lezione01-dirittoautore-2009
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Il diritto d’autore nei beni informatici Lezione n. 1 Normativa di riferimento z z z z L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice di proprietà industriale D. lgs. 6 maggio 1999, n. 169, Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione 1 I diritti di privativa e il diritto d’esclusiva z Il diritto di privativa è il diritto esclusivo di sfruttamento delle opere intellettuali capace di arrecare beneficio economico in capo ad un soggetto: z z z è assoluto è limitato nel tempo non è generico I beni tutelati z I beni tutelati dal diritto d’autore sono beni immateriali ossia le opere dell’ingegno di carattere creativo z z Non il libro come bene materiale ma la creazione di quanto rappresentato Il diritto d’autore tutela la forma espressiva dell’opera e non il contenuto z L’algoritmo, l’idea, la formula non è tutelata in quanto tale ma solo nel momento in cui viene espressa 2 Il principio di esaurimento z z z Il diritto d’autore si esaurisce con l’acquisto della prima copia dell’opera (principio di esaurimento) Se si vende un disco l’acquirente paga la prima volta la SIAE e poi può rivendere il disco o regalarlo Nel software la licenza cerca di limitare ulteriormente il diritto di esaurimento basando la licenza sul diritto d’uso e non di proprietà Diritto morale e diritti patrimoniali z Diritto morale e diritti patrimoniali (in Europa Continentale) z Copyright prevalentemente diritti patrimoniali z Copyright ≠ dal diritto d’autore italiano z Il diritto morale dell’autore dell’opera z diritto inalienabile, irrinunciabile, indipendente dai diritti patrimoniali, imprescrittibile z diritto di paternità z diritto di integrità z diritto al ritiro dell’opera 3 Diritti patrimoniali z z z Diritto esclusivo di riprodurre (art. 13) Diritto esclusivo di comunicazione al pubblico (art. 16) Diritto esclusivo di distribuzione (art. 17) Eccezioni: Art. 71-sexies 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater. z Art. 64-ter 2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. z Diritto di credito z Nell’acquistare strumenti di riproduzione o supporti di memorizzazione (es. videoregistratori, registratori, DVD vergini, etc. Art. 71-septies) viene pattuito un equo compenso, detto diritto di credito, da distribuire agli autori mediante la SIAE per compensare l’implicita violazione della privativa di riproduzione 4 Misure tecnologiche di protezione z z I titolari possono apporre sulle opere o sui materiali misure tecnologiche di protezione atti ad impedire o limitare violazioni al diritto d’autore (Art. 102-quater) Tali misure non devono impedire la copia privata e la copia di back-up (c.d. di riserva) z z Sentenza di Milano Sony DRM 8787/09 oppure danneggiare il computer dell’utente z Rootkit Sony nei CD, simile nella struttura ad un virus e rende più vulnerabile il computer Domande possibili z z z z z z Quali caratteristiche deve avere l’opera per essere oggetto del diritto d’autore Distinzione fra diritto morale e diritti patrimoniali Quali esclusive tutela il diritto patrimoniale Quali eccezioni ai diritti patrimoniali La licenza EULA e la GPL Misure tecnologiche di protezione 5