonomia del singolo lavoratore, coerentemente con le strategie aziendali;
1.2. formazione - partecipazione dei dipendenti a corsi, o gruppi di corsi, inerenti
l'attività del dipendente e la sua professionalità, cui l’Agenzia riconnetta
espressamente particolare importanza sia per la materia che per la durata;
1.3. selezione
1.3.1. superamento, con esito positivo, dei test di verifica della acquisizione
delle competenze del processo formativo;
ovvero, in alternativa
1.3.2. acquisizione di competenze certificata mediante attestati riconosciuti
dalla legislazione comunitaria o nazionale o regionale (in ambito informatico,
linguistico ecc..) afferenti all'attività o al miglior utilizzo della strumentazione
necessaria all'espletamento delle mansioni concretamente svolte da parte dei
singoli dipendenti; nell’ambito della contrattazione del piano formativo verrà
4
data informazione alle R.S.U. e alle OO.SS. circa i corsi ritenuti utili ai fini
della progressione;
ovvero, in alternativa
1.3.3. superamento, con esito positivo, di tutte le prove intermedie di un corso
concorso finalizzato alla progressione verticale, senza che si consegua la
valutazione positiva finale, ovvero, nel caso non siano previste prove
intermedie, valutazione immediatamente inferiore alla sufficienza;
ovvero, in alternativa
1.3.4. qualora, nell'arco di tre anni, il dipendente non abbia avuto alcuna
possibilità o occasione di partecipare ai corsi consegue comunque il diritto a
partecipare ad una selezione per verificare la professionalità acquisita;
1.4. raggiungimento, entro il biennio successivo, in una delle valutazioni stabilite
ai fini della progressione orizzontale, di un coefficiente pari almeno a 75/100;
1.5. attribuzione della progressione orizzontale, nel limite delle risorse
disponibili, a coloro che dispongono di almeno uno dei requisiti indicati ai punti
1.3, unitamente al requisito di cui al punto 1.4, con priorità per coloro che da più
tempo risultano nella posizione economica precedente e, a parità di anzianità nella
posizione economica precedente, con preferenza per la categoria più bassa.
2. DECORRENZA PROGRESSIONI ORIZZONTALI A SEGUITO DI
PROCESSO FORMATIVO.
Le date di assegnazione della progressione
orizzontale saranno 01/01/2007 per i dipendenti che hanno superato il processo di
formazione nell’anno 2007; 01/01/2008 per i dipendenti che hanno superato il
processo di formazione nell’anno 2008.
3. PROGRESSIONE
ORIZZONTALE
SULLA
BASE
DEI
CRITERI
PRECEDENTI. Quanto previsto dai commi precedenti si aggiunge all’ordinaria
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progressione orizzontale sulla base dei criteri di selezione vigenti anteriormente
alla data di approvazione del presente accordo e con le decorrenze definite dalle
parti; in sede di prima applicazione del presente accordo verranno effettuate due
selezioni:
A. la prima selezione con decorrenza dal 01/01/2006 è riservata al personale in
servizio al 31/12/1999 che non ha mai ottenuto progressioni orizzontali o
verticali dopo tale data.
B. la seconda selezione con decorrenza dal 01/01/2007 è riservata al personale
in servizio che non ha mai effettuato, nella categoria di attuale
inquadramento, più di una progressione orizzontale, con esclusione della
posizione derivante dall’ex-LED.
L’attribuzione verrà effettuata nel limite delle risorse disponibili a partire dalla
Categoria A, a salire, sino ai dipendenti di Categoria D non incaricati di posizione
organizzativa; qualora residuino ancora delle risorse si procederà all’attribuzione
di ulteriori progressioni orizzontali al personale incaricato di posizione
organizzativa o di alta professionalità, sino al raggiungimento del predetto limite
economico.
4. OMOGENEIZZAZIONE.
L'Amministrazione verificherà se, nell'ambito delle
progressioni orizzontali non riconosciute in applicazione del presente articolo, il
rispetto dei criteri e delle procedure non abbia determinato evidenti disparità di
trattamento nell'ambito di ogni singola Direzione o tra differenti Direzioni.
Parimenti, pubblicati i dati relativi alle progressioni orizzontali assegnate, le
OO.SS., individuate disparità di trattamento, potranno chiedere tale verifica
all’Amministrazione.
5. RISORSE.
Le nuove progressioni orizzontali saranno attribuite nel limite
delle seguenti risorse:
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- con decorrenza dal 01/01/2006, delle risorse di cui all'art.4 CCNL 9/5/06, più il
maturato economico (RIA) del personale cessato nel corso del 2005,
più
- con decorrenza dal 01/01/2007, delle risorse indicate al rigo 6 del prospetto di
cui all'art.7, già previste nelle risorse variabili 2006, disponibili per le
progressioni previo processo formativo di cui all’art.1, comma 1, del presente
accordo.
più
- con decorrenza dal 01/01/2007, delle risorse indicate al rigo 7 del prospetto di
cui all'art.7, costituenti il maturato economico (RIA) del personale cessato nel
2006, disponibili per le progressioni orizzontali di cui all’art.1 comma 3, del
presente accordo.
più
- con decorrenza dal 01/01/2007, delle risorse indicate al rigo 8 del prospetto di
cui all'art.7, provenienti dai residui del Fondo relativo ad AA.PP. da
compensare con il maturato economico (RIA) del personale cessato a partire
dal 2007 e fino al loro completo assorbimento con queste ultime risorse,
disponibili per le progressioni orizzontali di cui all’art.1 comma 3, del presente
accordo.
In applicazione del presente comma, il fondo per le progressioni orizzontali è
aumentato, con le decorrenze di cui sopra, dell’importo corrispondente al valore delle
nuove progressioni orizzontali attribuite.
Art. 2
Processi di riorganizzazione – Progressioni orizzontali
1. Riorganizzazione/Formazione.
Al fine di consentire il perfezionamento
di processi di riorganizzazione dei Servizi dell’Agenzia, in atto o da intraprendere,
che determinano un incremento qualitativo/quantitativo delle prestazioni del
personale A.T.C., l'Amministrazione individua, ai sensi dell’art. 15 c.c.n.l. 1°
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aprile 1999, specifici settori strategici per l'attività dell’Ente che necessitino di
essere riorganizzati e potenziati sotto tali profili ed attua conseguentemente corsimirati per il personale ad essi adibito.
2. Attribuzione progressione orizzontale.
Il superamento di detti corsi
comporta l’attribuzione di uno scatto di progressione orizzontale cumulabile con
quello di cui all’art.1.
3. Risorse.
Le risorse necessarie verranno reperite ai sensi dell’art.15, comma
5°, del CCNL 1.4.99 con fondi ulteriori rispetto a quelli già individuati all’art.1.
Art.3
Corsi Concorso
Progressioni Verticali
1. L'Amministrazione, in coerenza con le strategie aziendali ed i conseguenti
processi di riorganizzazione, individua i posti vacanti in dotazione organica che
necessitano di copertura tramite progressione verticale, con il seguente ordine di
priorità:
a) Posizioni per le quali, attraverso l'attribuzione di mansioni superiori,
l'amministrazione individui la necessità di una loro copertura immediata;
b) Altre posizioni che saranno individuate anche tenendo conto dei titoli di studio
aventi valore legale acquisiti individualmente dai dipendenti ove questi siano
rispondenti, e nei limiti, delle esigenze di profili professionali in azienda.
2. L'Amministrazione, svolta tale ricognizione entro il 31/12/2006 con deliberazione
C.d.A. n.410 del 28/12/2006, procederà, dandone preventiva informazione alle
OO.SS., all'indizione di corsi concorso a ciò finalizzati che dovranno concludersi
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con l'inquadramento del personale nella nuova categoria, ove possibile entro il
31/12/2007, compatibilmente con le limitazioni previste dalla normativa vigente.
3. Nel bando verrà specificato che, per la durata triennale della graduatoria,
ricorrendone le esigenze, l'Amministrazione potrà utilizzare le stesse per la
copertura di ulteriori posti vacanti.
4. Il numero dei posti deve tenere conto degli obiettivi di risparmio per le assunzioni
a tempo indeterminato assegnati all'Agenzia ai sensi del DPCM 15/02/06 ed
essere compatibile con le risorse destinate alla stabilizzazione dei contratti di
formazione e lavoro attualmente in servizio di cui all'art.6 comma 1 del presente
accordo.
5. I Corsi concorso saranno strutturati in una prima fase comune a tutte le posizioni
di ciascuna categoria ed in una seconda fase attraverso percorsi mirati di
formazione distinti per posizione ricoperta.
Art.4
Corsi di studio non ancora ultimati e riconoscimento titoli conseguiti
1. L'Agenzia, valutando positivamente i percorsi di studi individualmente intrapresi
con i dipendenti che costituiscono un arricchimento per l'azienda e per il
dipendente, compatibilmente con la normativa e con le esigenze di bilancio,
nell'erogazione dell'annuale contributo al CRAL ATC, finalizzato a consentire
interventi di assistenza e previdenza a favore dei dipendenti, si dichiara
disponibile a tenere conto di una percentuale dei costi di iscrizione,
opportunamente dimostrati, a scuole pubbliche per il conseguimento di titoli di
studio legalmente riconosciuti afferenti a professionalità previste in azienda, a
favore di coloro che l'anno accademico/scolastico precedente abbiano superato
almeno 4 esami del corso di laurea, ovvero abbiano anche solo conseguito la
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laurea, ovvero ancora, per corsi di scuola secondaria, abbiano superato
positivamente l'anno scolastico. Il conseguimento del titolo di studio sopra
indicato potrà determinare, ovviamente senza automatismo, uno scatto di
progressione orizzontale a partire dalla prima selezione utile successiva, se il titolo
stesso è afferente alle mansioni espletate o il lavoratore viene, sulla base di
esigenze aziendali, trasferito a coprire un posto afferente al titolo di studio
conseguito.
2. L'Agenzia procederà, inoltre, a bandire selezioni per progressione verticale,
tenendo conto anche delle tipologie di titoli conseguiti dai dipendenti di cui sopra,
ai sensi dell'art.3 comma 1° lett. b).
Art.5
Riconoscimento crediti formativi
1. Conseguimento laurea.
L'Amministrazione verificherà la disponibilità delle
Università piemontesi e del Politecnico di Torino alla stipula di convenzioni per il
riconoscimento, ai fini del conseguimento della laurea, del credito formativo
acquisito per effetto dell'attività lavorativa prestata presso ATC.
2. Punti per la progressione orizzontale.
L’Amministrazione
è,
inoltre,
disponibile a riconoscere quale “credito formativo” la partecipazione attestata a
seminari/conferenze e ad iniziative anche estemporanee di formazione organizzate
da ATC, da valutare nel punteggio delle schede per la progressione orizzontale.
Art.6
Stabilizzazione Lavoratori precari
1. Contratti di Formazione e Lavoro.
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L'Amministrazione, a seguito di valutazione positiva da parte degli uffici, ha
proceduto, entro il 31/12/2006, a trasformare a tempo indeterminato il rapporto di
lavoro dei dipendenti che alla data del 01/10/2006 prestavano servizio con contratto
di formazione e lavoro, condizionando la decorrenza unicamente alla conclusione del
processo formativo previsto.
2. Personale a tempo determinato.
L'Amministrazione si impegna a valutare l'utilizzo di altre forme di selezione che la
normativa in tema di accesso al pubblico impiego consenta. Le parti concordano di
incontrarsi entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente accordo, al fine di
dare attuazione a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 con riferimento alla
“stabilizzazione” del personale precario ATC.
3. Personale a tempo determinato con meno di 32 anni.
Compatibilmente con le strategie aziendali e le risorse disponibili a bilancio per il
personale dipendente, ivi comprese quelle destinate alla stabilizzazione dei lavoratori
precari in applicazione di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007,
l’Amministrazione bandirà entro il 31/12/2007 almeno due selezioni per contratto di
formazione e lavoro, per le quali, ove possibile, verranno definiti punteggi
preferenziali per i precari ATC.
Art.7
Risorse Disponibili
PROGRESSIONI VERTICALI
Euro
1
Progressioni verticali dal 01/01/2006 già assegnate.
12.000,00
2
Progressioni verticali future nella medesima categoria.
10.000,00
3
Progressioni verticali future (spesa compatibile con le limitazioni
previste dal DPCM 15/02/06).
40.000,00
Totale risorse di cui ai punti 1, 2, e 3
62.000,00
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Ulteriori progressioni verticali teoricamente possibili (fatte salve le
limitazioni normative e di bilancio).
44.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI
4
Aumento art.4 CCNL 9/5/06 disponibile per le progressioni orizzontali
dal 01/01/2006.
35.000,00
5
RIA personale cessato nel 2005 disponibile per le progressioni
orizzontali dal 01/01/2006.
18.000,00
Totale risorse di cui ai punti 4 e 5
53.000,00
6
Risorse per le progressioni orizzontali dal 01/01/2007, già destinate
alle risorse variabili 2006 e disponibili per le progressioni orizzontali
previo processo formativo di cui all’art.1, comma 1, del presente
accordo.
15.000,00
7
Maturato economico (RIA) del personale cessato nel 2006 disponibile
dal 01/01/2007 per le progressioni verticali di cui all’art.1 comma 3,
del presente accordo.
Ulteriori risorse per le progressioni orizzontali dal 01/01/2007,
provenienti dai residui del Fondo relativo ad AA.PP. da compensare
con il maturato economico (RIA) del personale cessato a partire dal
2007 e fino al loro completo assorbimento, disponibili per le
progressioni orizzontali previo processo formativo di cui all’art.1
comma 3, del presente accordo.
Totale risorse di cui ai punti 7 e 8
10.000,00
8
40.000,00
50.000,00
Art.8
Progressioni Orizzontali: norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente accordo i dipendenti di categoria B, C e
D senza incarico di posizione organizzativa o alta professionalità alla data di
sottoscrizione del presente accordo, con decorrenza dell’inquadramento
nell’attuale posizione economica anteriore al 01.07.2003, potranno chiedere di
partecipare alla selezione per l’attribuzione di uno scatto di progressione
economica orizzontale, sulla base dei seguenti criteri:
a) Partecipazione dei dipendenti a corsi, o gruppi di corsi, cui l’Agenzia
riconnetta espressamente particolare importanza per la materia trattata.
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b) Superamento, con esito positivo, dei test di verifica dell’acquisizione delle
competenze.
Corsi e test avranno un grado di difficoltà crescente in rapporto alla categoria ed
alla posizione economica.
2. La decorrenza della progressione economica sarà a partire dal primo giorno del
mese successivo a quello del superamento dei test.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, sulla produttività
collettiva spettante al dipendente cui è stata attribuita la progressione orizzontale
in applicazione del presente articolo, viene operata una riduzione pari alla quota
parte del valore annuo, compresa la 13 mensilità, della progressione stessa,
aumentato dei maggiori oneri previdenziali a carico dell’Agenzia in conseguenza
della sua attribuzione (vedi nota -(1)-). Nel caso la produttività collettiva non sia
sufficiente la trattenuta verrà operata, per la quota che residua, anche sulla
produttività individuale.
4. L'opzione per la progressione orizzontale riveste carattere volontario; ai
dipendenti che non chiederanno di partecipare alle suddette selezioni continuerà
ad essere corrisposta la produttività collettiva alle condizioni vigenti (V. Allegato
A).
5. Nel caso di progressione verticale intervenuta successivamente all'attribuzione
della progressione orizzontale ai sensi del presente articolo, il dipendente
riacquista il diritto alla produttività collettiva, ove prevista.
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Nota -(1)- al comma 3°
Esempio relativo ad un dipendente attualmente in Cat.C3 assunto dopo il 1993:
Euro
Produttività collettiva intera (su base annua) relativa al 1.804,86
2005
Progressione orizzontale C4 per 13 mensilità
701,45
Maggiori oneri ATC sulla progressione orizzontale C4
20,20
Produttività collettiva (su base annua) relativa al 2005
1.083,21
Art.9
Norma finale
1. La partecipazione ai corsi per le selezioni bandite dall'Agenzia per l’area ed il
profilo di appartenenza (non di profili nuovi) è obbligatoria; essa costituisce,
relativamente ai corsi del biennio precedente, requisito di ammissione alla prima
selezione per progressione orizzontale successiva, salvo deroghe per particolari
motivi concesse, volta per volta, dall'Amministrazione (es. malattia, maternità).
2. L'Amministrazione si impegna entro venti giorni dalla stipula del presente accordo
a redigere un cronoprogramma delle procedure di riorganizzazione, dei corsi
concorso, delle procedure di selezione che sarà oggetto di concertazione con le
OO.SS.
3. Il piano di formazione che scaturisce dal presente accordo, da presentare alle
OO.SS. entro un mese dalla sua stipula, sarà oggetto di contrattazione, con
verifiche semestrali e di periodiche comunicazioni sull'attività formativa svolta e
programmata.
4. Il processo formativo dovrà concludersi entro il 2008 e dovrà interessare tutti i
lavoratori inclusi nel piano di formazione contrattato con le OOSS. In sede di
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contrattazione del piano di formazione verranno identificate le aree interessate al
piano di formazione. La formazione non è finalizzata alla progressione
orizzontale, ma alle esigenze organizzative aziendali; la progressione sarà una
conseguenza del processo formativo, nell’ambito del quale si darà priorità ai
processi formativi che interessano lavoratori che non hanno avuto occasioni di
formazione e di progressione orizzontale.
5. Il superamento con esito positivo delle verifiche del percorso formativo darà
diritto alla progressione orizzontale ai sensi dell’art.1, Capo 1, del presente
accordo.
15
ALLEGATO A)
PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
(accordo decentrato del 28/11/2002)
- Il premio teorico annuo è pari a quello dell'anno precedente rivalutato della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo dal mese di ottobre dell'anno
precedente al mese di ottobre dell'anno in corso. Tale somma viene decurtata
proporzionalmente in relazione alle modalità di prestazione lavorativa e pertanto
viene erogata in misura ridotta al personale con contratto a tempo determinato, a
tempo parziale ed al personale che nel corso dell’anno ha effettuato assenze della
tipologia indicata nell’allegato all'accordo del 28/11/2002; relativamente alle
assenze, tiene conto di quelle effettuate dal mese di dicembre dell’anno
precedente fino al mese di novembre dell’anno in corso: il conguaglio sulle
assenze complessive dell’anno viene effettuato col premio individuale dell’anno o
collettivo dell’anno successivo ovvero al momento della cessazione, se questa
avviene nel corso dell’anno.
- Nel caso di sanzioni disciplinari definitive l’importo del premio è il seguente:
- Rimprovero verbale: decremento del 5% del premio spettante.
- Censura: decremento del 10% del premio spettante.
- Seconda censura nel corso dell'anno e per lo stesso motivo della prima:
decremento del 25% del premio spettante.
- Multe: per ciascuna sanzione, decremento del premio spettante dal 25%
per multa con importo di un’ora di retribuzione, al 30% per multa con
importo di quattro ore di retribuzione.
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: per ciascuna sanzione,
decremento del premio spettante dal 30% per sospensioni di un giorno,
al 100% per sospensioni di dieci giorni.
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- l’erogazione può avvenire solo se sono stati raggiunti i macro-obiettivi definiti
dall’Amministrazione e comunque in proporzione alla quota di effettivo
raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati; pertanto la cifra erogata può
essere utilizzata parzialmente sia se corrisposta in uguale misura per tutti i
dipendenti sia se differenziata per aree aziendali in ordine al contributo per il
raggiungimento dei macro-obiettivi.
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CAPO II
Art.1
ALTE PROFESSIONALITA’
1. In applicazione della disciplina approvata, previa concertazione con le OO.SS.,
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.549/970 del 29 dicembre
2005, l’Amministrazione attribuirà, oltre agli attuali n.11 incarichi, ulteriori
incarichi di alta professionalità per le finalità e nei limiti ivi previsti.
2. Le maggiori risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di Alta
Professionalità saranno reperite, con le modalità e nei limiti previsti dalla
contrattazione nazionale e decentrata, nell’ambito delle risorse decentrate di cui
agli artt.31 e ss. CCNL 22/1/2004, con fondi ulteriori ai sensi dell’art. 15, comma
5°, del CCNL 1/4/1999.
3. L’Amministrazione comunicherà alle OO.SS. il maggior costo conseguente
all’attribuzione degli incarichi di Alta Professionalità, fermo restando quanto
previsto dalla contrattazione nazionale in tema di relazioni sindacali sulla materia.
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Art.2
AMMINISTRATORI DI AREA
1. L'Amministrazione concorda con le RSU sulla necessità di aumentare il numero
complessivo degli Amministratori di Area.
2. Il numero degli Amministratori di Area aumenterà, verificata la compatibilità
economica, fino a coprire tutte le aree che verranno definite sulla base di una
tabella concordata tra gli Amministratori stessi e l’Amministrazione con la quale
si procederà ad una "pesatura" del territorio e alla conseguente definizione
dell’area. La tabella, sarà da oggetto di una prima verifica dopo un periodo di
prova della durata di sei mesi e di ulteriori, successive verifiche in funzione del
cambiamento di gestione delle singole aree.
3. I nuovi Amministratori verranno scelti preliminarmente tra quelli che hanno già
partecipato e superato i corsi di Amministratore di Area organizzati da ATC e,
inoltre, tramite:
a) Bandi di mobilità esterna, da svolgersi previo esame psico-attitudinale e
superamento con esito positivo del corso di formazione.
b) Corso concorso.
Qualora non sia possibile operare l’assunzione in Atc con gli strumenti di cui ai
punti precedenti, la graduatoria del corso concorso potrà essere utilizzata, anche
attraverso convenzione con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, per l’assunzione in
GIM srl di nuovi amministratori.
Ove la normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato e di limitazione alla
spesa del personale lo consentano, verrà costituita una riserva per ovviare al “turn
over” degli amministratori di area attraverso l’assunzione, anche in altre mansioni e
senza attribuzione di incarico di posizione organizzativa, del personale utilmente
collocato nelle graduatorie concorsuali.
4. [L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione degli Amministratori di
Area un adeguato parco auto aziendali che, ove ne ricorrano le condizioni definite in
apposito ordine di servizio, potranno essere utilizzate per la partecipazione alle
assemblee in orario serale senza l’obbligo dell’immediato ritorno in sede; fino a
quanto sopra, l’Amministrazione adotterà idonei provvedimenti sostitutivi.]
COMMA STRALCIATO DA INSERIRE IN UNA CIRCOLARE GENERALE
5. La retribuzione di posizione spettante agli Amministratori di Area, viene aumentata a
€8.000,00 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità dopo ventiquattro mesi
di inquadramento ininterrotto nel profilo.
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6. A partire dal 01/01/2008 la retribuzione di posizione dopo trentasei mesi di
inquadramento ininterrotto nel profilo è aumentata di €1.000,00 annui lordi
comprensivi della tredicesima mensilità.
7. Nel caso di acquisizione a fronte di un preventivo corretto e presentato nei tempi
giusti di commesse per le Società partecipate ATC l’Agenzia riconosce
all'Amministratore un compenso pari ad una percentuale, definita, anche in misura
variabile in rapporto alle modalità gestionali ed alle situazioni oggettive dei diversi
condomini, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATC previa
informazione alle RSU, del maggior margine operativo lordo procurato alla Società
(misurato a consuntivo ), da corrispondere:
- Per valori fino a €400,00 annui, come retribuzione di risultato; nel caso la
valutazione relativa all’anno sia già nei termini massimi consentiti il relativo
aumento opererà sulla retribuzione di posizione dell’anno successivo.
- Per valori superiori a €400,00 annui, come aumento della retribuzione di
posizione per l'anno successivo.
Il presente comma troverà la sua applicazione previa adozione da parte dei direttori e
dirigenti competenti, previa informazione alle RSU, di apposite direttive di
attuazione e di comportamento al fine del conseguimento di quanto sopra.
8. Le maggiori risorse necessarie per dare applicazione ai commi 5, 6, 7 del presente
articolo saranno reperite, con le modalità e nei limiti previsti dalla contrattazione
nazionale e decentrata, nell’ambito delle risorse decentrate di cui agli artt.31 e ss.
CCNL 22/1/2004, con fondi ulteriori ai sensi dell’art. 15, comma 5°, del CCNL
1/4/1999.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il precedente accordo
decentrato stipulato il 29/07/2003.
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