CONSIGLIO DELL`ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

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CONSIGLIO DELL`ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRATICA FORENSE
PREMESSA
L’accesso alla professione di avvocato è riservato ai laureati in giurisprudenza (ad eccezione del titolo triennale) che
abbiano:
1. conseguito l’attestato di ‘compiuta pratica’ rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola (d’ora in poi
“COA”);
2. superato l’esame di Stato previsto dalle vigenti disposizioni;
3. siano stati ammessi all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.
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SEZIONE I
LA PRATICA FORENSE
CAPO I - IL REGISTRO DEI PRATICANTI.
ART. 1. L’iscrizione.
Il COA tiene ed aggiorna il Registro dei Praticanti al quale delibera l’iscrizione dei praticanti che ne fanno richiesta,
entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda, previa verifica dei titoli e dei requisiti di legge.
Possono esser iscritti i praticanti aventi la residenza nell’ambito del Circondario del Tribunale di Nola o il domicilio
presso un Avvocato iscritto nel Distretto della Corte di Appello di Napoli.
L’iscrizione al registro dei praticanti comporta l’automatica iscrizione alla Scuola Forense.
Il COA:
- dispone e nega, previa audizione dell’interessato, l’iscrizione;
- vigila sull’esercizio della pratica;
- applica le sanzioni disciplinari.
Il praticante, all’atto dell’iscrizione, è tenuto a corrispondere una tassa, da rinnovarsi annualmente e:
- riceve una copia del presente Regolamento;
- il libretto per la documentazione delle attività;
- una casella pec;
- il tesserino attestante l’iscrizione al Registro dei Praticanti ed alla Scuola Forense abilitato per la registrazione dei
crediti formativi.
ART. 2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE.
L’iscrizione nel Registro dei praticanti è subordinata al possesso del diploma di laurea in giurisprudenza (ad eccezione
di quella triennale) ed agli ulteriori requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.
La domanda deve contenere l’indicazione dello studio professionale che il praticante intende frequentare e
l’accettazione da parte dell’avvocato che assume il compito di dominus (d’ora in avanti, “Formatore”).
Il Formatore deve essere iscritto all’albo, di uno qualsiasi dei COA del distretto della Corte di Appello di Napoli, da
almeno cinque anni e non deve essere stato colpito dalla sanzione disciplinare della cancellazione oppure della
sospensione negli ultimi cinque anni o della censura nell’ultimo anno.
L’avvocato in possesso dei requisiti richiesti può espletare la funzione di Formatore per non oltre tre praticanti
contemporaneamente, salvo diversa autorizzazione del COA che accerti, alla luce della particolare organizzazione dello
studio professionale, la concreta possibilità di seguire un numero maggiore di discenti.
ART. 3. INCOMPATIBILITÀ.
Al praticante si applicano le incompatibilità già previste per l’Avvocato.
L’iscrizione nel Registro dei Praticanti e lo svolgimento della pratica forense è incompatibile con l’iscrizione presso
altri Albi e registri e lo svolgimento del praticantato di altre professioni secondo le vigenti disposizioni normative.
Il praticante, se lavoratore dipendente, deve rendere nota al COA detta sua qualità e dimostrare la compatibilità del suo
impiego con l’effettivo e proficuo svolgimento della pratica forense.
CAPO II - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: IN GENERALE.
ART. 4. Scopi, Documentazione e durata.
La pratica forense consiste nell’apprendimento, esercitazioni ed addestramento finalizzate all’acquisizione della
capacità necessaria a svolgere autonomamente la professione forense.
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Essa deve essere svolta con continuità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza, secondo le modalità disciplinate dal
presente Regolamento.
Lo svolgimento della pratica è documentato nel Libretto della pratica. Esso deve essere:
- consegnato all’atto dell’iscrizione al Registro dei Praticanti;
- annotato dal praticante con la indicazione di tutte le attività teorico-pratiche svolte;
- presentato presso la segreteria dell’Ordine alla scadenza di ciascun semestre.
Lo svolgimento della pratica dura per 3 semestri:
- il primo può essere effettuato anche presso l’Università, dal laureando in Giurisprudenza;
- al completamento del secondo il praticante è consentito il conseguimento dell’abilitazione professionale;
- al completamento del terzo è consentito il conseguimento del certificato di compiuta pratica.
ART. 5. Contenuti.
La pratica forense si articola in quattro distinte attività :
a) la frequenza di uno studio professionale;
b) la partecipazione alle udienze;
c) la compilazione del libretto di pratica;
d) la frequenza dei corsi della Scuola Forense e l’obbligo del conseguimento di almeno 25 crediti formativi (di cui
almeno 5 nelle discipline della Deontologia, Previdenza ed Ordinamento Forense) per ciascun anno, a decorrere
dall’iscrizione dnel Registro dei Praticanti.
CAPO III - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: LA FREQUENZA DELLO STUDIO PROFESSIONALE.
Art. 6. Frequenza studio professionale
Il praticante è tenuto a frequentare proficuamente lo studio professionale prescelto all’atto dell’iscrizione al registro e
dovrà, sotto la costante guida del Formatore, sviluppare le abilità per l’esercizio in via autonoma della professione.
La frequenza dello Studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei
corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L n. 1578/1933, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 36/1934 e
disciplinati a norma dell'art. 2.
Art. 7. I doveri del Formatore
Il Formatore ha il dovere di:
- istruire e preparare il praticante all’esercizio della professione curando in particolare l’acquisizione dei principi della
deontologia forense;
- vigilare sulla proficua frequenza del proprio discente ai corsi della Scuola Forense e, in genere, agli eventi accreditati
dal COA;
- rilasciare l’attestazione di inizio della pratica solo contestualmente all’inizio della frequentazione dello Studio e
l’attestazione semestrale e finale di compiuta pratica solo all’esito dell’effettiva e proficua frequenza delle attività
dello studio professionale e di quelle equiparate e dell’accertata veridicità delle indicazioni contenute nel Libretto del
praticante;
- segnalare al COA le interruzioni e/o le sospensioni della pratica o il trasferimento del praticante ad altro studio;
- fornire al COA tutte le informazioni richieste in relazione alla pratica forense del proprio discente e presenziare ai
colloqui statuiti dal COA, anche a campione, in occasione della presentazione semestrale del Libretto da parte del
praticante;
- rimborsare il praticante delle spese sostenute nell’interesse dello Studio.
Art. 8. I doveri del praticante.
Il praticante ha il dovere di:
- svolgere il periodo di pratica con continuità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le norme previste dal
codice deontologico;
- frequentare assiduamente lo Studio del Formatore e partecipare proficuamente alle udienze secondo quanto previsto
dalla legge e dal presente Regolamento;
- partecipare ai corsi formativi organizzati dalla Scuola Forense o ad eventuali altri corsi di formazione accreditati dal
COA;
- compilare diligentemente e veritieramente il libretto della pratica secondo le modalità previste dal presente
regolamento.
CAPO IV - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE.
Art. 9. La partecipazione alle udienze.
Il praticante è tenuto a partecipare, in ciascun semestre, ad un minimo di trenta udienze innanzi ad Autorità Giudiziarie
(escluse quelle di mero rinvio) metà delle quali necessariamente innanzi al Tribunale e/o innanzi alla Corte d’Appello.
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E’ computata la partecipazione anche alle udienze del Tribunale di Nola e della Corte di Appello di Napoli in cui non
siano trattati procedimenti patrocinati dal Formatore. Non possono essere computate più di due udienze per giorno.
Art. 10. Le forme alternative e/o integrative della partecipazione alle udienze.
Per i praticanti ammessi ad effettuare il tirocinio di assistenza presso i giudici, i cancellieri e gli enti pubblici, il numero
di udienze richieste è ridotto, per ogni mese di tirocinio, di 5 udienze.
Tali attività sono disciplinate da appositi protocolli bilaterali stipulati dal COA.
Sono esonerati dalla partecipazione alle udienze i laureandi in Giurisporudenza che svolgono il primo semestre di
pratica presso l’Università.
CAPO V - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI PRATICA.
Art. 11. Compilazione del libretto
Il libretto deve dar conto del compiuto svolgimento della pratica nei termini sopra indicati quanto allo scopo ed ai
contenuti.
Il libretto dev’essere compilato in ogni sua parte, con l’indicazione:
a) degli atti giudiziali, del loro oggetto e delle attività stragiudiziali alle quali il praticante abbia preso parte;
b) delle questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante abbia assistito o collaborato;
c) delle udienze (di cui devono essere annotati i riferimenti a data, A.G., numero di procedimento e quant’altro utile
alla individuazione del procedimento trattato) con l’allegazione dei relativi verbali o di certificazione ad essi
equipollenti. Il Praticante può attestare la presenza alle udienze, indicata nel relativo verbale, a mezzo di
autocertificazione rilasciata al Consiglio dell’Ordine in allegato al libretto, ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000. Il
Consiglio effettuerà, a campione, il controllo sulla verità del contenuto delle autocertificazioni rese.
d) della proficua frequenza agli eventi formativi e dell’acquisito numero di crediti richiesto dal presente regolamento.
e) dell’essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione al Registro.
Art. 12. Obbligo di presentazione del libretto
Il Praticante deve presentare il libretto della pratica al COA entro venti giorni dalla scadenza di ogni semestre onde
consentire la verifica del corretto svolgimento della pratica forense.
La compilazione del libretto, in ogni sua parte, dev’essere convalidata dal Formatore che, con la propria sottoscrizione
(autenticata da un consigliere del COA presso il cui Albo è iscritto il Formatore), attesta la veridicità di tutte le
annotazioni in esso contenute.
In caso di:
- mancata presentazione del libretto,
- sua compilazione mancante anche solo parzialmente;
- indicazioni non veritiere o comunque risocntrate violazioni della regolarità della pratica,
il COA dichiara sospesa la pratica ai sensi dell’art. 30 di codesto Regolamento.
CAPO VI - LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA: IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.
Art. 13. Obbligo di Formazione.
Il praticante è tenuto alla propria formazione iniziale e continua frequentando proficuamente gli eventi formativi indetti
dalla Scuola Forense (la cui frequenza costituisce integrazione della pratica forense ai sensi dell'art. 1IV del DPR n. 101
del 10 aprile 1990) e quelli accreditati dal COA.
Il praticante deve conseguire almeno 25 crediti (di cui 5 nelle discipline di Deontologia, Previdenza e Ordinamento
Forense) per ciascun anno, decorrente dall’iscrizione al Registro praticanti.
All’esito della compiuta pratica, il praticante è tenuto, senza soluzione di continuità, alla formazione continua, la cui
decorrenza coincide con l’anno solare.
Art. 14. Obbligo di informazione.
Il praticante è tenuto ad informarsi sugli eventi necessari per la sua formazione.
A tal fine è tenuto a mantenere operativo l’indirizzo di posta certificata (pec) attribuitogli dal COA all’atto
dell’iscrizione al Registro dei praticanti e ad informarsi presso la Scuola Forense ed il COA di tutte le iniziative
formative.
Art. 15. Registrazione dei crediti.
La frequenza agli eventi formativi attribuisce un credito formativo (unità di misura della formazione) per ogni ora di
effettiva partecipazione con il limite massimo di 24 crediti per la frequenza ad ogni singolo evento formativo.
La partecipazione agli eventi della Scuola Forense o accreditati dal COA dev’essere rilevata attraverso il tesserino
rilasciato dal COA.
La registrazione dei crediti deve essere effettuata dal COA che può delegarla alla Scuola Forense.
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La registrazione è subordinata alla prenotazione sulla piattaforma informatica. La mancata partecipazione all’evento
prenotato, senza un giustificato motivo comunicato per iscritto entro 5 giorni dall’evento, comporta la disabilitazione
della facoltà di prenotazione per i 20 giorni successivi all’evento; la mancata partecipazione reiterata entro i 6 mesi
dalla prima che abbia determinato la disabilitazione comporta la segnalazione al competente Organo di Disciplina.
Art. 16. Registrazione dei crediti relativi agli eventi formativi accreditati dal COA.
Il COA, nel corso della prima seduta dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, delibera sulle richieste avanzate da
associazioni e soggetti abilitati alla organizzazione di eventi formativi di provata qualità onde armonizzare tali offerte
formative con la pianificazione elaborata dalla Scuola Forense e provvedere, per la presenza a tali eventi, di quanto
necessario per la registrazione dei crediti.
Il criterio di rilevazione delle presenze e di registrazione dei crediti degli eventi organizzati da soggetti diversi dalla
Scuola Forense deve essere rigorosamente equivalente, anche nei controlli, a quello adottato dalla Scuola.
Il COA vigilerà sulla rispondenza degli eventi formativi agli standard qualitativi perseguiti dalla Scuola Forense e, a tal
fine, richiederà e reperirà, anche attraverso la Scuola Forense, tutte le informazioni necessarie.
Art. 17. Verifiche iniziali, periodiche e finali del corretto assolvimento dell’obbligo di formazione.
Al fine di verificare il corretto assolvimento dell’obbligo di formazione, in occasione della presentazione semestrale del
libretto ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento, il COA può sottoporre i praticanti, anche a campione, a prove
(mediante colloqui, esercitazioni scritte, quiz a risposta multipla) anche delegando la Scuola Forense.
Art. 18. Corsi di approfondimento e periodi di pratica presso altri Stati.
Il Praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del Formatore, intenda partecipare per periodi limitati a corsi
di approfondimento in altri Stati o svolgere una parte limitata della pratica presso studi di Avvocati comunitari o
extracomunitari, dovrà chiedere preventivamente l’assenso del COA ed attenersi alle modalità indicate dal Consiglio
caso per caso.
Alla fine del periodo autorizzato il Praticante dovrà depositare una dettagliata relazione del lavoro svolto presso lo
studio legale estero controfirmata dal Collega straniero.
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SEZIONE II
L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Art. 22. Conseguimento dell’abilitazione al patrocinio legale
Il Praticante, al termine del primo anno di pratica, può conseguire l’abilitazione al patrocinio legale con richiesta al
COA a cui devono allegarsi:
- la dichiarazione di non versare in condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione forense;
- il Libretto di pratica compilato ai sensi dell’art.12;
- la Relazione del Formatore sul contenuto della pratica svolta e sul profitto che il Praticante ne ha tratto.
Il COA convoca, anche a campione, il praticante per un colloquio avente ad oggetto l’attività svolta, la conoscenza del
presente Regolamento e dei principi deontologici.
In caso di esito positivo della verifica, il Praticante è ammesso al giuramento che rappresenta l’atto costitutivo
dell’abilitazione.
Art. 23. Durata dell’abitazione
L’abilitazione all’esercizio provvisorio ha la durata di anni sei (con decorrenza dal conseguimento dell’abilitazione)
senza possibilità di rinnovo.
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SEZIONE III
Attestazione della compiuta pratica
Art. 24. Il certificato di compiuta pratica
Il certificato di compiuta pratica è rilasciato dal COA, su richiesta del Praticante che produca documentazione
comprovante di aver aver svolto effettivamente e proficuamente la pratica per il periodo prescritto e con le modalità di
cui al presente Regolamento.
Il COA può convocare, anche a campione, i praticanti prima del rilascio del certificato per verificare l’attività svolta e
la conoscenza dei principi deontologici.
Art. 25. Documentazione richiesta per l’attestazione della compiuta pratica
Al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica, il Praticante deve depositare presso la segreteria del COA:
- il libretto della pratica compilato ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento;
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- una relazione, controfirmata dal Formatore, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto Libretto ed
i problemi, anche di natura deontologica;
- una Relazione relativa agli eventi formativi frequentati;
- un’attestazione comprovante le attività alternative/integrative svolte ai sensi degli art. 6 e10 del presente regolamento.
Art. 26. Diniego dell’attestazione e reclamo
Il COA può negare l’attestazione della compiuta pratica qualora non sussistano i requisiti richiesti dalla legge e qualora
lo svolgimento della pratica forense non risuli effettuato in conformità al presente Regolamento.
Avverso la deliberazione di diniego di certificazione, il Praticante ha la facoltà di proporre impugnazione Consiglio
Nazionale Forense.
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SEZIONE IV
TRASFERIMENTO, OBBLIGO DEONTOLOGICO, SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA PRATICA
Art. 27. Trasferimento da altro Consiglio dell’Ordine
Il Praticante che si trasferisce da altro Circondario nel Registro dei Praticanti dell’Ordine di Nola è tenuto
all’osservanza della normativa in vigore presso l’Ordine degli Avvocati di Nola.
Art. 28. Obblighi deontologici
Il praticante è assoggettato al medesimo obbligo deontologico previsto per l’Avvocato.
Art. 29. Sospensione e interruzione
Il provvedimento di sospensione, adottato nell’ambito del procedimentno disciplinare, ha per effetto l’interruzione
della pratica forense e, per gli abilitati al patrocinio, la privazione dell’esercizio professionale.
Art. 30. Cancellazione
La cancellazione dal registro dei Praticanti è pronunziata dal COA, d’ufficio, su richiesta del P.M. (nei casi previsti
dalla legge) e nei seguenti ulteriori casi :
a) in caso di incompatibilità;
b) nei casi di cui all’art. 37 n. 2 R.D.L. 1578/33;
c) nei casi in cui la pratica sia stata interrotta per un periodo superiore a sei mesi ai sensi dell’art. 4 R.D.L. n. 37/34;
d) nel caso in cui il Praticante rinunci all’iscrizione;
e) nel caso di cui all’ art. 23 del presente Regolamento.
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SEZIONE V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 31. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2012 per tutti i nuovi iscritti; per quelli iscritti prima di tale data il
presente Regolamento si applica a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del semestre di pratica in corso:
entro 30 giorni da tale termine, essi sono tenuti ad adeguarsi al presente Regolamento avanzando tutte le richieste
necessarie a tale adeguamento ed in particolare, per ricevere la pec e il tesserino abilitato alla registrazione dei crediti
formativi.
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