59th UIA CONGRESS Valencia / Spagna 28 ottobre – 1 novembre

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59th UIA CONGRESS Valencia / Spagna 28 ottobre – 1 novembre
59th UIA CONGRESS
Valencia / Spagna
28 ottobre – 1 novembre 2015
COMMISSIONE PENSIONAMENTO E
PENSIONI
Giovedì 29 ottobre 2015
LA SOLVIBILITÀ
DELLE CASSE DEGLI AVVOCATI
Enrique Sanz Fernández-Lomana
C/ Serrano 9, 28001 Madrid, España, Tel: 91 435 24 86
[email protected]
© UIA 2015
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1. INTRODUZIONE
Le Mutue di Previdenza Sociale (MPS) in Spagna fungono da strumento di copertura delle
necessità dei liberi professionisti (in alternativa alla Previdenza Sociale) in materia di tutela
sociale (risparmi per la pensione, in caso di decesso, invalidità permanente o temporanea e non
autosufficienza), e fanno in modo che la categoria dei professionisti possa integrare la propria
pensione pubblica. Tali MPS, di cui fa parte la Mutua dell’Avvocatura, sono tutte in regime di
capitalizzazione individuale e sono regolamentate dallo stesso quadro normativo di ogni altra
compagnia assicuratrice, per cui in termini di solvibilità - vale a dire, all’atto di valutare se tali
entità dispongono di attivi sufficienti a far fronte agli obblighi presenti e futuri derivanti
dall’attività assicurativa, devono rispettare anche i requisiti previsti dalla nuova Direttiva
Comunitaria Solvibilità II applicabile a tutto il settore assicurativo.
2. SVILUPPO NORMATIVO
Nonostante la continua evoluzione dei mercati finanziari e di quello assicurativo, il quadro
normativo tuttora vigente di Solvibilità I è in vigore da oltre quarant’anni. Per questo motivo, nel
2001 il Consiglio Europeo creò la cosiddetta Procedura Lamfalussy, procedura di
implementazione normativa a tre livelli simile a quella sviluppata dal settore bancario, che il 5
maggio del 2009 è culminata con l’approvazione della Direttiva quadro Solvibilità II da parte del
Consiglio dei Ministri di Economia e Finanza della UE. In questo momento prende avvio una fase
di trasposizione in tutti gli Stati Membri della UE che, dopo una fase preparatoria di due anni
(2014-2015), avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016.
3. STRUTTURA SU TRE PILASTRI
Solvibilità II adotta una struttura che poggia su tre pilastri, simile a quella applicata dal settore
bancario in Basilea II; tali livelli sono:
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Pilastro 1: quantificazione e requisiti minimi di capitale (SCR e MCR)
Pilastro 2: sistema di buona corporate governance e valutazione interna dei rischi (ORSA)
Pilastro 3: reporting e disciplina di mercato
Quadro 1. Struttura su tre pilastri su cui poggia Solvibilità II. Fonte: elaborazione autonoma.
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Quando si parla dei tre pilastri di Solvibilità II, nonostante si faccia riferimento a una struttura
normativa, è richiesta anche una gestione completa e attiva del rischio assunto, in modo da
consentire alla compagnia di valutare con regolarità i rischi interni ed esterni, quantificabili o
meno, a cui essa si espone, con l’Organo Amministrativo dell’entità che costituisce il responsabile
ultimo della formulazione e dell’approvazione di tali politiche e misure. In tale contesto,
Solvibilità II si tradurrà quindi in un ulteriore vantaggio per l’assicurato, in quanto questi troverà
un’offerta di prodotti assicurativi più competitiva nella misura in cui le compagnie più efficienti e
meglio gestite disporranno di maggiori risorse da investire nei propri assicurati.
3.1. Pilastro 1
Se per Solvibilità si intende “la capacità di disporre di attivi sufficienti a far fronte a tutti gli
obblighi derivanti dall’attività assicurativa che possono sorgere in futuro”, le compagnie
assicuratrici dovranno costituire un margine di solvibilità che faccia da ammortizzatore per
coprire non solo i futuri obblighi previsti, ma anche qualsiasi possibile congiuntura sfavorevole
dell’attività.
Per questo motivo, la Direttiva Solvibilità II introduce nuove norme di valutazione di attivi,
passivi, riserve tecniche e fondi propri. Inoltre, propone nuovi requisiti di capitale obbligatorio
per la copertura di ognuno dei rischi a cui l’entità si espone, strutturandoli su due livelli:
SCR (Solvency Capital Requirement): è il carico di capitale richiesto e necessario per far
fronte alle possibili congiunture sfavorevoli dell’attività.
2. MCR (Minimum Capital Requirement): è il livello minimo di capitale richiesto alle entità, al
di sotto del quale la compagnia verrebbe sottoposta ad interventi o liquidata dalle autorità di
vigilanza.
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Per la valutazione di ciascuno di questi rischi (si veda il Quadro 2), le entità hanno due
alternative: utilizzare una formula standard indicata dall’Autorità Europea delle Assicurazioni e
delle Pensioni (EIOPA), o elaborare modelli interni che, previa approvazione dell’autorità di
vigilanza, siano in grado di rispecchiare meglio il reale rischio assunto da ogni entità.
Quadro 2. Rischi oggetto di valutazione con la formula standard di Solvibilità II. Fonte: EIOPA
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Il differenziale che risulta tra volume di attivi al valore di mercato e volume di passivi (miglior
stima più un margine di rischio) ci darà i fondi propri disponibili per la copertura dei requisiti
patrimoniali regolamentari (SCR) e il requisito minimo di capitale (MCR). Da questa relazione
tra i fondi propri disponibili e il capitale richiesto si ottiene il rapporto di solvibilità dell’entità
che, se inferiore al 100%, implica che l’entità si trova in una situazione di insolvibilità
regolamentare che comporterà l’immediato intervento dell’autorità di vigilanza (misure speciali)
ed eventualmente la liquidazione dell’entità stessa.
3.2. Pilastro 2
Oltre alla valutazione quantitativa di cui al Pilastro 1 richiesta dall’autorità di vigilanza per tutte
le entità assicurative europee e per le MPS, nel Pilastro 2 di Solvibilità II è anche previsto
l’obbligo di disporre di un sistema efficace di governance, nonché quello di realizzare
periodicamente un’autovalutazione a medio termine delle magnitudo dell’attività, valutando così
le esigenze di capitale che ne risultano.
3.2.1.
Sistema di governance
Il sistema di governance deve garantire la gestione corretta e prudente dell’attività. In merito a
ciò, vengono introdotti i seguenti obblighi:
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Devono essere redatte politiche scritte sulla buona governance dell’entità, nonché sui
principali compiti e sulle funzioni svolte nella compagnia (investimenti, gestione e
mitigazione dei rischi, sottoscrizione, riserve, gestione del capitale etc.).
Devono essere istituiti controlli appropriati atti a garantire il rispetto dei requisiti di idoneità
e onorabilità delle persone che dirigono l’entità.
Devono essere istituiti e messi in atto meccanismi adeguati allo sviluppo delle cosiddette
quattro funzioni chiave previste dalla Direttiva Solvibilità II, che sono:
1. Funzione di gestione dei rischi: deve comprendere le strategie e le procedure chiave per
individuare, misurare, gestire e comunicare costantemente i rischi più rilevanti assunti
dall’entità (valutati nel Pilastro 1), tra cui saranno particolarmente evidenziati i rischi di
sottoscrizione, riserve, investimento, gestione di attivi e passivi, liquidità,
riassicurazione e altre tecniche di mitigazione dei rischi che dovranno a loro volta essere
analizzati, sottolineati e comunicati periodicamente all’Organo Amministrativo per
consentirgli di adottare le decisioni adeguate in base al suo profilo e all’appetito per il
rischio. Questa funzione è inoltre responsabile della valutazione e della proposta dei
modelli interni dell’entità.
2. Funzione attuariale: deve presentare un parere e trasmettere all’Organo Amministrativo
le opportune raccomandazioni sulle migliori tecniche di sottoscrizione e selezione dei
rischi, sul programma di riassicurazione orientato alla mitigazione e al trasferimento
reale del rischio, a possibili incongruenze nel calcolo delle riserve tecniche, nonché
confermare la qualità dei dati utilizzati per tale calcolo.
3. Funzione di revisione interna: deve manifestare la propria opinione in modo obiettivo e
indipendente rispetto a tutte le funzioni operative dell’entità, e tali conclusioni e
raccomandazioni dovranno essere comunicate direttamente all’Organo Amministrativo
dell’entità.
4. Funzione di conformità: deve verificare la conformità delle disposizioni normative che
interessano l’attività, prestando consulenza e riferendo in tal senso all’Organo
Amministrativo dell’entità.
Deve mettere a punto un sistema di controllo interno che monitori le procedure
amministrative, operative e contabili, così come i meccanismi di informazione, mediante
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l’elaborazione di una mappa dei rischi dei processi che metta in guardia sui rischi che,
quanto a frequenza e a impatto, possono incidere maggiormente sulle diverse funzioni
operative dell’entità, in modo che tutto il personale sia a conoscenza della propria funzione
nel sistema di controllo interno.
3.2.2.
Autovalutazione dei rischi assunti (ORSA)
Al fine di garantire la continuità dell’attività, le entità devono svolgere un processo di
autovalutazione interna a medio termine (da 3 a 5 anni) dei rischi associati al business plan, per
conoscere in tal modo la disponibilità futura delle risorse al fine di far fronte a congiunture
impreviste della stessa e in base all’appetito e alla sua tolleranza per il rischio, nonché alle
esigenze future di capitale, consentendo all’Organo Amministrativo di prendere decisioni di
gestione fondate, anche in situazioni di stress economico e in base al comportamento degli
assicurati.
3.3. Pilastro 3
Una volta attuati i Pilastri 1 e 2 di Solvibilità II, le entità assicurative e le MPS dovranno
documentare tutti gli output quantitativi e qualitativi generati, ottemperando in tal modo ai
requisiti di reporting all’autorità di vigilanza e al mercato. Le relazioni da presentare sono:
3.3.1.
Quantitative Reporting Template (QRT)
Mediante tali modelli di reporting forniti dall’autorità di vigilanza, vengono raccolte tutte le
informazioni quantitative richieste sulle principali magnitudo economiche e di consumo di
capitale della compagnia (fondi propri, requisiti di capitale, attivi, riserve tecniche,
riassicurazione, analisi di variazioni e sensibilità etc.).
3.3.2.
Regular Supervisory Report (RSR)
Questo documento, destinato all’autorità di vigilanza nazionale, deve contenere almeno i
seguenti elementi:
3.3.3.
Requisiti generali di governance
Requisiti di idoneità e onorabilità
Informazioni sul sistema di gestione dei rischi
Informazioni sul sistema di controllo interno
Informazioni sui fondi propri
Informazioni sulla valutazione degli attivi
Informazioni sulla valutazione delle riserve tecniche
Gestione del capitale
Qualsiasi altra informazione significativa
Solvency and Financial Condition Report (SFCR)
Questa relazione, destinata agli assicurati e al mercato, deve contenere informazioni simili al
report precedente, anche se più limitate. In ogni caso, i requisiti minimi per quanto riguarda le
informazioni richieste comprendono le seguenti aree:
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Informazioni sull’attività e risultati dell’entità
Bilancio economico
Informazioni sul sistema di governance, gestione dei rischi e controllo interno
Profilo di rischio dell’entità
Gestione del capitale (fondi propri e requisiti di capitale)
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4. CONCLUSIONI
Nel settore assicurativo, a differenza di quanto accade in altri settori economici, il ciclo di
produzione è invertito: prima si riscuotono i premi e poi si pagano i sinistri, vale a dire che prima
si riscuote il prezzo del prodotto e successivamente si presta il servizio, per cui è indispensabile
controllare che sussista la garanzia che gli importi percepiti dagli assicuratori (premi) vengano in
seguito destinati ai fini previsti (pagamento di sinistri). Per questo motivo, e data la loro
importanza strategica, sociale ed economica, le entità assicurative sono sottoposte a una rigorosa
supervisione pubblica, con norme specifiche di funzionamento, solvibilità, controllo e ispezione.
A differenza del settore bancario, grazie a questo rigore normativo e di vigilanza, come pure
all’esistenza di questo nuovo ambiente normativo che propone piani di identificazione e di
gestione precoce di possibili rischi e di vulnerabilità, le entità assicurative sono state in grado di
attraversare senza difficoltà la recente crisi economica, confermandosi come uno dei motori in
maggior salute dell’economia.
Possiamo pertanto concludere che Solvibilità II, già convertita nel progetto e nella sfida normativa
più vasta e rilevante per le compagnie assicuratrici europee e per le MPS, ha comportato un
profondo cambiamento nel modo di intendere l’attività assicurativa e nelle strategie da adottare
per la gestione della stessa. In tal senso, la Mutua dell’Avvocatura ha inteso questo nuovo quadro
normativo non solo come un obbligo legale, ma anche come un investimento per migliorare la sua
gestione e il suo valido processo decisionale, per cui ha già fatto propria questa nuova cultura in
tutta la sua organizzazione. Nonostante ciò richieda uno straordinario sforzo quanto a risorse
tecniche e umane, e nonostante la transizione da un quadro di riferimento a un altro comporti
sempre difficoltà e di conseguenza rischi, vengono generate anche opportunità. Per questo,
abbiamo compreso che saranno molti i benefici e i vantaggi competitivi apportati da un rapido,
solido ed efficace adeguamento.
BIBLIOGRAFIA:
-
Sandström, A. (2006). Solvency: Models, Assessment and Regulation. Chapman & Hall/ CRC
ARTICOLI
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Ariza, F. (2013). El camino hasta Solvencia II en la Industria Europea del Seguro y
perspectivas de futuro. Revista Universitaria Europea (RUE).
BIS (1999). A New Capital Adequacy Framework, Consultative Paper. Basel Committee on
Banking Supervision.
CEA. (2009). Amended Proposal for the Solvency II Directive.
FSA (2008). Insurance Risk Management: The Path to Solvency II. Discussion Paper.
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NORMATIVA
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Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009
sull’accesso all’attività di assicurazione e riassicurazione e il suo esercizio (Solvibilità II).
Linee guida EIOPA in fase preparatoria a Solvibilità II (2013).
Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, con cui è
completata la Direttiva 2009/138/CE.
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SITI WEB
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www.actuaries.org
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www.cea.eu
www.dgsfp.meh.es/sector/solvencia2.asp
www.eiopa.europa.eu
www.iaisweb.org
www.unespa.es
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