Possiamo definire di "lavoro autonomo" qualsiasi prestazione

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Possiamo definire di "lavoro autonomo" qualsiasi prestazione
Nelle pagine che seguono vengono presentate le Definizioni che verranno inserite nella
sezione Strumenti per le seguenti voci:
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Franchising
Impresa coniugale
Impresa familiare
Impresa individuale
Lavoro a progetto
Lavoro autonomo
Lavoro parasubordinato
Lavoro con ritenuta d’acconto
Lavoro interinale
Società di persone (snc, sas)
Società di capitali (srl, spa, sapa, coop)
Società cooperative
Prestatori d'opera e consulenti con partita IVA
Partita IVA
Per ogni definizione verrà indicato il link (ove presente) con la fonte dalla quale è stata tratta
l’informazione per eventuali approfondimenti.
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FRANCHISING
Con la legge n. 129 del 6 maggio 2004 il Parlamento ha approvato le nuove norme per la
disciplina del franchising.
In base alla nuova disciplina, l'affiliazione commerciale (o più semplicemente "franchising") è
"il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso
corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how,
brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema
costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare
determinati beni o servizi".
WEB: www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=7294
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ASSOCIAZIONI DI FRANCHISING
Assofranchising - Associazione Italiana Franchising
WEB: www.assofranchising.it
Confimprese - Associazione delle imprese di marca
WEB: www.confimprese.it
FIF - Federazione Italiana del Franchising
WEB: www.fif-franchising.it
Conffranchising CFF - Associazione Europea del Franchising
WEB: www.conffranchising.it
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IMPRESA CONIUGALE
Una forma particolare di impresa familiare è l'impresa coniugale: viene costituita dopo il
matrimonio
ed
è
gestita
comunemente
da
entrambi
i
coniugi.
I creditori dell'impresa possono rivalersi su tutti i beni della comunione, anche se estranei
all'azienda. Possono, inoltre, soddisfare le loro ragioni creditorie sul patrimonio personale di
ciascun coniuge, nel caso in cui i beni della comunione non siano sufficienti a coprire il debito.
Il coniuge partecipa agli utili fino ad un importo massimo del 49%.
WEB: www.vi.camcom.it/a_257_IT_1300_1.html
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IMPRESA FAMILIARE (1)
Si tratta di una forma particolare di impresa, in cui i componenti della famiglia prestano, come
soci d'opera, la propria attività lavorativa. L'impresa familiare, pur vedendo la partecipazione di
più soggetti oltre al titolare, è assoggettata al medesimo trattamento giuridico dell'impresa
individuale. Non vi è separazione tra patrimonio personale e patrimonio aziendale.
WEB: www.vi.camcom.it/a_257_IT_1300_1.html
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IMPRESA FAMILIARE (2)
Codice civile – Libro 1 – Titolo VI: Del matrimonio
Articolo 230bis: Impresa familiare
Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua
attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la
condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego
degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi
produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena
capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della
donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo
comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile,
salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col
consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi
causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento
può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di
divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione
dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura (2140) sono regolate
dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
WEB: www.leggeonline.info/codicecivile/art230-bis.php
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IMPRESA INDIVIDUALE (1)
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’Imprenditore risponde illimitatamente delle
obbligazioni aziendali.
WEB: www.codice-civile.com/libro-quinto-del-lavoro.htm
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IMPRESA INDIVIDUALE (2)
Unico titolare dell’attività è il singolo imprenditore che si assume il rischio e le responsabilità
che l'esercizio dell'attività economica comporta. Risponde direttamente alle obbligazioni verso i
terzi con il suo patrimonio. L'impresa individuale rispetto alla collettiva è caratterizzata da una
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maggiore flessibilità e rapidità di decisione e da minori oneri amministrativi, contabili e fiscali.
Le imprese individuali sorgono con l'inizio dell'esercizio professionale di un'attività economica
organizzata per la produzione e lo scambio di beni e di servizi.
WEB: www.camcom.it/come/forme.asp
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LAVORO A PROGETTO
Con la Circolare 8 gennaio 2004 n. 1 - Oggetto: Disciplina delle collaborazioni coordinate e
continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/03. Il Ministero del Welfare
fornisce i primi chiarimenti in merito alla nuova figura del "lavoro a progetto" prevista dal
decreto legislativo n. 276/03, che prende il posto delle collaborazioni coordinate e continuative
(co.co.co.). Il Ministro precisa che il progetto deve consistere in un'attività produttiva ben
identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, cui il collaboratore
partecipa direttamente con la sua prestazione, e che le valutazioni e scelte tecniche,
organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.
WEB: www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=79
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LAVORO AUTONOMO
Possiamo definire "lavoro autonomo" qualsiasi prestazione compiuta senza vincoli di
subordinazione; sono attività di lavoro autonomo, per il Codice Civile, sia quelle svolte dagli
imprenditori sia quelle svolte dai professionisti, dagli artisti, dai consulenti.
WEB: www.codice-civile.com/libro-quinto-del-lavoro.htm
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LAVORO PARASUBORDINATO
Per lavoro parasubordinato s’intende una tipologia di rapporti di lavoro con una struttura
giuridica particolare, talvolta vicina per caratteristiche al lavoro subordinato e altre volte a
quello autonomo. Si tratta, infatti, di forme di collaborazione svolte continuativamente nel
tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, senza vincolo di
subordinazione. Lavoratori che svolgono un’ attività autonoma di libera professione e senza
vincolo di subordinazione.
Sono considerati lavoratori parasubordinati:
- i lavoratori a progetto
- i collaboratori occasionali la cui prestazione ha il carattere della continuità e sia resa per
un massimo di 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e il compenso
percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5.000 euro.
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LAVORO CON RITENUTA D'ACCONTO
Non un vero contratto, ma una forma di pagamento per i lavoratori autonomi. Viene usata
soprattutto nelle collaborazioni professionali. e nei rapporti di lavoro
parasubordinati. L'azienda trattiene il 20% del compenso lordo dalla retribuzione pattuita e
lo versa al fisco a nome del lavoratore.
Due sono le formule:
- collaborazione coordinata e continuativa, in cui si definiscono i termini delle prestazioni di
lavoro
- collaborazione occasionale, accordo puramente verbale in cui vengono specificate le mansioni
da svolgere, la durata del lavoro, il compenso e le modalità di pagamento.
WEB:
www.cgil.it/ufficiostampa/LAVORO/Lavoro%20parasubordinato/lavoro_parasubordinato.htm
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LAVORO INTERINALE
Per Lavoro interinale s'intende una tipologia di effettuazione dell'attività lavorativa con carattere
temporaneo (detto anche fornitura di lavoro temporaneo ed è l'antesignano della Somministrazione di
lavoro). La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta
dal D. lgs. n° 276 del 2003, artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003 (legge Biagi) che
prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto
con un lavoratore; l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
il lavoratore.
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di
lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e
lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che
per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda
utilizzatrice. La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente
presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n° 197/1996, c.d. riforma Treu.
WEB: www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/norme/contratti/somministrazione_di_lavoro
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SOCIETÀ DI PERSONE
Nelle società di persone i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (ad
eccezione dei soci accomandanti delle società in accomandita semplice). Rispondono dei debiti
con
il
patrimonio
personale
coprendo
anche
la
parte
dei
soci
insolventi.
Appartengono a questa tipologia: le società semplici, le società in nome collettivo, le società in
accomandita semplice.
WEB: www.italiadonna.it/agevolazioni_fiscali/societa_di_persone.htm
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SOCIETÀ DI PERSONE
FORME SOCIETARIE
Società semplice: non ha per oggetto l’esercizio di una attività commerciale, ma attività agricole,
professionali in forma associata, di gestione di patrimoni immobiliari.
Le società semplici devono richiedere, entro il termine di trenta giorni dall'accordo sociale, l'iscrizione nel
Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
Snc - Società in nome collettivo: può esercitare sia attività di impresa commerciale, sia attività
economiche non commerciali. La responsabilità dei soci è solidale e illimitata per le obbligazioni sociali
assunte. La costituzione deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
depositato in Tribunale. L'atto costitutivo deve essere iscritto, al Registro delle imprese delle Camere di
Commercio, entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Se non si provvede all'iscrizione la società dovrà pagare
una sanzione e sarà considerata "irregolare" e quindi caratterizzata dalla maggiore responsabilità dei soci per
le obbligazioni sociali.
Sas - Società in accomandita semplice: viene posta in essere quando i soggetti finanziatori vogliono
investire i loro capitali in un'attività di impresa senza volersene assumere i rischi. Questi soci, detti
accomandanti, affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, detti accomandatari, i quali si assumono in
forma illimitata e solidale le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa.
Gli amministratori devono chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipulazione
dell'atto costitutivo della società. In caso di mancata iscrizione, la società incorrerà nel pagamento di una
sanzione e sarà considerata "irregolare", con una conseguente maggiore responsabilità da
WEB: www.camcom.it/come/forme.asp
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SOCIETÀ DI CAPITALI
Le società di capitali rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio
patrimonio, la responsabilità dei soci (fatta eccezione dei soci accomandatari) è limitata e
circoscritta ai loro rispettivi conferimenti sociali. Hanno personalità giuridica e sono considerate
distinte dagli individui che le compongono, sia ai fini fiscali che a quelli civili.
Entro venti giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, redatto da un notaio, deve essere
prodotta istanza di iscrizione della società al Registro delle imprese, a cura del notaio stesso.
L'iscrizione ha efficacia costitutiva, nel senso che da questo momento la società acquista
personalità giuridica. Nel caso di omessa iscrizione la società è inesistente e chiunque abbia
assunto obbligazioni in nome della società ne risponde solidalmente e illimitatamente.
Le società di capitale sono: le società per azioni (Spa), le società in accomandita per azioni
(Sapa), le società a responsabilità limitata (Srl).
WEB: www.camcom.it/come/forme.asp
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SOCIETÀ DI CAPITALI
FORME SOCIETARIE
Spa - Società per azioni: esercitano un'attività di impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci
mediante quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore e sono rappresentate da un titolo nominativo
detto “azione”. Il capitale non può essere inferiore a centomila euro.
Per la costituzione regolare di una società per azioni occorrono la stipulazione per atto pubblico (da parte di
un notaio) e l'iscrizione nel Registro delle imprese.
Sapa - Società in accomandita per azioni: hanno le stesse caratteristiche delle società in accomandita
semplice e delle società per azioni. Il patrimonio sociale è costituito da azioni, ma i soci si distinguono in
accomandatari, che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata,
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solidale e sussidiaria, e gli accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte e non possono
svolgere attività di amministrazione della società.
Srl - Società a responsabilità limitata: le quote sociali non sono rappresentate da azioni e il capitale
minimo, per la costituzione, è diecimila euro. L’adozione di questa forma societaria viene preferita alla società
per azioni per lo svolgimento di attività di impresa di media dimensione. L'atto costitutivo, redatto da un
notaio, è soggetto all'iscrizione nel Registro delle imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione.
WEB: www.camcom.it/come/forme.asp
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COOPERATIVE
Le società cooperative (Coop) sono imprese che: non hanno scopo di lucro, ma hanno lo
scopo di fornire beni, servizi o occasioni di lavoro a loro stessi o ai loro familiari nel tentativo di
evitare speculazioni di mercato. Tale scopo si definisce “mutualistico”.
WEB: www.codice-civile.com/libro-quinto-del-lavoro.htm
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PRESTATORI D'OPERA E CONSULENTI CON PARTITA IVA
Si può parlare di prestazioni d’opera (chiamate anche consulenze professionali) quando una
persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente
attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Le consulenze professionali, dal punto di vista normativo, sono definite prestazioni d’opera e
fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile e, se si tratta di prestazioni
d’opera intellettuali, agli articoli 2229-2230 e seguenti sempre del codice civile. Una volta
definita la prestazione d’opera o la consulenza, sebbene non sia obbligatoria la forma scritta,
generalmente si procede alla compilazione di un “Ordine di lavoro o contratto di prestazione
d’opera” scritto e firmato dalle parti.
WEB: www.nidil.cgil.it
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PRESTATORI D'OPERA E CONSULENTI CON PARTITA IVA
…per approfondire
Questo documento, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso, è bene che
comprenda la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; i tempi di
consegna da parte del committente dei materiali necessari alla progettazione e/o realizzazione; i
tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di
recesso.
In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che
seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò
è bene che l’ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento.
Gli aspetti fiscali
Dopo l’approvazione del decreto attuativo della legge 30/2003, i prestatori d’opera devono
necessariamente essere in possesso di partita Iva individuale. Prima dell’approvazione del decreto
attuativo spesso vi era una sovrapposizione tra collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni
d’opera.
Nel settore privato, invece, è possibile instaurare un contratto di prestazione d’opera senza partita
Iva solo se la modalità di lavoro è riconducibile al contratto a progetto.
Nel settore pubblico, e per alcune categorie di lavoratori (pensionati di vecchiaia, professionisti,
sportivi), non è prevista la partiva Iva soltanto per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa.
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Se non si usa una di queste modalità d’impiego e se, contemporaneamente, non si hanno mezzi
organizzati tali da configurare un’impresa, si utilizza la prestazione d’opera con partita Iva.
Non esistono contratti, accordi o normative nazionali che disciplinano la prestazione d’opera, fatti
salvi i riferimenti generali del codice civile in materia. Quindi i singoli lavoratori risentono della
disparità del rapporto di forza con il committente.
WEB: www.nidil.cgil.it
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PARTITA IVA
Il contratto con partita Iva è forma di gestione retributiva e fiscale riservata ai lavoratori
autonomi (ad es. liberi professionisti, collaboratori e consulenti).
WEB: www.italiadonna.it/agevolazioni_fiscali/apertura_partita_iva.htm
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PARTITA IVA: aprire la…
L’apertura della partita Iva deve essere compiuta presso l’Ufficio delle Entrate competente per
territorio (in base al proprio domicilio fiscale) occorre compilare e presentare una dichiarazione
entro
30
giorni
dall'inizio
dell'attività
o
della
costituzione
della
società.
I lavoratori con contratto a partita Iva, Tranne i liberi professionisti iscritti agli Albi
professionali, devono registrarsi alla Gestione Separata Inps e versare tutti i mesi un
contributo pari al 23,50% e devono anche essere assicurati all’ Inail.
La registrazione alla Gestione Separata da diritto ad alcune prestazioni erogate dall’Inps come:
- indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero
- indennità di maternità
- assegno per il nucleo familiare.
WEB: www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Glossario/lettera_p.htm
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