Pitagora 1 - Collegio Geometri Padova
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Pitagora 1 - Collegio Geometri Padova
1/2008 febbraio Numero 1 - Anno 6 - febbraio 2008 - Poste Italiane s.p.a. Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2004 n° 46) - art. 1, comma 1, DCB Padova - In caso di mancato recapito restituire all'Ufficio di Padova CMP - con I.P. Bimestrale di informazione del Collegio dei Geometri della provincia di Padova PROFESSIONE 2 Formazione permanente e praticanti Pierluigi Capuzzo 3 Le proposte del Collegio REGIME CONTABILE 4 Contribuenti "minimi": nuove regole Giancarlo Noventa OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI FABBRICATI EX RURALI E NON DICHIARATI: TUTTE LE DISPOSIZIONI PER L’ULTIMA CHIAMATA 12 I consulenti tecnici del tribunale Michele Levorato BENI AMBIENTALI 16 Relazione paesaggistica semplificata PROFESSIONE DONNA 24 Tempo di famiglia e tempo di lavoro Chiara Cattani Bimestrale ufficiale di informazione del Collegio dei Geometri della provincia di Padova 35138 Padova - viale Codalunga, 8 bis tel. 049 8757788 - fax 049 661124 e-mail: [email protected] www.geometri.pd.it Presidente Geom. Pierluigi Capuzzo Segretario Geom. Oddone Zecchin Tesoriere Geom. Paolo Pol Consiglieri Geom. Moreno Benetazzo Geom. Luca Biadolla Geom. Chiara Cattani Geom. Giovanni Dal Zotto Geom. Maurizio Falasco Geom. Giuseppe Gazzin Geom. Michele Levorato Geom. Marco Mason Geom. Sandro Merlo Geom. Michele Rizzo Geom. Filippo Tagliaferro Geom. Elena Tresoldi Direttore Pierluigi Capuzzo Referente per il Collegio Chiara Cattani Direttore responsabile Barbara Ammanati Iscrizione al Tribunale di Padova n. 1852, 11 luglio 2003 Editore Lettera srl, via Giorgione 8, 35020 Albignasego PD tel. 049 8808241 - fax 049 8826414 [email protected] - www.lettera.org Foto Giorgio Ammanati Stampa Nuova Grafotecnica snc via Leonardo da Vinci 8, 35020 Casalserugo (PD) Pubblicità QuartaPagina sas - via Giorgione, 8 35020 Albignasego PD tel. 049 8808241 fax 049 8826414 [email protected] www.quartapagina.com Privacy Lettera srl è responsabile dell’indirizzario dei geometri della provincia di Padova, e si impegna a utilizzarlo ai soli fini della spedizione della rivista. Chiuso in redazione il 26 febbraio 2008 Pitagora n. 1/2008 SOMMARIO Formazione permanente e praticanti Coinvolgere i giovani nell’apprendimento extra-studio di Pierluigi Capuzzo Programma di formazione 2008 I corsi del Collegio che danno crediti formativi 2 3 Contribuenti minimi: fatture senza Iva Le regole del nuovo regime per i professionisti di Giancarlo Noventa Nuovo conto energia: più facile l’autoproduzione Vantaggioso per i privati lo scambio sul posto Successioni, novità sui trasferimenti gratuiti Rilevano tutte le attribuzioni disposte in vita Contratto registrato, detrazioni assicurate I canoni di locazione sono detraibili dai redditi 2007 4 7 9 11 Consulenti tecnici del tribunale: un’opportunità Come si fa l'iscrizione all'albo di Michele Levorato Gli esami di abilitazione 2007 Relazione paesaggistica semplificata anche in Veneto Quali lavori consentono la via breve 12 15 16 CATASTO Anticipare spontaneamente l'accatastamento d'ufficio Ultima chiamata per gli edifici non dichiarati o ex rurali a cura di Carlo Pettenazzo 18 Sommare il tempo di famiglia e di lavoro Un’indagine tra le professioniste venete di Chiara Cattani Informazioni Valore di mercato per l'area espropriata Codice Ambiente ter (o bis) Depositi Gpl: le indicazioni dei vigili del fuoco Risparmio energetico: si allarga l'orizzonte Telefisco: le risposte su ristrutturazioni e risparmio energetico Imposta di Registro ridotta per aree edificabili Rivalutazione terreni Ici ridotta per la prima casa La bacheca di febbraio L’aggiornamento dell’indirizzario Le riunioni di Consiglio Albo: variazioni Sommario COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 24 26 27 28 29 30 31 32 1 EDITORIALE Formazione permanente e praticanti l Collegio è impegnatissimo sul fronte della formazione permanente. Di seguito sono indicati i corsi che sono in avanzata fase organizzativa. Vorremmo però sottolineare un punto per noi fondamentale: la formazione permanente deve coinvolgere anche i nostri praticanti. A essi dobbiamo il giusto trapasso di nozioni che fanno parte del nostro bagaglio tecnico professionale, senza sottacere nemmeno i piccoli “segreti” che tutti noi coltiviamo. È giusto che vada fatto loro comprendere come il lavoro sia sacrificio, dedizione, fatica. Ma anche soddisfazione, appagamento (anche economico), prestigio. Dobbiamo fermare la nostra frenetica giornata sulla spiegazione di una stima, sul ragionamento di una norma, sulla logica di un progetto: tutto lo studio intorno a un tavolo, a discettare sull’argomento scelto o che ci si trova ad affrontare. Così si ottempera in modo naturale anche alla necessità della formazione permanente dei professionisti. I quali, in quelle occasioni, vedono concretizzarsi un utile ripasso di nozioni, uno sviscerare argomenti, un riportare in istudio quanto appreso in convegni o seminari cui hanno partecipato. Dobbiamo accostarci umilmente a questi momenti, molto formativi per i nostri giovani colleghi ma anche per noi, che troppo spesso siamo costretti dalla frenesia del quotidiano a sorvolare su certi importanti approfondimenti. A certi incontri formativi sarebbe utile che partecipassero anche i praticanti, cui è indispensabile sia assegnato il giusto ruolo, che non è quello di semplici disegnatori. Il praticante è prezioso, è il nostro futuro, è il futuro della nostra professione: va preparato bene, perchè la sua professionalità è la nostra continuità. Un caldo invito ai Colleghi: la pratica professionale va svolta insegnando la professione. La scuola è carente, molto carente, per mille motivi che non intendiamo qui esaminare. Per questo dobbiamo sostituirci a essa nella formazione di chi, domani, sostituirà noi. Un risultato di questo approccio viene subito evidenziato dagli esami di abilitazione, dove appare evidente ai Colleghi esaminatori la qualità della preparazione dei giovani. Si tenga presente che una cattiva preparazione mette in cattiva luce anche lo studio dove il giovane ha svolto il suo praticantato. Pierluigi Capuzzo presidente I Il coinvolgimento dei praticanti nella formazione permanente è uno strumento per dare sistemazione alle nozioni che apprendiamo qua e là e che formano un utile insegnamento di pratica professionale. Nella foto in alto: le grossissime mura fornivano nel Medio Evo un risparmio energetico che oggi si ottiene in modo meno dispendioso: ma occorre sapere come: a questo provvede la formazione. 2 COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Editoriale FORMAZIONE Programma di formazione 2008 l programma 2008 sulla formazione e l’aggiornamento professionale che il Collegio dei geometri di Padova ha predisposto per i propri iscritti riguarda le problematiche più attuali della professione, sia sul piano tecnico che normativo. Il primo corso, Redazione dei piani comunali di protezione civile, va dal 28 febbraio al 10 aprile. È organizzato in collaborazione con il Centro regionale protezione civile di Longarone e si tiene presso la sede del Collegio. Assegna 48 crediti formativi. Il secondo evento, intitolato Linea vita sistema anticaduta dall’alto e realizzato in collaborazione con Progetto Nord Est Srl, Big Mat Gielle S.r.l. e Associazione Linea Vita, è programmato per il 7 marzo a Montegrotto Terme. È dedicato alla sicurezza e comporta l’assegnazione di 3 crediti formativi. Sono in preparazione, con avvio previsto prima dell’estate, un corso sulla certificazione energetica degli edifici e uno sull’urbanistica. Il primo sarà incentrato sugli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. La cosa è quanto mai importante dato che la finanziaria 2008 prevede che a partire dall’anno 2009 il rilascio del permesso di costruire sarà I subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, e così il certificato di agibilità delle nuove costruzioni. Il corso sull’urbanistica sarà invece incentrato sul piano tecnico-giuridico, nel senso di acquisire la corretta interpretazione delle norme ai fini di individuare le procedure appropriate. Nella seconda metà dell’anno è programmato un corso di topografia e catasto, dedicato a coloro che vogliono orientare la loro attività verso questa specializzazione e non hanno avuto occasione di fare esperienza diretta. Un altro corso avrà come oggetto la composizione architettonica. Tutti questi corsi prevedono l’attribuzione di crediti formativi, perché saranno accreditati dal Consiglio nazionale. Infatti solo gli eventi formativi che godono di tale accreditamento danno diritto a chi li frequenta di farsi attribuire i crediti dal Collegio. È un fatto che vale la pena di ricordare, perché nel territorio sono numerosi i soggetti che offrono occasioni di aggiornamento professionale, sia pure valide, ma non utili alla certificazione della formazione. Infine anche nel 2008 si svolgerà il corso di preparazione per l’esame di abilitazione aperto a praticanti e non. Si terrà ad Agripolis, dal 13 marzo al 21 ottobre. Le lezioni sono bisettimanali, martedì e giovedì, dalle ore 18 alle ore 21. Per informazioni contattare la segreteria del Collegio 049 8757788, signora Morena, mail [email protected]. Formazione Protezione civile, sicurezza, certificazione energetica, urbanistica, topografia sono i temi più richiesti dagli iscritti a cui il Collegio dedica nel 2008 l’attività di formazione. Nella foto in alto: negli edifici in costruzione il rischio di caduta è sempre in agguato. A questo è dedicato il corso “Linea vita sistema anticaduta dall'alto” COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 3 Nuovo regime fiscale Contribuenti “minimi”: fatture senza Iva e niente studi di settore di Giancarlo Noventa commercialista Sono riportati gli aspetti fiscali più significativi del nuovo regime dei contribuenti minimi, nonché, a seguire, quelli del regime secondo la legge 388/2000. È consigliabile, soprattutto aderendo al regime dei minimi e considerata la novità, l’assistenza di un commercialista. 4 Nuovo regime contabile dei “contribuenti minimi” art.1 commi 96-117 Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA l nuovo regime è applicabile agli imprenditori individuali ed ai liberi professionisti (geometri compresi) che nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi (professionisti) ragguagliati ad anno non superiori a euro 30.000; non hanno effettuato cessioni all’esportazione; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto; non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro; nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante appalto, locazione, compresa locazione finanziaria, per un ammontare superiore a 15.000 euro. Non possono aderire e quindi non si considerano contribuenti minimi: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali, quali agricoltura, vendita sale e tabacchi, agriturismo, agenzie di vendita all’asta; i soggetti non residenti in Italia; i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi; i soggetti esercenti attività di impresa o professionale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata che abbiano aderito al regime c.d. di trasparenza. L’applicazione naturale del regime comporta la rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis 2. Per chi inizia l’attività i requisiti sono di presumere di avere dei ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro e tale presunzione si effettua barrando la casella “contribuenti minimi” nel modello di inizio attività da presentare entro 30 giorni dall’inizio all’Agenzia delle Entrate di PD1 o PD2 a seconda del domicilio fiscale e cioè della residenza del soggetto che si iscrive. I Nuovo regime fiscale Emissione di fatture senza Iva Il nuovo regime dei contribuenti minimi si caratterizza per: il non addebito dell’Iva a titolo di rivalsa per cessioni o prestazioni; l’esclusione completa dagli obblighi Iva, comprese liquidazioni periodiche e annuali; l’esclusione sia dagli studi di settore e sia dall’invio degli elenchi dei clienti e fornitori. Pertanto le fatture emesse a clienti e/o i corrispettivi non dovranno riportare nessun addebito di Iva; sa- rà solo necessario specificare “prestazione eseguita da contribuente minimo”. Di ciò beneficeranno soprattutto i clienti privati in quanto non pagheranno l’Iva. Naturalmente questo regime contabile non permette la detrazione dell’Iva sugli acquisti, che quindi diventa un costo in aggiunta al valore dei beni o servizi acquistati. È previsto comunque che solo in caso di acquisti intracomunitari si riattiverà la procedura per l’Iva. Articoli già pubblicati sull’argomento Pitagora n. 4/5-2006 Decreto Bersani: adempimenti e obblighi per i professionisti Documentazione Sul sito dell’Agenzia delle Entrate un dossier: Requisiti, vantaggi e un test per sapere subito se si rientra nel nuovo regime con la normativa di riferimento e i contatti con l’Agenzia www.agenziaentrate.it Imposta sostitutiva del 20 per cento Un’altra caratteristica importante è l’assoggettamento al reddito sia professionale che d’impresa ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap per un’aliquota del 20%, previa deduzione dei contributi previdenziali direttamente dalla base imponibile. Il reddito dovrà essere determinato con il criterio di cassa e cioè ricavi o compensi incassati meno spese pagate, compresi gli acquisti di beni strumentali pagati. La modalità di determinazione del reddito con criterio di cassa porta alla conclusione che è consigliabile l’apertura di un conto corrente bancario in cui affluiranno gli importi incassati delle fatture emesse e gli importi pagati ai fornitori. Al contrario è sempre consigliabile per lo meno la conservazione di fotocopia degli assegni incassati dai clienti (attenzione che siano datati) e delle fatture di acquisti quietanzate. Rimane fermo che la fattura o parcella emessa a fronte di prestazioni professionali o altro dovrà, per le sole operazioni effettuate a soggetti imprese o professionisti e quindi soggetti in possesso di partita Iva, essere assoggettata a ritenuta d’acconto del 20% che sarà scomputata dall’imposta sostitutiva prevista. Come entrare e uscire dal nuovo regime Il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo in cui viene meno una della condizioni elencate sopra. Il regime viene considerato come naturale, per cui i soggetti che nell’anno corrente 2007 risulteranno rientranti nel limiti prima detti dovranno, per uscire, optare per l’applicazione di un regime normale per un triennio, tranne che per l’anno 2008 in quanto è previsto la fuoriuscita dopo un anno. Chiarimenti dalla circolare ministeriale 7/E e da Telefisco 2008 sul regime dei contribuenti minimi In tema di beni strumentali l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di contratto di locazione non finanziaria per un immobile, per esempio lo studio, i canoni corrisposti nel triennio rilevano ai fini del limite di euro 15.000 dei beni strumentali. Quindi l’accesso ai minimi è precluso per chi nel triennio precedente il 2008 ha detenuto e detiene un immobile in locazione ed ha corrisposto, anche a soggetti privati, per esempio un canone mensile di 500 euro mensili (500 x 12 x 3) = 18.000 euro perché 18.000 > di euro 15.000 previsti quale limite per l’ingresso nel regime. Il “contribuente minimo” determina il reddito non con riferimento alle norme del Testo Unico Imposte sui Nuovo regime fiscale COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 5 I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate I contribuenti, che pur volendo applicare il regime dei "minimi" hanno emesso fatture applicando l'imposta, possono effettuare le opportune rettifiche, sempre che non abbiano già esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo. Dovranno emettere nota di variazione, da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva. È uno dei tanti chiarimenti contenuti nella corposa circolare n. 7/E del 28 gennaio sul nuovo regime semplificato per imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi al di sotto di 30mila euro. Quesito “canoni di locazione” Nel limite dei 15.000 euro per i beni strumentali dobbiamo considerare anche i canoni di locazione o noleggio dell’immobile strumentale utilizzato nell’esercizio dell’attività? Risposta Si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, tra l’altro, “nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro”. Dal tenore letterale della disposizione si evince che, ai fini della determinazione del valore del bene strumentale, rilevano anche i canoni di locazione o noleggio corrisposti eventualmente anche a soggetti non titolari di partita Iva dal contribuente per acquisire la disponibilità del bene. Quesito “crediti d’imposta” Dall’imposta sostitutiva potranno essere detratti eventuali crediti d’imposta? Risposta Eventuali crediti d’imposta spettanti al contribuente minimo potranno essere scomputati dall’imposta sostitutiva dovuta con le ordinarie modalità. Potrà, pertanto, essere utilizzato, se previsto dalla norma che disciplina lo specifico credito d’imposta, anche l’istituto della compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. 6 Redditi (Tuir) ma in base alle norme riguardanti i contribuenti minimi scritte nella legge Finanziaria 2008. Per esempio le spese per alberghi e ristoranti o quelle di manutenzione potranno essere dedotte per il loro intero ammontare e quindi non con i limiti dettati dal Tuir se inerenti l’impresa o l’attività professionale, fermo restando che il contribuente minimo dovrà dimostrare sulla base di criteri oggettivi l’inerenza stessa. Altro aspetto da tenere in considerazione è che i beni strumentali non potranno essere dedotti in quote di ammortamento annuali (come previsto dal Tuir) ma totalmente in base al costo pagato nell’anno. Facciamo un esempio, l’acquisto effettuato nell’anno di vigenza del regime dei minimi di una autovettura di costo di 18.000 euro al lordo dell’Iva: il contribuente minimo potrà dedurre nel periodo euro 9.000 sempre però che il prezzo sia stato pagato nel periodo. I beni strumentali solo in parte utilizzati nell’impresa o nell’attività professionale vengono valutati ad un valore pari al 50 per cento del corrispettivo. L’Agenzia ribadisce anche che ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime stesso dei minimi i beni strumentali a uso promiscuo rilevano al 50 per cento del costo sostenuto e precisa che si presumono comunque a uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli art. 164 e 102, comma 9 del Tuir e cioè autovetture, ciclomotori, motocicli e telefonia. Anche se i contribuenti minimi sono esclusi dalla tenuta della contabilità, l’eventuale uso dei registri Iva e quindi comunque la tenuta di una contabilità non obbligatoria, non è considerato comportamento concludente, che comporterebbe pertanto la fuoriuscita dal regime stesso verso il regime ordinario. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale comportamento di tenuta dei registri potrebbe essere utile per monitorare il rispetto del limite dei ricavi e compensi dei già detti euro 30.000. Questa precisazione è contenuta nella recentissima circolare 7/E del 28 gennaio scorso. Regime agevolato art. 13 legge 388 del 23.12.2000 (sintesi) In alternativa al regime dei contribuenti minimi, per chi inizia l’attività e non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare e l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso che l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti e professioni, in pratica il praticantato, possono scegliere il regime agevolato legge 388 per i primi tre anni dall’inizio, prevedendo in sintesi obblighi Iva ridotti, come la non tenuta della contabilità, versamento annuale dell’Iva ed una tassazione del reddito con imposta sostitutiva del 10% + 4,25 di Irap al posto dell’aliquota del 20% del regime dei minimi. Deve obbligatoriamente essere adempiuto l’obbligo previdenziale. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Nuovo regime fiscale Le fatture emesse dovranno essere assoggettate a Iva, mentre è precluso l’assoggettamento a ritenuta d’acconto verso i soggetti imprese o professionisti. Il regime vale fino ad un volume di ricavi o compensi fino a 30.987,41 euro (60 milioni di lire) ed è assoggettato a studi di settore ed all’invio dell’elenco dei clienti e fornitori. Ai contribuenti che si avvalgono di questo regime è attribuito un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nella misura del 40% del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura informatica con un importo non superiore a euro 309,87 (600 mila lire). Il regime cessa dall’anno successivo in cui i ricavi o compensi superano il limite di cui sopra e nello stesso anno se il superamento è superiore al 50%. In tal caso la tassazione sul reddito assumerà la forma ordinaria e si dovranno attivare le scritture contabili e il soggetto sarà assoggettato alle liquidazioni periodiche Iva. Fotovoltaico Con il nuovo conto energia più facile autoprodurre elettricità all’aprile 2007 il nuovo “conto energia” ha modificato profondamente le condizioni di accesso alla produzione fotovoltaica di energia e- D lettrica, rendendola più accessibile e anche più conveniente per i privati che intendono applicarla a casa propria. Le regole del nuovo conto energia Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano: l’abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici; l’abolizione del limite annuo di potenza incentivabile, sostituito da un limite massimo cumulato della potenza incentivabile; una maggiore articolazione delle tariffe, per favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici; l’introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia. Il nuovo DM supera inoltre due limiti tecnici dei precedenti decreti: il limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto; le limitazioni all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile, molto utilizzata nell’ambito dell’integrazione architettonica. Abolizione della fase istruttoria. I vecchi limiti annuali alla potenza incentivata sono stati sostituiti dal li- mite massimo di potenza cumulata fissato in 1.200 mW. Questo valore è sufficientemente elevato per garantire un congruo periodo di stabilità per una significativa crescita del mercato del fotovoltaico. Inoltre, quale ulteriore garanzia per gli operatori, è stato previsto un “periodo di moratoria” di 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici titolari degli impianti), con inizio dalla data di raggiungimento del limite. Gli impianti che entreranno in esercizio in tale periodo di moratoria potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti. A oggi, a impianto realizzato ed entrato in esercizio, il rischio di non vedersi riconoscere le tariffe incentivanti dipende esclusivamente dall’eventuale non conformità dell’impianto ai requisiti previsti, rilevata dal GSE durante la fase di valutazione. Le cause di esclusione. Le principali motivazioni, di carattere procedurale o tecnico, che possono comportare l’esclusione dagli incentivi dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, sono: il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni del DM 19/02/07; l’utilizzo di moduli fotovoltaici non certificati; il mancato rispetto del termine di 60 giorni, dalla data di entrata in esercizio delFotovoltaico Il DM 19/02/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2007, è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell’energia derivante da fonte fotovoltaica. Il nuovo decreto è diventato di fatto operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’Aegg n. 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 7 Articoli già pubblicati sull’argomento Pitagora n. 1-2006 Tecnologia fotovoltaica a portata di civile abitazione l’impianto, per far pervenire al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante; il mancato rispetto del termine di 90 giorni, dalla data di ricezione dell’eventuale richiesta d’integrazione del GSE, per far per- venire ulteriori documenti necessari alla valutazione; entrata in esercizio dell’impianto dopo 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici) dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 mW. Le nuove tariffe Documentazione GSE Gestore servizi elettrici Guida al nuovo conto energia Decreto 19 febbraio 2007 La richiesta dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici Edizione n.1 - settembre 2007 www.gsel.it GSE Gestore servizi elettrici Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico www.gsel.it L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della delibera AEEG n. 90/07) e prima del 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella. TIPOLOGIA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO Potenza nominale dell'impianto (kW) A) B) C) 1<P<3 3<P<20 P<20 Non integrato Parzialmente integrato Integrato 0,40 0,38 0,36 0,44 0,42 0,40 0,49 0,46 0,44 Il 5 febbraio il Gestore ha pubblicato sul suo sito il seguente comunicato: “Si informa che con sentenza n. 2125/2006 del 18 ottobre 2006, il Tar Lombardia ha parzialmente annullato l’art. 8.1 del DM 6.2.2006, statuendo l’applicabilità dell’aggiornamento Istat delle tariffe per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici le cui domande di ammissione agli incentivi siano state inoltrate al Gse entro il 15 febbraio 2006; avverso la suddetta sentenza è stata proposta opposizione al Consiglio di Stato, tuttora pendente; il Gse, tuttavia, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, ha ritenuto di estendere erga omnes gli effetti della suddetta sentenza n. 2125/2006, riservandosi di ripetere quanto riconosciuto, in caso di riforma della senten- za di primo grado; il tasso di variazione annuo (riferito ai 12 mesi dell’anno precedente) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’Istat per il 2007 è risultato pari a 1,7%; pertanto, per l’anno 2008, la tariffa base aggiornata (al netto della eventuale riduzione del 30% per il riconoscimento di detrazioni fiscali e/o dell’eventuale incremento del 10% per l’integrazione architettonica) sarà pari a 0,4695 euro/kWh per lo scambio sul posto e a 0,4853 euro/kWh per la cessione in rete”. Lo “scambio sul posto” con la rete elettrica è vantaggioso per i privati. Il nuovo decreto infatti riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta e non solo a quella autoconsumata. L'integrazione architettonica Tutte le informazioni sul fotovoltaico e sulle altre fonti rinnovabili sono reperibili sul sito del GSE www.gsel.it. Sul sito web del Ministero dell'Ambiente è pubblicato il Rapporto preliminare sullo stato attuale del settore solare nazionale a cura della Commissione Nazionale per l'Energia Solare (CNES). www.minambiente.it 8 Il Gse ha pubblicato una Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico, nella quale sono dettagliatamente descritte le tre tipologie, con molti esempi dotati di foto e schemi costruttivi. Sono descritti anche i casi ritenuti non idonei per la tariffa incentivante richiesta, cosicché si evita il rischio di fare un investimento a vuoto. Infatti i costi di impianto sono ancora molto elevati. Secondo i dati forniti dal Gse, attualmente in Italia il costo di un impianto si aggira tra COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Fotovoltaico 5000 e 7000 euro per chilowatt di potenza installata, In ogni caso, la fornitura dei moduli rappresenta la voce di costo più rilevante e spesse volte può superare il 60% dell’intero costo dell’impianto. I costi di esercizio e manutenzione annui sono abitualmente stimati in circa 1-1,5 % del costo dell’impianto. La vita utile dell’impianto è calcolata in almeno 20 anni e, a partire dal decimo anno, occorre prevedere interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni componenti elettrici, soprattutto dell’inverter. Successioni Sui trasferimenti gratuiti rilevano tutte le attribuzioni disposte in vita a finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha ancora modificato il regime delle successioni, toccato dalla finanziaria 2007 e dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Infatti l’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha esteso l’esenzione dall’imposta di successione ai trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di azioni o quote sociali, effettuati a favore dei discendenti, anche ai medesimi trasferimenti compiuti in favore del coniuge. L Con l’occasione l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, “Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione”, con la quale riassume tutte le regole e dà una interpetazione antielusiva sulla tassazione dei trasferimenti gratuiti. Perciò, a integrazione del dossier pubblicato nel n. 2/2007 di Pitagora, riportiamo l’articolo pubblicato su Fiscooggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, il 22 gennaio 2008, giorno stesso di uscita della circolare n. 3, a firma di Carla Tiberino. Successioni e donazioni L'imposta si adegua ai tempi che cambiano www.fiscooggi.it (...) A rendere opportuno un coordinamento interpretativo fra vecchie e nuove norme è stato lo stesso collegato alla Finanziaria 2007 (che ha riportato in vita l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l’ambito applicativo a tutti gli atti a titolo gratuito diversi dalle donazioni e, in particolare, ai vincoli di destinazione), in base al quale, per quanto non diversamente previsto dalle nuove disposizioni, che si sono limitate a fissare le aliquote d’imposta con le relative franchigie, continuano ad applicarsi, ove compatibili, quelle del Testo unico sulle successioni e donazioni nella versione ante-abrogazione (decreto legislativo n. 346 del 1990, nel testo vigente al 24 ottobre 2001). Con la circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, l’Agenzia delle Entrate riepiloga la disciplina tributaria applicabile nelle ipotesi di successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione. Rispetto a un anno fa, si tratta di un giro di vite antielusione. Prima di approfondire le specifiche problematiche trattate, la circolare n. 3/E ha, perciò, riepilogato il complessivo sistema di aliquote e franchigie introdotto dal citato collegato (decreto legge n. 262 del 2006), in base al quale sia le aliquote d’imposta che le franchigie fruibili si differenziano a seconda del rapporto di coniugio o del grado di parentela o affinità intercorrente tra disponente e beneficiario, con la precisazione che le franchigie (che operano ai soli fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, mentre non rilevano relativamente alle imposte ipotecaria e catastale) spettano per intero a ciascun beneficiario ma non sono tra loro cumulabili. Successioni COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 9 Articoli già pubblicati sull’argomento Pitagora n. 2-2007 La dichiarazione di successione dopo il ripristino dell'imposta Documentazione Circolare n. 3/E Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione www.agenziaentrate.it/circolari Successioni e donazioni. L'imposta si adegua ai tempi che cambiano di Carla Tiberino www.fiscooggi.it 10 Notevole rilevanza rivestono le istruzioni fornite circa le modalità di computo delle predette franchigie, relativamente alle quali tornano applicabili le disposizioni del Testo unico n. 346 del 1990. L’ammontare delle franchigie deve essere ridotto del valore attuale di tutte le donazioni e degli altri atti a titolo gratuito precedentemente posti in essere dal disponente in favore dello stesso beneficiario, ivi comprese le donazioni effettuate durante il periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata, fatta eccezione delle sole donazioni pregresse e degli altri atti a titolo gratuito per i quali l’imposta sia stata già corrisposta. Nella circolare è stato anche esaminato il tema, particolarmente scottante, delle modalità di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e di quelle ipotecaria e catastale ai vincoli di destinazione. (...) Per il trust, che in considerazione delle sue principali caratteristiche è ricompreso nella categoria dei vincoli di destinazione, è, invece, individuato un trattamento tributario ad hoc, collegato alle peculiarità che contraddistinguono tale istituto. In breve l’Amministrazione ha chiarito che il conferimento di beni in un trust va in ogni caso assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, anche quando non abbia effetti traslativi (ad esempio, nell’ipotesi di trust auto-dichiarato, in cui il disponente designa se stesso come trustee). Ciò in quanto, mediante la costituzione di un trust si realizza un patrimonio dotato di una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee, a tal punto da poterlo considerare equiparabile a un ente a se stante, come del resto ha fatto il legislatore ai fini delle imposte dirette. Diversamente è a dirsi per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, che, anche nell’ipotesi di trust, sono dovute in misura proporzionale solo per le operazioni che comportino un effettivo trasferimento di beni. Per quanto riguarda le operazioni COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Successioni compiute durante la vita del trust e il passaggio dei beni costituiti in trust in favore di soggetti terzi (beneficiari finali e non), l’Agenzia ha osservato che le stesse rilevano distintamente ai fini dell’applicazione delle imposte e vanno quindi assoggettate ad autonoma imposizione, fatta salva l’ipotesi in cui i beni siano destinati in favore di beneficiari individuabili quanto meno relativamente al rapporto di coniugio, parentela o affinità con il disponente. In quest’ultimo caso, infatti, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta una sola volta al momento della costituzione del trust, e si applica, a differenza di quanto accade nelle rimanenti ipotesi di costituzione di un trust - per la tassazione delle quali deve farsi riferimento al rapporto intercorrente tra disponente e trustee - con l’aliquota e la franchigia eventualmente spettante al beneficiario in virtù del particolare rapporto familiare eventualmente intercorrente tra questi e il disponente. (...) In merito l’Amministrazione ha chiarito che l’agevolazione "prima casa" è tuttora applicabile ai trasferimenti mortis causa e a titolo gratuito aventi per oggetto abitazioni non di lusso, adibite dal beneficiario ad abitazione principale, e comporta esclusivamente l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, non anche il riconoscimento di alcun beneficio per quanto attiene l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Particolare attenzione è stata, da ultimo, dedicata all’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista per i trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali in favore dei discendenti in linea retta e, a partire dal 1° gennaio 2008, anche del coniuge. L’esenzione, che opera non solo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma anche relativamente alle imposte ipotecaria e catastale, spetta a condizione che ne sia fatta esplicita richiesta in atto e che il beneficiario dell’attribuzione continui l’attività aziendale. Affitti La registrazione del contratto porta con sè detrazioni fiscali ’articolo 1, comma 9 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) prevede che chi ha un’abitazione principale in affitto, mediante un contratto stipulato o rinnovato in base alla legge 431/1998 (che ha disciplinato i contratti di locazione con un doppio canale: canone libero o concordato) avrà una detrazione di 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, 150 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. La novità ha effetto dal periodo d’imposta 2007. Questo significa che anche per gli affitti pagati lo scorso anno, che danno diritto alla detrazione, si potrà fruire dello sconto Irpef già in sede di modello Unico 2008 o modello 730/2008, per i redditi 2007. Sono rimaste le vecchie detrazioni concesse ai titolari di contratti “concordati”, pari a 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. L’articolo 1, commi 9 e 10, prevede inoltre detrazioni per i giovani che pagano l’affitto per la casa. Si tratta di una detrazione destinata a chi ha un’età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipula un contratto di locazione (a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431) per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. L’agevolazione consiste, per i primi tre anni, in una detrazione di 991,60 euro, se il reddito comples- L sivo non supera 15.493,71 euro. La sola condizione è che l’abitazione non sia quella principale dei genitori o di coloro cui sono affidati. Un’altra speciale detrazione, contenuta nel comma 208, riguarda gli affitti pagati dagli studenti universitari “fuori sede”. Dal 1° gennaio 2008 diventano detraibili nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore a 2.633 euro, anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università di un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. L’unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Il massimo dello sconto Irpef ottenibile dallo studente o dal familiare o genitore di cui lo stesso è fiscalmente a carico è uguale a 500,27 euro, pari al 19 per cento di 2.633 euro. In tutti questi casi il contratto registrato dunque conviene, e si suppone che aumenti la richiesta, da parte degli inquilini, di regolarizzare la locazione. Per le regole generali previste dalla legge 431/1998, vedi il dossier a cura di Paolo Pol, pubblicato nel n. 4/2007di Pitagora. Affitti La Finanziaria 2008 prevede che chi ha un’abitazione principale in affitto, mediante un contratto stipulato o rinnovato in base alla legge 431/1998, avrà una detrazione di 150 o 300 euro, a seconda del reddito. Aumenta perciò l’interesse a registrare i contratti di locazione. Il decreto 11/2/08 del ministero delle Finanze detta le modalità di applicazione. Articoli già pubblicati sull’argomento Pitagora n. 4-2007 Mobilità nel lavoro necessità di casa in affitto COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 11 Consulenti del tribunale Come si fa l’iscrizione all’albo consulenti tecnici del tribunale di Michele Levorato consigliere, responsabile commissione Periti tribunale Per i geometri sono numerosi i casi di richiesta di perizia da parte del tribunale in materia di beni immobili, fallimenti ed esecuzioni immobiliari. a Commissione Periti Tribunale del Collegio Geometri di Padova rende noto un fac-simile della domanda da inoltrare al Presidente del Tribunale di Padova per l’iscrizione all’Albo Consulenti Tecnici. I Colleghi che intendono presentare domanda devono: - essere iscritti da almeno due anni presso l’albo professionale; - chiedere l’iscrizione per l’ambito professionale che esercitano; - corredare la domanda con curriculum professionale (in bollo) da cui si evincano chiaramente le prestazioni svolte nel campo di specializzazione; - allegare certificato del casellario giudiziale in bollo (da richiedere c/o la Procura della Repubblica al piano terra del Tribunale): - dopo il deposito presso il Tribunale inviare copia della domanda con relativi allegati (curriculum professionale e certificato del casellario giudiziale) al Collegio Geometri. Il Tribunale convoca due commissioni l’anno, a cui partecipa anche il presidente del Collegio o suo delegato, per la verifica e l’accettazione della domanda. A iscrizione avvenuta, per chi desidera essere iscritto anche all’elenco dei Periti tribunale istituito presso il Collegio Geometri di Padova è necessaria una semplice richiesta scritta o tramite e-mail al Collegio. L Chi è il Consulente Tecnico d'Ufficio (scheda a cura di Chiara Cattani) Il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi quando l’oggetto della causa, civile o penale, necessiti di consulenza specifica del settore. Nel giudizio civile si distingue tra consulente tecnico del giudice, o consulente tecnico d’ufficio (CTU), e consulente tecnico di parte (CTP). Il consulente tecnico d’ufficio figura come ausiliario del giudice; infatti egli è una persona con particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche. Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice su richiesta delle parti ovvero d’ufficio e il suo lavoro supporta tecnicamente le decisioni che spettano unicamente al magistrato. Nella scelta dei consulenti tecnici d’ufficio il Giudice generalmente si avvale dell’Albo dei periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il giudice può affidare l’incarico di effettuare perizie utili ai fini del giudizio. L’Albo diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline, deve essere istituito presso ogni Tribunale. L’iscrizione all’albo è possibile se sussistono particolari requisiti: competenza tecnica e specchiata condotta morale. L’Albo dei periti, anche se non vincolante per il giudice, costituisce il testo tipico per l’individuazione degli esperti ai quali affidare le perizie. L’interessato all’iscrizione nell’Albo deve inoltrare domanda al Presidente del Tribunale e deve presentare determinati documenti relativi alla propria esperienza professionale (vedasi fac simile a fianco). Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico è obbligato ad accettare l’incarico, e può rifiutare solo per continua a pag. 14 12 COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Consulenti del tribunale Modello reperibile in: www.padovanet.it/tribunale/modules/wfsection continua da pag. 12 giusti motivi valutati direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può essere ricusato dalle parti per eventuali incompatibilità con l’incarico conferitogli. Il consulente tecnico, prima di svolgere il proprio compito, deve prestare giuramento; quindi il giudice formula i quesiti ai quali il CTU deve dare risposta con relazione peritale entro i termini di tempo stabiliti caso per caso. Il consulente nominato per la perizia svolge le indagini che gli sono state affidate dal giudice e redige una relazione denominata perizia o consulenza tecnica d’ufficio. Quest’ultima non è del tutto vincolante per il giudice il quale, se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può sempre farne disporre una nuova o può perfino non tener conto di quanto scritto dal tecnico purchè, ovviamente, motivi adeguatamente tale decisione. In tutti i casi in cui un giudice nomina un perito, le parti si possono far assistere da periti di parte. Tale nomina è facoltativa ma è co- munque subordinata all’intervento nel processo di un consulente tecnico d’ufficio. All’atto della nomina del consulente tecnico d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art. 201 del cod. proc.civ., il giudice assegna alle parti un termine per la nomina del proprio CTP. I consulenti tecnici di parte formulano le loro deduzioni sull’operato del perito d’ufficio, possono assistere allo svolgimento delle operazioni peritali svolte dal CTU, possono essere ammessi in udienza a chiarire le proprie osservazioni e possono depositare relazioni a sostegno o a critica della perizia del CTU. All’atto della consegna in cancelleria della relazione, il CTU può allegare la richiesta di liquidazione del compenso. Egli dovrà elencare le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice competente. La parcella così presentata viene analizzata dal Giudice che provvede a liquidarla con decreto che assegna il pagamento a carico di una o più parti in causa. I principali articoli di legge che regolano la figura del Consulente Tecnico: R.D. 18-12-1941, n.1368, "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie" Art. 13. - Albo dei consulenti tecnici Presso ogni tribunale è costituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa. Art. 14. - Formazione dell'albo L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha la facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. Art. 15. - Iscrizione nell'albo Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica(1) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.(2) Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5.(3) (1) Il requisito della condotta politica non deve ritenersi più necessario per effetto dell'art.22 della Costituzione. (2) Le associazioni professionali sono state soppresse per effetto del D.L.vo Luogotenenziale n.382 del 2311-1944. (3) L'art. 5 citato non è più operante, per effetto del D.L.vo Luogotenenziale n.369 del 23-11-1944. Art. 16. - Domande d'iscrizione Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo 14 debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale(1); 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. (1) Le associazioni professionali sono state soppresse per effetto del D.L.vo Luogotenenziale n.382 del 2311-1944. Art. 17. - Informazioni A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante(1). (1) Il requisito della condotta politica non deve ritenersi più necessario per effetto dell'art.22 della Costituzione. Art. 18. - Revisione dell'albo. L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. Art. 19. - Disciplina La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata e non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti(1). Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'art. 14. (1) Le associazioni professionali sono state soppresse per effetto del D.L.vo Luogotenenziale n.382 del 2311-1944. Il requisito della condotta politica non deve ritenersi più necessario per effetto dell'art.22 della Costituzione. Art. 20. - Sanzioni disciplinari Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono es- COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Consulenti del tribunale sere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l'avvertimento; 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall'albo. Art. 21. - Procedimento disciplinare Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'art. 15 ultimo comma. Art. 22. - Distribuzione degli incarichi Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta. Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi Il presidente del tribunale vigila affinché senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte. Esami di abilitazione 2007 Prima prova scrittografica Su un lotto di terreno di adeguate dimensioni si vuole costruire una villa bifamiliare con ingresso indipendente e un ampio giardino. Il manufatto, i cui appartamenti non devono superare la superficie di 160 mq, devono essere costituiti da ingresso-salone, cucina, quattro camere da letto e adeguati servizi. In un piano semi-interrato dovrà essere previsto un garage per almeno due auto e una cantina. Il candidato, scelta una idonea scala di rappresentazio- ne, esponga la sua proposta progettuale con due prospetti e una sezione significativa. Infine il candidato completi il suo elaborato con una breve relazione illustrativa della metodologia di progetto e aggiunga, in scala 1:20, due particolari costruttivi scelti tra: particolare della copertura, particolare della muratura, impianto elettrico, computo metrico di una parte del manufatto. Seconda prova scrittografica Nella periferia di una città è ubicato un vecchio complesso immobiliare ex rurale, in pessime condizioni di manutenzione, costituito da un fabbricato a uso abitazione, da una stalla, da un magazzino e da un’ampia pertinenza. Dei fabbricati esistenti sono stati riscontrati i seguenti dati: superficie coperta dei fabbricati: abitazione 200 mq (elevata su due piani fuori terra) ex stalla 360 mq magazzino 150 mq La proprietà ha incaricato un tecnico di provvedere alla valutazione del complesso, calcolando la demolizione dell’esistente e procedendo poi alla divisione in due parti di ugual valore, tenendo presente che il lotto su cui sorge il complesso, secondo il piano regolatore vigente, ricade in zona edificabile ad uso residenziale per la quale valgono i seguenti indici urbanistici: - indice di cubaura 1,20 mc/mq - indice di utilizzazione (o rapporto di cubatura) 0,25 - altezza massima realizzabile 7m Il tecnico ha proceduto al rilievo topografico del lotto per verificare la corrispondenza tra la superficie indicata negli atti catastali e la superficie reale. Esso è un quadrilatero di vertici A, B, C e D. Il rilievo ha permesso di calcolare le seguenti coordinate planimetriche: Xa= 76,10 m; Xb= 76,10 m;Xc= 152,70 m;Xd= 137,10 m Ya= 95,40 m; Yb=185,70 m;Yc= 185,70 m;Yd= 65,80 m Il candidato, assumendo opportunamente tutti i dati ritenuti utili o necessari: - determini la superficie reale dell’area occupata dal complesso immobiliare e ne stimi il valore sul mercato locale; - proceda al frazionamento del terreno in due parti equivalenti; - indichi la procedura catastale necessaria per addivenire alla divisione del lotto. Gli abilitati dell’anno 2007 Pubblichiamo in ordine alfabetico l’elenco dei geometri esaminati presso gli istituti tecnici G.B. Belzoni di Padova e L.B.Alberti di Abano Terme che hanno superato gli esami di abilitazione, sessione 2007. Agostini Matteo, Anziliero Walter, Arnoldo Floriano, Badon Pier Andrea, Barbirato Nicoletta, Bergo Denny, Bisco Luciano, Bisello Samuele, Bordigato Carlisa, Bortoli Chriss, Bortoluz Alessandro, Boscaro David, Buratto Mirco, Caccin Gianni, Calderaro Davide, Camera Ferdinando, Canazzo Andrea, Cavaliere Lorenzo, Cavicchiolo Davide, Cavinato Fabio, Chilin Sara, Chioatto Piero, De Donà Zaccone Giuseppe, De Filippo De Grazia Giulio, Doro Marilisa, Faoro Federico, Ferrarese Andrea, Ferro Luisa, Filosa Mirko, Forin Alessandro, Fusaro Melissa, Garbo Daniele, Giannetta Gabriele, Gioachin Sandro, Giuliani Andrea, Grieco Giuseppe, Lazzaretto Gigi, Levis Giuseppe, Maiolo Valiana, Mardegan Simone, Maritan Giorgia, Masin Mattia, Meneghetti Marco, Meneghin Silvia, Michelazzo Gabriele, Moretton Andrea, Olivetto Mattias, Pantano Fabrizio, Pauletti Caterina, Pelizzaro Manuel, Peratello Alessandro, Pivato Alessandro, Poletto Matteo, Prigol Nicola, Recalchi Andrea, Rizzonato Valentina, Scarton Stefano, Schia Von Leonardo, Soppelsa Sandro, Targa Alison, Tenanti Denise, Tracco Rachele, Trevisan Helga, Turetta Gabriele, Turetta Marco, Vetri Francesco, Viola Marco, Visentin Luigi, Zambon Matteo, Zamperoni Selene, Zandonella Alessandro, Zanella Paolo, Zenere Paolo. Esami di abilitazione COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 15 Beni ambientali Relazione paesaggistica semplificata: quali lavori in Veneto La relazione paesaggistica, che deve accompagnare tutte le istanze nelle aree vincolate, nel Veneto è stata semplificata per molte tipologie di lavori che non pregiudicano il paesaggio. 16 COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA ’obbligo di allegare una dettagliata relazione paesaggistica alla domanda di autorizzazione necessaria per gli interventi in aree vincolate è stato introdotto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 146, comma 3 del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004) e i criteri di redazione sono contenuti nel Dpcm del 12 dicembre 2005. Tale relazione serve alle Regioni a valutare la compatibilità del progetto proposto con i valori paesaggistici dell’area. Poiché è prevista la possibilità per le Regioni, previo accordo con il Ministero dei beni culturali, di semplificare i criteri di redazione e i contenuti della relazione per le diverse tipologie di intervento, anche il Veneto ha aderito a questa possibilità, con la delibera della Giunta regionale n. 3733 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel Bur n. 15 del 13 febbraio 2007. L’adozione della relazione paesaggistica semplificata rende più flessibile la valutazione di una serie di interventi non ritenuti pregiudizievoli nelle trasformazioni del paesaggio, tenendo ferma invece la necessità di focalizzare l’attenzione su quelle opere che per la loro natura e complessità possono determinare significative trasformazioni del paesaggio. Nell’allegato A della delibera regionale c’è un elenco di tipologie di opere per le quali é prevista la redazione del piano semplificato. Per questi interventi è recepita la “scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata”, di cui all’allegato al DPCM 12 dicembre 2005 (scaricabile dal sito del Collegio nella sezione Ambiente). Riportiamo qui tale elenco, sicuramente utile ai geometri. Sul sito della Regione si può scaricare la delibera e l’allegato: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=194817 L Beni ambientali Tipologie di intervento soggette a relazione paesaggistica semplificata Allegato A alla Dgr n. 3733 del 05 dicembre 2006 (BUR 13 febbraio 2007, n. 15) Impianti tecnologici - Interventi di manutenzione ad impianti tecnologici, che comportino, la sostituzione, il rifacimento e l’ampliamento di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica; - Manufatti impiantistici per acquedotti, fognature, gas, ricadenti all’interno di un territorio comunale; - Linee elettriche di media e bassa tensione all’interno di ogni singolo Comune; - Linee telefoniche, telefonia mobile, antenne, parabole; - Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20Mwe; - Impianti di condizionamento; - Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda; - Le opere di derivazione dai corsi d’acqua. Interventi di difesa idrogeologica - Interventi di manutenzione straordinaria, che comportino il rifacimento o l’ampliamento di opere comunque soggette ad autorizzazione, su tutti i corsi d’acqua e relative difese idrauliche ed idrogeologiche; - Interventi di difesa idrogeologica dei corsi d’acqua, compresi quelli per la ricalibratura e rettifica d’alveo (se non già esclusi), non assoggettate a procedura Via, con realizzazione di nuove opere quali: rampe e bad-rocks; soglie; attraversamenti e guadi; repellenti o pennelli; gabbionate; briglie; scogliere ed opere di difesa spondale; cunettoni, canalizzazioni e rivestimenti del fondo; vasche di deposito e vasche di laminazione, con relative opere di presa e restituzione. - Tombinamento parziale di corsi d’acqua per tratti </= 8 mt ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua. - Nuovi interventi di difesa dei versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree in frana, con relativi drenaggi, non compresi tra le opere di ingegneria naturalistica e di manutenzione citate in premessa: Muri di sostegno in pietrame a secco; Muri di sostegno in calcestruzzo rivestiti con pietrame; Muri di sostegno in calcestruzzo con elementi prefabbricati; Muri di sostegno con armatura metallica (terre armate); Sistemazioni con griglie; Reti o tessuti in materiale sintetico (terre rinforzate); Gabbionate; Paramassi, canalizzazioni, per colate detritiche, ecc … - Nuovi interventi di difesa dei litorali: Scogliere sommerse; La realizzazione di dune artificiali in funzione antierosiva. Interventi agro-silvo-pastorali che incidono marginalmente sull’assetto idrogeologico: - Riconversioni colturali che richiedono modesti movimenti terra di profondità </= 50 cm. e superficie </= 5 ha; - Riduzione di aree boscate di recente formazione o degradato per scopi agronomici o zootecnici di superficie </= 2,5 ha; - Riduzione di aree boscate affermate eseguite per recuperi a fini agronomici e zootecnici di superficie </= 2000 mq; - Rimboschimento e lo scoticamento dei prati stabili e dei prati-pascoli per superfici </= 5 ha; - Asportazione del terreno vegetale per superfici </= 5 ha; - Ricomposizioni ambientali. Opere di urbanizzazione - Opere per la realizzazione di servizi previsti negli strumenti urbanistici inferiori a 5 ha: aree a verde, percorsi pedonali, parcheggi senza impermeabilizzazione del terreno; - Viabilità: strade di lottizzazione e percorsi ciclabili in ambito urbano; - Interventi di manutenzione alla viabilità, compreso l’allargamento di strade e ponti esistenti, di opere comunque soggette ad autorizzazione paesaggistica; (fatti salvi gli interventi di somma urgenza per ripristino stradale che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica); - Arredo urbano: cartellonistica stradale e pubblicitaria (Vedi art. 153 del “Codice dei Beni Culturali”), insegne pubblicitarie, manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs 42 del 2004). Interventi edilizi - Lavori di ristrutturazione e restauro di fabbricati e/o manufatti esistenti privi di interesse storico - architettonico e fabbricati di interesse storico - monumentale, o all’esterno di centri storici; - Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs 42 del 2004); - Realizzazione e/o ristrutturazione di recinzioni; - Accessi e passerelle di accesso a fabbricati esistenti; realizzazione e/o ristrutturazione di accessi carrai, rampe di accesso. Opere “provvisorie” - Strutture temporanee: opere di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana; - Strutture stagionali: opere collegate all’attività turistica e del tempo libero; - Depositi temporanei di materiali collegati alle attività soggette ad autorizzazione paesaggistica. Opere di ricomposizione ambientale - Interventi di ricomposizione ambientale conseguenti ad attività di cava e miniera. Beni ambientali COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 17 Catasto Anticipare spontaneamente l’accatastamento d’ufficio a cura di Carlo Pettenazzo geometra, componente Commissione Catasto Per il censimento dei fabbricati non dichiarati il nuovo termine, stabilito dal decreto “milleproroghe”, scade dopo sette mesi dalla notifica. Documentazione Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosiddetto "m milleproroghe" convertito in legge il 26 febbraio 2008 Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: " ART. 26-bis. - (Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale). 1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi". 2. All'articolo 2, comma 38, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1 gennaio 2007". 3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione ". 18 ggi nessun fabbricato è invisibile per l’Agenzia del Territorio”. Con questa frase scritta sotto il disegno di una casa che sta per essere fotografata da un aereo, l’Agenzia ha lanciato una campagna informativa che mira a rendere nota l’attività in corso su tutto il territorio nazionale per individuare i fabbricati non dichiarati al catasto o che hanno subito modifiche non registrate, o ancora che erano fabbricati rurali ma hanno perduto i requisiti di ruralità. I proprietari non hanno più scampo: l’individuazione è avvenuta tramite foto aerea, integrata dall’incrocio delle informazioni presenti nelle varie banche dati. Sul sito www.agenziaterritorio.it, alla voce “Servizi per il cittadino”, cliccando su “Fabbricati non dichiarati-ex rurali”, si aprono due pagine di consultazione: immettendo la provincia, il comune, e i dati catastali (foglio e particella), si vede immediatamente se un determinato immobile è compreso negli elenchi di quelli che risultano da dichiarare al catasto. Se l’immobile è regolarmente denunciato, non risulta presente. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei proprietari di fabbricati presenti sulle liste di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto. Essi devono provvedere a dichiarare i fabbricati al Catasto Edilizio Urbano entro sette mesi (ex 90 giorni) dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta ufficiale riportato in corrispondenza della particella interessata. È quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto “milleproroghe”) votata definitivamente dal Senato il 26 febbraio 2008 (vedi testo a fianco). La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti, quale è il geometra. “O Casistica sulla denuncia degli ex fabbricati rurali n base al Decreto Ministeriale n. 28/98 e successive modificazioni, fino al D.L. 262/06, tutti i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti per l’esenzione fiscale, siano essi a destinazione residenziale o ad altra destinazione, devono essere denunciati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Invece i fabbricati che mantengono i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell’esenzione fiscale, I COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Catasto possono essere dichiarati al N.C.E.U. ed in tal caso, nella presentazione della denuncia di accertamento della proprietà urbana, consiglio di riportare l’annotazione relativa al mantenimento delle caratteristiche di fabbricato rurale. Va comunque ricordato che anche per i fabbricati rurali interessati da modifiche oggettive, vale l’obbligo della presentazione della denuncia entro 30 giorni dalla fine la- vori. Il mancato rispetto di questa scadenza comporta l’applicazione delle sanzioni per il ritardato accatastamento, come previsto dalla legge 9 marzo 2006 n. 80 sulla modifica dei termini per la presentazione in Catasto delle dichiarazioni di nuova costruzione. Per i chiarimenti specifici si rinvia alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 3/2006. Cosa prevede il d.l. 262/06. La recente deroga per l’accatastamento degli ex fabbricati rurali ha riguardato esclusivamente i fabbricati che avevano perso i requisiti di ruralità in seguito all’entrata in vigore del D.L. 262/06, ad esempio per successione del titolare e conseguente mancanza dell’iscrizione alle imprese agricole da parte di almeno un erede.Per questi fabbricati non era prevista alcuna sanzione se denunciati entro i termini previsti, il 30 giugno 2007 poi slittati al 30 novembre 2007, ora prorogati dal decreto “milleproroghe” al 31 ottobre 2008. Elenco dei comuni ove è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto Se il fabbricato da dichiarare compare nelle liste pubblicate nella G.U. del 10 agosto 2007, del 26 ottobre 2007, del 7 dicembre e del 28 dicembre 2007, si dovrà riportare nella relazione tecnica del documento Docfa la prevista dicitura “fabbricato ex rurale” o “fabbricato mai dichiarato” specificando “art. 2 comma 36 D.L. 262/06”, ovvero “art. 2 comma 37 D.L. 262/06” nel caso della perdita dei requisiti di ruralità in seguito all’entrata in vigore del D.L. 262/06. Il termine di presentazione scade dopo sette mesi dalla data di pubblicazione nelle liste; decorso tale termine l’Agenzia del Territorio di Padova notifica ai soggetti interessati il mancato adempimento e la data del sopralluogo per l’azione di surroga prevista dalla norma. Nella denuncia per la dichiarazione di ex fabbricato rurale o di fabbricato mai dichiarato, è obbligatorio riportare la data di ultimazione dei lavori (ovvero della perdita dei requisiti per l’esenzione fiscale); si rappresenta quindi la necessità di ricercare una data certa, comprovata da idonea documentazione, di tipo urbanistico/amministrativo, per le variazioni oggettive, ovvero di indicare la data della successione o del rogito, per le variazioni soggettive. Scadenze e sanzioni La vecchia normativa, R.D.L. n. 652/39, prevedeva l’obbligo dell’accatastamento delle nuove costruzioni e dei fabbricati oggetto di variazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la costruzione o la variazione del fabbricato era stata ultimata. Per cui, ad esempio, i fabbricati ultimati o variati dal 1 gennaio 2006 al 13 marzo 2006, data di entrata in vigore della legge 9 marzo 2006 n. 80, andavano dichiarati al Catasto entro il 31 gennaio 2007; se dichiarati successivamente, erano soggetti a sanzione e la casistica si divideva in due casi: - se dichiarati entro il 02/03/2007 (entro i 30 gg. dal 31 gennaio), con ravvedimento operoso, la sanzione era pari a 1/8 della sanzione minima, che ricordo essere di euro 258; - se dichiarati entro il 31/01/2008 (entro 1 anno dal 31 gennaio), con ravvedimento operoso, la sanzione era pari a 1/5 della sanzione minima. Con l’entrata in vigore dell’attuale normativa di cui alla legge 9 marzo 2006 n. 80, i fabbricati di nuova costruzione, quelli variati e quelli che dalle categorie delle esenti passano a quelle soggette ad imposta (come i fabbricati rurali), ultimati dopo il 13 marzo 2006, vanno accatastati entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e, ovviamente, dalla data di dichiarazione di fine lavori. Se dichiarati successivamente, sono soggetti a sanzione e la casistica si divide in due casi: - se dichiarati successivamente ai 30 gg. dalla data di fine lavori ma entro 90 giorni dalla stessa data, con ravvedimento operoso, la sanzione è pari a 1/8 della sanzione minima; - se dichiarati successivamente a 90 Catasto Documentazione Decreto legge n.262 del 3 ottobre 2006 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, come sostituito dal comma 339 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 2, comma 36 (...) Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. (...) art. 2, comma 38 (...) I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 novembre 2007. (...) D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, articolo 3 del Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale Art. 3. - Immobili oggetto di censimento 1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2. 2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili: fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; lastrici solari; aree urbane. 3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2; serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 19 Sul sito del Collegio si possono scaricare i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di ravvedimento operoso contestuali sia alla denuncia Docfa sia alla domanda di voltura. giorni dalla data di fine lavori ma entro 1 anno dalla stessa data, con ravvedimento operoso, la sanzione è pari a 1/5 della sanzione minima. In ogni caso, se dichiarati dopo 1 anno dalla data di dichiarazione di fine lavori, scatta la sanzione con verbale. Ricordo che per usufruire del ravvedimento operoso deve essere espressa la volontà del trasgressore; il pagamento della sanzione deve esse- re contestuale alla denuncia catastale e la denuncia deve essere presentata entro 90 giorni o entro 1 anno dall’evento dichiarato. Per conoscenza pubblichiamo l’apposito modello predisposto dall’Agenzia del Territorio di Padova, sia per la presentazione di pratiche Docfa che per la presentazione delle volture. Sul sito del Collegio, sezione Catasto, si possono scaricare i modelli da compilare. DOMANDA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO CONTESTUALE ALLA DENUNCIA DOCFA All’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Padova Il sottoscritto _______________________________ in qualità di dichiarante/incaricato/delegato, chiede, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997(1), di potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso pagando l’importo della sanzione e degli interessi contestualmente alla presentazione della denuncia docfa protocollo PD______________ . Il sottoscritto dichiara che l’odierna data di presentazione della denuncia Docfa in discorso è compresa nei 90 giorni dall’ultimo giorno utile per la denuncia. è compresa tra il 91° giorno e l’anno dall’ultimo giorno utile per la denuncia. Padova, _____________ ________________________________ DOMANDA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI VOLTURA All’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Padova Il sottoscritto _______________________________ in qualità di dichiarante/incaricato/delegato, chiede, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997(1), di potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso pagando l’importo della sanzione e degli interessi contestualmente alla presentazione della domanda di voltura protocollo PD______________ Il sottoscritto dichiara che l'odierna data di presentazione della domanda di voltura in discorso è compresa nei 90 giorni dall’ultimo giorno utile per la denuncia. è compresa tra il 91° giorno e l’anno dall’ultimo giorno utile per la denuncia. Padova, _____________ ________________________________ (1) 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un otta- 20 COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Catasto vo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione. 4. (Comma abrogato) 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione. Gli oneri posti a carico dei proprietari inadempienti Se i proprietari non provvedono entro novanta giorni a denunciare gli immobili irregolari, provvederà il catasto, il quale addebiterà loro i costi tecnici secondo una tabella annessa alla Determinazione dell’Agenzia del Terri- torio del 13 agosto 2007. La determinazione e la tabella si trovano in www.agenziaterritorio.it/documentazione/normativa/provvedimenti. Oltre a queste spese verranno addebitate le sanzioni, i tributi e gli interessi di mora. Catasto COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 21 La procedura di surroga da parte dell’Agenzia La circolare n. 7/2007 dell’Agenzia del Territorio detta la procedura da seguire una volta scaduto il tempo a disposizione. Il perodo temporale sarà presumibilmente aggiornato in base ai nuovi termini stabiliti dal decreto “milleproroghe”. “Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato, senza che i soggetti interessati abbiano provveduto a presentare autonomamente in catasto il previsto documento di aggiornamento catastale, ciascun Ufficio interessato, compatibilmente con le risorse disponibili e le direttive programmatiche che lo riguardano, inoltra uno specifico avviso di sopralluogo - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - al soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto, contestando fra l’altro, l’inosservanza all’adempimento previsto dalla legge. Nella scelta dell’individuazione del soggetto destinatario possono essere espletate opportune verifiche, affinché lo stesso venga individuato fra quelli richiamati nell’art. 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 652, obbligati alla dichiarazione, possibilmente individuandolo con quello che ha la gestione del bene. Per tale finalità gli Enti locali, con l’ausilio dei loro archivi informativi, potranno dare un incisivo contributo. Conformemente a quanto già stabilito con la circolare n. 10 del 4 agosto 2005 per le attività del tutto similari di cui all’articolo 1, comma 336, della legge n. 311/04, il Direttore dell’Ufficio procede nell’attività di surroga affidando l’incarico alle proprie strutture tecnico-operative. Riguardo agli adempimenti da espletare ed ai contenuti del richiamato avviso, che deve riportare anche la contestazione dell’inadempimento, si rimanda alle disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 10/2005 e relativa procedura operativa. Si applicano le sanzioni per la tardiva od omessa presentazione della dichiarazione in catasto”. - motoriduttore Amer a bassa tensione (24 volt) Le operazioni indicate nella circolare n. 10/2005 sono le seguenti: “Prima di procedere all’accertamento sopralluogo, l’Ufficio (con anticipo di almeno trenta giorni), invia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una specifica comunicazione, ai soggetti destinatari della richiesta inoltrata dal Comune, indicando il giorno e l’ora in cui sarà eseguito l’accesso all’unità immobiliare, oltre al nominativo del tecnico incaricato del sopralluogo e del responsabile del procedimento. Nella comunicazione sarà precisato che: fino a tre giorni prima della data fissata dal sopralluogo, i soggetti interessati potranno comunque produrre autonomamente il documento di aggiornamento in catasto; dopo la data stabilita per la visita sopralluogo, qualora sia prodotta dalla parte un documento di aggiornamento, saranno comunque addebitate le spese fino a quel momento sostenute dall’Ufficio. Infine, nell’arco dei tre giorni precedenti l’esecuzione del sopralluogo, il tecnico avrà cura di verificare che, nel frattempo, non siano pervenuti esiti comunali finalizzati alla revoca dell’accertamento. I tecnici che effettueranno il sopralluogo dovranno essere muniti di specifica tessera di riconoscimento conforme al modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia dell’1 luglio 2005 e pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2005. Si rammenta che nel caso che l’accesso sia impedito, a chiunque fa opposizione risulta applicabile la sanzione richiamata all’articolo 31 del citato R.D.L. n. 652/39, che all’attualità è da stabilirsi fra il minimo di euro 10,00 ed il massimo di euro 103,00. In ogni caso, si procederà all’attribuzione delle rendita variata, sulla base degli elementi indiziari emergenti dalla documentazione resa disponibile dal Comune e dei dati acquisibili, mediante sopralluogo, dall’esterno della unità immobiliare, con addebito delle spese sostenute”. - scatola ad incasso laterale - traversa ad incasso superiore - 40 Nm di coppia in uscita - irreversibile, a caduta di ingranaggi in acciaio - interfacciabile con tutti i sistemi di domotica - traversa a vista (battente e padovana) - applicazione diretta AMER S.p.A. - 36078 Valdagno (VI) - Via Maestri del Lavoro,1 Tel: 0445 400 200 - Fax 0445 431 237 - E-mail: [email protected] Comune di ___________________ Fg. ______ Protocollo (da compilare a cura dell’Ufficio) n. __________________________________ n.* __________________________________ *(spazio riservato al secondo protocollo per il Tipo di frazionamento con Tipo mappale) Le copertine per pratiche Pregeo e Docfa con gli indirizzi dei tecnici Pubblichiamo in questa pagina, in formato ridotto, le copertine per la presentazione al catasto terreni delle pratiche Pregeo e per la presentazione al catasto fabbricati delle pratiche Docfa. La novità è che il nome del professionista è accompagnato dal recapito telefonico e di posta elettronica, cosicché sia più facilmente contattabile. I colleghi che non ne sono ancora in possesso possono scaricarle, nel modello originale, dal sito del Collegio, sezione Catasto. Tipo mappale Tipo di frazionamento Tipo di frazionamento con Tipo mappale Tipo particellare (barrare la casella relativa al tipo di Atto di aggiornamento) Per eventuali comunicazioni: Arch./Ing./Geom. __________________________ Tel. ________________________ Indirizzo e-mail ___________________________ Catasto COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 23 Pari opportunità Professioniste venete: sommare il tempo di famiglia e di lavoro di Chiara Cattani, consigliere Il convegno “Donne in professione” del 14 dicembre 2007 ha presentato i dati di un’indagine promossa dai Consulenti del lavoro di Venezia, a cui le donne geometra del Collegio di Padova hanno partecipato in modo significativo. È stato istituito un punto di raccolta di esperienze: “donneinprofessione @libero.it”. anno 2007, dedicato alle pari opportunità, si è concluso e a dicembre sono stati presentati i risultati di una indagine sulla realtà femminile nelle libere professioni nella regione Veneto. Promotore dell’iniziativa l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia che ha attivato un monitoraggio sul territorio, in collaborazione agli altri ordini professionali. Tra i questionari ricevuti ne sono stati elaborati 223 a campione. Tra gli ordini professionali tecnici che hanno risposto spiccano l’ordine degli ingegneri di Venezia con 27 professioniste, e il Collegio dei Geometri di Padova con 13 colleghe. Tanti comunque i questionari compilati e spediti, a significare che la problematica emersa è di grande interesse. Siamo consapevoli che la libera professione è una scelta personale e volontaria. Tuttavia bisogna creare le condizioni favorevoli affinché la scelta sia veramente tale, con più soddisfazione e meno rinunce. Oggi non è ancora così e le pari opportunità faticano ad emergere. Obiettivi e proposte. Tra gli obiet- L’ tivi di questo progetto “Donne in professione” c’è l’attivazione di progetti e azioni positive per l’imprenditorialità femminile nel settore delle libere professioni e l’attivazione di iniziative di visibilità delle donne professioniste verso l’esterno, verso il mercato del lavoro, il mondo accademico e le istituzioni. Sono emerse richieste per ottenere forme di tutela previdenziale ed assistenziale che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro. Nel contempo viene segnalata la mancanza di una rete di sostegno. Ognuna cerca di risolvere singolarmente il suo caso. Per questo, da subito, è stato istituito e diffuso un indirizzo mail di raccolta di esperienze [email protected]. Risultati. Come detto, il campione di 223 persone rappresenta svariati campi, dal consulente del lavoro al veterinario, dal geometra al notaio o dall’ingegnere al chimico. Il 77% delle donne professioniste ha conseguito l’abilitazione professionale e si è iscritta all’ordine di appartenenza entro i 30 anni, a dimostrazione che l’inizio è difficile ma è chiaramente aiu- Le proposte delle professioniste venete: più servizi e nuovi modelli culturali Rivedere la tutela della maternità delle professioniste Più servizi all’infanzia, con orari più estesi e flessibili Trasmettere a scuola il rispetto della persona Incentivare economicamente l’attività autonoma Proporre modelli organizzativi e gestionali che non penalizzino il genere ma premino la persona Confrontarsi su qualità, professionalità, tariffe e tutele 24 COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Incrementare la presenza nei luoghi decisionali Dare concretezza ai temi delle pari opportunità Sensibilizzare la società attraverso proposte fatte dalle donne per migliorare la qualità della vita Attivazione di un blog e/o web-community per confrontare esperienze e trovare informazioni Attivazione di una rete di sostegno Pari opportunità tato dall’entusiasmo. Il 62% ha età compresa tra i 24 e i 40 anni mentre scende al 26% l’età compresa tra i 40 e i 50; oltre i 60 anni rimane solo un 2%, equivalente a suggerire che servono politiche di sostegno per la donna vicina all’età pensionabile. Le professioniste sono in maggioranza coniugate e con due figli. Per il 63% la maternità ha condizionato la professione ma incredibilmente il 55% non ha mai interrotto l’attività lavorativa, mentre il 18% la ha sospesa per meno di 3 mesi. Per accudire i figli l’87% si avvale di un aiuto, che tra baby sitter e parenti vari, si aggiudica con il 60% la scelta più fai da te, in quanto difficilmente strutture pubbliche o private si adeguano ai tempi del lavoro autonomo. Se non riescono ad avere aiuto, il 31% ammette di dover ridurre il tempo di lavoro e quello dell’aggiornamento professionale o, loro malgrado, dover assorbire minor quantità di lavoro. La professione a tempo pieno viene svolta dall’88% delle donne, men- tre il 41% di coloro che non svolgono il full-time, hanno un lavoro subordinato a part-time. Figurano come titolari di studio il 55% delle intervistate, mentre il 17% lavora presso altro professionista. L’80% di esse riesce a ritagliare il tempo per la formazione e l’aggiornamento. A livello istituzionale le donne non riescono a partecipare; infatti l’88% non fa parte della governance di categoria, proprio perché l’impegno è sempre in conflitto con la vita lavorativa e familiare. Per lo più il campione non si sente discriminato. Se ciò accade, dipende dall’atteggiamento dei clienti (44%) o dei colleghi (41%). Conclusione. L’importanza della ricerca sta nel fatto che nel Veneto sono state raggruppate le risposte di tante professioniste, di ogni settore, e che le esigenze di ogni rappresentante di categoria spesso si sono sovrapposte, a prova che di fondo non sono gli schemi professionali a fermarci ma unicamente la difficile organizzazione della famiglia e del lavoro. Documentazione Donne in professione Risultati dell'indagine sulla realtà femminile nelle libere professioni www.consulentidellavoro.venezia.it Anno europeo delle pari opportunità 2007 http://ec.europa.eu/employment_soc ial/eyeq/index.cfm Sede operativa Padova, via Turazza, 30, tel. 049.8774440 Ufficio commerciale Silvia Barnaba 349.4576825 www.naturtek.it [email protected] [email protected] Informazioni Valore di mercato per l’area espropriata L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è pari al valore venale del bene. La Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 2, commi 89 e 90) ha recepito le sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5bis, commi 1 e 2, legge 359/1992, e dell’articolo 37, commi 1 e 2, del Dpr 327/2001, in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili. Tali norme sono state dichiarate in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). Sono previste due eccezioni: l’indennità è ridotta del 25% quando l’operazione è finalizzata a interventi di riforma economico-sociale, mentre è aumentata del 10% se l’accordo di cessione è stato concluso o non lo è stato per fatto non imputabile all’espropriato, ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attua- lizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva. Vengono così modificati i criteri di calcolo dell’indennità in questione, intervenendo sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr 327/2001). Le nuove norme, in vigore dal 1° gennaio 2008, si applicano anche a tutti i procedimenti espropriativi in corso, a meno che la determinazione della somma si sia in qualche modo “cristallizzata” a seguito della condivisione dell’indennità provvisoria, dell’accettazione dell’indennità definitiva oppure perché è comunque scaduto il termine per proporre opposizione alla stima definitiva. Nessuna novità di carattere tributario è stata comunque introdotta; pertanto, le plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio sono tassabili ai sensi del comma 5 dell’articolo 11, legge 413/1991, anche in capo al privato o alla società semplice. Codice Ambiente ter (o bis) Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” (Suppl. ordinario Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2008 n. 24), apporta ulteriori correzioni e integrazioni del Dlgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) in materia di gestione dei rifiuti, Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica. Si tratta del cosiddetto terzo correttivo, ma di fatto è il secondo perché le prime correzioni al Codice sono state apportate dal decreto legislativo 284/2006. Esso integra la parte prima del Codice, introducendo norme sulla produzione del diritto ambientale, sull’azione ambientale e sullo sviluppo sostenibile; sostituisce la parte seconda, relativa alle procedure per la Valutazione ambientale strategica (Vas), per la Valutazione dell’impatto ambientale (Via) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (Ippc). Vengono poi modificate le parti terza e quarta del Codice, in particolare le norme sugli scarichi idrici, la definizione di rifiuto e la disciplina delle materie prime secondarie, dei sottoprodotti e delle terre e rocce da scavo. Il testo è in vigore dal 13 febbraio 2008. Depositi Gpl: le indicazioni dei vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno fornito, con la circolare del Ministero dell’interno del 4 ottobre 2007, indirizzi applicativi sui depositi Gpl in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi, in attuazione del Dpr 12 aprile 2006, n. 214, con cui era stato emanato il regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi. “Poiché la semplificazione introdotta - è scritto nella breve circolare - si sostanzia nell’eliminazione della fase procedimentale del parere 26 di conformità sul progetto e nell’adozione della sola procedura di richiesta del certificato di prevenzione incendi, l’art. 2 del DPR 214/06 non contempla tra la documentazione da allegare all’istanza di sopralluogo la relazione tecnica attestando la stessa principalmente al momento dell’esame del progetto. Di conseguenza si evidenzia la necessità che il suddetto documento non venga richiesto al titolare dell’attività. Per quanto poi concerne la presentazione della planimetria del depo- COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Informazioni sito - di cui all’art. 2, comma2, lett. c), del regolamento - si fa presente che la stessa deve consentire ed individuare in maniera univoca tutti gli elementi al contorno connessi con la corretta installazione del deposito (distanze di sicurezza, area di sosta dell’autocisterna, recinzione, ecc..) sia ai fini del rilascio e del rinnovo del certificato di prevenzione incendi che di eventuali visite ispettive”. La scala di rappresentazione idonea è quella 1:100. Informazioni Risparmio energetico: la detrazione fiscale del 55 per cento allarga l’orizzonte La legge finanziaria per il 2008 (244/2007) proroga gli incentivi riguardanti il risparmio energetico già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010, e ne introduce di nuovi. In particolare: i Comuni possono introdurre, a partire dal 2009, un’aliquota Ici ridotta, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile (spetta a loro la scelta di quali impianti sono incentibabili e quali no); sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347, 353, 358 e 359 ossia la detrazione fiscale del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione globale di edifici, la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione di pannelli solari (in edifici esistenti), le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori, l’installazione di motori e inverter ad alta efficienza; è stata corretta la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali (pubblicata nel numero 5/2007 di Pitagora) ed ha valore retroattivo per tutto il 2007, quindi gli interventi su coperture e pavimenti eseguiti l’anno scorso diventano agevolabili; gli obiettivi di risparmio energetico da conseguire nel 2008 per la riqualificazione energetica totale degli edifici e quelli di coibentazione non sono più gli stessi del 2007: sono fissati da un decreto che il ministro dello Sviluppo economico deve emanare entro il 28 febbraio 2008; le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta; non è più necessario l’attestato di qualificazione (o certificazione) energetica per l’installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici; resta però l’obbligo della conformità alle norme Uni 12975 e un termine minimo di garanzia (cinque anni); sono previste agevolazioni fiscali per il gasolio e il gpl utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento a biomassa o energia geotermica; la detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (quelli con le sonde nel terreno); il rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell’edificio e a caratteristiche strutturali finalizzate al risparmio idrico; dal 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3. Dal 2011 è vietata la commercializzazione delle lampadine a incandescenza e degli elettrodomestici privi di interruttore dell’alimentazione dalla rete elettrica; è istituito un fondo di 1 milione di euro presso il Ministero dell’Economia per finanziare campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici. È istituito un fondo di 40 milioni di euro presso il Ministero dell’Ambiente per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. Le agevolazioni del risparmio energetico nella Finanziaria 2008 (55%) Tetto di spesa Sconto massimo (55%) Condizioni da rispettare Riqualificazione energetica 181.818 100.000 Valore limite di fabbisogno inferiore al 20% di quelli in allegato C, Dlgs 192/2005 Coibentazione coperture, pavimenti, infissi 109.090 60.000 Requisiti di trasmittanza fissati dalla Finanziaria 2008 e dal Dlgs 192/2005 Pannelli solari 109.090 60.000 Garanzia di cinque anni e certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975 Caldaia a condensazione o pompa di calore con impianto geotermico 54.545 30.000 Riscaldamento a pavimento o valvole termostatiche sui radiatori DIA non obbligatoria Per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, non è obbligatorio allegare la Dia nei casi in cui la normativa locale non preveda titoli abilitativi per la realizzazione di determinati interventi. Questo è precisato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 325/E del 12 novembre 2007, la quale ricorda che in relazione all’eventualità di dover fornire, in sede di controllo, prove sulla natura degli interventi realizzati, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in Informazioni cui potrà evidenziare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 27 Telefisco: le risposte dell’Agenzia delle Entrate su ristrutturazioni e risparmio energetico Iva 10% per manutenzione ordinaria e straordinaria. La Finanziaria ha prorogato per il triennio 20082010 l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a uso abitativo privato. La novità è che per poter usufruire dell’agevolazione non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, così come invece era stato stabilito per gli interventi effettuati nel periodo d’imposta 2007. L’obbligo permane, invece, per godere della detrazione d’imposta del 36% (anch’essa prorogata per il periodo 2008/2010) sulle spese per il recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese o cooperative che provvedano successivamente alla vendita o all’assegnazione dell’immobile. In questo caso, infatti, l’ob- bligo di indicare in fattura il costo della manodopera impiegata è espressamente previsto dalla Finanziaria (articolo 1, comma 19). Detrazione 55% - Rateazione. Non si può ripartire da 3 a 10 anni la detrazione prevista per le spese per interventi di risparmio energetico sugli edifici realizzate nel 2007. In questo caso, quindi, rimane valida la rateazione obbligatoria in tre quote annuali, come stabilito dalla Finanziaria dello scorso anno, che aveva introdotto la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. La Finanziaria 2008, invece, ha previsto dal 1° gennaio la possibilità di ripartire il beneficio in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione. Le norme sulle detrazioni nel settore energetico contenute nella Finanziaria 2008, però, non hanno un effetto retroattivo, che è previsto espressa- Imposta di Registro ridotta per aree edificabili La Finanziaria 2008 (art. 1, comma 25) ha reintrodotto l’agevolazione per l’acquisto di aree edificabili comprese in piani particolareggiati, quando il venditore non è un soggetto Iva e quindi si deve applicare l’imposta di registro. Questa imposta era dovuta nella misura dell’8%, che, sommata al 2% di imposta ipotecaria e all’1% di imposta catastale dava un’imposta complessiva dell’11%. Questo carico impositivo viene abbattuto all’1% per quanto riguarda l’imposta di registro, mentre viene fissata al 3% l’imposta ipotecaria e lasciata all’1% l’imposta catastale (complessivamente al 5 per cento). Si torna dunque a quanto previsto dalla finanziaria del 2001, successivamente modificato da luglio 2006 quando il decreto legge n. 223 restrinse il campo a chi comprasse aree comprese in zone Peep o similari. La nuova norma dispone che, per applicare questa aliquota, deve trattarsi di trasferimento che ha per oggetto “immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati” e che l’intervento “venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto”. Ici ridotta per la prima casa chiarito che tale “detrazione va sommata all’attuale abbattimento di 103,29 euro e alle riduzioni già stabilite dai Comuni. L’ulteriore sconto è, infatti, assoggettato a un regime del tutto autonomo. Il beneficio, che ha un tetto massimo di 200 euro, potrà essere utilizzato già con il prossimo acconto di giugno e non è estendibile alle abitazioni considerate assimilabili alla prima casa dagli stessi Comuni”. In aggiunta alla detrazione esistente di 103,29 euro, la Finanziaria 2008 ha introdotto un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile, per un importo massimo di 200 euro. Sono escluse solo le abitazioni nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Con la Ris. n. 1 del 31 gennaio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha 28 COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA Informazioni mente solo per la tabella di valori energetici, che sostituisce quella allegata alla Finanziaria 2007. Detrazione 55% - Esonero dall’attestato di qualificazione/certificazione energetica. Per poter usufruire della detrazione d’imposta del 55% per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di qualificazione energetica (aqe) o certificazione energetica (ace), redatto da un professionista abilitato. L’obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007. La Finanziaria 2007 aveva, infatti, subordinato la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per le spese sopra elencate alla presentazione di tali attestati. La Finanziaria 2008 ha soppresso l’obbligo per le spese sostenute dal primo gennaio scorso; la novità non ha effetto retroattivo. (www.fiscooggi.it) Rivalutazione terreni La riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili è stata introdotta con l’art. 1, comma 91 della Finanziaria 2008. Per evitare o ridurre la plusvalenza che si realizzerebbe in caso di successiva vendita, entro il 30 giugno 2008 dovrà essere versata l’imposta sostitutiva al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) e al 2% per le partecipazioni non qualificate oppure la prima delle due o tre rate. La rideterminazione dei valori richiede, come di conseuto, la redazione di una perizia asseverata da professionisti abilitati e individuati dagli articoli 5 e 7 della legge 448/01. La data di riferimento dei valori viene fissata al 1° gennaio 2008, fatto che consente di considerare le variazioni urbanistiche intervenute fino a questa data, rendendo conveniente la rivalutazione per i terreni edificabili. Il terreno si considera edificabile a seguito dell’adozione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione. CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO Linda Stocco via 28 Aprile, 32 Vescovana 3462243005 - 0425920066 [email protected] Diploma 2006, 83/100. Nel 2004 e nel 2005 ho effettuato stage convenzionati con la scuola presso studi tecnici di Stanghella ed Este. Buone capacità ad usare Autocad. Cerco uno studio tecnico possibilmente nella provincia di Rovigo o vicino Este per tirocinio. Federico Barison Caselle di Selvazzano Dentro 3401624525 - 049630796 [email protected] Diploma 2000. Ho eseprienza nelle pratiche edilizie e prevenzione incendi. Cerco impiego come geometra o tecnico commerciale. Gabriele Giannetta via Marzolo, 50 Padova 3494520171 - [email protected] Disegnatore cad 2D, geometra abilitato alla libera professione, esperienza pluriennale in studio tecnico di progettazione edilizia. Buona conoscenza pratiche edilizie, pratiche catastali e perizie di stima. Conoscenza informatica Office, docfa, Cad, pregeo. Cerco lavoro fulltime presso studio tecnico come dipendente o collaboratore. Matteo Turetta 3298409678 - [email protected] Diploma 1998, 46/60. Lavoro presso uno studio tecnico e un’impresa di costruzioni. Sono disponibile nel fine settimana per effettuare disegni con programma autocad, rilievi e stesura contabilità lavori e computi metrici. Ilenia Costola via G. Galilei, 4 Vigonza -0498005450 3403237414 - [email protected] Diploma 1998, 60/60. Ho esperienza decennale presso studio tecnico con mansioni di progettazione e direzione lavori (edifici commerciali, residenziali, distribuzione interna di uffici - stesure progetti architettonici e tavole esecutive); compilazione pratiche edilizie, redazione computi metrici, calcolo metrature ai fini commerciali. Uso di Autocad 2D e pacchetto Office. Offro collaborazione esterna come disegnatrice Autocad, compilazione pratiche edilizie, redazione computi metrici. Enrico Bernini via Don Bazzarin, 10 Abano Terme 3396083036 - [email protected] Diploma 1998, 50/60. Dal 1998 collaboro con studi di progettazione di edilizia residenziale e arredo urbano, con mansioni di progettazione e sviluppo pratiche edilizie. Cerco collaborazione con studio tecnico o azienda del settore ed eventuale possibilità di assunzione. Cristian Zanon via Monte Pasubio, 25 Curtarolo [email protected] Diploma 1994, 39/60. Ho svolto il praticantato presso uno studio di architettura/ingegneria; ho collaborato con studi ed imprese edili come geometra di cantiere. Svolgo pratiche edilizie di va- rio genere; C.S.E. e C.S.P.. Cerco collaborazioni con studi tecnici.. Susanna Chieregato Carceri - [email protected] Diploma 1987, 60/60. Ho esperienza decennale presso uno studio tecnico; attualmente impiegata presso impresa edile con mansione di contabilità cantieri, redazione preventivi e pratiche edili. Ottima conoscenza autocad e pacchetto office. Offro collaborazione per disegni cad, redazione pratiche edili e contabilità. Stefano Previato via Dabormida, 2 Padova [email protected] Diploma 2005, 60/100. Animatore ai centri estivi, tirocinio presso il servizio forestale regionale di Padova, attualmente iscritto al terzo anno all'università di Padova ad Agripolis al corso tutela e riassetto del territorio. Buona esperienza con il computer e buon uso di autocad e archicad Cerco lavoro part-time di 16 ore settimanali. Luca Piana San Giorgio delle Pertiche 3495394682 - [email protected] Diploma 1997, 36/60. Ho svolto il praticantato presso uno studio tecnico; impiegato tecnico per dimensionamento solai; impiegato commerciale ditta di box prefabbricati; impiegato commerciale ditta di serramenti. Conoscenza office e autocad 2D Cerco lavoro in uno studio tecnico. OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO OFFRO LAVORO geom. Samuele Silvan via Prà, 3A/4 Este 04294685 o 3471715120 [email protected] Cerco geometra tirocinante residente in paesi limitrofi, no collaborazioni. Lo studio si occupa di progettazione, catasto, topografia, estimo e sicurezza. Richiedesi ottima conoscenza Autocad, buona volontà e flessibilità di orario. geom. Baldon Due Carrare - 0499115464 [email protected] Cercasi collaborazione per mansioni di ufficio; ci occupiamo di progettazione e cantieristica. Obbligatoria conoscenza autocad. Studio Associato geometri Riondato via Roma, 11 Villafranca Padovana 0499050170 - [email protected] Cercasi geometra o praticante da inserire nello studio. Lo studio si occupa di progettazione, direzione lavori, sicurezza cantiere sia in ambito civile che industriale, catasto, perizie di stima. Studio tecnico di Rovigo 3386780562 - [email protected] Cercasi geometra da inserire come tirocinante presso il proprio studio di Rovigo per formazione nell'ambito delle attività concernenti i lavori pubblici. geom. Adriano Magon via Roma, 53 Campodarsego 3358456932 - [email protected] Cercasi geometra per collaborazione part-time. Systematica Works S.p.A. via Dell'Elettricità, 3/d Marghera Venezia 0415096700 - [email protected] Cercasi geometri da inserire nello staff La bacheca di febbraio della sede di Marghera. Requisiti: forte potenziale di sviluppo, motivazione, uso office e autocad, buon inglese. Titolo preferenziale esperienza in studio professionale. Contratto di collaborazione professionale annuo. BSA studio architettura Ponte San Nicolò 0498961869 - [email protected] Cerchiamo giovane geometra con esperienza di cantiere, redazione di computi metrici, buona conoscenza autocad 2d per inserimento stabile all'interno dello studio. geom. Federico Morato via Battisti, 4 Galzignano Terme 0499130093 - [email protected] Cercasi geometra, da inserire come tirocinante presso il proprio studio di Galzignano Terme, possibilmente residente nei paesi limitrofi. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 29 Collegio Geometri della Provincia di Padova fax n. 049 661124 Scheda Aggiornamento Albo Professionale Cognome ................................................................................................................................................................ Nome ...................................................................................................................................................................... nato a ....................................................................................................... il ......................................................... residente a ......................................................via/piazza .....................................................................n° ............. tel ......................................... fax ..........................................cell ........................................................................... studio a ......................................................via/piazza .....................................................................n° ............. tel ......................................... fax ..........................................cell ........................................................................... codice fiscale .......................................................................................................................................................... partita Iva ............................................................................................................................................................... Data o Anno Diploma .............................................. Abilitazione ..................................... Data iscrizione Albo .............................................. Cassa ................................................ N° iscrizione Albo .............................................. Cassa .............................................. Attività prevalente libero professionista dipendente Specializzazione ................................................................................................................................................. e-mail ................................................................................................................................................ CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Io sottoscritto/a ............................................................................ nato/a a.................................................................................................................................... il ...................................................... residente a ......................................................................................................................................................................................... in relazione all’aggiornamento dell’Albo Professionale del Collegio Geometri della Provincia di Padova, informato sulle disposizioni di cui al D. Legisl. 30 Giugno 2003 n. 196, concernente “La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, letto anche quanto riportato sopra, ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra esposte, e prendo atto che Il Collegio Geometri della Provincia di Padova pubblicherà i dati personali previsti per legge in materia di Albi Professionali. ....................................................................., lì .......................................... firma Le riunioni di Consiglio 30 ottobre 2007 Variazione alle voci di Bilancio storni 2007 Poiché nel 2007 si possono prevedere alcune maggiori entrate per 20.000 euro, si decide di finanziare maggiori spese che si rendono necessarie, specie per quanto riguarda acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati, spese postali, spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti, manutenzione e riparazione macchine d’ufficio e assistenza software, acquisti di mobili e macchine ufficio. Quota iscrizione all’Albo 2008 Poiché nel 2007 si è verificata una riduzione generale delle spese del Collegio, il Consiglio ha deliberato di ridurre le quote di iscrizione per l’anno 2008, mantenendo contemporaneamente tutte le agevolazioni a favore dei giovani, e particolarmente di quelli più meritevoli. Per l’anno 2008, le quote di iscrizione all’Albo sono così stabilite: - a coloro che si iscrivono per la prima volta o che si reiscrivono, viene applicata una tassa di immatricolazione una tantum di 600 euro, per il recupero degli oneri dovuti alla gestione dell’istanza; - per coloro che si iscrivono per la prima volta e che hanno ottenuto, all’esame di abilitazione, la votazione minima di 75/100, la quota di immatricolazione una tantum è gratuita; - la quota annua di iscrizione all’Albo per l’anno 2008 viene leggermente ridotta rispetto all’anno precedente e quindi fissata nell’importo complessivo 310 euro, di cui 235 eu- ro per la gestione della Segreteria e delle attività del Collegio, 40 euro per il contributo a favore dei corsi per la formazione e aggiornamento dei Geometri e per la Convenzione con l’Università, e 35 euro per la quota di competenza del Consiglio nazionale; - per coloro i quali, al momento dell’iscrizione, si trovino nell’anno di compimento del 25° anno di età, o negli anni antecedenti, e per i due anni successivi, la quota annua di iscrizione all’Albo è fissata in complessivi 180 euro, di cui 105 euro per la gestione della Segreteria e delle attività del Collegio,40 euro per il contributo a favore dei corsi per la formazione e aggiornamento dei Geometri e per la Convenzione con l’Università e 35 euro per la quota di competenza del Consiglio Nazionale. Tale quota deve essere pagata in un’unica rata con scadenza 31 marzo; dopo tale termine il Collegio provvederà a inviare un sollecito con una sovrattassa di 50 euro entro 60 giorni; successivamente ci sarà l’invio di cartella esattoriale con addebito di ogni spesa e interessi di mora e apertura del procedimento disciplinare per la sospensione dall’esercizio della libera professione. Come per gli anni precedenti, non è tenuto al pagamento della quota annua colui che richiede la cancellazione dall’Albo entro la data del 15 gennaio. La quota di iscrizione al Registro dei Praticanti rimane nell’importo complessivo di 180 euro. Non è tenuto al pagamento della quota colui che risulta iscritto ed è in regola con il corso di studi o colui che si iscrive e/o frequenta il corso di Laurea triennale presso l’Università di Padova, Facoltà di Agraria, e colui che si avvale, come alternativa al biennio di praticantato, dell’attività tecnica subordinata. La quota di iscrizione all’Elenco speciale è pari al 50 per cento dell’iscrizione ordinaria. 23 novembre 2007 Comunicazioni del Presidente Il presidente dà lettura della lettera inviata dall’on. Francesco Rutelli al presidente del Consiglio nazionale geom. Piero Panunzi, nella quale, dopo avere chiarito l’equivoco sulle sue dichiarazioni, invita una delegazione ad incontrarlo per ascoltare suggerimenti e proposte. Il Presidente informa i consiglieri che erano assenti il giorno 16 novembre al convegno sul Catasto ai Comuni, della buona riuscita dell’iniziativa. Il Presidente dà comunicazione che il Banco di Brescia ha ufficialmente risposto che non intende alienare i locali nei quali c’è la sede del Collegio. In vista della scadenza del contratto, fissata per il mese di aprile 2009, è opportuno cercare sul mercato una nuova sede che potrà essere acquisita dalla nostra Cassa di previdenza e alla quale verseremo l’affitto. Il Presidente informa il consiglio che la convenzione con l’università al momento non sta dando i risultati sperati, in quanto i neo laureati preferiscono proseguire gli studi rendendo più remota la possibilità che poi si iscrivano all’Albo dei geometri. AGGIORNAMENTO DELL’INDIRIZZARIO È da molto tempo che il Collegio non aggiorna l’indirizzario degli iscritti, con la conseguenza che un crescente numero di comunicazioni vengono restituite al mittente. Chiediamo per ciò a tutti i geometri iscritti al Collegio di Padova di inviare a mezzo fax (049 661124) o per posta elettronica ([email protected]) la scheda pubblicata nella pagina accanto, che possono riprodurre in fotocopia oppure scari care dal sito del Collegio (www.geometri.pd.it). Vita di Consiglio COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 31 L’Albo professionale / variazioni SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23 NOVEMBRE 2007 Dimissioni Tonellotto Andrea De Checchi Bruno Da Tos Francesco Cardin Giuseppe Cardin Marco 4236 1075 3953 4072 4073 Piazzola sul Brenta Campo San Martino Padova Arquà Petrarca Arquà Petrarca SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2007 Iscrizioni Ferrarese Andrea 4407 Polverara Doro Marilisa 4408 Piazzola sul Brenta 4409 Piove di Sacco Dimissioni Mazzetto Renzo Spinello Emanuela Visentin Debora Callegarin Franco A. Camporese Dario Zanellato Samuele Daberto Paolo 835 989 Selvazzano Dentro Boara Pisani SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29 GENNAIO 2008 Iscrizioni Visentin Luigi Canazzo Andrea Cavaliere Lorenzo Cavinato Valentina Bortoli Chriss Pantano Fabrizio Turetta Marco 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 Piove di Sacco Albignasego Vigonza Vigodarzere Piazzola sul Brenta Saletto Vò Dimissioni con decorrenza 31 dicembre 2007 Iscrizioni per trasferimento Durello Sandro Rinaldi Luigi Merlin Giovanni Maria 1883 Villa Estense 4234 Mestrino 4238 Campolongo Maggiore 1356 Padova 672 Padova 3740 Teolo 4211 Saonara Bulli Enzo Zeccon Fabio Vigato Filippo Zuin Gianluca Osto Carlo Scapin Davide Saverio Damiano Zancan Giovanni Boso Paolo Stefano Ortolani Giorgio 756 3782 4270 4350 1734 3888 3915 1156 3153 1181 Padova San Martino di Lupari Carceri Correzzola Padova Cittadella Trebaseleghe Padova Padova Selvazzano Dentro Registro Praticanti / variazioni SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23 NOVEMBRE 2007 Cancellazione volontaria Iscrizioni Nicolè Matteo Belluco Giulio Filippi Gloria Dalla Libera Lodovico Mason Damiano Zavattiero Alessandro 3249 3250 3251 3252 Curtarolo Padova Campodarsego Teolo Cancellazione volontaria Bressan Silvia 3046 Santa Margherita d’Adige SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2007 Iscrizioni Roncato Filippo Cappellari Lisa Romanato Monica Lunardi Enrico 3253 3254 3255 3256 Cadoneghe Pontelongo Saletto Correzzola Iscrizioni per trasferimento Giacomo Trenna 32 3257 SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29 GENNAIO 2008 Iscrizioni Barin Mattia Bonato Daniele Furlan Mattia Lunardi Filippo Ruiu Francesco Dalan Filippo Levorato Thomas 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 Solesino Veggiano Vò Sant’Elena Schiavon (VI) Mestrino Vigonza Cancellazione volontaria Baldina Marco Firenze COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA 3242 Piazzola sul Brenta 3131 Urbana Vita di Consiglio 3198 Albignasego