Santoloci - Quesito su rapporto - CNR
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Santoloci - Quesito su rapporto - CNR
www.dirittoambiente. net Un quesito su un equivoco di prassi applicativa in materia di comunicazione di notizia di reato per illeciti ambientali Domanda: Sono un operatore di polizia giudiziaria e spesso nel dibattito tra colleghi per la denuncia al PM di reati ambientali ci risulta poco chiara la differenza tra il rapporto di polizia e la comunicazione di notizia di reato, atteso che molti indicano la CNR come “rapporto”… E’ la stessa cosa? Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Assolutamente no. Si tratta di un equivoco basato su prassi interpretative ed applicative inesatte, che poi genera profonde e negative conseguenze a livello procedurale ma soprattutto sostanziale nella successiva fase processuale per i reati ambientali. Perché alcuni operatori di PG sono di fatto convinti che – tutto sommato – ancora inviano a PM un “rapporto” e dopo tale trasmissione il loro operato è di fatto concluso (illudendosi che ancora oggi poi in dibattimento la loro presenza sarà solo una formalità limitata alla conferma degli atti a propria firma…). Ed invece non è affatto così, perché oggi la .prova oggi si forma in dibattimento. L’entrata in vigore dell’attuale codice ha radicalmente mutato le regole; ma nel contempo non sempre la prassi degli operatori di polizia è cambiata, restando di fatto in molti casi ancorata ai vecchi principi procedurali. Il che ci porta ad una conseguenza chiarissima: agire in vigenza del nuovo codice di procedura penale con le stesse mentalità operative e prassi, di fatto ancorate ancora nel codice pregresso ed abrogato, significa inevitabilmente creare atti nulli o procedure irrituali che non sono utilizzabili per fornire prove in un dibattimento.1 1 Dal volume “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2014 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: “ (…) Nel contesto del pregresso codice di procedura penale la prova veniva formata già in sede di indagini di P.G.; infatti quasi tutti gli atti realizzati dalla polizia giudiziaria e dal P.M. erano poi strutturati e riassunti nel “rapporto” finale che veniva in genere redatto da un superiore gerarchico rispetto ai singoli operatori. Il rapporto (che concludeva la cosiddetta “istruttoria di polizia”) veniva inviato al P.M. e, salva istruttoria integrativa da parte della magistratura, tutti gli atti (rapporto + allegati) venivano trasmessi al Tribunale che li acquisiva e poteva leggerli ed utilizzarli praticamente in via integrale ai fini del decidere. In aula il ruolo del singolo operatore di P.G. era, dunque, limitato in genere alla formula “confermo gli atti a mia firma”, valorizzando così tutto il Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248) www.dirittoambiente. net carteggio pregresso. Ad esempio, anche i verbali dei testi escussi in sede di indagini erano “prova” da utilizzare direttamente in aula ed anche il loro ruolo spesso in aula era limitato ad una conferma di quanto già dichiarato in precedenza. I verbali pregressi erano dunque “prova” e di conseguenza le prove non si formavano in aula, ma giungevano in qualche modo già realizzate in dibattimento ove vi era una fase sostanzialmente di conferma. Oggi, invece, è vigente il principio in base al quale la prova si forma in dibattimento e gran parte degli atti di P.G. e del P.M. non possono essere utilizzati dal Giudice (salvo quelli irripetibili vedi paragrafo specifico). Va sottolineato che la riforma ha radicalmente capovolto il sistema processuale per quanto riguarda il rapporto tra attività della polizia giudiziaria ed il dibattimento e che questo è avvenuto non casualmente ma è una precisa e fortemente dibattuta scelta politica istituzionale. Questo è un punto che molti operatori di polizia giudiziaria sottovalutano, alcuni perché troppo giovani per aver vissuto il momento dell’evoluzione della normativa procedurale nei suoi veri termini e nelle sue motivazioni di fondo, altri perché pur essendo già in servizio in quel periodo non hanno approfondito a sufficienza i presupposti di principio e reali della riforma medesima. Si deve dunque ribadire che tale profondo cambiamento è stato in gran parte determinato dalla scelta politica prevalente di equiparare la pubblica accusa (e con essa anche l’attività di polizia giudiziaria) al ruolo della difesa come “parti” di eguale rilievo e potenzialità processuali in sede dibattimentale, con ciò contraendo ogni possibilità per la polizia giudiziaria e del pubblico ministero di produrre nel fascicolo del dibattimento prove già acquisite nel corso nella pregressa “istruttoria di polizia” senza contraddittorio con la difesa. L’aver stabilito, al contrario, che le prove si formano in dibattimento ha praticamente capovolto tutto il sistema precedente, e se un operatore di polizia giudiziaria non percepisce questa forte e determinante motivazione storica di fondo resta tagliato fuori dal sistema processuale. Crea così infatti i presupposti per vedere vanificato tutto il proprio lavoro che non ha legittimazione in sede dibattimentale, nella quale resterà sempre alieno ed estraneo, continuando a vivere in un mondo procedurale arcaico e tutto suo che non ha - e non può avere - alcun collegamento con la realtà processuale scritta nel codice vigente e nella realtà delle cose concrete di ogni processo celebrato ai nostri tempi. (…) Oggi i singoli operatori di polizia devono rendersi conto che, formandosi la prova in dibattimento, tutto il loro operato in sede di indagini non può più essere automaticamente riversato come in precedenza - nel fascicolo del Giudice del dibattimento, ma resta utilizzabile solo dal PM per la fase delle indagini; in aula si dovranno ripetere tutti i meccanismi probatori, ad eccezione di quelli che, di fatto, sono appunti non ripetibili (che hanno dato luogo - dunque - ad atti “irripetibili” che sono gli unici che giungono direttamente nel fascicolo del giudizio e possono essere utilizzati ai fini del decidere). Un esempio concreto: le deposizioni testimoniali. In vigenza del pregresso codice di rito, il verbale cartaceo delle dichiarazioni del teste assunto in sede di indagini o istruttoria era “prova” a tutti gli effetti e perveniva davanti al Giudice che poteva utilizzarlo ai fini della sentenza. Oggi le deposizioni dei testi rese davanti alla P.G. o al P.M. non formano più “prova” utilizzabile in aula ed il verbale non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento; è utile per le indagini e per Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248) www.dirittoambiente. net Dunque, è molto importante per ogni operatore di PG che opera nel campo ambientale percepire a fondo questa profonda e sostanziale differenza tra l’ex rapporto di polizia e l’attuale comunicazione di notizia di reato, anche perché dalla disciplina generale della CNR da redigere oggi si traggono poi diretti e rilevanti spunti di corretto approccio verso tutte le fasi procedimentali penali di diretto interesse per la stessa polizia giudiziaria sia nella fase delle indagini che nella successiva fase processuale. Pubblicato il 9 gennaio 2014 promuovere l’azione penale, ma in dibattimento il teste dovrà deporre di nuovo in via integrale davanti al Giudice. Perchè la prova si forma in aula. Soltanto in via eccezionale il verbale in se stesso può essere utilizzato (ad esempio, se il teste nelle more del processo è deceduto o l’atto è diventato irreperibile, oppure nei riti alternativi come il giudizio abbreviato). È sempre bene ricordare, che il giudizio abbreviato si basa sugli atti che compongono il fascicolo del P.M. e ciò consente di utilizzare e richiamare le parti degli atti di PG che risultano particolarmente utili e rappresentative del fatto storico, salvo poi riservare ad un secondo momento i profili valutativi del Giudice. “Per l’esposizione del fatto ci si può quindi giovare - ad esempio - della sequenza di conversazioni telefoniche sviluppata dagli Ufficiali di PG; che spesso risulta essere molto più eloquente di qualsiasi versione riassuntiva” (Tribunale di Milano. Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - sentenza del 23 marzo 2006). Analogo discorso vale per gli atti di P.G.. Il vecchio rapporto giungeva in dibattimento ed il Giudice ne prendeva regolarmente visione e poteva utilizzarlo per la sentenza. Oggi la comunicazione di notizia di reato non può mai assolutamente essere visionata ed utilizzata dal Giudice nel dibattimento ordinario. È dunque necessario che i singoli operatori di P.G. in aula riferiscano ex novo integralmente tutto il loro operato e gli accertamenti svolti, tenendo presente che, se il P.M. e la difesa hanno visionato la comunicazione di reato, il Giudice è assolutamente all’oscuro di quanto è contenuto in questo atto che per lui è illeggibile… Se oggi un operatore di P.G. è ancora ancorato al vecchio concetto di “rapporto” e continua a recarsi in aula con la mentalità di “confermare gli atti a sua firma”, la deposizione è totalmente assente e si crea un forte vuoto probatorio che non può essere supplito - come in passato - dalla acquisizione degli atti da lui redatti. E la prova è sfuggita al processo. Oggi si assicurano le fonti di prova, non le prove che si formano in aula dibattimentale. Non è una differenza di puro principio teorico… Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)