accordi internazionali

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accordi internazionali
Martedì 2 novembre 1999
N.2
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
www.theaea.com
Aut. Tribunale di Roma 4 agosto 1999, n. 358 - Sped. in abb. post. - 45% - Art. 2, comma 20/b , Legge n. 662/1996
IN QUESTO NUMERO
Lussemburgo:
4
nuova proposta di tassazione
degli interessi
Canada:
accordo con la Comunità
europea in materia di
concorrenza
8
Italia:
cambiano le regole sulle
rogatorie con la Svizzera
9
Ue:
13
la Corte si pronuncia sulla
necessità di rimuovere le
barriere fiscali
Unione europea: spiccato
incremento del leasing
Secondo uno studio elaborato
da Leaseurope, la Federazione
delle associazioni nazionali del
leasing, quest’ultimo sta registrando, in 17 Paesi europei, una
notevole espansione: nel 1998 è
stato rilevato, nell’ambito dell’Unione Europea, l’incremento del
15,3 %.
Tale andamento si è riproposto
nel primo semestre del corrente
anno, mentre per l’intero 1999 le
stime prevedono contratti per
complessivi 155 miliardi di euro,
che supererebbero di gran lunga
la cifra raggiunta lo scorso anno.
I dati esaminati pongono in
luce aspetti positivi, in particola-
re sotto la prospettiva macroeconomica: il leasing rappresenta
uno strumento di notevole importanza per le ripercussioni positive che determina sulla crescita
delle economie europee.
È stata osservata una stretta
interdipendenza tra il totale degli
investimenti fissi lordi e la locazione finanziaria e tra questa e il
prodotto interno lordo, secondo
una relazione di diretta proporzionalità.
In altri termini, se il leasing
ricava vantaggi da un’economia
sviluppata, è indubbio che le
imprese europee traggano benefici notevoli nell’utilizzo di tale
strumento finanziario.
Unione europea: nuovo
Ufficio per la lotta
antifrode
Istituito recentemente, in
seno alla Commissione, ma
Continua a pag.3
ULTIMA ORA
Unione europea: nuove
proposte in materia di
decisioni giudiziarie in
ambito comunitario
Dal vertice degli Stati membri dell’Ue, che si è tenuto
recentemente a Tampere, è
emerso l’intento comune dei
rappresentanti dei Paesi partecipanti di consolidare il principio
del reciproco riconoscimento
delle decisioni giudiziarie dei
vari Stati a livello comunitario.
In tale contesto è prevista
l’adozione, da parte della Commissione europea, di un piano di
norme che agevoli l’attuazione
del suddetto principio.
I parteciapanti hanno assunto l’impegno di applicare il
principio del mutuo riconosci-
mento dei provvedimenti giudiziari anche al sequestro probatorio e alla confisca dei beni.
Detto principio dovrà trovare
attuazione sia nel campo civile
che in quello penale.
A tale proposito, in materia
civile, la Commissione avrà il
compito di elaborare una proposta che contempli una diminuzione delle fasi procedurali
intermedie, attualmente vigenti,
per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nel Paese
al quale viene indirizzata la
relativa richiesta.
Per quanto riguarda il settore penale, gli Stati membri Ue
sono stati invitati dal Consiglio
europeo a sostituire la procedura dell’estradizione con il trasferimento di tali persone.
2
Stati Uniti: importante
decisione sui dazi
compensativi
L’ordinamento
normativo
degli Usa contempla il principio
“pass through” in virtù del quale
le sovvenzioni percepite dalle
imprese pubbliche, in seguito
alla privatizzazione, spetterebbero al nuovo proprietario determinando come conseguenza
l’applicazione dei dazi antisovvenzioni alle importazioni delle
imprese privatizzate.
La Commissione Ue ha proposto ricorso alla World Trade
Organization, affermando l’illegittimità del principio “pass
through” in quanto, in un regime
concorrenziale e in condizioni di
trasparenza, il nuovo proprietario conteggia nel prezzo anche i
benefici di cui ha lucrato l’impresa cedente.
Tale tesi è stata accolta dalla
Wto secondo la quale: l’applicazione dei dazi compensativi va
effettuata quando l’impresa
abbia potuto effettivamente
beneficiare di un finanziamento
a condizioni agevolate. Questa
decisione della Wto è di fondamentale importanza per i rapporti commerciali fra gli Usa e la
Ue, in quanto l’applicazione dei
dazi compensativi ha finora fortemente ostacolato la diffusione
sul mercato statunitense delle
merci delle imprese europee privatizzate.
Va sottolineato, comunque,
che le imprese europee potranno
sottrarsi all’applicazione del
principio del “pass through”
solo attuando operazioni di privatizzazione corrette e trasparenti delle quali venga data adeguata dimostrazione alle autorità
amministrative americane.
PRIMO PIANO
Svizzera: intesa con le
ferrovie italiane
Il sistema dei trasporti di
diversi Paesi dell’Unione europea si sta proiettando in un più
ampio panorama europeo: dopo
che nel settore aereo sono state
raggiunte delle intese tra KLM e
Alitalia, è previsto l’avvio dell’accordo commerciale tra il
ramo merci delle Ferrovie federali svizzere e il rispettivo settore delle Fs, le ferrovie dello Stato italiano.
L’accordo darà luogo ad una
joint venture che rappresenterà
la seconda realtà europea per il
volume delle merci trasferite su
rotaia, che si aggirerà intorno ai
circa 130 milioni di tonnellate.
Svizzera: i servizi bancari
si intrecciano con le ultime
tecnologie
Nel primo trimestre del 2000
avrà luogo il decollo della Borsa
online tramite cellulare.
Entro la fine dell’anno saranno, infatti, immessi sul mercato i
telefonini provvisti di tecnologia
Wap (Wireless application protocol), che permetteranno i suddetti tipi di operazioni.
In prima linea a lanciarsi nel
nuovo settore è la Svizzera: Credit Suisse, noto colosso bancario
e Swisscom, società di telecomunicazioni, offriranno il servizio
di compravendita di azioni tramite telefono portatile.
Per Credit Suisse si tratta della prosecuzione della finanza
online già avviata nell’aprile
scorso, tramite la fornitura di un
servizio che permette la negoziazione dei titoli tramite internet o
via telefono.
LL
Unione europea: nuovi
impulsi alla lotta contro la
concorrenza sleale
A livello europeo, la stessa
Ue e la Ocse (l’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico) hanno dedicato
particolare attenzione agli effetti distorsivi della concorrenza
all’interno dei mercati provocati
dalla vigenza di incentivi fiscali
introdotti a beneficio solo di
particolari categorie di contribuenti.
Si è rilevato che le normative
fiscali agevolative, oltre a causare fenomeni di concorrenza
sleale, sono in contrasto con le
norme vigenti a livello comunitario.
In ambito Ue, all’approvazione di un vero e proprio codice di condotta, ha fatto seguito
la stesura di un elenco di misure
ritenute potenzialmente distorsive della concorrenza.
Inoltre, è fatto obbligo agli
Stati membri che intendano
approvare leggi integrative o
modificative di misure fiscali di
carattere agevolativo, di notificare le relative proposte alla
Commissione Ue.
In conformità alla nozione di
“aiuto di Stato” contenuta nel
Trattato Ue, la Commissione
europea ha elaborato un documento che individua le caratteristiche che rendono una misura
fiscale agevolativa incompatibile con le norme del Trattato perché causa di concorrenza sleale.
Nei rapporti con i Paesi
extracomunitari, l’adozione di
misure fiscali distorsive viene
combattuta, da parte della Ue,
imponendo ai vari Stati membri
di stipulare convenzioni fiscali
contenenti particolari clausole.
LL
NEWS DI FINANZA
Germania: la Hipo
Vereinsbank smentisce
l’ipotesi di fusione tra la
Dresdner Bank
Il progetto di parziale fusione tra la Dresdner Bank e la
Deutsche Bank, la maggiore
banca privata tedesca, considerata con sfavore dal gruppo
assicurativo Allianz, ha avuto
esito negativo.
In tale contesto, si asserisce
la possibilità di una alleanza
tra la Dresdner Bank e la Bayerische HypoVereinsbank, che
detengono rispettivamente il
secondo e terzo posto nel settore privato bancario tedesco.
La Hypo Vereinsbank, banca di Monaco, nata l’anno scorso, a sua volta da una fusione
tra i due maggiori istituti di
credito bavaresi, smentisce tale
ipotesi di fusione, prospettata
per i primi mesi del 2000 e
vista invece positivamente dalla Allianz.
Quest’ultima, gruppo assicurativo di Monaco di Baviera
e rappresenta il primo azionista
della Dresdner, di cui detiene il
21,7 % del pacchetto.
Giappone: la manovra
fiscale al varo favorirà lo
sviluppo dell’economia
In Giappone è imminente
l’approvazione di un pacchetto di
misure fiscali che comporterà un
rilancio dell’economia del Paese
e un rialzo delle quotazioni dello
yen, peraltro facilitato dal positivo andamento della congiuntura
economica giapponese.
Unione europea: si
diffondono le operazioni di
merger and acquisition
Secondo stime condotte dalla
Thomson Financial e dalla Salomon Smith Barney, negli ultimi
due anni il mercato mondiale
relativo alle fusioni ed acquisizioni ha registrato livelli record
ed è stata proprio l’Europa a
riportare i maggiori risultati,
superando addirittura gli Stati
Uniti d’America. L’elemento
trainante dello sviluppo delle
operazioni di merger and acquisition è individuato nel comparto creditizio, che dal 1997 ad
oggi costituisce più del 20% del-
DALLA PRIMA PAGINA
indipendente dalla stessa, il
nuovo Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF), che
investigherà sui casi di frode e
altri illeciti posti in essere a
detrimento del bilancio UE, e, di
conseguenza, a danno dei contribuenti europei.
L’OLAF assisterà le autorità
degli Stati membri e ne favorirà
la reciproca cooperazione.
Esso potrà esercitare, autonomamente, anche all’interno
delle istituzioni, degli organi e
degli organismi comunitari, attività di indagine intraprese su
iniziativa del Direttore, che
provvederà a dirigerne l’esecuzione.
Il controllo sulle indagini
sarà effettuato dal comitato di
sorveglianza, costituito da cinque membri esterni indipendenti, nominati congiuntamente dal
Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio.
3
le operazioni di concentrazione.
Un notevole dinamismo è stato rilevato anche nell’ambito del
settore delle utilities, che dal 1986
concretizza il 7 % del volume di
fusione acquisizioni in Europa.
In cima alla classifica emergono l’Italia e la Francia, mentre la
Svizzera e i Paesi Bassi si caratterizzano per i risultati positivi conseguiti nei settori finanziario e
bancario.
Usa: L’International
organization of securities
commissions detta le
prime regole per le Borse
Nell’ambito del International
organization of securities commissions (Iosco), l’Organismo
mondiale che raggruppa le autorità di controllo su Borse e mercati, è stato costituito un gruppo
di esperti di internet con l’intento di favorire l’adozione, da parte degli Stati, di una politica
comune in materia.
Il gruppo di lavoro ha individuato le funzioni che i vari organismi nazionali di controllo
dovranno assolvere per la realizzazione di tale obiettivo consistenti, in primo luogo, nel rendere note le modalità attraverso le
quali i requisiti di registrazione e
di autorizzazione vanno applicati alle offerte e alla pubblicità in
internet.
In tale contesto è anche previsto che le authority nazionali
garantiscano, nell’offerta via
internet dei titoli, le stesse condizioni finanziarie praticate nei
casi di offerta cartacea di azioni.
Il rapporto ha, altresì, considerato le possibilità contemplate dai
vari sistemi normativi nazionali
relative all’utilizzo di internet.
4
Danimarca: proposta la
modifica del metodo per
evitare la doppia
tassazione del reddito
Il Ministero delle finanze
danese ha diramato un documento che introdurrebbe delle modifiche al metodo da usare per evitare il fenomeno della doppia tassazione del reddito con riferimento agli accordi internazionali
intercorrenti con la Germania e
con gli altri Stati del Nord-Europa.
La Danimarca intenderebbe
attuare tale progetto, sostituendo
il metodo dell’esenzione con
quello del credito d’imposta.
Nel caso in cui il Parlamento
danese approvasse tale proposta,
il nuovo metodo sarebbe applicato a partire dal 1° gennaio del
2000.
Gran Bretagna: proposti
nuovi incentivi a sostegno
delle imprese
In Gran Bretagna sono state
annunciate, allo scopo di frenare
la bassa produttività del paese,
imminenti misure per promuovere l’imprenditorialità, che consisteranno in notevoli deduzioni
fiscali a favore di imprenditori
che svolgano la loro attività
all’interno di società costituite di
recente, ma con un potenziale di
crescita elevato.
Ai primi dieci top manager di
ogni azienda saranno concesse
opzioni sulle azioni esentasse
fino a 100mila sterline.
Le suddette agevolazioni,
unitamente ad altre misure a
sostegno della produttività,
saranno inserite nella prossima
legge finanziaria.
COSA SI PREPARA
Lussemburgo: nuova
proposta di tassazione
degli interessi
LL
Il Ministro delle finanze lussemburghese ha presentato una
nuova proposta riguardante l’imposizione fiscale degli interessi
maturati sui depositi bancari.
Secondo il Ministro tali somme dovrebbero essere assoggettate ad un’imposta in misura pari
al 10%.
Tale proposta dovrebbe rappresentare lo strumento per il
raggiungimento di un accordo
sull’armonizzazione fiscale del
risparmio.
Secondo il Ministro lussemburghese, la proposta consentirebbe una tassazione minima del
risparmio e, al contempo, tutelerebbe gli Stati membri dal pericolo di uno spostamento dei
risparmi e dei vari prodotti finanziari.
liquota dell’imposta di registro a
carico delle società.
Lo studio suggerisce, inoltre,
l’opportunità di mantenere in
vigore gli attuali incentivi fiscali
a sostegno delle spese di ricerca
e sviluppo e di riformare la normativa concernente lo scambio di
azioni in conformità alla vigente
direttiva comunitaria in materia.
Nel progetto sono anche delineate le strategie cui ricorrere
per reperire i fondi da utilizzare
per l’introduzione degli incentivi
fiscali.
In proposito, relativamente al
fenomeno della doppia imposizione cui vanno incontro le
società holding aventi sede nei
vari Stati membri della Unione
europea, va sottolineata la proposta, contenuta nello studio, di
adottare il meccanismo del credito d’imposta in sostituzione delmetodo vigente della partecipation exemption.
Paesi Bassi: in vista nuovi
incentivi fiscali
Polonia: proposte di
riduzione delle tasse
Di recente, un gruppo di lavoro, composto da esperti del Ministero delle finanze e da esponenti del settore dell’imprenditoria,
ha messo a punto un piano contenente gli obiettivi di politica
fiscale da perseguire nei prossimi
anni.
In particolare, il progetto illustra le possibili riforme del sistema fiscale olandese che favoriscano la ripresa economica anche
in una prospettiva comunitario/
internazionale.
Sono proposte riduzioni dell’aliquota d’imposta cui sono
assoggettati i redditi delle persone giuridiche che non superino
un certo importo, nonché dell’a-
In Polonia, sono in previste
nuove misure normative rivolte a
realizzare una riduzione del carico fiscale previsto dalle leggi
vigenti.
Infatti, il Governo sta approntando un disegno di legge che
riformerà il sistema fiscale a far
data dal 1° gennaio del 2000.
Il cambiamento più significativo consisterà nella riduzione di
ben sei punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sulle società
che verrà, così, fissata al 28%.
Inoltre, è prevista l’introduzione di norme più severe concernenti le transazioni con soggetti residenti negli Stati aventi
un regime fiscale privilegiato.
LL
Slovacchia: è pronta la
ristrutturazione del
sistema bancario
Il Governo slovacco si prepara ad attuare il progetto di ristrutturazione del sistema bancario
con l’obiettivo di privatizzare le
tre principali banche di proprietà
dello Stato entro la fine del 2000.
I tempi lunghi che hanno
caratterizzato la realizzazione del
piano hanno consentito alla Slovacchia di raggiungere la Repubblica ceca che, a sua volta, si è
distinta per il ritardo nella privatizzazione del settore bancario in
confronto agli altri Stati dell’Europa centrale.
Lo sviluppo del settore finanziario, inclusa la privatizzazione
delle banche, i piani per la
ristrutturazione delle aziende e la
riforma della legge che regolamenta il reato di bancarotta, tendono ad aumentare la competitività dell’economia slovacca. Il
Governo ha pianificato di investire ingenti fondi per la ricapitalizzazione delle principali banche slovacche e per il risanamento dei bilanci delle stesse.
COSA SI PREPARA
alle operazioni di acquisto di
azioni proprie poste in essere
dalle società pubbliche a responsabilità limitata.
La proposta prevede la tassazione dei profitti, realizzati in
seguito all’acquisto di azioni
proprie, come redditi di capitale
in capo all’alienante.
In linea di principio, le perdite di capitale sarebbero detraibili fino alla concorrenza delle
perdite derivanti dalla vendita
delle azioni proprie ad un prezzo
inferiore al valore di mercato
delle stesse all’epoca del riacquisto delle azioni da parte della
società.
L’operazione dell’acquisto di
azioni proprie può consistere nella vendita, nell’assegnazione agli
azionisti o nella cancellazione
dei titoli azionari attraverso la
riduzione del capitale sociale.
L’alienazione delle azioni non
costituirebbe un trasferimento
imponibile.
Nel caso di assegnazione delle azioni ai soci, le norme applicabili, per la tassazione delle cessioni di azioni al di sotto del
valore di mercato, non troverebbero applicazione nei confronti
della società interessata.
Svezia: proposti
emendamenti alla legge
che disciplina le società
Unione europea: nuove
regole sulla firma
Attualmente, le società svede- elettronica
si non possono acquistare le proprie azioni.
Tuttavia, una commissione
parlamentare ha proposto alcuni
emendamenti da apportare alla
legge che disciplina le società.
In particolare, il Ministero
delle finanze svedese ha diramato un memorandum contenente
alcune proposte riguardanti la
normativa fiscale da applicare
Sono in vista modifiche normative riguardanti la firma elettronica.
Infatti, è stata approvata dalla
Commissione giuridica del Parlamento europeo la proposta di
direttiva comunitaria che prevede delle modifiche normative
della disciplina riguardante la
firma elettronica.
5
Il successivo stadio è quello
dell’approvazione da parte del
Consiglio dei ministri europeo: a
cui, in caso di esito positivo,
seguirà l’emanazione della direttiva.
Italia: al via un codice di
autodisciplina per le
società quotate in Borsa
È stato predisposto e approvato, in Italia, da un Comitato di
esperti costituto dalla Borsa
S.p.A., un sistema di autodisciplina per le Società quotate in
Borsa.
Il codice, in linea con la pratica internazionale e realizzato sulla scorta delle esperienze dei
Paesi di common law, si distingue, in Italia, per la accentuata
flessibilità rispetto ai codici
anglosassoni, che prevedono vincoli più stretti.
Le regole non hanno forza di
legge e pertanto la loro osservanza da parte delle società quotate
non rappresenterà un obbligo, ma
costituirà una sorta di indice di
valutazione in ordine alla trasparenza delle società stesse.
Altro carattere del codice è la
sua “applicazione variabile”: le
società possono optare non solo
tra la possibilità di non applicare
affatto le regole da esso stabilite
o di applicarle in toto, ma hanno
la facoltà di orientarsi anche nel
senso di applicarle in parte.
I punti fondamentali della
“autodisciplina” consistono nel
sottolineare la centralità del Consiglio di amministrazione quale
organo di indirizzo strategico,
organizzativo e di controllo della
società, nonché il ruolo fondamentale attribuito al Presidente e
all’Assemblea.
6
Belgio: nuovo codice
delle società
In Belgio, dove il diritto
societario si caratterizzava per
un’estrema disorganicità causata
da una serie di riforme successive, è stato elaborato il nuovo
codice delle società.
Il testo, articolato in quindici
capitoli, costituisce il risultato
dell’opera adeguatrice della
materia da parte dei giuristi, la
cui esigenza era ormai avvertita
come improrogabile: già nel
1995 al Governo belga era stato
attribuito il potere di modificare
l’obsoleta legge delle società e
degli annessi.
Le società potranno adeguare
i loro statuti entro tre anni dall’entrata in vigore del nuovo
codice, la cui data è ancora da
stabilire, comunque entro il 6
febbraio 2001.
Dopo tale termine ogni interessato sarà legittimato a richiedere lo scioglimento della società,
mentre il Tribunale potrà sempre
orientarsi nel senso di accordare
un termine supplementare alla
società per conformare la regole
statutarie alla nuova disciplina.
DAI PARLAMENTI
delle persone fisiche e, dall’altro,
era stata introdotta un’imposta
forfetaria in sostituzione dei tributi soppressi.
Con la legge di riforma, dunque, tornano ad essere applicate
le imposte sui redditi suddette a
partire dall’entrata in vigore di
tale legge, vale a dire solo con
effetto limitato ad una frazione
dell’anno in corso, onde consentire un coordinamento dei due
diversi regimi fiscali.
La nuova normativa fissa al
15% l’aliquota dell’imposta sui
redditi delle persone giuridiche,
elevandola al 25% nel caso in cui
tali redditi sono realizzati da
banche, società finanziarie e
compagnie petrolifere.
È prevista, invece, l’esenzione delle plusvalenze derivanti
dalla cessione, di carattere meramente occasionale, di beni
immobili e di quote o azioni di
società ed enti aventi sede in
Ecuador.
Infine, sono state ripristinate
le ritenute alla fonte applicate
sulle somme corrisposte a soggetti non residenti relativi alle
royalties, agli interessi e ai servizi professionali e di assistenza
tecnica.
Ecuador: varata la
modifica del sistema
tributario
Guernesey: sono entrati in
vigore nuove misure fiscali
Di recente, in Ecuador, sono
stati introdotti importanti emendamenti alla normativa in materia tributaria.
Infatti, il Governo ha varato
una riforma dell’ordinamento
fiscale che ripristina il regime
normativo precedente con il quale, da un lato, erano state abrogate le imposte sul reddito delle
persone giuridiche e su quello
Recentemente, a Guernesey,
sono entrati in vigore numerosi
provvedimenti in materia fiscale.
Di basilare rilevanza risultano
le disposizioni statuenti che le
società straniere non aventi sede
esclusiva o principale a Guernesey, ma che sono controllate da
un soggetto residente a Guernesey, non debbano essere assoggettate alle imposte locali, salvo
LL
che per le ritenute alla fonte.
La persona fisica che controlla tale società è tenuta all’assolvimento dell’imposta locale sui
dividendi percepiti a Guernesey,
in relazione alla sua partecipazione.
Da porre in luce, altresì, la
normativa che stabilisce che i
contribuenti con residenza esclusiva o principale a Guernesey
nell’anno precedente alla loro
definitiva partenza sono considerati come residenti per l’anno
della partenza e, di conseguenza,
beneficiano delle relative deduzioni, ma nel contempo i loro
redditi sono assoggettati alle ritenute alla fonte.
Lussemburgo: nuove
norme per lo scioglimento
e la liquidazione di società
commerciali
Qualora una società lussemburghese o straniera persegua
attività contrarie alla legge penale o compia gravi infrazioni al
Codice e alle leggi in materia di
società commerciali, inclusa la
normativa inerente l’elezione di
domicilio, il Tribunale può, su
richiesta del Procuratore di Stato,
pronunciarne lo scioglimento e
ordinarne la liquidazione.
Queste le nuove norme inserite ultimamente nell’ordinamento
giuridico in Lussemburgo, volte
a garantire l’osservanza del diritto societario e a scoraggiare le
violazioni delle leggi penali e del
codice di commercio.
Nel caso in cui il Tribunale
disponga la liquidazione, provvede anche a definire le modalità di
liquidazione e a nominare un giudice delegato al fallimento e uno
o più liquidatori.
LL
Lussemburgo: nuova
normativa per le holdings
In fermento in Europa la
disciplina della holding: dopo le
modifiche intervenute nell’ordinamento danese, anche nel Granducato di Lussemburgo sono
recentemente entrate in vigore
nuove norme.
Interessante rilevare l’alta
concentrazione di tali tipologie
societarie in Lussemburgo e nei
Paesi Bassi, che sono tra i pochi
Paesi europei a contemplare uno
statuto tipo di holding.
Più di ottomila società commerciali hanno infatti hanno
scelto il Lussemburgo come sede
delle attività di investimento e
finanziamento: tale scelta garantisce un regime fiscale particolarmente agevolato, consistente nell’esonero dal pagamento delle
imposte gravanti sugli utili e sulle plusvalenze e nella mancanza
di ritenuta alla fonte.
Secondo la nuova disciplina
perché le holding possano conservare il loro regime fiscale agevolato, è necessario che nel relativo oggetto sociale sia specificata la richiesta di essere considerate holding ai sensi della legge
del 1929 e che il termine holding
sia aggiunto alla ragione o denominazione sociale.
Spagna: consolidamento
del regime sul controllo di
concentrazioni
La Spagna consolida la disciplina inerente il controllo delle
concentrazioni, allineandola alla
regolamentazione comunitaria.
Il concetto di concentrazione
viene ridefinito come una operazione che implica una modifica-
DAI PARLAMENTI
zione stabile della struttura di
controllo delle imprese partecipanti e si realizza tramite una
fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti, l’acquisizione del controllo di una o
più imprese, l’acquisizione del
controllo comune su un’impresa
o la “costituzione di un’impresa
comune che eserciti stabilmente
tutte le funzioni di un’entità economica autonoma”.
La riforma rende obbligatoria
la procedura di notificazione e
contiene una normativa rigorosa
che sanziona eventuali difetti
nella notifica.
Taiwan: misure fiscali a
sostegno degli investimenti
A Taiwan, il Governo ha
approvato la proroga delle misure fiscali previste dalla legge
vigente, recante: “Promotion of
industrial upgrading”, rivolta a
sostenere lo sviluppo industriale
del Paese.
Nel contempo, il Governo ha
introdotto delle modifiche della
suddetta normativa circoscrivendone l’ambito soggettivo di
applicazione, in quanto le norme
che dispongono gli incentivi
fiscali, si rivolgeranno solo alle
imprese che presentino progetti
industriali di importanza decisiva
per l’economia di Taiwan.
In particolare, secondo le nuove regole, le misure fiscali avranno applicazione limitata ad incentivare quegli investimenti diretti a
favorire la crescita industriale delle imprese che operano in particolari settori considerati, in quanto
tali, qualificati, come quello tecnologico e quello ambientale.
Gli incentivi fiscali consisteranno nel riconoscimento, in
7
capo alle imprese beneficiarie, di
un credito d’imposta qualificato
in una percentuale mutevole, che
oscillerà tra il 5% e il 20%, da
applicarsi sull’ammontare degli
investimenti posti in essere dalle
imprese.
Unione europea: nuove
regole comunitarie per gli
avvocati
Una direttiva disciplina l’esercizio della professione forense
eliminando le barriere che finora
hanno impedito agli avvocati di
esercitare in uno Stato diverso da
quello di appartenenza, avvalendosi dell’abilitazione conseguita
nel proprio Paese.
Secondo la direttiva, un avvocato che intende esercitare la
professione all’estero deve iscriversi presso l’autorità competente del Paese scelto.
Il legale, tuttavia, dovrà sempre specificare il titolo abilitante
conseguito nello Stato di appartenenza per non creare confusione con il titolo professionale del
Paese che lo ospita.
L’avvocato potrà esercitare
eventualmente mettendosi in collegamento con un legale dello
Stato che lo ospita.
La direttiva comunitaria contempla anche la disciplina delle
società costituite per l’esercizio
dell’attività forense.
A tale proposito, la direttiva
sottolinea la necessità di fissare
le regole a garanzia dei clienti: i
quali potranno continuare a scegliere il proprio difensore, la cui
prestazione rimarrà di carattere
personale, così come resterà a
carico di costui la responsabilità
che potrebbe derivare dall’esercizio della professione.
8
ACCORDI INTERNAZIONALI
Canada: accordo con
la Comunità europea
in materia di
concorrenza
parte, per addivenire ad una composizione degli interessi contrastanti.
È entrato in vigore l’accordo
siglato a Bonn tra il Canada e
l’Unione europea, concernente
l’applicazione delle relative
regolamentazioni in materia di
concorrenza, che ha come obiettivo la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento tra le
rispettive autorità competenti: la
Commissione per la Comunità
europea e il Commissario per la
concorrenza in Canada.
La collaborazione si snoda in
un ampio ventaglio di attività,
che consistono in consultazioni,
scambi di informazioni e riunioni
periodiche tra rappresentanti delle autorità responsabili della concorrenza, per affrontare, in particolare, qualsiasi questione di
interesse comune ed eventuali
variazioni prospettate nell’ambito
della politica della concorrenza.
La cooperazione include altresì la notificazione reciproca di
provvedimenti in materia di concorrenza, adottati da una delle
parti che si ripercuotano sugli
interessi dell’altra parte; la collaborazione tra le autorità competenti, nel caso in cui siano posti in
essere, nel territorio di una delle
parti, atti non conformi alla normativa sulla concorrenza che
minaccino gli interessi dell’altra
parte.
Peculiare importanza è attribuita, dall’accordo, alla prevenzione dei conflitti: le autorità
competenti di ciascuna delle parti provvedono ad esaminare l’intero iter delle inchieste o procedure portate avanti nel proprio
territorio con implicazioni rilevanti degli interessi dell’altra
Danimarca: stipulato
l’accordo fiscale con
l’Italia contro le doppie
imposizioni
È stato sottoscritto l’accordo
fiscale tra la Danimarca e l’Italia
contenente alcuni correttivi al
fenomeno della doppia imposizione del reddito.
La convenzione subentrerà
alla precedente quando i due Stati stipulanti provvederanno a ratificarla e a scambiarsi gli strumenti di ratifica.
Il nuovo accordo contiene
disposizioni di particolare interesse per le società holding aventi sede in Danimarca, per quanto
concerne, in modo particolare, il
regime fiscale da applicare ai
dividendi e alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di
partecipazioni in società.
Per ciò che riguarda le ritenute alla fonte, il trattato fissa allo
0% l’aliquota d’imposta da
applicare ai dividendi, nel caso
in cui il percipiente sia una
società che abbia detenuto azioni
per un ammontare superiore al
25% del capitale sociale della
società che distribuisce gli utili e
per un periodo minimo di 12
mesi precedenti l’assunzione della delibera di distribuzione.
In tutti gli altri casi, i dividendi scontano un’aliquota d’imposta pari al 15%. Gli interessi e le
royalties sono tassate, rispettivamente, al 15% e al 5%.
Infine, la nuova convenzione
abroga la clausola sul credito
d’imposta figurato contemplata
dal precedente trattato fiscale.
LL
Taiwan: entrata in vigore
del trattato con la Malesia
A Taiwan entrerà in vigore
un accordo fiscale con la Malesia.
Il trattato contiene la clausola
di tax spearing secondo la quale i
contribuenti, residenti in uno dei
due Paesi sottoscriventi l’accordo, potranno usufruire di un credito d’imposta figurato per le tasse previste dalla normativa dell’altro Stato, nonostante tali tributi non siano stati di fatto versati grazie a determinati incentivi
fiscali.
L’accordo fissa al 12,50% la
misura massima dell’aliquota
applicabile, a titolo di ritenuta
d’acconto, ai dividendi realizzati
da società aventi sede a Taiwan e
percepiti da soggetti residenti in
Malesia.
Secondo il trattato, l’aliquota
d’imposta sugli interessi e le
royalties ammonterà al 10% e al
7,5% sarà quella sui servizi di
assistenza tecnica.
Inoltre, per quanto riguarda la
determinazione della quota di
partecipazione consentita agli
stranieri che intendono effettuare
degli investimenti nel pacchetto
azionario di società aventi sede a
Taiwan, l’accordo prevede, in
presenza di particolari condizioni, un innalzamento del limite
massimo della percentuale di tale
partecipazione che viene, dunque, stabilita nella misura del
50% del capitale sociale e dei
diritti di voto.
Di recente, infine, è entrata
in vigore una legge che dispone
la riduzione di tre punti percentuali dell’aliquota del 5% dell’imposta sui redditi d’impresa
a carico delle istituzioni finanziarie.
LL
ACCORDI INTERNAZIONALI
Ucraina: stipulato un
accordo fiscale con
l’Italia
L’Ucraina ha provveduto a
ratificare la convenzione fiscale
con l’Italia che entrerà in vigore
alla data in cui i due Stati sottoscriventi si scambieranno gli
strumenti di ratifica.
Il trattato dispone la riduzione di dieci punti percentuali della ritenuta alla fonte del 15%
imposta sui dividendi, nel caso
in cui il contribuente detenga
una partecipazione azionaria
ammontante almeno al 20% del
capitale sociale.
L’accordo dispone l’assoggettamento a tassazione degli
interessi e delle royalties in
misura pari, rispettivamente, al
10% e al 7%; mentre continuano
a beneficiare della esenzione gli
interessi sui prestiti e sui crediti
erogati dalle autorità governative
dei due Stati stipulanti.
Inoltre, secondo la convenzione, le imposte dovute sui
capital gains, rinvenienti dall’a-
LETTERA
LEGALE
PERIODICO SOCIETARIO E FISCALE
direttore responsabile:
Dr. Antonio Acampora
redazione: a cura di professionisti
italiani ed esteri di “A&A Group”
editore: “Acampora & associati” S.r.l. -
lienazione di azioni quotate di
società che, pur se aventi sede in
uno dei due Paesi sottoscriventi
possiedono beni nell’altro, devono essere versate nello Stato in
cui si trovano tali beni.
Infine, è prevista l’adozione,
da parte dei due Stati sottoscriventi, del criterio del credito
d’imposta come correttivo dei
casi di doppia imposizione.
Unione europea:
diminuisce l’iva
sull’edilizia
Di recente, i ministri delle
finanze e dell’economia degli
Stati membri dell’Unione europea hanno raggiunto un’intesa di
massima sulla necessità di ridurre l’aliquota dell’iva applicata su
talune categorie di servizi caratterizzati da un’accentuata intensità di lavoro.
L’accordo, di natura politica,
fissa ad un minimo di tre anni la
durata di tale riduzione che
riguarderà in modo specifico
cinque settori produttivi che
vanno dalle ristrutturazioni edilizie alle varie forme di assistenza agli anziani, ai bambini, ai
malati e ai disabili.
La intesa raggiunta dai ministri europei consente a ciascuno
Stato di scegliere due dei cinque
settori cui riconoscere la riduzione dell’iva.
servizi di edizione e di informatica
collaborazioni: sono gradite segnalazioni
di eventi da partecipare tramite
la “Lettera legale”
distribuzione: gratuita
Italia: cambiano le
regole sulle rogatorie con
la Svizzera
sede: via Pompeo Magno, 1
00192 Roma (Italia)
Tel. +0039.06/3212506
Fax +0039.06/3211458
e-mail: [email protected]
In Italia, le norme che regolamentano le rogatorie con la
Svizzera subiranno notevoli
modifiche. Infatti il Governo ita-
9
liano ha provveduto a ratificare
l’accordo stipulato con la Svizzera riguardante le rogatorie.
Il disegno di legge che ratifica il suddetto accordo, introdurrà delle modifiche al codice
penale e a quello di procedura
penale vigenti in Italia.
La convenzione tra i due
Stati renderà più celeri i procedimenti nel settore dell’assistenza giudiziaria in materia
penale. In particolare, l’accordo
elimina o, quantomeno limita,
le riserve opposte dalla Svizzera in sede di stipulazione del
Trattato, concernenti, in modo
particolare, le questioni fiscali.
In seguito alla ratifica dell’accordo, la Svizzera si impegna a cooperare con l’Italia nel
perseguimento dei reati in materia fiscale.
È, altresì, prevista una semplificazione dei procedimenti
diretti ad ottenere informazioni
presso l’autorità giudiziaria
svizzera: il divieto di utilizzazione delle informazioni permane limitatamente ai procedimenti per i quali non è prevista
l’assistenza giudiziaria.
Le nuove modalità di attuazione delle rogatorie daranno la
possibilità di utilizzare direttamente le prove raccolte all’estero nei procedimenti giudiziari
nonché di ottenere, in tempi
ragionevoli, le risposte ai quesiti che i due Stati si porranno
reciprocamente.
Le rogatorie saranno inoltre
trasmissibili senza l’intermediazione delle autorità governative.
Infine, è prevista la possibilità di rogatorie in videoconferenza con collegamento audiovisivo ed è regolamentata la
confisca dei beni derivanti dalla
commissione di reati.
10
DAL MONDO BANCARIO
Svizzera: assestamenti in
atto nel settore bancario
In Svizzera, il sistema bancario è caratterizzato dalla
coesistenza di banche di dimensioni diverse: accanto ai colossi,
infatti, operano istituti di piccole e medie dimensioni, come le
banche popolari, regionali e
cantonali.
Di recente, il sistema bancario svizzero ha attraversato una
fase di assestamento causata da
una serie di eventi, quali: il nuovo assetto che si è delineato a
seguito del proliferare delle concentrazioni bancarie, la situazione creatasi in seguito all’introduzione dell’euro e, infine, la
necessità di un rilancio d’immagine dopo la scoperta della spiacevole vicenda dei fondi ebraici
depositati presso le banche
nazionali. In particolare, le
cc.dd. banche private elvetiche,
che operano principalmente nei
settori dell’amministrazione dei
patrimoni e della consulenza,
sono caratterizzate da una gestione di carattere familiare che non
si è persa nel tempo, nonostante
la trasformazione che tali banche
hanno subito in seguito all’estensione dell’azionariato e alla quotazione in Borsa.
Ancora oggi le banche private
sono le principali destinatarie dei
flussi di clienti derivanti dalle
operazioni di fusione che si sono
verificate nel mondo bancario.
Italia: emanate numerose e
incisive modifiche al Testo
unico bancario
Rielaborato dal Governo, in
Italia, il Testo unico bancario
del 1993.
Punto focale dei dibattiti e
delle modifiche la disposizione
del nuovo testo concernente le
modalità di calcolo degli interessi prodotti su interessi - designati con il termine tecnico anatocismo - che, di portata decisamente innovativa ed in linea con
quanto affermato da due recenti
sentenze della Corte di Cassazione, risulterà idonea a sradicare
una prassi bancaria saldamente
consolidata quanto contestata,
consistente nella disparità di calcolo tra gli interessi attivi e passivi.
Finora le banche seguono
pressoché scrupolosamente la
consuetudine di capitalizzare gli
interessi scaduti, a debito del
cliente, addirittura trimestralmente, mentre gli interessi a
favore di quest’ultimo sono quasi sempre capitalizzati ogni
dodici mesi: tale prassi rende
possibile, in altri termini, che gli
interessi scaduti producano altri
interessi ogni trimestre, contrariamente, peraltro, a quanto stabilito dal codice civile italiano.
La nuova normativa, che arriva all’esito di una incessante disputa tra le banche e le associazioni dei consumatori, capovolge la situazione, imponendo, alle
banche di garantire ai clienti la
stessa periodicità per gli interessi attivi e passivi.
Per quanto attiene ai contratti
in corso, essi restano ancora
validi sino alla delibera del
Comitato Interministeriale per il
credito e il risparmio, in seguito
alla quale dovranno essere adeguati, in base a tempi determinati dal Comitato stesso. Nella ipotesi in cui l’adeguamento non
intervenga, è posto a carico del
cliente l’onere di attivarsi per far
valere l’inefficacia delle vecchie
LL
clausole: tale onere è, unitamente alla circostanza del ritardo
nella pubblicazione del decreto
legislativo, al centro di una bufera scatenata da alcune associazioni di rappresentanza e tutela
dei consumatori.
Gli emendamenti sono stati
comunque accolti con favore
dall’Associazione bancaria italiana e da diverse associazioni
di rappresentanza dei consumatori.
Oggetto di modifiche, tese a
semplificarla, la normativa,
anch’essa frequentemente oggetto di controversie tra banche e
clienti, sulle commissioni di
estinzione anticipata dei finanziamenti fondiari, restituite dal
cliente prima della scadenza stabilita contrattualmente. La nuova disciplina diviene più trasparente, stabilendo che il debitore
è tenuto a corrispondere alla
banca “esclusivamente un compenso omnicomprensivo” per
l’estinzione, fissato contrattualmente.
Altra novità rilevante l’estensione ai successori del cliente ed
a coloro che subentrino nell’amministrazione dei suoi beni, della facoltà di ricevere dalla banca
informazioni e documenti relativi ad operazioni effettuate dal
cliente negli ultimi dieci anni.
A carico della banca è posto
l’obbligo di rispondere entro un
congruo termine, comunque non
oltre i novanta giorni dalla
richiesta.
È agevole rilevare come le
nuove disposizioni del Testo unico bancario rappresentino una
tappa di incisiva importanza nella evoluzione della disciplina
inerente alla trasparenza bancaria, che comunque va ancora perfezionata sotto numerosi aspetti.
LL
COMMERCIO INTERNAZIONALE
Polonia: regolamentazione
delle “zone speciali”
istituite a favore degli
investimenti
In Polonia, dalla metà degli
anni ’90, sono state istituite le
cc.dd. “zone speciali”, vale a dire
alcune aree industrializzate
caratterizzate da una forte attrattiva per gli operatori stranieri, in
quanto gli investimenti ivi effettuati beneficiano di vantaggiosi
incentivi fiscali.
In particolare, tali zone economiche sono state create con
l’intento di attrarre gli investimenti dall’estero e combattere la
disoccupazione, favorendo la
ripresa di quei settori industriali
e commerciali di importanza
strategica per il Paese, nonché
per incrementare l’esportazione,
l’innovazione tecnologica e la
competitività dell’offerta dei
prodotti nazionali.
La legge istitutiva di tali zone
prevede la concessione dell’esenzione, ai fini delle imposte sui
redditi delle persone fisiche e di
quelli delle persone giuridiche,
per i primi dieci anni, in misura
pari al 100%, e del 50% per il
restante periodo di tempo previsto dal decreto istitutivo delle
zone.
La legge dispone inoltre il
tipo d’impresa che può beneficiare degli incentivi, la misura dell’esenzione fiscale concessa, la
durata dei benefici e, da ultimo,
le condizioni che devono sussistere per la concessione di tali
misure agevolative, consistenti
principalmente nel livello della
produzione, delle vendite e delle
esportazioni che si intende raggiungere.
Va comunque sottolineato che
l’ingresso della Polonia nella
Unione europea potrebbe decretare la fine delle “zone speciali”
che mal si concilierebbe con
l’impegno assunto dal Governo
polacco nei confronti degli operatori che hanno effettuato investimenti in tali aree.
Stati Uniti: l’e-commerce
scatena controversie
giudiziarie
Internet sta provocando una
nuova realtà, consistente in una
vera e propria guerra sulla tutela
della proprietà intellettuale:
alcune imprese stanno promuovendo azioni legali per proteggere il loro metodo di operare nel
settore del commercio elettronico.
Numerose società operanti
nell’ambito del commercio multimediale richiedono un brevetto
affinché il metodo utilizzato dalle stesse sia tutelato da eventuali
utilizzazioni da parte di altri.
Per citare un caso concreto,
Amazon.com sta difendendo il
suo brevetto fondato sulla tecnologia basata su un click, che permette ai clienti di effettuare
un’ordinazione tramite un semplice click del mouse.
In questo vasto universo, che
racchiude le tecnologie software,
occorre rivisitare il concetto di
prior art, in quanto i nuovi
metodi rivendicati potrebbero
essere stati già adottati presso le
università o altre sedi.
Mentre gli avvocati prevedono miriadi di cause, numerose
critiche sono state mosse ad un
tale sistema di brevetti, che non
sembra in linea con l’innovazione, proprio in un mercato caratterizzato da rapida evoluzione e
dinamismo.
11
Unione europea: proposta
dell’Ocse di integrazione
per la Convenzione
modello contro le doppie
imposizioni
L’Ocse sta rielaborando il
significato da attribuire all’espressione “stabile organizzazione”, al fine di armonizzarlo alle
esigenze emerse nel campo del
commercio elettronico.
L’e-commerce, infatti, qualora interessi operatori residenti in
differenti Paesi europei, determina rilevanti conseguenze nel settore delle imposte sui redditi: una
delle questioni prioritarie consiste nello stabilire se un sito web
possa essere qualificato stabile
organizzazione.
In caso di risposta affermativa la tassazione del reddito
avrebbe luogo tramite il sito nel
Paese in cui è ubicato il server
che contiene ospita il sito stesso.
Secondo il nuovo documento
redatto dall’Ocse il sito web non
può dare luogo ad una stabile
organizzazione, in quanto è privo
di consistenza materiale.
Diversa la situazione per il
server, che, contrariamente al
sito, richiede una collocazione
effettiva: esso può essere pertanto qualificato, se sussistono
determinati presupposti, stabile
organizzazione.
Le modifiche curate dall’Ocse
non riguarderanno il testo del
Modello, ma soltanto il Commentario: tale circostanza è di notevole rilevanza, in quanto consentirà l’applicazione della interpretazione nuova a tutte le Convenzioni vigenti, senza che sia necessario un loro emendamento.
Il testo definitivo del documento sarà emanato entro febbraio 2000.
12
COMMERCIO INTERNAZIONALE
Unione europea: in arrivo
le nuove regole per
ostacolare i ritardi di
pagamento
Come di consueto, le difficoltà che si frappongono al
buon andamento dei traffici
commerciali internazionali, sorgono a causa delle differenti
normative vigenti e delle diverse prassi seguite nei vari Paesi
dell’Ue.
La bozza di direttiva presentata che regolamenterà in modo
uniforme le ipotesi di ritardo
nei pagamenti effettuati nelle
transazioni commerciali intercorse a livello comunitario, è
stata oggetto di revisione in
seguito alle posizioni manifestate dal Consiglio europeo
riguardanti specificamente i
pagamenti effettuati a fronte di
una transazione commerciale,
nonché gli interessi e le procedure di recupero.
In seguito alle osservazioni
del Consiglio europeo, la proposta di direttiva individua la data
di decorrenza degli interessi,
dovuti in caso di ritardo nei
pagamenti, stabilendola nel
giorno successivo alla data di
scadenza indicata nel contratto
e, altresì, regolamenta dettagliatamente le varie ipotesi in cui la
suddetta data non sia disposta
contrattualmente.
Infine, secondo la bozza di
direttiva, gli Stati membri
saranno tenuti a garantire la
possibilità di ottenere un titolo
esecutivo, a prescindere dall’ammontare del credito, decorso un certo termine dalla presentazione del ricorso all’autorità competente, qualora il credito e le procedure non siano
oggetto di contestazione.
Unione europea: nel 2000
parte il “transito
doganale”
Presto l’utilizzazione del
supporto cartaceo si ridimensionerà notevolmente nell’ambito
del transito doganale, dove si
procederà ad una progressiva
introduzione del sistema computerizzato.
Subito dopo il temuto Millennium Bug, vale a dire il 1° gennaio 2000, alcuni Paesi, tra i
quali l’Italia, l’Olanda, la Germania, la Svizzera, la Spagna e
presumibilmente
anche
la
Repubblica Ceca, sceglieranno,
in via sperimentale, per i propri
uffici doganali, il Nuovo sistema
informatizzato del transito (New
Computerized Transit System –
NCTS).
Tale sistema permetterà il
raggiungimento di una maggiore
celerità nelle procedure relative
alla circolazione delle merci e,
come effetto secondario, dovrebbe rappresentare un deterrente
per la commissione delle frodi;
la maggior parte delle frodi sono
oggi compiute su supporto cartaceo.
Il nuovo sistema si avvale di
una rete comune di comunicazione ed è finalizzato all’inoltro dei
dati inerenti la dichiarazione di
transito: con la sua introduzione
si assisterà ad una graduale abolizione della analoga documentazione cartacea.
Affinché possa realizzarsi il
transito, occorre, attualmente, la
predisposizione di un documento
in 8 copie.
È evidente la portata rivoluzionaria del progetto, che è
comunque caratterizzata da una
procedura particolarmente complessa: tale motivo ha indotto la
LL
Commissione europea a propendere per una immissione graduale del sistema, non solo in riferimento all’entità dei messaggi
inoltrati telematicamente, ma
anche in termini geografici.
Il progetto dovrebbe diventare interamente operativo nei primi anni del 2000.
Ungheria: grandi progetti
in vista dell’ingresso in
Europa
Ciò che ha caratterizzato
l’Ungheria degli ultimi anni è
stata la solidità economica e
politica, nonché l’utilizzo di forza lavoro specializzata e altamente competitiva sotto il profilo dei costi.
A tutto ciò si aggiungono i
buoni incentivi fiscali a disposizione degli operatori stranieri
che intendano investire nel Paese.
In particolare, la legislazione
ungherese riconosce numerosi
sgravi e agevolazioni fiscali a
beneficio degli investitori, di
durata variabile a seconda del
volume degli investimenti.
Inoltre, il Governo ungherese
prevede di mettere a disposizione degli investitori un complesso di aiuti regionali per la realizzazione di progetti tendenti ad
agevolare e ad incrementare la
crescita e lo sviluppo di alcune
aree del Paese non ancora adeguatamente industrializzate o,
comunque,
economicamente
arretrate.
Sono, altresì, previsti specifici incentivi fiscali a beneficio
degli imprenditori stranieri che
intendono investire in Ungheria,
dimostrando di poter creare nuova occupazione.
LL
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
Strasburgo: la legge
italiana
sull’amministrazione
controllata viola la
Convenzione
europea sui diritti
dell’uomo
Secondo la Corte di Strasburgo la “legge Prodi”, che
disciplina la procedura di amministrazione straordinaria, non è
conforme alla Convenzione
europea sui diritti dell’uomo
nella parte in cui non prevede il
potere dei cittadini di adire un
Tribunale per la rivendicazione
dei propri diritti patrimoniali.
La decisione della Corte
concerne il ricorso proposto da
un lavoratore dipendente avverso il suo datore di lavoro, rappresentato da una società italiana in amministrazione straordinaria, per la rivendicazione di
somme spettanti a titolo di retribuzione.
A sostegno delle sue ragioni,
il Governo italiano ha richiamato la normativa vigente in materia in virtù della quale, il ricorrente può presentare le sue
richieste di carattere patrimoniale al commissario liquidatore
e, inoltre, può contestare lo stato passivo della società depositato presso la cancelleria del
Tribunale.
La Corte, invece, ha ritenuto
fondato il ricorso presentato dal
lavoratore italiano, accogliendo
le motivazioni addotte dallo
stesso a sostegno delle sue
ragioni, e riconoscendo che, nel
caso di specie, il ricorrente non
disponeva di alcun mezzo idoneo ad abbreviare i lunghi tempi
che caratterizzano solitamente
la procedura di amministrazione
straordinaria.
Unione europea: il
Tribunale di primo grado
si pronuncia sul diritto di
accesso ai documenti
della Commissione
La questione affrontata dal
Tribunale di primo grado concerne il diritto di accedere alle
informazioni sancito dal Trattato
Ue e dalla dichiarazione, annessa
al Trattato stesso, con la quale
gli Stati membri riconoscono che
la trasparenza dei procedimenti
decisionali accentua il carattere
democratico delle istituzioni.
Inoltre, il Consiglio e la
Commissione hanno approvato
un “codice di condotta” che
regolamenta l’accesso del pubblico ai documenti delle due istituzioni comunitarie.
In particolare, la controversia
decisa dal Tribunale trae origine
dalla richiesta, rivolta alla Commissione, da parte di una società
olandese, riguardante la possibilità di accedere ad alcuni documenti e, in modo specifico, ai
verbali dei comitati del codice
doganale.
Relativamente a tali verbali,
la richiesta della società olandese contendente rimaneva inevasa
in quanto la Commissione eccepiva la riservatezza degli atti del
Comitato, al quale, come autore
degli stessi, spettava il potere di
decidere sull’eventuale loro rilascio in base alla c.d. regola dell’autore.
A sostegno della propria tesi,
inoltre, la Commissione sottolineava l’autonomia e l’indipendenza dei comitati rispetto
all’organo
esecutivo
della
Comunità.
Il Tribunale adito ha respinto
la tesi della Commissione richiamando sia la dichiarazione con-
13
tenuta nel Trattato Ue che il
codice di condotta in base ai
quali il diritto di accesso all’informazione rappresenta un principio generale che, secondo la
giurisprudenza prevalente, non
può essere vanificato da un’eccezione quale è la regola dell’autore.
Il Tribunale ha inoltre escluso
l’indipendenza dei Comitati
rispetto alla Commissione riconoscendo, conseguentemente, in
capo a quest’ultima, il potere
decisionale riguardo alle domande di accesso ai verbali dei comitati.
Pertanto, il Tribunale, accogliendo le ragioni addotte dalla
società olandese, ha condannato
la Commissione soccombente al
pagamento delle spese del procedimento.
Unione europea: la Corte
si pronuncia sulla
necessità di rimuovere le
barriere fiscali
Una recente decisione della
Corte di giustizia potrebbe essere
determinante per accelerare il
processo di armonizzazione
fiscale ed eliminare le barriere
che si frappongono alla realizzazione del Mercato unico europeo.
Nel caso di specie, secondo la
Corte è inconcepibile che le
filiali tedesche delle società estere siano assoggettate ad un regime fiscale più esoso rispetto alle
società costituite in Germania.
Solitamente, infatti, le società, aventi sede in un dato Paese
che hanno convenienza ad operare all’estero, preferiscono avvalersi di una filiale, anziché costituire una distinta società nello
Stato prescelto in quanto le filia-
14
DALLE AULE DI GIUSTIZIA
li sono amministrate attraverso
un soggetto finanziario dello
Stato della società-madre, mentre le società controllate devono
rispettare le norme dello Stato
che le ospita.
Secondo gli esperti questa
decisione della Corte di giustizia
rappresenta un importante precedente che difficilmente gli Stati
membri della Unione europea
potranno ignorare.
Unione europea: è
legittima la norma
nazionale che esclude il
diritto di detrazione iva
sugli acquisti di
autovetture
Il problema sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia
europea riguarda la legittimità
dell’ordinamento legislativo di
uno Stato che esclude dal diritto
di detrazione iva, assolta sugli
acquisti di autovetture, il soggetto che utilizza strumentalmente
tali mezzi per effettuare operazioni imponibili, anche se gli
stessi siano indispensabili all’esercizio dell’attività aziendale e
vengano utilizzati esclusivamente per la realizzazione di tale
obiettivo.
In particolare, il caso deciso
dalla Corte di Lussemburgo trae
origine dalla controversia, insorta in Gran Bretagna, tra alcune
società inglesi di leasing e
noleggio di autovetture e i commissari dei dazi e della dogana
britannici a causa del rifiuto,
opposto da questi ultimi, di riconoscere, in capo alle prime, il
diritto di detrarre l’iva assolta
sugli acquisti di attrezzature.
La Corte si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali, solle-
vate dalla Corte d’appello inglese, concernenti l’interpretazione
di due direttive comunitarie concernenti la controversia in questione, stante l’attuale assenza di
una normativa comunitaria che
individui esattamente quali sono
le spese detraibili ai fini iva.
La Corte veniva inoltre interpellata circa la possibilità, per i
vari Stati membri, di mantenere
in vigore siffatte normative
nazionali anche alla scadenza del
termine previsto da una delle due
suddette direttive comunitarie.
In proposito, la Corte, affermando la necessità che le legislazioni dei vari Stati membri siano compatibili con la normativa
comunitaria e che, in caso contrario, prevalga quest’ultima, ha
comunque riconosciuto il potere
dei vari Paesi di mantenere in
vigore gli ordinamenti legislativi
nazionali statuenti limitazioni o
esclusioni della detrazione ai fini
iva, anche oltre il termine previsto da una delle due direttive
comunitarie richiamate per la
risoluzione della controversia.
Unione europea: obbligo
di traduzione dei brevetti
europei
La questione sottoposta
all’attenzione della Corte di giustizia europea riguarda la lingua
da utilizzare nella redazione dei
cc.dd. brevetti europei per le
invenzioni.
In particolare, il rilascio di
tali brevetti è regolamentato da
alcune norme comuni, contenute
in un’apposita convenzione sottoscitta da tutti gli Stati membri
dell’Unione europea, a cui si
sono aggiunti: la Svizzera, il
Liechtebstein, Monaco e la
LL
Repubblica di Cipro.
Tale sorta di diritto comune
ai suddetti Paesi prevede che i
brevetti europei vengano rilasciati, dietro apposita domanda,
dall’uffico europeo per i brevetti
le cui lingue ufficiali sono: l’inglese, il francese ed il tedesco.
Parimenti, la richiesta per
ottenere un brevetto, valevole in
tutti gli Stati sottoscriventi la
convenzione, deve essere redatta
in una delle tre lingue ufficiali
suddette.
Inoltre, la convenzione stabilisce che i vari atti del brevetto
siano redatti nella stessa lingua
con cui è stata stilata la richiesta
di rilascio del brevetto stesso e
che le eventuali azioni di rivendicazione di un brevetto vengano
redatte in inglese, in francese e
in tedesco.
La controversia su cui la Corte è stata chiamata a decidere
trae origine dal rifiuto opposto
dall’ufficio tedesco dei brevetti
di riconoscere efficacia ad un
brevetto europeo, in quanto il
suo titolare non aveva provveduto a presentare la traduzione in
lingua tedesca di tale brevetto.
Di contro, il titolare del brevetto, adducendo a sostegno delle sue ragioni le gravose spese di
traduzione cui sarebbe andato
incontro, denunciava l’intento
discriminatorio del rifiuto oppostogli dall’ufficio tedesco di
riconoscere efficacia al brevetto,
e la limitazione della libera circolazione delle merci statuita nel
Trattato che ne derivava come
diretta conseguenza.
In proposito, invece, la Corte
di giustizia non ha ravvisato
alcuna incompatibilità della normativa tedesca in materia di brevetti, rispetto agli articoli del
Trattato Ue.
LL
TRA LIBRI E RIVISTE
Consuetudini e
leggi nel diritto
commerciale in
Europa
Il testo Customs and Trade
Laws of the European Community (di Stefano Inama e Edwin
Velmust; editore: Kluwer Law
International) offre una dettagliata panoramica del mercato
della Comunità Europea e dei
principali strumenti della politica commerciale.
Esso pone in luce, in particolare, gli aspetti pratici e l’applicazione delle leggi, in materia commerciale, nei paesi
facenti parte della Comunità
Europea, con riferimento alle
sentenze della Corte di giustizia
europea.
Diritto commerciale e
dell’economia
Da segnalare il volume Commercial and Economic Law della
International Encyclopedia of
Laws, (redattore: Jules H.V.
Stuyck; editore: Kluwer Law
International), che persegue l’obiettivo di fornire una risposta a
numerose questioni che sorgono
nell’ambito delle attività commerciali.
Il testo include una parte
riguardante il diritto commerciale, una parte concernente il diritto dell’economia, che rappresenta una nuova branca nel settore
legale.
Quest’ultima parte esamina
gli interventi dello Stato nelle
attività economiche e investe
anche il diritto di stabilimento,
la disciplina della concorrenza e
le regolamentazioni delle condizioni delle transazioni commer-
ciali. Il testo rappresenta un
aggiornato e conciso supporto di
informazioni – sia a livello
nazionale che internazionaleper esperti del settore. I Paesi
inclusi nella trattazione sono
Australia, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Hellas, Irlanda, Israele, Italia, Turchia, Uruguay,
Yugoslavia.
Documenti
fondamentali
nel diritto
commerciale
internazionale
Il testo, che costituisce la
terza edizione dello studio e
pratica del diritto commerciale,
ha lo scopo di fornire un panorama dei più frequenti documenti utilizzati nel diritto commerciale internazionale.
Il libro, dal tiolo Basic
Documents on International
Trade Low (redattore: Chia-Jui
Cheng; editore: Kluwer Law
International), si rivolge in particolare a studenti, cultori della
materia, avvocati, legislatori e
funzionari governativi del ramo.
Fallimento bancario e
diritto fallimentare
bancario nelle
economie di
transizione
Il fallimento delle banche
costituisce un fenomeno frequente sia nei Paesi sviluppati
che in quelli in via di sviluppo:
in particolare negli ultimi dieci
anni le crisi bancarie hanno
riguardato in special modo gli
Stati Uniti, il Giappone, i Paesi
Scandinavi, i Paesi Baltici, la
15
Bulgaria, il Sud Est Asiatico e
l’America Latina.
Questo è il contesto analizzato nel volume Bank Failures and
Bank Insolvency Law in Economies in Transition (redattori:
Rosa M. Lastra, Henry N.
Schiffman; editore: Kluwer Law
International), che esplora gli
aspetti giuridici della materia e
costituisce il risultato di uno
studio condotto dal Centre for
Commercial Law Studies, Queen
Mary and Westfield College,
Università di Londra e dall’Office of the General Counsel of the
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
Trasferimento di
proprietà nel
commercio
internazionale
Il volume Transfer of
Ownership in International Trade (redattori: Alexander von
Ziegler, Charles Debattista, Jette
Ronøe, Odile Plégat-Kerrault;
editore: Kluwer Law International) contiene uno studio di diritto comparato sul trasferimento
di proprietà, strutturato nello
stesso modo per ogni paese analizzato, al fine di rendere agevole la comparazione delle soluzioni prospettate a fronte di questioni emerse.
L’opera vuole rappresentare
un sostegno per legali, avvocati
e coloro che si trovino ad operare nell’ambito dei contratti di
vendita internazionali.
Tra i Paesi presi in esame si
segnalano: Australia, Belgio,
Canada, Danimarca, Germania,
Giappone, Inghilterra, Italia,
Paesi Bassi, Spagna, Svizzera,
Stati Uniti.
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DOVE SI RIUNISCONO
Londra: conferenza
sull’adeguamento fiscale
Si tiene a Londra, venerdì 19
novembre –presso il Tower
Thistle Hotel, in St Katherine’s
Way- una conferenza sugli effetti dell’armonizzazione fiscale
per le società, le banche e i servizi finanziari, organizzata dalla
International Conference Network.
La conferenza, di estrema
attualità, riguarderà anche gli
aspetti concernenti le prospettive future nell’ambito degli ordinamenti offshore.
Tra i relatori: Graham
Mather, (Presidente del European Financial Forum e già
membro del European Parliament Economic & Monetary
Affairs Committee); George
Katiforis (Professore e membro
del European Parliament Economic & Monetary Affairs Committee); Judith Maythew, (Presidente del Policy Committee of
the Corporation of London);
Clifford Dammers, (Segretario
Generale della International Pri-
mary Markets Association); Paul
Tipping (Direttore della British
Bankers Association); Colin
Powell, Presidente dell’Offshore
Group of Banking Supervisors);
James MacLachlan, (Partner di
Baker & McKenzie di Londra).
Malesia: diritto marittimo
e delle assicurazioni
Organizzato dalla SBL Maritime and Transport Law Committee, l’Insurance Committee,
in collaborazione con la InterPacific Bar Association (IPBA),
si tiene a Kuala Lumpur, in
Malesia, dal 28 al 30 novembre,
una Conferenza sulla navigazione marittima internazionale,
rivolta, in particolare, ad armatori, noleggiatori di navi, mediatori di noleggi marittimi, banche
e agenzie di assicurazione.
L’incontro sarà orientato, in
special modo, sulla frode marittima, inquinamento marittimo,
arbitrati e conciliazioni, assicurazioni.
Relatori: Jonathan Lux (Lon-
SERVIZIO ON-LINE
Il contenuto della “Lettera legale” è presente su “internet” all’indirizzo:
www.theaea.com/letteralegale
Professionisti specializzati in materia societaria, fiscale, contabile e finanziaria
possono rispondere a specifici quesiti ed a richieste di approfondimento sulle notizie contenute nella “Lettera legale” ed anche su altri argomenti, da indirizzare a:
A&A Group - via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma
(via e-mail: [email protected])
La “Lettera legale” è realizzata con l’apporto dei professionisti di “A&A group”
nelle sedi operative di Ginevra, Hong Kong, Lussemburgo, Nassau (Bahamas),
Roma, Tortola (B.v.i.), Varsavia; nelle sedi di rappresentanza di Londra, Lugano,
Madrid, Milano, Montrèal, New York, Parigi; nelle sedi di corrispondenza di:
Amsterdam, Assunçion, Atene, Barcellona, Brema, Budapest, Buenos Aires, Chicago, Copenaghen, Dublino, Francoforte, Funchal (Madeira-Portogallo), George
Town, Malta, Monaco, Montecarlo, Montevideo, Praga, Singapore, Vienna, Zurigo.
LL
dra), John Morris (Londra),
Peter Rogan (Londra).
Svizzera: conferenza in
materia arbitrale
La International Bar Association, in collaborazione con Arbitration and ADR Committee e
l’Associazione Svizzera dell’Arbitrato (ASA) organizza una
conferenza dal titolo: ”Arbitrati
e Tribunali: chi deferisce a chi?
Clausola arbitrale, litispendenza,
res iudicata, riconoscimento ed
esecuzione”.
L’incontro si terrà il 27 e 28
gennaio 2000, presso il Zurich
Marriott Hotel di Zurigo.
Moderatore: Martin Bernet.
Relatori: Peter Schlosser (Professore presso l’Università di
Monaco) che introdurrà i temi
principali; Hans van Houtte,
(Professore di Bruxelles), che
concentrerà il suo intervento sul
“conflitto di convenzioni”;
Andreas Lowenfeld (Professore
presso la New York University
Law School), François Perret
(Professore presso l’Università
di Ginevra) e Lawrence A Collins QC (Londra), che porranno
in rilievo gli aspetti delle rispettive legislazioni nazionali;
Gustav Möller, (Giudice ad Helsinki, presso la Suprema Corte
Finlandese) e Paul M Storm
(Rotterdam), che analizzeranno
il contesto europeo e le sue prospettive future; Catherine Kessedjian (The Hague) e Albert Jan
van den berg (Amsterdam), che
si soffermeranno sul contesto
globale e l’esigenza di armonizzazione; considerazioni conclusive saranno a cura di Jean-François A Poudret (Università di
Losanna).