SEqUESTRO GIUDIZIARIO E SEqUESTRO CONSERVATIVO 1. RD

Transcript

SEqUESTRO GIUDIZIARIO E SEqUESTRO CONSERVATIVO 1. RD
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo
1.
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940).
(Estratto)
Libro IV
Dei procedimenti speciali
Titolo I
Dei procedimenti sommari
Capo III
Dei procedimenti cautelari
Sezione II
Del sequestro (1)
(1) Si veda l’art. 1 del R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621, atti esecutivi sopra
beni di Stati esteri nel Regno, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 1926, n. 1263, di seguito riportato:
«1. (*) Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed in genere,
ad atti esecutivi su beni mobili od immobili, navi, crediti, titoli, valori, e ogni
altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l’autorizzazione del Ministro
per la giustizia.
«Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta
autorizzazione.
«Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto del Ministro.
«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l’autorizzazione non
è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).
Art. 670
Sequestro giudiziario e conservativo
762
(*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 329 del 15 luglio 1992, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. un. del R.D.L. 30 agosto
1925, n. 1621, nella parte in cui subordina all’autorizzazione del Ministro
di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni
appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a
misure coercitive.
(**) La Corte costituzionale, con sentenza n. 135 del 13 luglio 1963, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma.
670. Sequestro giudiziario. – Il giudice (669 ter, 669 quater, 818) può
autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili (812 c.c.), aziende (2555 c.c.) o altre universalità di beni (816 c.c.), quando ne è controversa la proprietà (832 c.c.)
o il possesso (704; 1140 c.c.), ed è opportuno provvedere alla loro custodia
o alla loro gestione temporanea (65 ss.);
2) di libri, registri (2214 ss. c.c.), documenti (2699 ss. c.c.), modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando
è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione (210; 2711 c.c.) ed
è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea (65, 687).
671. (1) Sequestro conservativo. – Il giudice (1463, 1516 l. fall.), su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito (2740, 2769c.c.), può autorizzare il sequestro conservativo (2793,
2905 ss. c.c.) di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose
a lui dovute (687), nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento
(513 ss., 545, 558) (2).
(1) Si veda l’art. 58, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69 che così
dispone: «4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento
immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni
prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora
anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668 bis
e 2668 ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.».
(2) L’art. 6 del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella L. 3 novembre 1987, n. 452, dispone che nel corso delle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, nella L. 3 aprile 1979, n. 95, non possono essere autorizzati sequestri conservativi e cessano gli effetti di quelli
concessi.
763
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
Artt. 672 - 674
672 - 674. (Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall’art. 89, comma primo, della L. 26 novembre
1990, n. 353, a decorrere dall’1 gennaio 1993.
675. Termine d’efficacia del provvedimento. – Il provvedimento che
autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di
trenta giorni dalla pronuncia (669 novies).
676. Custodia nel caso di sequestro giudiziario. – Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode (65 ss.), stabilisce i criteri e i limiti
dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a
rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione (119; 86 att.).
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli
artt. 521, 522 e 560.
677.  Esecuzione del sequestro giudiziario. – Il sequestro giudiziario si
esegue a norma degli artt. 605 ss., in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui
all’art. 608, primo comma.
L’art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa
dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo
o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode (5134).
Al terzo si applica la disposizione dell’art. 211.
678.  Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili. – Il sequestro
conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite
per il pignoramento presso il debitore (513 ss.) o presso terzi (543 ss.). In
quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso
per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo (549) è sospeso fino
all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato
accertamento dei propri obblighi (1).
Se il credito è munito di privilegio (2751 ss., 2769 c.c.) sugli oggetti da
sequestrare, il giudice può provvedere, nei confronti del terzo detentore, a
norma del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 679
Sequestro giudiziario e conservativo
764
Si applica l’art. 610 se nel corso dell’esecuzione del sequestro sorgono
difficoltà che non ammettono dilazione.
(1) Comma così sostituito dall’art. 75 della L. 26 novembre 1990, n. 353,
a decorrere dall’1 gennaio 1993. Si veda anche l’art. 4, comma 5, del D.L.
7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre
1994, n. 673.
679. Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili. – Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione (2672, 2693
c.c.) del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (1562 att.; 2663 c.c.).
Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’art. 559.
680 - 683. (Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall’art. 89, comma primo, della L. 26 novembre
1990, n. 353, a decorrere dall’1 gennaio 1993.
684. Revoca del sequestro. – Il debitore può ottenere dal giudice
istruttore, con ordinanza non impugnabile (177), la revoca del sequestro
conservativo (671) prestando idonea cauzione (119; 84 att.) per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del
valore delle cose sequestrate.
685. Vendita delle cose deteriorabili. – In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo
stesso provvedimento di concessione (669 octies) o con altro successivo,
può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate (529 ss.).
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose
vendute.
686. Conversione del sequestro conservativo in pignoramento. – Il sequestro conservativo si converte in pignoramento (492 ss.) al momento in
cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (282,
337; 156 att.).
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri
creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma
ricavata (509 ss.).
687. Casi speciali di sequestro. – Il giudice può ordinare il sequestro
(670) delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è contro-
765
R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Art. 2905
verso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità
della cosa offerta (1206 ss. c.c.).
2.
R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile (Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4
aprile 1942).
(Estratto)
Libro VI
Della tutela dei diritti
Titolo III
Della responsabilità patrimoniale,
delle cause di prelazione
e della conservazione
della garanzia patrimoniale
Capo V
Dei mezzi di conservazione
della garanzia patrimoniale
Sezione III
Del sequestro conservativo
2905. Sequestro nei confronti del debitore o del terzo. – Il creditore
può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le
regole stabilite dal codice di procedura civile (671 ss. c.p.c.).
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione (2901, 2902).
2906. Effetti. – Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento (2843, 2912
ss.; 491 c.p.c.).
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il
pagamento (1188) eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata
proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge (495, 498, 530, 2742,
2825).