Regolamento per la custodia degli oggetti d`arte nelle Chiese della

Transcript

Regolamento per la custodia degli oggetti d`arte nelle Chiese della
IR.I3GOLÀ MEN'110
la custodia degli oggetti d'arte nelle Chiese della Provincia di Venezia
aperte al pubblico.
An'r. I.
La custodia•dg1i oggetti d' arte nelle Chiese aperte
al pubblico è affidata in ciascuna Chiesa al Parroco dal
quale essa dipende.
MT. 2..
• Nel prendere possesso della Ghiesa parrocchiale e
delle suffraganee ciascun Parroco dovrà verificare diligentemente, coadiuvato dai Fabbriceri, l'esistenza degli
oggetti d'arte elencati nelle singole schede di consegna
del Ministero dell' istruzione pubblica clic trovansi depositate ir ciascun archivio parrocchiale.
Il parroco-sarà.
parroeo- q arà. inoltre tenuto a formare un invenlanedi tutti gli
oggetti artistici esistenti nella Chiesa
parrocchiale e nelle sn&mrsali, dando a ciascun oggetto
Document)
I
D I I I I II IDhllIlIlIO Il O
0000005425266
Ì
2
un numero
numero e facendone Uil' esatta descilzione. l.ra gli
oggetti d'arte sono comprese anche le stoffe, i mobili
d' ogni specie ecc.
Per l'esattezza dell' inventano il Parroco potrà chiedere dall'autorità civile l'assistenza di persone perite
in arte.
Mn. 3.
Dalla presa . in consegna degli oggetti artistici il Parroco dovrà, render conto per iscritto tanto ali' autorità
Ecclesiastica, quanto alla Soprintendenza dei Musei e
oggetti d'arte di Venezia., richiamando l'attenzione di
detto Ufficio su quegli oggetti che pci qualche ragione
presentassero bisogno di riparazioni o. dovessero assere
meglio salvaguardati.
ART. 4.
I Parroco dovrà, verificare che la Chiesa sia munita
di solide porte e curerà di togliere ogni possibile aCcesso dalle finestre o dai caseggiati vicini, dando avviso
alle Autorità, competenti degli eventuali pericoli per provvedere d'accordo..
Awr. 5.
Le chiavi della Chiesa dovranno essere custodite con
ogni cura dal Parroco e mutate sollecitamente ih caso
di sni arrinl e nto.
ART. 6.
I luoghi di deposito e le adiacenze della Chiesa
dovranno essere tenuti il più possibile, chiusi., e ben guaidati. Gli oggetti riposti in detti locali dovranno essere
tenuti bene ordinati, e non vi si potranno accumulare materie infiammabili, con speciale riguardo agli stracci unti.
3
Am - . 7.
i)elti locali, previa diligente ispezione, saranno chiusi
rima della chiusura della! Chiesa.
Ar. 8.
Qualora in alcune Chiese vi fossero bussoie esterne,
dovranno togli ersi e dovrannò essere eliminati o modificati quei mobili posti' nella Chiesa clic pdtessero prestarsi per servire di nascondiglio..
Ani,. 9.
All'ora della chiusura i sacresta.ni , fatta, uscite la
gente e chiuse le porte, dovranno compiere un minuto
esame nella Chiesa e nelle sue adiacenze, avuto rigLtarclo
specialmente ai pulpiti, cantorie, confessionali e inipa.icatùre precarie, per accertare che alcuno non vi si trovi
nascosto.
Au'i'. 10.
Il Parroco o il Sacerdote sagrista dovranno constatare, con visite improvvise, se tali ispezioni serali siano
fatte diligentemente.
.Aiti'. 11.
Alla riapertura mattutina della Chiesa, i sacrestani
dovranno essere due e accompagnati possibilmente da
qualche sacerdote dei due sacrestani uno si tratterrù sulla porta finchò l'altro abbia fatto il giro della!
Chiesa.
All]'. 12-.
i sacrestani dovranno abita-re vicino alla, Chiesa, in
modo che anche -nella notte possono prontamente accorrere ad eventuali allarmi.
4
Nel caso clic la Chiesa sia in luogo
luogo isolato, i
crestani terranro in casa delle armi da fuoco.
in- casi speciali, per rendere più sicura la sorveglianza. sarà bene munire alcune porte di suoncrie eletLrichc o rinchiudere di notte nelle Chiese dei cani ma.stini.
ART. 13.
Si dovrà avere -la maggior cura possibile per una
attiva, vigilanza notturna dell'edificio, ricorrendo anche
a guardie private o istituendo in più Parrocchie qualche
gwirclia. speciale ..e ciò tanto per i pericoli d'incendio
quanto per quello dei furti.
ABT. 14.
i Pariòci, coadiuvati dalla Fabbriceria e col con.
coi-so delle, competenti autoritìL Civili, dovranno veiiticare che le tavole e le tele siano bene fissate nelle
cornici e negli altari con speciali sisteiùi, in modo che,
mentre sia difficile levarle a chicchessia, possano invece
essere facilmente rimosse da chi conosce il sistema di
applicazione.
Altrettanto si dovrà fare per le staktte e gli oggetti
di bronzo facilmente asportabili.
Aia. 15.
Se le Cappelle sono munite di cancelli, si lerraniìo
chiusi quanto più è possibile e sopratulto (luci cancelli
clic racchiudono Cappelle contenenti oggetti preziosi.
ART. IO.
Si curerà clic davanti alle pitture di grande valore
non sieno accese candele e, occorrendo fai' ciò, si w°-
5
teggeraniìo con un ferro in modo da .tener le candele
a tLna distanza (li almeno 50 centimetri dalle pitture.
E proibito spegnere te candele cori la canna a soffio,
ma dovrà usarsi soltanto lo spegnitoio.
ART. 17,
Per togliete la polvere dai dipinti si useranno pelinel li di pi urna e code di volpe e l'operazione sarà l'atta
con la u.iassima cura.
ART. 18.
E assolutamente proibito di addobbare i dipinti
t'i-
len 111.1 di pregio con corti naggi o damaschi.
ART. 19.
Per difendere i dipinti dai sole e dalla luce troppo
intensa, si muniranno di tende le finestre, curando clic
siano opportunamente alzate od abbassate.
ART. 20.
Si . eviterà per qua.ììto è possibile di coprire i dipinti
con -tende e, lei riguardi della legge liturgica, si copriranno soltanto le immagini strettamente destinate al
culto.
ART. 21.
Salvo in casi impreveduti, i dipinti e gli altri oggetti d'àrte non potranno essere rimossi, nemmeno tem
-porwìeant,dlug(ovesan,zl'provzione della Sopraintendenza agli oggetti d'arte, alla, quale
si dovrà pure segnalare ogni danno che detti oggetLi
avessero a subire e che vi si facessero paesi.
(3
ART. 22.
ogni chiesa che pssegga oggetti preziosi li picoia
mole, come oreficerie, pizzi e stolTe antiche, dovrà dssere
provveduta di una cassaforte o di un armadio di sieri rezza. collocato in locale chiuso e sicuro. possibilmente
attiguo alla sacrestia. ART. 23.
Le chiavi di detta eassa.fortc od armadio di sicurezza.
dovranno essere due, una ténuta dal Parroco, i' altra
dalla Fabbriceria, ed ogni qualvolta per giustificato motivo si dovesse estrarre qualche oggetto, dovranno essere
presenti i] Parroco o chi ne fa. le veci, ed mi flthhri-
ciere tanto all'estrazione degli oggetti quanto alla lorò
deposizione.
Il Parroco e la F'abbricieria faranno anuwitmerite
la verifica esatta della esistenza di tutti gli oggetti contenuti nella, cassaforte od armadio di sicurezza e che
devono essere descritti in un elenco che sarà custodito
nella stessa cassa od armadio.
An'i'. U.
La visita da parte degli amatori d'arte e dei Foieslieri delle Chiese ricche di oggetti d'arte dovrà essere
(lisciptinata in modo che, senza disturbare le funzioni
religiose e con tutte le garanzie per la sicurezza e conservazione degli oggetti, questi si possano bene e facil-
mente vedere
ART. 25.
Il parroco Stabilirà perciò uno speciale orario, destinando per ogni giorno o per dati giorni della settimana, alcune ore in cui, rimanendo la. Chiesà, chiusa, al
I
pubblico, possano gli amatori d'arte o i fdl-estieri entrare
suonando apposito campanello ed essere frLtidtl.ti o sorvegliati dai sagi-estani nella visita.
ART. 26.
1 visitatori nelle ore non fissate dall'orario dovranno
limitarsi ad ammirare - I' ambieut.è egli oggetti d' ante
senza pretendere che vengano loro aperti i cancelli delle
cappeliè e che sia. loro consentito di avvicinarsi agli oggetti più di quello cile noti facòiano i fedeli frequentatori della. Chiesa.
ART. 27.
1.11 determinate Chiese potrà con Decreto del Prefetto, essere stabilita una tassa d'ingresso, di cui una'
percentuale non superiore al 25 OO potrà andare a favore dei sacresta:ni e l'altra parte andrà devoluta, alla.
conservazione degli oggetti d'arte.
La tassa sarà percepita mediante registri .a madre
M figlia numerali progressivamente e timbrati dalla. Prefettura.
A cura e sotto [a responsabilità dei fabbrìceni questi
registri, saranno consegnati, verso rilascio di ricevuta.,
ai percettori (Iella tassa, che dovranno restituire le matrici dopo che siano esauriti i biglietti il' o g ni singolo
registro.
ART. 28.
casi di cui agli art, 25 e 2.7 del presente Regolamento, dovrà, essere messo in luogo conveniente un
avviso a stampa in cui siano indicate le ore riservate
alle visite e a tassa da pagarò.
Nei
8
ci
Ain'. 29.
L'a.perlura della cassaforte o cieli' armadio di sicurezza e la estensione degli oggetti preziosi in essi contenuli ai visitalori - saranno limitate a. casi eccezionali,
secondo il prudente giudizio del Parroco, e sempre alla
sua presenza o alla presenza di un sacerdote di sua
fiducia e di un Fabbricere, nonché di un sacròstano.
\' eIuezia, li 22 Giugno 1909.
IL Pinn'r'ro
NASALLT
4pprovtto viai Ministero dell' .Thtrueiont Pubblica
(Direzione Genrole dello Antichità e .1.1db
Arti) con. noto. 9 Novembre .1909 1V 22135.