Valentina Danza - Sunto
Transcript
Valentina Danza - Sunto
SUNTO DELL’ELABORATO VALENTINA DANZA – MATR. 52787 LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA TESI: “CONVERSIONE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO IN PIGNORAMENTO” RELATORE: PROF.SSA DANIELA D’ADAMO Oggetto del lavoro svolto è l’analisi della conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Il sequestro conservativo è uno strumento processuale cautelare diretto a conservare le ragioni del creditore sul patrimonio del debitore, assicurando il soddisfacimento del suo credito nella futura esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione. Diversamente dal sistema previgente che conteneva la disciplina esclusivamente nel codice di rito, le norme degli artt. 2905, primo comma, e 2906 c.c. - peraltro la prima meramente descrittiva dell’esistenza dell’istituto e la seconda riguardante i suoi effetti sostanziali - sono state collocate nell’ultimo capo del titolo III del libro VI del codice civile dedicato ai “mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”, a seguito della riforma intervenuta con la legge 26 novembre 1990 n. 353, la quale ha apportato rilevanti modifiche in tema di misure cautelari in genere. La novità della fonte civilistica non solo consente di porre in rilievo le affinità funzionali con altri strumenti che la legge predispone a favore del creditore, quali l’azione surrogatoria e revocatoria, ma è determinante per individuare la funzione e gli effetti del rimedio processuale cautelare di cui si tratta. Il debitore può compromettere la fruttuosità dell’azione esecutiva alienando i beni, sottraendoli materialmente o mediante alienazioni simulate, non esercitando diritti di cui è titolare e determinando così la loro perdita o compiendo attività materiali di deterioramento, distruzione o depauperamento. Proprio al fine di impedire e reagire a tali comportamenti il creditore ricorre ai mezzi processuali costituenti, nella loro funzione conservativa, un rimedio di tutela indiretta del credito: essi, infatti, non tendono a soddisfare direttamente il credito stesso, ma conservano i beni che costituiranno oggetto dell’azione esecutiva per la realizzazione coattiva del credito. In quest’ottica il sequestro conservativo tende proprio ad impedire la sottrazione e la distruzione materiale del bene o la sua disposizione giuridica da parte del debitore, posto che gli effetti del sequestro si producono con l’imposizione di un vincolo giuridico sui beni, tali da rendere inopponibili al creditore sequestrante tutti gli atti dispositivi e di alienazione compiuti dal debitore. Definita la funzione conservativa del sequestro volto ad assicurare la fruttuosità della futura espropriazione e avendo ricondotto la funzione del sequestro al rimedio diretto a conservare la garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., si evidenzia il modo con cui sono sottratti ad essa, e quindi al sequestro, alcuni beni, tra i quali quelli dichiarati dalla legge impignorabili: il sequestro conservativo non potrà cadere su beni non pignorabili, né potrà considerarsi strumento di pressione all’adempimento spontaneo o mezzo per evitare il deterioramento di altri beni pignorabili. Sotto questo profilo si pone in evidenza il necessario collegamento tra la misura cautelare del sequestro conservativo e il pignoramento; collegamento confermato dalla norma dell’art. 671 c.p.c. che prevede l’autorizzazione al sequestro conservativo nei limiti in cui la legge consente il pignoramento di crediti, beni mobili, immobili. L’effettività della tutela del creditore rispetto ai comportamenti fraudolenti o negligenti del debitore e, in generale, a situazioni che pregiudichino il suo diritto a rivalersi sul patrimonio di quest’ultimo, costituisce una problematica fortemente dibattuta in àmbito dottrinale e giurisprudenziale. Nel lavoro svolto sono illustrate le procedure in virtù delle quali il sequestro conservativo si converte in pignoramento, tenendo conto che l’analisi prodromica allo studio condotto consiste nel definire le caratteristiche dell’azione cautelare in 1 generale, condizionata dalla sussistenza di un periculum in mora e dalla presenza del fumus boni iuris. Proseguendo nella trattazione dei diversi aspetti dell’istituto de quo, si osserva che la norma di cui all’art. 2906 c.c. è singolarmente concisa quanto agli effetti derivanti dal sequestro conservativo, i quali appaiono diversi a quelli derivanti dall’inefficacia relativa. La norma prevede, infatti, che non abbiano effetto nei confronti del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti di disposizione compiuti dal debitore sulle cose sequestrate, soltanto però nei confronti del creditore sequestrante: si tratta della così detta inefficacia relativa, non operante nei confronti degli altri creditori del debitore sequestrato; diversamente dagli effetti propri del pignoramento, che investono sia il creditore pignorante che gli altri soggetti intervenuti nell’esecuzione. Per questa ragione si suole ricorrere, al fine di descrivere il fenomeno, all’immagine secondo cui il sequestro conservativo produce un vincolo “a porta chiusa”, congegnato in modo tale da giovare esclusivamente al creditore che si è avvalso del rimedio processuale in questione. Mentre, ai sensi dell’art. 2913 c.c., gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione – e ciò dal momento del pignoramento – , con la conseguenza che l’inefficacia delle alienazioni e degli altri atti di disposizione aventi ad oggetto il bene sequestrato è limitata al solo creditore sequestrante. Successivamente si illustra la struttura dell’istituto del sequestro conservativo, con particolare riguardo alle sue finalità, ai presupposti di periculum in mora e fumus boni iuris prima accennati, ai problemi di competenza (giurisdizione del giudice italiano e straniero e richiesta di sequestro conservativo ante causam o in corso di causa, con relative eccezioni), all’oggetto (beni mobili e immobili del debitore o somme a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento), all’attuazione e, infine, alla figura del custode. 2 A tal proposito, il momento processuale e le modalità con le quali gli effetti prodotti dal sequestro si convertono nel vincolo di indisponibilità, proprio del pignoramento, sono disciplinati dagli artt. 686, 156 disp. att. c.p.c. e, dopo la novella del 1990, dall’art. 156 bis disp. att. c.p.c. L’avvenuta eliminazione del procedimento di convalida del sequestro ha portato alla conseguente eliminazione di ogni cenno della norma nella sentenza di convalida. Con riferimento, poi, all’ipotesi in cui la causa di merito sia devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o sia compromessa in arbitri, la dichiarazione di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo produce gli stessi effetti di cui all’art. 686 c.p.c.; inoltre, l’art. 156 bis disp. att. c.p.c. stabilisce che diventa applicabile il precedente art. 156 disp. att. c.p.c., determinandosi in tal modo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Una problematica alla quale viene rivolta particolare attenzione è rappresentata dal tema controverso dell’automaticità o meno della conversione. Secondo un primo orientamento dottrinale l’inosservanza delle formalità prescritte, e quindi il mancato adempimento degli oneri di deposito stabiliti dalle disposizioni di attuazione, impedirebbe il verificarsi della conversione con conseguenze diverse: il sequestro diverrebbe inefficace o, secondo altri, il creditore perderebbe il beneficio dell’esonero dalla notificazione del precetto e del titolo esecutivo. Sono, poi, illustrati gli aspetti relativi alla conversione con particolare riferimento alle finalità, ai presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora), alle prescrizioni imposte dal combinato disposto degli articoli e delle disposizioni attuative del codice di rito, evidenziando gli orientamenti seguiti dalla Suprema Corte con riguardo alla problematica della determinazione del momento in cui il sequestro conservativo si converte in pignoramento. Sono, altresì, approfonditi i casi di ammissibilità della conversione del sequestro, vale a dire conversione a seguito di sentenza di condanna non definitiva e in forza di decreto ingiuntivo, riforma in appello della sentenza di primo grado, 3 rapporto tra conversione e ordinanze anticipatorie di condanna, devoluzione della causa di merito a giudice straniero o ad arbitri. Per quanto concerne l’atto di pignoramento, innovato a seguito della legge 14 maggio 2005 n. 80, lo studio si sviluppa attraverso l’analisi della natura dell’istituto, caratteristiche, forme (pignoramento immobiliare, mobiliare, presso terzi e dei beni indivisi), ipotesi di nullità (nullità sostanziale, formale-relativa, assoluta-inesistenza), durata, vicende del pignoramento (inizio dell’espropriazione, conversione del pignoramento, riduzione, pignoramento su istanza di più creditori e cessazione dell’efficacia), effetti sostanziali e processuali ad esso correlati, affrontando ed analizzando le diverse problematiche di ciascun istituto processuale, al fine di ottenere un quadro preciso e approfondito dell’argomento oggetto della tesi. 4