Combustibili solidi - fondazione forense modenese

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Uso di combustibili solidi
Con la presente si intende riprendere l’informazione relativa al DPCM 8 marzo 2002,
che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili e le caratteristiche tecnologiche
degli impianti di combustione.
Tale DPCM ha inserito tra i combustibili consentiti negli impianti per uso sia industriale che civile,
anche le c.d. “biomasse” (materiale vegetale di varia provenienza, compresa la legna).
Inoltre, con riferimento sia alle biomasse che ai biogas, il
Tale DPCM era stato commentato dall’Area Ambiente e Sicurezza (con circolare n.30 del
24/3/2003) con particolare riguardo agli effetti prodotti dal decreto sulla normativa relativa alle
emissioni in atmosfera e ai rifiuti in quanto, inserendo il decreto tra i combustibili consentiti, le
biomasse (materiale vegetale di varia provenienza), ci ha permesso di dare indicazioni più precise
sui comportamenti da tenere nel caso di uso della legna come combustibile.
Il DPCM aveva previsto prevedeva anche l’obbligo, per dei termini entro i quali gli impianti di
combustione già esistenti alla data del 3 luglio 2002, di dovevano adeguarsi ai valori limite di
emissioni inquinanti fissati, per detti combustibili, e alle prescrizioni contenute negli Allegati III1 e VI2:
- entro il 3 gennaio 2004 se impianti ad uso industriale;
- entro il 3 luglio 2004 se impianti ad uso civile..
In questo periodo ritorna attuale il DPCM in quanto prevede che, dal 1° settembre 2005
l’impiego di alcuni combustibili solidi negli impianti per uso civile, sia vietato.
Nello specifico, l’articolo 10 del DPCM 8 marzo 2002 consente fino al 1° settembre 2005 l’impiego
dei seguenti combustibili solidi negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale,
cioè negli impianti termici ad uso civile (ricordiamo che sono considerati ad uso civile anche gli
impianti che hanno la seguente destinazione: riscaldamento e climatizzazione degli ambienti,
riscaldamento di acqua calda per uso civile, cucina, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione
mediche, lavaggio biancheria e simili, forni da pane, mense ed altri pubblici esercizi destinati ad
attività di ristorazione3):
In questo periodo ritorna attuale il DPCM in quanto prevede che, dal 1° settembre 2005
l’impiego di alcuni combustibili solidi negli impianti per uso civile, sia vietato.
Nello specifico, l’articolo 10 del DPCM 8 marzo 2002 consente fino al 1° settembre 2005 l’impiego
dei seguenti combustibili solidi negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale
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Intitolato “Individuazione delle biomasse combustibili e delle loro condizioni di utilizzo”.
2
Intitolato “Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas”.
3
Art.1, comma 2, DPCM 8/3/2002.
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Combustibili solidi.doc
(tra questi sono considerati ad uso civile anche gli impianti che hanno la seguente destinazione:
riscaldamento e climatizzazione degli ambienti, riscaldamento di acqua calda per uso civile,
cucina, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche, lavaggio biancheria e simili, forni
da pane, mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione):
1. agglomerati di lignite;
2. carbone da vapore;,
3. coke metallurgico e da gas;
4. antracite, prodotti antracinosi e loro miscele..
Poiché si sono diffuse stanno diffondendo notizie sul divieto di uso di forni a legna nei pubblici
esercizi e nei panifici, entriamo nel merito della normativa per chiarire il caso specifico:
§
I combustibili vietati dal 1° settembre 2005 non sono mai stati ammessi nei forni da
pane, nelle cucine, nelle mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attività di
ristorazione4.
§
Tra i combustibili consentiti nei forni da pane, nelle cucine, nelle mense e negli altri
pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione figurano il carbone di legna, , senza
limiti di emissioni,, e la legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III,
punto 25.
§
L’Allegato III, punto 2, infatti, con riferimento alle “biomasse” fra le quali si annovera
anche la legna da ardere, determina, (in una apposita tabella ed in relazione alla potenza
termica nominale complessiva installata: (MW) i valori limite delle emissioni inquinanti in
termini di polveri totali, carbonio organico totale, monossido di carbonio, ossidi di azoto,
ossidi
di
zolfo.
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DPCM dell’8 marzo 2002, gli impianti termici ad uso civile
che, alla data del 3 luglio 2002, utilizzassero già quale combustibile la legna da ardere,
avrebbero dovuto, già dal 3 luglio 2004, rispettare i menzionati valori limite, oltre alle
prescrizioni indicate nello stesso Allegato III. Queste ultime sono relative alle misurazioni
con frequenza almeno annuale, da parte del responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto, delle concentrazioni negli effluenti gassosi, delle sostanze i
cui limiti sono fissati nella citata tabella. Detti valori, dovrebbero poi essere allegati al
libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 4126.
Ma il DPR n. 412/93 (che detta norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia) riguarda esclusivamente gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli
ambienti o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari.
Non pare, dunque, che il DPCM in commento possa introdurre, senza apposita delega,
modifiche normative tali da comportare, per i forni a legna nei pubblici esercizi e nei
panifici, l’introduzione di obblighi corrispondenti a quelli già previsti per gli edifici civili.
Inoltre, ai sensi del punto 2.5 dell’Allegato III, agli impianti di potenza termica nominale
complessiva inferiore o pari a 1 MW, si applica l’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 25 luglio
4
Art.6, comma 2, DPCM 8/3/2002.
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Art.6, comma 1, lettere f) e g), DPCM 8/3/2002.
Vedere, in particolare, il punto 2.4, del paragrafo 2 (Condizioni di utilizzo), dell’Allegato III, al
DPCM 8/3/2002.
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19917, che considera attività ad inquinamento poco significativo e pertanto non soggette ad
autorizzazione, quelle esercitate da rosticcerie e friggitorie, cucine, ristorazione collettiva e
mense, panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.
In sintesi si potrebbe, pertanto, concludere che:
1. l’uso, nei pubblici esercizi e nei panifici, di forni a legna, non è assolutamente
vietato;
2. sia la legna da ardere che il carbone di legna sono ammessi come combustibili;
3. per la legna da ardere vanno rispettati determinati limiti di emissione di sostanze
inquinanti, che non dovrebbero comunque interessare quelli raggiunti dai forni in
uso nei pubblici esercizi e nei panifici, considerato anche che, ai sensi del DPR 25
luglio 1991, è valutata considerata attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo quella esercitata da rosticcerie e friggitorie, cucine, ristorazione
collettiva e mense, panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al
giorno;
4. molti elementi convincono circa l’esclusione, per i titolari degli esercizi, dagli
obblighi di procedere alla misurazione annuale delle emissioni ed alla loro
registrazione nel libretto di impianto, obblighi che comunque sarebbero in vigore già
dal 123 marzoluglio 2004;
5. per ciò che concerne i requisiti tecnici e costruttivi che devono possedere degli
impianti di combustione per uso civile ai sensi dell’art.7 del DPCM 8/3/2002,, in merito
alla loro applicazione o meno anche agli forni a legna e a carbone di legna dei
pubblici esercizi e dei panifici, si è in attesa di un chiarimento ministeriale. Si ricorda
comunque che il DPCM riconosce agli (detti obblighi, comunque, sorgerebbero
impianti ad uso civile già esistenti alla data del 3/7/2002, la possibilità di adeguarsi ai
citati obblighi entro il 3 luglio solo dal 12 marzo 2006;
6. l’uso di carbone di legna, oltre a non essere vietato, nel decreto in esame non è
soggetto a limiti di emissione; per i requisiti tecnici degli impianti, vale quanto detto
al punto precedente.
Intitolato “Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco
significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. 21 luglio
1989”.
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