accordi internazionali
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Martedì 2 novembre 1999 N.2 LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE www.theaea.com Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2, comma 20/b , Legge n. 662/1996 IN QUESTO NUMERO Lussemburgo: 4 nuova proposta di tassazione degli interessi Canada: accordo con la Comunità europea in materia di concorrenza 8 Italia: cambiano le regole sulle rogatorie con la Svizzera 9 Ue: 13 la Corte si pronuncia sulla necessità di rimuovere le barriere fiscali Unione europea: spiccato incremento del leasing Secondo uno studio elaborato da Leaseurope, la Federazione delle associazioni nazionali del leasing, quest’ultimo sta registrando, in 17 Paesi europei, una notevole espansione: nel 1998 è stato rilevato, nell’ambito dell’Unione Europea, l’incremento del 15,3 %. Tale andamento si è riproposto nel primo semestre del corrente anno, mentre per l’intero 1999 le stime prevedono contratti per complessivi 155 miliardi di euro, che supererebbero di gran lunga la cifra raggiunta lo scorso anno. I dati esaminati pongono in luce aspetti positivi, in particola- re sotto la prospettiva macroeconomica: il leasing rappresenta uno strumento di notevole importanza per le ripercussioni positive che determina sulla crescita delle economie europee. È stata osservata una stretta interdipendenza tra il totale degli investimenti fissi lordi e la locazione finanziaria e tra questa e il prodotto interno lordo, secondo una relazione di diretta proporzionalità. In altri termini, se il leasing ricava vantaggi da un’economia sviluppata, è indubbio che le imprese europee traggano benefici notevoli nell’utilizzo di tale strumento finanziario. Unione europea: nuovo Ufficio per la lotta antifrode Istituito recentemente, in seno alla Commissione, ma Continua a pag.3 ULTIMA ORA Unione europea: nuove proposte in materia di decisioni giudiziarie in ambito comunitario Dal vertice degli Stati membri dell’Ue, che si è tenuto recentemente a Tampere, è emerso l’intento comune dei rappresentanti dei Paesi partecipanti di consolidare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie dei vari Stati a livello comunitario. In tale contesto è prevista l’adozione, da parte della Commissione europea, di un piano di norme che agevoli l’attuazione del suddetto principio. I parteciapanti hanno assunto l’impegno di applicare il principio del mutuo riconosci- mento dei provvedimenti giudiziari anche al sequestro probatorio e alla confisca dei beni. Detto principio dovrà trovare attuazione sia nel campo civile che in quello penale. A tale proposito, in materia civile, la Commissione avrà il compito di elaborare una proposta che contempli una diminuzione delle fasi procedurali intermedie, attualmente vigenti, per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nel Paese al quale viene indirizzata la relativa richiesta. Per quanto riguarda il settore penale, gli Stati membri Ue sono stati invitati dal Consiglio europeo a sostituire la procedura dell’estradizione con il trasferimento di tali persone. 2 Stati Uniti: importante decisione sui dazi compensativi L’ordinamento normativo degli Usa contempla il principio “pass through” in virtù del quale le sovvenzioni percepite dalle imprese pubbliche, in seguito alla privatizzazione, spetterebbero al nuovo proprietario determinando come conseguenza l’applicazione dei dazi antisovvenzioni alle importazioni delle imprese privatizzate. La Commissione Ue ha proposto ricorso alla World Trade Organization, affermando l’illegittimità del principio “pass through” in quanto, in un regime concorrenziale e in condizioni di trasparenza, il nuovo proprietario conteggia nel prezzo anche i benefici di cui ha lucrato l’impresa cedente. Tale tesi è stata accolta dalla Wto secondo la quale: l’applicazione dei dazi compensativi va effettuata quando l’impresa abbia potuto effettivamente beneficiare di un finanziamento a condizioni agevolate. Questa decisione della Wto è di fondamentale importanza per i rapporti commerciali fra gli Usa e la Ue, in quanto l’applicazione dei dazi compensativi ha finora fortemente ostacolato la diffusione sul mercato statunitense delle merci delle imprese europee privatizzate. Va sottolineato, comunque, che le imprese europee potranno sottrarsi all’applicazione del principio del “pass through” solo attuando operazioni di privatizzazione corrette e trasparenti delle quali venga data adeguata dimostrazione alle autorità amministrative americane. PRIMO PIANO Svizzera: intesa con le ferrovie italiane Il sistema dei trasporti di diversi Paesi dell’Unione europea si sta proiettando in un più ampio panorama europeo: dopo che nel settore aereo sono state raggiunte delle intese tra KLM e Alitalia, è previsto l’avvio dell’accordo commerciale tra il ramo merci delle Ferrovie federali svizzere e il rispettivo settore delle Fs, le ferrovie dello Stato italiano. L’accordo darà luogo ad una joint venture che rappresenterà la seconda realtà europea per il volume delle merci trasferite su rotaia, che si aggirerà intorno ai circa 130 milioni di tonnellate. Svizzera: i servizi bancari si intrecciano con le ultime tecnologie Nel primo trimestre del 2000 avrà luogo il decollo della Borsa online tramite cellulare. Entro la fine dell’anno saranno, infatti, immessi sul mercato i telefonini provvisti di tecnologia Wap (Wireless application protocol), che permetteranno i suddetti tipi di operazioni. In prima linea a lanciarsi nel nuovo settore è la Svizzera: Credit Suisse, noto colosso bancario e Swisscom, società di telecomunicazioni, offriranno il servizio di compravendita di azioni tramite telefono portatile. Per Credit Suisse si tratta della prosecuzione della finanza online già avviata nell’aprile scorso, tramite la fornitura di un servizio che permette la negoziazione dei titoli tramite internet o via telefono. LL Unione europea: nuovi impulsi alla lotta contro la concorrenza sleale A livello europeo, la stessa Ue e la Ocse (l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) hanno dedicato particolare attenzione agli effetti distorsivi della concorrenza all’interno dei mercati provocati dalla vigenza di incentivi fiscali introdotti a beneficio solo di particolari categorie di contribuenti. Si è rilevato che le normative fiscali agevolative, oltre a causare fenomeni di concorrenza sleale, sono in contrasto con le norme vigenti a livello comunitario. In ambito Ue, all’approvazione di un vero e proprio codice di condotta, ha fatto seguito la stesura di un elenco di misure ritenute potenzialmente distorsive della concorrenza. Inoltre, è fatto obbligo agli Stati membri che intendano approvare leggi integrative o modificative di misure fiscali di carattere agevolativo, di notificare le relative proposte alla Commissione Ue. In conformità alla nozione di “aiuto di Stato” contenuta nel Trattato Ue, la Commissione europea ha elaborato un documento che individua le caratteristiche che rendono una misura fiscale agevolativa incompatibile con le norme del Trattato perché causa di concorrenza sleale. Nei rapporti con i Paesi extracomunitari, l’adozione di misure fiscali distorsive viene combattuta, da parte della Ue, imponendo ai vari Stati membri di stipulare convenzioni fiscali contenenti particolari clausole. LL NEWS DI FINANZA Germania: la Hipo Vereinsbank smentisce l’ipotesi di fusione tra la Dresdner Bank Il progetto di parziale fusione tra la Dresdner Bank e la Deutsche Bank, la maggiore banca privata tedesca, considerata con sfavore dal gruppo assicurativo Allianz, ha avuto esito negativo. In tale contesto, si asserisce la possibilità di una alleanza tra la Dresdner Bank e la Bayerische HypoVereinsbank, che detengono rispettivamente il secondo e terzo posto nel settore privato bancario tedesco. La Hypo Vereinsbank, banca di Monaco, nata l’anno scorso, a sua volta da una fusione tra i due maggiori istituti di credito bavaresi, smentisce tale ipotesi di fusione, prospettata per i primi mesi del 2000 e vista invece positivamente dalla Allianz. Quest’ultima, gruppo assicurativo di Monaco di Baviera e rappresenta il primo azionista della Dresdner, di cui detiene il 21,7 % del pacchetto. Giappone: la manovra fiscale al varo favorirà lo sviluppo dell’economia In Giappone è imminente l’approvazione di un pacchetto di misure fiscali che comporterà un rilancio dell’economia del Paese e un rialzo delle quotazioni dello yen, peraltro facilitato dal positivo andamento della congiuntura economica giapponese. Unione europea: si diffondono le operazioni di merger and acquisition Secondo stime condotte dalla Thomson Financial e dalla Salomon Smith Barney, negli ultimi due anni il mercato mondiale relativo alle fusioni ed acquisizioni ha registrato livelli record ed è stata proprio l’Europa a riportare i maggiori risultati, superando addirittura gli Stati Uniti d’America. L’elemento trainante dello sviluppo delle operazioni di merger and acquisition è individuato nel comparto creditizio, che dal 1997 ad oggi costituisce più del 20% del- DALLA PRIMA PAGINA indipendente dalla stessa, il nuovo Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che investigherà sui casi di frode e altri illeciti posti in essere a detrimento del bilancio UE, e, di conseguenza, a danno dei contribuenti europei. L’OLAF assisterà le autorità degli Stati membri e ne favorirà la reciproca cooperazione. Esso potrà esercitare, autonomamente, anche all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi comunitari, attività di indagine intraprese su iniziativa del Direttore, che provvederà a dirigerne l’esecuzione. Il controllo sulle indagini sarà effettuato dal comitato di sorveglianza, costituito da cinque membri esterni indipendenti, nominati congiuntamente dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio. 3 le operazioni di concentrazione. Un notevole dinamismo è stato rilevato anche nell’ambito del settore delle utilities, che dal 1986 concretizza il 7 % del volume di fusione acquisizioni in Europa. In cima alla classifica emergono l’Italia e la Francia, mentre la Svizzera e i Paesi Bassi si caratterizzano per i risultati positivi conseguiti nei settori finanziario e bancario. Usa: L’International organization of securities commissions detta le prime regole per le Borse Nell’ambito del International organization of securities commissions (Iosco), l’Organismo mondiale che raggruppa le autorità di controllo su Borse e mercati, è stato costituito un gruppo di esperti di internet con l’intento di favorire l’adozione, da parte degli Stati, di una politica comune in materia. Il gruppo di lavoro ha individuato le funzioni che i vari organismi nazionali di controllo dovranno assolvere per la realizzazione di tale obiettivo consistenti, in primo luogo, nel rendere note le modalità attraverso le quali i requisiti di registrazione e di autorizzazione vanno applicati alle offerte e alla pubblicità in internet. In tale contesto è anche previsto che le authority nazionali garantiscano, nell’offerta via internet dei titoli, le stesse condizioni finanziarie praticate nei casi di offerta cartacea di azioni. Il rapporto ha, altresì, considerato le possibilità contemplate dai vari sistemi normativi nazionali relative all’utilizzo di internet. 4 Danimarca: proposta la modifica del metodo per evitare la doppia tassazione del reddito Il Ministero delle finanze danese ha diramato un documento che introdurrebbe delle modifiche al metodo da usare per evitare il fenomeno della doppia tassazione del reddito con riferimento agli accordi internazionali intercorrenti con la Germania e con gli altri Stati del Nord-Europa. La Danimarca intenderebbe attuare tale progetto, sostituendo il metodo dell’esenzione con quello del credito d’imposta. Nel caso in cui il Parlamento danese approvasse tale proposta, il nuovo metodo sarebbe applicato a partire dal 1° gennaio del 2000. Gran Bretagna: proposti nuovi incentivi a sostegno delle imprese In Gran Bretagna sono state annunciate, allo scopo di frenare la bassa produttività del paese, imminenti misure per promuovere l’imprenditorialità, che consisteranno in notevoli deduzioni fiscali a favore di imprenditori che svolgano la loro attività all’interno di società costituite di recente, ma con un potenziale di crescita elevato. Ai primi dieci top manager di ogni azienda saranno concesse opzioni sulle azioni esentasse fino a 100mila sterline. Le suddette agevolazioni, unitamente ad altre misure a sostegno della produttività, saranno inserite nella prossima legge finanziaria. COSA SI PREPARA Lussemburgo: nuova proposta di tassazione degli interessi LL Il Ministro delle finanze lussemburghese ha presentato una nuova proposta riguardante l’imposizione fiscale degli interessi maturati sui depositi bancari. Secondo il Ministro tali somme dovrebbero essere assoggettate ad un’imposta in misura pari al 10%. Tale proposta dovrebbe rappresentare lo strumento per il raggiungimento di un accordo sull’armonizzazione fiscale del risparmio. Secondo il Ministro lussemburghese, la proposta consentirebbe una tassazione minima del risparmio e, al contempo, tutelerebbe gli Stati membri dal pericolo di uno spostamento dei risparmi e dei vari prodotti finanziari. liquota dell’imposta di registro a carico delle società. Lo studio suggerisce, inoltre, l’opportunità di mantenere in vigore gli attuali incentivi fiscali a sostegno delle spese di ricerca e sviluppo e di riformare la normativa concernente lo scambio di azioni in conformità alla vigente direttiva comunitaria in materia. Nel progetto sono anche delineate le strategie cui ricorrere per reperire i fondi da utilizzare per l’introduzione degli incentivi fiscali. In proposito, relativamente al fenomeno della doppia imposizione cui vanno incontro le società holding aventi sede nei vari Stati membri della Unione europea, va sottolineata la proposta, contenuta nello studio, di adottare il meccanismo del credito d’imposta in sostituzione delmetodo vigente della partecipation exemption. Paesi Bassi: in vista nuovi incentivi fiscali Polonia: proposte di riduzione delle tasse Di recente, un gruppo di lavoro, composto da esperti del Ministero delle finanze e da esponenti del settore dell’imprenditoria, ha messo a punto un piano contenente gli obiettivi di politica fiscale da perseguire nei prossimi anni. In particolare, il progetto illustra le possibili riforme del sistema fiscale olandese che favoriscano la ripresa economica anche in una prospettiva comunitario/ internazionale. Sono proposte riduzioni dell’aliquota d’imposta cui sono assoggettati i redditi delle persone giuridiche che non superino un certo importo, nonché dell’a- In Polonia, sono in previste nuove misure normative rivolte a realizzare una riduzione del carico fiscale previsto dalle leggi vigenti. Infatti, il Governo sta approntando un disegno di legge che riformerà il sistema fiscale a far data dal 1° gennaio del 2000. Il cambiamento più significativo consisterà nella riduzione di ben sei punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sulle società che verrà, così, fissata al 28%. Inoltre, è prevista l’introduzione di norme più severe concernenti le transazioni con soggetti residenti negli Stati aventi un regime fiscale privilegiato. LL Slovacchia: è pronta la ristrutturazione del sistema bancario Il Governo slovacco si prepara ad attuare il progetto di ristrutturazione del sistema bancario con l’obiettivo di privatizzare le tre principali banche di proprietà dello Stato entro la fine del 2000. I tempi lunghi che hanno caratterizzato la realizzazione del piano hanno consentito alla Slovacchia di raggiungere la Repubblica ceca che, a sua volta, si è distinta per il ritardo nella privatizzazione del settore bancario in confronto agli altri Stati dell’Europa centrale. Lo sviluppo del settore finanziario, inclusa la privatizzazione delle banche, i piani per la ristrutturazione delle aziende e la riforma della legge che regolamenta il reato di bancarotta, tendono ad aumentare la competitività dell’economia slovacca. Il Governo ha pianificato di investire ingenti fondi per la ricapitalizzazione delle principali banche slovacche e per il risanamento dei bilanci delle stesse. COSA SI PREPARA alle operazioni di acquisto di azioni proprie poste in essere dalle società pubbliche a responsabilità limitata. La proposta prevede la tassazione dei profitti, realizzati in seguito all’acquisto di azioni proprie, come redditi di capitale in capo all’alienante. In linea di principio, le perdite di capitale sarebbero detraibili fino alla concorrenza delle perdite derivanti dalla vendita delle azioni proprie ad un prezzo inferiore al valore di mercato delle stesse all’epoca del riacquisto delle azioni da parte della società. L’operazione dell’acquisto di azioni proprie può consistere nella vendita, nell’assegnazione agli azionisti o nella cancellazione dei titoli azionari attraverso la riduzione del capitale sociale. L’alienazione delle azioni non costituirebbe un trasferimento imponibile. Nel caso di assegnazione delle azioni ai soci, le norme applicabili, per la tassazione delle cessioni di azioni al di sotto del valore di mercato, non troverebbero applicazione nei confronti della società interessata. Svezia: proposti emendamenti alla legge che disciplina le società Unione europea: nuove regole sulla firma Attualmente, le società svede- elettronica si non possono acquistare le proprie azioni. Tuttavia, una commissione parlamentare ha proposto alcuni emendamenti da apportare alla legge che disciplina le società. In particolare, il Ministero delle finanze svedese ha diramato un memorandum contenente alcune proposte riguardanti la normativa fiscale da applicare Sono in vista modifiche normative riguardanti la firma elettronica. Infatti, è stata approvata dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo la proposta di direttiva comunitaria che prevede delle modifiche normative della disciplina riguardante la firma elettronica. 5 Il successivo stadio è quello dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri europeo: a cui, in caso di esito positivo, seguirà l’emanazione della direttiva. Italia: al via un codice di autodisciplina per le società quotate in Borsa È stato predisposto e approvato, in Italia, da un Comitato di esperti costituto dalla Borsa S.p.A., un sistema di autodisciplina per le Società quotate in Borsa. Il codice, in linea con la pratica internazionale e realizzato sulla scorta delle esperienze dei Paesi di common law, si distingue, in Italia, per la accentuata flessibilità rispetto ai codici anglosassoni, che prevedono vincoli più stretti. Le regole non hanno forza di legge e pertanto la loro osservanza da parte delle società quotate non rappresenterà un obbligo, ma costituirà una sorta di indice di valutazione in ordine alla trasparenza delle società stesse. Altro carattere del codice è la sua “applicazione variabile”: le società possono optare non solo tra la possibilità di non applicare affatto le regole da esso stabilite o di applicarle in toto, ma hanno la facoltà di orientarsi anche nel senso di applicarle in parte. I punti fondamentali della “autodisciplina” consistono nel sottolineare la centralità del Consiglio di amministrazione quale organo di indirizzo strategico, organizzativo e di controllo della società, nonché il ruolo fondamentale attribuito al Presidente e all’Assemblea. 6 Belgio: nuovo codice delle società In Belgio, dove il diritto societario si caratterizzava per un’estrema disorganicità causata da una serie di riforme successive, è stato elaborato il nuovo codice delle società. Il testo, articolato in quindici capitoli, costituisce il risultato dell’opera adeguatrice della materia da parte dei giuristi, la cui esigenza era ormai avvertita come improrogabile: già nel 1995 al Governo belga era stato attribuito il potere di modificare l’obsoleta legge delle società e degli annessi. Le società potranno adeguare i loro statuti entro tre anni dall’entrata in vigore del nuovo codice, la cui data è ancora da stabilire, comunque entro il 6 febbraio 2001. Dopo tale termine ogni interessato sarà legittimato a richiedere lo scioglimento della società, mentre il Tribunale potrà sempre orientarsi nel senso di accordare un termine supplementare alla società per conformare la regole statutarie alla nuova disciplina. DAI PARLAMENTI delle persone fisiche e, dall’altro, era stata introdotta un’imposta forfetaria in sostituzione dei tributi soppressi. Con la legge di riforma, dunque, tornano ad essere applicate le imposte sui redditi suddette a partire dall’entrata in vigore di tale legge, vale a dire solo con effetto limitato ad una frazione dell’anno in corso, onde consentire un coordinamento dei due diversi regimi fiscali. La nuova normativa fissa al 15% l’aliquota dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche, elevandola al 25% nel caso in cui tali redditi sono realizzati da banche, società finanziarie e compagnie petrolifere. È prevista, invece, l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione, di carattere meramente occasionale, di beni immobili e di quote o azioni di società ed enti aventi sede in Ecuador. Infine, sono state ripristinate le ritenute alla fonte applicate sulle somme corrisposte a soggetti non residenti relativi alle royalties, agli interessi e ai servizi professionali e di assistenza tecnica. Ecuador: varata la modifica del sistema tributario Guernesey: sono entrati in vigore nuove misure fiscali Di recente, in Ecuador, sono stati introdotti importanti emendamenti alla normativa in materia tributaria. Infatti, il Governo ha varato una riforma dell’ordinamento fiscale che ripristina il regime normativo precedente con il quale, da un lato, erano state abrogate le imposte sul reddito delle persone giuridiche e su quello Recentemente, a Guernesey, sono entrati in vigore numerosi provvedimenti in materia fiscale. Di basilare rilevanza risultano le disposizioni statuenti che le società straniere non aventi sede esclusiva o principale a Guernesey, ma che sono controllate da un soggetto residente a Guernesey, non debbano essere assoggettate alle imposte locali, salvo LL che per le ritenute alla fonte. La persona fisica che controlla tale società è tenuta all’assolvimento dell’imposta locale sui dividendi percepiti a Guernesey, in relazione alla sua partecipazione. Da porre in luce, altresì, la normativa che stabilisce che i contribuenti con residenza esclusiva o principale a Guernesey nell’anno precedente alla loro definitiva partenza sono considerati come residenti per l’anno della partenza e, di conseguenza, beneficiano delle relative deduzioni, ma nel contempo i loro redditi sono assoggettati alle ritenute alla fonte. Lussemburgo: nuove norme per lo scioglimento e la liquidazione di società commerciali Qualora una società lussemburghese o straniera persegua attività contrarie alla legge penale o compia gravi infrazioni al Codice e alle leggi in materia di società commerciali, inclusa la normativa inerente l’elezione di domicilio, il Tribunale può, su richiesta del Procuratore di Stato, pronunciarne lo scioglimento e ordinarne la liquidazione. Queste le nuove norme inserite ultimamente nell’ordinamento giuridico in Lussemburgo, volte a garantire l’osservanza del diritto societario e a scoraggiare le violazioni delle leggi penali e del codice di commercio. Nel caso in cui il Tribunale disponga la liquidazione, provvede anche a definire le modalità di liquidazione e a nominare un giudice delegato al fallimento e uno o più liquidatori. LL Lussemburgo: nuova normativa per le holdings In fermento in Europa la disciplina della holding: dopo le modifiche intervenute nell’ordinamento danese, anche nel Granducato di Lussemburgo sono recentemente entrate in vigore nuove norme. Interessante rilevare l’alta concentrazione di tali tipologie societarie in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, che sono tra i pochi Paesi europei a contemplare uno statuto tipo di holding. Più di ottomila società commerciali hanno infatti hanno scelto il Lussemburgo come sede delle attività di investimento e finanziamento: tale scelta garantisce un regime fiscale particolarmente agevolato, consistente nell’esonero dal pagamento delle imposte gravanti sugli utili e sulle plusvalenze e nella mancanza di ritenuta alla fonte. Secondo la nuova disciplina perché le holding possano conservare il loro regime fiscale agevolato, è necessario che nel relativo oggetto sociale sia specificata la richiesta di essere considerate holding ai sensi della legge del 1929 e che il termine holding sia aggiunto alla ragione o denominazione sociale. Spagna: consolidamento del regime sul controllo di concentrazioni La Spagna consolida la disciplina inerente il controllo delle concentrazioni, allineandola alla regolamentazione comunitaria. Il concetto di concentrazione viene ridefinito come una operazione che implica una modifica- DAI PARLAMENTI zione stabile della struttura di controllo delle imprese partecipanti e si realizza tramite una fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti, l’acquisizione del controllo di una o più imprese, l’acquisizione del controllo comune su un’impresa o la “costituzione di un’impresa comune che eserciti stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma”. La riforma rende obbligatoria la procedura di notificazione e contiene una normativa rigorosa che sanziona eventuali difetti nella notifica. Taiwan: misure fiscali a sostegno degli investimenti A Taiwan, il Governo ha approvato la proroga delle misure fiscali previste dalla legge vigente, recante: “Promotion of industrial upgrading”, rivolta a sostenere lo sviluppo industriale del Paese. Nel contempo, il Governo ha introdotto delle modifiche della suddetta normativa circoscrivendone l’ambito soggettivo di applicazione, in quanto le norme che dispongono gli incentivi fiscali, si rivolgeranno solo alle imprese che presentino progetti industriali di importanza decisiva per l’economia di Taiwan. In particolare, secondo le nuove regole, le misure fiscali avranno applicazione limitata ad incentivare quegli investimenti diretti a favorire la crescita industriale delle imprese che operano in particolari settori considerati, in quanto tali, qualificati, come quello tecnologico e quello ambientale. Gli incentivi fiscali consisteranno nel riconoscimento, in 7 capo alle imprese beneficiarie, di un credito d’imposta qualificato in una percentuale mutevole, che oscillerà tra il 5% e il 20%, da applicarsi sull’ammontare degli investimenti posti in essere dalle imprese. Unione europea: nuove regole comunitarie per gli avvocati Una direttiva disciplina l’esercizio della professione forense eliminando le barriere che finora hanno impedito agli avvocati di esercitare in uno Stato diverso da quello di appartenenza, avvalendosi dell’abilitazione conseguita nel proprio Paese. Secondo la direttiva, un avvocato che intende esercitare la professione all’estero deve iscriversi presso l’autorità competente del Paese scelto. Il legale, tuttavia, dovrà sempre specificare il titolo abilitante conseguito nello Stato di appartenenza per non creare confusione con il titolo professionale del Paese che lo ospita. L’avvocato potrà esercitare eventualmente mettendosi in collegamento con un legale dello Stato che lo ospita. La direttiva comunitaria contempla anche la disciplina delle società costituite per l’esercizio dell’attività forense. A tale proposito, la direttiva sottolinea la necessità di fissare le regole a garanzia dei clienti: i quali potranno continuare a scegliere il proprio difensore, la cui prestazione rimarrà di carattere personale, così come resterà a carico di costui la responsabilità che potrebbe derivare dall’esercizio della professione. 8 ACCORDI INTERNAZIONALI Canada: accordo con la Comunità europea in materia di concorrenza parte, per addivenire ad una composizione degli interessi contrastanti. È entrato in vigore l’accordo siglato a Bonn tra il Canada e l’Unione europea, concernente l’applicazione delle relative regolamentazioni in materia di concorrenza, che ha come obiettivo la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento tra le rispettive autorità competenti: la Commissione per la Comunità europea e il Commissario per la concorrenza in Canada. La collaborazione si snoda in un ampio ventaglio di attività, che consistono in consultazioni, scambi di informazioni e riunioni periodiche tra rappresentanti delle autorità responsabili della concorrenza, per affrontare, in particolare, qualsiasi questione di interesse comune ed eventuali variazioni prospettate nell’ambito della politica della concorrenza. La cooperazione include altresì la notificazione reciproca di provvedimenti in materia di concorrenza, adottati da una delle parti che si ripercuotano sugli interessi dell’altra parte; la collaborazione tra le autorità competenti, nel caso in cui siano posti in essere, nel territorio di una delle parti, atti non conformi alla normativa sulla concorrenza che minaccino gli interessi dell’altra parte. Peculiare importanza è attribuita, dall’accordo, alla prevenzione dei conflitti: le autorità competenti di ciascuna delle parti provvedono ad esaminare l’intero iter delle inchieste o procedure portate avanti nel proprio territorio con implicazioni rilevanti degli interessi dell’altra Danimarca: stipulato l’accordo fiscale con l’Italia contro le doppie imposizioni È stato sottoscritto l’accordo fiscale tra la Danimarca e l’Italia contenente alcuni correttivi al fenomeno della doppia imposizione del reddito. La convenzione subentrerà alla precedente quando i due Stati stipulanti provvederanno a ratificarla e a scambiarsi gli strumenti di ratifica. Il nuovo accordo contiene disposizioni di particolare interesse per le società holding aventi sede in Danimarca, per quanto concerne, in modo particolare, il regime fiscale da applicare ai dividendi e alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società. Per ciò che riguarda le ritenute alla fonte, il trattato fissa allo 0% l’aliquota d’imposta da applicare ai dividendi, nel caso in cui il percipiente sia una società che abbia detenuto azioni per un ammontare superiore al 25% del capitale sociale della società che distribuisce gli utili e per un periodo minimo di 12 mesi precedenti l’assunzione della delibera di distribuzione. In tutti gli altri casi, i dividendi scontano un’aliquota d’imposta pari al 15%. Gli interessi e le royalties sono tassate, rispettivamente, al 15% e al 5%. Infine, la nuova convenzione abroga la clausola sul credito d’imposta figurato contemplata dal precedente trattato fiscale. LL Taiwan: entrata in vigore del trattato con la Malesia A Taiwan entrerà in vigore un accordo fiscale con la Malesia. Il trattato contiene la clausola di tax spearing secondo la quale i contribuenti, residenti in uno dei due Paesi sottoscriventi l’accordo, potranno usufruire di un credito d’imposta figurato per le tasse previste dalla normativa dell’altro Stato, nonostante tali tributi non siano stati di fatto versati grazie a determinati incentivi fiscali. L’accordo fissa al 12,50% la misura massima dell’aliquota applicabile, a titolo di ritenuta d’acconto, ai dividendi realizzati da società aventi sede a Taiwan e percepiti da soggetti residenti in Malesia. Secondo il trattato, l’aliquota d’imposta sugli interessi e le royalties ammonterà al 10% e al 7,5% sarà quella sui servizi di assistenza tecnica. Inoltre, per quanto riguarda la determinazione della quota di partecipazione consentita agli stranieri che intendono effettuare degli investimenti nel pacchetto azionario di società aventi sede a Taiwan, l’accordo prevede, in presenza di particolari condizioni, un innalzamento del limite massimo della percentuale di tale partecipazione che viene, dunque, stabilita nella misura del 50% del capitale sociale e dei diritti di voto. Di recente, infine, è entrata in vigore una legge che dispone la riduzione di tre punti percentuali dell’aliquota del 5% dell’imposta sui redditi d’impresa a carico delle istituzioni finanziarie. LL ACCORDI INTERNAZIONALI Ucraina: stipulato un accordo fiscale con l’Italia L’Ucraina ha provveduto a ratificare la convenzione fiscale con l’Italia che entrerà in vigore alla data in cui i due Stati sottoscriventi si scambieranno gli strumenti di ratifica. Il trattato dispone la riduzione di dieci punti percentuali della ritenuta alla fonte del 15% imposta sui dividendi, nel caso in cui il contribuente detenga una partecipazione azionaria ammontante almeno al 20% del capitale sociale. L’accordo dispone l’assoggettamento a tassazione degli interessi e delle royalties in misura pari, rispettivamente, al 10% e al 7%; mentre continuano a beneficiare della esenzione gli interessi sui prestiti e sui crediti erogati dalle autorità governative dei due Stati stipulanti. Inoltre, secondo la convenzione, le imposte dovute sui capital gains, rinvenienti dall’a- LETTERA LEGALE PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE direttore responsabile: Dr. Antonio Acampora redazione: a cura di professionisti italiani ed esteri di “A&A Group” editore: “Acampora & associati” S.r.l. - lienazione di azioni quotate di società che, pur se aventi sede in uno dei due Paesi sottoscriventi possiedono beni nell’altro, devono essere versate nello Stato in cui si trovano tali beni. Infine, è prevista l’adozione, da parte dei due Stati sottoscriventi, del criterio del credito d’imposta come correttivo dei casi di doppia imposizione. Unione europea: diminuisce l’iva sull’edilizia Di recente, i ministri delle finanze e dell’economia degli Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un’intesa di massima sulla necessità di ridurre l’aliquota dell’iva applicata su talune categorie di servizi caratterizzati da un’accentuata intensità di lavoro. L’accordo, di natura politica, fissa ad un minimo di tre anni la durata di tale riduzione che riguarderà in modo specifico cinque settori produttivi che vanno dalle ristrutturazioni edilizie alle varie forme di assistenza agli anziani, ai bambini, ai malati e ai disabili. La intesa raggiunta dai ministri europei consente a ciascuno Stato di scegliere due dei cinque settori cui riconoscere la riduzione dell’iva. servizi di edizione e di informatica collaborazioni: sono gradite segnalazioni di eventi da partecipare tramite la “Lettera legale” distribuzione: gratuita Italia: cambiano le regole sulle rogatorie con la Svizzera sede: via Pompeo Magno, 1 00192 Roma (Italia) Tel. +0039.06/3212506 Fax +0039.06/3211458 e-mail: [email protected] In Italia, le norme che regolamentano le rogatorie con la Svizzera subiranno notevoli modifiche. Infatti il Governo ita- 9 liano ha provveduto a ratificare l’accordo stipulato con la Svizzera riguardante le rogatorie. Il disegno di legge che ratifica il suddetto accordo, introdurrà delle modifiche al codice penale e a quello di procedura penale vigenti in Italia. La convenzione tra i due Stati renderà più celeri i procedimenti nel settore dell’assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, l’accordo elimina o, quantomeno limita, le riserve opposte dalla Svizzera in sede di stipulazione del Trattato, concernenti, in modo particolare, le questioni fiscali. In seguito alla ratifica dell’accordo, la Svizzera si impegna a cooperare con l’Italia nel perseguimento dei reati in materia fiscale. È, altresì, prevista una semplificazione dei procedimenti diretti ad ottenere informazioni presso l’autorità giudiziaria svizzera: il divieto di utilizzazione delle informazioni permane limitatamente ai procedimenti per i quali non è prevista l’assistenza giudiziaria. Le nuove modalità di attuazione delle rogatorie daranno la possibilità di utilizzare direttamente le prove raccolte all’estero nei procedimenti giudiziari nonché di ottenere, in tempi ragionevoli, le risposte ai quesiti che i due Stati si porranno reciprocamente. Le rogatorie saranno inoltre trasmissibili senza l’intermediazione delle autorità governative. Infine, è prevista la possibilità di rogatorie in videoconferenza con collegamento audiovisivo ed è regolamentata la confisca dei beni derivanti dalla commissione di reati. 10 DAL MONDO BANCARIO Svizzera: assestamenti in atto nel settore bancario In Svizzera, il sistema bancario è caratterizzato dalla coesistenza di banche di dimensioni diverse: accanto ai colossi, infatti, operano istituti di piccole e medie dimensioni, come le banche popolari, regionali e cantonali. Di recente, il sistema bancario svizzero ha attraversato una fase di assestamento causata da una serie di eventi, quali: il nuovo assetto che si è delineato a seguito del proliferare delle concentrazioni bancarie, la situazione creatasi in seguito all’introduzione dell’euro e, infine, la necessità di un rilancio d’immagine dopo la scoperta della spiacevole vicenda dei fondi ebraici depositati presso le banche nazionali. In particolare, le cc.dd. banche private elvetiche, che operano principalmente nei settori dell’amministrazione dei patrimoni e della consulenza, sono caratterizzate da una gestione di carattere familiare che non si è persa nel tempo, nonostante la trasformazione che tali banche hanno subito in seguito all’estensione dell’azionariato e alla quotazione in Borsa. Ancora oggi le banche private sono le principali destinatarie dei flussi di clienti derivanti dalle operazioni di fusione che si sono verificate nel mondo bancario. Italia: emanate numerose e incisive modifiche al Testo unico bancario Rielaborato dal Governo, in Italia, il Testo unico bancario del 1993. Punto focale dei dibattiti e delle modifiche la disposizione del nuovo testo concernente le modalità di calcolo degli interessi prodotti su interessi - designati con il termine tecnico anatocismo - che, di portata decisamente innovativa ed in linea con quanto affermato da due recenti sentenze della Corte di Cassazione, risulterà idonea a sradicare una prassi bancaria saldamente consolidata quanto contestata, consistente nella disparità di calcolo tra gli interessi attivi e passivi. Finora le banche seguono pressoché scrupolosamente la consuetudine di capitalizzare gli interessi scaduti, a debito del cliente, addirittura trimestralmente, mentre gli interessi a favore di quest’ultimo sono quasi sempre capitalizzati ogni dodici mesi: tale prassi rende possibile, in altri termini, che gli interessi scaduti producano altri interessi ogni trimestre, contrariamente, peraltro, a quanto stabilito dal codice civile italiano. La nuova normativa, che arriva all’esito di una incessante disputa tra le banche e le associazioni dei consumatori, capovolge la situazione, imponendo, alle banche di garantire ai clienti la stessa periodicità per gli interessi attivi e passivi. Per quanto attiene ai contratti in corso, essi restano ancora validi sino alla delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio, in seguito alla quale dovranno essere adeguati, in base a tempi determinati dal Comitato stesso. Nella ipotesi in cui l’adeguamento non intervenga, è posto a carico del cliente l’onere di attivarsi per far valere l’inefficacia delle vecchie LL clausole: tale onere è, unitamente alla circostanza del ritardo nella pubblicazione del decreto legislativo, al centro di una bufera scatenata da alcune associazioni di rappresentanza e tutela dei consumatori. Gli emendamenti sono stati comunque accolti con favore dall’Associazione bancaria italiana e da diverse associazioni di rappresentanza dei consumatori. Oggetto di modifiche, tese a semplificarla, la normativa, anch’essa frequentemente oggetto di controversie tra banche e clienti, sulle commissioni di estinzione anticipata dei finanziamenti fondiari, restituite dal cliente prima della scadenza stabilita contrattualmente. La nuova disciplina diviene più trasparente, stabilendo che il debitore è tenuto a corrispondere alla banca “esclusivamente un compenso omnicomprensivo” per l’estinzione, fissato contrattualmente. Altra novità rilevante l’estensione ai successori del cliente ed a coloro che subentrino nell’amministrazione dei suoi beni, della facoltà di ricevere dalla banca informazioni e documenti relativi ad operazioni effettuate dal cliente negli ultimi dieci anni. A carico della banca è posto l’obbligo di rispondere entro un congruo termine, comunque non oltre i novanta giorni dalla richiesta. È agevole rilevare come le nuove disposizioni del Testo unico bancario rappresentino una tappa di incisiva importanza nella evoluzione della disciplina inerente alla trasparenza bancaria, che comunque va ancora perfezionata sotto numerosi aspetti. LL COMMERCIO INTERNAZIONALE Polonia: regolamentazione delle “zone speciali” istituite a favore degli investimenti In Polonia, dalla metà degli anni ’90, sono state istituite le cc.dd. “zone speciali”, vale a dire alcune aree industrializzate caratterizzate da una forte attrattiva per gli operatori stranieri, in quanto gli investimenti ivi effettuati beneficiano di vantaggiosi incentivi fiscali. In particolare, tali zone economiche sono state create con l’intento di attrarre gli investimenti dall’estero e combattere la disoccupazione, favorendo la ripresa di quei settori industriali e commerciali di importanza strategica per il Paese, nonché per incrementare l’esportazione, l’innovazione tecnologica e la competitività dell’offerta dei prodotti nazionali. La legge istitutiva di tali zone prevede la concessione dell’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e di quelli delle persone giuridiche, per i primi dieci anni, in misura pari al 100%, e del 50% per il restante periodo di tempo previsto dal decreto istitutivo delle zone. La legge dispone inoltre il tipo d’impresa che può beneficiare degli incentivi, la misura dell’esenzione fiscale concessa, la durata dei benefici e, da ultimo, le condizioni che devono sussistere per la concessione di tali misure agevolative, consistenti principalmente nel livello della produzione, delle vendite e delle esportazioni che si intende raggiungere. Va comunque sottolineato che l’ingresso della Polonia nella Unione europea potrebbe decretare la fine delle “zone speciali” che mal si concilierebbe con l’impegno assunto dal Governo polacco nei confronti degli operatori che hanno effettuato investimenti in tali aree. Stati Uniti: l’e-commerce scatena controversie giudiziarie Internet sta provocando una nuova realtà, consistente in una vera e propria guerra sulla tutela della proprietà intellettuale: alcune imprese stanno promuovendo azioni legali per proteggere il loro metodo di operare nel settore del commercio elettronico. Numerose società operanti nell’ambito del commercio multimediale richiedono un brevetto affinché il metodo utilizzato dalle stesse sia tutelato da eventuali utilizzazioni da parte di altri. Per citare un caso concreto, Amazon.com sta difendendo il suo brevetto fondato sulla tecnologia basata su un click, che permette ai clienti di effettuare un’ordinazione tramite un semplice click del mouse. In questo vasto universo, che racchiude le tecnologie software, occorre rivisitare il concetto di prior art, in quanto i nuovi metodi rivendicati potrebbero essere stati già adottati presso le università o altre sedi. Mentre gli avvocati prevedono miriadi di cause, numerose critiche sono state mosse ad un tale sistema di brevetti, che non sembra in linea con l’innovazione, proprio in un mercato caratterizzato da rapida evoluzione e dinamismo. 11 Unione europea: proposta dell’Ocse di integrazione per la Convenzione modello contro le doppie imposizioni L’Ocse sta rielaborando il significato da attribuire all’espressione “stabile organizzazione”, al fine di armonizzarlo alle esigenze emerse nel campo del commercio elettronico. L’e-commerce, infatti, qualora interessi operatori residenti in differenti Paesi europei, determina rilevanti conseguenze nel settore delle imposte sui redditi: una delle questioni prioritarie consiste nello stabilire se un sito web possa essere qualificato stabile organizzazione. In caso di risposta affermativa la tassazione del reddito avrebbe luogo tramite il sito nel Paese in cui è ubicato il server che contiene ospita il sito stesso. Secondo il nuovo documento redatto dall’Ocse il sito web non può dare luogo ad una stabile organizzazione, in quanto è privo di consistenza materiale. Diversa la situazione per il server, che, contrariamente al sito, richiede una collocazione effettiva: esso può essere pertanto qualificato, se sussistono determinati presupposti, stabile organizzazione. Le modifiche curate dall’Ocse non riguarderanno il testo del Modello, ma soltanto il Commentario: tale circostanza è di notevole rilevanza, in quanto consentirà l’applicazione della interpretazione nuova a tutte le Convenzioni vigenti, senza che sia necessario un loro emendamento. Il testo definitivo del documento sarà emanato entro febbraio 2000. 12 COMMERCIO INTERNAZIONALE Unione europea: in arrivo le nuove regole per ostacolare i ritardi di pagamento Come di consueto, le difficoltà che si frappongono al buon andamento dei traffici commerciali internazionali, sorgono a causa delle differenti normative vigenti e delle diverse prassi seguite nei vari Paesi dell’Ue. La bozza di direttiva presentata che regolamenterà in modo uniforme le ipotesi di ritardo nei pagamenti effettuati nelle transazioni commerciali intercorse a livello comunitario, è stata oggetto di revisione in seguito alle posizioni manifestate dal Consiglio europeo riguardanti specificamente i pagamenti effettuati a fronte di una transazione commerciale, nonché gli interessi e le procedure di recupero. In seguito alle osservazioni del Consiglio europeo, la proposta di direttiva individua la data di decorrenza degli interessi, dovuti in caso di ritardo nei pagamenti, stabilendola nel giorno successivo alla data di scadenza indicata nel contratto e, altresì, regolamenta dettagliatamente le varie ipotesi in cui la suddetta data non sia disposta contrattualmente. Infine, secondo la bozza di direttiva, gli Stati membri saranno tenuti a garantire la possibilità di ottenere un titolo esecutivo, a prescindere dall’ammontare del credito, decorso un certo termine dalla presentazione del ricorso all’autorità competente, qualora il credito e le procedure non siano oggetto di contestazione. Unione europea: nel 2000 parte il “transito doganale” Presto l’utilizzazione del supporto cartaceo si ridimensionerà notevolmente nell’ambito del transito doganale, dove si procederà ad una progressiva introduzione del sistema computerizzato. Subito dopo il temuto Millennium Bug, vale a dire il 1° gennaio 2000, alcuni Paesi, tra i quali l’Italia, l’Olanda, la Germania, la Svizzera, la Spagna e presumibilmente anche la Repubblica Ceca, sceglieranno, in via sperimentale, per i propri uffici doganali, il Nuovo sistema informatizzato del transito (New Computerized Transit System – NCTS). Tale sistema permetterà il raggiungimento di una maggiore celerità nelle procedure relative alla circolazione delle merci e, come effetto secondario, dovrebbe rappresentare un deterrente per la commissione delle frodi; la maggior parte delle frodi sono oggi compiute su supporto cartaceo. Il nuovo sistema si avvale di una rete comune di comunicazione ed è finalizzato all’inoltro dei dati inerenti la dichiarazione di transito: con la sua introduzione si assisterà ad una graduale abolizione della analoga documentazione cartacea. Affinché possa realizzarsi il transito, occorre, attualmente, la predisposizione di un documento in 8 copie. È evidente la portata rivoluzionaria del progetto, che è comunque caratterizzata da una procedura particolarmente complessa: tale motivo ha indotto la LL Commissione europea a propendere per una immissione graduale del sistema, non solo in riferimento all’entità dei messaggi inoltrati telematicamente, ma anche in termini geografici. Il progetto dovrebbe diventare interamente operativo nei primi anni del 2000. Ungheria: grandi progetti in vista dell’ingresso in Europa Ciò che ha caratterizzato l’Ungheria degli ultimi anni è stata la solidità economica e politica, nonché l’utilizzo di forza lavoro specializzata e altamente competitiva sotto il profilo dei costi. A tutto ciò si aggiungono i buoni incentivi fiscali a disposizione degli operatori stranieri che intendano investire nel Paese. In particolare, la legislazione ungherese riconosce numerosi sgravi e agevolazioni fiscali a beneficio degli investitori, di durata variabile a seconda del volume degli investimenti. Inoltre, il Governo ungherese prevede di mettere a disposizione degli investitori un complesso di aiuti regionali per la realizzazione di progetti tendenti ad agevolare e ad incrementare la crescita e lo sviluppo di alcune aree del Paese non ancora adeguatamente industrializzate o, comunque, economicamente arretrate. Sono, altresì, previsti specifici incentivi fiscali a beneficio degli imprenditori stranieri che intendono investire in Ungheria, dimostrando di poter creare nuova occupazione. LL DALLE AULE DI GIUSTIZIA Strasburgo: la legge italiana sull’amministrazione controllata viola la Convenzione europea sui diritti dell’uomo Secondo la Corte di Strasburgo la “legge Prodi”, che disciplina la procedura di amministrazione straordinaria, non è conforme alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo nella parte in cui non prevede il potere dei cittadini di adire un Tribunale per la rivendicazione dei propri diritti patrimoniali. La decisione della Corte concerne il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso il suo datore di lavoro, rappresentato da una società italiana in amministrazione straordinaria, per la rivendicazione di somme spettanti a titolo di retribuzione. A sostegno delle sue ragioni, il Governo italiano ha richiamato la normativa vigente in materia in virtù della quale, il ricorrente può presentare le sue richieste di carattere patrimoniale al commissario liquidatore e, inoltre, può contestare lo stato passivo della società depositato presso la cancelleria del Tribunale. La Corte, invece, ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal lavoratore italiano, accogliendo le motivazioni addotte dallo stesso a sostegno delle sue ragioni, e riconoscendo che, nel caso di specie, il ricorrente non disponeva di alcun mezzo idoneo ad abbreviare i lunghi tempi che caratterizzano solitamente la procedura di amministrazione straordinaria. Unione europea: il Tribunale di primo grado si pronuncia sul diritto di accesso ai documenti della Commissione La questione affrontata dal Tribunale di primo grado concerne il diritto di accedere alle informazioni sancito dal Trattato Ue e dalla dichiarazione, annessa al Trattato stesso, con la quale gli Stati membri riconoscono che la trasparenza dei procedimenti decisionali accentua il carattere democratico delle istituzioni. Inoltre, il Consiglio e la Commissione hanno approvato un “codice di condotta” che regolamenta l’accesso del pubblico ai documenti delle due istituzioni comunitarie. In particolare, la controversia decisa dal Tribunale trae origine dalla richiesta, rivolta alla Commissione, da parte di una società olandese, riguardante la possibilità di accedere ad alcuni documenti e, in modo specifico, ai verbali dei comitati del codice doganale. Relativamente a tali verbali, la richiesta della società olandese contendente rimaneva inevasa in quanto la Commissione eccepiva la riservatezza degli atti del Comitato, al quale, come autore degli stessi, spettava il potere di decidere sull’eventuale loro rilascio in base alla c.d. regola dell’autore. A sostegno della propria tesi, inoltre, la Commissione sottolineava l’autonomia e l’indipendenza dei comitati rispetto all’organo esecutivo della Comunità. Il Tribunale adito ha respinto la tesi della Commissione richiamando sia la dichiarazione con- 13 tenuta nel Trattato Ue che il codice di condotta in base ai quali il diritto di accesso all’informazione rappresenta un principio generale che, secondo la giurisprudenza prevalente, non può essere vanificato da un’eccezione quale è la regola dell’autore. Il Tribunale ha inoltre escluso l’indipendenza dei Comitati rispetto alla Commissione riconoscendo, conseguentemente, in capo a quest’ultima, il potere decisionale riguardo alle domande di accesso ai verbali dei comitati. Pertanto, il Tribunale, accogliendo le ragioni addotte dalla società olandese, ha condannato la Commissione soccombente al pagamento delle spese del procedimento. Unione europea: la Corte si pronuncia sulla necessità di rimuovere le barriere fiscali Una recente decisione della Corte di giustizia potrebbe essere determinante per accelerare il processo di armonizzazione fiscale ed eliminare le barriere che si frappongono alla realizzazione del Mercato unico europeo. Nel caso di specie, secondo la Corte è inconcepibile che le filiali tedesche delle società estere siano assoggettate ad un regime fiscale più esoso rispetto alle società costituite in Germania. Solitamente, infatti, le società, aventi sede in un dato Paese che hanno convenienza ad operare all’estero, preferiscono avvalersi di una filiale, anziché costituire una distinta società nello Stato prescelto in quanto le filia- 14 DALLE AULE DI GIUSTIZIA li sono amministrate attraverso un soggetto finanziario dello Stato della società-madre, mentre le società controllate devono rispettare le norme dello Stato che le ospita. Secondo gli esperti questa decisione della Corte di giustizia rappresenta un importante precedente che difficilmente gli Stati membri della Unione europea potranno ignorare. Unione europea: è legittima la norma nazionale che esclude il diritto di detrazione iva sugli acquisti di autovetture Il problema sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia europea riguarda la legittimità dell’ordinamento legislativo di uno Stato che esclude dal diritto di detrazione iva, assolta sugli acquisti di autovetture, il soggetto che utilizza strumentalmente tali mezzi per effettuare operazioni imponibili, anche se gli stessi siano indispensabili all’esercizio dell’attività aziendale e vengano utilizzati esclusivamente per la realizzazione di tale obiettivo. In particolare, il caso deciso dalla Corte di Lussemburgo trae origine dalla controversia, insorta in Gran Bretagna, tra alcune società inglesi di leasing e noleggio di autovetture e i commissari dei dazi e della dogana britannici a causa del rifiuto, opposto da questi ultimi, di riconoscere, in capo alle prime, il diritto di detrarre l’iva assolta sugli acquisti di attrezzature. La Corte si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali, solle- vate dalla Corte d’appello inglese, concernenti l’interpretazione di due direttive comunitarie concernenti la controversia in questione, stante l’attuale assenza di una normativa comunitaria che individui esattamente quali sono le spese detraibili ai fini iva. La Corte veniva inoltre interpellata circa la possibilità, per i vari Stati membri, di mantenere in vigore siffatte normative nazionali anche alla scadenza del termine previsto da una delle due suddette direttive comunitarie. In proposito, la Corte, affermando la necessità che le legislazioni dei vari Stati membri siano compatibili con la normativa comunitaria e che, in caso contrario, prevalga quest’ultima, ha comunque riconosciuto il potere dei vari Paesi di mantenere in vigore gli ordinamenti legislativi nazionali statuenti limitazioni o esclusioni della detrazione ai fini iva, anche oltre il termine previsto da una delle due direttive comunitarie richiamate per la risoluzione della controversia. Unione europea: obbligo di traduzione dei brevetti europei La questione sottoposta all’attenzione della Corte di giustizia europea riguarda la lingua da utilizzare nella redazione dei cc.dd. brevetti europei per le invenzioni. In particolare, il rilascio di tali brevetti è regolamentato da alcune norme comuni, contenute in un’apposita convenzione sottoscitta da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, a cui si sono aggiunti: la Svizzera, il Liechtebstein, Monaco e la LL Repubblica di Cipro. Tale sorta di diritto comune ai suddetti Paesi prevede che i brevetti europei vengano rilasciati, dietro apposita domanda, dall’uffico europeo per i brevetti le cui lingue ufficiali sono: l’inglese, il francese ed il tedesco. Parimenti, la richiesta per ottenere un brevetto, valevole in tutti gli Stati sottoscriventi la convenzione, deve essere redatta in una delle tre lingue ufficiali suddette. Inoltre, la convenzione stabilisce che i vari atti del brevetto siano redatti nella stessa lingua con cui è stata stilata la richiesta di rilascio del brevetto stesso e che le eventuali azioni di rivendicazione di un brevetto vengano redatte in inglese, in francese e in tedesco. La controversia su cui la Corte è stata chiamata a decidere trae origine dal rifiuto opposto dall’ufficio tedesco dei brevetti di riconoscere efficacia ad un brevetto europeo, in quanto il suo titolare non aveva provveduto a presentare la traduzione in lingua tedesca di tale brevetto. Di contro, il titolare del brevetto, adducendo a sostegno delle sue ragioni le gravose spese di traduzione cui sarebbe andato incontro, denunciava l’intento discriminatorio del rifiuto oppostogli dall’ufficio tedesco di riconoscere efficacia al brevetto, e la limitazione della libera circolazione delle merci statuita nel Trattato che ne derivava come diretta conseguenza. In proposito, invece, la Corte di giustizia non ha ravvisato alcuna incompatibilità della normativa tedesca in materia di brevetti, rispetto agli articoli del Trattato Ue. LL TRA LIBRI E RIVISTE Consuetudini e leggi nel diritto commerciale in Europa Il testo Customs and Trade Laws of the European Community (di Stefano Inama e Edwin Velmust; editore: Kluwer Law International) offre una dettagliata panoramica del mercato della Comunità Europea e dei principali strumenti della politica commerciale. Esso pone in luce, in particolare, gli aspetti pratici e l’applicazione delle leggi, in materia commerciale, nei paesi facenti parte della Comunità Europea, con riferimento alle sentenze della Corte di giustizia europea. Diritto commerciale e dell’economia Da segnalare il volume Commercial and Economic Law della International Encyclopedia of Laws, (redattore: Jules H.V. Stuyck; editore: Kluwer Law International), che persegue l’obiettivo di fornire una risposta a numerose questioni che sorgono nell’ambito delle attività commerciali. Il testo include una parte riguardante il diritto commerciale, una parte concernente il diritto dell’economia, che rappresenta una nuova branca nel settore legale. Quest’ultima parte esamina gli interventi dello Stato nelle attività economiche e investe anche il diritto di stabilimento, la disciplina della concorrenza e le regolamentazioni delle condizioni delle transazioni commer- ciali. Il testo rappresenta un aggiornato e conciso supporto di informazioni – sia a livello nazionale che internazionaleper esperti del settore. I Paesi inclusi nella trattazione sono Australia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Hellas, Irlanda, Israele, Italia, Turchia, Uruguay, Yugoslavia. Documenti fondamentali nel diritto commerciale internazionale Il testo, che costituisce la terza edizione dello studio e pratica del diritto commerciale, ha lo scopo di fornire un panorama dei più frequenti documenti utilizzati nel diritto commerciale internazionale. Il libro, dal tiolo Basic Documents on International Trade Low (redattore: Chia-Jui Cheng; editore: Kluwer Law International), si rivolge in particolare a studenti, cultori della materia, avvocati, legislatori e funzionari governativi del ramo. Fallimento bancario e diritto fallimentare bancario nelle economie di transizione Il fallimento delle banche costituisce un fenomeno frequente sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo: in particolare negli ultimi dieci anni le crisi bancarie hanno riguardato in special modo gli Stati Uniti, il Giappone, i Paesi Scandinavi, i Paesi Baltici, la 15 Bulgaria, il Sud Est Asiatico e l’America Latina. Questo è il contesto analizzato nel volume Bank Failures and Bank Insolvency Law in Economies in Transition (redattori: Rosa M. Lastra, Henry N. Schiffman; editore: Kluwer Law International), che esplora gli aspetti giuridici della materia e costituisce il risultato di uno studio condotto dal Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College, Università di Londra e dall’Office of the General Counsel of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Trasferimento di proprietà nel commercio internazionale Il volume Transfer of Ownership in International Trade (redattori: Alexander von Ziegler, Charles Debattista, Jette Ronøe, Odile Plégat-Kerrault; editore: Kluwer Law International) contiene uno studio di diritto comparato sul trasferimento di proprietà, strutturato nello stesso modo per ogni paese analizzato, al fine di rendere agevole la comparazione delle soluzioni prospettate a fronte di questioni emerse. L’opera vuole rappresentare un sostegno per legali, avvocati e coloro che si trovino ad operare nell’ambito dei contratti di vendita internazionali. Tra i Paesi presi in esame si segnalano: Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Giappone, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Stati Uniti. 16 DOVE SI RIUNISCONO Londra: conferenza sull’adeguamento fiscale Si tiene a Londra, venerdì 19 novembre –presso il Tower Thistle Hotel, in St Katherine’s Way- una conferenza sugli effetti dell’armonizzazione fiscale per le società, le banche e i servizi finanziari, organizzata dalla International Conference Network. La conferenza, di estrema attualità, riguarderà anche gli aspetti concernenti le prospettive future nell’ambito degli ordinamenti offshore. Tra i relatori: Graham Mather, (Presidente del European Financial Forum e già membro del European Parliament Economic & Monetary Affairs Committee); George Katiforis (Professore e membro del European Parliament Economic & Monetary Affairs Committee); Judith Maythew, (Presidente del Policy Committee of the Corporation of London); Clifford Dammers, (Segretario Generale della International Pri- mary Markets Association); Paul Tipping (Direttore della British Bankers Association); Colin Powell, Presidente dell’Offshore Group of Banking Supervisors); James MacLachlan, (Partner di Baker & McKenzie di Londra). Malesia: diritto marittimo e delle assicurazioni Organizzato dalla SBL Maritime and Transport Law Committee, l’Insurance Committee, in collaborazione con la InterPacific Bar Association (IPBA), si tiene a Kuala Lumpur, in Malesia, dal 28 al 30 novembre, una Conferenza sulla navigazione marittima internazionale, rivolta, in particolare, ad armatori, noleggiatori di navi, mediatori di noleggi marittimi, banche e agenzie di assicurazione. L’incontro sarà orientato, in special modo, sulla frode marittima, inquinamento marittimo, arbitrati e conciliazioni, assicurazioni. Relatori: Jonathan Lux (Lon- SERVIZIO ON-LINE Il contenuto della “Lettera legale” è presente su “internet” all’indirizzo: www.theaea.com/letteralegale Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella “Lettera legale” ed anche su altri argomenti, da indirizzare a: A&A Group - via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma (via e-mail: [email protected]) La “Lettera legale” è realizzata con l’apporto dei professionisti di “A&A group” nelle sedi operative di Ginevra, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas), Roma, Tortola (B.v.i.), Varsavia; nelle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano, Madrid, Milano, Montrèal, New York, Parigi; nelle sedi di corrispondenza di: Amsterdam, Assunçion, Atene, Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dublino, Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George Town, Malta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna, Zurigo. LL dra), John Morris (Londra), Peter Rogan (Londra). Svizzera: conferenza in materia arbitrale La International Bar Association, in collaborazione con Arbitration and ADR Committee e l’Associazione Svizzera dell’Arbitrato (ASA) organizza una conferenza dal titolo: ”Arbitrati e Tribunali: chi deferisce a chi? Clausola arbitrale, litispendenza, res iudicata, riconoscimento ed esecuzione”. L’incontro si terrà il 27 e 28 gennaio 2000, presso il Zurich Marriott Hotel di Zurigo. Moderatore: Martin Bernet. Relatori: Peter Schlosser (Professore presso l’Università di Monaco) che introdurrà i temi principali; Hans van Houtte, (Professore di Bruxelles), che concentrerà il suo intervento sul “conflitto di convenzioni”; Andreas Lowenfeld (Professore presso la New York University Law School), François Perret (Professore presso l’Università di Ginevra) e Lawrence A Collins QC (Londra), che porranno in rilievo gli aspetti delle rispettive legislazioni nazionali; Gustav Möller, (Giudice ad Helsinki, presso la Suprema Corte Finlandese) e Paul M Storm (Rotterdam), che analizzeranno il contesto europeo e le sue prospettive future; Catherine Kessedjian (The Hague) e Albert Jan van den berg (Amsterdam), che si soffermeranno sul contesto globale e l’esigenza di armonizzazione; considerazioni conclusive saranno a cura di Jean-François A Poudret (Università di Losanna).