REGOLAMENTO PER L`EROGAZIONE DELL`ACQUA POTABILE

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REGOLAMENTO PER L`EROGAZIONE DELL`ACQUA POTABILE
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA POTABILE
ART. 1
Il Comune di Tirano, limitatamente alla quantità d’acqua di cui dispone, alla capacità ed estensione
della rete di distribuzione, può concedere agli amministrati ed agli inquilini, autorizzati dal
proprietario, l’acqua potabile per gli stabili situati lungo le vie percorse dall’acquedotto Comunale alle
condizioni contemplate nel presente Regolamento.
ART. 2
La concessione d’acqua viene accordata in base a domanda scritta su apposito modulo, debitamente
firmato dall’Utente, il quale con essa assume l’obbligo di osservare e rispettare senza riserve ed
eccezioni le condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che il Comune crederà opportuno
adottare.
ART. 3
Il Comune, a suo giudizio insindacabile, può rifiutare o sospendere la fornitura d’acqua, qualora
circostanze speciali lo consigliano, senza che il richiedente o l’Utente possa sollevare eccezioni o
avanzare pretese di danni.
ART. 4
L’acqua sarà fornita esclusivamente a misura e soddisfatto il pagamento di essa, in base alle risultanze
degli apparecchi di misura.
ART. 5
L’apparecchio misuratore verrà collocato immediatamente vicino al punto in cui la conduttura entra
nella proprietà privata, in località comoda e di facile accesso per la lettura; sarà proceduto sa un
rubinetto d’arresto proporzionato al fabbisogno dell’utente, dopo il contatore sarà pure impostato altro
rubinetto, con scarico laterale per gli eventuali controlli di misura.
ART. 6
Ogni edificio deve avere una presa con diramazioni dal tubo pubblico.
ART. 7
Le domande di fornitura d’acqua lungo le vie non percorse dalla rete di distribuzione, oppure percorse
da tubazioni di limitata capacità, saranno prese in esame caso per caso ed accolte soltanto quando il
Comune troverà opportuno di estendere o di rinforzare la propria tubazione nelle vie di cui si tratta. In
caso negativo il richiedente potrà ottenere la fornitura soltanto pagando per intero la spesa della
relativa diramazione e quella occorrente per la sostituzione della esistente tubazione con altra di
maggiore diametro. La diramazione nuova o sostituita diviene, in tal caso, proprietà del Comune che è
tenuto a provvedere alle relative opere di manutenzione, con diritto di disporre a suo beneplacido della
diramazione stessa anche per allacciarvi eventuali altre diramazioni nuove. La somministrazione
dell’acqua viene fatta mediante allacciamento alla conduttura stradale di un tubo di diametro
corrispondente al consumo previsto. Ogni casa deve avere una distinta diramazione derivata dalla
tubazione principale della strada. Per ogni casa deve intendersi quel fabbricato o parte di esso
identificato con un numero civico o di mappa. Spetta esclusivamente al Comune di fissare il diametro
del tubo di presa in relazione al consumo massimo previsto, come pure di scegliere il luogo per la
derivazione.
ART. 8
Tutti i lavori di conduttura e i materiali necessari per la derivazione dalle condotte stradali fino al
contatore, saranno eseguiti e fornite a cura del Comune, a mezzo dei propri dipendenti, ed a spese del
proprietario della casa a cui l’acqua viene concessa. Dette opere e materiali rimangono in ogni caso di
proprietà del Comune. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere
ed agli apparecchi di misura, spettano esclusivamente agli agenti del Comune e sono vietate agli
Utenti ed a chiunque, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali sanzioni penali. Sono pure a
carico dei proprietari di casa le spese di installazione dei contatori. La posa in opera di ogni contatore
(escluso qualsiasi materiale e prestazioni murarie ove siano necessarie) viene stabilita in L. 1.000.
ART. 9
L’utente è depositario degli apparecchi di misura presso di lui installati, oltreché della presa e relativi
accessori, dei piombi e sigilli apposti sugli apparecchi, restando rigorosamente vietata qualsiasi
manomissione e rispondendo egli della loro integrità.
ART. 10
Ogni utente dovrà usare la massima cura per impedire che l’acqua abbia a gelare nelle tubazioni e
quindi nel contatore. Gli utenti sono obbligati a dare immediato avviso al Comune dei guasti che
venissero al contatore o alle rispettive derivazioni.
ART. 11
La scelta dei contatori è di spettanza esclusiva del Comune, il quale provvede alla loro messa in opera
e manutenzione. Il Comune fornirà a nolo i contatori a tutti gli Utenti mediante il pagamento del
canone annuo, stabilito nella allegata tariffa, da pagare in due rate semestrali col prezzo di fornitura di
acqua potabile.
ART. 12
Nel caso di dubbi sulla esattezza degli apparecchi misuratori, l’Utente avrà il diritto di domandarne la
verifica in contradditorio con tecnico di sua fiducia, previo versamento del deposito di L. 1.000. Se la
verifica confermasse il lamentato difetto, le spese della prova saranno a carico del Comune, il deposito
verrà restituito ed il quantitativo d’acqua segnato in più verrà dedotto in base alle indicazioni del
contatore nel periodo di tempo successivo, ma non superiore ad un bimestre. Se invece la verifica
confermasse l’esattezza dell’apparecchio, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno con
deflusso normale, le spese suddette saranno a carico dell’Utente ed il deposito effettuato per la verifica
sarà in tale caso trattenuto dal Comune. Il Comune ha sempre la facoltà di sostituire il contatore
qualora lo ritenga opportuno, avvisando tempestivamente l’Utente.
ART. 13
Per controllare il funzionamento del contatore e le infrazioni ai patti convenuti, il Comune si riserva
nel modo più formale il diritto di far procedere a saltuarie ispezioni per opera dei suoi agenti o tecnici,
muniti di distintivo o tessere di riconoscimento, nell’interno della proprietà privata in qualsiasi
momento e, salvo casi eccezionali, dal sorgere al tramonto del sole. Nel caso di rifiuto da parte dei
concessionari, proprietari ed affittuari, il Comune sospenderà la fornitura, rimanendo egualmente il
concessionario obbligato al pagamento del canone sino al termine del semestre in corso.
ART. 14
L’acqua viene fornita senza interruzioni, salvo il diritto al Comune di sospendere la fornitura in
qualsiasi momento, anche per più ore in tutto il paese o frazioni o in singoli rioni, quando casi di forza
maggiore e necessità di servizio lo esigessero (estensione di incendi, riparazioni, siccità) senza che gli
utenti possano vantare pretese di sorta, né il Comune risponde di eventuali danni per tali interruzioni.
Il Comune in tal caso, entro i limiti del possibile, si darà premura di preavvisare gli interessati nel
modo che crederà più opportuno.
ART. 15
Le concessioni hanno la durata di un anno a decorrere dal primo gennaio. Se però la concessione ebbe
inizio posteriormente alla data predetta essa ha vigore per la frazione dell’anno in corso e per tutto
l’anno successivo. In seguito si prorogheranno tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti
presenti regolare disdetta in inscritto (da comprovarsi con ricevuta rilasciata dall’Ufficio Comunale o
con lettera raccomandata) prima del 30 settembre di ciascun anno. In caso contrario, sarà l’Utente
obbligato al pagamento del canone minimo di acqua e noleggio contatore per tutto il semestre
successivo.
ART. 16
Le condizioni di fornitura vengono fissate da apposita convenzione firmata dall’Utente, dal
proprietario dello stabile cui è fornita l’acqua, dal Sindaco e dal Segretario alle condizioni del presente
Regolamento e di tutte quelle altre speciali che il Comune riterrà opportuno stabilire. Nei casi di
proprietà indivisa della casa, i proprietari rispondono in solido per l’adempimento degli obblighi
assunti colla convenzione. I proprietari di casa sono garantiti e responsabili verso il Comune del
pagamento dei canoni per il consumo dell’acqua dei propri inquilini. All’atto della firma della
convenzione, l’abbonato è tenuto a pagare tutte le spese di scritturazione, bolli, tasse, registrazioni,
ecc. inerenti al contratto e sue copie.
ART. 17
Il canone dell’acqua verrà pagato in de rate semestrali posticipate, l’una entro il 15 luglio e l’altra
entro il 15 gennaio. La rata scadente in luglio comprende il primo semestre e quello scadente in
gennaio il secondo semestre annuale. Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno mai diritto
all’Utente di differire o sospendere il pagamento del canone.
ART. 18
Il consumo minimo semestrale è stabilito in metri cubi 50 (cinquanta) corrispondenti al consumo
giornaliero di litri 275. Se la quantità d’acqua segnata dal contatore in un semestre qualunque è
inferiore al quantitativo minimo suddetto o addirittura nulla, l’Utente non ha diritto a nessun rimborso
sul canone e la quantità consumata in meno in un semestre rispetto al quantitativo minimo non può
essere conteggiata a diminuzione della quantità consumata in più dell’altro semestre. Se invece la
quantità d’acqua consumata semestralmente è superiore al quantitativo minimo (50 mc.) l’Utente
dovrà pagare ogni semestre l’eccedenza nella misura a valore scalare seguente:
oltre i 50 mc. ………………
da 1001 mc. …………………
sino a 1000 mc. ………
sino a 5000 mc. ……….
L. 15
L. 18
al mc.
al mc.
oltre i 5000 mc. …………………………………………
L. 20
al mc.
Il consumo dell’acqua indicato dal contatore sarà rilevato ogni bimestre a cura del Comune e
appositamente registrato in modo che l’Utente possa prendere eventuale visione. Il contatore, per
impedire qualsiasi manomissione, sarà piombato dal Comune con appositi suggelli.
ART. 19
La riscossione dei canoni sarà effettuata mediante apposito bollettario da un incaricato o a mezzo ruolo
dal Tesoriere Comunale. I bolli per quietanza e le eventuali tasse comprese quelle per l’atto di
concessione, sono a carico degli Utenti. Qualora non si effettuasse il pagamento entro i limiti fissati,
gli utenti morosi saranno tenuti a pagare oltre la rata scaduta l’interesse di mora nella misura del 6%,
salvo il procedimento legale ed il diritto del Comune di sospendere la somministrazione dell’acqua
senza che tale sospensione possa in alcun modo pregiudicare i pagamenti dovuti dall’Utente sino alla
fine del contratto.
ART. 20
È rigorosamente proibito all’Utente di:
a) eseguire derivazioni dagli acquedotti in qualsiasi modo prima del contatore senza aver ottenuta
preventiva autorizzazione e firmata la convenzione;
b) lasciare innestare prese d’acqua da altri sopra la propria derivazione;
c) manomettere i meccanismi, i loro accessori, o spostarli senza il consenso del Comune ed il
concorso dei suoi agenti. Salvo i casi di frode contemplati dal codice penale, per la
contravvenzione del presente Regolamento le penalità alle trasgressioni alle lettere sopra indicate
sono come in appresso stabilite:
a)
da L. 5.000 a L. 10.000;
b)
da L. 2.000 a L. 8.000;
c)
da L. 2.000 a L. 10.000.
Per tutte le infrazioni al presente Regolamento non contemplate alle precedenti lettere ai sensi dell’Art.
106 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383 sono punite con l’ammenda sino a L.
5.000. In caso di recidiva le suddette penalità saranno raddoppiate. Il Comune avrà il diritto di
sospendere il servizio all’Utente contravventore finché tutto sia ridotto alle condizioni normali e sia
stata pagata la penalità convenuta. Nonostante l’effettuato versamento della penalità il Comune ha
diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti e si provvedere alla denuncia dell’Utente, se
l’infrazione commessa riveste il carattere di reato. Le contravvenzioni saranno accertate dagli agenti
Comunali che ne stenderanno regolare verbale.
ART. 21
Il canone semestrale per le concessioni che venissero transitoriamente consentite in via precaria senza
misurazione a contatore verrà stabilito di volta in volta e per la durata non superiore al semestre
dall’Autorità Comunale in accordo con l’Utente.
ART. 22
Per le concessioni viene redatta apposita convenzione in doppio originale firmata dall’Utente, dal
proprietario di casa, dal Rappresentante del Comune e dal Segretario. Il domicilio legale dei contraenti
è convenuto in Tirano.
Nessuna concessione può essere risolta dai concessionari prima dei termini stabiliti dalla convenzione
se non mediante preavviso scritto di tra essi.
ART. 23
Potrà il Comune per gravi ragioni disdettare contemporaneamente i contratti senza obbligo di
compenso ai concessionari o Utenti, mediante preavviso di un mese, a seguito delibera del Sindaco. Il
mese di preavviso decorrerà dalla data di pubblicazione della delibera Comunale che terrà luogo della
comunicazione personale.
ART. 24
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° GENNAIO 1952 e con tale data si riterrà abrogato il
preesistente Regolamento per la fornitura dell’acqua potabile.