Newsletter gennaio 2016

Transcript

Newsletter gennaio 2016
Gennaio 2016
A cura di Antonio Marchini
www.fpcgil.it
INDICE DEL NUMERO
Circolari
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INPS Messaggio 14 dicembre 2015, n.7402 Budget finanziamento voucher baby sitting.
Inail circolare n. 92 del 23 dicembre 2015. Abolizione del registro infortuni.
INPS messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016. Nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con
particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.
INPS messaggio n. 23 del 5 gennaio 2016. Valore dei tassi applicati nel periodo 1° Gennaio – 31 Marzo
2016 contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
Lavoro nota n. 524 del 11 gennaio 2016. Contratti di solidarietà copertura finanziaria.
Pareri
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Ministero degli Interni 17 dicembre 2015. Ricollocamento personale delle Province.
ANCI. Disciplina dei permessi brevi
ARAN. Parere n. 177 del 16 gennaio 2016 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale.
Interpelli
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Interpello n. 31 del 22 dicembre 2015. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Provvedimenti in Gazzetta Ufficiale
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Gazzetta ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Ministero della giustizia Decreto 20 ottobre 2015.
Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti.
Ministero del Lavoro Decreto 15 dicembre 2015. Dimissioni e risoluzione consensuale.
Sentenze
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Consiglio di Stato Sentenza 13 ottobre 2015 n. 4699. Negli appalti pubblici, va esclusa
l’assegnazione dell’appalto ad un’impresa che applica ai propri dipendenti un contratto collettivo
stipulato da organizzazioni sindacali che non sono comparativamente più rappresentative.
Corte di Cassazione sentenza n. 21225 del 20 ottobre 2015. Riposi compensativi. Diritto del
dipendente ad un risarcimento danno da “usura psico-fisica”.
Corte costituzionale Sentenza 22 ottobre 2015 n. 205. E’ incostituzionale la norma che, prima del D.
Lgs. n. 80 del 2015, attribuiva alla madre libero-professionista l’indennità di maternità in caso di
adozione nazionale, solo se il bambino non avesse superato i sei anni di età.
Corte di cassazione Sentenza n. 21646 del 23 ottobre 2015. Sanzione disciplinare. Rimprovero
verbale.
Corte di cassazione Sentenza 28 ottobre 2015 n. 22025. Accesso agli atti per un provvedimento
disciplinare.
Corte di Cassazione Sentenza 29 ottobre 2015 n. 21875. Rifiuto di trasformazione del rapporto in
part-time e licenziamento adottato da un datore di lavoro per un rifiuto del lavoratore a modificare il
regime del proprio orario di lavoro
Corte costituzionale Sentenza 5 novembre 2015 n. 218/2015. Legittime le norme sul turn-over nelle
Regioni e negli Enti Locali.
Corte di Cassazione Sentenza 5 novembre 2015 n. 22641. L’onere della prova del rispetto della
percentuale di lavoratori a termine è a carico del datore.
Approfondimenti
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Comunicazione obbligatoria alle RSU/RSA utilizzo della somministrazione lavoro. (art. 40, comma 1,
decreto legislativo n. 81/2015)
CIRCOLARI
INPS Messaggio 14 dicembre 2015, n.7402 Budget finanziamento voucher baby sitting.
L'Inps comunica l'esaurimento, per l'anno 2015, del budget di 20 milioni di euro previsto dall’art 7 del decreto
ministeriale 28 ottobre 2014 per il finanziamento del beneficio voucher baby sitting e strutture eroganti servizi
per l'infanzia di cui all’art. 4,comma 24, lettera b), legge n. 92/2012.
Pertanto l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande e la relativa procedura telematica non ne
consentirà più l'acquisizione.
Inail circolare n. 92 del 23 dicembre 2015. Abolizione del registro infortuni.
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Nota
La tenuta del registro degli infortuni è stata cancellata; tuttavia, nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore
di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo
53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).
INPS messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016. Nuove misure di finanziamento della cassa integrazione,
con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.
Nota
La platea di beneficiari delle integrazioni salariali ricomprende anche i lavoratori con contratto di
apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità:
• gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali
ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
• gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia
ordinarie che straordinarie, sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione
salariale ordinaria;
• gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali
straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui
l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.
INPS messaggio n. 23 del 5 gennaio 2016. Valore dei tassi applicati nel periodo 1° Gennaio – 31
Marzo 2016 contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
Lavoro nota n. 524 del 11 gennaio 2016. Contratti di solidarietà copertura finanziaria.
Nota
I contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5 ed 8 della legge n. 236/1993, se stipulati prima del 15
ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016, nel
limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016.
PARERI
AVVERTENZA
PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE
DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO
L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL.
Ministero degli Interni 17 dicembre 2015. Ricollocamento personale delle Province.
La domanda Un Comune ha formulato taluni quesiti relativi all'orario flessibile, al ricollocamento del personale delle
Province, alle ferie pregresse, alle assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle graduatorie vigenti ed infine alle
assunzioni obbligatorie delle categorie protette.
La Risposta. Riguardo al primo quesito si rappresenta che l’articolo 17 del Ccnl del 6 luglio 1995 nel disciplinare l’orario
di lavoro, prevede che lo stesso è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le organizzazioni sindacali, ai
sensi delle fonti normative vigenti, tra cui il Dlgs n. 66/2003. Il medesimo articolo, inoltre, stabilisce che l’orario di lavoro è
funzionale all’orario di servizio e che l’articolazione di detto orario è determinata, previo esame con le organizzazioni
sindacali, dai dirigenti responsabili al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli
utenti. Il comma 4 dello stesso articolo 17, infine, dispone che la distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di
flessibilità da attuarsi anche mediante l’utilizzo di diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro che possono anche
coesistere. Tra i diversi sistemi, il medesimo comma 4, prevede quello relativo all’orario plurisettimanale, che consiste
nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali
nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento.
Dalla richiamata normativa, si evince, pertanto, che mentre l’orario di servizio attiene alla scelta dell’ente in materia di
erogazione dei servizi istituzionali ed è pertanto affidato alla scelta degli organi politici, l’orario di lavoro attiene
all’organizzazione delle prestazioni lavorative dei dipendenti ed è affidato ai dirigenti delle singole strutture, che
provvederanno in relazione alla funzionalità del servizio e secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità
dell’attività istituzionale.
Per quanto attiene all’ulteriore questione, correlata al primo quesito, concernente le assenze per ferie o malattia
avvenute nell’ambito del giorno scelto dal dipendente per l’effettuazione del recupero delle 4 ore, giova evidenziare che,
secondo l’orientamento espresso dal dipartimento della Funzione pubblica le giornate di assenza per qualsiasi causa
sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se si verificano in un giorno stabilito per il recupero pomeridiano,
trattandosi di normali assenze in normali giorni di lavoro. Va da sé che per le eventuali malattie codesto ente potrà
attivare le procedure di accertamento previste dalla vigente legislazione.
Relativamente al secondo quesito si rappresenta che la materia è di competenza del dipartimento della Funzione
pubblica cui, pertanto, andrà rivolto, da parte di codesto Comune, apposito quesito.
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Per quanto riguarda il terzo quesito si evidenzia che l’istituto delle ferie è disciplinato dall’articolo 18 del richiamato Ccnl 6
luglio 1995. In particolare, il comma 15 di detto articolo dispone che il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia o infortunio anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso il godimento delle ferie
deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui
ai commi 12 e 13 dello stesso articolo 18. Pertanto, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, non sia stato
possibile il godimento delle ferie pregresse, a causa della fruizione del congedo ex articolo 42, comma 5, del Dlgs n.
151/2001, sembrerebbe possibile, analogamente a quanto previsto dal citato comma 15, fruire delle ferie
successivamente, previa autorizzazione del dirigente, tenuto conto che le ferie costituiscono un diritto costituzionalmente
garantito.
Relativamente al quarto e quinto quesito si rappresenta, in via generale, che l’articolo 4 del Dlgs n. 368/2001 prevede
che il contratto a tempo determinato abbia una durata, comprensiva di rinnovi e proroghe, di 36 mesi. Il successivo
comma 4-bis, dello stesso articolo 4, consente alle parti – raggiunto il limite dei 36 mesi - di stipulare un ulteriore
successivo contratto a termine, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente e con l’assistenza di un
rappresentante delle OO.SS. comparativamente rappresentative a livello nazionale. Per l’utilizzo delle graduatorie si
rileva che con le modifiche apportate all’articolo 36 del Dlgs n. 165/2001, ad opera del Dl n. 101/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 125/2013, ed in particolare con la disposizione recata dal comma 2, è stato stabilito che
anche per le assunzioni a tempo determinato vengano utilizzate le graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. La ratio della norma è esplicitata chiaramente nella frase “per prevenire fenomeni di precariato”. Peraltro,
la norma, non opera esclusioni, facendo generico riferimento a graduatorie per concorsi pubblici. Nel caso non si
disponga delle cennate graduatorie lo stesso comma prevede la possibilità di ricorrere all’applicazione dell’articolo 3,
comma 61, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350; quindi nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti, l’ente
può utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate, accordo che può concludersi anche dopo la
pubblicazione della graduatoria.
La circolare n. 5/2013, emanata dal Dfp sulla corretta applicazione dell’articolo 4 del Dl n. 101/2013, chiarisce, al punto
2, che le graduatorie vigenti relative a procedure concorsuali a tempo determinato possono essere utilizzate solo a
favore dei vincitori, restando precluso lo scorrimento per gli idonei. Inoltre, la medesima circolare evidenzia che l’utilizzo
delle graduatorie può avvenire solamente per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale
del soggetto da assumere.
In merito all’ultimo quesito posto, si rappresenta in via generale che la spesa sostenuta per l’eventuale assunzione di
personale appartenente alle categorie protette non rientra tra le componenti da considerare per la determinazione della
spesa di personale ai sensi dell’articolo 1 comma 557, della legge n. 296/2006, come indicato nella sezione quinta, punto
6.3, della deliberazione della Corte dei conti n. 11/2014. Per completezza di informazione giova evidenziare che la
Funzione pubblica ha emanato la nota operativa n. 73731 del 30 dicembre 2014 in materia di compilazione del prospetto
informativo e di computo della quota d’obbligo ai sensi della legge 68/1999. (Prot. n. 15700/11763)
ANCI. Disciplina dei permessi brevi
La domanda. L'art. 20 del CCNL 06.07.1995 prevede e disciplina i "permessi brevi", quantificati nella misura massima di
36 ore annue. Si chiede:
• L'espressione "il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro ..." deve essere intesa che il permesso
breve può essere usato soltanto per interrompere/assentarsi dal lavoro e quindi non per giustificare una entrata
in servizio oltre l'orario previsto/consentito?
• Per la fruizione, deve sempre esserci una domanda (del dipendente) ed una autorizzazione (del dirigente)
oppure il tutto può essere/rimanere a livello verbale e in questo caso l'Ufficio Personale sulla base di cosa
giustifica d'ufficio l'assenza?
• L'espressione "36 ore annue" significa che la fruizione deve avvenire solamente ad ore intere o è possibile fruire
tali permessi anche frazionati a minuti purché sia rispettato il limite annuo di 36 ore?
• L'espressione "secondo modalità individuate dal dirigente" significa che lo stesso programma il recupero
tenendo conto esclusivamente delle esigenze del servizio senza dover quindi mediare con le
esigenze/disponibilità del dipendente?
• L'espressione "in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione"
significa che in tale ipotesi deve necessariamente effettuarsi la decurtazione stipendiale e pertanto non è
possibile attingere ad eventuale "plus orario" ordinario o ad eventuali prestazioni straordinarie per compensare
il mancato recupero?
La risposta. I permessi brevi di cui all'art. 20 del CCNL 06.07.1995 non possono in nessun caso essere superiori alla
metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché quest'ultimo sia di almeno 4 ore consecutive. Sulla base dell’ampia e
generica formulazione della disciplina contrattuale, l’utilizzo dei permessi di cui si tratta è possibile anche,
eventualmente, per periodi di tempo inferiori all’ora. Essi possono essere utilizzati anche per posticipare l’orario di
entrata al lavoro, così come definito dall’Ente e, quindi, eventualmente per giustificare un possibile ritardo del
dipendente. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario il rispetto integrale delle regole stabilite nell’art. 20 del CCNL
del 06.07.1995.
Pertanto, la fruizione del permesso deve essere sempre preventivamente autorizzata dal dirigente dell’unità
organizzativa presso cui presta servizio il dipendente, che ne deve fare richiesta in via preventiva. Ciò serve ad
escludere che i permessi in oggetto possano essere utilizzati direttamente ed automaticamente dal dipendente per
giustificare eventuali ritardi eccedenti la normale flessibilità in entrata al lavoro come determinata dall’ente.
Il dipendente per avvalersi del beneficio deve presentare una specifica richiesta al dirigente dell'ufficio di appartenenza.
Non essendo prevista alcuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio, la valutazione
del dirigente, ai fini della concessione del permesso, non si focalizza sui motivi addotti dal dipendente, ma in via
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assolutamente prioritaria sulla compatibilità dell’assenza con le esigenze organizzative e funzionali dell’ufficio. Il
dipendente non ha alcun “diritto” alla concessione dei permessi brevi, in quanto spetta sempre al datore di lavoro
pubblico valutare se concedere o meno il permesso. "In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale
decurtazione della retribuzione".
La contrattazione non prevede la possibilità di attingere ad eventuale "plus orario" ordinario o ad eventuali prestazioni
straordinarie. Il mancato rispetto dell’obbligo di recupero dei permessi, anche sotto il profilo delle modalità a tal fine
stabilite dal dirigente, può comportare oltre alla decurtazione del trattamento economico, anche l’eventuale applicazione
di sanzioni disciplinari connesse all’inosservanza delle disposizioni di servizio e di quelle connesse al rispetto dell’orario
di lavoro.
Tuttavia, trattandosi di regole finalizzate prevalentemente alla tutela di un interesse organizzativo ed economico del
datore di lavoro pubblico, si ritiene (in questo senso anche l'Aran) che l'amministrazione potrebbe anche ammettere,
assumendosi ogni responsabilità in proposito, che il dipendente, in casi eccezionali, possa recuperare le ore di permesso
breve fruite anche al di là del termine stabilito, come regola generale (mese successivo).
ARAN. Parere n. 177 del 16 gennaio 2016 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a
parziale.
Nota
L’Aran, nell’orientamento in oggetto, sottolinea che la disciplina dell’Istituto è dettata dall’art.73 della legge
n.133/2008, il quale prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
non è più automatica e non è più un diritto del dipendente; alla PA è infatti riconosciuta la facoltà di
concederla o meno, con decisione motivata, in relazione al pregiudizio delle esigenze organizzative;
nell’esercizio di tale facoltà, la PA terrà conto delle mansioni del lavoratore e della sua collocazione e della
eventuale disfunzione sul piano organizzativo che può derivare dalla costituzione del rapporto a tempo
parziale. A tale fine, il pregiudizio non deve essere più “grave”.
Deve quindi considerarsi definitivamente venuto meno il diritto soggettivo del dipendente ad ottenere, con la
sola domanda, la suddetta trasformazione, come avveniva sulla base delle precedenti previsioni legislative.
INTERPELLI
Interpello n. 31 del 22 dicembre 2015. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Nota
Il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito del CGIL, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 15
D.Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
In particolare l’istante chiede se l’indennità in questione possa essere riconosciuta agli assegnisti di ricerca,
ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di
ricerca, in virtù dell’assimilabilità delle forme contrattuali utilizzate per regolare i descritti rapporti con i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., dell’INPS e
dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
La risposta in sintesi del Ministero
“…In tale contesto, l’art. 22 individua negli “assegni di ricerca” una tipologia di rapporto del tutto peculiare,
fortemente connotata da una componente “formativa” dell’assegnista (si pensi ai progetti di ricerca presentati
dai candidati, selezionati e finanziati da parte del soggetto che eroga l’assegno).
Proprio in ragione di ciò, peraltro, la norma non definisce in alcun modo le modalità di effettuazione
dell’attività di ricerca, neanche in termini astrattamente sovrapponibili a quelle della collaborazione
coordinata e continuativa.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non sembra possibile argomentare l’applicazione dell’indennità di
disoccupazione in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della L. n. 335/1995 che riguarda, come noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Piuttosto,
la necessità di un richiamo espresso alla normativa previdenziale de qua, unitamente al particolare regime di
esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale del rapporto di ricerca.
Le medesime considerazioni possono essere richiamate anche per i titolari di borse di studio, anche in
ragione di un dottorato di ricerca conseguito ai sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998 i quali, per di più, sono sottratti
all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per espressa previsione dell’art. 2, comma 26, della L. n.
335/1995.
In coerenza con l’interpretazione restrittiva della portata applicativa delle disposizioni dettate dalla L. n.
92/2012 in materia, quindi, non appare possibile estendere l’indennità de qua ai lavoratori il cui rapporto non
sia inquadrato nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.
Alla luce delle argomentazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che agli assegnisti di
ricerca, ai dottorandi nonché ai titolari di borse di studio non trova applicazione l’indennità di disoccupazione
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prevista in via sperimentale per l’anno 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL) di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015.”
PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE
Gazzetta ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Ministero della giustizia Decreto 20 ottobre 2015.
Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti.
Ministero del Lavoro Decreto 15 dicembre 2015. Dimissioni e risoluzione consensuale.
Nota.
Si definiscono i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua
trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (in attuazione di quanto
previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015).
SENTENZE
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Consiglio di Stato Sentenza 13 ottobre 2015 n. 4699. Negli appalti pubblici, va esclusa
l’assegnazione dell’appalto ad un’impresa che applica ai propri dipendenti un contratto
collettivo stipulato da organizzazioni sindacali che non sono comparativamente più
rappresentative.
Corte di Cassazione sentenza n. 21225 del 20 ottobre 2015. Riposi compensativi. Diritto del
dipendente ad un risarcimento danno da “usura psico-fisica”.
Corte costituzionale Sentenza 22 ottobre 2015 n. 205. E’ incostituzionale la norma che, prima
del D. Lgs. n. 80 del 2015, attribuiva alla madre libero-professionista l’indennità di maternità
in caso di adozione nazionale, solo se il bambino non avesse superato i sei anni di età.
Corte di cassazione Sentenza n. 21646 del 23 ottobre 2015. Sanzione disciplinare. Rimprovero
verbale.
Corte di cassazione Sentenza 28 ottobre 2015 n. 22025. Accesso agli atti per un
provvedimento disciplinare.
Corte di Cassazione Sentenza 29 ottobre 2015 n. 21875. Rifiuto di trasformazione del rapporto
in part-time e licenziamento adottato da un datore di lavoro per un rifiuto del lavoratore a
modificare il regime del proprio orario di lavoro
Corte costituzionale Sentenza 5 novembre 2015 n. 218/2015. Legittime le norme sul turn-over
nelle Regioni e negli Enti Locali.
Corte di Cassazione Sentenza 5 novembre 2015 n. 22641. L’onere della prova del rispetto
della percentuale di lavoratori a termine è a carico del datore.
APPROFONDIMENTI
Comunicazione obbligatoria alle RSU/RSA utilizzo della somministrazione lavoro. (art. 40, comma 1,
decreto legislativo n. 81/2015)
Si ricorda che entro il 31 gennaio 2016 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2015, lavoratori in
somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli
organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2015.
I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello allegato, sono:
• il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
• la durata dei contratti;
• il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
• Il periodo di riferimento è l’anno 2015 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori
somministrati ma solo il dato numerico.
L’invio potrà avvenire tramite:
consegna a mano,
• raccomandata con ricevuta di ritorno,
• posta elettronica certificata (PEC).
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Si ricorda che la norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di
mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/33127
Per contattarci http://www.fpcgil.it/abcdiritti_espertorisponde
Abc Diritti: il Dizionario on line http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7040
Abc dei diritti: APP https://play.google.com/store/apps/details?id=it.redesignlab.ABCDEIDIRITTI&hl=it
NEW Guida completa alla maternità e paternità
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18549
NEW. Guida Tutela della malattia http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18549
NEW. Si informa che nel linck dei “Contratti” sono stati inseriti i seguenti Testi Unici:
• Sanità
• Ministeri
• Autonomie Locali
Sono in fase di inserimento tutti gli altri CCNL Pubblici
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