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Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: [email protected]) informa gennaio 2014 NOTIZIE FLASH Legge Stabilità 2014 pag.1 Legge Stabilità e Agricoltura pag.4 LEGGE DI STABILITA’ 2014 Pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. legge di Stabilità 2014), approvata dal Governo lunedì 23 dicembre 2013, dopo una serie lunghissima di modifiche e ritocchi, condensati nel maxi emendamento su cui il governo ha posto la questione di fiducia; è composta da un solo articolo ma ben 749 commi. I punti toccati dalla legge sono molti: welfare, pubblica amministrazione, giustizia, ambiente e molto fisco. Le novità saranno in vigore nel 2014. Imposta Unica Comunale (IUC). La nuova tassa immobiliare (in sostituzione della Trise), è composta da: Imu, che sarà pagata dal proprietario, con esclusione delle prime abitazioni non di lusso (diverse dalla categorie catastali A/1, A/8, A/9); Tari, la tassa sulla raccolta dei rifiuti, che sarà pagata dal proprietario o dall'inquilino; Tasi, tributo sui servizi indivisibili dei Comuni, che sarà pagata dal proprietario e, in quota variabile tra il 10% ed il 30%, dall'inquilino con aliquote massime a disposizione dei Comuni fino al 10,6 per mille mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota sarà dell’1 per mille. Mini-Imu. Alcuni proprietari di immobili dovranno pagare una nuova rata dell’Imu, chiamata mini-Imu perché si applica solo in casi specifici. Ovvero solo nei Comuni che hanno stabilito un’aliquota superiore a quella (segue a pag.2) Spesometro e agricoltori esonerati pag.7 -DL Milleproroghe -Mini IMU pag.8 -Interesse all’1% -Lettonia nell’euro pag.9 -Distributori non più agevolati iva al 10% -Tabelle ACI 2014 pag.10 Chiarimenti impianti fotovoltaici pag.11 Dichiarazione raccolta uve/produzione vino pag.14 Scadenze pag.16 1 (segue da pag.1) standard (per le abitazioni pari al 4 per mille) per il saldo di dicembre: in questo caso il 40% della differenza stessa dovrà essere rimborsato al Comune dai proprietari di immobili, entro il 24 gennaio 2014. Detrazioni per i lavoratori. Il beneficio per la busta paga dei lavoratori viene maggiormente concentrato sui redditi bassi. Lo sgravio Irpef salirà da € 1.840 ad € 1.880 per i lavoratori con reddito complessivo fino a 8 mila euro mentre l'effetto concreto di tale manovra sarà un aumento in busta paga di circa 226 euro l'anno che si concentra soprattutto nella fascia di reddito fra i 15 e i 20mila euro per diminuire progressivamente per i redditi superiori fino ad annullarsi a 55mila euro annui. Detrazioni Ristrutturazioni e Risparmio energetico. Prorogate al 2014 le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e bonus arredi (se quest’ultima è collegata a ristrutturazione), che vede rimanere lo sconto al 50% e che poi scenderà al 40% nel 2015. Stessa sorte per le detrazioni sulle riqualificazioni energetiche: confermato per un altro anno lo sconto del 65%, che diventerà poi del 50%. Nel 2016, le detrazioni si riallineeranno tutte al 36%. Rivalutazione dei terreni e partecipazioni. I privati possono rivalutare le partecipazioni non quotate e i terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2014, pagando rispettivamente: il 2% e il 4%. La perizia giurata e primo o unico versamento deve essere effettuato entro il 30/6/2014. Imposta di Registro. La modifica inserita con il maxi-emendamento, prevede che l’imposta di registro sia del 12% (anziché 9%) se il trasferimento ha per oggetto terreni e pertinenze a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Immobili. In caso di compravendite di un immobile, il venditore non percepirà più il prezzo pattuito il giorno del rogito, perché la cifra dovrà transitare prima su un conto dedicato. Sarà il notaio a trasmettere il denaro dovutogli, una volta effettuata la trascrizione (ciò a garanzia dell’acquirente infatti, il venditore in maniera fraudolenta potrebbe nel periodo compreso tra stipula dell’atto e la sua trascrizione vendere lo stesso immobile a persona diversa). Pensioni. Resta la rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici nel caso di assegni di importo fino a tre volte il minimo (1.443 euro lordi al mese), al 90% per gli assegni di importo superiore a tre volte ma inferiore o pari a quattro volte l'assegno Inps, al 75% per gli assegni di importo superiore a 4 volte ma inferiore o pari a 5 volte il minimo, al 50% dell'indice Ipca per gli assegni di importo superiore a 2.405 euro (valore Inps 2013) e allo 0% per gli importi superiori a sei volte il l'importo minimo (2.886 euro). Pensioni d'oro. Previsto il Contributo di solidarietà del 6% per la parte eccedente i 90 mila euro fino 128 mila, del 12% oltre i 128 mila e del 18% oltre i 193 mila euro. Rispetto ai vecchi contributi di solidarietà, bocciati dalla Corte costituzionale che li aveva considerati discriminatori perché relativi solo alla categoria dei pensionati: infatti, il gettito non dovrebbe finire in maniera indistinta nelle casse dello Stato ma andare a “favore delle gestione previdenziali obbligatorie di appartenenza”. La disposizione è stata estesa anche alle indennità percepite dai parlamentari. Reddito minimo. Per il prossimo triennio, contro la povertà è previsto un intervento di 120 milioni di euro per la sperimentazione del reddito minimo, attraverso il prelievo di solidarietà sulle pensioni d'oro. Bonus Bebè. Ripristinato il bonus bebè con uno stanziamento per i nuovi nati e i bimbi adottati per l'anno 2014; le risorse saranno destinate alle famiglie residenti a basso reddito. Il fondo risulta pari a circa 22 milioni di euro. Esodati. In arrivo la salvaguardia per altri 17mila esodati attraverso lo stanziamento di 950 milioni tra il 2014 e il 2020 (nel testo originario era già prevista per 6mila persone). Fusione INPS-INPDAP. E’ previsto un intervento tecnico-contabile per neutralizzare la “pregressa passività” dell'Inps in seguito all'incorporazione dell'Inpdap. Il buco, come si legge nella relazione tecnica dell'emendamento, è di circa 25,2 miliardi, (segue a pag.3) 2 (segue da pag.2) di cui 21,7 miliardi per debito verso lo Stato relativi a somme di anticipazione di bilancio. Affitti senza contante. Dal 2014 tutti i proprietari potranno percepire il canone di affitto delle proprie abitazioni solo attraverso metodi di pagamento tracciabili. In pratica i proprietari non potranno più percepire in contanti il canone di locazione dagli inquilini, pena sanzioni a carico di entrambi. Sono esclusi solo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le così dette case popolari. Controlli sui rimborsi. Autorizzati i controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che completeranno il modello 730 concludendo il risultato a credito oltre i 4.000 euro. Il rimborso arriverà dall’ufficio direttamente e non dal sostituto d’imposta. ACE. E’ stata potenziata l’ACE per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, ma senza impatto sugli acconti. Il Governo ha deciso di aumentare l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese (ACE), attraverso la deduzione dal reddito complessivo di un importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio che l’imprenditore decide di lasciare in azienda (il c.d. “autofinanziamento”). Il capitale che rimarrà in azienda sarà deducibile per il 2014 nella misura del 4%, nel 2015 del 4,5% e nel 2016 del 4,75% (per il 2013 tale deduzione era al 3%). Irap. Dall’esercizio 2014, i datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato possono dedurre il totale del costo del personale assunto nell’anno, con un limite di 15.000 euro a persona. Durata del Leasing. La durata fiscale del leasing viene ridotta alla metà del periodo di ammortamento, mentre per gli immobili passa a 12 anni. Le regole oggi in vigore prevedono che la deducibilità del costo di un leasing sia riconosciuta in un periodo pari ai 2/3 della durata dell’ammortamento fiscale. Con le modifiche introdotte si va in contro alle esigenze dei contribuenti, che potranno così vedere riconosciuto il costo fiscale del leasing anche per contratti di durata inferiore rispetto al passato, ma sempre superiori alla metà del periodo di ammortamento del bene. Riallineamento. Riaperti i termini per affrancare i maggiori valori di partecipazioni di controllo iscritti in bilancio, a seguito di operazioni straordinarie, a titolo di immobilizzazioni immateriali. L’imposta sostitutiva è dal 16% e gli effetti decorrono dall’anno 2016. Rivalutazione Beni d’impresa. E’ stata introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione deve essere effettuata, qualora la si valuti utile, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello sopra richiamato, quindi con riferimento all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013. Questa possibilità riguarda anche gli immobili, con esclusione, tuttavia, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, i c.d. “immobili merce”. E’ possibile affrancare il saldo attivo derivante dalla rivalutazione versando un’imposta sostitutiva del 10%, rateizzabile in 3 rate annuali di pari importo, senza interessi. Inoltre, è possibile ottenere il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni attraverso la rivalutazione qui in discorso, a decorrere dal terzo anno successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi, nella gran parte dei casi, a decorrere dall’esercizio 2016), versando un’imposta sostituiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, anche in questo caso rateizzandola in 3 quote annuali di pari importo senza interessi. Stretta sulle compensazioni. In analogia a quanto già previsto in tema di IVA (art.10 del D.L. n. 78/2009), viene introdotta la necessità dell’apposizione del visto di conformità della dichiarazione, laddove il contribuente proceda alla compensazione orizzontale di crediti, per importi superiori a 15.000 euro, relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP. IMU imprese. Sale al 30% la deducibilità da Ires e Irpef per l’IMU pagata sui capannoni delle imprese. Tale beneficio varrà, pero, solo per il periodo 2013, e dal 2014 tornerà al 20%. Ci sono sul tavolo 200 milioni circa per finanziare la misura. (segue a pag.4) 3 (segue da pag 3) Cartelle esattoriali. E’ prevista la possibilità di pagare le cartelle esattoriali (non definite) emesse da Equitalia fino al 31ottobre 2013 che riguardano sia debiti tributari (es. tassa rifiuti, bollo auto, ecc.), sia quelli non tributari come le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, senza interessi. Gli interessati potranno presentare apposita domanda recandosi presso uno sportello Equitalia e pagare il debito dovuto in un’unica soluzione, detratto degli interessi, entro e non oltre il 28 febbraio 2014. Equitalia dovrà successivamente comunicare al contribuente l'estinzione dei debiti entro il 30 giugno 2014. Sono escluse dalla “rottamazione” le somme dovuta per sentenze di condanna della Corte dei conti. Mediazione. La mancata presentazione del reclamo per le controversie tributarie non è più condizione di inammissibilità dell'impugnazione ma una volta rilevata dal giudice, verrà rinviata la trattazione, per consentire di svolgere la mediazione. Conto corrente. E’ prevista la possibilità, per il cliente, di chiedere il trasferimento a un altro istituto bancario dei servizi di pagamento connessi al proprio conto corrente, senza dover pagare spese aggiuntive e con tempistica ridotta (massimo due settimane). Il trasferimento a costo zero non riguarda il semplice rapporto di conto corrente. Patrimoniale su titoli e depositi. Scompare l’imposta di bollo fissa di 34,20 euro sui risparmi investiti nei conti titoli presso le banche, ma allo stesso tempo viene introdotta una patrimoniale del 2 per mille su titoli e depositi di qualunque ammontare. In pratica, nel 2014 sia i privati con poche centinaia di euro che i milionari dovranno tutti allo Stato il 2 per mille del loro risparmio. Accesso al Credito. Le garanzie dello Stato concesse tramite la Cassa Depositi e Prestiti faciliterà l’erogazione di liquidità alle imprese acquistando titoli cartolarizzati, mentre due fondi ad hoc concederanno finanziamenti per le PMI e per i mutui di famiglie e lavoratori precari co.co.pro. Election Day. Confermata la previsione del precedente disegno di legge, con le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgeranno in un solo giorno (la domenica) ma con l'allungamento dei tempi di un'ora: seggi aperti dalle ore 7 alle 23. Canoni demaniali sanatoria.. Riguardo i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell’erario statale dei canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti pagando in un’unica soluzione il 30% delle somme dovute oppure il 60%, ma con una rateizzazione in nove anni. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2014. LEGGE DI STABILITA’ 2014 E AGRICOLTURA Fabbricati rurali strumentali. A partire dal 2014 i fabbricati rurali sono esentati dall'Imu e avranno aliquota Tasi fissata con un limite massimo dell'uno per mille. IMU e terreni agricoli. Sull’IMU 2014 è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per i terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Società agricole. Il comma 1093, dell'art. 1, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) disponeva che le società di persone (sas e snc), le società a responsabilità limitata e le società cooperative (con esclusione delle Spa), con qualifica di società agricola, di cui all'art. 2, Dlgs n. 99/2004, potessero optare per la tassazione basata sui redditi fondiari, di cui all'articolo 32 del Tuir. Con la legge di Stabilità 2013, il legislatore aveva abrogato questo regime (segue a pag.5) 4 (segue da pag.4) opzionale, riportando queste società tra quei soggetti che determinano il proprio reddito ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir (reddito d'impresa). Contestualmente, si abrogava anche il regime (introdotto col comma successivo, il 1094), che consente la tassazione forfetizzata del reddito anche per le società costituite da imprenditori agricoli, non necessariamente professionali (Iap), che esercitano “esclusivamente” attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Ora la legge di Stabilità 2014 elimina quanto previsto dalla legge di Stabilità 2013 (con l’abrogazione dei commi 513 e 514, art. 1, legge 228/2012). Pertanto, le imprese agricole costituite nella forma delle società personali (snc e sas) o di capitali (srl) e le società cooperative, che sono in possesso dei requisiti delle società agricole, di cui all’art. 2, dlgs 99/2004, potranno nuovamente optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché sulle risultanze del bilancio, mentre quelle costituite da imprenditori agricoli, non necessariamente professionali, impegnate esclusivamente nelle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, possono considerarsi imprenditori agricoli e determinare l’imponibile non con i criteri del reddito d’impresa, ma applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. Piccola proprietà contadina. Il comma 4 dell’art.10 del DLgs n. 23/2011 ha previsto l’abrogazione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Riguardo il settore agricolo le agevolazioni “cancellate” dalla norma sono: -l’acquisto di terreni con l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, dettati dall’articolo 2 comma 4-bis del DL n.194/2009, per i quali era prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta all’1% per l’imposta di registro e all’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale; -l’acquisto di terreni sottoposti al vincolo del compendio unico (art. 5-bis del Dlgs n. 228/2001) nel qual caso non era dovuta alcuna imposta di registro, ipotecaria e catastale nemmeno in misura fissa; -il trasferimento di terreni agricoli in zone montane (art. 9 del DPR n. 601/1973) che usufruiva della tassazione in misura fissa. Il comma 608 dell’art.1 della Legge di stabilità 2014 è intervenuta modificando il comma 4 è prevedendo delle tre misure agevolative richiamate, il solo “recupero” dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina e non delle altre due agevolazioni: Pertanto, anche per i periodi d’imposta successivi al 2013 sarà possibile acquistare terreni agricoli con i benefici fiscali, dettati dall’articolo 2 comma 4-bis del Dl 194/2009, per la piccola proprietà contadina (con l’applicazione dell’aliquota ridotta all’1% per l’imposta di registro e all’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale nonché della riduzione del 50% degli oneri notarili). Rammentiamo che per poter fruire della agevolazione per la piccola proprietà contadina è necessario che il terreno oggetto di compravendita sia qualificato come agricolo nel piani urbanistico vigente. Sono dunque escluse dalla agevolazione le aree fabbricabili. I soggetti che intendono fruire dei predetti benefici devono essere imprenditori agricoli a titolo professionale o coltivatori diretti e devono risultare iscritti nella relativa gestione previdenziale. Al fine di poter fruire della agevolazione è necessario che nel rogito di compravendita, per il quale l’acquirente chiede l’applicazione delle imposte in misura fissa, si riportino gli estremi di iscrizione negli elenchi previdenziali dell’acquirente. Il comma 4 dell’art. 2 del Dlgs 99/2004, consente l’estensione dei benefici in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, previsti per la PPC anche alle società agricole, purché queste rispettino i vincoli dettati dal comma 3 dell’art. 1 del medesimo decreto. La vendita o l’interruzione della coltivazione prima di cinque anni dall’acquisto del terreno (segue a pag.6) 5 (segue da pag.5) determinano la decadenza dalle agevolazioni di cui si è fruito; in tal caso il contribuente sarà tenuto a versare la differenza tra quanto pagato al momento dell’atto e quanto realmente dovuto, oltre agli interessi per il tardivo pagamento. Sempre la Legge di Stabilità 2014 con il comma 609 dell’art.1 ha introdotto all’imposta di Registro riformata, una terza aliquota (in aggiunta al 2% e 9%), infatti ha previsto che in caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, l’aliquota dell’imposta di registro è fissata nella misura del 12% anziché al 9%: Pertanto, i terreni agricoli acquistati da . -da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale con i requisiti per richiedere l’agevolazione PPC l’aliquota dell’imposta di registro è fissata nella misura del 1%, -altri soggetti (compresi i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, non iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale), l’aliquota dell’imposta di registro è fissata nella misura del 12%. Considerato il testo nel comma 609, si ritiene che nel caso di acquisto sia fatto da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, che per qualche motivo non possono richiedere l’agevolazione PPC, si applichi l’aliquota del 9% anziché quella del 12% (sarà necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione). Rivalutazione terreni e quote societarie. Il comma 156 dell’art.1 della Legge di Stabilità ha disposto nuovamente, la possibilità per le persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, non in regime d’impresa, la rivalutazione del costo di acquisto: -dei terreni edificabili ed agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; -delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto. Per effettuare la rivalutazione di un terreno o di una partecipazione, gli adempimenti necessari sono: -la redazione e asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia giurata che deve individuare il valore del terreno/partecipazione all’1 gennaio 2014; -il versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia, le aliquote del: - 2% per le partecipazioni non qualificate; - 4% per le partecipazioni qualificate e per la rivalutazione dei terreni. La redazione della perizia giurata di stima nonché il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2014. L’imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24 in un’unica soluzione entro il 30/6/2014 oppure, in alternativa, in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/6/2014 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3% annuo (1° rata entro il 30/6/2014; 2° rata entro il 30/6/2015 + interessi del 3%; 3° rata entro il 30/6/2016 + interessi del 6%). Per quanto riguarda i codici tributo da indicare nel mod. F24 si ritiene che dovranno essere utilizzati i codici: -8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, -8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, indicando quale anno di riferimento “2014”. La rivalutazione è valida con il versamento dell’intero importo (segue a pag.7) 6 (segue da pag.6) ovvero, della prima rata dell’imposta sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E/2004 ha chiarito che è sanabile solo il mancato versamento delle rate successive alla prima, infatti, non fa venire meno la validità della rivalutazione ma comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, con la possibilità, da parte del contribuente, di regolarizzare l’omesso versamento tramite il ravvedimento operoso. In caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della propria quota. Terreni agricoli demaniali. Si riserva il 20% dei terreni agricoli demaniali per l'affitto a giovani agricoltori (under 40 anni). La norma prevede anche un meccanismo di determinazione del canone in grado di evitare operazioni speculative finalizzate all'innalzamento dello stesso, individuando al contempo un parametro di riferimento certo nell'applicazione della procedura. Il provvedimento prevede che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali gestisti da ISMEA attraverso il Fondo di Capitale di Rischio siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani. Fondo Bieticolo-saccarifero. Ripristino della quota di 5 milioni di euro per il fondo bieticolo saccarifero, che era stato ridotto a 4 milioni. Fondi europei. La legge di Stabilità stanzia le risorse necessarie per la copertura della quota nazionale dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, nel settore dei fondi strutturali, dello sviluppo rurale e della pesca. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la norma prevede l'attivazione di un importo compreso tra 9 e 10,4 miliardi di euro, in funzione del tipo di programmazione che verrà scelto, per il 70% a carico dello Stato e per il restante 30% a carico delle Regioni e Province autonome, che si affiancheranno agli altri 10,4 miliardi messi a disposizione dall'Unione europea attraverso il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). In questo modo, sarà presto possibile definire, in accordo con le Regioni e i rappresentanti del mondo agricolo, i nuovi programmi di sviluppo rurale, attraverso cui saranno complessivamente resi disponibili 20,8 miliardi di euro nei prossimi 7 anni. SPESOMETRO ED AGRICOLTORI “ESONERATI” L’art. 21 del DL n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo per i soggetti passivi ai fini dell’IVA di comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, avessero superato la soglia di 3.000 euro, al netto dell’imposta per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ovvero di 3.600 euro, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. L'obbligo di invio sussiste per gli acquisti e cessioni da e nei confronti di produttori agricoli esonerati e richiama l'articolo 36 della legge n.179/2012, la quale impone l'obbligo dell'elenco clienti/fornitori anche per gli agricoltori esonerati e ciò al fine di monitorare la tracciabilità dei prodotti agricoli. L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1/E/2013, aveva precisato che tale obbligo non sussisteva per il 2012 in quanto la legge n.179 è entrata in vigore negli ultimi giorni del 2012. Il maxiemendamento al Ddl Stabilità 2014 prevedeva la cancellazione dell'obbligo per i produttori agricoli esonerati (ex art 34, comma 6 del DPR 633/72”), sennonché nel testo giunto alla Camera per l’approvazione definitiva della Legge di Stabilità 2014 era sparita “l’esenzione”. Pertanto, se con il nuovo anno non vi saranno “nuovi” interventi legislativi, gli agricoltori esonerati dalla dichiarazione Iva dovranno comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti a fini Iva relative al 2013 . 7 DECRETO MILLEPROROGHE Approvato venerdì 27/12/2013 dal Consiglio dei ministri, il Decreto Milleproroghe dove trovano spazio tutte quelle correzioni ai provvedimenti non ancora attuati nella loro interezza, o per rivedere alcune disposizioni che non trovano l’efficacia sperata. Tra le misure: Proroga degli Sfratti. È stata decisa la sospensione sino al 30 giugno 2014 dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori con un reddito annuo lordo familiare inferiore a 21.000 euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa (delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103), che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultra-sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di un’altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza Bonus arredi. Viene chiarito che le detrazioni fiscali sono concesse per gli arredi degli immobili in ristrutturazione anche se l’importo complessivo supera il valore della ristrutturazione. Cessione immobili. Non sono più necessarie le dichiarazioni di conformità catastali e l’attestato di prestazione energetica all’atto di cessione dell’immobile: queste documentazioni potranno essere prodotte anche successivamente. Web tax. Introdotta dal 1/1/2014 dalla Legge di Stabilità 2014, per effetto delle previsioni del Milleproroghe invece, entrerà in vigore l’1/7/2014. “MIMI” IMU Il comma 5 dell’art.1 del DL n. 133 del 2013 prevede che per gli immobili per i quali è stata soppressa la seconda rata IMU (quelli del comma 1), vi è l’obbligo, nei casi in cui l’aliquota decisa dal Comune sia superiore a quelle previste dalle norme Statali, di versare il 40% della differenza, entro il 16 gennaio 2014, scadenza prorogata al 24 gennaio dal comma 680 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2014. I presupposti per l’eventuale versamento aggiuntivo sono: • immobili ricompresi nel comma 1 dell’art. 1 del DL n. 133 del 2013, • aliquota deliberata dal Comune superiore a quella prevista dalla norma statale, che sono pari al: - 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze, - 0,76% per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, - 0,2% per i fabbricati rurali strumentali. Per individuare l’importo da versare si dovrà procedere con un doppio calcolo: 1) calcolare l’IMU applicando l’aliquota e le relative detrazioni secondo la delibera del Comune, 2) calcolare l’IMU applicando l’aliquota e le relative detrazioni secondo la normativa Statale, 3) sulla differenza dell’imposta calcolata, si deve versare il 40% entro il 24 gennaio 2014. Per il versamento è possibile utilizzare il modello F24 da presentare a uno sportello bancario/postale ovvero il bollettino postale. Lo stesso comma 680, prevede il differimento al 24 gennaio 2014 per il versamento della maggiorazione della TARES che doveva essere eseguito entro il 16 dicembre (per l’anno 2013 la maggiorazione è pari a 0,30 euro/mq sulla superficie soggetta a Tares al 1 gennaio 2013). Ricordiamo che in molti casi è lo stesso ente emittente che non ha inviato per tempo il modello di versamento. 8 INTERESSE LEGALE AL 1% Con DM 12/12/2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013 è stabilito che per il 2014 il saggio legale d’interesse è dell’1% (anziché 2,5% in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2013). Tale modifica si riflette in ambiti diversi, quali, in particolare: Ravvedimento operoso. Il tasso legale influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di qualsiasi tributo, i contribuenti hanno a disposizione tre tipi di ravvedimento, il ravvedimento "sprint" entro 14 giorni dalla scadenza, il ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, e il ravvedimento lungo, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione. Nel caso il ravvedimento operoso effettuato nel 2014 si riferisca a violazioni commesse nel 2013, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (2,5% fino al 31/12/2013, 1% dall'1/1/2014). Usufrutto e rendite vitalizie. La modifica del tasso legale comporta anche la rideterminazione del coefficiente di rivalutazione, da cui dipendono il valore dell’usufrutto e quello della nuda proprietà. Il tasso di interesse legale influisce anche sulla determinazione dell'usufrutto vitalizio (infatti, è così calcolato: usufrutto vitalizio = valore proprietà x tasso legale x coefficiente di rivalutazione). Va considerato che: -il coefficiente di rivalutazione è tanto più elevato quanto inferiore è l'età dell'usufruttuario; -il valore della nuda proprietà si determina per differenza tra valore della proprietà e valore dell'usufrutto: valore nuda proprietà = valore proprietà - valore usufrutto Rapporti creditori/debitori. Salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale è applicato, con decorrenza dall'1/1/2014, ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti (artt.1224, 1282, .1284, 1499, 1652, 1714, 1720, 1815, 1825, 2788). La modifica del tasso d’interesse legale opera anche in materia di locazione di immobili urbani, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale. Si rammenta che dal 7/11/2002, per i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che hanno ad oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi "automatici" non vengono determinati sulla base del tasso di interesse legale, bensì dal tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 10 punti percentuali per i prodotti alimentari (art.62 legge n.27/2012) ovvero 8 punti percentuali altri prodotti e prestazione di servizi (Dlgs n.231/2002). Quindi per il semestre 1/1/2014 – 30/6/2014 occorrerà attendere la decisione della BCE. LETTONIA NELL’EURO Il primo gennaio del 2014 la Lettonia è entrata nell’eurozona, diventando il 18° paese che aderisce alla moneta unica europea. La Lettonia sarà la seconda nazione del Baltico dopo l’Estonia ad aderire al sistema monetario. I cittadini lettoni hanno detto addio al Lats, la valuta locale introdotta nel 1999 in sostituzione del rublo russo. Ex paese sovietico la Lettonia ha aderito all’Unione Europea nel 2004, dopo il referendum con il quale 66,9% degli elettori aveva approvato l’adesione. L’entusiasmo è ben motivato vista la spettacolare ripresa economica dopo una crisi particolarmente dura con una caduta del PIL del 25% tra il 2008 e 2009 l’accesso a 7,5 miliardi di prestiti internazionali per far fronte al tracollo. A seguito di misure rigorose di riduzioni di spesa del governo, tra il 2008 e il 2012 il consolidamento di bilancio è stato pari al 17% del Pil e nel 2013 il deficit si è attestato all’1,4% del Pil con un debito pubblico al 42,5%. 9 DISTRIBUTORI AUTOMATICI “AGEVOLATI” CON IVA AL 10% Dal 1° gennaio 2014 aumenta l'Iva sulle bevande e sugli snack prelevati dai distributori automatici installati in luoghi “agevolati” (“stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività”: Tabella A, parte II, n. 38, DPR n. 633/72). L'aliquota passerà infatti, dal 4 al 10% per effetto delle disposizioni contenute nel Dl n. 63/2013 "Decreto Energia", che uniforma il prelievo fiscale sulle somministrazioni di alimenti e bevande, comunque rese. Dopo le correzioni apportate dalla legge di conversione n.90/2013, la norma stabilisce invece, oltre all'abrogazione del n.38 della tabella A/II, con conseguente cancellazione dell'aliquota minima del 4% per le somministrazioni mediante distributori automatici collocati nei luoghi agevolati, l'integrazione del punto 121 della tabella A/III, che contempla, come si è detto, l'aliquota del 10% in generale per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande, includendovi ora esplicitamente anche quelle effettuate mediante distributori automatici, indipendentemente dal luogo di ubicazione dei medesimi. Nella "Legge di Stabilità 2014" è stata introdotta una specifica disposizione (art.1, comma 173) in base alla quale i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione, stipulati entro il 4 agosto 2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota Iva. TABELLE ACI 2014: BENEFIT AUTO Sul supplemento ordinario n. 86 alla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 è stato pubblicato il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate relativo alle "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall'ACI" validi per il 2014. I costi chilometrici sono necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettante ai dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro ed anche per la determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private. Per calcolare il valore convenzionale del reddito in natura (fringe benefit) derivante dall'utilizzo promiscuo, occorre fare riferimento ad un valore convenzionale determinato assumendo il 30% del costo chilometrico di esercizio stabilito dall'ACI con le apposite tabelle annuali, moltiplicato per una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri (tale percorrenza convenzionale è indipendente da quello che è l’effettivo utilizzo del dipendente). L'importo imponibile deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato (indipendentemente dal suo effettivo utilizzo). Se il fringe benefit totale in capo al dipendente non dovesse superare la soglia dei 258,23 euro tali importi si potranno considerare esclusi dalla base imponibile, e sugli stessi non dovranno essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali. Nel caso in cui il datore di lavoro intenda fornire al dipendente servizi aggiuntivi e collaterali all'utilizzo del veicolo (ad esempio il garage, ecc.), gli stessi dovranno essere resi imponibili. I suddetti criteri di assoggettamento si riferiscono esclusivamente all'utilizzo promiscuo (aziendale/privato) dell'autovettura. (segue a pag.11) 10 (segue da pag.10) Se l'autovettura è concessa ad uso esclusivamente privato, ciò determina reddito per il dipendente secondo il criterio del "valore normale" previsto dall'art. 9 del TUIR (ad esempio, il valore di mercato del noleggio di quell'autovettura). Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello), l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (circolare ministeriale n.326/1997). CHIARIMENTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Con la Circolare n.36 del 19 dicembre 2013, Agenzia delle Entrate, fa il punto sugli impianti per la produzione di energia fotovoltaica, in particolare, sulle conseguenze che derivano dalla qualificazione degli stessi come beni mobili o immobili, in materia catastale e tributaria, con l’intento di uniformare il comportamento degli uffici e degli operatori. Immobili che ospitano gli impianti fotovoltaici Per ragioni di semplificazione, l’Agenzia ritiene opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale (superando le indicazioni contenute nelle precedenti circolari: n. 46/E/2007, n. 38/E/2008 e n. 38/E/2010, in base alle quali gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili se dotati di facile amovibilità e senza che l’eventuale spostamento comportasse il sostenimento di costi rilevanti). Si considerano quindi, beni immobili quando devono essere dichiarati in catasto indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. In particolare, quando: -costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10 (accatastamento autonomo); ovvero -risultano posizionate sulle pareti o su un tetto di un edificio, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato o unità immobiliari censiti al catasto. In tal caso, non devono essere accatastate autonomamente, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Per esse sussiste l’obbligo di procedere, con dichiarazione di variazione in catasto, al termine della loro installazione quando l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile nè incrementa il valore capitale o la redditività ordinaria, di una percentuale pari al 15 % o superiore. Non sussiste invece, obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come sua variazione, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: -la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non supera 3 Kw per ogni unità immobiliare servita; -la potenza nominale complessiva in Kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo o sia integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano; -per le installazioni al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento, comprensiva degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici, e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi. Imposte dirette Ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia conferma la deducibilità del costo dell’impianto in base alle quote di ammortamento, rispettivamente nella misura del 9%, quando è qualificato come bene mobile, e nella misura del 4%, (segue a pag.12) 11 (segue da pag.11) quando rientra nella categoria degli immobili (nella considerazione dell’attribuzione degli impianti fotovoltaici alla categoria degli immobili del settore energia termoelettrica ed in particolare a quella prevista per i “fabbricati destinati all’industria”). L’Agenzia chiarisce che nel caso in cui i contribuenti, sulla base delle indicazioni rese nei precedenti documenti di prassi, abbiano qualificato l’impianto come bene mobile applicando l’aliquota del 9%, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati. Nel caso in cui, invece, l’impianto non debba essere accatastato autonomamente, in quanto totalmente o parzialmente integrato all’unita immobiliare, i relativi costi, se capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, devono essere ammortizzati ai fini delle imposte dirette applicando l’aliquota di ammortamento dell’immobile cui l’impianto risulta integrato. In riferimento alla classificazione immobiliare di un impianto fotovoltaico, l’Agenzia ricorda anche la necessità di procedere all’applicazione della disciplina dello scorporo del valore del terreno, di cui all’articolo 36 DL n. 223/2006. Trattamento ai fini IVA La cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come bene mobile, effettuata nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, è imponibile ad IVA. Per gli impianti qualificabili come beni immobili, la disciplina IVA relativa alle cessioni e alle locazioni immobiliari prevede invece, il regime di esenzione (art. 10 comma 8-ter per gli opifici e 8-bis per i lastrici solari categoria catastale F/5), rispetto al quale sussistono, tuttavia, numerose eccezioni che tendonoa prevalere sulla regola dell’esenzione. In entrambi i casi, a prescindere dalla qualificazione dell’impianto quale bene mobile o immobile, l’aliquota IVA applicabile in caso di imponibilità IVA è pari al 10%. Se l’impianto è installato su un lastrico solare censito in catasto, sarà classificato nella categoria fittizia “F/5”, al quale è applicabile il regime Iva previsto dall’art. 10, comma 1, numeri 8 e 8-bis) del DPR n.633/1972, rispettivamente per le locazioni e le cessioni di porzioni di fabbricato diverse da quelle strumentali. Se l’impianto é privo di autonomia catastale, va considerato come parte del fabbricato al quale pertiene e alla relativa cessione o locazione si applica il trattamento previsto per le pertinenze in relazione al regime del fabbricato. Se l’impianto costituisce pertinenza di unità immobiliari (art. 817 del C.C.), ai fini della determinazione del regime Iva applicabile, rende il bene servente come una proiezione del bene principale, consentendo di attribuirgli la medesima natura del bene principale. Nel caso, invece, della locazione di terreni sul quale è realizzato l’impianto fotovoltaico è applicabile, alternativamente, il seguente trattamento: -esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8) ove il terreno oggetto di locazione è da qualificare come terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria; -imponibile IVA ad aliquota ordinaria, ove il terreno oggetto di locazione è da qualificare come terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. Imposte di registro e catastali Per i beni mobili la cessione è soggetta a imposta di registro fissa (3%), per quelli immobili con operazione soggetta a IVA si applica anche l’imposta ipotecaria (3%) e catastale (1%), mentre se esente IVA l’imposta di registro è al 7% per il 2013 e al 9% nel 2014 (non può essere inferiore a mille euro). Le imposte ipotecaria e catastale sono rispettivamente al 2% e all’1% nel 2013, dal 2014 in misura fissa di 50 euro ciascuna. Se l’impianto è su lastrico solare, imposta di registro in misura fissa per le operazioni soggette a IVA, proporzionale per quelle esenti (con stesse regole precedenti). Impianti su beni di terzi Se l’immobile su cui vengono installati i pannelli (integrati totalmente o parzialmente),è di proprietà di terzi, il costo è una spesa di manutenzione straordinaria (segue a pag.13) 12 (segue da pag.12) non capitalizzabile in quanto relativa ad un bene non di proprietà, e si contabilizza in modo diverso (immobilizzazione materiale o immateriali) a seconda che il bene abbia o meno una propria autonomia. Fiscalmente, in caso di immobilizzazione materiale il costo concorre al reddito d’impresa ai sensi all’art. 102 del TUIR, ad incremento delle quote di ammortamento dell’immobile su cui è installato ovvero in caso di immobilizzazione immateriale ai sensi dell’art. 108 del TUIR, come spesa relativa a più esercizi nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Con riferimento agli impianti installati su immobili di terzi, l’Agenzia precisa che l’Iva assolta al momento dell’acquisto non può essere chiesta a rimborso ex art. 30 DPR 633/1972, quando l’impianto non è separabile dal bene immobile cui si riferisce, non potendo essere rimosso al termine del periodo di utilizzo. In tali casi, per il principio civilistico “dell’accessione” l’opera eseguita non è di proprietà del soggetto che l’ha realizzata ma del proprietario dell’immobile e di conseguenza, l’impianto non costituisce bene ammortizzabile. Impianti in leasing Relativamente alle locazioni finanziarie, diverse le conseguenze fiscali a seconda che gli impianti fotovoltaici siano inquadrati come beni mobili o immobili. Infatti: -per i Beni mobili, se il bene è strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, il canone di leasing è deducibile ai sensi dell’art. 102 del Tuir, se è realizzato da lavoratori autonomi o associazioni professionali è deducibile ai sensi dell’art. 54 del TUIR; -per i Beni immobili, si applica l’art. 102 del TUIR. Nel caso di lavoratori autonomi e imprese professionali che abbiano effettuato l’acquisto fra il 2007 e il 2009, si applica l’art. 54. Ai fini IVA, il soggetto concedente applica l’imposta con emissioni della fattura in corrispondenza di ogni pagamento periodico del canone. Si può applicare l’esenzione prevista dall’articolo 10 del DRP 633/72, a meno che nel contratto non sia manifestamente espressa l’opzione per l’imposizione. Quando non si applica l’esenzione, l’aliquota è quella dei contratti di locazione finanziaria. Ai contratti di locazione diversa da quella finanziaria, si applica l’IVA ordinaria (sia che gli impianti fotovoltaici siano qualificabili come beni immobili che come beni mobili). I contratti di locazione, non finanziaria, di impianti fotovoltaici censiti o da censire al catasto fabbricati come opifici industriali (categoria D/1) ovvero come immobili rurali (categoria D/10) per i quali non trova applicazione l’Iva, dovranno invece essere assoggettati a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 2%, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte I, allegata al Tur. Società di comodo Rispetto alla normativa delle “società di comodo”, i fini del calcolo del test di operatività, il contribuente dovrà applicare il coefficiente del 6 % previsto per i beni immobili, indipendentemente se gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili. L’Agenzia fa, però, una distinzione in caso di mancato superamento del test di operatività: se il contribuente ha scelto la vendita “indiretta”, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione lo stesso può addurre come giustificazione la circostanza che la vendita dell’energia avviene sulla base di specifici contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di vendita. Tale motivazione non è possibile invece, per il contribuente che abbia scelto la vendita “diretta”. In questo caso, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione, il contribuente deve dimostrare l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno permesso il conseguimento di ricavi utili al superamento del citato test. Il V Conto Energia Rispetto al trattamento tributario delle somme percepite in base al 5° Conto Energia (tariffa premio e tariffa omnicomprensiva), l’Agenzia richiama i chiarimenti già espressi con la Circolare n. 46/E/2007, seppur relativi ad un precedente sistema di incentivazione, basato sulla c.d. “tariffa incentivante”. La tariffa premio, ossia la remunerazione della quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto e contemporaneamente autoconsumata dal produttore, (segue a pag.14) 13 (segue da pag.13) ai fini fiscali è assimilabile alla tariffa incentivante, quindi ad un contributo a fondo perduto e assoggettata al seguente trattamento fiscale: -ai fini IVA risulta esclusa dal campo di applicazione, -ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, rappresenta una componente imponibile se percepita nell’ambito di un’attivita commerciale; -ai fini delle ritenute, e assoggettata alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% ai sensi del comma 2, dell’art.28, del DPR n. 600/1973, qualora sia corrisposta ad imprese o ad enti non commerciali per gli impianti che attengono all’attività commerciale. La tariffa omnicomprensiva, ossia l’incentivo che viene erogato dal GSE al responsabile dell’impianto fotovoltaico, in relazione all’energia immessa in rete, assume rilevanza fiscale, ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola ai sensi degli artt.2195 e 2135 del codice civile. DICHIARAZIONE RACCOLTA UVE/PRODUZIONE VINO Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche o le associazioni che conducono una superficie vitata superiore ai 1000 mq e le cantine che raccolgono uva e/o trasformano vino o che comunque alla data del 30 novembre detengono uve, mosti concentrarti e/o rettificati, vini nuovi ancora in fermentazione o hanno venduto tutte le uve sono tenuti alla presentazione della “dichiarazione di vendemmia” tramite formale comunicazione da inoltrare ad Agea entro il 15 gennaio 2014 attraverso l'inoltro telematico da effettuarsi con il proprio CAA. La mancata presentazione della dichiarazione può comportare una sanzione amministrativa da 309,87 a 3.098,74 euro e esclude le aziende dall’accesso a qualsiasi contributo del settore vitivinicolo. Le aziende viticole che vendono le proprie uve hanno l’obbligo della compilazione del modello F1 (l’attestato di consegna delle uve) che deve essere redatto informaticamente presso il proprio CAA e successivamente consegnato alla cantina che ha acquistato le uve. La dichiarazione di vendemmia e produzione vino e/o mosti è unica per tutto il territorio regionale, non ci sono, pertanto, denunce suddivise per provincia di coltivazione. I soggetti che invece hanno vigneti o impianti di vinificazione in altre regioni, devono presentare obbligatoriamente due dichiarazioni distinte fatte nella relativa Regione di coltivazione. I dati inseriti in fase di compilazione della dichiarazione di vendemmia vengono sottoposti ad un controllo di corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale in termini di corrispondenza dei criteri di rivendicazione dei disciplinari DOP/IGP di appartenenza, ma soprattutto relativamente all’assenza di anomalie di superficie. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l’acquirente delle uve nell’elenco degli acquirenti ( allegato A2). Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia: 1. Le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata. 2. I produttori le cui aziende comprendono meno di 1000 mq di (segue a pag.15) 14 (segue da pag.14) vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma. 3. I produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo; quest’ultimo provvederà alla compilazione dell’allegato F2 su mandato del socio conferente. Dichiarazione di produzione vino Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone, incluse le cantine cooperative di vinificazione, che, come indicato nell’art.9 del Regolamento (CE) della Commissione n. 436/2009 del 26 maggio 2009, nell’ambito della campagna in corso: 1. hanno prodotto vino; 2. detengono, con riferimento alle ore 0,01 del giorno 30 novembre, prodotti diversi dal vino (mosti concentrati e/o concentrati rettificati ottenuti nella campagna in corso), uve , mosti , vini nuovi ancora in fermentazioni anche se destinati ad utilizzazioni diverse quali i succhi d’uva, acetifici, ecc. 3. hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima delle ore 0.01 del giorno 30 novembre .Si specifica che i prodotti diversi dal vino, indicati al punto 2., che fossero in viaggio alle ore 24,00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione: 1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicati come soggetti esonerati al precedente punto 2 relativo agli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia; 2. I produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma; 3. I produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato o sotto qualsiasi forma. 15 Scadenziario di GENNAIO: 10 gennaio Inps lavoratori domestici: scade oggi il termine per il versamento relativo al 4° trimestrale dei contributi dei domestici (periodo ottobre, novembre, dicembre 2013). 15 gennaio Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di dicembre. Sostituti d’imposta e mod.730: entro tale data i lavoratori dipendenti e i pensionati devono comunicare al proprio sostituto d’imposta l’intenzione di volersi avvalere della loro assistenza fiscale. Dichiarazioni raccolta uva e vinificazione: scade oggi la presentazione della dichiarazione raccolta uva e vinificazione e la denuncia delle uve per la rivendicazione della denominazione d’origine (Doc e Docg) e delle Igt (Indicazione geografica tipica). Le prime (produzione vinicola 2012) vanno presentate ad AGEA relativamente alla provincia nel quale è ubicato il vigneto mentre le seconde (quelle delle uve per i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica) alle Camere di Commercio. 16 gennaio Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di dicembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell’acconto versato. Dichiarazione d’intento: i contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile, che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali (o da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), entro oggi dovranno inviare la comunicazione dei dati contenuti in tali dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione d’imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza del 16 gennaio. Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di dicembre. 16 Irpef sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). Contributi Inps lavoratori a progetto: scade il termine di versamento del contributo (17% o 27,72%) sui compensi corrisposti nel mese di dicembre. Contributi Inps (ex SCAU) : termine di versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2013 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale. 24 gennaio Saldo “MINI” IMU: scade il termine per il pagamento del saldo IMU per l’anno 2013 relativamente a quei Comuni che hanno stabilito un’aliquota superiore a quella standard (per le abitazioni il 4 per mille): in questo caso dovrà essere versato il 40% della differenza stessa. 27 gennaio Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). Manodopera agricola: scade oggi la denuncia della manodopera agricola relativa al 4° trimestre 2013 (su supporto cartaceo). Operazioni Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente. Elenchi Intra-cee:: presentazione degli elenchi Intrastat per le cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel 4° trimestre 2013 (operatori trimestrali) o effettuati nel corso del 2013 per gli operatori tenuti alla presentazione annuale. 28 gennaio Regolarizzazione acconto Iva: scade oggi il termine per l’eventuale regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2013, se non effettuato o effettuato in misura inferiore entro il 27 dicembre. 17 31 gennaio DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente. Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l’invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di dicembre. Variazioni colturali: scade oggi il termine per la denuncia di variazione delle colture effettivamente praticate all’Agenzia del Territorio (mod.26). Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/1/2014 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). Elenchi Black-list mensili e trimestrali: invio telematico del modello di Comunicazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" relative a dicembre 2013 (soggetti mensili) ovvero al 4° trimestre 2013 (soggetti trimestrali). Denuncia di inagibilità dei fabbricati: scade oggi il termine per la denuncia di inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per accertato degrado fisico ed obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione (all’Agenzia del Territorio). Abbonamento radio e TV: scade oggi il termine per il versamento del canone annuale (€ 113,50) o della rata trimestrale o semestrale. Imposta comunale sulla Pubblicità e sulle affissioni: versamento in un’unica soluzione o come 1° rata trimestrale per l’anno 2014. Tosap: versamento dell’imposta totale o della 1° rata sull’occupazione di spazi o aree pubbliche. Proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova): scade il pagamento della tassa fissa. Bollo autoveicoli: pagamento delle tasse automobilistiche per i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2013 e di ciclomotori. Comunicazione “clienti/fornitori 2012”: invio telematico della comunicazione clienti – fornitori (c.d. spesometro) relativa al 2012 considerato il periodo di “tolleranza” concesso dall’Agenzia delle Entrate. Comunicazione beni concessi ai soci/dei finanziamenti concessi all’impresa 2012: invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2012, nonché dei finanziamenti / capitalizzazioni effettuati alla società / impresa nel 2012 considerato il periodo di “tolleranza” concesso dall’Agenzia delle Entrate. 18