Poteri limitati per gli assistenti dell`Ispettorato del Lavoro Renzo La

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Poteri limitati per gli assistenti dell`Ispettorato del Lavoro Renzo La
Poteri limitati per gli assistenti dell’Ispettorato del Lavoro
Renzo La Costa
Gli assistenti dell’Ispettorato del lavoro non possono contestare illeciti che rivestono
natura penale: potere questo che è riservato agli ispettori del lavoro ed agli ispettori degli
enti previdenziali. Tuttavia gli assistenti ispettorato lavoro possono legittimamente
procedere alle contestazioni delle violazioni amministrative. Lo ha precisato la Corte di
Cassazione con sentenza nr. 801 del 13.1.2017, accogliendo il ricorso di una DTL avverso la
pronuncia della Corte d’appello confermativa della sentenza del Tribunale, che riteneva la
nullità dell'ordinanza-ingiunzione contestata ad una ditta perché basata su verbali di
accertamento redatti e sottoscritti da un assistente dell'Ispettorato del lavoro, in quanto
tale addetto a meri compiti di vigilanza e non anche di accertamento e contestazione di
contravvenzioni e comunque privo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Lamentava la DTL ricorrente la violazione dell’ art. 3 d.l. n. 463/83, convertito in legge n.
638/83 (oltre che dell'art. 6 d.l. n. 124/04), per avere la sentenza impugnata trascurato che
la norma impugnata conferisce agli addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro le
stesse funzioni degli ispettori del lavoro "ad eccezione della funzione di contestare
contravvenzioni", lemma - quest'ultimo - che erroneamente i giudici di merito hanno
considerato come usato atecnicamente per indicare qualsiasi illecito, anche di natura
amministrativa.
Ha evidenziato la suprema Corte che benché nell'uso corrente nel pubblico dei non addetti
al lavoro il lemma "contravvenzione" venga spesso usato per indicare indifferentemente
illeciti di carattere amministrativo o penale, nondimeno non può apoditticamente
attribuirsi al legislatore la medesima improprietà terminologica e supporre che l'art. 3 d.l.
n. 463/83 si riferisca a qualsiasi violazione, anche non costituente reato.
E poiché tecnicamente per contravvenzione si intende il reato punito con le pene
dell'arresto e/o dell'ammenda (v. art. 17 c.p.), mentre nel caso di specie si trattava di mere
violazioni di natura amministrativa, è chiaro che non ricorre quella deroga, prevista dal cit.
art. 3 d.l. n. 463/83, alla parificazione di funzioni tra ispettori del lavoro e meri addetti alla
vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro, deroga su cui si è erroneamente basata la
decisione della Corte territoriale e che in realtà sussiste soltanto quando si versi in ipotesi
di contestazione di fatti costituenti reato contravvenzionale.
In altre parole, la deroga di cui sopra deve intendersi riferita non già alla funzione di
contestazione in sé, di illeciti penali o amministrativi, ma alla sola funzione di
contestazione di contravvenzioni propriamente dette, ossia di contestazione dei reati puniti
con le pene dell'arresto e/o dell'ammenda.
A ciò si aggiunga che - come la S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. n. 14158/02) a norma dell'art. 3, co. 1°, d.l. 12 settembre 1983, n. 463/83, convertito in legge n. 638/83,
i funzionari ispettivi degli istituti previdenziali esercitano gli stessi poteri degli ispettori del
lavoro in materia di polizia amministrativa, quando vigilano sull'osservanza, da parte degli
imprenditori, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria
(in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro e in materia
di adempimento o esatto adempimento dei versamenti contributivi).
Tale equiparazione deve reputarsi confermata anche per gli addetti alla vigilanza presso gli
Ispettorati del lavoro, le cui funzioni il cit. art. 3 disciplina in maniera del tutto unitaria
rispetto a quelle dei funzionari ispettivi degli istituti previdenziali, con esclusione sempre e
soltanto del potere di contestare contravvenzioni propriamente intese nella loro corretta
accezione penalistica.
Dunque, sul presupposto - pacifico - che le violazioni contestate erano pur sempre di
natura amministrativa e non penale, si palesano irrilevanti le considerazioni della gravata
pronuncia circa l'esistenza o meno della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in capo
all'addetto alla vigilanza presso l'Ispettorato del lavoro che ha emesso l’atto, che ha
accertato e contestato le violazioni de quibus (perché - appunto - non aventi natura di reati
contravvenzionali).
In conclusione, rivelandosi erronea l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata, la
stessa è stata cassata in accoglimento del ricorso con l’enunciazione del seguente
principio di diritto:
"L'art. 3 di. n. 463/83, convertito in legge n. 638/83, conferisce agli addetti alla vigilanza
presso gli Ispettorati del lavoro le stesse funzioni degli ispettori del lavoro ad eccezione
della funzione di contestare contravvenzioni. Tale eccezione deve intendersi riferita non
già alla funzione di contestazione in sé, di illeciti penali o amministrativi, ma alla sola
funzione di contestazione di contravvenzioni propriamente dette, ossia di contestazione
dei reati puniti con le pene dell'arresto e/o dell'ammenda (art. 17 c.p.); per l'effetto, gli
addetti alla vigilanza presso gli Ispettorati del lavoro ben possono accertare e contestare
violazioni, di natura amministrativa, delle leggi sulla tutela del lavoro e della previdenza
e assistenza obbligatoria (in particolare, in materia di sicurezza dei lavoratori e
dell'ambiente di lavoro e in materia di adempimento o esatto adempimento dei
versamenti contributivi).
d.l 463/83 Art. 3
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i
quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché gli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati
del lavoro, sono conferiti i poteri:
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per
esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile,
che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato,
dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza di rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e
assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e
assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta,
presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma
sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.
3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati
nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle
amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni,
ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione
contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di
sanzione amministrativa, una somma pari a L. 500.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il
fatto costituisca reato.
4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma 1, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale
ispettivo é tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di
lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo é punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del
codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
6. (Soppresso dalla legge di conversione).
7. (Soppresso dalla legge di conversione).
8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.