Regolamento per la custodia degli oggetti d`arte nelle Chiese della
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Regolamento per la custodia degli oggetti d`arte nelle Chiese della
IR.I3GOLÀ MEN'110 la custodia degli oggetti d'arte nelle Chiese della Provincia di Venezia aperte al pubblico. An'r. I. La custodia•dg1i oggetti d' arte nelle Chiese aperte al pubblico è affidata in ciascuna Chiesa al Parroco dal quale essa dipende. MT. 2.. • Nel prendere possesso della Ghiesa parrocchiale e delle suffraganee ciascun Parroco dovrà verificare diligentemente, coadiuvato dai Fabbriceri, l'esistenza degli oggetti d'arte elencati nelle singole schede di consegna del Ministero dell' istruzione pubblica clic trovansi depositate ir ciascun archivio parrocchiale. Il parroco-sarà. parroeo- q arà. inoltre tenuto a formare un invenlanedi tutti gli oggetti artistici esistenti nella Chiesa parrocchiale e nelle sn&mrsali, dando a ciascun oggetto Document) I D I I I I II IDhllIlIlIO Il O 0000005425266 Ì 2 un numero numero e facendone Uil' esatta descilzione. l.ra gli oggetti d'arte sono comprese anche le stoffe, i mobili d' ogni specie ecc. Per l'esattezza dell' inventano il Parroco potrà chiedere dall'autorità civile l'assistenza di persone perite in arte. Mn. 3. Dalla presa . in consegna degli oggetti artistici il Parroco dovrà, render conto per iscritto tanto ali' autorità Ecclesiastica, quanto alla Soprintendenza dei Musei e oggetti d'arte di Venezia., richiamando l'attenzione di detto Ufficio su quegli oggetti che pci qualche ragione presentassero bisogno di riparazioni o. dovessero assere meglio salvaguardati. ART. 4. I Parroco dovrà, verificare che la Chiesa sia munita di solide porte e curerà di togliere ogni possibile aCcesso dalle finestre o dai caseggiati vicini, dando avviso alle Autorità, competenti degli eventuali pericoli per provvedere d'accordo.. Awr. 5. Le chiavi della Chiesa dovranno essere custodite con ogni cura dal Parroco e mutate sollecitamente ih caso di sni arrinl e nto. ART. 6. I luoghi di deposito e le adiacenze della Chiesa dovranno essere tenuti il più possibile, chiusi., e ben guaidati. Gli oggetti riposti in detti locali dovranno essere tenuti bene ordinati, e non vi si potranno accumulare materie infiammabili, con speciale riguardo agli stracci unti. 3 Am - . 7. i)elti locali, previa diligente ispezione, saranno chiusi rima della chiusura della! Chiesa. Ar. 8. Qualora in alcune Chiese vi fossero bussoie esterne, dovranno togli ersi e dovrannò essere eliminati o modificati quei mobili posti' nella Chiesa clic pdtessero prestarsi per servire di nascondiglio.. Ani,. 9. All'ora della chiusura i sacresta.ni , fatta, uscite la gente e chiuse le porte, dovranno compiere un minuto esame nella Chiesa e nelle sue adiacenze, avuto rigLtarclo specialmente ai pulpiti, cantorie, confessionali e inipa.icatùre precarie, per accertare che alcuno non vi si trovi nascosto. Au'i'. 10. Il Parroco o il Sacerdote sagrista dovranno constatare, con visite improvvise, se tali ispezioni serali siano fatte diligentemente. .Aiti'. 11. Alla riapertura mattutina della Chiesa, i sacrestani dovranno essere due e accompagnati possibilmente da qualche sacerdote dei due sacrestani uno si tratterrù sulla porta finchò l'altro abbia fatto il giro della! Chiesa. All]'. 12-. i sacrestani dovranno abita-re vicino alla, Chiesa, in modo che anche -nella notte possono prontamente accorrere ad eventuali allarmi. 4 Nel caso clic la Chiesa sia in luogo luogo isolato, i crestani terranro in casa delle armi da fuoco. in- casi speciali, per rendere più sicura la sorveglianza. sarà bene munire alcune porte di suoncrie eletLrichc o rinchiudere di notte nelle Chiese dei cani ma.stini. ART. 13. Si dovrà avere -la maggior cura possibile per una attiva, vigilanza notturna dell'edificio, ricorrendo anche a guardie private o istituendo in più Parrocchie qualche gwirclia. speciale ..e ciò tanto per i pericoli d'incendio quanto per quello dei furti. ABT. 14. i Pariòci, coadiuvati dalla Fabbriceria e col con. coi-so delle, competenti autoritìL Civili, dovranno veiiticare che le tavole e le tele siano bene fissate nelle cornici e negli altari con speciali sisteiùi, in modo che, mentre sia difficile levarle a chicchessia, possano invece essere facilmente rimosse da chi conosce il sistema di applicazione. Altrettanto si dovrà fare per le staktte e gli oggetti di bronzo facilmente asportabili. Aia. 15. Se le Cappelle sono munite di cancelli, si lerraniìo chiusi quanto più è possibile e sopratulto (luci cancelli clic racchiudono Cappelle contenenti oggetti preziosi. ART. IO. Si curerà clic davanti alle pitture di grande valore non sieno accese candele e, occorrendo fai' ciò, si w°- 5 teggeraniìo con un ferro in modo da .tener le candele a tLna distanza (li almeno 50 centimetri dalle pitture. E proibito spegnere te candele cori la canna a soffio, ma dovrà usarsi soltanto lo spegnitoio. ART. 17, Per togliete la polvere dai dipinti si useranno pelinel li di pi urna e code di volpe e l'operazione sarà l'atta con la u.iassima cura. ART. 18. E assolutamente proibito di addobbare i dipinti t'i- len 111.1 di pregio con corti naggi o damaschi. ART. 19. Per difendere i dipinti dai sole e dalla luce troppo intensa, si muniranno di tende le finestre, curando clic siano opportunamente alzate od abbassate. ART. 20. Si . eviterà per qua.ììto è possibile di coprire i dipinti con -tende e, lei riguardi della legge liturgica, si copriranno soltanto le immagini strettamente destinate al culto. ART. 21. Salvo in casi impreveduti, i dipinti e gli altri oggetti d'àrte non potranno essere rimossi, nemmeno tem -porwìeant,dlug(ovesan,zl'provzione della Sopraintendenza agli oggetti d'arte, alla, quale si dovrà pure segnalare ogni danno che detti oggetLi avessero a subire e che vi si facessero paesi. (3 ART. 22. ogni chiesa che pssegga oggetti preziosi li picoia mole, come oreficerie, pizzi e stolTe antiche, dovrà dssere provveduta di una cassaforte o di un armadio di sieri rezza. collocato in locale chiuso e sicuro. possibilmente attiguo alla sacrestia. ART. 23. Le chiavi di detta eassa.fortc od armadio di sicurezza. dovranno essere due, una ténuta dal Parroco, i' altra dalla Fabbriceria, ed ogni qualvolta per giustificato motivo si dovesse estrarre qualche oggetto, dovranno essere presenti i] Parroco o chi ne fa. le veci, ed mi flthhri- ciere tanto all'estrazione degli oggetti quanto alla lorò deposizione. Il Parroco e la F'abbricieria faranno anuwitmerite la verifica esatta della esistenza di tutti gli oggetti contenuti nella, cassaforte od armadio di sicurezza e che devono essere descritti in un elenco che sarà custodito nella stessa cassa od armadio. An'i'. U. La visita da parte degli amatori d'arte e dei Foieslieri delle Chiese ricche di oggetti d'arte dovrà essere (lisciptinata in modo che, senza disturbare le funzioni religiose e con tutte le garanzie per la sicurezza e conservazione degli oggetti, questi si possano bene e facil- mente vedere ART. 25. Il parroco Stabilirà perciò uno speciale orario, destinando per ogni giorno o per dati giorni della settimana, alcune ore in cui, rimanendo la. Chiesà, chiusa, al I pubblico, possano gli amatori d'arte o i fdl-estieri entrare suonando apposito campanello ed essere frLtidtl.ti o sorvegliati dai sagi-estani nella visita. ART. 26. 1 visitatori nelle ore non fissate dall'orario dovranno limitarsi ad ammirare - I' ambieut.è egli oggetti d' ante senza pretendere che vengano loro aperti i cancelli delle cappeliè e che sia. loro consentito di avvicinarsi agli oggetti più di quello cile noti facòiano i fedeli frequentatori della. Chiesa. ART. 27. 1.11 determinate Chiese potrà con Decreto del Prefetto, essere stabilita una tassa d'ingresso, di cui una' percentuale non superiore al 25 OO potrà andare a favore dei sacresta:ni e l'altra parte andrà devoluta, alla. conservazione degli oggetti d'arte. La tassa sarà percepita mediante registri .a madre M figlia numerali progressivamente e timbrati dalla. Prefettura. A cura e sotto [a responsabilità dei fabbrìceni questi registri, saranno consegnati, verso rilascio di ricevuta., ai percettori (Iella tassa, che dovranno restituire le matrici dopo che siano esauriti i biglietti il' o g ni singolo registro. ART. 28. casi di cui agli art, 25 e 2.7 del presente Regolamento, dovrà, essere messo in luogo conveniente un avviso a stampa in cui siano indicate le ore riservate alle visite e a tassa da pagarò. Nei 8 ci Ain'. 29. L'a.perlura della cassaforte o cieli' armadio di sicurezza e la estensione degli oggetti preziosi in essi contenuli ai visitalori - saranno limitate a. casi eccezionali, secondo il prudente giudizio del Parroco, e sempre alla sua presenza o alla presenza di un sacerdote di sua fiducia e di un Fabbricere, nonché di un sacròstano. \' eIuezia, li 22 Giugno 1909. IL Pinn'r'ro NASALLT 4pprovtto viai Ministero dell' .Thtrueiont Pubblica (Direzione Genrole dello Antichità e .1.1db Arti) con. noto. 9 Novembre .1909 1V 22135.