La valutazione delle commesse a lungo termine
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La valutazione delle commesse a lungo termine
Schede operative Bilancio & Reddito d’impresa La valutazione delle commesse a lungo termine Il presente articolo illustra la disciplina delle commesse a lungo termine, con riferimento ai criteri di valutazione ai fini civilistici e ai fini fiscali. di Raffaele e Valerio Artina - Dottori Commercialisti in Bergamo Premessa Le commesse a lungo termine sono costituite da contratti di durata ultrannuale volti a realizzare un’opera od un complesso di opere che formino un unico progetto, eseguite su ordine del committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste. Data la loro natura ultrannuale, si deve determinare su base annuale l’effettivo stato di avanzamento di ogni singola commessa, al fine di farle partecipare al bilancio d’esercizio in misura pari alla progressione avvenuta. In ragione proprio della loro natura pluriennale, infatti, il principio contabile n. 23 rileva come «il rispetto del principio della competenza deve essere ottenuto attraverso un procedimento di rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa che consenta la loro attribuzione all’esercizio cui sono effettivamente riferibili, ossia nell’esercizio in cui si svolge l’attività della commessa», conseguentemente risulta necessario essere dotati, nella maggior parte dei casi, di una struttura amministrativa complessa in grado di fornire con accuratezza i dati necessari al rispetto di tale principio. Criteri di valutazione civilistici I criteri di valutazione civilistici sono contenuti nell’articolo 2426 del codice civile il quale al punto n. 9 dispone come «Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del merca- 38 Azienda & Fisco n. 13/2008 to, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione» e al punto 11 «i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza». Criterio della Commessa completata Il primo criterio, generalmente chiamato della commessa completata, prevede la contabilizzazione a bilancio delle commesse in base alle rimanenze per lavori in corso delle stesse valutandole al costo, o al valore di mercato se inferiore. I corrispettivi, invece, andranno contabilizzati solamente nell’esercizio in cui le commesse saranno completate e consegnate. Tale criterio risulta conseguentemente caratterizzato dall’imputazione, nei primi esercizi, solamente dei costi sostenuti per la realizzazione delle commesse, con il conseguente effetto di abbassare il risultato d’esercizio, mentre il ricavo verrà rilevato solamente nel momento in cui lo stesso sia effettivamente esigibile, ossia a lavori conclusi. Tale criterio risulta essere quello civilisticamente consigliato, in quanto risulta meglio rispettare il principio della prudenza secondo cui i ricavi vanno iscritti solamente quando risultino certi ed esigibili. Nonostante tale preferenza è comunque possibile scegliere liberamente tra il criterio della commessa completata o quello della percentuale di completamento, previsto dal punto 11 dell’articolo citato. Schede operative Criterio della percentuale di completamento Secondo tale criterio i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti, ed imputati a bilancio, in funzione dell’avanzamento dell’attività produttiva e quindi attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica. Tale principio viene adottato in quanto consente di ripartire i costi e i ricavi della commessa su ogni singolo esercizio in cui la stessa viene effettuata; tale criterio è consigliato dal Principio contabile n. 23 in quanto « è l’unico che permette di raggiungere, ove vi siano le condizioni descritte nel precedente paragrafo C.I., in modo corretto l’obiettivo della contabilizzazione per competenza delle commesse a lungo termine, che è quello di riconoscere l’utile della commessa con l’avanzamento dell’opera». Come facilmente deducibile da quanto sopra esposto il principio contabile n. 23 prevede delle specifiche condizioni affinché il cri- terio della percentuale di completamento possa essere utilizzato; queste risultano schematizzate nella tavola n. 1. Una volta verificata la sussistenza delle condizioni sopra esposte si dovrà procedere ad individuare la parte di opera eseguita alla data di chiusura di bilancio e determinare il valore commisurato al corrispettivo complessivo pattuito. Al fine della determinazione della percentuale di completamento esistono varie metodologie accettate dai principi contabili quali il metodo del costo sostenuto o cost-to-cost, delle ore lavorate, delle unità consegnate, delle misurazioni fisiche; il Principio contabile n. 23 consiglia, tra i metodi citati, quello del «cost-to-cost». Tale metodo prevede il confronto tra i costi effettivi sostenuti ad una certa data con i costi totali stimati; la percentuale scaturente dal rapporto tra i due andrà poi applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendo cosı̀ il valore da at- TAVOLA 1 - CONDIZIONI PER L’ADOZIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO Azienda & Fisco n. 13/2008 39 Schede operative tribuire ai lavori eseguiti e, conseguentemente, i ricavi maturati a tale data. Il principio contabile n. 23 richiede, inoltre, la costante applicazione del metodo scelto. Si evidenzia come una volta scelto il metodo di determinazione per la percentuale di completamento di una commessa il principio contabile rilevi come sia richiesta « la costante applicazione del metodo prescelto sia nel tempo, sia in presenza di tipologie similari di commesse, nell’ambito dell’impresa». Aspetti comuni Una volta scelto il criterio di valutazione della commessa completata o della percentuale di completamento, questo deve essere applicato a tutte le commesse. Si rileva come l’unica ipotesi di coesistenza, prevista anche dal Principio contabile n. 23, sia quella in cui a fronte della scelta del metodo della percentuale di completamento si rinvenga una commessa per cui non vi siano o siano venute meno le condizioni per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento. Costi e ricavi di commessa Ricavi Al fine di poter procedere ad una corretta valutazione delle commesse in corso è necessario sapere quali componenti positive e negative possano concorre a formare i cosiddetti ricavi/costi di commessa. I ricavi di commessa risultano costituiti dai corrispettivi riconosciuti dal committente per l’esecuzione dell’opera e sono tipicamente costituiti dal prezzo base e sue successive correzioni pattuite; le maggiorazioni a seguito della revisione dei prezzi; i corrispettivi pattuiti per la realizzazione di opere aggiuntive; eventi contrattuali o disposizione di legge. Ai fini della rilevazione contabile della commessa non deve essere attribuita alcuna importanza agli acconti percepiti dal committente; questi andranno iscritti nell’apposito conto in bilancio, senza influenzare l’entità delle rimanenze, a meno che non sussista la certezza che tale ricavo sia riconosciuto quale corrispettivo delle opere eseguite, e sia seguito dall’evidenziazione nella nota integrativa 40 Azienda & Fisco n. 13/2008 dell’esposizione dell’impresa nei confronti del committente per tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati. In tale ipotesi tale corrispettivo ridurrà l’entità delle rimanenze dei lavori in corso. Costi I costi di commessa includono sia quelli direttamente imputabili all’opera eseguita, quali i materiali, la manodopera impiegata, i subappaltatori, la progettazione, sia i costi definibili quali indiretti. Nel novero dei costi indiretti, comunque, non possono essere considerati, come disposto dal principio contabile n. 23, «le spese che si riferiscono all’attività aziendale nel suo complesso quali: le spese generali, amministrative e di vendita, le spese generali di ricerca e sviluppo». Nell’ipotesi in cui si preveda il conseguimento di una perdita l’importo della stessa, indipendentemente dal metodo di valutazione adottato, andrà integralmente iscritta a bilancio, nell’esercizio in cui la stessa risulti prevedibile, sulla base di una obbiettiva valutazione delle circostanze di fatto esistenti, in un apposito fondo riducendo il valore delle rimanenze finali. Criteri di valutazione fiscali In ambito fiscale la valutazione delle commesse a lungo termine risulta disciplinata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito Tuir), art. 93. Tale articolo è stato oggetto di due importanti modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 70 e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 233, art. 36, comma 20, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. La legge n. 296/2006 ha infatti previsto l’abrogazione del 5º comma dell’articolo 93 citato, che prevedeva la possibilità di poter utilizzare, su richiesta di apposita autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, il criterio della commessa completata anche in sede reddittuale. Tale abrogazione, tuttavia, risulta applicarsi alle commesse iniziate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006, ovverosia alle commesse iniziate nel 2007. Schede operative Data una tale disposizione ne deriva che alle commesse iniziate prima del 2007, e valutate con il criterio della commessa completata, si potrà continuare ad applicare tale criterio anche in sede di dichiarazione dei redditi, come confermato dalla risoluzione dell’agenzia delle entrate 3 aprile 2008, n. 129/E. Tale risoluzione, inoltre, evidenzia come al fine di poter continuare ad applicare il regime della commessa completata «il contribuente, in bilancio, dovrà valutare al costo tutte le commesse, [N.d.R. stante, appunto, la specifica richiesta del principio contabile n. 23 che il principio di valutazione sia applicato a tutte le commesse] fermo restando l’obbligo di effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione per assoggettare a tassazione il maggior valore, rispetto al costo, delle commesse iniziate a partire dal 1º gennaio 2007». Conseguentemente, sia per le commesse già iniziate alla data del 1º gennaio 2007, sia per quelle iniziate successivamente a tale data si dovrà continuare ad applicare, ai fini del bilancio, il criterio della commessa completata, mentre ai fini fiscali per le commesse iniziate successivamente al 1º gennaio 2007 si dovrà rideterminare il valore delle stesse tramite il criterio della percentuale di completamento, al fine di calcolare la variazione in aumento richiesta. In riferimento alla determinazione della suddetta variazione in aumento l’agenzia, nella risoluzione citata, ha evidenziato inoltre, come « Il contribuente dovrà essere in grado di documentare, in sede di eventuale controllo, i criteri utilizzati per la quantificazione della predetta variazione in aumento». Tale importante modifica alla valutazione delle commesse a lungo termine si affianca a quella, parimenti importante, introdotta dal D.L. n. 233/2006 citato, che ha previsto l’abolizione del terzo comma dell’articolo 93 del Tuir. Tale comma prevedeva la possibilità di poter ridurre forfetariamente il valore delle rimanenze delle opere ultrannuali in corso a fine esercizio di un importo pari al 2% delle stesse, o del 4% nel caso in cui le medesime fossero eseguite all’estero ed i corrispettivi fossero dovuti da soggetti non residenti; tale abrogazione risulta avere effetto dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006. Sul punto si evidenzia la posizione presa dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 24 agosto 2007, n. 237/E afferente al comportamento da adottare con riferimento a quelle commesse iniziate prima del 2006, per cui si era usufruito della svalutazione forfetaria e che non risultavano ancora completate nel 2006. In una tale situazione, infatti, appare logico chiedersi il comportamento da adottare in riferimento a tali deduzioni, ovverosia se le stesse possano mantenersi o siano da riprendere a tassazione già con riferimento all’esercizio 2006. Con la risoluzione citata l’agenzia ha evidenziato come «le nuove disposizioni si applicano esclusivamente agli incrementi delle rimanenze di commesse avviate a partire dall’esercizio in corso al 4 luglio 2006 nonché agli incrementi di valore delle opere iniziate in periodi precedenti e non ancora completate, con la conseguenza che le minori valutazioni operate fino al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 mantengono piena rilevanza e non devono, pertanto, essere recuperate a tassazione per effetto della citata abrogazione». L’abrogazione del terzo comma dell’articolo 93 del Tuir, con decorrenza dal periodo in corso al 2006, assume dunque la qualifica di uno spartiacque in riferimento al comportamento da adottare per la svalutazione forfetaria in esame. Per le commesse ultrannuali iniziate a partire dal 2006, infatti, tale svalutazione non può essere operata, mentre per quelle iniziate precedentemente al 2006 la svalutazione operata fino al 2005 rimane valida, mentre non sarà più possibile procedere a svalutare gli incrementi delle rimanenze della commessa in corso generatesi dal 2006 in poi. Inoltre « si ritiene che le deduzioni effettuate fino al periodo antecedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 non debbano essere riprese a tassazione in sede di determinazione delle imposte dovute per il periodo di imposta 2006 e che le stesse saranno assoggettate a tassazione nel momento del loro naturale assorbimento per effetto del completamento dell’opera in corso di esecuzione in relazione alal quale la svalutazione era stata effettuata» (Risoluzione n. 237/E/ 2007 citata). Azienda & Fisco n. 13/2008 41