L`art. 26 bis c.p.c (introdotto con legge 162/2014) TESTO Foro
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L`art. 26 bis c.p.c (introdotto con legge 162/2014) TESTO Foro
www.esecuzionienotifiche.it L'art. 26 bis c.p.c (introdotto con legge 162/2014) TESTO Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti. Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. LETTURA DELL'ARTICOLO Regola generale (secondo comma). Per l'espropriazione forzata di crediti (vantati dal debitore nei confronti di terzi) è competente: - il giudice del luogo in cui il debitore ha (alternativamente) la residenza, il domicilio o la dimora, se il debitore è una persona fisica: -il giudice del luogo in cui il debitore ha la sede, se il debitore è una persona giuridica. Eccezione (primo comma) Salvo quanto disposto dalle leggi speciali (esplicitazione del principio di specialità), se il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dal quinto comma dell'art. 413 c.p.c., è competente il giudice del luogo in cui il terzo (debitor debitoris) ha (alternativamente) la residenza, il domicilio, la dimora (se persona fisica) o la sede (se persona giuridica). 1 www.esecuzionienotifiche.it PROBLEMATICHE Domanda Se il debitore (o il terzo, se il debitore è una pubblica amministrazione di cui all'art. 413, comma quinto, c.p.c.) è una persona giuridica, il giudice competente sarà solo quello del luogo ove vi è la sede legale, o potrà essere anche quello del luogo ove vi è la sede operativa? Risposta Riteniamo che la nuova disciplina sia finalizzata ad ampliare le possibilità di scelta del creditore in merito. Pertanto, così come per la persona fisica è stata prevista l'alternativa tra il giudice del luogo di residenza, quello del domicilio o di dimora, anche per la persona giuridica il creditore potrà scegliere tra il giudice del luogo ove vi è la sede legale o quello del luogo ove vi è la sede operativa. Se il terzo, oppure il debitore, ha la residenza (o il In merito purtroppo non abbiadomicilio oppure la dimora o la sede) all'estero, mo norme di diritto internasecondo quali criteri si individua la giurisdizione? zionale privato che ci vengono in soccorso, per cui la problematica è delicata e di difficile soluzione. Riteniamo che il criterio più idoneo a cui attenersi per stabilire la giurisdizione competente, in questo caso, sia individuare lo Stato in cui è localizzato il bene, o il credito, da aggredire. Di conseguenza, vi sarà giurisdizione dello Stato italiano nell'esecuzione forzata soltanto se i beni/crediti da pignorare si trovino in Italia e ciò indipendentemente dalla residenza all'estero del debitore esecutato. Infatti, la giurisdizione esecutiva, implicando il ricorso al potere materiale di coazione, non può essere esercitata 2 www.esecuzionienotifiche.it all'estero (limite territoriale della potestà statuale = limite della giurisdizione esecutiva). Riepilogando, possiamo quindi dire che, in materia di espropriazione forzata di crediti: - è competente il giudice italiano, se il debitore risiede (o ha domicilio o dimora o sede) all'estero e il terzo ha residenza (domicilio o dimora o sede) in Italia; - è competente il giudice straniero nell'ipotesi inversa, ossia se il debitore risiede (o ha domicilio o dimora o sede) in Italia e il terzo ha residenza (domicilio o dimora o sede) all'estero. Si applica cioè, a questa fattispecie, il vecchio regime della competenza in materia di pignoramento di crediti. Se il debitore ha la residenza (o il domicilio oppure Bisogna ritenere certamente la dimora o la sede) all'estero quale foro italiano è competente il Tribunale del competente in materia? luogo in cui il terzo ha la residenza (il domicilio, la dimora o la sede), considerando la già accennata sostanziale sopravvivenza in materia del vecchio regime della competenza. In alternativa si potrebbe azzardare una (forse temeraria) finzione giuridica, considerando la localizzazione del terzo (e, quindi, del credito) come una sorta di domicilio del debitore. Ai fini dell'applicabilità del primo comma di cui Le PP.AA. con le quali il all'art. 26 bis c.p.c., quali sono le PP.AA. di cui al creditore ha un rapporto di quinto comma dell'art. 413 c.p.c.? lavoro dipendente. L'art. 413, 3 www.esecuzionienotifiche.it comma V, c.p.c. recita: "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto". Per cui, se il credito deriva da un rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A. è competente il giudice del luogo in cui il terzo ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 4