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SOMMARIO
1. GLI ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI
2. L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
3. L’ATTIVITA’ COMMERCIALE
4. I REGIMI CONTABILI
5. L’ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO
6. I COMPITI E POTERI AFFIDATI ALLA SIAE
7. LE PRINCIPALI DICHIARAZIONI FISCALI
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1. ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI
PREMESSA
Le associazioni e i circoli rientrano, sotto il profilo fiscale, tra gli enti non commerciali di tipo associativo
(art.148 TUIR ex art. 111), ossia gli enti diversi dalla società che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali.
Ai sensi dell’ art. 73 TUIR (ex art 87) “Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato”.
Caratteristica degli “enti non commerciali” è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente
e quindi come tali soggette ad imposta.
Le associazioni ed i circoli affiliati all’AICS, possono essere, inoltre, considerati sotto il profilo fiscale associazioni privilegiate poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali, possono usufruire delle ulteriori norme di favore previste per le Associazioni di Promozione Sociale (Legge 383/2000) e per le
associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 legge 289/2002) a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti dalla suddette leggi.
CODICE FISCALE O PARTITA IVA?
Tutte le associazioni, che normalmente si limitano al solo esercizio dell’attività istituzionale non pre-vedendo
pertanto alcuna entrata di natura commerciale, (come sarà chiarito successivamente) devono, come atto successivo alla loro costituzione, presentare apposita richiesta per l’attribuzione del numero di codice fiscale.
Coloro che invece svolgono anche operazioni di natura commerciale dovranno richiedere l’attribuzione del
numero di partita IVA, che potrà avvenire contestualmente alla richiesta del codice fiscale oppure anche successivamente (vedi pag. 86).
La richiesta del codice fiscale
La richiesta d’attribuzione del codice fiscale è obbligatoria e va presentata all’Agenzia delle Entrate competente
territorialmente utilizzando un apposito modello sottoscritto dal rappresentante legale dell’associazione.
La richiesta va sottoscritta e presentata dal rappresentante legale oppure da persona da lui delegata che dovrà
essere munita di delega scritta e copia del documento d’identità del Legale Rappresentante.
Alla richiesta di codice fiscale deve essere allegato lo statuto dell’associazione.
Ogni successiva variazione dei dati relativi alla denominazione, alla sede legale ed al legale rappresentante dovrà
essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con le stesse modalità richieste in sede d’attribuzione.
L’attribuzione del numero di codice fiscale (e quindi l’iscrizione all’anagrafe tributaria) non comporta, in linea
di principio, alcun obbligo fiscale per l’associazione.
Nel quadro C vanno riportati i dati del legale rappresentante.
II modello deve essere sottoscritto e presentato dal legale rappresentante dell'associazione.
II Presidente può, comunque, delegare un'altra persona alla presentazione del modulo compilando e firmando l'ultimo riquadro e allegando fotocopia di un suo documento di riconoscimento.
LA REGISTRAZIONE DELLO STATUTO (E DELL’ATTO COSTITUTIVO)
Una volta ottenuto il codice fiscale si potrà procedere con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
A tal fine occorre pagare l’imposta di registro mediante delega di pagamento, mod. F23, da presentare in banca,
ad un ufficio postale o al concessionario della riscossione, indicando il codice tributo 109T per il versamento
dell’imposta di registro che ammonta a _ 168,00 e presentare la richiesta di registrazione all’Ufficio delle Entrate.
La richiesta di registrazione può essere presentata da chiunque, senza specifica delega, su apposito modello reperibile presso gli uffici finanziari da presentare all’Ufficio del Registro (atti privati) o all’ufficio delle Entrate
competente, se istituito. Ad essa vanno allegati due copie dell’atto costitutivo e dello statuto in originale redatti su carta bollata oppure su carta comune sulla quale devono essere applicate marche da _11,00 ogni 100 righe
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in originale e copia del modello di versamento (F23) dell’imposta di registro.
Se a seguito di un’ assemblea dei soci si procede a modificare lo statuto occorre provvedere a registrare il nuovo
statuto con le stesse modalità su indicate e comunicare la variazione della denominazione all'Agenzia delle
Entrate con lo stesso modulo utilizzato in occasione della richiesta di attribuzione del codice fiscale o della partita iva.
I REQUISITI STATUTARI PER I CIRCOLI AFFILIATI AICS
L’art.148 del TUIR (ex art. 111), al comma 4 - quinques, dispone che tutti i circoli e le associazioni, al fine di
beneficiare delle agevolazioni fiscali dettate a favore degli enti non commerciali, devono uniformare il proprio atto costitutivo o lo statuto, redatto, come visto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata
o registrata, alle seguenti clausole:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (Bilancio) secondo le
disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota associativa (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabilità
della stessa.
L’inserimento delle suddette clausole nei relativi statuti, che garantirebbero, in linea di principio il carattere non
lucrativo dell’attività sociale, non è obbligatorio, ma costituisce una condizione per poter beneficiare del trattamento fiscale più favorevole.
Qualora il circolo o l’associazione non si adegui alle clausole di cui sopra non potrà godere delle agevolazioni
fiscali previste.
GLI ULTERIORI REQUISITI STATUTARI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE AFFILIATE ALL’AICS
Con l’entrata in vigore dell’art. 90 della Legge 289/2002, a partire dal 1 gennaio 2003, sono state previste disposizioni particolari per le società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Il legislatore fiscale vincola il godimento dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive alla presenza
di ulteriori requisiti.
Non è più sufficiente quindi avere uno statuto che preveda finalità sportive e svolgere detta attività per poter godere delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
Occorre qualcosa in più: in primo luogo il riconoscimento da parte di una Federazione Sportiva Nazionale o di
un Ente di Promozione Sportiva quale è l’AICS.
Inoltre lo statuto deve prevedere quanto indicato nell’art 90 ai commi 17,18, 18 bis:
• Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
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• Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività
didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi
da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
• E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
• Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea
dei soci.
I REQUISITI PER LE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
L'AICS appartiene alla ristretta categoria delle associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali
iscritte nel Registro Nazionale e riconosciute dal Ministero degli Interni. Questo consente ai circoli ad essa affiliati di diventare a loro volta associazioni di promozione sociale se ne ricorrono i requisiti e se il Comitato Provinciale chiede alla Direzione Nazionale AICS l’iscrizione.
2. L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Come già detto in premessa caratteristica degli “enti non commerciali” è che non tutte le entrate finanziarie sono
rilevanti fiscalmente.
Sono assoggettate ad imposizione ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi IRES (ex IRPEG) ed IRAP solo
le entrate derivanti da attività commerciali.
Inoltre, ulteriore agevolazione è rappresentata dal fatto che, alcuni proventi pur essendo oggettivamente commerciali perdono, in base a specifiche disposizioni legislative, tale natura e non concorrono quindi alla formazione del reddito.
Occorre pertanto saper distinguere le entrate tra:
- proventi non commerciali o istituzionali
- proventi commerciali
- proventi esclusi dalla formazione del reddito imponibile
al fine di poter definire con correttezza gli obblighi sia di natura contabile che fiscale che derivano dallo svolgimento dell’attività posta in essere.
ENTRATE ISTITUZIONALI
I circoli e le associazioni che rispettino i requisiti statutari previsti dall’art.148, comma 4 - quinques del TUIR,
(ex art.111) non devono assoggettare a tassazione quelle tipologie di ricavo considerate dalla normativa fiscale
entrate non commerciali, ossia:
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1. Quote associative ovvero le somme che vengono versate per poter essere considerati “soci” dell’associazione a norma di statuto. Tali somme vengono di regola versate annualmente e, in alcune associazioni, vanno sotto
il nome di tesseramento.
2. Contributi liberali da enti pubblici per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione o circolo. Sono tali quei contributi che gli enti pubblici o i privati erogano semplicemente come contributo che ha lo
scopo di finanziare l’attività istituzionale del circolo ritenuta di interesse pubblico e non come corrispettivo di
una prestazione o un servizio ricevuto.
Poiché in tal caso il contributo è destinato al perseguimento di finalità istituzionali dell’associazione, non dovrà
essere assoggettato alla ritenuta del 4% prevista dall’art 28 del DPR 600/1973.
3. Contributi liberali da parte di privati (società o persone fisiche) anche in questo caso deve trattarsi di
somme erogate per sostenere le finalità istituzionali dell’associazione o circolo senza chiedere nulla in cambio
all’associazione. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2003 le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone
fisiche e persone giuridiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda del 19% di quanto versato, fino al limite massimo di 1.500,00 euro (13-bis e 19-bis TUIR). Condizioni per fruire della detrazione è che il versamento sia effettuato tramite: bollettino di conto corrente postale,
bonifico bancario, assegno non trasferibile,bancomat o carta di credito.
I relativi giustificativi devono essere intestati all’associazione sportiva destinataria. Questa condizione di “trasparenza” si lega alla norma che obbliga le associazioni sportive dilettantistiche (art.25, comma 5, L.n.133/99)
a servirsi di apposito conto corrente bancario o postale per tutte le movimentazioni finanziarie in entrata ed uscita, sia di ambito istituzionale che commerciale, quando queste siano di importo pari o superiore ai 516,46 euro.
4. Prestazioni svolte verso gli associati, o altre associazioni che svolgono medesima attività e suoi associati
(altri circoli AICS), anche dietro corrispettivi specifici (art.148, comma 3, TUIR) come le quote supplementari
versate per poter partecipare a singole attività organizzate dall’associazione quali ad esempio corsi, tornei,campionati ecc.:
Per poter considerare queste entrate neutre fiscalmente è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti
presupposti:
- le attività agevolate devono essere effettuate da particolari categorie di sodalizi quali ad es. associazioni culturali, assistenziali, sportive dilettantistiche;
- i loro statuti contengano tutte le clausole previste dall’art 148, TUIR
- le prestazioni di servizi devono essere rese ai soli associati;
- le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
5. Cessioni, anche a terzi, di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (art. 148, comma 3, TUIR),
se:
- rese solo da alcune associazioni (con scopi culturali, assistenziali, sportivi, ecc.);
- effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito.
E’ il caso dell’associazione che stampi e diffonda un periodico sociale destinato prevalentemente (e quindi non
esclusivamente) agli associati. In tal caso gli eventuali proventi legati a tali vendite rientrano tra le entrate istituzionali.
6. Somministrazione di alimenti e bevande se conseguiti da associazioni e circoli affiliati all’AICS (e come
tali possibili Associazioni di Promozione Sociale se il loro statuto contiene tutte le clausole previste dalla legge)
(art.148, comma 4-bis), anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.
Tali attività devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- esercitate presso le sedi in cui viene svolta attività istituzionale;
- siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- siano effettuate nei confronti degli stessi iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica orga-
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nizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (altri circoli AICS).
7. Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici se conseguiti da associazioni e circoli affiliati all’AICS (come
tali possibili Associazioni di Promozione Sociale se il loro statuto contiene tutte le clausole previste dalla legge)
(art.148, comma 4-bis), anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.
Tali attività devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- siano effettuate nei confronti degli stessi iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (altri circoli AICS).
8. Attività commerciali minori non imponibili. E’ il caso dei proventi da prestazioni di servizio (art.143,
comma 1, TUIR) verso associati non rientranti nell’art. 2195 c.c. quando soddisfano contemporaneamente le
seguenti condizioni:
- sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
- sono erogate senza una specifica organizzazione;
- sono erogate verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.
Tale disposizione può interessare le associazioni ed i circoli di più modeste dimensioni, che svolgono saltuariamente (e dunque senza organizzazione di beni) le attività in questione.
ADEMPIMENTI DI UNA ASSOCIAZIONE CON ENTRATE SOLO ISTITUZIONALI
I circoli affiliati all’AICS che svolgono solo attività istituzionale come tale irrilevante fiscalmente:
• non devono richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA, ma solamente il numero di codice fiscale;
• sono considerate ai fini delle imposte indirette (IVA) come consumatori finali;
• non devono presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO Enti non Commerciali) semprechè non abbiano redditi di altra natura (ad esempio redditi fondiari);
• non devono presentare la dichiarazione IVA;
• non sono civilisticamente obbligate alla tenuta d’alcun registro o libro contabile, ma devono tenere la documentazine disponibile ad eventuali controlli.
Devono comunque tenere una prima nota in cui registrare progressivamente tutte le entrate e le uscite in modo
da potere dimostrare l’utilizzo delle somme in ogni modo percepite, e compilare il rendiconto annuale da far
approvate. annualmente all’assemblea dei soci;
Questo rendiconto potrà servire anche in sede di eventuale verifica fiscale per dimostrare che tutte le entrate
rientrano tra quelle di natura istituzionale e che l’eventuale avanzo di gestione è stato reinvestito nell’ambito
dell’attività sociale (ovvero riportato a nuovo nell’esercizio successivo).
Il rendiconto dovrà essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n° 124 del 12/5/1998)
questo vuol dire che dovrà essere conservata tutta la documentazione di spesa (quali fatture, ricevute fiscali,
scontrini) intestata all’associazione.
3. L’ATTIVITA’ COMMERCIALE
Nel perseguimento delle finalità istituzionali nulla vieta che, pur non essendo previsto dallo statuto, l’associazione ponga in essere delle attività commerciali seppure in modo non esclusivo o principale al fine di reperire
risorse finanziare da impiegare per il perseguimento del suo scopo istituzionale.
ENTRATE COMMERCIALI
Tutti gli ulteriori proventi non ricompresi fra quelli elencati tra quelli istituzionali assumono natura commerciale e quindi, come tali, contribuiscono a formare componenti positivi di reddito.
Tra questi rientrano a titolo esemplificativo:
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1) Cessione di prodotti nuovi acquistati per rivendita: quando ad esempio l’associazione acquisti dei beni
(indumenti, divise, attrezzi, ect) tenendoli in magazzino per rivenderli ai soci che ne facciano richiesta. Tale
attività è sempre di natura commerciale anche nel caso in cui il prezzo di vendita sia uguale o inferiore a quello dell’acquisto. Unica eccezione è data dal c.d. gruppo d’acquisto ossia un gruppo di soci decide di acquistare
insieme un certo bene e ciò avviene tramite l’associazione. La differenza tra “gruppo di acquisto” e quella sopra
ipotizzata dell’eventuale “disponibilità della merce su richiesta” è data dal realizzarsi, in quest’ultimo caso, di
una specie di “magazzino” ciò che, invece, non accade quando sono i soci a richiedere preliminarmente la merce.
Situazione analoga di commerciabilità si ha nel caso in cui sia il posto di ristoro a vendere prodotti per asporti
quali, ad esempio, vini, panettoni, ecc.;
2) Somministrazione di pasti, dove per “pasti” s’intendono quei cibi che, con la cottura, mutano le proprie
caratteristiche organolettiche. Questa attività è sempre considerata commerciale anche se i commensali siano
esclusivamente soci dell’associazione medesima;
3) Organizzazione di gite e viaggi: che non avviene per il tramite di un’agenzia autorizzata, ma che è gestita
direttamente dal circolo, quale attività ricreativa per i soci, costituisce attività commerciale anche nel caso in cui
alla gita partecipino esclusivamente i soci dell’associazione medesima. Si ricorda che non costituisce esercizio
di attività commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, l’organizzazione di gite e viaggi svolta in attuazione
degli scopi istituzionali ad opera di un’ associazione di promozione sociale affiliata ad Ente di promozione sociale;
4) Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento, ossia quelle in cui il pubblico per accedere
al luogo dello svolgimento è tenuto al versamento di una somma di denaro;
5) Organizzazione di feste, stand gastronomici, manifestazioni di sorte: l’organizzazione di queste attività,
per le quali è prevista una corresponsione di somme a fronte dei servizi o dei beni ceduti, rientra fra le attività
commerciali. Fanno eccezione i fondi pervenuti alle associazioni a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o campagne di sensibilizzazione (cfr. l’art. 143 ex
108, 2-bis, lett. a del Tuir, così come integrato dall’art. 2 del D. Lgs. N. 460/97 vedi infra);
6) Pubblicità commerciale: questa voce costituisce senz’altro l’introito commerciale più diffuso per un’associazione. Rientrano sotto questo titolo tutti i proventi che l’associazione consegue per mettere a disposizione delle
aziende spazi pubblicitari nell’ambito della propria attività. Sono, pertanto, ricomprese le sponsorizzazioni sugli
indumenti, i cartelloni all’interno dell’impianto, la pubblicità su manifesti, giornalini sociali, dépliants e quant’altro sia organizzato dall’associazione con la presenza di messaggi pubblicitari;
7) Prestazioni di servizi a non soci: tutto ciò che l’associazione incassa da non soci per i servizi effettuati a
loro favore costituisce introito commerciale;
8) Prestazioni di servizi a soci nell’ipotesi in cui l’associazione non abbia adeguato il proprio statuto ai requisiti, visti in precedenza, previsti dall’art. 148, comma 4 - quinques (ex art. 111);
9) Contributi da enti pubblici quando ricevuti per lo svolgimento di attività di impresa. In questo caso l’ente
è tenuto ad operare una ritenuta del 4%. La Finanziaria per il 2003 (L.n.289/2002, art.90, comma 4) stabilisce
che qualora il contributo sia erogato dagli enti di promozione sportiva (AICS), non è obbligatorio operare la ritenuta.
Gli esempi sopra descritti sono solo alcuni dei possibili proventi di natura commerciale che un’associazione
può conseguire.
Vanno poi aggiunti a questo elenco tutti quei proventi che non possono essere ricompresi tra quelli di natura isti-
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tuzionale.
Nel momento stesso in cui l’associazione ricavasse proventi di tale natura si proporrà la questione della disciplina dei medesimi sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi.
APPROFONDIMENTI SU ALCUNE ENTRATE
Bar interni
Esistono tre diverse ipotesi maggiormente ricorrenti.
1) bar condotto direttamente dal circolo o associazione attraverso soci volontari o dipendenti, le cui somministrazioni (bevande, qualche alimento (panini toast ecc.) e non pasti (servizio al piatto) siano fornite esclusivamente a favore dei soli associati o degli aderenti alla medesima associazione nazionale riconosciuta con decreto del Ministero degli Interni. Tali entrate non sono da considerarsi commerciali, né imponibili ai fini fiscali a
condizione, come chiarito precedentemente, che l’associazione abbia adeguato il proprio statuto inserendo le
clausole statutarie indicate dall’art. 5 del decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tali entrate sono altresì
irrilevanti fiscalmente nel caso in cui, in mancanza di una specifica organizzazione di impresa, i corrispettivi non
eccedano i costi di diretta imputazione. Di converso, ove la struttura fosse dotata di un’organizzazione d’impresa, l’unica possibilità per fruire della non imponibilità sarebbe l’adeguamento dello statuto;
2) bar gestito direttamente dal circolo o associazione, attraverso soci volontari o dipendenti, e esente dalla relativa iscrizione al REC;
3) bar interno al circolo o associazione affidato in gestione a terzi. I compensi derivanti dalla gestione sono
senz’altro da considerarsi di natura commerciale e quindi imponibili ai fini fiscali, mentre per quanto riguarda
il gestore, questi dovrà dotarsi di scontrino fiscale o ricevuta fiscale con ciò che ne consegue e di relativa iscrizione al REC.
Nel caso in cui le somministrazioni siano fornite anche a non soci (ad esempio bar all’interno di un impianto
sportivo dove si svolgono incontri aperti al pubblico). Tali incassi costituiscono reddito d’impresa e sono quindi soggetti alla normativa fiscale relativa agli enti non commerciali. (Tale attività non può essere effettuata dai
circoli AICS, in quanto soggetta ad iscrizione all’Albo imprese ed al REC oltre ad autorizzazione comunale per
esercizio pubblico).
Proventi da sponsorizzazioni
I proventi ricevuti da associazioni o circoli a titolo di sponsorizzazioni sono, in ogni caso, considerati proventi
commerciali e quindi tassabili (IVA ordinaria o IVA forfettaria L. 398/91).
Grazie alla legge Finanziaria 2003, ( L.n.289/2002) all’art.90, comma 8, gli imprenditori che erogano somme
di denaro a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, per fini pubblicitari e di sponsorizzazione,
potranno dedurre tali spese integralmente o in quote costanti per cinque esercizi, in quanto, nel limite di
200.000,00 euro, le stesse costituiranno sempre Spese di Pubblicità, ossia “spese sostenute a fronte di una controprestazione con lo scopo di diffondere l’immagine della società, allargare la propria clientela oppure aumentare le vendite di determinati prodotti”.
Inoltre con la legge finanziaria 2005 (L.n. 311/2004) la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti è considerata, ai fini
dell’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo
direttamente organizzato.
Pertanto, contrariamente al passato, i soggetti che erogano denaro ad associazioni sportive per fini pubblicitari
e di sponsorizzazione, non correranno più il rischio che l’Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo,
possa configurare tali uscite come Spese di Rappresentanza (“spese effettuate in assenza di controprestazione
per offrire al pubblico un’immagine positiva dell’impresa o dell’attività della stessa”), con conseguente irrogazione di maggiori imposte, interessi e sanzioni, in quanto parzialmente deducibili.
Resta però inteso che le società ed associazioni sportive che registrano tali entrate avranno l’obbligo di giustificarle “…mediante specifica attività del beneficiario..”, ovverosia dovranno dimostrare l’effettiva esistenza di un
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regolare contratto di sponsorizzazione o il versamento di denaro con specifica finalità di pubblicità o ancora dare
visione pratica che la controprestazione (ad esempio l’esposizione del logo o del marchio della società sponsorizzante) sia avvenuta.
Inoltre, nel caso in cui un’azienda corrisponda ad una società o associazione sportiva dilettantistica somme non
giustificate da alcuna attività da parte di queste ultime, le stesse saranno totalmente indeducibili dal reddito d’impresa.
ENTRATE ESCLUSE DALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
L’art. 143, comma 2-bis, del T.U.I.R. (ex art. 108) introduce un trattamento particolarmente agevolato per gli
enti non commerciali prevedendo che alcune entrate di natura obiettivamente commerciale non concorrono alla
formazione del reddito imponibile.
Si tratta di:
a) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente
b) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività.
Per le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario di cui alla Legge 398/91 a queste due fattispecie si aggiungono anche i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse
con gli scopi istituzionali nei limiti stabiliti dall’art. 37, comma2, lett. a)
• Raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o
di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagna di sensibilizzazione. Le anzidette attività fruiscono anche dell'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA e dell'esenzione da ogni altro
tributo, sia erariale che locale.
• Contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in regime di convenzione se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di attività aventi finalità sociale, che devono rientrare tra quelle tipiche dell’associazione o circolo;
- le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione.
• Entrate realizzate nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali se realizzati da società e associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario di cui alla Legge
n.398/91.
Le condizioni per considerare tali proventi di natura non commerciale sono:
- che siano percepiti in occasione di un numero complessivo non superiore a due eventi per anno;
- che siano di importo complessivo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze, attualmente pari ad euro 51.645,69.
A titolo esemplificativo, possono rientrare nell’ambito di applicazione della norma i proventi derivanti dalla
somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate
in via occasionale e saltuaria, le stesse sono, secondo i principi generali, escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Adempimenti contabili
Sotto il profilo degli adempimenti contabili le associazioni che effettuano raccolta occasionale di fondi o organizzano le due manifestazioni “decommercializzate” devono, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e
separato rendiconto nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna raccolta fondi o manifestazione. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.
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Il rendiconto non deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi né va trasmesso in alcun modo all’Amministrazione Finanziaria. Deve essere però tenuto e conservato al pari degli altri documenti contabili, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art.
2220 del codice civile.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
La determinazione del reddito tassabile degli Enti non commerciali, una volta identificata l’attività commerciale ai fini delle Imposte dirette, è assoggettata alle disposizioni generali relative alla determinazione del reddito
d’impresa ai fini IRES (ex IRPEG)
L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES che a partire dal 1 gennaio 2004 ha sostituito l’IRPEG), è pari al 33%
del reddito complessivo prodotto nel periodo di riferimento (che può anche non coincidere con l’anno solare).
Il “reddito complessivo” è dato dalla somma dei seguenti redditi:
- FONDIARI (Reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumentali)
- DI CAPITALE (Reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ad
esempio, gli interessi su c/c bancario)
- DI IMPRESA (Reddito imponibile derivante dall’attività commerciale)
- DIVERSI (Redditi residuali tassati come ad esempio attività commerciali occasionali)
ADEMPIMENTI DI UN’ ASSOCIAZIONE CHE SVOLGE ANCHE ATTIVITA’ COMMERCIALI
I circoli e le associazioni affiliati AICS che oltre alla propria attività istituzionale svolgono anche attività commerciale :
- devono richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA e scegliere il regime contabile da adottare
- sono soggetti passivi IVA e sono tenuti ai rispettivi adempimenti in relazione al regime contabile adottato;
- devono tenere una contabilità commerciale separata da quella istituzionale e seguire le regole del TUIR per la
determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette;
- devono tenere i libri contabili obbligatori;
- sono soggetti passivi alle imposte sui redditi IRES ed all’ IRAP;
- devono presentare la dichiarazione dei redditi, e la dichiarazione IVA annuale e se ne ricorrono i presupposti
la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770.
4. I REGIMI CONTABILI
LA RICHIESTA DELLA PARTITA IVA E LA SCELTA DEL REGIME CONTABILE
L’associazione che inizia un’attività di natura commerciale deve per prima cosa richiedere il numero di Partita
IVA all’Agenzia delle Entrate, compilando il modello AA7/6.
Alla domanda di attribuzione della Partita IVA deve essere allegato lo statuto dell'associazione. Nel quadro A
bisogna barrare il numero 2 "inizio attività" ed indicare il numero del Codice Fiscale e la data di inizio.
Nel quadro B devono essere evidenziati i dati delI'associazione: denominazione, natura giuridica (indicare12 per
le associazioni non riconosciute), il volume d'affari dei proventi commerciali presunto, iI codice e la descrizione dell'attività.
Successivamente deve scegliere un regime contabile e provvedere, quindi, alla tenuta delle scritture contabili
previste dalla normativa fiscale, attraverso le quali ricavare gli elementi che consentono di determinare il reddito imponibile.
E’ obbligatorio tenere separata la contabilità commerciale da quella istituzionale. Questo risponde all’esigenza di dare trasparenza alla gestione e di facilitare la determinazione del reddito d’impresa per quei circoli
che nel periodo d’imposta hanno esercitato attività commerciale.
Tra le possibili scelte abbiamo:
- regime di contabilità ordinaria
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la Disciplina Fiscale
- regime di contabilità semplificata
- regime forfetario di cui alla Legge 398/91
Esaminiamo in sintesi i vari regimi, dando maggior risalto a quello forfetario previsto dalla legge 398/91 che
risulta particolarmente interessante sia sotto il profilo delle semplificazioni contabili che dei vantaggi fiscali
previsti ai fini della determinazione delle imposte
IL REGIME FORFETARIO - LEGGE 16 DICEMBRE 1991 N° 398
E’ un regime di particolare favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate agli enti di promozione sportiva come l’AICS che hanno entrate commerciali non superiori a _ 250.000.
Questo regime forfetario (esteso alle associazioni senza fini di lucro e alle pro-loco dalla legge n. 66/1992) prevede la determinazione forfetaria delle imposte sia ai fini dell’IVA che dell’IRPEG, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.
Presupposti
L’ Associazione che intende adottare tale regime, deve essere in possesso di una serie di requisiti.
• essere affiliata alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti (come è
l’AICS);
• svolgere attività sportiva dilettantistica, così come definita dalle norme regolamentari dell’ente a cui si è affiliati;
• aver conseguito nell’esercizio di attività commerciali, nel periodo d’imposta precedente, o presumere di conseguire per chi inizia un’attività commerciale, proventi commerciali per un importo non superiore a 250.000,00
euro;
• esercitare l’opzione attraverso una comunicazione all’ufficio SIAE competente.Tale opzione va esercitata
prima dell’inizio dell’anno solare, e comunque prima dell’inizio dell’esercizio sociale ed è vincolante per un
quinquennio.
A partire dal 1 gennaio 2004, ( art. 2 co. 31 L. 350/2003) le norme di cui alla Legge 398/91 si applicano anche
ad:
a) associazioni bandistiche
b) cori amatoriali
c) filodrammatiche
d) associazioni di musica e danza popolare
che siano legalmente costituite e non abbiano fini di lucro.
Come si esercita l’opzione
L’opzione deve essere comunicata all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime forfetario, quindi entro il 31 dicembre 2004 per
l’anno 2005.
Successivamente occorre comunicare all’Amministrazione finanziaria presentando il quadro VO della dichiarazione IVA. A tal fine nel frontespizio del modello UNI.CO. è stata prevista un'apposita casella VO da barrare
nel caso venga allegato il citato modello.
L’opzione è vincolante per 5 anni.
Adempimenti contabili
Le associazioni che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono esonerate dai
seguenti obblighi:
• Tenuta delle scritture contabili e fiscali (registro IVA acquisti, vendite, corrispettivi cespiti ammortizzabili,
libro giornale, libro inventari ecc.);
• Rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati (D.M. 21.12.1992 (G.U. n.
300 del 22.12.1992) solo se Associazione Sportiva Dilettantistica con attività riservate ai propri soci).
• Presentazione della dichiarazione annuale IVA.
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E’ opportuno sottolineare che l’esonero dall’emissione della fattura non significa divieto bensì una facoltà poiché
il rilascio della fattura rappresenta l’unico veicolo per la controparte atto a dedurre l’IVA addebitata.
Le associazioni devono:
• conservare le fatture d'acquisto e le fatture emesse, che devono inoltre essere numerate in ordine progressivo
per anno solare.
• Annotare, entro il 15 del mese successivo, anche con un’unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e
di qualsiasi provento commerciale (con riferimento al mese precedente), nel modello di cui al DM 11/2/97
“I.V.A. MINORI” Tale registro non deve essere più vidimato.
Imposta sul valore aggiunto
L’imposta si assolve ai sensi dell’art. 74, comma 6, del DPR n. 633/72 , il quale prevede un particolare regime
di determinazione dell’I.V.A. dovuta dai soggetti che esercitano attività di spettacolo.
L’Iva da versare è determinata, in deroga ai principi generali, applicando all’IVA a debito le seguenti detrazioni
forfetarie:
• 50% sull’IVA incassata per i proventi commerciali generici (ad es. pubblicità, prestazioni di servizi, biglietti)
• 10% sull’IVA incassata per le prestazioni di sponsorizzazione
• 1/3 sull’IVA incassata per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse allo spettacolo sportivo.
esempio:
Proventi commerciali generici:
euro 10.000,00
IVA 20%:
euro 2.000,00
Detrazione riconosciuta (50%):
euro 1.000,00
IVA da versare: (2.000,00 - 1.000,00)
euro 1.000,00
Proventi da sponsorizzazione:
IVA 20%:
Detrazione riconosciuta (10%):
IVA da versare: (2.000,00 - 200,00)
euro
euro 10.000,00
euro 2.000,00
200,00
euro 1.800,00
L’imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata trimestralmente entro il giorno 16 del
secondo mese successivo al trimestre di riferimento mediante delega unica di pagamento (Modello F24), senza
maggiorazione di interessi.
TRIMESTRE
1° TRIM.
2° TRIM.
3° TRIM.
4° TRIM
VERSAMENTO ENTRO IL
16 MAGGIO
16 AGOSTO
16 NOVEMBRE
16 FEBBRAIO
CODICE TRIBUTO
6031
6032
6033
6034
Non deve essere presentata la dichiarazione I.V.A. annuale, la comunicazione I.V.A. e si è esonerati dal versamento dell’acconto.
Determinazione del reddito imponibile
Anche le imposte sul reddito vengono determinate forfetariamente applicando cioè un coefficiente di redditività, attualmente fissato nella misura del 3%, all’ammontare dei proventi commerciali al netto d’IVA conseguiti nel periodo di imposta.
I proventi commerciali devono essere individuati in base al criterio di cassa.
Il reddito imponibile, determinato con le modalità sopra ricordate, va aumentato delle plusvalenze patrimoniali e dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive.
Invece, sono esclusi, in quanto non concorrono alla formazione del reddito, oltre alle entrate considerate istitu-
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Guida Associativa
la Disciplina Fiscale
zionali, premi di addestramento e formazione tecnica incassati dall’associazione sportiva dilettantistica, a seguito della cessione di un atleta che stipuli con la nuova società il suo primo contratto professionistico.
Esempio:
Proventi commerciali:
euro 10.000,00
Coefficiente di redditività 3%:
euro
300,00
Imponibile IRES:
euro
300,00
IRES dovuta: 33% di euro 300,00
euro
99,00
Il reddito imponibile determinato ai fini IRES (ex IRPEG) dovrà assolvere anche all’IRAP
Se in corso d'anno viene superato il nuovo tetto di 250.000 euro (con effetto 1/1/2003) di proventi al di sopra
del quale non è possibile usufruire dei benefici della legge n. 398/91, si applicano, con effetto dal mese immediatamente successivo, le disposizioni ordinarie in tema di contabilità.
FAC–SIMILE DICHIARAZIONE PER OPZIONE AI SENSI
DELLA LEGGE 398/91
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ...............................................................................
Via.....................................................................................
Citta’.................................................................................
C.f.................................... P. IVA.....................................
Spett.le SIAE
Oggetto: Opzione ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398
Io sottoscritto..........................nato a......................il........................... Codice Fiscale................................, in qualità
di
legale
rappresentante
dell’Associazione
Sportiva
dilettantistica
denominata
.................................................... con sede legale in..........................., Via............................................... Codice
Fiscale................................................... - Partita IVA.........................................................................
PREMESSO
• di essere una Associazione senza scopo di lucro rientrante nella previsione di cui all’Art. 73 lett. C) del D.P.R.
917/86
• di svolgere attività sportiva dilettantistica;
• di essere affiliata alll’Ente di Promozione Sportiva AICS
DICHIARA
di voler optare per l’adozione del regime contabile per gli enti associativi, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette, introdotto dalla L.16.12.1991 n° 398
Luogo e data
Il Presidente
......................................................
.........................................
IL REGIME ORDINARIO
E’ il regime obbligatorio per quei circoli che nell’anno precedente hanno conseguito proventi commerciali annui
superiore a 309.874,13 euro per le prestazioni di servizi o a 516.496,90 euro per attività diverse da quella di
servizi.
Il reddito viene determinato in modo analitico, come differenza tra i ricavi e i costi effettivi.
Le scritture contabili obbligatorie sono:
• registro delle fatture emesse;
• registro dei corrispettivi;
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• registro degli acquisti;
• libro giornale;
• libro degli inventari;
• registro dei beni ammortizzabili;
• scritture ausiliare di magazzino;
• libri paga e matricola se vi sono dipendenti.
A prescindere dal volume d’affari, se il circolo lo ritiene opportuno, può accedere al regime contabile ordinario
tramite opzione.
IL REGIME SEMPLIFICATO
Possono fruire di questo regime contabile, previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/73, i soggetti che nell’anno
solare precedente hanno realizzato ricavi non superiori a:
• _ 309.874,14 per le prestazioni di servizi;
• _ 516.456,90 per le altre attività.
Il reddito viene determinato in modo analitico, come differenza tra i ricavi e i costi effettivi.
Le scritture contabili obbligatorie sono:
• registro delle fatture emesse;
• registro dei corrispettivi;
• registro degli acquisti;
• registro dei beni ammortizzabili;
• libri paga e matricola se vi sono dipendenti.
5. L’ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO
Dal 1° gennaio 2000 è stata abolita l'imposta sugli spettacoli e con essa le relative formalità, quali la compilazione della distinta o dichiarazione d’incasso e la liquidazione ed il pagamento del tributo presso gli uffici della
SIAE, che gravavano sui circoli, le associazioni e gli altri soggetti che organizzano e gestiscono eventi cosiddetti spettacolistici.
Occorre distinguere tra:
• attività di intrattenimento, per le quali è dovuta l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA è determinata con uno
speciale regime forfetario (salvo opzione per l’ordinario)
• attività di spettacolo per le quali l’IVA è dovuta nei modi ordinari.
L’intrattenimento comprende attività che presentano come prevalente l’aspetto ludico e di puro divertimento e
implica la partecipazione attiva all’evento, mentre lo spettacolo è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all’evento rappresentato (C.M. 7.9.2000 n° 165/E).
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
Sono considerate attività di intrattenimento esclusivamente quelle elencate nella Tariffa, D.P.R: 640/1972:
1) esecuzioni musicali di qualsiasi genere (ad esclusione di concerti musicali, vocali e strumentali) ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio;
2) utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, installati sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio gokart; Per gli apparecchi diversi da quelli meccanici (es. bowling) l’imposta si calcola con un sistema analitico
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la Disciplina Fiscale
mentre per gli apparecchi meccanici l’imposta è determinata sulla base degli imponibili forfetari medi comunicati annualmente con Decreto;
3) ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi destinati all’esercizio delle scommesse;
4) esercizio del gioco nelle case da gioco o altri luoghi a ciò destinati.
Le attività di intrattenimento indicate nel punto 2 - bigliardo, bowling, go-kart, ecc - senza pagamento di corrispettivi, sono escluse da tassazione se svolte per finalità agonistico- sportive, in quanto in tal caso mancano del
carattere ludico. L’attività deve però essere svolta da associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito di manifestazioni riconosciute come agonistico-sportive.
Base imponibile
La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dai biglietti o altri titoli di accesso venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli
intrattenimenti, al netto dell’IVA in quanto dovuta
Partecipano inoltre alla base imponibile:
• gli aumenti ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
• i corrispettivi delle cessioni e prestazioni imposte obbligatoriamente quali servizi accessori;
• gli abbonamenti, le sponsorizzazioni e la cessione di diritti radiotelevisivi, i contributi da chiunque erogati, il
controvalore delle dotazioni indipendentemente dal soggetto fornitore e ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
Qualora l’attività di intrattenimento sia organizzata per i propri aderenti o soci oltre al prezzo dei titoli di
accesso e dei posti riservati o ai valori corrisposti nei tre casi precedenti in relazione a consumazioni maggiorate, servizi accessori obbligatori, abbonamenti, sponsorizzazioni, ecc., la base imponibile deve anche comprendere le quote versate dai soci. Più precisamente nella base imponibile rientra:
• l’intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l’ente ha come unico scopo quello di
organizzare intrattenimenti;
• la parte delle quote o contributi riferibili alla attività di intrattenimento, se l’ente svolge anche altre attività
diverse dall’intrattenimento.
Per le manifestazioni organizzate per beneficenza a favore di enti pubblici e di Onlus la base imponibile è ridotta del 50%.
Aliquote IVA
Le aliquote d’imposta variano in funzione dell’attività esercitata e sono stabilite dalla Tariffa allegata al DPR
640/72 (modificato dal D. Lgs 60/99)
TIPOLOGIA
esecuzioni musicali
utilizzazione di bigliardi, degli elettrogrammofoni, ecc.
ingresso nelle sale da gioco
l’esercizio del gioco nelle case da gioco
apparecchi da intrattenimento e divertimento con scheda magnetica
ALIQUOTA
16%
8%
60%
10%
6%
Detrazione forfetaria dell’ IVA e termini di versamento
Il regime forfetario è il regime naturale in cui si ricade se non si opta per quello ordinario. Esso prevede una
detrazione IVA in misura percentuale all’IVA sulle vendite, indipendentemente dall’effettivo ammontare dell’IVA sugli acquisti.
La detrazione per le attività di intrattenimento ed attività connesse è del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Sono previste detrazioni in misura percentuale inferiore per le seguenti attività accessorie:
• per prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è pari ad 1/10;
• per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione è pari ad
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1/3.
L’imposta sugli intrattenimenti e la relativa IVA va versata mediante modello F 24 entro:
• il giorno 16 del mese successivo per le attività a carattere continuativo svolte in ogni mese solare
• 5 giorni dalla conclusione della manifestazione per le attività occasionali
• il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell’anno solare per le quote o i contributi associativi.
Gli adempimenti di natura contabile
Gli adempimenti di natura contabile sono:
• certificare i corrispettivi degli intrattenimenti e delle operazioni accessorie complementari con il rilascio di un
titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, secondo le norme che regolano anche l’imposta sugli intrattenimenti (art.1 del D.P.R 30 dicembre 1999, n. 544);
• tenere il registro degli acquisti sul quale annotare le fatture di acquisto e le bolle doganali di importazione;
• numerare e conservare le fatture emesse e i giustificativi contabili.
• effettuare il versamento del tributo avverrà mediante delega unificata F24 contestualmente al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti.
I soggetti in regime forfetario sono esonerati dai seguenti adempimenti:
• fatturazione delle prestazioni salvo che per le sponsorizzazioni, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica ovvero le prestazioni pubblicitarie;
• registrazione dei corrispettivi percepiti;
• presentazione delle dichiarazioni periodiche Iva e della dichiarazione annuale.
Le associazioni hanno facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione ha effetto
fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
La comunicazione dell’opzione deve essere fatta alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare ed all’Agenzia
delle entrate nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata.
LE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO
Per altre classi o settori di attività, cosiddette di spettacolo, la nuova disciplina fiscale non prevede il pagamento
dell’imposta sugli intrattenimenti ma, come vedremo, della sola IVA. I settori esonerati dal nuovo tributo sono
quelli che maggiormente interessano i circoli e le associazioni, ossia:
• spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano;
• spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo comunque ed ovunque dati al pubblico, anche
se in circoli e sale private;
• spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e spettacoli teatrali diversi dai precedenti;
• balli, lezioni di ballo collettive, veglioni ed altri intrattenimenti di ogni natura, corsi mascherati e in costume,
rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari
• mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute ed altre manifestazioni simili.
La stessa disciplina di esonero potrà valere, in alcuni casi, anche per altre attività cosiddette collaterali. Un caso
tipico è l’organizzazione, da parte di circoli o associazioni, di un servizio a pagamento che consenta, non solo
ai propri soci, ma a chiunque ne faccia richiesta, la visione degli incontri di calcio professionistico trasmessi in
forma codificata col sistema della “pay-Tv”. Anche queste attività sono escluse dall’imposta sugli intrattenimenti, anche se rilevanti ai fini IRPEG e IVA.
Regime IVA ordinario
I soggetti che esercitano attività spettacolistiche seguono in generale le norme ordinarie di determinazione dell’IVA e di tenuta della contabilità.
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Gli ingressi omaggio non sono rilevanti ai fini IVA se nel limite del 5% dei posti disponibili.
Per le diverse attività di spettacolo dovrà applicarsi:
• aliquota del 10% per:
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista;
- concerti vocali e strumentali;
- attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- spettacoli cinematografici;
- spettacoli sportivi di ogni genere con prezzo di ingresso fino a euro 12,91.
• aliquota del 20% per:
- spettacoli sportivi di ogni genere con prezzo di superiore a euro 12,91.
- le altre attività spettacolistiche che non scontano l’imposta sugli intrattenimenti.
Gli adempimenti e gli obblighi previsti dal regime ordinario sono:
• certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori
fiscali o biglietterie automatizzate;
• rilascio della ricevuta fiscale per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;
• emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessioni o concessioni
di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione radiofonica;
• annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi;
• tenuta del registro degli acquisti in cui annotare in una apposita sezione anche le fatture emesse;
• versamento con delega unificata Mod.F24 e presentazione dichiarazione periodica ed annuale.
Regime IVA forfetario ex art.74 - quater, DPR.633/72
Per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti che il fisco considera “minori”, ossia quelli il cui volume di affari è inferiore ad euro 25.822,84, è previsto un regime forfetario che consente:
• totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
• base imponibile determinata nella misura del 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi (compresi quelli derivanti da attività non spettacolistiche);
• sulla base imponibile si applicano diverse aliquote in relazione alle varie prestazioni effettuate (10% sui corrispettivi da la somministrazione alimenti e bevande, 20% sui proventi da sponsorizzazione, ecc.)
È possibile optare per l’applicazione dell’imposta secondo il regime ordinario, con modalità già vista (“comportamento concludente”). L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque valida per un quinquennio.
In ogni caso il regime ordinario subentra nell’anno solare successivo se viene superato il limite di euro 25.822,84
di volume di affari.
Gli adempimenti e gli obblighi previsti da tale regime forfetario sono:
• devono essere certificati i corrispettivi degli intrattenimenti e delle operazioni accessorie complementari con il
rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate;
• deve essere tenuto il registro degli acquisti sul quale annotare le fatture di acquisto e le bolle doganali di importazione;
• devono essere numerate e conservate le fatture emesse e i giustificativi contabili.
• versare l’IVA annualmente.
I soggetti in regime forfetario sono esonerati dai seguenti adempimenti:
• dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi;
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• dall’obbligo di liquidare mensilmente o trimestralmente;
• dai relativi versamenti periodici IVA.
Regime forfetario ex L.n.398/91
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che
hanno optato per le disposizioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 applicano le detrazioni forfetarie
previste per gli intrattenimenti e quindi in generale la detrazione forfetaria del 50% dell’imposta relativa alle
operazioni imponibili salvo le previste minori detrazioni per le attività di sponsorizzazione (1/10) e concessione di diritti televisivi o radiofonici (1/3).
Esenzione dall’IVA sugli spettacoli
L'IVA sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 148 (ex 111), comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, qualora ricorrano le
stesse condizioni:
• comunicazione preventiva all’ufficio accertatore territorialmente competente;
• occasionalità della manifestazione;
• concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
Obbligo di certificazione dei corrispettivi
Gli esercenti attività di intrattenimento e spettacolo dal 30 giugno 2003 sono obbligati al misuratore fiscale o
biglietterie automatizzate idonei a certificare i corrispettivi delle attività di intrattenimento e spettacolo.
Tali soggetti devono certificare i corrispettivi delle attività d'intrattenimento e di spettacolo attraverso titoli di
accesso (cioè titoli diversi dagli scontrini e ricevute fiscali) emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o
biglietterie automatizzate.
I titoli di accesso devono contenere i seguenti dati:
• natura dell’attività spettacolistica;
• data e ora dell’evento;
• tipologia e prezzo;
• ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie;
• le specifiche attività esercitate rientranti o meno nell’area di applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti.
SEMPLIFICAZIONI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONI
Associazioni sportive dilettantistiche
Per le manifestazioni sportive dilettantistiche, il DPR n. 69/2002 prevede alcune semplificazioni. Le associazioni sportive dilettantistiche, possono utilizzare i titoli d’ingresso o gli abbonamenti muniti del bollino SIAE,
in alternativa ai titoli di accesso.
Per gli eventi sportivi dilettantistici non è quindi necessario procedere all’istallazione dei misuratori fiscali o
biglietterie automatizzate.
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICA
CERTIFICAZIONE DEGLI INCASSI
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Manifestazioni sportive dilettantistiche
Utilizzo dei titoli d’ingresso o di abbonamenti
recanti il contrassegno SIAE, in alternativa ai titoli
d’accesso emessi dai misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate
Altre manifestazioni spettacolistiche
Rilascio dei titoli d’accesso
la Disciplina Fiscale
Guida Associativa
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime della Legge 398/91 possono inoltre usufruire dell’esonero dal rilascio dei titoli di accesso per le attività di intrattenimento rese nei confronti dei soci.
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
CERTIFICAZIONE DEGLI INCASSI
In regime di Legge 398/91 a favore
dei non soci
Rilascio dei titoli di accesso
Associazioni non in regime di L. 398/91
Rilascio dei titoli di accesso
Si ricorda che i corrispettivi per le cessioni e prestazioni diverse da quelle di intrattenimento e spettacolo devono
essere certificati attraverso il rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, salvo sia richiesta la fattura.
Le associazioni che hanno optato per il regime forfetario L. 398/91 sono esonerate dall’emissione dello scontrino o ricevuta fiscale per le cessioni e prestazioni diverse da quelle di intrattenimento e spettacolo
Associazioni senza fine di lucro
Le associazioni senza fine di lucro che si avvalgono della disciplina della legge n. 398/91 sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore dei soci.
Associazioni di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale, di cui all'art.5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le attività di intrattenimento a favore dei soci.
6. COMPITI E POTERI AFFIDATI ALLA SIAE
Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che ha sostanzialmente modificato il regime fiscale delle attività di
spettacolo, ha tra l’altro attribuito alla SIAE compiti e poteri parzialmente diversi da quelli precedentemente stabiliti, tra cui la cooperazione con gli uffici delle Entrate e gli uffici IVA per il controllo delle attività, anche se non
aventi natura di spettacolo e/o intrattenimento, svolte da associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato
per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
I controlli affidati alla SIAE che hanno lo scopo di reperire elementi utili per l’accertamento delle citate imposte e per la repressione delle violazioni nelle stesse materie, si estrinseca essenzialmente nell’esercizio dei
seguenti poteri:
• controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l’emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
• ispezione documentale che può avere ad oggetto tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovino nei
locali destinati all’esercizio dell’attività, compresi quelli la cui tenuta non sia obbligatoria. Il contribuente, in
questo caso dovrà essere avvertito che la mancata esibizione della documentazione richiesta (e costituisce rifiuto anche la dichiarazione di non possedere la documentazione) renderà la stessa inutilizzabile per finalità difensive in sede amministrativa o contenziosa.
E’ opportuno evidenziare che tra le facoltà alla stessa attribuite dalla legge non figurano quelle previste dall’art.
51 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle verifiche.
Pertanto, la SIAE non può:
• invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o per fornire dati,
notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
• inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento;
• invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute;
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AICS - Associazione Italiana Cultura Sport
• richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell’accertamento a organi e amministrazioni dello
Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
• richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
• richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione dei rapporti intrattenuti con
banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
• richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc..
Controlli ai soggetti forfetari ex legge n. 398 del 1991
Nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario introdotto dalla Legge 398/91 l’attività di controllo della SIAE sarà indirizzata principalmente alla:
• verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11.2.1997;
• verifica del volume d’affari realizzato nell’anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già
esercitano attività;
• verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in 250.000 euro
• verifica di assenza di finalità lucrative.
7. LE PRINCIPALI DICHIARAZIONI FISCALI
I circoli e le associazioni sono tenuti a presentare dichiarazione redditi, qualora abbiano conseguito nel periodo d’imposta:
• redditi fondiari (terreni e/o fabbricati);
• redditi d’impresa;
• redditi di capitali;
• redditi diversi.
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Sommario
LA DICHIARAZIONE UNICO
Dichiarazione in forma unificata o in forma autonoma
A partire dal 1999, è stato introdotto il sistema di unificazione delle dichiarazioni fiscali.
Tale sistema ha lo scopo di ricomprendere in un unico modello di dichiarazione (modello UNICO), le dichiarazioni redatte per le diverse imposte: imposte sui redditi, I.V.A., IRAP e Sostituti d’imposta (Mod. 770 ORDINARIO).
L’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare: si considera periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni purché termini il 31 dicembre.
Per i periodi di imposta che non coincidono con l’anno solare (ad esempio 1/09/2005 - 31/08/2006), si applicano le seguenti regole:
• la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO. In questo
caso, qualora il modello UNICO non consenta l’indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nell’anno successivo, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate;
• la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA;
• la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il mod.770;
• la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello
UNICO.
Presentazione di UNICO
L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 435/2001 ha variato i termini di presentazione delle dichiarazioni dei
soggetti IRPEG. In seguito a tali modifiche, la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, deve essere
presentata:
• entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta,se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet o se è trasmessa da
un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
• entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta,se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.
Termine di versamento
Per quanto riguarda il versamento delle imposte, saldo e 1° acconto, occorre invece tenere conto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 63/2002. Con tale provvedimento, è stato stabilito, infatti, che il versamento dell’IRPEG (IRES) e dell’IRAP devono essere effettuati entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti che approvano il bilancio o il rendiconto dopo i quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio il versamento deve invece essere eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Modello cartaceo
(banca o posta)
Entro il
7 mese successivo
a quello di chiusura
del periodo di imposta
Modello telematico
Entro il
10 mese successivo
a quello di chiusura
del periodo di imposta
Presentazione di UNICO
Soggetti IRPEG
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Sommario
la Disciplina Fiscale
Entro il giorno 20
del 6 mese successivo
Termine
di versamento
Entro i 30 giorni successivi
con la maggiorazione dello 0,4%
Nel caso in cui il bilancio, o il rendiconto, non venga approvato nei termini statutari, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza dei termini stessi. In tutti i casi,
comunque, è possibile effettuare il versamento delle imposte entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%.
Il versamento del 2° acconto deve essere effettuato entro l’undicesimo mese dell’esercizio sociale
Esempio:
Associazione con esercizio 1 gennaio - 31 dicembre
Versamento saldo e 1° acconto
Presentazione dichiarazione redditi in banca o posta
Presentazione dichiarazione in via telematica
Versamento 2° acconto (undicesimo mese)
20 giugno
31 luglio
31 ottobre
30 novembre
Associazione con periodo d’imposta 1 settembre - 31 agosto
Versamento saldo e 1° acconto
20 febbraio
Presentazione dichiarazione redditi in banca o posta
31 marzo
Presentazione dichiarazione in via telematica
30 giugno
Versamento 2 ° acconto (undicesimo mese)
31 luglio
LA DICHIARAZIONE IRAP
Le associazioni che svolgono solo attività istituzionali devono compilare la sez. I del quadro IQ.
Le associazioni che svolgono anche attività commerciali, in regime di contabilità ordinaria o semplificata,
devono compilare, oltre alla sez. I per l'attività istituzionale, la sez. II con la determinazione della base imponibile dell'attività commerciale svolta con le stesse regole previste per le imprese commerciali.
Le associazioni che si avvalgono dei regime forfetari (legge 398/91 o art. 109-bis TUIR), devono compilare la
sez. III.
LA DICHIARAZIONE IVA
Le associazioni, titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione IVA avvalendosi obbligatoriamente
dell'invio telematico.
Il versamento dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo
dell’anno successivo al periodo di riferimento, utilizzando il modello F24 - codice tributo 6099.
Le associazioni che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo IVA entro
il termine di pagamento delle imposte afferenti dal modello UNICO, con una maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40% per ogni mese (o frazione) successivo al 16/3/2005.
Sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA le associazioni che hanno optato per il regime
L.n.398/91.
COMUNICAZIONE DATI IVA
Sono obbligati a presentare la comunicazione dati IVA le associazioni e circoli titolari di partita IVA obbligate alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
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Sommario
La comunicazione va effettuata entro la fine di febbraio dell’anno successivo rispetto al periodo d imposta, dei
dati relativi all’IVA
Sono esonerate dalla comunicazione dati IVA le associazioni e i circoli che hanno optato per il regime forfetario L.n.398/91.
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA MODELLO 770
La dichiarazione dei sostituti d’imposta è suddivisa, sostanzialmente, in due parti omogenee che vanno a costituire due distinte dichiarazioni in relazione ai dati richiesti in ciascuna di esse:
Mod. 770/2004 Semplificato
Deve essere utilizzato da tutti i sostituti d’imposta (comprese le associazioni ed i circoli per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate sui compensi erogati nell’anno solare precedente
Questo modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale
anno:
· redditi di lavoro dipendente;
· redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative);
· indennità di fine rapporto;
· redditi di lavoro autonomo;
· provvigioni;
· taluni redditi diversi, come i redditi di lavoro autonomo occasionale, i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere di ingegno e simili e, nel caso più specifico delle associazioni sportive, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e compensi di cui all’art. 25 legge 133/99, anche se (in quanto
rientranti nella franchigia dei 7.500 Euro) non sono stati assoggettati a ritenuta.
Mod. 770/2004 Ordinario
Deve essere utilizzato solo dai sostituti d’imposta che hanno effettuato determinate tipologie di ritenute alla
fonte quali ad esempio: ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale,operazioni
di natura finanziaria, contributi degli enti pubblici e privati, premi e vincite.
Solo questo modello può essere inserito nel Modello UNICO.
I termini di presentazione sono differenti per i due modelli:
• Modello Semplificato entro il 30 settembre
• Modello ordinario entro il 31 ottobre
Entrambi i modelli devono essere presentati esclusivamente in via telematica.
Le istruzioni ed i modelli di dichiarazione possono essere prelevati dal sito internet dell’Agenzia delle
Entrate (www.agenziaentrate.it).
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