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Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto
(tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: [email protected])
informa
gennaio 2014
NOTIZIE FLASH
Legge Stabilità 2014
pag.1
Legge Stabilità e
Agricoltura
pag.4
LEGGE DI STABILITA’ 2014
Pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 la Legge 27
dicembre 2013 n. 147 (c.d. legge di Stabilità 2014), approvata dal
Governo lunedì 23 dicembre 2013, dopo una serie lunghissima di
modifiche e ritocchi, condensati nel maxi emendamento su cui il
governo ha posto la questione di fiducia; è composta da un solo articolo
ma ben 749 commi. I punti toccati dalla legge sono molti: welfare,
pubblica amministrazione, giustizia, ambiente e molto fisco. Le novità
saranno in vigore nel 2014.
Imposta Unica Comunale (IUC). La nuova tassa immobiliare (in
sostituzione della Trise), è composta da: Imu, che sarà pagata dal
proprietario, con esclusione delle prime abitazioni non di lusso (diverse
dalla categorie catastali A/1, A/8, A/9); Tari, la tassa sulla raccolta dei
rifiuti, che sarà pagata dal proprietario o dall'inquilino; Tasi, tributo sui
servizi indivisibili dei Comuni, che sarà pagata dal proprietario e, in
quota variabile tra il 10% ed il 30%, dall'inquilino con aliquote
massime a disposizione dei Comuni fino al 10,6 per mille mentre per i
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota sarà dell’1 per mille.
Mini-Imu. Alcuni proprietari di immobili dovranno pagare una nuova
rata dell’Imu, chiamata mini-Imu perché si applica solo in casi
specifici. Ovvero solo nei Comuni che hanno stabilito un’aliquota
superiore a quella (segue a pag.2)
Spesometro e
agricoltori esonerati
pag.7
-DL Milleproroghe
-Mini IMU
pag.8
-Interesse all’1%
-Lettonia nell’euro
pag.9
-Distributori non più
agevolati iva al 10%
-Tabelle ACI 2014
pag.10
Chiarimenti impianti
fotovoltaici
pag.11
Dichiarazione raccolta
uve/produzione vino
pag.14
Scadenze
pag.16
1
(segue da pag.1) standard (per le abitazioni pari al 4 per mille) per il saldo di dicembre: in
questo caso il 40% della differenza stessa dovrà essere rimborsato al Comune dai proprietari di
immobili, entro il 24 gennaio 2014.
Detrazioni per i lavoratori. Il beneficio per la busta paga dei lavoratori viene maggiormente
concentrato sui redditi bassi. Lo sgravio Irpef salirà da € 1.840 ad € 1.880 per i lavoratori con
reddito complessivo fino a 8 mila euro mentre l'effetto concreto di tale manovra sarà un
aumento in busta paga di circa 226 euro l'anno che si concentra soprattutto nella fascia di
reddito fra i 15 e i 20mila euro per diminuire progressivamente per i redditi superiori fino ad
annullarsi a 55mila euro annui.
Detrazioni Ristrutturazioni e Risparmio energetico. Prorogate al 2014 le agevolazioni fiscali
sul risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e bonus arredi (se quest’ultima è collegata a
ristrutturazione), che vede rimanere lo sconto al 50% e che poi scenderà al 40% nel 2015.
Stessa sorte per le detrazioni sulle riqualificazioni energetiche: confermato per un altro anno
lo sconto del 65%, che diventerà poi del 50%. Nel 2016, le detrazioni si riallineeranno tutte al
36%.
Rivalutazione dei terreni e partecipazioni. I privati possono rivalutare le partecipazioni non
quotate e i terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2014, pagando rispettivamente: il 2% e il
4%. La perizia giurata e primo o unico versamento deve essere effettuato entro il 30/6/2014.
Imposta di Registro. La modifica inserita con il maxi-emendamento, prevede che l’imposta di
registro sia del 12% (anziché 9%) se il trasferimento ha per oggetto terreni e pertinenze a favore
di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
Immobili. In caso di compravendite di un immobile, il venditore non percepirà più il prezzo
pattuito il giorno del rogito, perché la cifra dovrà transitare prima su un conto dedicato. Sarà il
notaio a trasmettere il denaro dovutogli, una volta effettuata la trascrizione (ciò a garanzia
dell’acquirente infatti, il venditore in maniera fraudolenta potrebbe nel periodo compreso tra
stipula dell’atto e la sua trascrizione vendere lo stesso immobile a persona diversa).
Pensioni. Resta la rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici nel caso di assegni di
importo fino a tre volte il minimo (1.443 euro lordi al mese), al 90% per gli assegni di importo
superiore a tre volte ma inferiore o pari a quattro volte l'assegno Inps, al 75% per gli assegni di
importo superiore a 4 volte ma inferiore o pari a 5 volte il minimo, al 50% dell'indice Ipca per
gli assegni di importo superiore a 2.405 euro (valore Inps 2013) e allo 0% per gli importi
superiori a sei volte il l'importo minimo (2.886 euro).
Pensioni d'oro. Previsto il Contributo di solidarietà del 6% per la parte eccedente i 90 mila
euro fino 128 mila, del 12% oltre i 128 mila e del 18% oltre i 193 mila euro. Rispetto ai vecchi
contributi di solidarietà, bocciati dalla Corte costituzionale che li aveva considerati
discriminatori perché relativi solo alla categoria dei pensionati: infatti, il gettito non dovrebbe
finire in maniera indistinta nelle casse dello Stato ma andare a “favore delle gestione
previdenziali obbligatorie di appartenenza”. La disposizione è stata estesa anche alle indennità
percepite dai parlamentari.
Reddito minimo. Per il prossimo triennio, contro la povertà è previsto un intervento di 120
milioni di euro per la sperimentazione del reddito minimo, attraverso il prelievo di solidarietà
sulle pensioni d'oro.
Bonus Bebè. Ripristinato il bonus bebè con uno stanziamento per i nuovi nati e i bimbi adottati
per l'anno 2014; le risorse saranno destinate alle famiglie residenti a basso reddito. Il fondo
risulta pari a circa 22 milioni di euro.
Esodati. In arrivo la salvaguardia per altri 17mila esodati attraverso lo stanziamento di 950
milioni tra il 2014 e il 2020 (nel testo originario era già prevista per 6mila persone).
Fusione INPS-INPDAP. E’ previsto un intervento tecnico-contabile per neutralizzare la
“pregressa passività” dell'Inps in seguito all'incorporazione dell'Inpdap. Il buco, come si legge
nella relazione tecnica dell'emendamento, è di circa 25,2 miliardi, (segue a pag.3)
2
(segue da pag.2) di cui 21,7 miliardi per debito verso lo Stato relativi a somme di anticipazione
di bilancio.
Affitti senza contante. Dal 2014 tutti i proprietari potranno percepire il canone di affitto delle
proprie abitazioni solo attraverso metodi di pagamento tracciabili. In pratica i proprietari non
potranno più percepire in contanti il canone di locazione dagli inquilini, pena sanzioni a carico
di entrambi. Sono esclusi solo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le così dette case
popolari.
Controlli sui rimborsi. Autorizzati i controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle
Entrate per i contribuenti che completeranno il modello 730 concludendo il risultato a credito
oltre i 4.000 euro. Il rimborso arriverà dall’ufficio direttamente e non dal sostituto d’imposta.
ACE. E’ stata potenziata l’ACE per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, ma senza impatto
sugli acconti. Il Governo ha deciso di aumentare l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese
(ACE), attraverso la deduzione dal reddito complessivo di un importo corrispondente al
rendimento nozionale del capitale proprio che l’imprenditore decide di lasciare in azienda (il
c.d. “autofinanziamento”). Il capitale che rimarrà in azienda sarà deducibile per il 2014 nella
misura del 4%, nel 2015 del 4,5% e nel 2016 del 4,75% (per il 2013 tale deduzione era al 3%).
Irap. Dall’esercizio 2014, i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo
indeterminato possono dedurre il totale del costo del personale assunto nell’anno, con un limite
di 15.000 euro a persona.
Durata del Leasing. La durata fiscale del leasing viene ridotta alla metà del periodo di
ammortamento, mentre per gli immobili passa a 12 anni. Le regole oggi in vigore prevedono
che la deducibilità del costo di un leasing sia riconosciuta in un periodo pari ai 2/3 della durata
dell’ammortamento fiscale. Con le modifiche introdotte si va in contro alle esigenze dei
contribuenti, che potranno così vedere riconosciuto il costo fiscale del leasing anche per
contratti di durata inferiore rispetto al passato, ma sempre superiori alla metà del periodo di
ammortamento del bene.
Riallineamento. Riaperti i termini per affrancare i maggiori valori di partecipazioni di
controllo iscritti in bilancio, a seguito di operazioni straordinarie, a titolo di immobilizzazioni
immateriali. L’imposta sostitutiva è dal 16% e gli effetti decorrono dall’anno 2016.
Rivalutazione Beni d’impresa. E’ stata introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e
le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. La
rivalutazione deve essere effettuata, qualora la si valuti utile, nel bilancio o rendiconto
dell’esercizio successivo a quello sopra richiamato, quindi con riferimento all’esercizio in corso
al 31 dicembre 2013. Questa possibilità riguarda anche gli immobili, con esclusione, tuttavia,
di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, i c.d. “immobili
merce”. E’ possibile affrancare il saldo attivo derivante dalla rivalutazione versando
un’imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile in 3 rate annuali di pari importo, senza interessi.
Inoltre, è possibile ottenere il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni attraverso la
rivalutazione qui in discorso, a decorrere dal terzo anno successivo a quello con riferimento al
quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi, nella gran parte dei casi, a decorrere
dall’esercizio 2016), versando un’imposta sostituiva del 16% per i beni ammortizzabili e del
12% per i beni non ammortizzabili, anche in questo caso rateizzandola in 3 quote annuali di
pari importo senza interessi.
Stretta sulle compensazioni. In analogia a quanto già previsto in tema di IVA (art.10 del D.L.
n. 78/2009), viene introdotta la necessità dell’apposizione del visto di conformità della
dichiarazione, laddove il contribuente proceda alla compensazione orizzontale di crediti, per
importi superiori a 15.000 euro, relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative
addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP.
IMU imprese. Sale al 30% la deducibilità da Ires e Irpef per l’IMU pagata sui capannoni
delle imprese. Tale beneficio varrà, pero, solo per il periodo 2013, e dal 2014 tornerà al 20%. Ci
sono sul tavolo 200 milioni circa per finanziare la misura. (segue a pag.4)
3
(segue da pag 3) Cartelle esattoriali. E’ prevista la possibilità di pagare le cartelle esattoriali
(non definite) emesse da Equitalia fino al 31ottobre 2013 che riguardano sia debiti tributari (es.
tassa rifiuti, bollo auto, ecc.), sia quelli non tributari come le sanzioni amministrative per
violazione al codice della strada, senza interessi. Gli interessati potranno presentare apposita
domanda recandosi presso uno sportello Equitalia e pagare il debito dovuto in un’unica
soluzione, detratto degli interessi, entro e non oltre il 28 febbraio 2014. Equitalia dovrà
successivamente comunicare al contribuente l'estinzione dei debiti entro il 30 giugno 2014.
Sono escluse dalla “rottamazione” le somme dovuta per sentenze di condanna della Corte dei
conti.
Mediazione. La mancata presentazione del reclamo per le controversie tributarie non è più
condizione di inammissibilità dell'impugnazione ma una volta rilevata dal giudice, verrà
rinviata la trattazione, per consentire di svolgere la mediazione.
Conto corrente. E’ prevista la possibilità, per il cliente, di chiedere il trasferimento a un altro
istituto bancario dei servizi di pagamento connessi al proprio conto corrente, senza dover
pagare spese aggiuntive e con tempistica ridotta (massimo due settimane). Il trasferimento a
costo zero non riguarda il semplice rapporto di conto corrente.
Patrimoniale su titoli e depositi. Scompare l’imposta di bollo fissa di 34,20 euro sui risparmi
investiti nei conti titoli presso le banche, ma allo stesso tempo viene introdotta una
patrimoniale del 2 per mille su titoli e depositi di qualunque ammontare. In pratica, nel 2014
sia i privati con poche centinaia di euro che i milionari dovranno tutti allo Stato il 2 per mille
del loro risparmio.
Accesso al Credito. Le garanzie dello Stato concesse tramite la Cassa Depositi e Prestiti
faciliterà l’erogazione di liquidità alle imprese acquistando titoli cartolarizzati, mentre due fondi
ad hoc concederanno finanziamenti per le PMI e per i mutui di famiglie e lavoratori precari
co.co.pro.
Election Day. Confermata la previsione del precedente disegno di legge, con le consultazioni
elettorali e referendarie che si svolgeranno in un solo giorno (la domenica) ma con
l'allungamento dei tempi di un'ora: seggi aperti dalle ore 7 alle 23.
Canoni demaniali sanatoria.. Riguardo i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30
settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell’erario statale dei canoni e degli
indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere
integralmente definiti pagando in un’unica soluzione il 30% delle somme dovute oppure il
60%, ma con una rateizzazione in nove anni. La domanda dovrà essere presentata entro il 31
gennaio 2014.
LEGGE DI STABILITA’ 2014 E AGRICOLTURA
Fabbricati rurali strumentali. A partire dal 2014 i fabbricati rurali sono esentati dall'Imu e
avranno aliquota Tasi fissata con un limite massimo dell'uno per mille.
IMU e terreni agricoli. Sull’IMU 2014 è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per i terreni
agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza
agricola.
Società agricole. Il comma 1093, dell'art. 1, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) disponeva
che le società di persone (sas e snc), le società a responsabilità limitata e le società cooperative
(con esclusione delle Spa), con qualifica di società agricola, di cui all'art. 2, Dlgs n. 99/2004,
potessero optare per la tassazione basata sui redditi fondiari, di cui all'articolo 32 del Tuir. Con
la legge di Stabilità 2013, il legislatore aveva abrogato questo regime (segue a pag.5)
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(segue da pag.4) opzionale, riportando queste società tra quei soggetti che determinano il
proprio reddito ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir (reddito d'impresa).
Contestualmente, si abrogava anche il regime (introdotto col comma successivo, il 1094), che
consente la tassazione forfetizzata del reddito anche per le società costituite da imprenditori
agricoli, non necessariamente professionali (Iap), che esercitano “esclusivamente” attività
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
Ora la legge di Stabilità 2014 elimina quanto previsto dalla legge di Stabilità 2013 (con
l’abrogazione dei commi 513 e 514, art. 1, legge 228/2012).
Pertanto, le imprese agricole costituite nella forma delle società personali (snc e sas) o di
capitali (srl) e le società cooperative, che sono in possesso dei requisiti delle società agricole, di
cui all’art. 2, dlgs 99/2004, potranno nuovamente optare per la determinazione del reddito
su base catastale anziché sulle risultanze del bilancio, mentre quelle costituite da imprenditori
agricoli, non necessariamente professionali, impegnate esclusivamente nelle attività di
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli ceduti dai soci, possono considerarsi imprenditori agricoli e determinare
l’imponibile non con i criteri del reddito d’impresa, ma applicando all’ammontare dei ricavi il
coefficiente di redditività del 25%.
Piccola proprietà contadina. Il comma 4 dell’art.10 del DLgs n. 23/2011 ha previsto
l’abrogazione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Riguardo il settore agricolo le agevolazioni “cancellate” dalla norma sono:
-l’acquisto di terreni con l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, dettati dall’articolo 2
comma 4-bis del DL n.194/2009, per i quali era prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta
all’1% per l’imposta di registro e all’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e
catastale;
-l’acquisto di terreni sottoposti al vincolo del compendio unico (art. 5-bis del Dlgs n. 228/2001)
nel qual caso non era dovuta alcuna imposta di registro, ipotecaria e catastale nemmeno in
misura fissa;
-il trasferimento di terreni agricoli in zone montane (art. 9 del DPR n. 601/1973) che usufruiva
della tassazione in misura fissa.
Il comma 608 dell’art.1 della Legge di stabilità 2014 è intervenuta modificando il comma 4 è
prevedendo delle tre misure agevolative richiamate, il solo “recupero” dell’agevolazione per
la piccola proprietà contadina e non delle altre due agevolazioni:
Pertanto, anche per i periodi d’imposta successivi al 2013 sarà possibile acquistare terreni
agricoli con i benefici fiscali, dettati dall’articolo 2 comma 4-bis del Dl 194/2009, per la piccola
proprietà contadina (con l’applicazione dell’aliquota ridotta all’1% per l’imposta di registro e
all’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale nonché della riduzione del
50% degli oneri notarili).
Rammentiamo che per poter fruire della agevolazione per la piccola proprietà contadina è
necessario che il terreno oggetto di compravendita sia qualificato come agricolo nel piani
urbanistico vigente. Sono dunque escluse dalla agevolazione le aree fabbricabili.
I soggetti che intendono fruire dei predetti benefici devono essere imprenditori agricoli a titolo
professionale o coltivatori diretti e devono risultare iscritti nella relativa gestione previdenziale.
Al fine di poter fruire della agevolazione è necessario che nel rogito di compravendita, per il
quale l’acquirente chiede l’applicazione delle imposte in misura fissa, si riportino gli estremi di
iscrizione negli elenchi previdenziali dell’acquirente.
Il comma 4 dell’art. 2 del Dlgs 99/2004, consente l’estensione dei benefici in materia di
imposta di registro, ipotecaria e catastale, previsti per la PPC anche alle società agricole, purché
queste rispettino i vincoli dettati dal comma 3 dell’art. 1 del medesimo decreto. La vendita o
l’interruzione della coltivazione prima di cinque anni dall’acquisto del terreno (segue a pag.6)
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(segue da pag.5) determinano la decadenza dalle agevolazioni di cui si è fruito; in tal caso il
contribuente sarà tenuto a versare la differenza tra quanto pagato al momento dell’atto e
quanto realmente dovuto, oltre agli interessi per il tardivo pagamento.
Sempre la Legge di Stabilità 2014 con il comma 609 dell’art.1 ha introdotto all’imposta di
Registro riformata, una terza aliquota (in aggiunta al 2% e 9%), infatti ha previsto che in caso
di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale, l’aliquota dell’imposta di registro è fissata nella misura del
12% anziché al 9%:
Pertanto, i terreni agricoli acquistati da .
-da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale con i requisiti per richiedere l’agevolazione PPC l’aliquota
dell’imposta di registro è fissata nella misura del 1%,
-altri soggetti (compresi i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, non iscritti
nella relativa gestione previdenziale e assistenziale), l’aliquota dell’imposta di registro è
fissata nella misura del 12%.
Considerato il testo nel comma 609, si ritiene che nel caso di acquisto sia fatto da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e
assistenziale, che per qualche motivo non possono richiedere l’agevolazione PPC, si
applichi l’aliquota del 9% anziché quella del 12% (sarà necessario un chiarimento da parte
dell’Amministrazione).
Rivalutazione terreni e quote societarie. Il comma 156 dell’art.1 della Legge di Stabilità
ha disposto nuovamente, la possibilità per le persone fisiche, società semplici, associazioni
professionali ed enti non commerciali, non in regime d’impresa, la rivalutazione del costo di
acquisto:
-dei terreni edificabili ed agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed
enfiteusi;
-delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e
usufrutto.
Per effettuare la rivalutazione di un terreno o di una partecipazione, gli adempimenti necessari
sono:
-la redazione e asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia giurata
che deve individuare il valore del terreno/partecipazione all’1 gennaio 2014;
-il versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della
partecipazione risultante dalla perizia, le aliquote del:
- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per la rivalutazione dei terreni.
La redazione della perizia giurata di stima nonché il versamento dell’imposta sostitutiva
devono essere effettuati entro il 30 giugno 2014.
L’imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24 in un’unica soluzione entro il
30/6/2014 oppure, in alternativa, in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal
30/6/2014 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3% annuo
(1° rata entro il 30/6/2014; 2° rata entro il 30/6/2015 + interessi del 3%; 3° rata entro il
30/6/2016 + interessi del 6%).
Per quanto riguarda i codici tributo da indicare nel mod. F24 si ritiene che dovranno essere
utilizzati i codici:
-8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati,
-8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola,
indicando quale anno di riferimento “2014”.
La rivalutazione è valida con il versamento dell’intero importo (segue a pag.7)
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(segue da pag.6) ovvero, della prima rata dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate
nella Circolare n. 35/E/2004 ha chiarito che è sanabile solo il mancato versamento delle rate
successive alla prima, infatti, non fa venire meno la validità della rivalutazione ma comporta
l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con la possibilità, da parte del contribuente, di
regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso. In caso di comproprietà il
versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della propria quota.
Terreni agricoli demaniali. Si riserva il 20% dei terreni agricoli demaniali per l'affitto a
giovani agricoltori (under 40 anni). La norma prevede anche un meccanismo di determinazione
del canone in grado di evitare operazioni speculative finalizzate all'innalzamento dello stesso,
individuando al contempo un parametro di riferimento certo nell'applicazione della procedura.
Il provvedimento prevede che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali gestisti da
ISMEA attraverso il Fondo di Capitale di Rischio siano prioritariamente destinati alle imprese
agricole ed agroalimentari condotte da giovani.
Fondo Bieticolo-saccarifero. Ripristino della quota di 5 milioni di euro per il fondo bieticolo
saccarifero, che era stato ridotto a 4 milioni.
Fondi europei. La legge di Stabilità stanzia le risorse necessarie per la copertura della quota
nazionale dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, nel settore
dei fondi strutturali, dello sviluppo rurale e della pesca. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale,
la norma prevede l'attivazione di un importo compreso tra 9 e 10,4 miliardi di euro, in funzione
del tipo di programmazione che verrà scelto, per il 70% a carico dello Stato e per il restante
30% a carico delle Regioni e Province autonome, che si affiancheranno agli altri 10,4 miliardi
messi a disposizione dall'Unione europea attraverso il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale). In questo modo, sarà presto possibile definire, in accordo con le Regioni e i
rappresentanti del mondo agricolo, i nuovi programmi di sviluppo rurale, attraverso cui saranno
complessivamente resi disponibili 20,8 miliardi di euro nei prossimi 7 anni.
SPESOMETRO ED AGRICOLTORI “ESONERATI”
L’art. 21 del DL n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo per i soggetti passivi ai fini dell’IVA di
comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal
cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali,
avessero superato la soglia di 3.000 euro, al netto dell’imposta per le operazioni per le quali
sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ovvero di 3.600 euro, comprensiva dell’imposta sul
valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
L'obbligo di invio sussiste per gli acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli
esonerati e richiama l'articolo 36 della legge n.179/2012, la quale impone l'obbligo dell'elenco
clienti/fornitori anche per gli agricoltori esonerati e ciò al fine di monitorare la tracciabilità dei
prodotti agricoli. L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1/E/2013, aveva precisato che tale
obbligo non sussisteva per il 2012 in quanto la legge n.179 è entrata in vigore negli ultimi
giorni del 2012. Il maxiemendamento al Ddl Stabilità 2014 prevedeva la cancellazione
dell'obbligo per i produttori agricoli esonerati (ex art 34, comma 6 del DPR 633/72”),
sennonché nel testo giunto alla Camera per l’approvazione definitiva della Legge di Stabilità
2014 era sparita “l’esenzione”.
Pertanto, se con il nuovo anno non vi saranno “nuovi” interventi legislativi, gli agricoltori
esonerati dalla dichiarazione Iva dovranno comunicare all'amministrazione finanziaria le
operazioni rilevanti a fini Iva relative al 2013 .
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DECRETO MILLEPROROGHE
Approvato venerdì 27/12/2013 dal Consiglio dei ministri, il Decreto Milleproroghe dove
trovano spazio tutte quelle correzioni ai provvedimenti non ancora attuati nella loro interezza, o
per rivedere alcune disposizioni che non trovano l’efficacia sperata. Tra le misure:
Proroga degli Sfratti. È stata decisa la sospensione sino al 30 giugno 2014 dei provvedimenti
esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di
conduttori con un reddito annuo lordo familiare inferiore a 21.000 euro, residenti nei comuni
capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta
tensione abitativa (delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103), che siano o abbiano nel
proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultra-sessantacinquenni, malati
terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso
di un’altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza
Bonus arredi. Viene chiarito che le detrazioni fiscali sono concesse per gli arredi degli
immobili in ristrutturazione anche se l’importo complessivo supera il valore della
ristrutturazione.
Cessione immobili. Non sono più necessarie le dichiarazioni di conformità catastali e
l’attestato di prestazione energetica all’atto di cessione dell’immobile: queste documentazioni
potranno essere prodotte anche successivamente.
Web tax. Introdotta dal 1/1/2014 dalla Legge di Stabilità 2014, per effetto delle previsioni del
Milleproroghe invece, entrerà in vigore l’1/7/2014.
“MIMI” IMU
Il comma 5 dell’art.1 del DL n. 133 del 2013 prevede che per gli immobili per i quali è stata
soppressa la seconda rata IMU (quelli del comma 1), vi è l’obbligo, nei casi in cui l’aliquota
decisa dal Comune sia superiore a quelle previste dalle norme Statali, di versare il 40% della
differenza, entro il 16 gennaio 2014, scadenza prorogata al 24 gennaio dal comma 680
dell’art.1 della Legge di Stabilità 2014.
I presupposti per l’eventuale versamento aggiuntivo sono:
• immobili ricompresi nel comma 1 dell’art. 1 del DL n. 133 del 2013,
• aliquota deliberata dal Comune superiore a quella prevista dalla norma statale, che
sono pari al:
- 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze,
- 0,76% per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla
previdenza agricola,
- 0,2% per i fabbricati rurali strumentali.
Per individuare l’importo da versare si dovrà procedere con un doppio calcolo:
1) calcolare l’IMU applicando l’aliquota e le relative detrazioni secondo la delibera del
Comune,
2) calcolare l’IMU applicando l’aliquota e le relative detrazioni secondo la normativa
Statale,
3) sulla differenza dell’imposta calcolata, si deve versare il 40% entro il 24 gennaio 2014.
Per il versamento è possibile utilizzare il modello F24 da presentare a uno sportello
bancario/postale ovvero il bollettino postale.
Lo stesso comma 680, prevede il differimento al 24 gennaio 2014 per il versamento della
maggiorazione della TARES che doveva essere eseguito entro il 16 dicembre (per l’anno 2013
la maggiorazione è pari a 0,30 euro/mq sulla superficie soggetta a Tares al 1 gennaio 2013).
Ricordiamo che in molti casi è lo stesso ente emittente che non ha inviato per tempo il modello
di versamento.
8
INTERESSE LEGALE AL 1%
Con DM 12/12/2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013 è
stabilito che per il 2014 il saggio legale d’interesse è dell’1% (anziché 2,5% in vigore fino al
prossimo 31 dicembre 2013). Tale modifica si riflette in ambiti diversi, quali, in particolare:
Ravvedimento operoso. Il tasso legale influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal
contribuente, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, mediante il
ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi
(IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di qualsiasi tributo, i
contribuenti hanno a disposizione tre tipi di ravvedimento, il ravvedimento "sprint" entro 14
giorni dalla scadenza, il ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno
successivo alla scadenza, e il ravvedimento lungo, entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione.
Nel caso il ravvedimento operoso effettuato nel 2014 si riferisca a violazioni commesse nel
2013, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in
ciascuna annualità (2,5% fino al 31/12/2013, 1% dall'1/1/2014).
Usufrutto e rendite vitalizie. La modifica del tasso legale comporta anche la rideterminazione
del coefficiente di rivalutazione, da cui dipendono il valore dell’usufrutto e quello della nuda
proprietà. Il tasso di interesse legale influisce anche sulla determinazione dell'usufrutto
vitalizio (infatti, è così calcolato: usufrutto vitalizio = valore proprietà x tasso legale x
coefficiente di rivalutazione). Va considerato che:
-il coefficiente di rivalutazione è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario;
-il valore della nuda proprietà si determina per differenza tra valore della proprietà e valore
dell'usufrutto: valore nuda proprietà = valore proprietà - valore usufrutto
Rapporti creditori/debitori. Salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio
legale è applicato, con decorrenza dall'1/1/2014, ai crediti a prescindere dalla data in cui gli
stessi sono sorti (artt.1224, 1282, .1284, 1499, 1652, 1714, 1720, 1815, 1825, 2788). La
modifica del tasso d’interesse legale opera anche in materia di locazione di immobili urbani,
relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.
Si rammenta che dal 7/11/2002, per i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che
hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a
titolo oneroso, gli interessi "automatici" non vengono determinati sulla base del tasso di
interesse legale, bensì dal tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato
di 10 punti percentuali per i prodotti alimentari (art.62 legge n.27/2012) ovvero 8 punti
percentuali altri prodotti e prestazione di servizi (Dlgs n.231/2002). Quindi per il semestre
1/1/2014 – 30/6/2014 occorrerà attendere la decisione della BCE.
LETTONIA NELL’EURO
Il primo gennaio del 2014 la Lettonia è entrata nell’eurozona, diventando il 18° paese che
aderisce alla moneta unica europea. La Lettonia sarà la seconda nazione del Baltico dopo
l’Estonia ad aderire al sistema monetario. I cittadini lettoni hanno detto addio al Lats, la valuta
locale introdotta nel 1999 in sostituzione del rublo russo. Ex paese sovietico la Lettonia ha
aderito all’Unione Europea nel 2004, dopo il referendum con il quale 66,9% degli elettori aveva
approvato l’adesione. L’entusiasmo è ben motivato vista la spettacolare ripresa economica dopo
una crisi particolarmente dura con una caduta del PIL del 25% tra il 2008 e 2009 l’accesso a
7,5 miliardi di prestiti internazionali per far fronte al tracollo. A seguito di misure rigorose di
riduzioni di spesa del governo, tra il 2008 e il 2012 il consolidamento di bilancio è stato pari al
17% del Pil e nel 2013 il deficit si è attestato all’1,4% del Pil con un debito pubblico al 42,5%.
9
DISTRIBUTORI AUTOMATICI “AGEVOLATI” CON IVA AL 10%
Dal 1° gennaio 2014 aumenta l'Iva sulle bevande e sugli snack prelevati dai distributori
automatici installati in luoghi “agevolati” (“stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici,
scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività”: Tabella A, parte II, n. 38, DPR n.
633/72). L'aliquota passerà infatti, dal 4 al 10% per effetto delle disposizioni contenute nel Dl
n. 63/2013 "Decreto Energia", che uniforma il prelievo fiscale sulle somministrazioni di
alimenti e bevande, comunque rese.
Dopo le correzioni apportate dalla legge di conversione n.90/2013, la norma stabilisce invece,
oltre all'abrogazione del n.38 della tabella A/II, con conseguente cancellazione dell'aliquota
minima del 4% per le somministrazioni mediante distributori automatici collocati nei luoghi
agevolati, l'integrazione del punto 121 della tabella A/III, che contempla, come si è detto,
l'aliquota del 10% in generale per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande, includendovi
ora esplicitamente anche quelle effettuate mediante distributori automatici, indipendentemente
dal luogo di ubicazione dei medesimi.
Nella "Legge di Stabilità 2014" è stata introdotta una specifica disposizione (art.1, comma 173)
in base alla quale i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di
somministrazione, stipulati entro il 4 agosto 2013, possono essere rideterminati in aumento
al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota Iva.
TABELLE ACI 2014: BENEFIT AUTO
Sul supplemento ordinario n. 86 alla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 è stato pubblicato il
Comunicato dell'Agenzia delle Entrate relativo alle "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di
esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall'ACI" validi per il 2014.
I costi chilometrici sono necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettante ai
dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del
datore di lavoro ed anche per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in
natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono
destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Per calcolare il valore convenzionale del reddito in natura (fringe benefit) derivante
dall'utilizzo promiscuo, occorre fare riferimento ad un valore convenzionale determinato
assumendo il 30% del costo chilometrico di esercizio stabilito dall'ACI con le apposite tabelle
annuali, moltiplicato per una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri (tale
percorrenza convenzionale è indipendente da quello che è l’effettivo utilizzo del dipendente).
L'importo imponibile deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale al
dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i
quali il veicolo è assegnato (indipendentemente dal suo effettivo utilizzo). Se il fringe benefit
totale in capo al dipendente non dovesse superare la soglia dei 258,23 euro tali importi si
potranno considerare esclusi dalla base imponibile, e sugli stessi non dovranno essere calcolati i
contributi previdenziali ed assistenziali.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda fornire al dipendente servizi aggiuntivi e collaterali
all'utilizzo del veicolo (ad esempio il garage, ecc.), gli stessi dovranno essere resi imponibili. I
suddetti criteri di assoggettamento si riferiscono esclusivamente all'utilizzo promiscuo
(aziendale/privato) dell'autovettura. (segue a pag.11)
10
(segue da pag.10) Se l'autovettura è concessa ad uso esclusivamente privato, ciò determina
reddito per il dipendente secondo il criterio del "valore normale" previsto dall'art. 9 del TUIR
(ad esempio, il valore di mercato del noleggio di quell'autovettura).
Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo
modello), l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che
per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (circolare ministeriale n.326/1997).
CHIARIMENTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Con la Circolare n.36 del 19 dicembre 2013, Agenzia delle Entrate, fa il punto sugli impianti
per la produzione di energia fotovoltaica, in particolare, sulle conseguenze che derivano dalla
qualificazione degli stessi come beni mobili o immobili, in materia catastale e tributaria, con
l’intento di uniformare il comportamento degli uffici e degli operatori.
Immobili che ospitano gli impianti fotovoltaici
Per ragioni di semplificazione, l’Agenzia ritiene opportuno qualificare gli impianti
fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale (superando le indicazioni contenute nelle
precedenti circolari: n. 46/E/2007, n. 38/E/2008 e n. 38/E/2010, in base alle quali gli impianti
fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili se dotati di facile amovibilità e senza che
l’eventuale spostamento comportasse il sostenimento di costi rilevanti).
Si considerano quindi, beni immobili quando devono essere dichiarati in catasto
indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. In
particolare, quando:
-costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella
categoria D/1 oppure D/10 (accatastamento autonomo); ovvero
-risultano posizionate sulle pareti o su un tetto di un edificio, oppure realizzate su aree di
pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato o unità immobiliari censiti al catasto. In tal caso,
non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti
di pertinenza degli immobili. Per esse sussiste l’obbligo di procedere, con dichiarazione di
variazione in catasto, al termine della loro installazione quando l’impianto fotovoltaico
integrato a un immobile nè incrementa il valore capitale o la redditività ordinaria, di una
percentuale pari al 15 % o superiore.
Non sussiste invece, obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma,
né come sua variazione, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
-la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non supera 3 Kw per ogni unità immobiliare
servita;
-la potenza nominale complessiva in Kw non è superiore a tre volte il numero delle unità
immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza
che sia installato al suolo o sia integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
-per le installazioni al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento,
comprensiva degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici, e dall’altezza relativa
all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi.
Imposte dirette
Ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia conferma la deducibilità del costo dell’impianto in base
alle quote di ammortamento, rispettivamente nella misura del 9%, quando è qualificato come
bene mobile, e nella misura del 4%, (segue a pag.12)
11
(segue da pag.11) quando rientra nella categoria degli immobili (nella considerazione
dell’attribuzione degli impianti fotovoltaici alla categoria degli immobili del settore energia
termoelettrica ed in particolare a quella prevista per i “fabbricati destinati all’industria”).
L’Agenzia chiarisce che nel caso in cui i contribuenti, sulla base delle indicazioni rese nei
precedenti documenti di prassi, abbiano qualificato l’impianto come bene mobile
applicando l’aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta
precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati.
Nel caso in cui, invece, l’impianto non debba essere accatastato autonomamente, in quanto
totalmente o parzialmente integrato all’unita immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati sulla
base della corretta applicazione dei principi contabili, devono essere ammortizzati ai fini delle
imposte dirette applicando l’aliquota di ammortamento dell’immobile cui l’impianto risulta
integrato.
In riferimento alla classificazione immobiliare di un impianto fotovoltaico, l’Agenzia ricorda
anche la necessità di procedere all’applicazione della disciplina dello scorporo del valore del
terreno, di cui all’articolo 36 DL n. 223/2006.
Trattamento ai fini IVA
La cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come bene mobile, effettuata
nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, è imponibile ad IVA.
Per gli impianti qualificabili come beni immobili, la disciplina IVA relativa alle cessioni e alle
locazioni immobiliari prevede invece, il regime di esenzione (art. 10 comma 8-ter per gli opifici
e 8-bis per i lastrici solari categoria catastale F/5), rispetto al quale sussistono, tuttavia,
numerose eccezioni che tendonoa prevalere sulla regola dell’esenzione. In entrambi i casi, a
prescindere dalla qualificazione dell’impianto quale bene mobile o immobile, l’aliquota IVA
applicabile in caso di imponibilità IVA è pari al 10%.
Se l’impianto è installato su un lastrico solare censito in catasto, sarà classificato nella
categoria fittizia “F/5”, al quale è applicabile il regime Iva previsto dall’art. 10, comma 1,
numeri 8 e 8-bis) del DPR n.633/1972, rispettivamente per le locazioni e le cessioni di porzioni
di fabbricato diverse da quelle strumentali. Se l’impianto é privo di autonomia catastale, va
considerato come parte del fabbricato al quale pertiene e alla relativa cessione o locazione si
applica il trattamento previsto per le pertinenze in relazione al regime del fabbricato.
Se l’impianto costituisce pertinenza di unità immobiliari (art. 817 del C.C.), ai fini della
determinazione del regime Iva applicabile, rende il bene servente come una proiezione del bene
principale, consentendo di attribuirgli la medesima natura del bene principale.
Nel caso, invece, della locazione di terreni sul quale è realizzato l’impianto fotovoltaico è
applicabile, alternativamente, il seguente trattamento:
-esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8) ove il terreno oggetto di locazione è
da qualificare come terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria;
-imponibile IVA ad aliquota ordinaria, ove il terreno oggetto di locazione è da qualificare
come terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.
Imposte di registro e catastali
Per i beni mobili la cessione è soggetta a imposta di registro fissa (3%), per quelli immobili
con operazione soggetta a IVA si applica anche l’imposta ipotecaria (3%) e catastale (1%),
mentre se esente IVA l’imposta di registro è al 7% per il 2013 e al 9% nel 2014 (non può
essere inferiore a mille euro).
Le imposte ipotecaria e catastale sono rispettivamente al 2% e all’1% nel 2013, dal 2014 in
misura fissa di 50 euro ciascuna. Se l’impianto è su lastrico solare, imposta di registro in
misura fissa per le operazioni soggette a IVA, proporzionale per quelle esenti (con stesse regole
precedenti).
Impianti su beni di terzi
Se l’immobile su cui vengono installati i pannelli (integrati totalmente o parzialmente),è di
proprietà di terzi, il costo è una spesa di manutenzione straordinaria (segue a pag.13)
12
(segue da pag.12) non capitalizzabile in quanto relativa ad un bene non di proprietà, e si
contabilizza in modo diverso (immobilizzazione materiale o immateriali) a seconda che il bene
abbia o meno una propria autonomia. Fiscalmente, in caso di immobilizzazione materiale il
costo concorre al reddito d’impresa ai sensi all’art. 102 del TUIR, ad incremento delle quote di
ammortamento dell’immobile su cui è installato ovvero in caso di immobilizzazione
immateriale ai sensi dell’art. 108 del TUIR, come spesa relativa a più esercizi nel limite della
quota imputabile a ciascun esercizio.
Con riferimento agli impianti installati su immobili di terzi, l’Agenzia precisa che l’Iva
assolta al momento dell’acquisto non può essere chiesta a rimborso ex art. 30 DPR 633/1972,
quando l’impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere
rimosso al termine del periodo di utilizzo. In tali casi, per il principio civilistico
“dell’accessione” l’opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l’ha realizzata ma del
proprietario dell’immobile e di conseguenza, l’impianto non costituisce bene ammortizzabile.
Impianti in leasing
Relativamente alle locazioni finanziarie, diverse le conseguenze fiscali a seconda che gli
impianti fotovoltaici siano inquadrati come beni mobili o immobili. Infatti:
-per i Beni mobili, se il bene è strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, il canone di
leasing è deducibile ai sensi dell’art. 102 del Tuir, se è realizzato da lavoratori autonomi o
associazioni professionali è deducibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR;
-per i Beni immobili, si applica l’art. 102 del TUIR. Nel caso di lavoratori autonomi e imprese
professionali che abbiano effettuato l’acquisto fra il 2007 e il 2009, si applica l’art. 54.
Ai fini IVA, il soggetto concedente applica l’imposta con emissioni della fattura in
corrispondenza di ogni pagamento periodico del canone. Si può applicare l’esenzione prevista
dall’articolo 10 del DRP 633/72, a meno che nel contratto non sia manifestamente espressa
l’opzione per l’imposizione. Quando non si applica l’esenzione, l’aliquota è quella dei contratti
di locazione finanziaria. Ai contratti di locazione diversa da quella finanziaria, si applica
l’IVA ordinaria (sia che gli impianti fotovoltaici siano qualificabili come beni immobili che
come beni mobili). I contratti di locazione, non finanziaria, di impianti fotovoltaici censiti o da
censire al catasto fabbricati come opifici industriali (categoria D/1) ovvero come immobili
rurali (categoria D/10) per i quali non trova applicazione l’Iva, dovranno invece essere
assoggettati a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta proporzionale nella
misura del 2%, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al Tur.
Società di comodo
Rispetto alla normativa delle “società di comodo”, i fini del calcolo del test di operatività, il
contribuente dovrà applicare il coefficiente del 6 % previsto per i beni immobili,
indipendentemente se gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili.
L’Agenzia fa, però, una distinzione in caso di mancato superamento del test di operatività:
se il contribuente ha scelto la vendita “indiretta”, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di
disapplicazione lo stesso può addurre come giustificazione la circostanza che la vendita
dell’energia avviene sulla base di specifici contratti stipulati con il GSE, che impone al
produttore i prezzi di vendita. Tale motivazione non è possibile invece, per il contribuente che
abbia scelto la vendita “diretta”. In questo caso, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di
disapplicazione, il contribuente deve dimostrare l’esistenza di quelle situazioni oggettive che
non hanno permesso il conseguimento di ricavi utili al superamento del citato test.
Il V Conto Energia
Rispetto al trattamento tributario delle somme percepite in base al 5° Conto Energia (tariffa
premio e tariffa omnicomprensiva), l’Agenzia richiama i chiarimenti già espressi con la
Circolare n. 46/E/2007, seppur relativi ad un precedente sistema di incentivazione, basato sulla
c.d. “tariffa incentivante”.
La tariffa premio, ossia la remunerazione della quantità di energia elettrica prodotta
dall’impianto e contemporaneamente autoconsumata dal produttore, (segue a pag.14)
13
(segue da pag.13) ai fini fiscali è assimilabile alla tariffa incentivante, quindi ad un contributo a
fondo perduto e assoggettata al seguente trattamento fiscale:
-ai fini IVA risulta esclusa dal campo di applicazione,
-ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, rappresenta una componente imponibile se percepita
nell’ambito di un’attivita commerciale;
-ai fini delle ritenute, e assoggettata alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% ai sensi del
comma 2, dell’art.28, del DPR n. 600/1973, qualora sia corrisposta ad imprese o ad enti non
commerciali per gli impianti che attengono all’attività commerciale.
La tariffa omnicomprensiva, ossia l’incentivo che viene erogato dal GSE al responsabile
dell’impianto fotovoltaico, in relazione all’energia immessa in rete, assume rilevanza fiscale, ai
fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, se percepita da un soggetto che svolge attività
commerciale o agricola ai sensi degli artt.2195 e 2135 del codice civile.
DICHIARAZIONE RACCOLTA UVE/PRODUZIONE VINO
Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche o le associazioni che conducono una superficie
vitata superiore ai 1000 mq e le cantine che raccolgono uva e/o trasformano vino o che
comunque alla data del 30 novembre detengono uve, mosti concentrarti e/o rettificati, vini
nuovi ancora in fermentazione o hanno venduto tutte le uve sono tenuti alla presentazione della
“dichiarazione di vendemmia” tramite formale comunicazione da inoltrare ad Agea entro il
15 gennaio 2014 attraverso l'inoltro telematico da effettuarsi con il proprio CAA. La mancata
presentazione della dichiarazione può comportare una sanzione amministrativa da 309,87 a
3.098,74 euro e esclude le aziende dall’accesso a qualsiasi contributo del settore vitivinicolo.
Le aziende viticole che vendono le proprie uve hanno l’obbligo della compilazione del modello
F1 (l’attestato di consegna delle uve) che deve essere redatto informaticamente presso il proprio
CAA e successivamente consegnato alla cantina che ha acquistato le uve. La dichiarazione di
vendemmia e produzione vino e/o mosti è unica per tutto il territorio regionale, non ci sono,
pertanto, denunce suddivise per provincia di coltivazione.
I soggetti che invece hanno vigneti o impianti di vinificazione in altre regioni, devono
presentare obbligatoriamente due dichiarazioni distinte fatte nella relativa Regione di
coltivazione.
I dati inseriti in fase di compilazione della dichiarazione di vendemmia vengono sottoposti ad
un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle
informazioni presenti nel fascicolo aziendale in termini di corrispondenza dei criteri di
rivendicazione dei disciplinari DOP/IGP di appartenenza, ma soprattutto relativamente
all’assenza di anomalie di superficie.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori che abbiano
effettuato la “vendita su pianta” delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla
vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l’acquirente
delle uve nell’elenco degli acquirenti ( allegato A2).
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:
1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione
è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere
trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria
di trasformazione specializzata.
2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 1000 mq di (segue a pag.15)
14
(segue da pag.14) vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in
commercio in qualsiasi forma.
3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo;
quest’ultimo provvederà alla compilazione dell’allegato F2 su mandato del socio conferente.
Dichiarazione di produzione vino
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto tutte le persone fisiche
o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di
vinificazione, che, come indicato nell’art.9 del Regolamento (CE) della Commissione n.
436/2009 del 26 maggio 2009, nell’ambito della campagna in corso:
1. hanno prodotto vino;
2. detengono, con riferimento alle ore 0,01 del giorno 30 novembre, prodotti diversi dal vino
(mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve , mosti , vini
nuovi ancora in fermentazioni anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d’uva,
acetifici, ecc. 3. hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li
hanno ceduti totalmente prima delle ore 0.01 del giorno 30 novembre .Si specifica che i prodotti
diversi dal vino, indicati al punto 2., che fossero in viaggio alle ore 24,00 del 29 novembre
dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente.
Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione:
1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicati come soggetti
esonerati al precedente punto 2 relativo agli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;
2. I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un
quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi
forma;
3. I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo
associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un
quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato o sotto
qualsiasi forma.
15
Scadenziario di GENNAIO:
10 gennaio
Inps lavoratori domestici: scade oggi il termine per il versamento relativo al 4° trimestrale dei
contributi dei domestici (periodo ottobre, novembre, dicembre 2013).
15 gennaio
Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite
relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto
emesso nel mese di dicembre.
Sostituti d’imposta e mod.730: entro tale data i lavoratori dipendenti e i pensionati devono
comunicare al proprio sostituto d’imposta l’intenzione di volersi avvalere della loro assistenza
fiscale.
Dichiarazioni raccolta uva e vinificazione: scade oggi la presentazione della dichiarazione
raccolta uva e vinificazione e la denuncia delle uve per la rivendicazione della denominazione
d’origine (Doc e Docg) e delle Igt (Indicazione geografica tipica). Le prime (produzione
vinicola 2012) vanno presentate ad AGEA relativamente alla provincia nel quale è ubicato il
vigneto mentre le seconde (quelle delle uve per i vini a denominazione di origine e a
indicazione geografica) alle Camere di Commercio.
16 gennaio
Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre per i contribuenti
con contabilità Iva mensile al netto dell’acconto versato.
Dichiarazione d’intento: i contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile, che hanno
ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali (o da intermediari abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), entro oggi dovranno inviare la comunicazione
dei dati contenuti in tali dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione
d’imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza del 16 gennaio.
Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al
consumo nel mese di dicembre.
16
Irpef sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di
dicembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni
occasionali e coordinate e continuative.
Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti
mensilmente da parte dei pescatori autonomi.
Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi
al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte
(modello DM 10/2).
Contributi Inps lavoratori a progetto: scade il termine di versamento del contributo (17% o
27,72%) sui compensi corrisposti nel mese di dicembre.
Contributi Inps (ex SCAU) : termine di versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2013
per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale.
24 gennaio
Saldo “MINI” IMU: scade il termine per il pagamento del saldo IMU per l’anno 2013
relativamente a quei Comuni che hanno stabilito un’aliquota superiore a quella standard (per le
abitazioni il 4 per mille): in questo caso dovrà essere versato il 40% della differenza stessa.
27 gennaio
Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli
impiegati agricoli.
Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della
denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).
Manodopera agricola: scade oggi la denuncia della manodopera agricola relativa al 4°
trimestre 2013 (su supporto cartaceo).
Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle
cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente.
Elenchi Intra-cee:: presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni e/o acquisti
intracomunitari di beni e servizi effettuati nel 4° trimestre 2013 (operatori trimestrali) o
effettuati nel corso del 2013 per gli operatori tenuti alla presentazione annuale.
28 gennaio
Regolarizzazione acconto Iva: scade oggi il termine per l’eventuale regolarizzazione del
versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2013, se non effettuato o effettuato in misura
inferiore entro il 27 dicembre.
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31 gennaio
DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps del modello DM10/2,
relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.
Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l’invio telematico
del modello E-MENS relativo al mese di dicembre.
Variazioni colturali: scade oggi il termine per la denuncia di variazione delle colture
effettivamente praticate all’Agenzia del Territorio (mod.26).
Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro
sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/1/2014 (che non abbiano optato per
il regime della "cedolare secca").
Elenchi Black-list mensili e trimestrali: invio telematico del modello di Comunicazione degli
elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a
euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" relative a dicembre 2013
(soggetti mensili) ovvero al 4° trimestre 2013 (soggetti trimestrali).
Denuncia di inagibilità dei fabbricati: scade oggi il termine per la denuncia di inagibilità dei
fabbricati iscritti in catasto per accertato degrado fisico ed obsolescenza non superabile con
interventi di manutenzione (all’Agenzia del Territorio).
Abbonamento radio e TV: scade oggi il termine per il versamento del canone annuale (€
113,50) o della rata trimestrale o semestrale.
Imposta comunale sulla Pubblicità e sulle affissioni: versamento in un’unica soluzione o
come 1° rata trimestrale per l’anno 2014.
Tosap: versamento dell’imposta totale o della 1° rata sull’occupazione di spazi o aree
pubbliche.
Proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova):
scade il pagamento della tassa fissa.
Bollo autoveicoli: pagamento delle tasse automobilistiche per i proprietari di autoveicoli con
oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2013 e di ciclomotori.
Comunicazione “clienti/fornitori 2012”: invio telematico della comunicazione clienti –
fornitori (c.d. spesometro) relativa al 2012 considerato il periodo di “tolleranza” concesso
dall’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione beni concessi ai soci/dei finanziamenti concessi all’impresa 2012: invio
telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento a soci /
familiari nel 2012, nonché dei finanziamenti / capitalizzazioni effettuati alla società / impresa
nel 2012 considerato il periodo di “tolleranza” concesso dall’Agenzia delle Entrate.
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