L`art. 26 bis c.p.c (introdotto con legge 162/2014) TESTO Foro

Transcript

L`art. 26 bis c.p.c (introdotto con legge 162/2014) TESTO Foro
www.esecuzionienotifiche.it
L'art. 26 bis c.p.c (introdotto con legge 162/2014)
TESTO
Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti.
Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413,
quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto
disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è
competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la
dimora o la sede.
LETTURA DELL'ARTICOLO
Regola generale (secondo comma).
Per l'espropriazione forzata di
crediti (vantati dal debitore nei
confronti di terzi) è competente:
- il giudice del luogo in cui il
debitore ha (alternativamente)
la residenza, il domicilio o la
dimora, se il debitore è una
persona fisica:
-il giudice del luogo in cui il
debitore ha la sede, se il debitore è una persona giuridica.
Eccezione (primo comma)
Salvo quanto disposto dalle
leggi speciali (esplicitazione
del principio di specialità), se
il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dal quinto comma dell'art. 413 c.p.c., è competente
il giudice del luogo in cui il
terzo (debitor debitoris) ha
(alternativamente) la residenza, il domicilio, la dimora (se
persona fisica) o la sede (se
persona giuridica).
1
www.esecuzionienotifiche.it
PROBLEMATICHE
Domanda
Se il debitore (o il terzo, se il debitore è una pubblica amministrazione di cui all'art. 413, comma quinto, c.p.c.) è una persona giuridica, il giudice
competente sarà solo quello del luogo ove vi è la
sede legale, o potrà essere anche quello del luogo
ove vi è la sede operativa?
Risposta
Riteniamo che la nuova disciplina sia finalizzata ad ampliare le possibilità di scelta del
creditore in merito. Pertanto,
così come per la persona fisica
è stata prevista l'alternativa tra
il giudice del luogo di residenza, quello del domicilio o di
dimora, anche per la persona
giuridica il creditore potrà scegliere tra il giudice del luogo
ove vi è la sede legale o quello
del luogo ove vi è la sede operativa.
Se il terzo, oppure il debitore, ha la residenza (o il In merito purtroppo non abbiadomicilio oppure la dimora o la sede) all'estero, mo norme di diritto internasecondo quali criteri si individua la giurisdizione? zionale privato che ci vengono
in soccorso, per cui la problematica è delicata e di difficile
soluzione.
Riteniamo che il criterio più
idoneo a cui attenersi per stabilire la giurisdizione competente, in questo caso, sia individuare lo Stato in cui è localizzato il bene, o il credito, da aggredire.
Di conseguenza, vi sarà giurisdizione dello Stato italiano
nell'esecuzione forzata soltanto
se i beni/crediti da pignorare si
trovino in Italia e ciò indipendentemente dalla residenza all'estero del debitore esecutato.
Infatti, la giurisdizione esecutiva, implicando il ricorso al
potere materiale di coazione,
non può essere esercitata
2
www.esecuzionienotifiche.it
all'estero (limite territoriale
della potestà statuale = limite
della giurisdizione esecutiva).
Riepilogando, possiamo quindi
dire che, in materia di espropriazione forzata di crediti:
- è competente il giudice
italiano, se il debitore risiede
(o ha domicilio o dimora o
sede) all'estero e il terzo ha
residenza (domicilio o dimora
o sede) in Italia;
- è competente il giudice
straniero nell'ipotesi inversa,
ossia se il debitore risiede (o
ha domicilio o dimora o sede)
in Italia e il terzo ha residenza
(domicilio o dimora o sede)
all'estero.
Si applica cioè, a questa fattispecie, il vecchio regime della
competenza in materia di pignoramento di crediti.
Se il debitore ha la residenza (o il domicilio oppure Bisogna ritenere certamente
la dimora o la sede) all'estero quale foro italiano è competente il Tribunale del
competente in materia?
luogo in cui il terzo ha la residenza (il domicilio, la dimora
o la sede), considerando la già
accennata sostanziale sopravvivenza in materia del vecchio
regime della competenza. In
alternativa si potrebbe azzardare una (forse temeraria) finzione giuridica, considerando la
localizzazione del terzo (e,
quindi, del credito) come una
sorta di domicilio del debitore.
Ai fini dell'applicabilità del primo comma di cui Le PP.AA. con le quali il
all'art. 26 bis c.p.c., quali sono le PP.AA. di cui al creditore ha un rapporto di
quinto comma dell'art. 413 c.p.c.?
lavoro dipendente. L'art. 413,
3
www.esecuzionienotifiche.it
comma V, c.p.c. recita: "Competente per territorio per le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio
al quale il dipendente è
addetto o era addetto al
momento della cessazione del
rapporto". Per cui, se il credito deriva da un rapporto di
lavoro alle dipendenze di una
P.A. è competente il giudice
del luogo in cui il terzo ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
4