Regolamento Libretto Pratica.pmd
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Disposizioni per l’applicazione del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (pubblicato in G.U. n. 102 del 4.5.1990) Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di Avvocato Le nuove norme per l’accesso alla professione forense ribadiscono che la “pratica” debba essere svolta principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un Avvocato. Pertanto, ai sensi della Legge 22 gennaio 1934 n..37 e Legge 24 luglio 1985 n. 406 e necessaria l’attestazione dell’Avvocato, presso il quale viene iniziata la pratica forense. Nel caso di richiesta da parte del Consiglio dell’Ordine, dopo il primo anno di pratica, di una relazione sulla pratica svolta, il titolare dello studio deve attestare in modo specifico il tipo di pratica effettuata (giudiziale, stragiudiziale, civile, penale, amministrativa). Il DPR n. 101/90 consente a) che alla frequenza presso lo studio legale possa sostituirsi (per un periodo non superiore ad un anno) quella di un corso post-universitario regolarmente riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia; b) che la pratica forense possa essere integrata con la frequenza di “scuole di formazione professionale”, istituibili dai Consigli dell’Ordine, con corsi tenuti nell’ambito di un biennio ed aventi indirizzo teorico-pratico comprendenti lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense, con esercitazioni interdisciplinari. Pertanto i Consigli dell’Ordine a) accertano-e promuovono l’inserimento dei praticanti presso gli studi; b) vigilano sull’effettivo svolgimento del tirocinio; c) comunicano, immediatamente, il provvedimento di iscrizione anche al professionista che ha accolto il praticante. N. B.: Il periodo di pratica svolto presso un professionista diverso da quello indicato, senza la necessaria attestazione di veridicita da apporre sul libretto a cura del professionista presso il cui studio deve essere svolta la pratica, non e riconosciuto ai fini del compimento della stessa e del rilascio del relativo certificato (art. 5 n. 3 DPR n. 101190). (segue retro) Libretto della pratica I - I Consigli dell’ordine: - consegneranno ai praticanti un libretto numerato e vistato dal Presidente o da un suo delegato. II - I Praticanti devono annotare su detto libretto: a) le udienze alle quali abbiano assistito (con nome delle parti e numero di ruolo); tali udienze devono essere almeno 20 per ogni semestre (con esclusione di quelle di mero rinvio); b) gli atti processuali o stragiudiziali alla cui redazione abbiano partecipato, con indicazione dell’oggetto; c) le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato. Il libretto deve essere esibito al Consiglio ogni semestre, con l’annotazione del professionista presso il quale si esercita la pratica, che attesti la veridicita delle indicazioni. Il Consiglio dell’Ordine verifichera, nei modi piu opportuni, la verita delle annotazioni riportate nel libretto. III - I praticanti abilitati al patrocinio, se intendono continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore (art. 8 DPR. 101/90) debbono: a) comunicare al Consiglio dell’Ordine il loro intendimento di esercitare in proprio; b) tenere e compilare il libretto con l’attivita svolta; c) trattare non meno di 25 nuovi procedimenti all’anno, di cui almeno 5 penali, quali difensori di fiducia, ovvero 5 cause civili di cognizione; d) esibire al Consiglio dell’Ordine, al compimento di ogni semestre, il libretto per la necessaria verifica. Certificato di compiuta pratica 1- Il certificato di compiuta pratica (art. 10 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 e art. 9 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101) viene rilasciato dal Consiglio dell’ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull’ultimo semestre completo di attivita del praticante procuratore. 2 - In caso di trasferimento del praticante, il Consiglio dell’ordine di provenienza certifica l’avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica. 3 - Il rilascio del certificato di compiuta pratica determina la Corte di Apello presso la quale il praticante puo sostenere gli esami di procuratore legale. N. B.: A norma dell’art. 4 R.D. 22.1.1934 n. 37 il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio dell’Ordine ha disposto l’iscrizione del praticante nel Registro speciale. Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante e cancellato dal Registro dei praticanti rimanendo privo di effetti il periodo di pratica gia compiuto.