Regolamento Libretto Pratica.pmd

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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Disposizioni per l’applicazione del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101
(pubblicato in G.U. n. 102 del 4.5.1990)
Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di Avvocato
Le nuove norme per l’accesso alla professione forense ribadiscono che la “pratica” debba essere
svolta principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un Avvocato.
Pertanto, ai sensi della Legge 22 gennaio 1934 n..37 e Legge 24 luglio 1985 n. 406 e necessaria
l’attestazione dell’Avvocato, presso il quale viene iniziata la pratica forense.
Nel caso di richiesta da parte del Consiglio dell’Ordine, dopo il primo anno di pratica, di una
relazione sulla pratica svolta, il titolare dello studio deve attestare in modo specifico il tipo di
pratica effettuata (giudiziale, stragiudiziale, civile, penale, amministrativa).
Il DPR n. 101/90
consente
a) che alla frequenza presso lo studio legale possa sostituirsi (per un periodo non superiore ad
un anno) quella di un corso post-universitario regolarmente riconosciuto dal Ministero di Grazia e
Giustizia;
b) che la pratica forense possa essere integrata con la frequenza di “scuole di formazione
professionale”, istituibili dai Consigli dell’Ordine, con corsi tenuti nell’ambito di un biennio ed
aventi indirizzo teorico-pratico comprendenti lo studio della deontologia e della normativa sulla
previdenza forense, con esercitazioni interdisciplinari.
Pertanto
i Consigli dell’Ordine
a) accertano-e promuovono l’inserimento dei praticanti presso gli studi;
b) vigilano sull’effettivo svolgimento del tirocinio;
c) comunicano, immediatamente, il provvedimento di iscrizione anche al professionista che ha
accolto il praticante.
N. B.: Il periodo di pratica svolto presso un professionista diverso da quello indicato, senza la
necessaria attestazione di veridicita da apporre sul libretto a cura del professionista presso il cui
studio deve essere svolta la pratica, non e riconosciuto ai fini del compimento della stessa e del
rilascio del relativo certificato (art. 5 n. 3 DPR n. 101190).
(segue retro)
Libretto della pratica
I - I Consigli dell’ordine:
- consegneranno ai praticanti un libretto numerato e vistato dal Presidente o da un suo delegato.
II - I Praticanti devono annotare su detto libretto:
a) le udienze alle quali abbiano assistito (con nome delle parti e numero di ruolo); tali udienze
devono essere almeno 20 per ogni semestre (con esclusione di quelle di mero rinvio);
b) gli atti processuali o stragiudiziali alla cui redazione abbiano partecipato, con indicazione
dell’oggetto;
c) le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.
Il libretto deve essere esibito al Consiglio ogni semestre, con l’annotazione del professionista
presso il quale si esercita la pratica, che attesti la veridicita delle indicazioni.
Il Consiglio dell’Ordine verifichera, nei modi piu opportuni, la verita delle annotazioni riportate
nel libretto.
III - I praticanti abilitati al patrocinio, se intendono continuare la pratica al di fuori dello studio di
un procuratore (art. 8 DPR. 101/90) debbono:
a) comunicare al Consiglio dell’Ordine il loro intendimento di esercitare in proprio;
b) tenere e compilare il libretto con l’attivita svolta;
c) trattare non meno di 25 nuovi procedimenti all’anno, di cui almeno 5 penali, quali difensori
di fiducia, ovvero 5 cause civili di cognizione;
d) esibire al Consiglio dell’Ordine, al compimento di ogni semestre, il libretto per la necessaria
verifica.
Certificato di compiuta pratica
1- Il certificato di compiuta pratica (art. 10 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 e art. 9 D.P.R. 10 aprile
1990 n. 101) viene rilasciato dal Consiglio dell’ordine che ha eseguito i previsti accertamenti
sull’ultimo semestre completo di attivita del praticante procuratore.
2 - In caso di trasferimento del praticante, il Consiglio dell’ordine di provenienza certifica l’avvenuto
accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia
il certificato di compiuta pratica.
3 - Il rilascio del certificato di compiuta pratica determina la Corte di Apello presso la quale il
praticante puo sostenere gli esami di procuratore legale.
N. B.: A norma dell’art. 4 R.D. 22.1.1934 n. 37 il periodo della pratica si computa dalla data
della deliberazione con cui il Consiglio dell’Ordine ha disposto l’iscrizione del praticante nel Registro
speciale.
Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante e cancellato
dal Registro dei praticanti rimanendo privo di effetti il periodo di pratica gia compiuto.