Pitagora 1 - Collegio Geometri Padova

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Pitagora 1 - Collegio Geometri Padova
1/2008
febbraio
Numero 1 - Anno 6 - febbraio 2008 - Poste Italiane s.p.a. Spedizione
in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2004 n° 46)
- art. 1, comma 1, DCB Padova - In caso di mancato recapito restituire all'Ufficio di Padova CMP - con I.P.
Bimestrale di informazione
del Collegio dei Geometri
della provincia di Padova
PROFESSIONE
2 Formazione permanente e praticanti
Pierluigi Capuzzo
3 Le proposte del Collegio
REGIME CONTABILE
4 Contribuenti "minimi": nuove regole
Giancarlo Noventa
OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
FABBRICATI EX RURALI
E NON DICHIARATI:
TUTTE LE DISPOSIZIONI
PER L’ULTIMA CHIAMATA
12 I consulenti tecnici del tribunale
Michele Levorato
BENI AMBIENTALI
16 Relazione paesaggistica semplificata
PROFESSIONE DONNA
24 Tempo di famiglia e tempo di lavoro
Chiara Cattani
Bimestrale ufficiale di informazione
del Collegio dei Geometri
della provincia di Padova
35138 Padova - viale Codalunga, 8 bis
tel. 049 8757788 - fax 049 661124
e-mail: [email protected]
www.geometri.pd.it
Presidente
Geom. Pierluigi Capuzzo
Segretario
Geom. Oddone Zecchin
Tesoriere
Geom. Paolo Pol
Consiglieri
Geom. Moreno Benetazzo
Geom. Luca Biadolla
Geom. Chiara Cattani
Geom. Giovanni Dal Zotto
Geom. Maurizio Falasco
Geom. Giuseppe Gazzin
Geom. Michele Levorato
Geom. Marco Mason
Geom. Sandro Merlo
Geom. Michele Rizzo
Geom. Filippo Tagliaferro
Geom. Elena Tresoldi
Direttore
Pierluigi Capuzzo
Referente per il Collegio
Chiara Cattani
Direttore responsabile
Barbara Ammanati
Iscrizione al Tribunale di Padova
n. 1852, 11 luglio 2003
Editore
Lettera srl, via Giorgione 8, 35020
Albignasego PD
tel. 049 8808241 - fax 049 8826414
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Foto
Giorgio Ammanati
Stampa
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via Leonardo da Vinci 8,
35020 Casalserugo (PD)
Pubblicità
QuartaPagina sas - via Giorgione,
8 35020 Albignasego PD
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Privacy
Lettera srl è responsabile dell’indirizzario dei geometri della provincia di
Padova, e si impegna a utilizzarlo ai
soli fini della spedizione della rivista.
Chiuso in redazione il 26 febbraio 2008
Pitagora n. 1/2008
SOMMARIO
Formazione permanente e praticanti
Coinvolgere i giovani nell’apprendimento extra-studio
di Pierluigi Capuzzo
Programma di formazione 2008
I corsi del Collegio che danno crediti formativi
2
3
Contribuenti minimi: fatture senza Iva
Le regole del nuovo regime per i professionisti
di Giancarlo Noventa
Nuovo conto energia: più facile l’autoproduzione
Vantaggioso per i privati lo scambio sul posto
Successioni, novità sui trasferimenti gratuiti
Rilevano tutte le attribuzioni disposte in vita
Contratto registrato, detrazioni assicurate
I canoni di locazione sono detraibili dai redditi 2007
4
7
9
11
Consulenti tecnici del tribunale: un’opportunità
Come si fa l'iscrizione all'albo
di Michele Levorato
Gli esami di abilitazione 2007
Relazione paesaggistica semplificata anche in Veneto
Quali lavori consentono la via breve
12
15
16
CATASTO
Anticipare spontaneamente l'accatastamento d'ufficio
Ultima chiamata per gli edifici non dichiarati o ex rurali
a cura di Carlo Pettenazzo
18
Sommare il tempo di famiglia e di lavoro
Un’indagine tra le professioniste venete
di Chiara Cattani
Informazioni
Valore di mercato per l'area espropriata
Codice Ambiente ter (o bis)
Depositi Gpl: le indicazioni dei vigili del fuoco
Risparmio energetico: si allarga l'orizzonte
Telefisco: le risposte su ristrutturazioni e risparmio energetico
Imposta di Registro ridotta per aree edificabili
Rivalutazione terreni
Ici ridotta per la prima casa
La bacheca di febbraio
L’aggiornamento dell’indirizzario
Le riunioni di Consiglio
Albo: variazioni
Sommario
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
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EDITORIALE
Formazione permanente e praticanti
l Collegio è impegnatissimo sul fronte della formazione permanente. Di seguito sono indicati i corsi che sono in avanzata fase organizzativa. Vorremmo però sottolineare un punto per noi fondamentale: la formazione permanente deve coinvolgere anche i nostri praticanti. A essi dobbiamo il giusto trapasso di nozioni che fanno parte del nostro bagaglio tecnico professionale, senza sottacere nemmeno i piccoli “segreti” che tutti noi coltiviamo. È giusto che vada fatto loro comprendere come il lavoro sia sacrificio, dedizione, fatica. Ma anche soddisfazione, appagamento (anche economico), prestigio. Dobbiamo
fermare la nostra frenetica giornata sulla spiegazione di una stima, sul
ragionamento di una norma, sulla logica di un progetto: tutto lo studio
intorno a un tavolo, a discettare sull’argomento scelto o che ci si trova ad affrontare.
Così si ottempera in modo naturale anche alla necessità della formazione permanente dei professionisti. I quali, in quelle occasioni, vedono concretizzarsi un utile ripasso di nozioni, uno sviscerare argomenti,
un riportare in istudio quanto appreso in convegni o seminari cui hanno partecipato. Dobbiamo accostarci umilmente a questi momenti,
molto formativi per i nostri giovani colleghi ma anche per noi, che troppo spesso siamo costretti dalla frenesia del quotidiano a sorvolare su
certi importanti approfondimenti.
A certi incontri formativi sarebbe utile che partecipassero anche i
praticanti, cui è indispensabile sia assegnato il giusto ruolo, che non è
quello di semplici disegnatori. Il praticante è prezioso, è il nostro futuro, è il futuro della nostra professione: va preparato bene, perchè la sua
professionalità è la nostra continuità.
Un caldo invito ai Colleghi: la pratica professionale va svolta insegnando la professione. La scuola è carente, molto carente, per mille
motivi che non intendiamo qui esaminare. Per questo dobbiamo sostituirci a essa nella formazione di chi, domani, sostituirà noi. Un risultato di questo approccio viene subito evidenziato dagli esami di abilitazione, dove appare evidente ai Colleghi esaminatori la qualità della
preparazione dei giovani. Si tenga presente che una cattiva preparazione mette in cattiva luce anche lo studio dove il giovane ha svolto il suo
praticantato.
Pierluigi Capuzzo
presidente
I
Il coinvolgimento
dei praticanti
nella formazione
permanente
è uno strumento
per dare sistemazione
alle nozioni
che apprendiamo
qua e là e che formano
un utile insegnamento
di pratica professionale.
Nella foto in alto: le grossissime mura
fornivano nel Medio Evo un risparmio
energetico che oggi si ottiene in modo
meno dispendioso: ma occorre sapere
come: a questo provvede la formazione.
2
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Editoriale
FORMAZIONE
Programma di formazione 2008
l programma 2008 sulla formazione e l’aggiornamento professionale
che il Collegio dei geometri di
Padova ha predisposto per i propri
iscritti riguarda le problematiche più
attuali della professione, sia sul piano
tecnico che normativo.
Il primo corso, Redazione dei piani comunali di protezione civile, va
dal 28 febbraio al 10 aprile. È organizzato in collaborazione con il Centro
regionale protezione civile di Longarone e si tiene presso la sede del Collegio. Assegna 48 crediti formativi.
Il secondo evento, intitolato Linea
vita sistema anticaduta dall’alto e
realizzato in collaborazione con Progetto Nord Est Srl, Big Mat Gielle
S.r.l. e Associazione Linea Vita, è
programmato per il 7 marzo a Montegrotto Terme. È dedicato alla sicurezza e comporta l’assegnazione di 3
crediti formativi.
Sono in preparazione, con avvio
previsto prima dell’estate, un corso
sulla certificazione energetica degli
edifici e uno sull’urbanistica. Il primo sarà incentrato sugli adempimenti
previsti dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. La cosa è quanto mai importante dato che la finanziaria 2008 prevede che a partire dall’anno 2009 il rilascio del permesso di costruire sarà
I
subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, e così il certificato di agibilità delle nuove costruzioni. Il corso sull’urbanistica sarà invece incentrato sul piano tecnico-giuridico, nel senso di acquisire la corretta
interpretazione delle norme ai fini di
individuare le procedure appropriate.
Nella seconda metà dell’anno è
programmato un corso di topografia
e catasto, dedicato a coloro che vogliono orientare la loro attività verso
questa specializzazione e non hanno
avuto occasione di fare esperienza diretta. Un altro corso avrà come oggetto la composizione architettonica.
Tutti questi corsi prevedono l’attribuzione di crediti formativi, perché
saranno accreditati dal Consiglio nazionale. Infatti solo gli eventi formativi che godono di tale accreditamento danno diritto a chi li frequenta di
farsi attribuire i crediti dal Collegio.
È un fatto che vale la pena di ricordare, perché nel territorio sono numerosi i soggetti che offrono occasioni di
aggiornamento professionale, sia pure valide, ma non utili alla certificazione della formazione.
Infine anche nel 2008 si svolgerà il
corso di preparazione per l’esame di
abilitazione aperto a praticanti e non. Si
terrà ad Agripolis, dal 13 marzo al 21 ottobre. Le lezioni sono bisettimanali,
martedì e giovedì, dalle ore 18 alle ore
21. Per informazioni contattare la segreteria del Collegio 049 8757788, signora
Morena, mail [email protected].
Formazione
Protezione civile,
sicurezza,
certificazione
energetica,
urbanistica, topografia
sono i temi
più richiesti
dagli iscritti
a cui il Collegio
dedica nel 2008
l’attività di formazione.
Nella foto in alto: negli edifici
in costruzione il rischio di caduta
è sempre in agguato.
A questo è dedicato il corso
“Linea vita sistema anticaduta dall'alto”
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
3
Nuovo regime fiscale
Contribuenti “minimi”: fatture
senza Iva e niente studi di settore
di Giancarlo Noventa commercialista
Sono riportati
gli aspetti fiscali
più significativi
del nuovo regime
dei contribuenti
minimi,
nonché, a seguire,
quelli del regime
secondo la legge
388/2000.
È consigliabile,
soprattutto aderendo
al regime dei minimi
e considerata
la novità, l’assistenza
di un commercialista.
4
Nuovo regime contabile
dei “contribuenti minimi”
art.1 commi 96-117 Legge
24.12.2007 n. 244
(legge finanziaria 2008)
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
l nuovo regime è applicabile agli imprenditori individuali ed ai liberi professionisti (geometri compresi) che nell’anno precedente:
hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi (professionisti) ragguagliati ad anno non superiori a euro 30.000;
non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori anche a progetto;
non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione
agli associati con apporto di solo lavoro;
nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante appalto, locazione, compresa locazione finanziaria, per un ammontare superiore a 15.000 euro.
Non possono aderire e quindi non si considerano contribuenti minimi:
le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali, quali agricoltura, vendita sale e tabacchi, agriturismo, agenzie di vendita all’asta;
i soggetti non residenti in Italia;
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi;
i soggetti esercenti attività di impresa o professionale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata che abbiano aderito al regime
c.d. di trasparenza.
L’applicazione naturale del regime comporta la rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis 2. Per chi inizia l’attività i requisiti sono di presumere di avere dei ricavi o compensi non superiori a 30.000
euro e tale presunzione si effettua barrando la casella “contribuenti minimi” nel modello di inizio attività da presentare entro 30 giorni dall’inizio all’Agenzia delle Entrate di PD1 o PD2 a seconda del domicilio
fiscale e cioè della residenza del soggetto che si iscrive.
I
Nuovo regime fiscale
Emissione di fatture senza Iva
Il nuovo regime dei contribuenti
minimi si caratterizza per:
il non addebito dell’Iva a titolo
di rivalsa per cessioni o prestazioni;
l’esclusione completa dagli obblighi Iva, comprese liquidazioni
periodiche e annuali;
l’esclusione sia dagli studi di
settore e sia dall’invio degli elenchi
dei clienti e fornitori.
Pertanto le fatture emesse a clienti e/o i corrispettivi non dovranno
riportare nessun addebito di Iva; sa-
rà solo necessario specificare “prestazione eseguita da contribuente
minimo”. Di ciò beneficeranno soprattutto i clienti privati in quanto
non pagheranno l’Iva. Naturalmente questo regime contabile non permette la detrazione dell’Iva sugli
acquisti, che quindi diventa un costo in aggiunta al valore dei beni o
servizi acquistati.
È previsto comunque che solo in
caso di acquisti intracomunitari si
riattiverà la procedura per l’Iva.
Articoli già pubblicati
sull’argomento
Pitagora n. 4/5-2006
Decreto Bersani: adempimenti
e obblighi per i professionisti
Documentazione
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate
un dossier: Requisiti, vantaggi
e un test per sapere subito
se si rientra nel nuovo regime
con la normativa di riferimento
e i contatti con l’Agenzia
www.agenziaentrate.it
Imposta sostitutiva del 20 per cento
Un’altra caratteristica importante è
l’assoggettamento al reddito sia professionale che d’impresa ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap
per un’aliquota del 20%, previa deduzione dei contributi previdenziali
direttamente dalla base imponibile. Il
reddito dovrà essere determinato con
il criterio di cassa e cioè ricavi o
compensi incassati meno spese pagate, compresi gli acquisti di beni strumentali pagati. La modalità di determinazione del reddito con criterio di
cassa porta alla conclusione che è
consigliabile l’apertura di un conto
corrente bancario in cui affluiranno
gli importi incassati delle fatture
emesse e gli importi pagati ai fornitori. Al contrario è sempre consigliabile per lo meno la conservazione di fotocopia degli assegni incassati dai
clienti (attenzione che siano datati) e
delle fatture di acquisti quietanzate.
Rimane fermo che la fattura o parcella emessa a fronte di prestazioni
professionali o altro dovrà, per le sole operazioni effettuate a soggetti imprese o professionisti e quindi soggetti in possesso di partita Iva, essere
assoggettata a ritenuta d’acconto del
20% che sarà scomputata dall’imposta sostitutiva prevista.
Come entrare e uscire dal nuovo regime
Il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo in cui viene
meno una della condizioni elencate
sopra. Il regime viene considerato
come naturale, per cui i soggetti che
nell’anno corrente 2007 risulteranno
rientranti nel limiti prima detti dovranno, per uscire, optare per l’applicazione di un regime normale per un
triennio, tranne che per l’anno 2008
in quanto è previsto la fuoriuscita dopo un anno.
Chiarimenti dalla circolare ministeriale 7/E
e da Telefisco 2008 sul regime dei contribuenti minimi
In tema di beni strumentali l’Agenzia delle Entrate ha precisato che
in presenza di contratto di locazione
non finanziaria per un immobile, per
esempio lo studio, i canoni corrisposti nel triennio rilevano ai fini del limite di euro 15.000 dei beni strumentali. Quindi l’accesso ai minimi è
precluso per chi nel triennio precedente il 2008 ha detenuto e detiene
un immobile in locazione ed ha corrisposto, anche a soggetti privati, per
esempio un canone mensile di 500
euro mensili (500 x 12 x 3) = 18.000
euro perché 18.000 > di euro 15.000
previsti quale limite per l’ingresso
nel regime.
Il “contribuente minimo” determina il reddito non con riferimento alle
norme del Testo Unico Imposte sui
Nuovo regime fiscale
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
5
I chiarimenti
dell’Agenzia
delle Entrate
I contribuenti, che pur volendo
applicare il regime dei "minimi" hanno
emesso fatture applicando l'imposta,
possono effettuare le opportune
rettifiche, sempre che non abbiano già
esercitato il diritto alla detrazione e
proceduto alle liquidazioni periodiche
del tributo. Dovranno emettere nota di
variazione, da conservare, senza obbligo
di registrazione ai fini Iva.
È uno dei tanti chiarimenti contenuti
nella corposa circolare n. 7/E del 28
gennaio sul nuovo regime semplificato
per imprenditori e lavoratori autonomi
con ricavi al di sotto di 30mila euro.
Quesito “canoni di locazione”
Nel limite dei 15.000 euro per i beni
strumentali dobbiamo considerare
anche i canoni di locazione o noleggio
dell’immobile strumentale utilizzato
nell’esercizio dell’attività?
Risposta
Si considerano contribuenti minimi le
persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti o professioni che, tra
l’altro, “nel triennio solare precedente
non hanno effettuato acquisti di beni
strumentali anche mediante contratti di
appalto e di locazione, pure finanziaria,
per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 euro”. Dal tenore
letterale della disposizione si evince che,
ai fini della determinazione del valore
del bene strumentale, rilevano anche i
canoni di locazione o noleggio
corrisposti eventualmente anche a
soggetti non titolari di partita Iva dal
contribuente per acquisire la
disponibilità del bene.
Quesito “crediti d’imposta”
Dall’imposta sostitutiva potranno
essere detratti eventuali crediti
d’imposta?
Risposta
Eventuali crediti d’imposta spettanti al
contribuente minimo potranno essere
scomputati dall’imposta sostitutiva
dovuta con le ordinarie modalità.
Potrà, pertanto, essere utilizzato, se
previsto dalla norma che disciplina lo
specifico credito d’imposta, anche
l’istituto della compensazione ex
articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
6
Redditi (Tuir) ma in base alle norme
riguardanti i contribuenti minimi
scritte nella legge Finanziaria 2008.
Per esempio le spese per alberghi e
ristoranti o quelle di manutenzione
potranno essere dedotte per il loro intero ammontare e quindi non con i limiti dettati dal Tuir se inerenti l’impresa o l’attività professionale, fermo
restando che il contribuente minimo
dovrà dimostrare sulla base di criteri
oggettivi l’inerenza stessa. Altro
aspetto da tenere in considerazione è
che i beni strumentali non potranno
essere dedotti in quote di ammortamento annuali (come previsto dal
Tuir) ma totalmente in base al costo
pagato nell’anno. Facciamo un esempio, l’acquisto effettuato nell’anno di
vigenza del regime dei minimi di una
autovettura di costo di 18.000 euro al
lordo dell’Iva: il contribuente minimo potrà dedurre nel periodo euro
9.000 sempre però che il prezzo sia
stato pagato nel periodo.
I beni strumentali solo in parte utilizzati nell’impresa o nell’attività
professionale vengono valutati ad un
valore pari al 50 per cento del corrispettivo. L’Agenzia ribadisce anche
che ai fini della verifica dei requisiti
di accesso al regime stesso dei minimi i beni strumentali a uso promiscuo rilevano al 50 per cento del costo sostenuto e precisa che si presumono comunque a uso promiscuo
tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli art. 164 e 102, comma 9
del Tuir e cioè autovetture, ciclomotori, motocicli e telefonia.
Anche se i contribuenti minimi sono esclusi dalla tenuta della contabilità, l’eventuale uso dei registri Iva e
quindi comunque la tenuta di una
contabilità non obbligatoria, non è
considerato comportamento concludente, che comporterebbe pertanto la
fuoriuscita dal regime stesso verso il
regime ordinario. Secondo l’Agenzia
delle Entrate tale comportamento di
tenuta dei registri potrebbe essere utile per monitorare il rispetto del limite dei ricavi e compensi dei già detti
euro 30.000. Questa precisazione è
contenuta nella recentissima circolare 7/E del 28 gennaio scorso.
Regime agevolato art. 13 legge 388 del 23.12.2000 (sintesi)
In alternativa al regime dei contribuenti minimi, per chi inizia l’attività e non abbia esercitato negli ultimi
tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare e l’attività
da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso che l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini
dell’esercizio di arti e professioni, in
pratica il praticantato, possono scegliere il regime agevolato legge 388
per i primi tre anni dall’inizio, prevedendo in sintesi obblighi Iva ridotti,
come la non tenuta della contabilità,
versamento annuale dell’Iva ed una
tassazione del reddito con imposta
sostitutiva del 10% + 4,25 di Irap al
posto dell’aliquota del 20% del regime dei minimi. Deve obbligatoriamente essere adempiuto l’obbligo
previdenziale.
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Nuovo regime fiscale
Le fatture emesse dovranno essere
assoggettate a Iva, mentre è precluso
l’assoggettamento a ritenuta d’acconto verso i soggetti imprese o professionisti.
Il regime vale fino ad un volume di
ricavi o compensi fino a 30.987,41
euro (60 milioni di lire) ed è assoggettato a studi di settore ed all’invio dell’elenco dei clienti e fornitori. Ai contribuenti che si avvalgono di questo
regime è attribuito un credito d’imposta utilizzabile in compensazione nella misura del 40% del prezzo unitario
d’acquisto dell’apparecchiatura informatica con un importo non superiore
a euro 309,87 (600 mila lire).
Il regime cessa dall’anno successivo in cui i ricavi o compensi superano il limite di cui sopra e nello stesso
anno se il superamento è superiore al
50%. In tal caso la tassazione sul reddito assumerà la forma ordinaria e si
dovranno attivare le scritture contabili e il soggetto sarà assoggettato alle liquidazioni periodiche Iva.
Fotovoltaico
Con il nuovo conto energia
più facile autoprodurre elettricità
all’aprile 2007 il nuovo “conto
energia” ha modificato profondamente le condizioni di accesso alla
produzione fotovoltaica di energia e-
D
lettrica, rendendola più accessibile e
anche più conveniente per i privati
che intendono applicarla a casa propria.
Le regole del nuovo conto energia
Le modifiche più significative, rispetto alla precedente disciplina, riguardano:
l’abolizione della fase istruttoria
preliminare all’ammissione alle tariffe incentivanti; in base al nuovo decreto, infatti, la richiesta di incentivo
deve essere inviata al GSE solo dopo
l’entrata in esercizio degli impianti
fotovoltaici;
l’abolizione del limite annuo di
potenza incentivabile, sostituito da
un limite massimo cumulato della
potenza incentivabile;
una maggiore articolazione delle
tariffe, per favorire le applicazioni di
piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;
l’introduzione di un premio per
impianti fotovoltaici abbinati all’uso
efficiente dell’energia.
Il nuovo DM supera inoltre due limiti tecnici dei precedenti decreti:
il limite di 1000 kW, quale potenza massima incentivabile per un singolo impianto;
le limitazioni all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica a film sottile,
molto utilizzata nell’ambito dell’integrazione architettonica.
Abolizione della fase istruttoria.
I vecchi limiti annuali alla potenza
incentivata sono stati sostituiti dal li-
mite massimo di potenza cumulata
fissato in 1.200 mW. Questo valore è
sufficientemente elevato per garantire un congruo periodo di stabilità per
una significativa crescita del mercato
del fotovoltaico. Inoltre, quale ulteriore garanzia per gli operatori, è stato previsto un “periodo di moratoria”
di 14 mesi (24 mesi per i soggetti
pubblici titolari degli impianti), con
inizio dalla data di raggiungimento
del limite. Gli impianti che entreranno in esercizio in tale periodo di moratoria potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti.
A oggi, a impianto realizzato ed
entrato in esercizio, il rischio di non
vedersi riconoscere le tariffe incentivanti dipende esclusivamente dall’eventuale non conformità dell’impianto ai requisiti previsti, rilevata dal
GSE durante la fase di valutazione.
Le cause di esclusione. Le principali motivazioni, di carattere procedurale o tecnico, che possono comportare l’esclusione dagli incentivi
dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, sono: il rilascio di false dichiarazioni inerenti le disposizioni
del DM 19/02/07; l’utilizzo di moduli fotovoltaici non certificati; il mancato rispetto del termine di 60 giorni,
dalla data di entrata in esercizio delFotovoltaico
Il DM 19/02/07,
pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
del 23/02/2007,
è subentrato
ai precedenti DM
del 28/07/2005
e del 6/02/2006
in materia
di incentivazione
dell’energia derivante
da fonte fotovoltaica. Il
nuovo decreto
è diventato di fatto
operativo solo dopo
la pubblicazione
della delibera dell’Aegg
n. 90/07,
avvenuta il 13/04/07,
che ha definito
le condizioni
e le modalità
per l’erogazione
delle tariffe incentivanti.
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
7
Articoli già pubblicati
sull’argomento
Pitagora n. 1-2006
Tecnologia fotovoltaica a portata
di civile abitazione
l’impianto, per far pervenire al GSE
la richiesta di concessione della tariffa incentivante; il mancato rispetto
del termine di 90 giorni, dalla data di
ricezione dell’eventuale richiesta
d’integrazione del GSE, per far per-
venire ulteriori documenti necessari
alla valutazione; entrata in esercizio
dell’impianto dopo 14 mesi (24 mesi
per i soggetti pubblici) dalla data di
raggiungimento del limite dei 1200
mW.
Le nuove tariffe
Documentazione
GSE Gestore servizi elettrici
Guida al nuovo conto energia
Decreto 19 febbraio 2007
La richiesta dell'incentivazione
per gli impianti fotovoltaici
Edizione n.1 - settembre 2007
www.gsel.it
GSE Gestore servizi elettrici
Guida agli interventi validi ai fini
del riconoscimento dell'integrazione
architettonica del fotovoltaico
www.gsel.it
L’energia elettrica prodotta dagli
impianti fotovoltaici, entrati in esercizio dopo il 13/04/07 (data di pubblicazione della delibera AEEG n.
90/07) e prima del 31 dicembre 2008,
ha diritto a una tariffa incentivante
articolata secondo i valori indicati
nella seguente tabella.
TIPOLOGIA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Potenza nominale
dell'impianto (kW)
A)
B)
C)
1<P<3
3<P<20
P<20
Non integrato
Parzialmente
integrato
Integrato
0,40
0,38
0,36
0,44
0,42
0,40
0,49
0,46
0,44
Il 5 febbraio il Gestore ha pubblicato sul suo sito il seguente comunicato:
“Si informa che con sentenza n.
2125/2006 del 18 ottobre 2006, il Tar
Lombardia ha parzialmente annullato
l’art. 8.1 del DM 6.2.2006, statuendo
l’applicabilità dell’aggiornamento
Istat delle tariffe per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici le cui domande di ammissione agli incentivi
siano state inoltrate al Gse entro il 15
febbraio 2006; avverso la suddetta
sentenza è stata proposta opposizione
al Consiglio di Stato, tuttora pendente;
il Gse, tuttavia, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, ha ritenuto
di estendere erga omnes gli effetti della suddetta sentenza n. 2125/2006, riservandosi di ripetere quanto riconosciuto, in caso di riforma della senten-
za di primo grado; il tasso di variazione annuo (riferito ai 12 mesi dell’anno
precedente) dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’Istat per il 2007 è risultato
pari a 1,7%; pertanto, per l’anno
2008, la tariffa base aggiornata (al
netto della eventuale riduzione del
30% per il riconoscimento di detrazioni fiscali e/o dell’eventuale incremento del 10% per l’integrazione architettonica) sarà pari a 0,4695 euro/kWh
per lo scambio sul posto e a 0,4853
euro/kWh per la cessione in rete”.
Lo “scambio sul posto” con la rete
elettrica è vantaggioso per i privati. Il
nuovo decreto infatti riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta e non solo a
quella autoconsumata.
L'integrazione architettonica
Tutte le informazioni sul fotovoltaico
e sulle altre fonti rinnovabili sono
reperibili sul sito del GSE www.gsel.it.
Sul sito web del Ministero
dell'Ambiente è pubblicato
il Rapporto preliminare sullo stato
attuale del settore solare nazionale
a cura della Commissione Nazionale
per l'Energia Solare (CNES).
www.minambiente.it
8
Il Gse ha pubblicato una Guida
agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico, nella quale
sono dettagliatamente descritte le tre
tipologie, con molti esempi dotati di
foto e schemi costruttivi. Sono descritti anche i casi ritenuti non idonei
per la tariffa incentivante richiesta,
cosicché si evita il rischio di fare un
investimento a vuoto.
Infatti i costi di impianto sono ancora molto elevati. Secondo i dati
forniti dal Gse, attualmente in Italia il
costo di un impianto si aggira tra
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Fotovoltaico
5000 e 7000 euro per chilowatt di potenza installata, In ogni caso, la fornitura dei moduli rappresenta la voce di
costo più rilevante e spesse volte può
superare il 60% dell’intero costo dell’impianto. I costi di esercizio e manutenzione annui sono abitualmente
stimati in circa 1-1,5 % del costo dell’impianto. La vita utile dell’impianto è calcolata in almeno 20 anni e, a
partire dal decimo anno, occorre prevedere interventi di manutenzione
straordinaria per la sostituzione di alcuni componenti elettrici, soprattutto
dell’inverter.
Successioni
Sui trasferimenti gratuiti rilevano
tutte le attribuzioni disposte in vita
a finanziaria per il 2008 (legge 24
dicembre 2007, n. 244) ha ancora
modificato il regime delle successioni, toccato dalla finanziaria 2007 e dal
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
Infatti l’articolo 1, comma 31, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha
esteso l’esenzione dall’imposta di
successione ai trasferimenti di aziende
o rami di esse, nonché di azioni o quote sociali, effettuati a favore dei discendenti, anche ai medesimi trasferimenti compiuti in favore del coniuge.
L
Con l’occasione l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 3 del
22 gennaio 2008, “Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione”, con la
quale riassume tutte le regole e dà una
interpetazione antielusiva sulla tassazione dei trasferimenti gratuiti.
Perciò, a integrazione del dossier
pubblicato nel n. 2/2007 di Pitagora,
riportiamo l’articolo pubblicato su Fiscooggi, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, il 22 gennaio 2008,
giorno stesso di uscita della circolare
n. 3, a firma di Carla Tiberino.
Successioni e donazioni
L'imposta si adegua ai tempi che cambiano
www.fiscooggi.it
(...) A rendere opportuno un coordinamento interpretativo fra vecchie
e nuove norme è stato lo stesso collegato alla Finanziaria 2007 (che ha riportato in vita l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendone
l’ambito applicativo a tutti gli atti a
titolo gratuito diversi dalle donazioni
e, in particolare, ai vincoli di destinazione), in base al quale, per quanto
non diversamente previsto dalle nuove disposizioni, che si sono limitate a
fissare le aliquote d’imposta con le
relative franchigie, continuano ad applicarsi, ove compatibili, quelle del
Testo unico sulle successioni e donazioni nella versione ante-abrogazione
(decreto legislativo n. 346 del 1990,
nel testo vigente al 24 ottobre 2001).
Con la circolare n. 3
del 22 gennaio 2008,
l’Agenzia delle Entrate
riepiloga la disciplina
tributaria applicabile
nelle ipotesi di
successioni, donazioni,
atti a titolo gratuito
e costituzione di vincoli
di destinazione.
Rispetto a un anno fa,
si tratta di un giro
di vite antielusione.
Prima di approfondire le specifiche
problematiche trattate, la circolare n.
3/E ha, perciò, riepilogato il complessivo sistema di aliquote e franchigie introdotto dal citato collegato
(decreto legge n. 262 del 2006), in
base al quale sia le aliquote d’imposta che le franchigie fruibili si differenziano a seconda del rapporto di
coniugio o del grado di parentela o
affinità intercorrente tra disponente e
beneficiario, con la precisazione che
le franchigie (che operano ai soli fini
dell’applicazione dell’imposta sulle
successioni e donazioni, mentre non
rilevano relativamente alle imposte ipotecaria e catastale) spettano per intero a ciascun beneficiario ma non
sono tra loro cumulabili.
Successioni
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
9
Articoli già pubblicati
sull’argomento
Pitagora n. 2-2007
La dichiarazione di successione
dopo il ripristino dell'imposta
Documentazione
Circolare n. 3/E
Successioni, donazioni, atti a titolo
gratuito e costituzione di vincoli di
destinazione
www.agenziaentrate.it/circolari
Successioni e donazioni. L'imposta
si adegua ai tempi che cambiano
di Carla Tiberino
www.fiscooggi.it
10
Notevole rilevanza rivestono le istruzioni fornite circa le modalità di
computo delle predette franchigie,
relativamente alle quali tornano applicabili le disposizioni del Testo unico n. 346 del 1990. L’ammontare delle franchigie deve essere ridotto del
valore attuale di tutte le donazioni e
degli altri atti a titolo gratuito precedentemente posti in essere dal disponente in favore dello stesso beneficiario, ivi comprese le donazioni effettuate durante il periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni
era stata abrogata, fatta eccezione
delle sole donazioni pregresse e degli
altri atti a titolo gratuito per i quali
l’imposta sia stata già corrisposta.
Nella circolare è stato anche esaminato il tema, particolarmente scottante, delle modalità di applicazione
dell’imposta sulle successioni e donazioni e di quelle ipotecaria e catastale ai vincoli di destinazione. (...)
Per il trust, che in considerazione
delle sue principali caratteristiche è
ricompreso nella categoria dei vincoli di destinazione, è, invece, individuato un trattamento tributario ad
hoc, collegato alle peculiarità che
contraddistinguono tale istituto. In
breve l’Amministrazione ha chiarito
che il conferimento di beni in un trust
va in ogni caso assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in
misura proporzionale, anche quando
non abbia effetti traslativi (ad esempio, nell’ipotesi di trust auto-dichiarato, in cui il disponente designa se
stesso come trustee). Ciò in quanto,
mediante la costituzione di un trust si
realizza un patrimonio dotato di una
specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee, a tal punto da poterlo considerare equiparabile a un ente a se stante,
come del resto ha fatto il legislatore
ai fini delle imposte dirette.
Diversamente è a dirsi per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, che, anche nell’ipotesi di
trust, sono dovute in misura proporzionale solo per le operazioni che
comportino un effettivo trasferimento di beni.
Per quanto riguarda le operazioni
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Successioni
compiute durante la vita del trust e il
passaggio dei beni costituiti in trust
in favore di soggetti terzi (beneficiari
finali e non), l’Agenzia ha osservato
che le stesse rilevano distintamente ai
fini dell’applicazione delle imposte e
vanno quindi assoggettate ad autonoma imposizione, fatta salva l’ipotesi
in cui i beni siano destinati in favore
di beneficiari individuabili quanto
meno relativamente al rapporto di
coniugio, parentela o affinità con il
disponente.
In quest’ultimo caso, infatti, l’imposta sulle successioni e donazioni è
dovuta una sola volta al momento
della costituzione del trust, e si applica, a differenza di quanto accade nelle rimanenti ipotesi di costituzione di
un trust - per la tassazione delle quali deve farsi riferimento al rapporto
intercorrente tra disponente e trustee
- con l’aliquota e la franchigia eventualmente spettante al beneficiario in
virtù del particolare rapporto familiare eventualmente intercorrente tra
questi e il disponente.
(...)
In merito l’Amministrazione ha
chiarito che l’agevolazione "prima
casa" è tuttora applicabile ai trasferimenti mortis causa e a titolo gratuito
aventi per oggetto abitazioni non di
lusso, adibite dal beneficiario ad abitazione principale, e comporta esclusivamente l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura
fissa, non anche il riconoscimento di
alcun beneficio per quanto attiene
l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Particolare attenzione è stata, da
ultimo, dedicata all’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista per i
trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali in favore dei discendenti in linea retta e, a partire dal 1° gennaio 2008, anche del coniuge. L’esenzione, che opera non solo ai fini
dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma anche relativamente alle
imposte ipotecaria e catastale, spetta
a condizione che ne sia fatta esplicita
richiesta in atto e che il beneficiario
dell’attribuzione continui l’attività
aziendale.
Affitti
La registrazione del contratto
porta con sè detrazioni fiscali
’articolo 1, comma 9 della legge
244/2007 (finanziaria 2008) prevede che chi ha un’abitazione principale in affitto, mediante un contratto
stipulato o rinnovato in base alla legge 431/1998 (che ha disciplinato i
contratti di locazione con un doppio
canale: canone libero o concordato)
avrà una detrazione di 300 euro, se il
reddito complessivo non supera
15.493,71 euro, 150 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. La novità
ha effetto dal periodo d’imposta
2007. Questo significa che anche per
gli affitti pagati lo scorso anno, che
danno diritto alla detrazione, si potrà
fruire dello sconto Irpef già in sede di
modello Unico 2008 o modello
730/2008, per i redditi 2007.
Sono rimaste le vecchie detrazioni
concesse ai titolari di contratti “concordati”, pari a 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera
15.493,71 euro, 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71
euro, ma non 30.987,41 euro.
L’articolo 1, commi 9 e 10, prevede inoltre detrazioni per i giovani che
pagano l’affitto per la casa. Si tratta
di una detrazione destinata a chi ha
un’età compresa fra i 20 e i 30 anni,
che stipula un contratto di locazione
(a norma della legge 9 dicembre
1998, n. 431) per l’unità immobiliare
da destinare a propria abitazione
principale. L’agevolazione consiste,
per i primi tre anni, in una detrazione
di 991,60 euro, se il reddito comples-
L
sivo non supera 15.493,71 euro. La
sola condizione è che l’abitazione
non sia quella principale dei genitori
o di coloro cui sono affidati.
Un’altra speciale detrazione, contenuta nel comma 208, riguarda gli
affitti pagati dagli studenti universitari “fuori sede”. Dal 1° gennaio
2008 diventano detraibili nella misura del 19 per cento, per un importo
non superiore a 2.633 euro, anche i
canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in
godimento o locazione, stipulati con
enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative, dagli studenti iscritti a
un corso di laurea presso un’università di un comune diverso da quello
di residenza, distante da quest’ultimo
almeno 100 chilometri e comunque
in una provincia diversa. L’unità immobiliare deve essere situata nello
stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Il massimo dello sconto Irpef ottenibile dallo studente o dal familiare o genitore
di cui lo stesso è fiscalmente a carico
è uguale a 500,27 euro, pari al 19 per
cento di 2.633 euro.
In tutti questi casi il contratto registrato dunque conviene, e si suppone
che aumenti la richiesta, da parte degli inquilini, di regolarizzare la locazione. Per le regole generali previste
dalla legge 431/1998, vedi il dossier
a cura di Paolo Pol, pubblicato nel n.
4/2007di Pitagora.
Affitti
La Finanziaria 2008
prevede che
chi ha un’abitazione
principale in affitto,
mediante un contratto
stipulato o rinnovato
in base alla legge
431/1998,
avrà una detrazione
di 150 o 300 euro,
a seconda del reddito.
Aumenta perciò
l’interesse a registrare
i contratti di locazione.
Il decreto 11/2/08
del ministero
delle Finanze
detta le modalità
di applicazione.
Articoli già pubblicati
sull’argomento
Pitagora n. 4-2007
Mobilità nel lavoro
necessità di casa in affitto
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
11
Consulenti del tribunale
Come si fa l’iscrizione all’albo
consulenti tecnici del tribunale
di Michele Levorato consigliere, responsabile commissione Periti tribunale
Per i geometri
sono numerosi i casi
di richiesta di perizia
da parte del tribunale
in materia
di beni immobili,
fallimenti ed
esecuzioni immobiliari.
a Commissione Periti Tribunale del Collegio Geometri di Padova
rende noto un fac-simile della domanda da inoltrare al Presidente
del Tribunale di Padova per l’iscrizione all’Albo Consulenti Tecnici. I
Colleghi che intendono presentare domanda devono:
- essere iscritti da almeno due anni presso l’albo professionale;
- chiedere l’iscrizione per l’ambito professionale che esercitano;
- corredare la domanda con curriculum professionale (in bollo) da cui
si evincano chiaramente le prestazioni svolte nel campo di specializzazione;
- allegare certificato del casellario giudiziale in bollo (da richiedere c/o
la Procura della Repubblica al piano terra del Tribunale):
- dopo il deposito presso il Tribunale inviare copia della domanda con
relativi allegati (curriculum professionale e certificato del casellario
giudiziale) al Collegio Geometri.
Il Tribunale convoca due commissioni l’anno, a cui partecipa anche
il presidente del Collegio o suo delegato, per la verifica e l’accettazione della domanda. A iscrizione avvenuta, per chi desidera essere iscritto anche all’elenco dei Periti tribunale istituito presso il Collegio
Geometri di Padova è necessaria una semplice richiesta scritta o tramite e-mail al Collegio.
L
Chi è il Consulente Tecnico d'Ufficio (scheda a cura di Chiara Cattani)
Il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi quando l’oggetto della
causa, civile o penale, necessiti di consulenza specifica del
settore. Nel giudizio civile si distingue tra consulente tecnico del giudice, o consulente tecnico d’ufficio (CTU), e
consulente tecnico di parte (CTP). Il consulente tecnico
d’ufficio figura come ausiliario del giudice; infatti egli è
una persona con particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche. Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice su richiesta delle parti ovvero d’ufficio e il suo lavoro supporta tecnicamente le decisioni che spettano unicamente al magistrato. Nella scelta dei consulenti tecnici d’ufficio il Giudice generalmente
si avvale dell’Albo dei periti che è un registro nel quale
sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari
competenze professionali e tecniche alle quali il giudice
può affidare l’incarico di effettuare perizie utili ai fini del
giudizio.
L’Albo diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline, deve essere istituito presso ogni Tribunale. L’iscrizione all’albo è possibile se sussistono particolari requisiti: competenza tecnica e specchiata condotta morale. L’Albo dei periti, anche se non vincolante per il
giudice, costituisce il testo tipico per l’individuazione degli esperti ai quali affidare le perizie. L’interessato all’iscrizione nell’Albo deve inoltrare domanda al Presidente
del Tribunale e deve presentare determinati documenti relativi alla propria esperienza professionale (vedasi fac simile a fianco).
Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico è
obbligato ad accettare l’incarico, e può rifiutare solo per
continua a pag. 14
12
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Consulenti del tribunale
Modello reperibile in: www.padovanet.it/tribunale/modules/wfsection
continua da pag. 12
giusti motivi valutati direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può essere ricusato dalle parti per eventuali incompatibilità con l’incarico conferitogli. Il consulente tecnico, prima di svolgere il proprio compito, deve
prestare giuramento; quindi il giudice formula i quesiti ai
quali il CTU deve dare risposta con relazione peritale entro i termini di tempo stabiliti caso per caso.
Il consulente nominato per la perizia svolge le indagini
che gli sono state affidate dal giudice e redige una relazione denominata perizia o consulenza tecnica d’ufficio.
Quest’ultima non è del tutto vincolante per il giudice il
quale, se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può
sempre farne disporre una nuova o può perfino non tener
conto di quanto scritto dal tecnico purchè, ovviamente,
motivi adeguatamente tale decisione. In tutti i casi in cui
un giudice nomina un perito, le parti si possono far assistere da periti di parte. Tale nomina è facoltativa ma è co-
munque subordinata all’intervento nel processo di un consulente tecnico d’ufficio. All’atto della nomina del consulente tecnico d’ufficio, secondo quanto disposto dall’art.
201 del cod. proc.civ., il giudice assegna alle parti un termine per la nomina del proprio CTP. I consulenti tecnici
di parte formulano le loro deduzioni sull’operato del perito d’ufficio, possono assistere allo svolgimento delle operazioni peritali svolte dal CTU, possono essere ammessi in
udienza a chiarire le proprie osservazioni e possono depositare relazioni a sostegno o a critica della perizia del CTU.
All’atto della consegna in cancelleria della relazione, il
CTU può allegare la richiesta di liquidazione del compenso. Egli dovrà elencare le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice
competente. La parcella così presentata viene analizzata
dal Giudice che provvede a liquidarla con decreto che assegna il pagamento a carico di una o più parti in causa.
I principali articoli di legge che regolano la figura del Consulente Tecnico:
R.D. 18-12-1941, n.1368, "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie"
Art. 13. - Albo dei consulenti tecnici
Presso ogni tribunale è costituito un albo dei
consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le
categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale;
3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.
Art. 14. - Formazione dell'albo
L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è
formato da un comitato da lui presieduto e
composto dal procuratore della Repubblica e
da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o
dal collegio della categoria a cui appartiene il
richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha la facoltà di
designare, quando lo ritenga opportuno, un
professionista iscritto nell'albo di altro ordine o
collegio, previa comunicazione al consiglio
che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segretario del
comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Art. 15. - Iscrizione nell'albo
Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro
che sono forniti di speciale competenza tecnica
in una determinata materia, sono di condotta
morale e politica(1) specchiata e sono iscritti
nelle rispettive associazioni professionali.(2)
Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato
indicato nell'articolo precedente. Contro il
provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al
comitato previsto nell'art. 5.(3)
(1)
Il requisito della condotta politica non deve ritenersi più necessario per effetto dell'art.22 della
Costituzione.
(2)
Le associazioni professionali sono state soppresse
per effetto del D.L.vo Luogotenenziale n.382 del 2311-1944.
(3)
L'art. 5 citato non è più operante, per effetto del
D.L.vo Luogotenenziale n.369 del 23-11-1944.
Art. 16. - Domande d'iscrizione
Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo
14
debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato
generale del casellario giudiziario di data non
anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale(1); 5) i titoli e i documenti
che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la
sua speciale capacità tecnica.
(1)
Le associazioni professionali sono state soppresse
per effetto del D.L.vo Luogotenenziale n.382 del 2311-1944.
Art. 17. - Informazioni
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta
pubblica e privata dell'aspirante(1).
(1)
Il requisito della condotta politica non deve ritenersi più necessario per effetto dell'art.22 della
Costituzione.
Art. 18. - Revisione dell'albo.
L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per
i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o è sorto un impedimento a
esercitare l'ufficio.
Art. 19. - Disciplina
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata
dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o
su istanza del procuratore della Repubblica o
del presidente dell'associazione professionale,
può promuovere procedimento disciplinare
contro i consulenti che non hanno tenuto una
condotta morale e politica specchiata e non
hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli
incarichi ricevuti(1). Per il giudizio disciplinare
è competente il comitato indicato nell'art. 14.
(1)
Le associazioni professionali sono state soppresse
per effetto del D.L.vo Luogotenenziale n.382 del 2311-1944. Il requisito della condotta politica non deve
ritenersi più necessario per effetto dell'art.22 della
Costituzione.
Art. 20. - Sanzioni disciplinari
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono es-
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Consulenti del tribunale
sere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1)
l'avvertimento; 2) la sospensione dall'albo per
un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall'albo.
Art. 21. - Procedimento disciplinare
Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta
scritta. Il presidente, se dopo la contestazione
ritiene di dover continuare il procedimento, fa
invitare il consulente con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'art. 15 ultimo comma.
Art. 22. - Distribuzione degli incarichi
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli
iscritti nell'albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un
consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad
iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento
i motivi della scelta.
Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli
incarichi
Il presidente del tribunale vigila affinché senza
danno per l'amministrazione della giustizia, gli
incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli
incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i
compensi liquidati da ciascun giudice. Questi
deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il presidente
della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che
vengono affidati dalla corte.
Esami di abilitazione 2007
Prima prova scrittografica
Su un lotto di terreno di adeguate dimensioni si vuole
costruire una villa bifamiliare con ingresso indipendente e
un ampio giardino. Il manufatto, i cui appartamenti non
devono superare la superficie di 160 mq, devono essere
costituiti da ingresso-salone, cucina, quattro camere da letto e adeguati servizi. In un piano semi-interrato dovrà essere previsto un garage per almeno due auto e una cantina.
Il candidato, scelta una idonea scala di rappresentazio-
ne, esponga la sua proposta progettuale con due prospetti
e una sezione significativa.
Infine il candidato completi il suo elaborato con una breve relazione illustrativa della metodologia di progetto e
aggiunga, in scala 1:20, due particolari costruttivi scelti
tra: particolare della copertura, particolare della muratura,
impianto elettrico, computo metrico di una parte del manufatto.
Seconda prova scrittografica
Nella periferia di una città è ubicato un vecchio complesso immobiliare ex rurale, in pessime condizioni di manutenzione, costituito da un fabbricato a uso abitazione, da
una stalla, da un magazzino e da un’ampia pertinenza. Dei
fabbricati esistenti sono stati riscontrati i seguenti dati:
superficie coperta dei fabbricati:
abitazione
200 mq (elevata su due piani fuori terra)
ex stalla
360 mq
magazzino
150 mq
La proprietà ha incaricato un tecnico di provvedere alla
valutazione del complesso, calcolando la demolizione dell’esistente e procedendo poi alla divisione in due parti di
ugual valore, tenendo presente che il lotto su cui sorge il
complesso, secondo il piano regolatore vigente, ricade in
zona edificabile ad uso residenziale per la quale valgono i
seguenti indici urbanistici:
- indice di cubaura
1,20 mc/mq
- indice di utilizzazione (o rapporto di cubatura) 0,25
- altezza massima realizzabile
7m
Il tecnico ha proceduto al rilievo topografico del lotto
per verificare la corrispondenza tra la superficie indicata
negli atti catastali e la superficie reale. Esso è un quadrilatero di vertici A, B, C e D. Il rilievo ha permesso di calcolare le seguenti coordinate planimetriche:
Xa= 76,10 m; Xb= 76,10 m;Xc= 152,70 m;Xd= 137,10 m
Ya= 95,40 m; Yb=185,70 m;Yc= 185,70 m;Yd= 65,80 m
Il candidato, assumendo opportunamente tutti i dati ritenuti utili o necessari:
- determini la superficie reale dell’area occupata dal complesso immobiliare e ne stimi il valore sul mercato locale;
- proceda al frazionamento del terreno in due parti equivalenti;
- indichi la procedura catastale necessaria per addivenire alla divisione del lotto.
Gli abilitati dell’anno 2007
Pubblichiamo in ordine alfabetico l’elenco dei geometri esaminati presso gli istituti tecnici G.B. Belzoni
di Padova e L.B.Alberti di Abano Terme che hanno
superato gli esami di abilitazione, sessione 2007.
Agostini Matteo, Anziliero Walter, Arnoldo Floriano,
Badon Pier Andrea, Barbirato Nicoletta, Bergo
Denny, Bisco Luciano, Bisello Samuele, Bordigato
Carlisa, Bortoli Chriss, Bortoluz Alessandro,
Boscaro David, Buratto Mirco, Caccin Gianni,
Calderaro Davide, Camera Ferdinando, Canazzo
Andrea, Cavaliere Lorenzo, Cavicchiolo Davide,
Cavinato Fabio, Chilin Sara, Chioatto Piero, De
Donà Zaccone Giuseppe, De Filippo De Grazia
Giulio, Doro Marilisa, Faoro Federico, Ferrarese
Andrea, Ferro Luisa, Filosa Mirko, Forin Alessandro,
Fusaro Melissa, Garbo Daniele, Giannetta Gabriele,
Gioachin Sandro, Giuliani Andrea, Grieco Giuseppe,
Lazzaretto Gigi, Levis Giuseppe, Maiolo Valiana,
Mardegan Simone, Maritan Giorgia, Masin Mattia,
Meneghetti Marco, Meneghin Silvia, Michelazzo
Gabriele, Moretton Andrea, Olivetto Mattias,
Pantano Fabrizio, Pauletti Caterina, Pelizzaro
Manuel, Peratello Alessandro, Pivato Alessandro,
Poletto Matteo, Prigol Nicola, Recalchi Andrea,
Rizzonato Valentina, Scarton Stefano, Schia Von
Leonardo, Soppelsa Sandro, Targa Alison, Tenanti
Denise, Tracco Rachele, Trevisan Helga, Turetta
Gabriele, Turetta Marco, Vetri Francesco, Viola
Marco, Visentin Luigi, Zambon Matteo, Zamperoni
Selene, Zandonella Alessandro, Zanella Paolo,
Zenere Paolo.
Esami di abilitazione
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
15
Beni ambientali
Relazione paesaggistica
semplificata: quali lavori in Veneto
La relazione
paesaggistica,
che deve
accompagnare
tutte le istanze
nelle aree vincolate,
nel Veneto è stata
semplificata per molte
tipologie di lavori
che non pregiudicano
il paesaggio.
16
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
’obbligo di allegare una dettagliata relazione paesaggistica alla domanda di autorizzazione necessaria per gli interventi in aree vincolate è stato introdotto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio
(art. 146, comma 3 del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004) e i criteri di redazione sono contenuti nel Dpcm del 12 dicembre 2005. Tale relazione serve alle Regioni a valutare la compatibilità del progetto proposto
con i valori paesaggistici dell’area.
Poiché è prevista la possibilità per le Regioni, previo accordo con il
Ministero dei beni culturali, di semplificare i criteri di redazione e i
contenuti della relazione per le diverse tipologie di intervento, anche il
Veneto ha aderito a questa possibilità, con la delibera della Giunta regionale n. 3733 del 5 dicembre 2006, pubblicata nel Bur n. 15 del 13
febbraio 2007.
L’adozione della relazione paesaggistica semplificata rende più flessibile la valutazione di una serie di interventi non ritenuti pregiudizievoli nelle trasformazioni del paesaggio, tenendo ferma invece la necessità di focalizzare l’attenzione su quelle opere che per la loro natura e
complessità possono determinare significative trasformazioni del paesaggio.
Nell’allegato A della delibera regionale c’è un elenco di tipologie di
opere per le quali é prevista la redazione del piano semplificato. Per
questi interventi è recepita la “scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata”, di cui all’allegato al DPCM 12 dicembre 2005 (scaricabile dal sito del Collegio
nella sezione Ambiente).
Riportiamo qui tale elenco, sicuramente utile ai geometri. Sul sito
della Regione si può scaricare la delibera e l’allegato: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=194817
L
Beni ambientali
Tipologie di intervento soggette a relazione paesaggistica semplificata
Allegato A alla Dgr n. 3733 del 05 dicembre 2006 (BUR 13 febbraio 2007, n. 15)
Impianti tecnologici
- Interventi di manutenzione ad impianti tecnologici, che
comportino, la sostituzione, il rifacimento e l’ampliamento di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica;
- Manufatti impiantistici per acquedotti, fognature, gas,
ricadenti all’interno di un territorio comunale;
- Linee elettriche di media e bassa tensione all’interno di
ogni singolo Comune;
- Linee telefoniche, telefonia mobile, antenne, parabole;
- Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di
20Mwe;
- Impianti di condizionamento;
- Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda;
- Le opere di derivazione dai corsi d’acqua.
Interventi di difesa idrogeologica
- Interventi di manutenzione straordinaria, che comportino il rifacimento o l’ampliamento di opere comunque
soggette ad autorizzazione, su tutti i corsi d’acqua e relative difese idrauliche ed idrogeologiche;
- Interventi di difesa idrogeologica dei corsi d’acqua,
compresi quelli per la ricalibratura e rettifica d’alveo (se
non già esclusi), non assoggettate a procedura Via, con
realizzazione di nuove opere quali: rampe e bad-rocks;
soglie; attraversamenti e guadi; repellenti o pennelli;
gabbionate; briglie; scogliere ed opere di difesa spondale; cunettoni, canalizzazioni e rivestimenti del fondo; vasche di deposito e vasche di laminazione, con relative
opere di presa e restituzione.
- Tombinamento parziale di corsi d’acqua per tratti </= 8
mt ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi interclusi, nonché la riapertura di tratti
tombinati di corsi d’acqua.
- Nuovi interventi di difesa dei versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree in frana, con relativi drenaggi, non compresi tra le opere di ingegneria naturalistica e
di manutenzione citate in premessa: Muri di sostegno in
pietrame a secco; Muri di sostegno in calcestruzzo rivestiti con pietrame; Muri di sostegno in calcestruzzo con
elementi prefabbricati; Muri di sostegno con armatura
metallica (terre armate); Sistemazioni con griglie; Reti o
tessuti in materiale sintetico (terre rinforzate);
Gabbionate; Paramassi, canalizzazioni, per colate detritiche, ecc …
- Nuovi interventi di difesa dei litorali: Scogliere sommerse; La realizzazione di dune artificiali in funzione antierosiva.
Interventi agro-silvo-pastorali che incidono marginalmente sull’assetto idrogeologico:
- Riconversioni colturali che richiedono modesti movimenti terra di profondità </= 50 cm. e superficie </= 5 ha;
- Riduzione di aree boscate di recente formazione o degradato per scopi agronomici o zootecnici di superficie </=
2,5 ha;
- Riduzione di aree boscate affermate eseguite per recuperi a fini agronomici e zootecnici di superficie </= 2000
mq;
- Rimboschimento e lo scoticamento dei prati stabili e dei
prati-pascoli per superfici </= 5 ha;
- Asportazione del terreno vegetale per superfici </= 5 ha;
- Ricomposizioni ambientali.
Opere di urbanizzazione
- Opere per la realizzazione di servizi previsti negli strumenti urbanistici inferiori a 5 ha: aree a verde, percorsi pedonali, parcheggi senza impermeabilizzazione del terreno;
- Viabilità: strade di lottizzazione e percorsi ciclabili in
ambito urbano;
- Interventi di manutenzione alla viabilità, compreso l’allargamento di strade e ponti esistenti, di opere comunque
soggette ad autorizzazione paesaggistica; (fatti salvi gli interventi di somma urgenza per ripristino stradale che non
sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica);
- Arredo urbano: cartellonistica stradale e pubblicitaria
(Vedi art. 153 del “Codice dei Beni Culturali”), insegne
pubblicitarie, manufatti di arredo urbano (ad esclusione
degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del
comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs 42 del 2004).
Interventi edilizi
- Lavori di ristrutturazione e restauro di fabbricati e/o manufatti esistenti privi di interesse storico - architettonico e
fabbricati di interesse storico - monumentale, o all’esterno
di centri storici;
- Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera
g del comma 4 dell’art. 10 del D. Lgs 42 del 2004);
- Realizzazione e/o ristrutturazione di recinzioni;
- Accessi e passerelle di accesso a fabbricati esistenti; realizzazione e/o ristrutturazione di accessi carrai, rampe di
accesso.
Opere “provvisorie”
- Strutture temporanee: opere di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana;
- Strutture stagionali: opere collegate all’attività turistica e
del tempo libero;
- Depositi temporanei di materiali collegati alle attività
soggette ad autorizzazione paesaggistica.
Opere di ricomposizione ambientale
- Interventi di ricomposizione ambientale conseguenti ad
attività di cava e miniera.
Beni ambientali
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
17
Catasto
Anticipare spontaneamente
l’accatastamento d’ufficio
a cura di Carlo Pettenazzo geometra, componente Commissione Catasto
Per il censimento
dei fabbricati
non dichiarati
il nuovo termine,
stabilito dal decreto
“milleproroghe”,
scade dopo sette mesi
dalla notifica.
Documentazione
Decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, cosiddetto "m
milleproroghe"
convertito in legge il 26 febbraio 2008
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
" ART. 26-bis. - (Proroghe in materia di
presentazione degli atti di aggiornamento
catastale).
1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, le parole:
"novanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sette mesi".
2. All'articolo 2, comma 38, del decretolegge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "30 novembre 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "fermo restando che gli effetti
fiscali decorrono dal 1 gennaio 2007".
3. Le modifiche apportate dal comma 2
non danno luogo ad alcun diritto al
rimborso di somme eventualmente già
riscosse a titolo di sanzione ".
18
ggi nessun fabbricato è invisibile per l’Agenzia del Territorio”.
Con questa frase scritta sotto il disegno di una casa che sta per
essere fotografata da un aereo, l’Agenzia ha lanciato una campagna informativa che mira a rendere nota l’attività in corso su tutto il territorio
nazionale per individuare i fabbricati non dichiarati al catasto o che
hanno subito modifiche non registrate, o ancora che erano fabbricati rurali ma hanno perduto i requisiti di ruralità. I proprietari non hanno più
scampo: l’individuazione è avvenuta tramite foto aerea, integrata dall’incrocio delle informazioni presenti nelle varie banche dati.
Sul sito www.agenziaterritorio.it, alla voce “Servizi per il cittadino”,
cliccando su “Fabbricati non dichiarati-ex rurali”, si aprono due pagine
di consultazione: immettendo la provincia, il comune, e i dati catastali
(foglio e particella), si vede immediatamente se un determinato immobile è compreso negli elenchi di quelli che risultano da dichiarare al catasto. Se l’immobile è regolarmente denunciato, non risulta presente.
L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei proprietari di fabbricati presenti sulle liste di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto. Essi devono provvedere a dichiarare i fabbricati al Catasto Edilizio Urbano entro sette mesi
(ex 90 giorni) dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta ufficiale riportato in corrispondenza della particella interessata. È
quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cosiddetto “milleproroghe”) votata definitivamente
dal Senato il 26 febbraio 2008 (vedi testo a fianco).
La denuncia deve essere predisposta a firma di un tecnico abilitato
alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti, quale è il geometra.
“O
Casistica sulla denuncia degli ex fabbricati rurali
n base al Decreto Ministeriale n.
28/98 e successive modificazioni,
fino al D.L. 262/06, tutti i fabbricati
rurali che hanno perso i requisiti per
l’esenzione fiscale, siano essi a destinazione residenziale o ad altra destinazione, devono essere denunciati al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Invece i fabbricati che mantengono i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell’esenzione fiscale,
I
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Catasto
possono essere dichiarati al N.C.E.U.
ed in tal caso, nella presentazione della denuncia di accertamento della
proprietà urbana, consiglio di riportare l’annotazione relativa al mantenimento delle caratteristiche di fabbricato rurale. Va comunque ricordato
che anche per i fabbricati rurali interessati da modifiche oggettive, vale
l’obbligo della presentazione della
denuncia entro 30 giorni dalla fine la-
vori. Il mancato rispetto di questa scadenza comporta l’applicazione delle
sanzioni per il ritardato accatastamento, come previsto dalla legge 9 marzo
2006 n. 80 sulla modifica dei termini
per la presentazione in Catasto delle
dichiarazioni di nuova costruzione.
Per i chiarimenti specifici si rinvia alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 3/2006.
Cosa prevede il d.l. 262/06. La recente deroga per l’accatastamento degli ex fabbricati rurali ha riguardato
esclusivamente i fabbricati che avevano perso i requisiti di ruralità in seguito all’entrata in vigore del D.L.
262/06, ad esempio per successione
del titolare e conseguente mancanza
dell’iscrizione alle imprese agricole
da parte di almeno un erede.Per questi fabbricati non era prevista alcuna
sanzione se denunciati entro i termini
previsti, il 30 giugno 2007 poi slittati
al 30 novembre 2007, ora prorogati
dal decreto “milleproroghe” al 31 ottobre 2008.
Elenco dei comuni ove è stata accertata la presenza di fabbricati
non dichiarati in catasto
Se il fabbricato da dichiarare compare nelle liste pubblicate nella G.U.
del 10 agosto 2007, del 26 ottobre
2007, del 7 dicembre e del 28 dicembre 2007, si dovrà riportare nella relazione tecnica del documento Docfa
la prevista dicitura “fabbricato ex rurale” o “fabbricato mai dichiarato”
specificando “art. 2 comma 36 D.L.
262/06”, ovvero “art. 2 comma 37
D.L. 262/06” nel caso della perdita
dei requisiti di ruralità in seguito all’entrata in vigore del D.L. 262/06.
Il termine di presentazione scade
dopo sette mesi dalla data di pubblicazione nelle liste; decorso tale termine l’Agenzia del Territorio di
Padova notifica ai soggetti interessati il mancato adempimento e la data
del sopralluogo per l’azione di surroga prevista dalla norma.
Nella denuncia per la dichiarazione di ex fabbricato rurale o di fabbricato mai dichiarato, è obbligatorio riportare la data di ultimazione dei lavori (ovvero della perdita dei requisiti per l’esenzione fiscale); si rappresenta quindi la necessità di ricercare
una data certa, comprovata da idonea
documentazione, di tipo urbanistico/amministrativo, per le variazioni
oggettive, ovvero di indicare la data
della successione o del rogito, per le
variazioni soggettive.
Scadenze e sanzioni
La vecchia normativa, R.D.L. n.
652/39, prevedeva l’obbligo dell’accatastamento delle nuove costruzioni
e dei fabbricati oggetto di variazioni
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la costruzione o la
variazione del fabbricato era stata ultimata. Per cui, ad esempio, i fabbricati ultimati o variati dal 1 gennaio 2006
al 13 marzo 2006, data di entrata in vigore della legge 9 marzo 2006 n. 80,
andavano dichiarati al Catasto entro il
31 gennaio 2007; se dichiarati successivamente, erano soggetti a sanzione e
la casistica si divideva in due casi:
- se dichiarati entro il 02/03/2007
(entro i 30 gg. dal 31 gennaio), con
ravvedimento operoso, la sanzione
era pari a 1/8 della sanzione minima,
che ricordo essere di euro 258;
- se dichiarati entro il 31/01/2008
(entro 1 anno dal 31 gennaio), con
ravvedimento operoso, la sanzione
era pari a 1/5 della sanzione minima.
Con l’entrata in vigore dell’attuale
normativa di cui alla legge 9 marzo
2006 n. 80, i fabbricati di nuova costruzione, quelli variati e quelli che
dalle categorie delle esenti passano a
quelle soggette ad imposta (come i
fabbricati rurali), ultimati dopo il 13
marzo 2006, vanno accatastati entro
30 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori e, ovviamente, dalla data di
dichiarazione di fine lavori. Se dichiarati successivamente, sono soggetti a sanzione e la casistica si divide in due casi:
- se dichiarati successivamente ai 30
gg. dalla data di fine lavori ma entro
90 giorni dalla stessa data, con ravvedimento operoso, la sanzione è pari a
1/8 della sanzione minima;
- se dichiarati successivamente a 90
Catasto
Documentazione
Decreto legge n.262 del 3 ottobre 2006
convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2006, n.286, come
sostituito dal comma 339 dell’articolo 1
della legge del 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007)
art. 2, comma 36 (...) Se questi ultimi non
ottemperano alla richiesta entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio provvedono con oneri a carico
dell'interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative
dichiarazioni redatte in conformita' al
regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a
notificarne i relativi esiti. (...)
art. 2, comma 38 (...) I fabbricati per i
quali a seguito del disposto del comma 37
vengono meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità devono
essere dichiarati al catasto entro la data
del 30 novembre 2007. (...)
D.M. 2 gennaio 1998 n. 28, articolo 3 del
Regolamento recante norme in tema di
costituzione del catasto dei fabbricati e
modalità di produzione ed adeguamento
della nuova cartografia catastale
Art. 3. - Immobili oggetto di censimento
1. Costituiscono oggetto dell'inventario
tutte le unità immobiliari, come definite
all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi
dell'articolo 4, possono formare oggetto di
iscrizione in catasto, senza attribuzione di
rendita catastale, ma con descrizione dei
caratteri specifici e della destinazione d'uso,
i seguenti immobili: fabbricati o loro
porzioni in corso di costruzione o di
definizione; costruzioni inidonee ad
utilizzazioni produttive di reddito, a causa
dell'accentuato livello di degrado; lastrici
solari; aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma
suscettibilità reddituale, non costituiscono
oggetto di inventariazione i seguenti
immobili: manufatti con superficie coperta
inferiore a 8 m2; serre adibite alla
coltivazione e protezione delle piante sul
suolo naturale; vasche per l'acquacoltura o
di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
manufatti isolati privi di copertura; tettoie,
porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e
simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m,
purché di volumetria inferiore a 150 m3;
manufatti precari, privi di fondazione, non
stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed
e), nonché quelle di cui alla lettera c)
rivestite con paramento murario, qualora
accessori a servizio di una o più unità
immobiliari ordinarie, sono oggetto di
iscrizione in catasto contestualmente alle
predette unità.
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
19
Sul sito del Collegio si possono
scaricare i modelli da utilizzare
per la presentazione delle domande
di ravvedimento operoso
contestuali sia alla denuncia Docfa
sia alla domanda di voltura.
giorni dalla data di fine lavori ma entro 1 anno dalla stessa data, con ravvedimento operoso, la sanzione è pari a 1/5 della sanzione minima.
In ogni caso, se dichiarati dopo 1 anno dalla data di dichiarazione di fine
lavori, scatta la sanzione con verbale.
Ricordo che per usufruire del ravvedimento operoso deve essere espressa la volontà del trasgressore; il
pagamento della sanzione deve esse-
re contestuale alla denuncia catastale
e la denuncia deve essere presentata
entro 90 giorni o entro 1 anno dall’evento dichiarato. Per conoscenza
pubblichiamo l’apposito modello predisposto dall’Agenzia del Territorio
di Padova, sia per la presentazione di
pratiche Docfa che per la presentazione delle volture. Sul sito del Collegio,
sezione Catasto, si possono scaricare
i modelli da compilare.
DOMANDA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO CONTESTUALE ALLA DENUNCIA DOCFA
All’Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di Padova
Il sottoscritto _______________________________ in qualità di dichiarante/incaricato/delegato, chiede, ai
sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997(1), di potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso pagando l’importo della sanzione e degli interessi contestualmente alla presentazione della denuncia docfa
protocollo PD______________ .
Il sottoscritto dichiara che l’odierna data di presentazione della denuncia Docfa in discorso
è compresa nei 90 giorni dall’ultimo giorno utile per la denuncia.
è compresa tra il 91° giorno e l’anno dall’ultimo giorno utile per la denuncia.
Padova, _____________
________________________________
DOMANDA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO CONTESTUALE ALLA DOMANDA DI VOLTURA
All’Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di Padova
Il sottoscritto _______________________________ in qualità di dichiarante/incaricato/delegato, chiede, ai
sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997(1), di potersi avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso pagando l’importo della sanzione e degli interessi contestualmente alla presentazione della domanda di voltura protocollo PD______________
Il sottoscritto dichiara che l'odierna data di presentazione della domanda di voltura in discorso
è compresa nei 90 giorni dall’ultimo giorno utile per la denuncia.
è compresa tra il 91° giorno e l’anno dall’ultimo giorno utile per la denuncia.
Padova, _____________
________________________________
(1)
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata
già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle
quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di
trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omissione
della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un otta-
20
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Catasto
vo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul
valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o
della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il
ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire,
a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori
circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.
Gli oneri posti a carico dei proprietari inadempienti
Se i proprietari non provvedono entro novanta giorni a denunciare gli immobili irregolari, provvederà il catasto,
il quale addebiterà loro i costi tecnici
secondo una tabella annessa alla Determinazione dell’Agenzia del Terri-
torio del 13 agosto 2007. La determinazione e la tabella si trovano in
www.agenziaterritorio.it/documentazione/normativa/provvedimenti. Oltre
a queste spese verranno addebitate le
sanzioni, i tributi e gli interessi di mora.
Catasto
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
21
La procedura di surroga da parte dell’Agenzia
La circolare n. 7/2007 dell’Agenzia del Territorio detta la procedura da seguire una volta scaduto il tempo a disposizione. Il perodo temporale sarà presumibilmente aggiornato in base ai nuovi
termini stabiliti dal decreto “milleproroghe”.
“Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato, senza che i soggetti interessati abbiano provveduto a presentare autonomamente in catasto il previsto documento di aggiornamento catastale, ciascun Ufficio interessato, compatibilmente con le
risorse disponibili e le direttive programmatiche che lo riguardano,
inoltra uno specifico avviso di sopralluogo - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - al soggetto obbligato alla dichiarazione
in catasto, contestando fra l’altro, l’inosservanza all’adempimento
previsto dalla legge. Nella scelta dell’individuazione del soggetto destinatario possono essere espletate opportune verifiche, affinché lo
stesso venga individuato fra quelli richiamati nell’art. 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 652, obbligati alla dichiarazione, possibilmente individuandolo con quello che ha la gestione del bene. Per
tale finalità gli Enti locali, con l’ausilio dei loro archivi informativi,
potranno dare un incisivo contributo. Conformemente a quanto già
stabilito con la circolare n. 10 del 4 agosto 2005 per le attività del tutto similari di cui all’articolo 1, comma 336, della legge n. 311/04, il
Direttore dell’Ufficio procede nell’attività di surroga affidando l’incarico alle proprie strutture tecnico-operative. Riguardo agli adempimenti da espletare ed ai contenuti del richiamato avviso, che deve
riportare anche la contestazione dell’inadempimento, si rimanda alle disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 10/2005 e relativa procedura operativa. Si applicano le sanzioni per la tardiva od
omessa presentazione della dichiarazione in catasto”.
- motoriduttore Amer a bassa tensione (24 volt)
Le operazioni indicate nella circolare n. 10/2005 sono le seguenti:
“Prima di procedere all’accertamento sopralluogo, l’Ufficio (con anticipo di almeno trenta giorni), invia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una specifica comunicazione, ai soggetti destinatari
della richiesta inoltrata dal Comune, indicando il giorno e l’ora in cui
sarà eseguito l’accesso all’unità immobiliare, oltre al nominativo del
tecnico incaricato del sopralluogo e del responsabile del procedimento. Nella comunicazione sarà precisato che: fino a tre giorni prima
della data fissata dal sopralluogo, i soggetti interessati potranno comunque produrre autonomamente il documento di aggiornamento in
catasto; dopo la data stabilita per la visita sopralluogo, qualora sia
prodotta dalla parte un documento di aggiornamento, saranno comunque addebitate le spese fino a quel momento sostenute dall’Ufficio. Infine, nell’arco dei tre giorni precedenti l’esecuzione del sopralluogo, il tecnico avrà cura di verificare che, nel frattempo, non siano
pervenuti esiti comunali finalizzati alla revoca dell’accertamento.
I tecnici che effettueranno il sopralluogo dovranno essere muniti
di specifica tessera di riconoscimento conforme al modello approvato con determinazione del direttore dell’Agenzia dell’1 luglio
2005 e pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2005. Si rammenta
che nel caso che l’accesso sia impedito, a chiunque fa opposizione risulta applicabile la sanzione richiamata all’articolo 31 del citato
R.D.L. n. 652/39, che all’attualità è da stabilirsi fra il minimo di euro 10,00 ed il massimo di euro 103,00. In ogni caso, si procederà all’attribuzione delle rendita variata, sulla base degli elementi indiziari emergenti dalla documentazione resa disponibile dal Comune e dei
dati acquisibili, mediante sopralluogo, dall’esterno della unità immobiliare, con addebito delle spese sostenute”.
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Tel: 0445 400 200 - Fax 0445 431 237 - E-mail: [email protected]
Comune di
___________________ Fg. ______
Protocollo (da compilare a cura dell’Ufficio)
n. __________________________________
n.* __________________________________
*(spazio riservato al secondo protocollo per
il Tipo di frazionamento con Tipo mappale)
Le copertine
per pratiche Pregeo
e Docfa
con gli indirizzi
dei tecnici
Pubblichiamo in questa pagina,
in formato ridotto,
le copertine per la presentazione
al catasto terreni
delle pratiche Pregeo
e per la presentazione al catasto
fabbricati delle pratiche Docfa.
La novità è che il nome
del professionista è accompagnato
dal recapito telefonico
e di posta elettronica,
cosicché sia più facilmente
contattabile.
I colleghi che non ne sono ancora
in possesso possono scaricarle,
nel modello originale, dal sito
del Collegio, sezione Catasto.
Tipo mappale
Tipo di frazionamento
Tipo di frazionamento con Tipo mappale
Tipo particellare
(barrare la casella relativa al tipo di Atto di aggiornamento)
Per eventuali comunicazioni:
Arch./Ing./Geom. __________________________
Tel. ________________________
Indirizzo e-mail ___________________________
Catasto
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
23
Pari opportunità
Professioniste venete: sommare
il tempo di famiglia e di lavoro
di Chiara Cattani, consigliere
Il convegno
“Donne in professione”
del 14 dicembre 2007
ha presentato i dati
di un’indagine
promossa dai Consulenti
del lavoro di Venezia,
a cui le donne geometra
del Collegio di Padova
hanno partecipato
in modo significativo.
È stato istituito
un punto di raccolta
di esperienze:
“donneinprofessione
@libero.it”.
anno 2007, dedicato alle pari
opportunità, si è concluso e a
dicembre sono stati presentati i risultati di una indagine sulla realtà femminile nelle libere professioni nella
regione Veneto. Promotore dell’iniziativa l’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Venezia che ha attivato un
monitoraggio sul territorio, in collaborazione agli altri ordini professionali. Tra i questionari ricevuti ne sono stati elaborati 223 a campione. Tra
gli ordini professionali tecnici che
hanno risposto spiccano l’ordine degli ingegneri di Venezia con 27 professioniste, e il Collegio dei Geometri di Padova con 13 colleghe.
Tanti comunque i questionari compilati e spediti, a significare che la
problematica emersa è di grande interesse. Siamo consapevoli che la libera professione è una scelta personale e volontaria. Tuttavia bisogna
creare le condizioni favorevoli affinché la scelta sia veramente tale, con
più soddisfazione e meno rinunce.
Oggi non è ancora così e le pari opportunità faticano ad emergere.
Obiettivi e proposte. Tra gli obiet-
L’
tivi di questo progetto “Donne in professione” c’è l’attivazione di progetti
e azioni positive per l’imprenditorialità femminile nel settore delle libere
professioni e l’attivazione di iniziative
di visibilità delle donne professioniste
verso l’esterno, verso il mercato del
lavoro, il mondo accademico e le istituzioni. Sono emerse richieste per ottenere forme di tutela previdenziale ed
assistenziale che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita, di cura e di
lavoro. Nel contempo viene segnalata
la mancanza di una rete di sostegno.
Ognuna cerca di risolvere singolarmente il suo caso. Per questo, da subito, è stato istituito e diffuso un indirizzo mail di raccolta di esperienze [email protected].
Risultati. Come detto, il campione
di 223 persone rappresenta svariati
campi, dal consulente del lavoro al
veterinario, dal geometra al notaio o
dall’ingegnere al chimico. Il 77% delle donne professioniste ha conseguito
l’abilitazione professionale e si è iscritta all’ordine di appartenenza entro i 30 anni, a dimostrazione che l’inizio è difficile ma è chiaramente aiu-
Le proposte delle professioniste venete: più servizi e nuovi modelli culturali
Rivedere la tutela della maternità delle professioniste
Più servizi all’infanzia, con orari più estesi e flessibili
Trasmettere a scuola il rispetto della persona
Incentivare economicamente l’attività autonoma
Proporre modelli organizzativi e gestionali che non penalizzino il genere ma premino la persona
Confrontarsi su qualità, professionalità, tariffe e tutele
24
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Incrementare la presenza nei luoghi decisionali
Dare concretezza ai temi delle pari opportunità
Sensibilizzare la società attraverso proposte fatte dalle
donne per migliorare la qualità della vita
Attivazione di un blog e/o web-community per confrontare esperienze e trovare informazioni
Attivazione di una rete di sostegno
Pari opportunità
tato dall’entusiasmo. Il 62% ha età
compresa tra i 24 e i 40 anni mentre
scende al 26% l’età compresa tra i 40
e i 50; oltre i 60 anni rimane solo un
2%, equivalente a suggerire che servono politiche di sostegno per la donna vicina all’età pensionabile. Le professioniste sono in maggioranza coniugate e con due figli. Per il 63% la
maternità ha condizionato la professione ma incredibilmente il 55% non
ha mai interrotto l’attività lavorativa,
mentre il 18% la ha sospesa per meno di 3 mesi.
Per accudire i figli l’87% si avvale di
un aiuto, che tra baby sitter e parenti
vari, si aggiudica con il 60% la scelta
più fai da te, in quanto difficilmente
strutture pubbliche o private si adeguano ai tempi del lavoro autonomo. Se
non riescono ad avere aiuto, il 31%
ammette di dover ridurre il tempo di lavoro e quello dell’aggiornamento professionale o, loro malgrado, dover assorbire minor quantità di lavoro.
La professione a tempo pieno viene svolta dall’88% delle donne, men-
tre il 41% di coloro che non svolgono il full-time, hanno un lavoro subordinato a part-time. Figurano come
titolari di studio il 55% delle intervistate, mentre il 17% lavora presso altro professionista. L’80% di esse riesce a ritagliare il tempo per la formazione e l’aggiornamento.
A livello istituzionale le donne non
riescono a partecipare; infatti l’88%
non fa parte della governance di categoria, proprio perché l’impegno è
sempre in conflitto con la vita lavorativa e familiare. Per lo più il campione non si sente discriminato. Se ciò
accade, dipende dall’atteggiamento
dei clienti (44%) o dei colleghi (41%).
Conclusione. L’importanza della
ricerca sta nel fatto che nel Veneto
sono state raggruppate le risposte di
tante professioniste, di ogni settore, e
che le esigenze di ogni rappresentante di categoria spesso si sono sovrapposte, a prova che di fondo non sono
gli schemi professionali a fermarci
ma unicamente la difficile organizzazione della famiglia e del lavoro.
Documentazione
Donne in professione
Risultati dell'indagine sulla realtà
femminile nelle libere professioni
www.consulentidellavoro.venezia.it
Anno europeo delle pari opportunità
2007
http://ec.europa.eu/employment_soc
ial/eyeq/index.cfm
Sede operativa Padova, via Turazza, 30, tel. 049.8774440
Ufficio commerciale Silvia Barnaba 349.4576825
www.naturtek.it [email protected] [email protected]
Informazioni
Valore di mercato per l’area espropriata
L’indennità di espropriazione di
un’area edificabile è pari al valore
venale del bene. La Finanziaria 2008
(legge 244/2007, articolo 2, commi
89 e 90) ha recepito le sentenze 348 e
349 del 2007 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5bis, commi 1 e 2, legge 359/1992, e
dell’articolo 37, commi 1 e 2, del Dpr
327/2001, in materia di indennità di
esproprio delle aree edificabili. Tali
norme sono state dichiarate in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (Cedu). Sono previste
due eccezioni: l’indennità è ridotta
del 25% quando l’operazione è finalizzata a interventi di riforma economico-sociale, mentre è aumentata del
10% se l’accordo di cessione è stato
concluso o non lo è stato per fatto
non imputabile all’espropriato, ovvero perché a questi è stata offerta
un’indennità provvisoria che, attua-
lizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva.
Vengono così modificati i criteri di
calcolo dell’indennità in questione,
intervenendo sul Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr 327/2001).
Le nuove norme, in vigore dal 1°
gennaio 2008, si applicano anche a
tutti i procedimenti espropriativi in
corso, a meno che la determinazione
della somma si sia in qualche modo
“cristallizzata” a seguito della condivisione dell’indennità provvisoria,
dell’accettazione dell’indennità definitiva oppure perché è comunque
scaduto il termine per proporre opposizione alla stima definitiva.
Nessuna novità di carattere tributario è stata comunque introdotta; pertanto, le plusvalenze derivanti dalla
percezione di indennità di esproprio
sono tassabili ai sensi del comma 5
dell’articolo 11, legge 413/1991, anche in capo al privato o alla società
semplice.
Codice Ambiente ter (o bis)
Il Decreto Legislativo 16 gennaio
2008 n.4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”
(Suppl. ordinario Gazzetta ufficiale
29 gennaio 2008 n. 24), apporta ulteriori correzioni e integrazioni del
Dlgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) in materia di gestione dei
rifiuti, Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale
strategica.
Si tratta del cosiddetto terzo correttivo, ma di fatto è il secondo perché
le prime correzioni al Codice sono
state apportate dal decreto legislativo
284/2006. Esso integra la parte prima
del Codice, introducendo norme sulla produzione del diritto ambientale,
sull’azione ambientale e sullo sviluppo sostenibile; sostituisce la parte seconda, relativa alle procedure per la
Valutazione ambientale strategica
(Vas), per la Valutazione dell’impatto
ambientale (Via) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (Ippc).
Vengono poi modificate le parti terza
e quarta del Codice, in particolare le
norme sugli scarichi idrici, la definizione di rifiuto e la disciplina delle
materie prime secondarie, dei sottoprodotti e delle terre e rocce da scavo.
Il testo è in vigore dal 13 febbraio
2008.
Depositi Gpl: le indicazioni dei vigili del fuoco
I vigili del fuoco hanno fornito, con
la circolare del Ministero dell’interno
del 4 ottobre 2007, indirizzi applicativi sui depositi Gpl in serbatoi fissi di
capacità complessiva non superiore a
5 metri cubi, in attuazione del Dpr 12
aprile 2006, n. 214, con cui era stato
emanato il regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione
incendi. “Poiché la semplificazione
introdotta - è scritto nella breve circolare - si sostanzia nell’eliminazione
della fase procedimentale del parere
26
di conformità sul progetto e nell’adozione della sola procedura di richiesta
del certificato di prevenzione incendi,
l’art. 2 del DPR 214/06 non contempla tra la documentazione da allegare
all’istanza di sopralluogo la relazione
tecnica attestando la stessa principalmente al momento dell’esame del progetto. Di conseguenza si evidenzia la
necessità che il suddetto documento
non venga richiesto al titolare dell’attività. Per quanto poi concerne la presentazione della planimetria del depo-
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Informazioni
sito - di cui all’art. 2, comma2, lett. c),
del regolamento - si fa presente che la
stessa deve consentire ed individuare
in maniera univoca tutti gli elementi
al contorno connessi con la corretta
installazione del deposito (distanze di
sicurezza, area di sosta dell’autocisterna, recinzione, ecc..) sia ai fini del
rilascio e del rinnovo del certificato di
prevenzione incendi che di eventuali
visite ispettive”.
La scala di rappresentazione idonea
è quella 1:100.
Informazioni
Risparmio energetico: la detrazione fiscale del 55 per cento allarga l’orizzonte
La legge finanziaria per il 2008
(244/2007) proroga gli incentivi riguardanti il risparmio energetico già
previsti dalla Finanziaria 2007 sino a
tutto il 2010, e ne introduce di nuovi.
In particolare:
i Comuni possono introdurre, a
partire dal 2009, un’aliquota Ici ridotta, inferiore al 4 per mille, per coloro che installano impianti energetici da fonte rinnovabile (spetta a loro
la scelta di quali impianti sono incentibabili e quali no);
sono prorogate al 2010 le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007,
commi 344, 345, 346, 347, 353, 358
e 359 ossia la detrazione fiscale del
55 per cento delle spese sostenute per
la riqualificazione globale di edifici,
la coibentazione di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione di pannelli solari (in edifici esistenti), le sostituzioni di impianti di
riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, la sostituzione
di frigo e congelatori, l’installazione
di motori e inverter ad alta efficienza;
è stata corretta la tabella delle trasmittanze per le strutture opache
orizzontali (pubblicata nel numero
5/2007 di Pitagora) ed ha valore retroattivo per tutto il 2007, quindi gli
interventi su coperture e pavimenti
eseguiti l’anno scorso diventano agevolabili;
gli obiettivi di risparmio energetico
da conseguire nel 2008 per la riqualificazione energetica totale degli edifici e quelli di coibentazione non sono più gli stessi del 2007: sono fissati da un decreto che il ministro dello
Sviluppo economico deve emanare
entro il 28 febbraio 2008;
le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali
da tre a dieci anni, a scelta;
non è più necessario l’attestato di
qualificazione (o certificazione) energetica per l’installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici; resta però l’obbligo della conformità alle norme Uni
12975 e un termine minimo di garanzia (cinque anni);
sono previste agevolazioni fiscali
per il gasolio e il gpl utilizzati in zone
montane e per le reti di riscaldamento
a biomassa o energia geotermica;
la detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con pompe di calore ad alta efficienza
e con impianti geotermici a bassa entalpia (quelli con le sonde nel terreno);
il rilascio del permesso di costruire
dal 2009 è subordinato all’installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili,
alla certificazione energetica dell’edificio e a caratteristiche strutturali
finalizzate al risparmio idrico;
dal 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori
alla A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3. Dal 2011 è vietata
la commercializzazione delle lampadine a incandescenza e degli elettrodomestici privi di interruttore dell’alimentazione dalla rete elettrica;
è istituito un fondo di 1 milione di
euro presso il Ministero dell’Economia per finanziare campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici. È istituito un fondo di 40 milioni
di euro presso il Ministero dell’Ambiente per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare
termodinamico.
Le agevolazioni del risparmio energetico nella Finanziaria 2008 (55%)
Tetto di spesa
Sconto massimo (55%)
Condizioni da rispettare
Riqualificazione energetica
181.818
100.000
Valore limite di fabbisogno inferiore al 20% di quelli in allegato C, Dlgs 192/2005
Coibentazione coperture, pavimenti, infissi
109.090
60.000
Requisiti di trasmittanza fissati dalla Finanziaria 2008 e dal Dlgs 192/2005
Pannelli solari
109.090
60.000
Garanzia di cinque anni e certificazione di qualità conforme alle norme Uni 12975
Caldaia a condensazione o pompa di calore con impianto geotermico
54.545
30.000
Riscaldamento a pavimento o valvole termostatiche sui radiatori
DIA non obbligatoria
Per fruire della detrazione del 36%
delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, non è obbligatorio allegare la Dia nei casi in cui la normativa locale non preveda titoli abilitativi per la realizzazione di determinati
interventi. Questo è precisato nella
Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 325/E del 12 novembre
2007, la quale ricorda che in relazione all’eventualità di dover fornire, in
sede di controllo, prove sulla natura
degli interventi realizzati, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in
Informazioni
cui potrà evidenziare la data di inizio
dei lavori ed attestare la circostanza
che gli interventi di ristrutturazione
edilizia posti in essere rientrano tra
quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
27
Telefisco: le risposte dell’Agenzia delle Entrate su ristrutturazioni e risparmio energetico
Iva 10% per manutenzione ordinaria e straordinaria. La Finanziaria
ha prorogato per il triennio 20082010 l’applicazione dell’Iva ridotta
al 10% per le prestazioni di servizi
relativi a interventi di recupero del
patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a uso abitativo privato. La novità è che per poter usufruire dell’agevolazione non occorre più indicare
in fattura il costo della manodopera
utilizzata, così come invece era stato
stabilito per gli interventi effettuati
nel periodo d’imposta 2007.
L’obbligo permane, invece, per godere della detrazione d’imposta del
36% (anch’essa prorogata per il periodo 2008/2010) sulle spese per il
recupero del patrimonio edilizio e per
gli interventi di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese o cooperative
che provvedano successivamente alla
vendita o all’assegnazione dell’immobile. In questo caso, infatti, l’ob-
bligo di indicare in fattura il costo
della manodopera impiegata è espressamente previsto dalla Finanziaria (articolo 1, comma 19).
Detrazione 55% - Rateazione. Non
si può ripartire da 3 a 10 anni la detrazione prevista per le spese per interventi di risparmio energetico sugli
edifici realizzate nel 2007. In questo
caso, quindi, rimane valida la rateazione obbligatoria in tre quote annuali, come stabilito dalla Finanziaria
dello scorso anno, che aveva introdotto la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.
La Finanziaria 2008, invece, ha previsto dal 1° gennaio la possibilità di ripartire il beneficio in un numero di
quote annuali, di pari importo, tra tre
e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente all’atto della prima detrazione. Le norme sulle detrazioni nel settore energetico contenute nella Finanziaria 2008, però, non hanno un effetto retroattivo, che è previsto espressa-
Imposta di Registro ridotta per aree edificabili
La Finanziaria 2008 (art. 1, comma
25) ha reintrodotto l’agevolazione
per l’acquisto di aree edificabili comprese in piani particolareggiati, quando il venditore non è un soggetto Iva
e quindi si deve applicare l’imposta
di registro. Questa imposta era dovuta nella misura dell’8%, che, sommata al 2% di imposta ipotecaria e
all’1% di imposta catastale dava
un’imposta complessiva dell’11%.
Questo carico impositivo viene abbattuto all’1% per quanto riguarda
l’imposta di registro, mentre viene
fissata al 3% l’imposta ipotecaria e
lasciata all’1% l’imposta catastale
(complessivamente al 5 per cento). Si
torna dunque a quanto previsto dalla
finanziaria del 2001, successivamente modificato da luglio 2006 quando
il decreto legge n. 223 restrinse il
campo a chi comprasse aree comprese in zone Peep o similari. La nuova
norma dispone che, per applicare
questa aliquota, deve trattarsi di trasferimento che ha per oggetto “immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati diretti all’attuazione
dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati” e che l’intervento “venga completato entro
cinque anni dalla stipula dell’atto”.
Ici ridotta per la prima casa
chiarito che tale “detrazione va sommata all’attuale abbattimento di 103,29
euro e alle riduzioni già stabilite dai
Comuni. L’ulteriore sconto è, infatti,
assoggettato a un regime del tutto autonomo. Il beneficio, che ha un tetto massimo di 200 euro, potrà essere utilizzato già con il prossimo acconto di giugno e non è estendibile alle abitazioni
considerate assimilabili alla prima casa
dagli stessi Comuni”.
In aggiunta alla detrazione esistente
di 103,29 euro, la Finanziaria 2008 ha
introdotto un’ulteriore detrazione pari
all’1,33 per mille del valore catastale
dell’immobile, per un importo massimo di 200 euro. Sono escluse solo le
abitazioni nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9. Con la Ris. n. 1 del 31 gennaio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha
28
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
Informazioni
mente solo per la tabella di valori
energetici, che sostituisce quella allegata alla Finanziaria 2007.
Detrazione 55% - Esonero dall’attestato di qualificazione/certificazione energetica. Per poter usufruire
della detrazione d’imposta del 55% per
le spese effettuate dal 1° gennaio 2008
per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di qualificazione energetica (aqe)
o certificazione energetica (ace), redatto da un professionista abilitato. L’obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007. La Finanziaria 2007
aveva, infatti, subordinato la possibilità di usufruire della detrazione del 55%
per le spese sopra elencate alla presentazione di tali attestati. La Finanziaria
2008 ha soppresso l’obbligo per le spese sostenute dal primo gennaio scorso;
la novità non ha effetto retroattivo.
(www.fiscooggi.it)
Rivalutazione terreni
La riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili è stata introdotta con l’art. 1,
comma 91 della Finanziaria 2008.
Per evitare o ridurre la plusvalenza
che si realizzerebbe in caso di successiva vendita, entro il 30 giugno 2008
dovrà essere versata l’imposta sostitutiva al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) e al 2% per le partecipazioni non qualificate oppure la prima delle due o tre rate. La rideterminazione dei valori richiede, come di
conseuto, la redazione di una perizia
asseverata da professionisti abilitati e
individuati dagli articoli 5 e 7 della
legge 448/01. La data di riferimento
dei valori viene fissata al 1° gennaio
2008, fatto che consente di considerare le variazioni urbanistiche intervenute fino a questa data, rendendo conveniente la rivalutazione per i terreni
edificabili. Il terreno si considera edificabile a seguito dell’adozione dello
strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente
dall’approvazione della Regione.
CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO CERCO LAVORO
Linda Stocco
via 28 Aprile, 32 Vescovana
3462243005 - 0425920066
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2005 ho effettuato stage convenzionati
con la scuola presso studi tecnici di
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alla libera professione, esperienza pluriennale in studio tecnico di progettazione edilizia. Buona conoscenza pratiche edilizie, pratiche catastali e perizie
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uno studio tecnico e un’impresa di costruzioni.
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effettuare disegni con programma autocad, rilievi e stesura contabilità lavori
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Diploma 1998, 50/60. Dal 1998 collaboro con studi di progettazione di edilizia residenziale e arredo urbano, con
mansioni di progettazione e sviluppo
pratiche edilizie.
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possibilità di assunzione.
Cristian Zanon
via Monte Pasubio, 25 Curtarolo
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Diploma 1994, 39/60. Ho svolto il praticantato presso uno studio di architettura/ingegneria; ho collaborato con studi ed imprese edili come geometra di
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Diploma 1987, 60/60. Ho esperienza
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edile con mansione di contabilità cantieri, redazione preventivi e pratiche
edili. Ottima conoscenza autocad e pacchetto office.
Offro collaborazione per disegni cad,
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Stefano Previato
via Dabormida, 2 Padova
[email protected]
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centri estivi, tirocinio presso il servizio
forestale regionale di Padova, attualmente iscritto al terzo anno all'università di Padova ad Agripolis al corso tutela e riassetto del territorio. Buona esperienza con il computer e buon uso di autocad e archicad
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Luca Piana
San Giorgio delle Pertiche
3495394682 - [email protected]
Diploma 1997, 36/60. Ho svolto il praticantato presso uno studio tecnico; impiegato tecnico per dimensionamento
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box prefabbricati; impiegato commerciale ditta di serramenti. Conoscenza
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studio si occupa di progettazione, catasto, topografia, estimo e sicurezza.
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progettazione, direzione lavori, sicurezza cantiere sia in ambito civile che industriale, catasto, perizie di stima.
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Rovigo per formazione nell'ambito delle attività concernenti i lavori pubblici.
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Systematica Works S.p.A.
via Dell'Elettricità, 3/d Marghera
Venezia 0415096700 - [email protected]
Cercasi geometri da inserire nello staff
La bacheca di febbraio
della sede di Marghera. Requisiti: forte
potenziale di sviluppo, motivazione,
uso office e autocad, buon inglese. Titolo preferenziale esperienza in studio
professionale. Contratto di collaborazione professionale annuo.
BSA studio architettura
Ponte San Nicolò
0498961869 - [email protected]
Cerchiamo giovane geometra con esperienza di cantiere, redazione di computi metrici, buona conoscenza autocad
2d per inserimento stabile all'interno
dello studio.
geom. Federico Morato
via Battisti, 4 Galzignano Terme
0499130093 - [email protected]
Cercasi geometra, da inserire come tirocinante presso il proprio studio di
Galzignano Terme, possibilmente residente nei paesi limitrofi.
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
29
Collegio Geometri della Provincia di Padova
fax n. 049 661124
Scheda Aggiornamento Albo Professionale
Cognome ................................................................................................................................................................
Nome ......................................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................... il .........................................................
residente a ......................................................via/piazza .....................................................................n° .............
tel ......................................... fax ..........................................cell ...........................................................................
studio a ......................................................via/piazza .....................................................................n° .............
tel ......................................... fax ..........................................cell ...........................................................................
codice fiscale ..........................................................................................................................................................
partita Iva ...............................................................................................................................................................
Data o Anno Diploma .............................................. Abilitazione .....................................
Data iscrizione Albo .............................................. Cassa ................................................
N° iscrizione Albo .............................................. Cassa ..............................................
Attività prevalente
libero professionista
dipendente
Specializzazione .................................................................................................................................................
e-mail ................................................................................................................................................
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ............................................................................
nato/a a.................................................................................................................................... il ......................................................
residente a .........................................................................................................................................................................................
in relazione all’aggiornamento dell’Albo Professionale del Collegio Geometri della Provincia di Padova, informato sulle disposizioni
di cui al D. Legisl. 30 Giugno 2003 n. 196, concernente “La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, letto anche quanto riportato sopra,
ESPRIMO IL CONSENSO
al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra esposte, e prendo atto che Il Collegio Geometri della Provincia di Padova
pubblicherà i dati personali previsti per legge in materia di Albi Professionali.
....................................................................., lì ..........................................
firma
Le riunioni di Consiglio
30 ottobre 2007
Variazione alle voci di Bilancio
storni 2007
Poiché nel 2007 si possono prevedere alcune maggiori entrate per
20.000 euro, si decide di finanziare
maggiori spese che si rendono necessarie, specie per quanto riguarda acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati, spese postali,
spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti, manutenzione e riparazione macchine d’ufficio e assistenza software, acquisti di mobili e
macchine ufficio.
Quota iscrizione all’Albo 2008
Poiché nel 2007 si è verificata una
riduzione generale delle spese del
Collegio, il Consiglio ha deliberato
di ridurre le quote di iscrizione per
l’anno 2008, mantenendo contemporaneamente tutte le agevolazioni a favore dei giovani, e particolarmente di
quelli più meritevoli.
Per l’anno 2008, le quote di iscrizione all’Albo sono così stabilite:
- a coloro che si iscrivono per la prima volta o che si reiscrivono, viene
applicata una tassa di immatricolazione una tantum di 600 euro, per il
recupero degli oneri dovuti alla gestione dell’istanza;
- per coloro che si iscrivono per la
prima volta e che hanno ottenuto, all’esame di abilitazione, la votazione
minima di 75/100, la quota di immatricolazione una tantum è gratuita;
- la quota annua di iscrizione all’Albo per l’anno 2008 viene leggermente ridotta rispetto all’anno precedente e quindi fissata nell’importo
complessivo 310 euro, di cui 235 eu-
ro per la gestione della Segreteria e
delle attività del Collegio, 40 euro
per il contributo a favore dei corsi
per la formazione e aggiornamento
dei Geometri e per la Convenzione
con l’Università, e 35 euro per la
quota di competenza del Consiglio
nazionale;
- per coloro i quali, al momento dell’iscrizione, si trovino nell’anno di
compimento del 25° anno di età, o
negli anni antecedenti, e per i due anni successivi, la quota annua di iscrizione all’Albo è fissata in complessivi 180 euro, di cui 105 euro per la gestione della Segreteria e delle attività
del Collegio,40 euro per il contributo
a favore dei corsi per la formazione e
aggiornamento dei Geometri e per la
Convenzione con l’Università e 35
euro per la quota di competenza del
Consiglio Nazionale.
Tale quota deve essere pagata in
un’unica rata con scadenza 31 marzo; dopo tale termine il Collegio
provvederà a inviare un sollecito con
una sovrattassa di 50 euro entro 60
giorni; successivamente ci sarà l’invio di cartella esattoriale con addebito di ogni spesa e interessi di mora e
apertura del procedimento disciplinare per la sospensione dall’esercizio
della libera professione. Come per gli
anni precedenti, non è tenuto al pagamento della quota annua colui che richiede la cancellazione dall’Albo entro la data del 15 gennaio.
La quota di iscrizione al Registro
dei Praticanti rimane nell’importo
complessivo di 180 euro. Non è tenuto al pagamento della quota colui che
risulta iscritto ed è in regola con il
corso di studi o colui che si iscrive
e/o frequenta il corso di Laurea triennale presso l’Università di Padova,
Facoltà di Agraria, e colui che si avvale, come alternativa al biennio di
praticantato, dell’attività tecnica subordinata.
La quota di iscrizione all’Elenco
speciale è pari al 50 per cento dell’iscrizione ordinaria.
23 novembre 2007
Comunicazioni del Presidente
Il presidente dà lettura della lettera
inviata dall’on. Francesco Rutelli al
presidente del Consiglio nazionale
geom. Piero Panunzi, nella quale, dopo avere chiarito l’equivoco sulle sue
dichiarazioni, invita una delegazione
ad incontrarlo per ascoltare suggerimenti e proposte.
Il Presidente informa i consiglieri
che erano assenti il giorno 16 novembre al convegno sul Catasto ai
Comuni, della buona riuscita dell’iniziativa.
Il Presidente dà comunicazione che
il Banco di Brescia ha ufficialmente
risposto che non intende alienare i
locali nei quali c’è la sede del Collegio. In vista della scadenza del contratto, fissata per il mese di aprile
2009, è opportuno cercare sul mercato una nuova sede che potrà essere acquisita dalla nostra Cassa di previdenza e alla quale verseremo l’affitto.
Il Presidente informa il consiglio
che la convenzione con l’università al
momento non sta dando i risultati
sperati, in quanto i neo laureati preferiscono proseguire gli studi rendendo più remota la possibilità che
poi si iscrivano all’Albo dei geometri.
AGGIORNAMENTO DELL’INDIRIZZARIO
È da molto tempo che il Collegio non aggiorna
l’indirizzario degli iscritti, con la conseguenza
che un crescente numero di comunicazioni
vengono restituite al mittente. Chiediamo per ciò a tutti i geometri iscritti al Collegio di
Padova di inviare a mezzo fax (049 661124) o
per posta elettronica ([email protected]) la
scheda pubblicata nella pagina accanto, che
possono riprodurre in fotocopia oppure scari care dal sito del Collegio (www.geometri.pd.it).
Vita di Consiglio
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
31
L’Albo professionale / variazioni
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23 NOVEMBRE 2007
Dimissioni
Tonellotto Andrea
De Checchi Bruno
Da Tos Francesco
Cardin Giuseppe
Cardin Marco
4236
1075
3953
4072
4073
Piazzola sul Brenta
Campo San Martino
Padova
Arquà Petrarca
Arquà Petrarca
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2007
Iscrizioni
Ferrarese Andrea
4407
Polverara
Doro Marilisa
4408
Piazzola sul Brenta
4409
Piove di Sacco
Dimissioni
Mazzetto Renzo
Spinello Emanuela
Visentin Debora
Callegarin Franco A.
Camporese Dario
Zanellato Samuele
Daberto Paolo
835
989
Selvazzano Dentro
Boara Pisani
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29 GENNAIO 2008
Iscrizioni
Visentin Luigi
Canazzo Andrea
Cavaliere Lorenzo
Cavinato Valentina
Bortoli Chriss
Pantano Fabrizio
Turetta Marco
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
Piove di Sacco
Albignasego
Vigonza
Vigodarzere
Piazzola sul Brenta
Saletto
Vò
Dimissioni con decorrenza 31 dicembre 2007
Iscrizioni per trasferimento
Durello Sandro
Rinaldi Luigi
Merlin Giovanni Maria
1883 Villa Estense
4234 Mestrino
4238 Campolongo Maggiore
1356 Padova
672 Padova
3740 Teolo
4211 Saonara
Bulli Enzo
Zeccon Fabio
Vigato Filippo
Zuin Gianluca
Osto Carlo
Scapin Davide
Saverio Damiano
Zancan Giovanni
Boso Paolo Stefano
Ortolani Giorgio
756
3782
4270
4350
1734
3888
3915
1156
3153
1181
Padova
San Martino di Lupari
Carceri
Correzzola
Padova
Cittadella
Trebaseleghe
Padova
Padova
Selvazzano Dentro
Registro Praticanti / variazioni
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23 NOVEMBRE 2007
Cancellazione volontaria
Iscrizioni
Nicolè Matteo
Belluco Giulio
Filippi Gloria
Dalla Libera Lodovico
Mason Damiano
Zavattiero Alessandro
3249
3250
3251
3252
Curtarolo
Padova
Campodarsego
Teolo
Cancellazione volontaria
Bressan Silvia
3046
Santa Margherita d’Adige
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 20 DICEMBRE 2007
Iscrizioni
Roncato Filippo
Cappellari Lisa
Romanato Monica
Lunardi Enrico
3253
3254
3255
3256
Cadoneghe
Pontelongo
Saletto
Correzzola
Iscrizioni per trasferimento
Giacomo Trenna
32
3257
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29 GENNAIO 2008
Iscrizioni
Barin Mattia
Bonato Daniele
Furlan Mattia
Lunardi Filippo
Ruiu Francesco
Dalan Filippo
Levorato Thomas
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
Solesino
Veggiano
Vò
Sant’Elena
Schiavon (VI)
Mestrino
Vigonza
Cancellazione volontaria
Baldina Marco
Firenze
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PADOVA
3242 Piazzola sul Brenta
3131 Urbana
Vita di Consiglio
3198
Albignasego