Agenzia di Affari

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Agenzia di Affari
Agenzie d’affari
Normativa afferente:
Art.115 T.U.L.P.S.
Art. 120 T.U.L.P.S.
Art. 205 Reg. Es. TULPS
Art. 219 Reg. Es. TULPS
Art.115 T.U.L.P.S.
- Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre
agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma
di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili,
senza licenza del Sindaco.
La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di
intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la
raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od
altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza.
Con l’art.163 del d.lgs.31 marzo 1998, n.112, sono stati trasferiti ai
Comuni le competenze per il rilascio della licenza concernente le Agenzie
d’ Affari del settore delle esposizioni, mostre e fiere campionario di cui
all’art.115 del TULPS, nonché il rilascio delle Agenzie d’Affari di cui
all’art.115 del Tulps con esclusione di quelle relative all’attività di
recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche
relazioni, che continuano a rimanere di esclusiva competenza dell’autorità
provinciale di pubblica sicurezza.
Detto trasferimento di competenze è stato reso esecutivo il 1°
gennaio 2001 do D.P.C.M. 12 settembre 200, che ha dato piena attuazione
al disposto del d.lgs. 112/1998.
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio 2001 n.290, in
merito a tale trasferimento ha affermato che “il conferimento ai Comuni
delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alle Agenzie d’Affari ai
sensi dell’art.163… fa venir meno le competenze in materia dell’autorità
provinciale di Pubblica Sicurezza.
Quindi, è evidente che per tutte le licenze di cui all’art.115, ad
esclusione di quelle relative alle attività rimaste di competenza del
Questore, l’autorità competente a ricevere il rapporto non è più il Prefetto,
bensì l’Autorità Regionale.
Le licenze di cui all’art.115 del TULPS si differenziano in due grandi
categorie:
a) le agenzie pubbliche di affari;
b) le esposizioni temporanee di merci e le mostre e fiere.
Per l’individuazione delle agenzie della prima categoria, bisogna far
riferimento all’art.205 del regolamento di esecuzione al TULPS.:
205. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici
pubblici di affari» usata dall'articolo 115 della legge, si
comprendono le imprese, comunque organizzate, che si
offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di
affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne
faccia richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i
commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i
ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od
agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali;
le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti;
gli uffici di pubblicità, e simili.
Per le attività anzidette è sempre obbligatorio tenere il registro di polizia
di cui all’art.120 del TULPS con le modalità di cui all’art.219 del
regolamento di esecuzione al TULPS.
219. Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici
pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare,
di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e
domicilio del committente, la data e la natura della
commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito
della operazione.
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220. I registri indicati nei due precedenti articoli devono
essere conservati dall'esercente per un quinquennio a
disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
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Per l’individuazione delle agenzie della seconda categoria, invece, è
necessario far riferimento all’art.208 del regolamento di esecuzione al
TULPS:
208. Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della
legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia,
in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche
a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a
vendita delle cose esposte.
La legge 21 marzo 1958, n.253 (disciplina dell’attività di mediatore),
stabilisce all’art.3 che “ per l’esercizio dell’attività disciplinata dai
precedenti articoli, non è richiesta la licenza prevista dall’art.115 del
TULPS.
Inoltre, per espressa disposizione normativa dell’art. 206 del
regolamento di esecuzione al TULPS, non sono soggette alla disciplina di
cui all’art.115 le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli e, in
genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di
autorità diversa da quella della pubblica sicurezza………
206. Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115 della
legge
le agenzie di trasporto di merci mediante
autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349 e, in
genere, le agenzie e gli uffici di enti o di istituti soggetti
alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica
sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione,
le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 311/2001, la licenza di agenzia
d’affari di cui all’art.115 ha assunto carattere permanente, per cui non è
più soggetta a dichiarazione di prosecuzione d’attività.
PROCEDURA SANZIONATORIA
Agenzia d’affari o esposizione abusiva (escluse le agenzie
matrimoniali, di pubblici incanti, recupero crediti, pubbliche
relazioni) senza licenza del Sindaco: artt.115 e 17-bis/1° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.098
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 1.032,00
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Agenzia d’affari che non osserva le prescrizioni
sull’autorizzazione: artt. 9 e 17-bis/2° TULPS
imposte
s.a. pecuniaria da euro 516 a euro 3.098
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 1.032
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Trasferimento di sede senza preventiva autorizzazione:
17-bis/1° TULPS
artt.115 e
s.a. pecuniaria da euro 516 a euro 3.098
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 1.032
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Ampliamento dei locali senza preventiva autorizzazione: artt.115
17-bis/1° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 516 a euro 3.098
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 1.032
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
e
Rappresentanza non autorizzata:
artt.8 e 17-bis/2° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 516 a euro 3.098
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 1.032
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Tabella delle operazioni, con la tariffa delle relative mercedi, non
esposta:
artt.120/1° e 17-bis/3° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 154 a euro 1.032
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 308
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Licenza non esposta:
artt.180 Reg. e 221-bis/2° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 154 a euro 1.032
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 308
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Mancanza del Registro Giornale degli Affari: artt.120 e 17-bis/3°
TULPS
s.a. pecuniaria da euro 154 a euro 1.032
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 308
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Registrazioni incomplete, spazi in bianco, ecc.: artt. 219 Reg. e 221bis/2° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 154 a euro 1.032
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 308
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Operazioni effettuate con persone non munite di documento di
identità:
artt.120 e 17-bis/3° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 154 a euro 1.032
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 308
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Operazioni diverse da quelle consentite: artt.120 e 17-bis/1° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 516 a euro 3.098
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 1.032
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Omessa conservazione del Registro Giornale
per un quinquennio:
artt.220 Reg. e 221-bis/3° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 154 a euro 1.032
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 308
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Falsità nelle registrazioni:
Art. 484 Cod. Pen.
Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 309
Autorità competente: Tribunale monocratico
Mancanza del Certificato prevenzione incendi:
n.818
Art.5 L. 7.12.1984,
Segnalazione al Comando Provinciale VV.FF.
Mancanza misure antincendio:
(se indicate sull’autorizzazione)
Art. 9 e 17-bis/2° TULPS
s.a. pecuniaria da euro 516 a euro 3.098
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 1.032
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
Attività di mediatore senza essere iscritto nei ruoli della Camera di
Commercio:
artt.2 e 8 legge n.39/1989
s.a. pecuniaria da euro 516 a euro 2.065
pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: euro 688,33
Autorità competente : Presidente della Regione o ente delegato
Riscossione proventi: Regione o ente delegato.
N.B. è prevista, inoltre, la restituzione delle provvigioni percepite.
Per chi incorre in tre violazioni, si applicano le pene previste
dall’art. 348 cod. pen. (abusivo esercizio di una professione),
nonché le conseguenze di cui all’art. 2231 codice civile
(mancanza d’scrizione).