Speciale REVERSE CHARGE in edilizia

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Speciale REVERSE CHARGE in edilizia
Dr. Rag. D’Antuono Emilio
Dottore Commercialista e Revisore legale
ODCEC di Milano n. 9168/A - Registro Revisori n. 173660
Posso aiutarti ? Scrivi a:
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Aggiornato al 26/02/2013 © Copyright Riproduzione Riservata
IL REVERSE CHARGE IN “EDILIZIA”
L’Art. 1 comma 44 della legge n. 296/2006 ha introdotto nel nostro sistema il meccanismo del
“REVERSE CHARGE” o “INVERSIONE CONTABILE”. Il fine della norma è quello di evitare, nel
settore edile, che i soggetti subappaltatori, fatturando le prestazioni all’impresa appaltatrice ma non
versando l’IVA, consentissero comunque la detrazione dell’imposta all’impresa appaltatrice.
Si veniva quindi a creare un doppio danno per l’erario:
1. L’IVA non versata dai subappaltatori;
2. Detrazione iva per l’impresa appaltatrice.
Che cos’è il Reverse Charge?
Il Reverse Charge o “inversione contabile”, come indicato dalla parola stessa, è un meccanismo che
prevede l’inversione del naturale corso dell’IVA.
Il soggetto edile subappaltatore che emette fattura per prestazioni di servizi alla ditta appaltatrice non
assolve al proprio debito IVA inerente la fattura, praticamente non versa l’IVA all’erario: mentre alla
ditta appaltatrice, che riceve la fattura, spetta l’onere di versare l’IVA. In breve il meccanismo
prevede che l’IVA sia assolta dal soggetto che riceve la fattura anziché da quello che la emette.
Quali sono i requisiti per l’applicazione del Reverse Charge?
È importante capire se si è nella posizione e se si hanno i requisiti per l’applicazione del Reverse
Charge.
SITUAZIONE:
Il meccanismo prevede che ci siano in gioco i seguenti soggetti:




Committente principale
L’appaltatore
Sub-appaltatore
(eventuali) sub-subappaltatori
FATTURA CON IVA
COMMITTENTE
APPLICAZIONE REVERSE CHARGE
FATTURA IN REVERSE CHARGE
APPALTATORE
FATT. IN REV. CHARGE
SUB-APPALTATORE
SUB-SUBAPP.
CATENA APPALTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente documento e le informazioni in esso contenute vengono pubblicate al solo fine informativo e gratuito, non costituiscono consulenza
professionale di alcun tipo e non vincolano in nessun modo l’autore. Esse sono state formulate attenendosi alla normativa vigente al tempo della
pubblicazione. Si consiglia quindi di verificare se successivamente sono state emanate delle nuove norme o disposizioni ministeriali che ne hanno modificato
il contenuto e la relativa applicazione. L’autore non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento.
Grazie e buona lettura.
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Cellulare 3393472466 - e-mail: [email protected] - pec: [email protected] - sito web: www.emisanet.it
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REQUISITI (il contratto d’appalto) :
E’ obbligatorio che sia il rapporto tra “committente - appaltatore”, sia il rapporto tra “appaltatore subappaltatore” sia regolato e inquadrato nel contratto di appalto.
È quindi importante verificare la natura del rapporto e stipulare contratti scritti e firmati da
conservare con la documentazione contabile ai fini dell’accertamento.
ATTENZIONE: non confondere il contratto d’appalto con altre fattispecie come il contratto di posa
in opera.
REQUISITI (il lavoro edile):
La prestazione resa dall’appaltatore al committente è quella del sub-appaltatore all’appaltatore
devono rientrare nel settore edile.
Se ai fini IVA il codice ATECOFIN dell’impresa esecutrice rientri nel settore
“F” delle costruzioni = (NON rilevante o necessario)
Da controllare
Se la prestazione “edile” è identificabile nel settore “F” delle costruzioni
ATECOFIN = (Rilevante e Necessario)
Quando non si può applicare il Reverse Charge in edilizia?
Premesso che ogni caso deve essere opportunamente analizzato prima di decidere se applicare o no il
Reverse Charge, ci sono delle situazioni che anche se rientrano nel settore edile non sono soggette al
meccanismo dell’inversione contabile. Alcuni esempi:
COMMERCIANTE MATERIALI EDILI
COMMITTENTE
(IVA)
NO REVERSE
CHARGE
POSATORE MATERIALI EDILI
IVA
COMMITTENTE
COMMERCIANTE
MATERIALI EDILI
APPALTO CON IVA
APPALTATORE
POSATORE
NO REVERSE
CHARGE
ATTENZIONE: Le forniture di beni con posa in opera devono ritenersi escluse dal Reverse Charge
poiché in tali operazioni la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
Principio della prevalenza del materiale sulla manodopera.
IVA
COMMITTENTE
IVA
APPALTATORE
EDILE
SUB-APPALTATORE
NON EDILE
NO REVERSE
CHARGE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente documento e le informazioni in esso contenute vengono pubblicate al solo fine informativo e gratuito, non costituiscono consulenza
professionale di alcun tipo e non vincolano in nessun modo l’autore. Esse sono state formulate attenendosi alla normativa vigente al tempo della
pubblicazione. Si consiglia quindi di verificare se successivamente sono state emanate delle nuove norme o disposizioni ministeriali che ne hanno modificato
il contenuto e la relativa applicazione. L’autore non è responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento.
Grazie e buona lettura.
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IVA
COMMITTENTE
IVA
APPALTATORE
NON EDILE
SUB-APPALTATORE
EDILE
NO REVERSE
CHARGE
ATTENZIONE : Un caso molto frequente, dove invece è possibile applicare il Reverse Charge, è
quello dell’appaltatore che si rivolge a due soggetti diversi.
IVA
COMMERCIANTE MATERIALI EDILI
IVA
COMMITTENTE
APPALTATORE
EDILE
SOGGETTI
DIVERSI
SUB-APPALTATORE POSATORE
REVERSE CHARGE
ALTRI CASI PARTICOLARI:
Noleggio e contestuale montaggio di ponteggio (R.M. 187/2007)
Se il ponteggio viene montato dal soggetto che concede in noleggio allora non trova applicazione il
Reverse Charge (contratto di noleggio).
Se invece il ponteggio viene montato c/terzi allora si configura un (contratto di appalto).
Montaggio di serramenti (C.M. 11/2007)
Il montaggio di serramenti effettuato dall’impresa produttrice degli stessi, non da mai luogo ad
applicazione del Reverse Charge.
Realizzazione di sottofondi in calcestruzzo (R.M. 246/2008)
Effettuati dall’impresa produttrice degli stessi, trova applicazione il Reverse Charge.
L’attività del fabbro e del lattoniere
L’attività svolta da tali soggetti non è collocata nella sezione “F” delle costruzioni (ATECOFIN es.
25.99.30, 25.11.00) quindi non rientra nell’applicazione del Reverse Charge.
È opportuno però analizzare caso per caso se la situazione richiede l’applicazione del Reverse Charge
es. la semplice fornitura e posa di opere di lattoneria non rientra nel Reverse Charge. (prevalenza del
materiale sulla manodopera + cessione di beni con posa in opera).
L’attività degli idraulici ed elettricisti
La prestazione di manodopera svolta da tali soggetti, oltre che appartenere al settore “F” delle
costruzioni, rientra nel meccanismo del Reverse Charge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente documento e le informazioni in esso contenute vengono pubblicate al solo fine informativo e gratuito, non costituiscono consulenza
professionale di alcun tipo e non vincolano in nessun modo l’autore. Esse sono state formulate attenendosi alla normativa vigente al tempo della
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ATTENZIONE : ci sono però determinate situazioni che meritano di essere analizzate attentamente
prima di applicare il meccanismo del Reverse Charge.
Cosa bisogna indicare nelle fatture emesse in Reverse Charge?
Le fatture che i subappaltatori devono emettere nei confronti degli appaltatori devono riportare:
1. L’esatta e completa descrizione delle opere realizzate con riferimento al contratto di appalto
stipulato.
2. La seguente dicitura “operazione senza addebito di IVA soggetta al regime del Reverse
Charge, non soggetta IVA ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. A DPR 633/72, modificato dalla
legge 248/06”.
3. Le fatture emesse in applicazione del Reverse Charge sono esenti dall’imposta di bollo.
Quali altri documenti devono essere allegati alla fattura?
Ai fini contabili e dell’accertamento sulle imposte indirette (IVA) non è sufficiente solo l’emissione
della fattura come indicato al precedente punto. È importante presentare al commercialista per la
registrazione la seguente documentazione:
1) Fattura emessa in Reverse Charge
2) Lettera firmata con richiesta, da parte dell’appaltatore, di fatturazione con l’applicazione del
Reverse Charge (vedi www.emisanet.it pagina COMUNICAZIONI).
3) Copia del contratto di appalto firmato.
4) Ogni altro documento utile per capire se l’operazione deve essere trattata in Reverse Charge
(es. copia contratto di appalto tra committente e appaltatore, visura CCIAA e certificato P.I.
appaltatore/sub-appaltatore).
Cosa succede in caso di errata applicazione del Reverse Charge?
Tale regime è stato introdotto proprio per contrastare le frodi IVA nel settore delle costruzioni, il
legislatore ha previsto una responsabilità solidale fra appaltatore e sub-appaltatore per il pagamento
dell’imposta IVA e anche per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. A fronte di questo si
possono avere principalmente due situazioni:
SITUAZIONI 1 : EMISSIONE DI FATTURA CON IVA ANZICHE’ “REVERSE CHARGE”
È la situazione in cui il subappaltatore emette una fattura, erroneamente con IVA esposta, relativa ad
una prestazione che invece avrebbe dovuto essere assoggettata al meccanismo del Reverse Charge.
In tal caso il sistema del Reverse Charge è ripristinabile con apposita procedura contabile/IVA.
SITUAZIONE 2 : EMISSIONE DI FATTURA CON “REVERSE CHARGE” ANZICHE’ CON IVA
(PIU’ COMPLICATA)
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È sicuramente la situazione più delicata per le parti in causa. Si tratta del caso in cui il subappaltatore
emette erroneamente una fattura in Reverse Charge invece del corretto assoggettamento ad IVA della
prestazione.
L’emissione di un’errata fattura senza IVA in Reverse Charge è equiparabile al caso di emissione di
una fattura ad “aliquota zero”. Pertanto, chi doveva emettere una fattura assoggettando la prestazione
ad aliquota IVA (es. 21%) e, invece, la emette ad un’aliquota inferiore (zero in questo caso), ma
anche chi la riceve e non si attiva per correggerla, in tal caso il ripristino del regime IVA ordinario è
sanzionabile per entrambe le parti.
In entrambe le situazioni si consiglia, sempre e comunque, di rivolgersi al commercialista per
conoscere la corretta procedura da seguire per ripristinare la regolare situazione IVA.
Considerata inoltre l’evoluzione della normativa e la sua complicata applicazione il Dr. D’Antuono
Emilio rimane a completa disposizione per maggiori informazioni e chiarimenti.
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