La giurisprudenza delle Corti costituzionali dei paesi dell`UE

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La giurisprudenza delle Corti costituzionali dei paesi dell`UE
Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
Consiglio Nazionale delle Ricerche
La giurisprudenza delle Corti costituzionali dei paesi dell’UE.
Proposta per una banca dati accessibile via Web.
The EU constitutional courts case law.
Proposal for a web database.
IL seguente rapporto tecnico rende conto del lavoro del gruppo di ricerca che nel 2003 all'interno dell'ITTIG (Istituto
di Teorie e Tecniche dell'Informazione Giuridica) ha elaborato alcune proposte per la creazione di una banca dati di
giurisprudenza, di interesse comunitario, delle varie corti costituzionali dei paesi membri della Comunità Europea. Il
gruppo si poneva tra l'altro, l'ambizioso fine di selezionare la giurisprudenza da immettere in banca dati, attraverso l'opera
di esperti in diritto dell’Unione europea, appartenenti ad istituzioni di ricerca degli stati membri e dell’Unione europea.
Constitutional - courts - case law - database
Francesco Romano
Rapporto tecnico n. 12/2004
Firenze
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1. Premessa
Nel corso del 2003, si è costituito all'interno dell'ITTIG (Istituto di Teorie e Tecniche
dell'Informazione Giuridica) un gruppo di ricerca1 con l’intento di elaborare alcune proposte per la
creazione di una banca dati di giurisprudenza, di interesse comunitario, delle varie corti
costituzionali dei paesi membri della Comunità Europea.
La proposta prendeva spunto oltre che dagli interessi scientifici propri dell’istituto, dal particolare
momento storico in cui veniva avanzata.
Agli inizi del 2003, infatti, oltre a profilarsi l'allargamento della comunità a nuovi paesi aderenti,
si dibatteva circa la riforma costituzionale dell'Unione stessa, riforma che tra alterne vicende ha
visto la sua conclusione il 28 ottobre del 2004.
Al gruppo di ricerca è parso che la diffusione e la conoscenza della giurisprudenza prodotta
dalle Corti costituzionali degli Stati membri, potesse essere di interesse per approfondire temi
importanti quali :
• la conoscenza dei principi generali comuni ai vari ordinamenti nazionali;
• l’evoluzione dei rapporti fra Unione e singoli Stati membri;
• la definizione di nuovi diritti per i cittadini degli stati membri;
• la individuazione dei rapporti istituzionali fra i vari livelli di governo dei singoli
stati membri .
La ricerca si poneva tra l'altro, l'ambizioso fine di selezionare la giurisprudenza da immettere in
banca dati, attraverso l'opera di esperti in diritto dell’Unione europea, appartenenti ad istituzioni di
ricerca degli stati membri e dell’Unione europea.
Con tale finalità il gruppo di ricerca aveva in prima istanza, ritenuto necessaria la costituzione di
una rete di eccellenza fra Istituti ed Enti di ricerca nazionali e dell’Unione europea.
Sempre con il medesimo intento si era previsto di attivare una serie di contatti con la Corte di
giustizia della Comunità europea di Lussemburgo, con la Corte costituzionale italiana, con il
Ministero della Giustizia e con l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, nonché col Centro
europeo di Diritto pubblico di Atene e infine con i ricercatori del corso di Laurea specialistica in
Studi europei dell'Università di Firenze.
Già nell'aprile del 2003 il gruppo di ricerca dopo alcune riunioni interne, aveva elaborato il
possibile indice di uno studio per l'Accesso digitale integrato alla giurisprudenza costituzionale
europea.
Tale indice se da un lato tendeva a pianificare l'attività del gruppo di ricerca, dall'altro
costituiva l'ossatura di una possibile pubblicazione che potesse rendere conto dell'attività di
studio portata avanti.
Tale indice si strutturava sostanzialmente in tre parti:
Parte Prima:
1. Individuazione dei caratteri essenziali dei sistemi di giustizia costituzionale, con riguardo a:
• Stati membri attuali;
Il gruppo di ricerca, è nato su iniziativa delle colleghe Peruginelli e Chiti che hanno redatto una prima
bozza del progetto e assunto sommari contatti con alcuni enti di ricerca. Alle stesse si sono poi affiancati vari
borsisti e assegnisti tra i quali C. Badii,, M.Biasiotti, E. Francesconi, F. Romano, M.T. Sagri, che sono stati
coordinati dal ricercatore S. Faro per la parte giuridica e E. Marinai per gli aspetti tecnologici, sotto l’egida del
Direttore, Prof. Nicola Palazzolo.
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• Stati aderenti dal 2004;
• Corte di giustizia.
Analisi della giustizia costituzionale dei Paesi europei (con riguardo in particolare ai profili di
più immediato interesse della ricerca).
Individuazione delle tipologie di provvedimenti emessi dalle Corti.
Individuazione degli effetti dei provvedimenti.
Individuazione della struttura dei singoli provvedimenti.
Sintesi dell'analisi giuridica.
Parte Seconda:
La documentazione digitale dell’attività delle Corti:
1. Analisi della documentazione disponibile in formato elettronico:
• indagine quantitativa del materiale disponibile;
• indagine sui livelli di informazione delle singole unità documentarie;
• esame dei diversi sistemi di Information Retrieval (confronto fra gli schemi di metadati
utilizzati);
2. Aspetti problematici per l'integrazione delle risorse disponibili.
Parte Terza:
Proposte metodologiche per l’integrazione delle risorse:
1. Obiettivi del progetto di integrazione (realizzazione di un punto di accesso comune a risorse
distribuite).
2. Individuazione di standard linguistico-giuridici per i provvedimenti delle Corti Costituzionali.
3. Proposta di uno schema di metadati per l’esposizione degli archivi da parte dei Data Provider
aderenti all’iniziativa.
4. Standard di descrizione (XML) e protocolli di raccolta e indicizzazione dati (OAI-PMH, sistemi
di indicizzazione centralizzata).
5. Progetto del sistema federativo di archivi (Service Provider).
Come si può notare la suddivisione del lavoro denota come, dopo una prima parte di studio
eminentemente di carattere giuridico comparativo, emergano nella seconda e terza parte del
progetto, le competenze e gli interessi di ricerca propri dell'istituto, con riferimento in particolare
agli aspetti problematici delle risorse digitali disponibili e alle proposte metodologiche per il
superamento di queste criticità attraverso l'integrazione delle risorse stesse.
Il gruppo di lavoro intendeva infine proporre la realizzazione di un prototipo sperimentale,
descrivendone le caratteristiche tecniche e tentando una analisi e una valutazione dei risultati attesi.
2. Standard tecnologici e linguistico-giuridici.
Nell’ambito della prima parte del progetto di ricerca, diverse questioni sono sembrate degne di
essere subito approfondite.
In particolare la questione relativa alla struttura delle diverse decisioni delle corti costituzionali.
Il gruppo di ricerca ha infatti notato che il risultato dell’analisi sulla struttura dei singoli
provvedimenti giurisdizionali poteva fornire indicazioni circa l’esistenza di standard linguisticogiuridici
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che sovrintendano alla scrittura dei provvedimenti delle varie corti costituzionali europee.
Appurata, probabilmente l’inesistenza di uno standard condiviso, il gruppo si proponeva l’intento
di fare una proposta in tal senso, prendendo spunto dalle strutture specifiche delle varie sentenze
analizzate.
Tale esigenza nasceva peraltro dalla necessità di proporre anche uno standard XML per la
conversione del patrimonio digitale nel quale le sentenze sono conservate.
L’esperienza maturata in questi anni dimostra infatti che proporre standard tecnologici, senza al
contempo proporre pure uno standard linguistico-giuridico - per un linguaggio come quello
giuridico, solo in parte governato da tecnicismi, e che presenta, per sua natura, problemi ad essere
formalizzato in un linguaggio artificiale – comporta il rischio di creare una serie di dialetti del
linguaggio artificiale (come già successo per il linguaggio HTML e in parte per XML).
Proporre uno standard linguistico-giuridico avrebbe dunque comportato almeno tre vantaggi:
• migliorare la comprensibilità da parte dei destinatari delle sentenze;
• avere maggiori possibilità di tradurre tali provvedimenti in linguaggio XML in via
automatica;
• sostenere fattivamente l’integrazione europea, in quanto le varie corti avrebbero potuto
vantare l’esistenza di uno standard linguistico-giuridico comune a tutti i provvedimenti
emessi.
3. Analisi giuridica
Come detto l’analisi del gruppo di ricerca si era prefissato il compito di partire con l’individuazione dei
caratteri essenziali dei sistemi di giustizia costituzionale,da un lato con riguardo agli Stati membri e
dall’altro lato avendo riguardo per gli stati aderenti all’Unione dal 2004.
Ogni componente del gruppo ha dunque individuato due paesi membri e un paese fra quelli che
avrebbero aderito all’Unione e per ognuno di essi ha delineato i caratteri essenziali dei relativi
sistemi di giustizia costituzionale.
I paesi a me assegnati per l’analisi suddetta sono stati la Spagna, il Portogallo ed infine la Polonia.
3. 1 Criteri di analisi
Abbiamo dunque deciso di adottare dei criteri comuni per analizzare i sistemi di giustizia
costituzionale di ogni Stato, ciò al fine di facilitare in seguito l’aggregazione dei diversi dati emersi e
la comparazione degli stessi.
Abbiamo individuato gli elementi rilevanti per la nostra analisi nel tipo di Costituzione presente in
ogni stato, nelle funzioni che alle rispettive corti costituzionali sono riservate, nei soggetti
(istituzioni ma anche persone fisiche) legittimati a richiedere una pronuncia della corte e nelle
procedure necessarie per azionare la pronuncia stessa.
Abbiamo pensato che fosse rilevante anche indagare il tipo di provvedimenti che le Corti
costituzionali dei diversi stati dell’Unione possono emettere e gli effetti dei provvedimenti stessi.
Infine abbiamo ritenuto di dovere riservare un campo delle nostre tabelle di analisi ad altre
annotazioni che potevano rivestire un qualche interesse per la ricerca.
Nei paragrafi che seguono andrò dunque ad illustrare in forma sinottica i risultati della mia indagine
per i tre paesi a me assegnati.
3.2 Portogallo
Tipo di costituzione
Quella portoghese è una costituzione scritta lunga
(312 articoli).
La sua promulgazione risale al 1976 e l’ultima sua
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revisione si è avuta nel 1997.
Le revisioni costituzionali sono previste con leggi
costituzionali.
La revisione del 1982 (L.C. 25/11/1982, n. 1) ha
istituito il Tribunale Costituzionale
Controllo di costituzionalità:
- concreto
- astratto preventivo
- astratto successivo
- per omissione.
Altre funzioni:
- accerta la morte o dichiara l’inabilità
permanente del Presidente della repubblica
- accerta gli impedimenti temporanei del
Presidente della repubblica
- competenza in materia elettorale
- verifica la legalità dei partiti politici
- in materia di referendum
- altre funzioni previste dalla legge e dalla
costituzione (finanziamento partiti, ricchezza
e redditi dei titolari di cariche pubbliche).
• parti di un processo
• PM
• Presidente della repubblica
• ministro della repubblica di una regione
• primo ministro
• 1/5 dei deputati dell’assemblea della repubblica
• proveditor de justica
• procuratore generale della repubblica
• 1/10 dei deputati dell’assemblea repubblica
• ministri della repubblica
• assemblee legislative regionali
• presidenti di governo regionali
• 1/10 deputati assemblea legislativa regionale
• presidenti assemblee regionali.
Il controllo concreto è diffuso, cioè il singolo
tribunale può disapplicare una norma che ritiene
incostituzionale ma le parti o il PM (a volte il PM è
obbligato) possono adire la Corte Costituzionale
sulle decisioni dei tribunali ordinari in merito alla
incostituzionalità della norma.
Il controllo preventivo può essere richiesto prima
che la norma abbia perfezionato il suo iter
formativo, da:
• Presidente della repubblica
• ministro della repubblica di una regione
• primo ministro
Funzioni della corte
Soggetti legittimati ad adire la corte
Procedure per adire la corte
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• 1/5 dei deputati dell’assemblea della repubblica
Il controllo successivo serve per verificare la
conformità alla costituzione di una norma già entrata
in vigore e può essere richiesto da:
• Presidente della repubblica
• primo ministro
• presidente dell’assemblea della repubblica
• proveditor de justica
• procuratore generale della repubblica
• 1/10 deputati assemblea repubblica
• ministri della repubblica
• assemblee legislative regionali
• presidenti di governo regionali
• 1/10 deputati assemblea legislativa regionale.
Il controllo per omissione può essere richiesto per
l’inerzia delle autorità tenute a attuare le disposizioni
costituzionali.
Il controllo è affidato al plenum del Tribunale
costituzionale che può essere adito ad iniziativa del:
Presidente della repubblica
proveditor de justica
presidente assemblea regionale.
Le decisioni emesse in sede di Controllo di
costituzionalità hanno forma di sentenza.
La decisione resa in sede di controllo concreto ha
tendenzialmente effetti limitati al processo. Se però
una norma dichiarata incostituzionale è di nuovo
applicata da un giudice ordinario, il nuovo ricorso al
Tribunale costituzionale che dichiari di nuovo
incostituzionale la norma, la renderà di fatto
inservibile.
Nel controllo preventivo non tutte le dichiarazioni di
incostituzionalità impediscono l’entrata in vigore
della norma (un trattato internazionale pur dichiarato
incostituzionale può infatti essere confermato
dall’assemblea della repubblica).
La dichiarazione di incostituzionalità di una norma
sottoposta a controllo successivo astratto, produce
effetti fino dall’entrata in vigore della norma,
facendo rivivere le norme precedenti eventualmente
abrogate.
L’efficacia delle decisioni nel controllo per
omissione è meramente dichiarativa
84% sentenze di controllo concreto.
8% provvedimenti in materia elettorale.
Praticamente nullo il controllo per omissione.
Scarse anche le decisioni di controllo astratto anche
se sono rilevanti per il sistema costituzionale
Provvedimenti emessi dalla corte
Effetti dei provvedimenti
Altre annotazioni di interesse
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portoghese (dati aggiornati al 1995).
3.3 Polonia
Tipo di costituzione
E’ una costituzione scritta lunga.
La prima carta fondamentale è del 1952, ad essa
sono seguite quella del 1976, del 1982 e del 1992.
L’ultima revisione risale al 1997.
Le revisioni sono previste con leggi costituzionali.
Il capo VIII, con i suoi 10 articoli, è dedicato alla
corte costituzionale.
Il supremo collegio è composto da 15 membri che
durano in carica per 9 anni.
Controllo di costituzionalità:
- astratto preventivo
- astratto successivo
- concreto successivo.
Altre funzioni:
- risolve conflitti tra organi costituzionali.
• Presidente della repubblica
• primo ministro
• 50 deputati
• 30 senatori
• primo presidente corte suprema
• presidente alta corte amministrativa
• procuratore generale
• presidente camera suprema di controllo
• commissario per i diritti civili
• consiglio nazionale giudiziario
• organi dei governi locali
• organi organizzazioni sindacali e professionali
• organizzazioni religiose
• cittadini
• giudici.
Il controllo preventivo avviene su richiesta del
Presidente della repubblica.
Il Presidente ricevuta una legge o la promulga o la
rinvia al sejm (Parlamento polacco) o investe della
questione di legittimità il tribunale costituzionale.
Se il tribunale non giudica la legge contraria alla
costituzione, il Presidente deve promulgarla, in caso
contrario non la promulga o la rinvia al parlamento.
Il controllo successivo è il più diffuso e può essere
richiesto dal Presidente della repubblica, dal primo
ministro, da 50 deputati, da 30 senatori, dal primo
presidente della corte suprema, dal presidente
Funzioni della corte
Soggetti legittimati ad adire la corte
Procedure per adire la corte
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dell’alta corte amministrativa, dal procuratore
generale, dal presidente della camera suprema di
controllo, dal commissario per i diritti civili, dal
consiglio nazionale giudiziario, da organi dei
governi locali, da organi delle organizzazioni
sindacali, e professionali e religiose, dai singoli
cittadini per violazioni delle libertà costituzionali
realizzate da provvedimenti amministrativi o
giudiziari.
Oltre alle leggi anche i trattati internazionali sono
passibili di giudizio di costituzionalità.
Il controllo successivo può essere astratto ma anche
concreto, su ricorso dei giudici o degli stessi
cittadini per le questioni sopra esposte.
Le decisioni emesse in sede di controllo di
costituzionalità hanno forma di sentenza.
Le decisioni del tribunale costituzionale sono
definitive e hanno efficacia universale.
Tuttavia per due anni dall’entrata in vigore della
costituzione, una decisione di illegittimità di una
legge anteriore alla stessa non è definitiva ma deve
essere riconsiderata dal sejm il quale può rigettare la
pronuncia del tribunale con una maggioranza
qualificata (2/3 dei voti alla presenza della metà
degli aventi diritto).
La pronuncia di illegittimità di una legge in base al
quale sia stato definito un giudizio può far riaprire il
procedimento stesso.
Provvedimenti emessi dalla corte
Effetti dei provvedimenti
Altre annotazioni di interesse
3.4 Spagna
Tipo di costituzione
E’ una costituzione scritta lunga di 169 articoli.
E’ del 1978.
La fonte suprema è la costituzione (art. 9.1). La
Corte Costituzionale (tribunal costitucional) è
previsto dal titolo IX della costituzione stessa.
Controllo di costituzionalità:
- delle leggi e degli atti con forza di legge
(statuti di autonomia, leggi delle autonomie,
regolamenti parlamentari)
- preventivo sui trattati internazionali
- degli atti normativi secondari e degli atti
delle comunità autonome.
Altre funzioni:
- protezione dei diritti e delle libertà
fondamentali
- soluzione conflitti stato/autonomie e
autonomie fra loro
- soluzione conflitti tra organi costituzionali
Funzioni della corte
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dello stato,
soluzione conflitti in difesa delle autonomie
locali.
• presidente del governo
• difensore del popolo
• minoranza parlamentare
• comunità autonome
• governo
• camere
• il difensore del popolo
• il pm
• le persone fisiche o giuridiche con interesse
legittimo
• consiglio generale del potere giudiziario.
La questione di costituzionalità di una legge può
essere sollevata in via diretta principale da uno dei
soggetti legittimati (presidente del governo,
difensore del popolo, minoranza parlamentare,
comunità autonome) o in via indiretta incidentale
dal giudice che nel corso di un processo si trovi ad
applicare una legge che ritiene non costituzionale.
La questione di costituzionalità può essere anche
sollevata nell’ambito del giudizio di amparo che pur
avendo ad oggetto atti amministrativi o
giurisdizionali può coinvolgere atti con forza di
legge (auto questione di incostituzionalità).
Il controllo di costituzionalità preventivo sui trattati
è un caso rarissimo (1 solo caso). Può essere
richiesto da chi ha partecipato alla formazione del
trattato (cioè dal governo e dalle camere).
L’amparo è il ricorso più usato in quanto serve per
tutelare diritti e libertà fondamentali.
Sono ricorribili gli atti parlamentari privi di forza di
legge, gli atti amministrativi, gli atti o le omissioni
del giudice, gli atti privati.
Sono legittimati attivi il difensore del popolo, il pm,
le persone fisiche o giuridiche con interesse
legittimo.
I conflitti di attribuzione tra stato e comunità
autonome possono essere:
• positivi
• negativi ad iniziativa di persone fisiche o
giuridiche
• negativi sollevati dal governo nazionale
• impugnazione degli atti normativi secondari
delle comunità autonome.
E’ inoltre possibile il conflitto tra organi
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Soggetti legittimati ad adire la corte
Procedure per adire la corte
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costituzionali in difesa delle autonomie.
Le decisioni emesse in sede di controllo di
costituzionalità hanno forma di:
- ordinanza non motivata,
- ordinanza motivata,
- sentenza.
Le sentenze in sede di controllo di costituzionalità
della legge possono essere di rigetto
(disestimatorias) o di accoglimento (estimatorias).
Possono essere interpretative, manipolative e
additive.
La dichiarazione di incostituzionalità di una legge ha
efficacia immediata erga omnes ma non può influire
su processi già passati in giudicato , a meno che non
siano penali.
La sentenza di rigetto non preclude la riproposizione
del giudizio di incostituzionalità in un altro
momento sempre che non abbia lo stesso identico
oggetto (misma via).
Le sentenze che risolvono i conflitti positivi:
- devono contenere l’accertamento in ordine alla
titolarità della competenza controversa,
- devono disporre l’annullamento della disposizione
normativa emessa senza potere,
- regolare le situazioni di fatto e diritto sorte sulla
base dell’atto impugnato.
Se il conflitto era negativo la sentenza o dichiara
improcedibile la richiesta del governo o dichiara
l’obbligo delle comunità autonome ad esercitare
l’attribuzione richiesta fissando il termine per
adempiere.
Il conflitto tra organi costituzionali può verificarsi
tra:
governo,
camera bassa,
senato,
consiglio generale del potere giudiziario.
Può aversi quando uno di questi organi ritenga che
un altro potere fra quelli suddetti abbia esercitato
proprie prerogative.
La disciplina è analoga a quella dei conflitti positivi.
Le decisioni possono avere forma di sentenza.
Possono anche aversi ordinanze di improcedibilità
per rinuncia del convenuto o del ricorrente o per
cessazione della materia del contendere.
Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva è il bene
più tutelato nelle sentenze della corte costituzionale
spagnola (in caso di amparo).
Provvedimenti emessi dalla corte
Effetti dei provvedimenti
Altre annotazioni di interesse
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4. Bibliografia
Di seguito sono riportati i testi che hanno costituito la fonte della mia ricerca.
Azzena L., Giustizia costituzionale in Portogallo, in Esperienze di giustizia costituzionale, a cura
di J. Luther, R. Romboli, R. Tarchi, 2 voll., Giappichelli, Torino, 2000
Bartole S., Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune recenti esperienze nell'Europa
centro-orientale, in Quaderni costituzionali n. 2, 1996
Dal Canto F., Giustizia costituzionale nei paesi dell'Europa orientale, in Esperienze di giustizia
costituzionale, a cura di J. Luther, R. Romboli, R. Tarchi, 2 voll., Giappichelli, Torino, 2000
Fede F. , La giustizia costituzionale nei Paesi dell’Est europeo, in Giur. Cost., n. 1, 1994
Palici di Suni Prat E., Cassella F., Comba M., Le costituzioni dei paesi dell'Unione Europea,
Cedam, Padova, 2001
Pegoraro L. Damiani.P. , Il diritto comparato nella giurisprudenza di alcune Corti costituzionali,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 1999, pp. 411-438
Pegoraro L., Recensione a M.G. Losano, I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti
europei ed extraeuropei, Roma-Bari, Laterza, 2000, in Rivista di diritto pubblico comparato ed
europeo, 2000 n. 3
Pegoraro L., Lineamenti di giustizia costituzionale comparata, Giappichelli, Torino, 1998, pp.
VIII-152
Romboli R., Tarchi R., Giustizia costituzionale in Spagna, in Esperienze di giustizia
costituzionale, a cura di J. Luther, R. Romboli, R. Tarchi, 2 voll., Giappichelli, Torino, 2000
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