lezione01-dirittoautore-2009

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lezione01-dirittoautore-2009
Il diritto d’autore
nei beni informatici
Lezione n. 1
Normativa di riferimento
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L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice di proprietà
industriale
D. lgs. 6 maggio 1999, n. 169, Attuazione della
direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle
banche di dati
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti
connessi nella società dell'informazione
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I diritti di privativa
e il diritto d’esclusiva
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Il diritto di privativa è il diritto esclusivo di
sfruttamento delle opere intellettuali capace
di arrecare beneficio economico in capo ad
un soggetto:
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è assoluto
è limitato nel tempo
non è generico
I beni tutelati
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I beni tutelati dal diritto d’autore sono beni
immateriali ossia le opere dell’ingegno di
carattere creativo
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Non il libro come bene materiale ma la creazione
di quanto rappresentato
Il diritto d’autore tutela la forma espressiva
dell’opera e non il contenuto
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L’algoritmo, l’idea, la formula non è tutelata in
quanto tale ma solo nel momento in cui viene
espressa
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Il principio di esaurimento
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Il diritto d’autore si esaurisce con l’acquisto
della prima copia dell’opera (principio di
esaurimento)
Se si vende un disco l’acquirente paga la
prima volta la SIAE e poi può rivendere il
disco o regalarlo
Nel software la licenza cerca di limitare
ulteriormente il diritto di esaurimento basando
la licenza sul diritto d’uso e non di proprietà
Diritto morale e diritti patrimoniali
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Diritto morale e diritti patrimoniali
(in Europa Continentale)
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Copyright prevalentemente diritti patrimoniali
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Copyright ≠ dal diritto d’autore italiano
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Il diritto morale dell’autore dell’opera
z diritto inalienabile, irrinunciabile, indipendente dai
diritti patrimoniali, imprescrittibile
z diritto di paternità
z diritto di integrità
z diritto al ritiro dell’opera
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Diritti patrimoniali
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Diritto esclusivo di riprodurre (art. 13)
Diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
(art. 16)
Diritto esclusivo di distribuzione (art. 17)
Eccezioni:
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona
fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di
lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
z Art. 64-ter
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di
usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una
copia di riserva del programma, qualora tale copia sia
necessaria per l'uso.
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Diritto di credito
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Nell’acquistare strumenti di riproduzione o
supporti di memorizzazione (es.
videoregistratori, registratori, DVD vergini,
etc. Art. 71-septies) viene pattuito un equo
compenso, detto diritto di credito, da
distribuire agli autori mediante la SIAE per
compensare l’implicita violazione della
privativa di riproduzione
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Misure tecnologiche di protezione
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I titolari possono apporre sulle opere o sui
materiali misure tecnologiche di protezione
atti ad impedire o limitare violazioni al diritto
d’autore (Art. 102-quater)
Tali misure non devono impedire la copia
privata e la copia di back-up (c.d. di riserva)
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Sentenza di Milano Sony DRM 8787/09
oppure danneggiare il computer dell’utente
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Rootkit Sony nei CD, simile nella struttura ad un
virus e rende più vulnerabile il computer
Domande possibili
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Quali caratteristiche deve avere l’opera per essere
oggetto del diritto d’autore
Distinzione fra diritto morale e diritti patrimoniali
Quali esclusive tutela il diritto patrimoniale
Quali eccezioni ai diritti patrimoniali
La licenza EULA e la GPL
Misure tecnologiche di protezione
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